Nuova legge sullo sciopero: precisazioni sulle modalità di proclamazione

Facciamo seguito all’informativa già inviatavi in data 26 giugno 2000 sulla legge 83 dell’11.4.2000 che ha apportato delle rilevanti modifiche alla legge 146/1990 sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulle relative delibere della Commissione di garanzia.

Come vi abbiamo già specificato la legge ha prescritto l’obbligatorietà delle procedure di raffreddamento e conciliazione rinviandone la provvisoria disciplina alla Commissione in assenza di specifiche indicazioni nei codici di autoregolamentazione.

Di conseguenza in data 1° giugno, la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha deliberato la regolamentazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero.

Riepiloghiamo quanto già illustrato nella prevedente informativa:

I soggetti che proclamano lo sciopero devono, pertanto, in assenza di previsioni negli accordi vigenti, necessariamente adire la via amministrativa (le Aziende non possono sottrarsi all’esperimento del tentativo di conciliazione da parte della competente Autorità):

La Commissione ritiene adempiuto l’obbligo di fare precedere la proclamazione dello sciopero dall’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione - e, a tale fine, legittima la proclamazione dello sciopero - qualora l’incontro conciliativo delle parti non sia intervenuto nei 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta da parte del sindacato. La comunicazione dell’esperimento delle procedure deve essere inserita nella proclamazione dello sciopero, unitamente a data, durata, modalità di attuazione, motivazioni.

La procedura è in un certo qual modo definibile come silenzio-assenso, pertanto la proclamazione di sciopero può essere effettuata (ovviamente, nel rispetto dei termini di preavviso) successivamente all’esperimento della procedura da parte dell’Autorità competente o comunque dopo 5 giorni lavorativi dalla comunicazione all’Autorità competente della richiesta di esperimento della procedura. Il preavviso va inviato nelle forme consuete all'Azienda e, nuovamente, all'Autorità competente (Prefetto o Ministro) che ne cura la trasmissione alla Commissione di garanzia.

Vi preghiamo di prendere nota del nuovo fac simile di comunicazione al Prefetto (o al Ministro) che abbiamo rivisto su indicazione della Commissione di Garanzia.

 

Fac simile per lettera al Prefetto o al Ministro

Al sig. Prefetto di……………

Al sig. Ministro del lavoro

Ai fini dell’osservanza di quanto previsto dall’art.1°, comma 4°, della legge 83/2000, e della delibera 1° giugno 2000 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si comunica che le scriventi organizzazioni sindacali hanno intenzione di proclamare un’astensione dal lavoro nelle seguenti unità produttive……………………dell’azienda………………………

Le motivazioni dello sciopero sono (in sintesi)…………………..…

…………………………………………………….…………………

…………..……………………………..…………………………..…

………………………………………………………………….…….

………………………………………………………………………..

data e firma

 

La comunicazione al Prefetto o al Ministro non deve riportare né la data, né la durata preventivata dello sciopero, questo per non dare per scontato la non riuscita del tentativo di conciliazione. Deve essere inoltrata per raccomandata postale o per fax, conservando ricevuta o rapporto di trasmissione.

 

Nuova legge sul Part Time: assistenza delle RSA nella trasformazione da Full Time

La normativa sul Part Time è stata profondamente innovata dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n.61 (pubblicato il 20 marzo nella G.U. n.66) che ha dato attuazione alla Direttiva Europea 81/1997.

Tra le tante rilevanti modifiche, che abbiamo dettagliatamente illustrato nel sito Internet, e in attesa di spedirvi l’elaborato, riteniamo utile intanto avvisarvi della norma che consente al lavoratore o alla lavoratrice che trasforma il proprio rapporto di lavoro da Full time di avere l’assistenza di un componente della Rappresentanza sindacale Aziendale costituita presso l’unità produttiva interessata.

L’art. 5 della legge 61 prevede infatti che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale avviene per accordo tra le parti (personale e datore di lavoro) risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l’assistenza di un componente della RSA indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nell’unità produttiva oppure in assenza di indicazione del lavoratore (per mancanza di fiducia nei componenti della RSA o delle RSA presenti), convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

L’azienda ha provveduto a modificare in tal senso il modulario di richiesta del Part Time inserendo l’indicazione o la non indicazione del dirigente della RSA per l’assistenza, modulario in distribuzione in questi giorni.

La procedura in questione si applica d’ora in poi a tutti casi di trasformazione dal full time e di proroga.

 

Informazioni varie

Contatti di Formazione Lavoro: Su sollecitazione sindacale, in particolare della Fisac, è stata modificata la lettera di assunzione dei CFL che in materia di permessi per esami universitari prevedeva, a differenza di quanto sancito nell’accordo sindacale sulla regolamentazione del CFL, l’applicazione dello Statuto dei lavoratori (il giorno dell’esame).

La lettera d’ora in poi conterrà specifica indicazione sul diritto per gli esami universitari al trattamento del CIA (tre giorni per ogni esame sostenuto)

Cure Termali: Vi raccomandiamo di consigliare ai lavoratori che devono effettuare delle Cure Termali di applicare rigidamente le norme aziendali previste dalle Circolari. In Particolare deve essere ben specificata:

In mancanza di queste precise indicazioni l’azienda nega l’utilizzo dei permessi e purtroppo l’indeterminatezza della legge non sempre ci consente di intervenire per vie legali.

Torino, 10/7/2000

La Segreteria di Coordinamento FISAC CGIL
SanPaolo Imi