Il diritto e la misura delle pensioni
dellAssicurazione Generale Obbligatoria dipendono dalla
consistenza della posizione assicurativa individuale.
Le posizioni assicurative sono costituite da diversi tipi di
contribuzione:
Nel caso di coesistenza nella stessa settimana assicurativa di contributi di diverso tipo, lordine di elencazione stabilisce la preminenza prevista dalla legge.
1.2 La contribuzione alla previdenza di base
tipo di contribuzione | valore ai fini della pensione | periodi coperti | misura |
obbligatoria | diritto e misura | i periodi di retribuzione ordinaria ( a tempo pieno o a part time) |
|
figurativa | diritto e misura |
|
nessuna, basta la richiesta |
da riscatto | diritto e misura | laurea - lavoro allestero | riserva matematica* |
da ricongiunzione | diritto e misura | periodi presso altri fondi obbligatori |
|
volontaria | diritto e misura | periodi non lavorati ma in presenza di unanzianità previdenziale minima | allincirca il costo della contribuzione obbligatoria |
*riserva matematica : la riserva
matematica si calcola così : (misura della pensione
senza gli anni riscattati o ricongiunti - |
1.2 La contribuzione obbligatoria
Il sistema pensionistico pubblico
è finanziato da un flusso contributivo obbligatorio, rapportato
per i lavoratori dipendenti alla retribuzione effettiva(9).
1.2.1 La retribuzione imponibile
La retribuzione imponibile che
costituisce poi anche la retribuzione presa a base per il calcolo
della pensione è "tutto ciò che il lavoratore riceve in
danaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta e in dipendenza
del rapporto di lavoro".
Tale affermazione generale per la quale la stessa legge indicava
tassativamente le eccezioni ha dato luogo soprattutto negli
ultimi anni ad un contenzioso in merito ai c.d. fringe
benefits(10), la cui comprensione o meno nella retribuzione
è spesso un fatto assai controverso.
La retribuzione imponibile ai fini del versamento della
contribuzione è stabilita per legge(11).
Il testo attuale (risultano omessi
gli alinea di nessun interesse per il nostro settore) recita:
"Per la determinazione della
base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e
assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il
lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al
lordo di qualsiasi ritenuta in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le seguenti voci:
Imposizione contributiva INPS su prestiti
e mutui concessi ai dipendenti
In materia di mutui e prestiti
concessi ai dipendenti o direttamente ai lavoratori la legge di
riforma del 1995 ha compreso nella retribuzione imponibile il 50%
della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa
a mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed
il tasso agevolato applicato ai dipendenti stessi.
E una disposizione che é rimasta inapplicata, soprattutto
per la complicata individuazione di parametri validi per ciascuna
categoria o settore merceologico.
La Finanziaria del 1996(17) ha stabilito
limposizione fiscale per le stesse fattispecie basandola
sul 50% della differenza tra il tasso applicato al lavoratore e
il Tasso ufficiale di Sconto (TUS) calcolata al momento della
concessione del prestito.
Contestualmente la legge ha stabilito una delega al governo in
materia, una delega da attuarsi entro 9 mesi, in cui é stabilita
larmonizzazione delle norme tra la determinazione del
reddito a fini fiscali ed il reddito imponibile a fini
previdenziali.
E perciò ipotizzabile che nella delega (con i tempi lunghi
previsti) il governo modificherà la norma della legge 335
indicando come parametro del "costo della provvista" il
Tasso ufficiale di Sconto, analogamente a quanto già stabilito
per lIRPEF.
Nella circolare il Ministero delle Finanze chiarisce che sono
compresi non solo i mutui fondiari e ipotecari ed i prestiti
personali con piani di rientro, ma anche altre forme come i fidi
rotativi e le elasticità di cassa.
La questione previdenziale appare comunque più complicata
rispetto a quella fiscale considerando chela norma della riforma
era applicabile a partire dallagosto del 1995 e che la
retribuzione imponibile su cui si pagano i contributi
previdenziali costituisce poi anche la retribuzione presa a base
per il calcolo della pensione, perciò il calcolo potrebbe
risultare artificiosamente alterato, con conseguente danno dello
stesso INPS.
