MODIFICHE ALLA NORMATIVA SULL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

La legge 83 dell’11.4.2000 ha apportato delle rilevanti modifiche alla legge 146/1990 sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali .

In attesa di studiare la portata delle disposizioni emanate nel nostro settore abbiamo ritenuto necessario mandarvi alcune provvisorie indicazioni sulla normativa relativa ai termini e ai destinatari del preavviso, resa più complessa dalla legge, con l’introduzione dell’obbligatorietà delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

La legge prescrivendo tali procedure come obbligatorie ne ha rinviato la provvisoria disciplina alla Commissione in assenza di specifiche indicazioni nei codici di autoregolamentazione.

In data 1° giugno, la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha deliberato la regolamentazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero.

I soggetti che proclamano lo sciopero devono, pertanto, in assenza di previsioni negli accordi vigenti, necessariamente adire la via amministrativa (le Aziende non possono sottrarsi all’esperimento del tentativo di conciliazione da parte della competente Autorità):

Non è ben chiaro se si tratta di scioperi che riguardano un’intera regione o, più regioni quando l’astensione dal lavoro si può considerare di rilievo nazionale e che utilità ha, per scioperi aziendali, coinvolgere il Ministro del lavoro quando i soggetti trattanti si trovano presso la Sede centrale dell’azienda di Credito.

E’ evidente nell’iter amministrativo delineato che la preoccupazione della Commissione è stata soprattutto quella di "gestire" la arroventata situazione dei trasporti, tuttavia malgrado l’incoerenza delle previsioni e l’estremo appesantimento burocratico, incomprensibile ed inutile per un settore come il nostro, le procedure sono obbligatorie per tutti i settori destinatari della legge 146.

La Commissione ritiene adempiuto l’obbligo di fare precedere la proclamazione dello sciopero dall’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione - e, a tale fine, legittima la proclamazione dello sciopero - qualora l’incontro conciliativo delle parti non sia intervenuto nei 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta da parte del sindacato.

La procedura è in un certo qual modo definibile come silenzio-assenso, pertanto la proclamazione di sciopero può essere effettuata (ovviamente, nel rispetto dei termini di preavviso) successivamente all’esperimento della procedura da parte dell’Autorità competente o comunque dopo 5 giorni lavorativi dalla comunicazione all’Autorità competente della richiesta di esperimento della procedura.

La comunicazione dell’esperimento delle procedure deve essere inserita nella proclamazione dello sciopero, unitamente a data, durata, modalità di attuazione, motivazioni.

In sostanza, almeno in questa fase, la nostra interpretazione della legge 83 e delle conseguenti delibere della Commissione è quella di un allungamento nei fatti del preavviso: infatti la comunicazione alle aziende che è attualmente fissata in 10 giorni di calendario va preceduta dalla comunicazione al Prefetto, ai Prefetti o al Ministro che invece deve essere di almeno 5 giorni lavorativi più il periodo necessario per il pervenimento della comunicazione stessa.

E’ inutile dire che le procedure che in questa informativa abbiamo illustrato vanno osservate con scrupolosità, le sanzioni previste per l’inosservanza sono estremamente pesanti sia per il sindacato sia per i lavoratori.

Altre due norme della legge 83/2000 meritano di essere approfondite, ne diamo comunicazione per adesso in sintesi:

Vi alleghiamo provvisoriamente il fac simile di comunicazione al Prefetto, o ai Prefetti o al Ministro da inoltrare, preferibilmente per raccomandata postale o per fax, conservando ricevuta o rapporto di trasmissione. Anche il preavviso per le aziende va riformulato sulle basi delle nuove indicazioni di legge, che prevedono l’obbligatoria illustrazione dei motivi (si può allegare il volantino per i lavoratori).

** * **

Fac simile per lettera al Prefetto o al Ministro

Al sig. Prefetto (ai Prefetti) di……………

Al sig. Ministro del lavoro

Ai fini dell’osservanza di quanto previsto dall’art.1°, comma 4°, della legge 83/2000, e della delibera 1° giugno 2000 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si comunica che le scriventi organizzazioni sindacali hanno proclamato per il giorno…………………………… un’astensione dal lavoro dalle ore……………………. alle ore…………… nelle seguenti unità produttive…………………… dell’azienda…………………………

Le motivazioni dello sciopero sono (in sintesi) ……………………………………..

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

data e firma

 

Torino, 26/6/2000

La Segreteria di Coordinamento FISAC CGIL
SanPaolo Imi spa