Nuova legge sullo sciopero: precisazioni sulle modalità di proclamazione
Facciamo seguito allinformativa già inviatavi in data 26 giugno 2000 sulla legge 83 dell11.4.2000 che ha apportato delle rilevanti modifiche alla legge 146/1990 sullesercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulle relative delibere della Commissione di garanzia.
Come vi abbiamo già specificato la legge ha prescritto lobbligatorietà delle procedure di raffreddamento e conciliazione rinviandone la provvisoria disciplina alla Commissione in assenza di specifiche indicazioni nei codici di autoregolamentazione.
Di conseguenza in data 1° giugno, la Commissione di garanzia per lattuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha deliberato la regolamentazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero.
Riepiloghiamo quanto già illustrato nella prevedente informativa:
I soggetti che proclamano lo sciopero devono, pertanto, in assenza di previsioni negli accordi vigenti, necessariamente adire la via amministrativa (le Aziende non possono sottrarsi allesperimento del tentativo di conciliazione da parte della competente Autorità):
per scioperi di rilievo locale davanti al Prefetto (non è chiaro se vanno avvisati più Prefetti se sono interessate più province);
per scioperi di rilievo nazionale davanti al Ministero del Lavoro.
La Commissione ritiene adempiuto lobbligo di fare precedere la proclamazione dello sciopero dallesperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione - e, a tale fine, legittima la proclamazione dello sciopero - qualora lincontro conciliativo delle parti non sia intervenuto nei 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta da parte del sindacato. La comunicazione dellesperimento delle procedure deve essere inserita nella proclamazione dello sciopero, unitamente a data, durata, modalità di attuazione, motivazioni.
La procedura è in un certo qual modo definibile come silenzio-assenso, pertanto la proclamazione di sciopero può essere effettuata (ovviamente, nel rispetto dei termini di preavviso) successivamente allesperimento della procedura da parte dellAutorità competente o comunque dopo 5 giorni lavorativi dalla comunicazione allAutorità competente della richiesta di esperimento della procedura. Il preavviso va inviato nelle forme consuete all'Azienda e, nuovamente, all'Autorità competente (Prefetto o Ministro) che ne cura la trasmissione alla Commissione di garanzia.
Vi preghiamo di prendere nota del nuovo fac simile di comunicazione al Prefetto (o al Ministro) che abbiamo rivisto su indicazione della Commissione di Garanzia.
Fac simile per lettera al Prefetto o al Ministro Al sig. Prefetto di Al sig. Ministro del lavoro Ai fini dellosservanza di quanto previsto dallart.1°, comma 4°, della legge 83/2000, e della delibera 1° giugno 2000 della Commissione di garanzia per lattuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si comunica che le scriventi organizzazioni sindacali hanno intenzione di proclamare unastensione dal lavoro nelle seguenti unità produttive dellazienda Le motivazioni dello sciopero sono (in sintesi) .. . .. .. .. . . ..
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La comunicazione al Prefetto o al Ministro non deve riportare né la data, né la durata preventivata dello sciopero, questo per non dare per scontato la non riuscita del tentativo di conciliazione. Deve essere inoltrata per raccomandata postale o per fax, conservando ricevuta o rapporto di trasmissione.
Nuova legge sul Part Time: assistenza delle RSA nella trasformazione da Full Time
La normativa sul Part Time è stata profondamente innovata dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n.61 (pubblicato il 20 marzo nella G.U. n.66) che ha dato attuazione alla Direttiva Europea 81/1997.
Tra le tante rilevanti modifiche, che abbiamo dettagliatamente illustrato nel sito Internet, e in attesa di spedirvi lelaborato, riteniamo utile intanto avvisarvi della norma che consente al lavoratore o alla lavoratrice che trasforma il proprio rapporto di lavoro da Full time di avere lassistenza di un componente della Rappresentanza sindacale Aziendale costituita presso lunità produttiva interessata.
Lart. 5 della legge 61 prevede infatti che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale avviene per accordo tra le parti (personale e datore di lavoro) risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con lassistenza di un componente della RSA indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nellunità produttiva oppure in assenza di indicazione del lavoratore (per mancanza di fiducia nei componenti della RSA o delle RSA presenti), convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
Lazienda ha provveduto a modificare in tal senso il modulario di richiesta del Part Time inserendo lindicazione o la non indicazione del dirigente della RSA per lassistenza, modulario in distribuzione in questi giorni.
La procedura in questione si applica dora in poi a tutti casi di trasformazione dal full time e di proroga.
Informazioni varie
Contatti di Formazione Lavoro:
Su sollecitazione sindacale, in particolare della Fisac, è stata modificata la lettera di assunzione dei CFL che in materia di permessi per esami universitari prevedeva, a differenza di quanto sancito nellaccordo sindacale sulla regolamentazione del CFL, lapplicazione dello Statuto dei lavoratori (il giorno dellesame).La lettera dora in poi conterrà specifica indicazione sul diritto per gli esami universitari al trattamento del CIA (tre giorni per ogni esame sostenuto)
Cure Termali: Vi raccomandiamo di consigliare ai lavoratori che devono effettuare delle Cure Termali di applicare rigidamente le norme aziendali previste dalle Circolari. In Particolare deve essere ben specificata:
la patologia (o per ragioni di riservatezza lindicazione che trattasi di una delle patologie previste dalla legge)
la tipologia delle cure
lefficacia determinante delle terapia in rapporto alla tempestività e urgenza
la non differibilità rispetto alle ferie (che devono essere distanti almeno 15 giorni prima e dopo).
In mancanza di queste precise indicazioni lazienda nega lutilizzo dei permessi e purtroppo lindeterminatezza della legge non sempre ci consente di intervenire per vie legali.
Torino, 10/7/2000
La Segreteria
di Coordinamento FISAC CGIL
SanPaolo Imi