Comunque sicuramente il Ministero renderà retroattive le norme
sullimposizione pensionistica, considerando la disciplina
della delega come interpretativa della L.335/1995 e quindi con
decorrenza agosto/settembre 1995(18).
1.2.2 Laliquota contributiva
Lattuale aliquota
contributiva destinata al sistema è pari al 33% della
retribuzione lorda erogata al lavoratore così suddivisa:
Contribuzione obbligatoria
retribuzione lorda annuale | % azienda | % dipendente | aliquota totale | |
sino a L.60.687.000 * | 24.11 | 8,89 | 33 | |
oltre L.60.687.000 * | 24.11 | 9.89 | 34 | |
solo per i lavoratori con il sistema contributivo (privi di anzianità contributiva all1/1/1996) |
||||
oltre L.137.148.000.§ | nessuna | nessuna | nessuna | |
* tetto
pensionistico in vigore nel sistema retributivo (plafond
massimo, oltre il quale il rapporto tra pensione e
retribuzione si abbassa) § L.137.148.000. annue (valore 1997) e cioè il tetto pensionistico della legge di riforma, applicabile solo alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo (plafond massimo di retribuzione pensionabile oltre il quale non maturano diritti di pensione e non si versano contributi) |
I contributi attualmente (dal 1/1/1996(19)) hanno una prescrizione quinquennale, perciò trascorso tale tempo senza alcun atto interruttivo non è possibile pretendere il versamento da parte del datore di lavoro di contributi non pagati.
Lettura della busta paga
(La tabella si riferisce a un Vice Capo Ufficio con 10 anni di anzianità)
1.2.3 Minimale di retribuzione utile
Per evitare la costituzione di
posizioni assicurative di comodo è stabilito un livello minimo
retributivo, indicizzato annualmente, al di sotto del quale la
copertura assicurativa non è "piena(20)".
Il numero dei contributi settimanali da accreditare è pari al
numero delle settimane lavorate se risulta erogata per ciascuna
settimana una retribuzione non inferiore al 40% dellimporto
del trattamento minimo mensile di pensione.
Per il 1997 laccredito è pari allintero anno (52
settimane) se la retribuzione complessiva non è inferiore a
L.14.256.320 (cioè 52 per L.274.160, cioè il 40% di L.685.400,
minimo di pensione al 1 gennaio 1997).
1.3 La contribuzione figurativa(21)
Sono i contributi riconosciuti al
soggetto, senza alcun onere finanziario a suo carico, in
determinati periodi in cui non ha potuto lavorare. La
contribuzione figurativa ha lo stesso valore di quella
obbligatoria, perciò ha incidenza sia ai fini del diritto, sia
ai fini della misura. Quanto di seguito illustrato, salvo le
eccezioni espressamente indicate vale sia per il sistema
retributivo, sia per quello contributivo.
Sono riconosciuti direttamente dallINPS:
Sono riconosciuti a richiesta dellinteressato:
I lavoratori assunti dal 1 gennaio 1993 nell'attribuzione di periodi di contribuzione figurativa a richiesta non possono eccedere ai fini della pensione d'anzianità il limite dei 5 anni complessivi(33).
1.3.1 Valore dei contributi figurativi
Al periodo di contribuzione
figurativa si attribuisce una retribuzione pari a quella che
avrebbe percepito il lavoratore se avesse regolarmente prestato
servizio.
Se il periodo di contribuzione figurativa precede il rapporto di
lavoro (servizio militare) la retribuzione è determinata con
riferimento alla retribuzione dellanno di inizio del
lavoro.
Nellipotesi in cui i periodi in questione siano coperti da
retribuzione ridotta (lassenza obbligatoria per maternità
retribuita al 20% dalle aziende ad integrazione
dellindennità INPS) la contribuzione figurativa è solo
parziale e si integra con quella obbligatoria (es.
lindennità di maternità viene erogata dallINPS
nella misura dell80% della retribuzione ed è coperta da
contribuzione figurativa invece lintegrazione del 20%
prevista dal CCNL per il nostro settore è coperta da
contribuzione obbligatoria). Per i periodi di aspettativa per
cariche elettive o per incarichi sindacali la retribuzione è
quella del periodo del collocamento in aspettativa, retribuzione
che viene poi adeguata in relazione alla dinamica salariale e di
carriera della stessa categoria e qualifica.
