PER CAPIRE LA PREVIDENZA
Ripartizione - Capitalizzazione
Gli ordinamenti pensionistici si dividono in due fondamentali sistemi tecnico finanziari di reperimento delle risorse: a ripartizione e a capitalizzazione.
Per sistema a ripartizione si intende un meccanismo di bilancio in cui i contributi dei lavoratori attivi si usano per pagare le pensioni ai lavoratori in quiescenza, si tratta del metodo più usato nei sistemi pensionistici pubblici ed obbligatori poiché il flusso dei contributi è sempre garantito.
Nei sistemi a capitalizzazione sono i contributi dello stesso lavoratore beneficiario, che accantonati e investiti, vengono poi usati per pagare la rendita al momento del pensionamento; nel nostro ordinamento è il meccanismo delle pensioni complementari.
E’ chiaro perciò che mentre il metodo a ripartizione subisce le oscillazioni del dato occupazionale, del livello retributivo degli assicurati e dell’andamento demografico di un paese (se diminuiscono i lavoratori occupati, se si riduce la retribuzione, se aumentano i pensionati le risorse non sono sufficienti a garantire nel tempo il sistema) il metodo a capitalizzazione è fortemente condizionato dai rendimenti degli investimenti e dalle svalutazioni monetarie.

Retributivo - Contributivo
Si tratta di una classificazione che attiene alle modalità di calcolo della liquidazione della pensione:

La previdenza complementare, basata sulla capitalizzazione, è contributiva; invece la previdenza di base, a ripartizione, può prendere a riferimento come sistema di calcolo sia la contribuzione sia la retribuzione.
Il conteggio basato solo sulle ultime retribuzioni, considerato universalmente come il più favorevole, è invece un sistema molto discutibile sia per il finanziamento sia per l’equità del meccanismo rispetto all’andamento della vita lavorativa del soggetto, infatti:

AGO - Fondi sostitutivi, esonerativi, esclusivi
Il sistema previdenziale italiano è basato su circa 50 trattamenti diversi, gestiti da Enti, Casse e fondi.
La più recente legge di riforma pensionistica(1) ne ha unificato alcuni (quelli dei dipendenti pubblici) ed altre disposizioni legislative hanno svuotato fondi di aziende pubbliche trasformate in SPA prevedendo l’iscrizione all’INPS dei nuovi assunti.
AGO è l’acronimo di Assicurazione Generale Obbligatoria: indica il sistema pubblico gestito dall’INPS al quale sono obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori privati e in specifiche gestioni anche i lavoratori autonomi e i coltivatori.
Sono invece Fondi esclusivi(2) quelli dei dipendenti statali e dei dipendenti degli enti locali, oggi sono unificati nella gestione INPDAP(3). Erano esclusivi anche i fondi pensionistici del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Sono fondi sostitutivi quelli che riguardano particolari categorie come i Dirigenti di industria (INPDAI), i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) i dipendenti di alcune aziende di proprietà pubblica come l’ENEL.
I fondi esonerativi erano quelli delle banche di diritto pubblico (come la nostra Cassa di Previdenza(4)); sono stati trasformati in fondi integrativi delle prestazioni INPS dalla legge 218/1990 (trasformazione in SPA delle banche pubbliche o di diritto pubblico) insieme con quelli esclusivi dei banchi meridionali.