1.3.2 Servizio militare
Il riconoscimento avviene a domanda
dellinteressato, non è prevista alcuna scadenza e la
richiesta può essere avanzata dai superstiti nel caso di decesso
del lavoratore ancora in servizio.
Il periodo prestato in qualità di militare di carriera o con
iscrizione ad altro fondo non è compreso.
Il servizio militare viene riconosciuto per lintero
periodo, anche nei casi perciò di licenze senza assegni.
Il riconoscimento figurativo spetta anche ai soggetti che a causa
di uninfermità contratta durante il servizio militare
abbiano ottenuto una pensione privilegiata, salvo che si tratti
di servizio volontario o di carriera.
Per il riconoscimento occorre presentare allINPS(34) la seguente documentazione:
1.3.3 Assenze per maternità, assistenza
figli e permessi per handicap(35)
Il riconoscimento avviene a cura
dellINPS quando riceve i dati dal datore di lavoro. In caso
che ci siano imprecisioni o mancanza di dati occorre fare domanda
in carta semplice con dichiarazione del datore di lavoro o, se
esso risulti irreperibile, con un atto notorio e uno stato di
famiglia attestante la data del parto.
Tipo di assenza | periodo coperto | retribuzione | soggetti beneficiari |
astensione obbligatoria per maternità | 2 mesi prima della data presunta del parto | 80% della retribuzione (nel settore credito è prevista unintegrazione del datore di lavoro del 20% ) | la madre naturale |
astensione obbligatoria per maternità | periodo intermedio tra data presunta e data effettiva del parto | 80%della retribuzione | la madre naturale |
astensione obbligatoria per maternità | 3 mesi successivi al giorno del parto | 80%della retribuzione (nel settore credito è prevista unintegrazione del datore di lavoro del 20%) |
|
astensione anticipata per maternità difficile | durante la gravidanza in presenza di gravi patologie | 80% della retribuzione (nel CCNL Credito è prevista unintegrazione del 20%) | la donna gravida |
astensione facoltativa per cura figlio da tre mesi a 1 anno | sei mesi frazio-nabili entro lanno di vita del bambino | 30% della retribuzione | la madre o, in alternativa, il padre naturali o adottivi |
astensione facoltativa per figlio sotto i 3 anni affetto da grave Handicap | tre anni frazionabili o 2 ore al giorno per lassistenza del bambino affetto da grave handicap | 30% della retribuzione | la madre o, in alternativa, il padre naturali o adottivi |
malattie del bambino da tre mesi e tre anni | illimitato fino al compimento dei tre anni (necessario certificato medico sulla patologia del bambino) | nessuna retribuzione | la madre o, in alternativa, il padre naturali o adottivi |
Handicap grave del lavoratore | tre giorni al mese o 2 ore al giorno | retribuiti interamente dallINPS | il soggetto affetto da grave Handicap |
Assistenza a fami-liare o a figlio di più di 3 anni con grave Handicap | tre giorni al mese | retribuiti interamente dallINPS | il familiare convivente e, nel caso di minori, la madre o, in alternativa, il padre |
In aggiunta per il
solo sistema contributivo* |
|||
assenze per cura e educazione figli fino a 6 anni | al massimo 170 giorni per ciascun figlio | retribuite o non dal datore di lavoro secondo quanto previsto dai contratti | la madre o in alternativa il padre naturali o addottivi |
assenze per assistenza a figlio (con più di 6 anni) o familiare disabile | 25 giorni allanno e per non più di complessivi 24 mesi | retribuiti dallINPS interamente per tre gg allanno | il familiare convivente la madre o in alternativa il padre naturali o addottivi |
*le anzianità contributive non sono chiaramente indicate né come sostitutive, né aggiuntive rispetto a quelle già vigenti nellattuale normativa. Tuttavia sia lo spirito della legge(37), sia le previsioni legislative contenute in altri provvedimenti depongono a favore della loro aggiuntività rispetto a quanto già illustrato negli alinea precedenti. | |||
Nel sistema contributivo, solo per la lavoratrice madre |
|||
Indipendentemente dallassenza dal lavoro, un "bonus" pari a 4 mesi di anticipo sulletà del pensionamento per ogni figlio fino ad un massimo di un anno(38). |
1.4 La contribuzione da riscatto
Il riscatto è un istituto che
consente al lavoratore e ai suoi superstiti di effettuare a
proprie spese la copertura contributiva per periodi durante i
quali è esclusa lassicurazione.