Pensione di vecchiaia - Pensione di anzianità - Pensione d’annata
La pensione di vecchiaia è quella che si acquisisce al raggiungimento di una determinata età anagrafica, in questo caso sono sempre comunque stabiliti requisiti minimi di contribuzione o di iscrizione al sistema.
La pensione di anzianità è invece quella conseguibile prima del raggiungimento dell’età anagrafica utile, in costanza di rapporto di lavoro e al raggiungimento di un certo numero di anni di contribuzione.
La legge di riforma ha innovato profondamente la materia allungando i tempi di utilizzo della pensione di anzianità per i lavoratori già in servizio, mentre per il personale di nuova assunzione è previsto esclusivamente la pensione di vecchiaia dai 57 anni in poi.
La pensione di annata non è una delle tante pensioni che esistono nel nostro paese. Con questa espressione s’intende definire tutte le vecchie pensioni e, comunque, quasi tutti i trattamenti anteriori al 1988. Caratteristica comune di questo tipo di pensione è la forte penalizzazione subita nel corso degli anni per effetto di cambiamenti delle leggi, in particolare delle normative in materia di tetto, modalità di calcolo, retribuzione pensionabile. E’ accaduto, infatti, che per effetto di nuove leggi si siano verificate situazioni assurde, come quella di due lavoratori dello stesso settore, con gli stessi anni di servizio e la medesima retribuzione i quali, andati in pensione a distanza di un anno l’uno dall’altro, si sono visti attribuire due pensioni d’importo assai differente.

Aliquota contributiva - Aliquota di equilibrio
L’aliquota contributiva: è la percentuale di salario che ogni lavoratore è tenuto a versare per la sua assicurazione pensionistica.
Tale aliquota è stabilita per legge, periodicamente è soggetta a variazioni, e si calcola solo sulla retribuzione pensionabile dell’interessato. L’aliquota contributiva, che non è uguale per tutte le categorie di lavoratori, è formata da due quote: una a carico del lavoratore e l’altra a carico dell’azienda. Il prelievo dell’aliquota contributiva, da parte dell’INPS e degli altri enti, avviene in modo "automatico", cioè sono le aziende che effettuano direttamente i versamenti sia delle quote dovute da loro sia quelle dovute dai lavoratori.
L’aliquota di equilibrio è un valore matematico utilizzato per indicare la percentuale (in lire), sul totale dei redditi da lavoro, necessaria per far fronte al totale delle spese previdenziali del paese. E’ un valore macroeconomico che permette di misurare l’incidenza della spesa pensionistica sul monte salari generale dei lavoratori dipendenti. L’aliquota di equilibrio può essere calcolata in base a diversi parametri, ognuno dei quali con un riferimento base preciso. Attualmente il riferimento più usato è quello alle sole spese per le pensioni, separate da quelle di natura assistenziale, che pure ancora costituisce una parte notevole dei bilanci dell’INPS e degli altri istituti di previdenza.

SCHEMA GENERALE
Il trattamento previdenziale è composto da:

I lavoratori del San Paolo hanno il seguente sistema previdenziale:

L'opuscolo è così composto:

¨ Titolo I

AGO: la previdenza di base

¨ Titolo II

La Cassa di previdenza ( lavoratori

in servizio al 31/12/1990)

¨ Titolo III

La previdenza complementare

Ogni titolo è composto da sezioni, e ogni sezione da paragrafi contrassegnati da numeri progressivi.

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(1) In questo testo, al momento, si fa riferimento alla legge 335/1995, il cui Disegno di Legge Dini/Treu, rispettivamente presidente del consiglio e ministro del lavoro del governo allora in carica, fu predisposto sulla base di un accordo sindacale confederale. In realtà da quella data intervennero altri due provvedimenti governativi che sostanzialmente comportarono un allungamento delle tabelle per il diritto al pensionamento. Stiamo lavorando per inserire tali novità direttamente in questo ipertesto, ma già da adesso - facendo click qui - potete consultare un'ampia documentazione su questi due provvedimenti.
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(2) Vengono definiti fondi "esclusivi" quei regimi pensionistici obbligatori, il cui onere delle prestazioni è sostenuto interamente dagli enti interessati.
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(3) INPDAP = Ente istituito dalla legge 335/95, che riunisce le varie prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici (ENPAS, INADEL, ENPDEP, compreso il CPDEL a cui i dipendenti BNC fino al 1° agosto 1992 erano iscritti).
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(4) Fondo esonerativo istituito con apposita legge nel 1955. Trasformato in Fondo Integrativo della prestazione INPS dalla legge 218/1990 "Trasformazione delle Banche pubbliche in SPA" e dal decreto legge attuativo 357/1990.
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