Il riscatto perciò è solo a titolo oneroso (a pagamento).
I contributi riscattati valgono sia ai fini del diritto che
ai fini della misura della pensione, nonché per
lammissione al versamento dei contributi volontari.
Per poter presentare domanda di riscatto linteressato deve
far valere almeno un contributo settimanale allINPS (o ad
altro fondo di previdenza obbligatoria).
1.4.1 Modalità di calcolo dellonere
Tutti i tipi di riscatto prevedono
il pagamento della cosiddetta riserva matematica.
La riserva matematica indica la quantità di capitale
necessaria al fondo previdenziale per costituire una riserva tale
da coprire il maggior onere finanziario che, per quella parte di
pensione, deriva dalle operazioni di riscatto o ricongiunzione.
Le modalità di calcolo sono dettate dal Ministero del
Lavoro, che pubblica delle apposite tabelle con i coefficienti di
capitalizzazione.
Per le domande inoltrate fino a tutto a tutto il 12 maggio 1981
ci sono specifiche quote (molto meno onerose) per le domande
successive le quote sono diverse (particolarmente più costose)(39).
Leffetto della variazione delle tabelle è stata tale per
cui i lavoratori che hanno fatto la domanda appena le legge è
stata pubblicata, hanno avuto oneri molto ridotti rispetto a
quelli che hanno dovuto pagare coloro che hanno fatto domanda
alla prima revisione delle tabelle (nel 1981).
La riserva matematica si ottiene moltiplicando lincremento
della pensione dipendente dal riscatto per i coefficienti
contenuti nelle apposite tabelle(40).
I coefficienti sono differenziati secondo le condizioni
individuali del richiedente (lavoratore attivo o pensionato,
superstite, riscatto che dà subito la pensione).
Nellambito di ciascuna condizione i coefficienti variano
per sesso, età, anzianità contributiva(41).
1.4.2 Modalità di pagamento
Ricevuta la comunicazione
dallINPS dellonere, il termine per il versamento è
di 60 giorni.
E consentito il pagamento rateale in quote uguali (non
inferiori a L.10.000) e in non più di 60 mensilità (5 anni
circa) con la maggiorazione dellinteresse del 10% a partire
dal 1° giorno del mese successivo allaccoglimento della
domanda.
In caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive la pratica si
considera conclusa, ma se il pagamento fino allinterruzione
è sufficiente allaccredito di una anzianità contributiva,
tale quota viene considerata.
Se nel corso del pagamento rateale si presenta domanda di
pensione la porzione di onere ancora dovuta, va versata in
ununica soluzione.
Lonere del riscatto è detraibile dal reddito
imponibile ai fini IRPEF(42).
1.4.3 Laurea
Il lavoratore che abbia conseguito
il diploma di laurea può avanzare domanda di riscatto
contributivo degli anni relativi al corso legale di laurea. La
condizione ovviamente è che si tratti di periodi in cui il
soggetto non ha lavorato.
Il riscatto può essere chiesto anche relativamente a singoli
anni. I titolari di più lauree possono riscattarne una sola a
loro scelta.
La laurea conseguita allestero può essere riscattata solo
se abbia valore legale o sia riconosciuta in Italia.
Se invece il corso di laurea è cominciato allestero, ma
poi linteressato è stato ammesso a frequentare in Italia,
anche ad un anno intermedio, il riscatto è possibile per il
periodo di corso previsto in Italia o allestero, se è
inferiore.
Se durante gli studi universitari linteressato ha ottenuto
il passaggio ad un anno intermedio di un altro corso di laurea,
il riscatto si può ottenere nei limiti della durata del corso
per il quale ha conseguito la laurea.
Domanda: per avanzare domanda di riscatto è
sufficiente anche una sola settimana di lavoro.
La domanda non è soggetta a scadenza e può essere avanzata in
qualsiasi momento. La richiesta va corredata di un certificato
rilasciato dalluniversità che comprovi lavvenuto
conseguimento della laurea e gli anni accademici in cui si è
svolto il corso, compresa lindicazione degli eventuali anni
di fuori corso.
Diplomi universitari: allo stato attuale non è
possibile riscattare diplomi che non danno diritto al
conseguimento di laurea. Tuttavia in seguito a diverse pronunce
della Corte costituzionale sono riscattabili a fini pensionistici
i diplomi parauniversitari di assistente sociale, logopedista,
audiometrista, audioprotesista, ISEF, a condizione che siano
conseguiti in una "scuola universitaria" e che
"siano necessari per lassunzione o la progressione di
carriera".
1.4.4 Lavoro allestero
La legge prevede la possibilità di
riscatto per i cittadini italiani dei periodi di lavoro
subordinato compiuti allestero(43).
Si distingue tra paesi per i quali la copertura assicurativa è
garantita da convenzioni reciproche e quindi il riscatto non è
oneroso per il lavoratore assicurato, dai paesi per i quali
invece occorre versare oneri da riscatto. Sono
ammessi al riscatto dei periodi di lavoro allestero i
lavoratori che hanno la cittadinanza italiana al momento della
richiesta, non è invece rilevante il possesso del requisito
della cittadinanza nel periodo lavorativo considerato.
La domanda può essere presentata dallinteressato o dai
suoi eredi per i decessi avvenuti dopo il 1° maggio del 1969(44); non esiste termine di decadenza.
Il riscatto può avvenire solo a richiesta dellinteressato
anche quando trattasi di datore di lavoro italiano.
Allo scopo di non rendere eccessivamente oneroso il riscatto è
prevista la riduzione del 50% della riserva matematica.
Effetti del riscatto gratuito nei
paesi CEE e in quelli con convenzioni bilaterali
Nei paesi con i quali il riconoscimento della
contribuzione è reciproco, perciò il riscatto non è oneroso (Paesi
dellunione europea; Argentina; Australia; Brasile; Canada;
Capoverde; ex Jugoslavia; Jersey; Liechtenstein; Principato di
Monaco; Norvegia; San Marino; Svizzera; Tunisia; Uruguay; Usa;
Vaticano; Venezuela) il riconoscimento dei periodi lavorati è
valido sia ai fini del diritto, sia ai fini del calcolo.
Il sistema usato si chiama: Totalizzazione contributiva.
La Totalizzazione consiste
nella facoltà di conteggiare (sommandoli) i periodi di lavoro
svolti in diversi Paesi e coperti da contribuzione. La sommatoria
ha effetto in merito al raggiungimento del diritto presso lo
stato nel quale è chiesto il riscatto, mentre lonere
dellimporto dei singoli spezzoni di pensione è erogato dai
singoli stati interessati in proporzione ai contributi versati.
1.5 La contribuzione da periodi
ricongiunti(45)
Ai fini del diritto e della misura
della pensione INPS è possibile utilizzare contributi versati
presso altri fondi di previdenza obbligatoria e, in alcuni casi,
viceversa. Tale operazione di trasferimento è definita ricongiunzione.
La ricongiunzione può essere gratuita o onerosa.
1.5.1 La ricongiunzione gratuita
La ricongiunzione(46) dai fondi sostitutivi (dipendenti di ENEL, SIP, aziende
trasporti locali), dai fondi esclusivi (lavoratori statali(47), Ferrovieri) allINPS è gratuita per i soggetti
che cessano dal servizio senza diritto a pensione a carico del
fondo di provenienza(48).
In sostanza il lavoratore che ha un periodo di contribuzione
allINPS per il quale la ricongiunzione, presso il fondo a
cui è iscritto, è eccessivamente costosa (dallINPS la
ricongiunzione è sempre a titolo oneroso) al momento di andare
in pensione se non ha i requisiti del proprio fondo, può
chiedere gratuitamente la ricongiunzione presso lINPS,
purché ovviamente i due periodi sommati diano diritto a pensione
con le norme AGO.
1.5.2 La ricongiunzione onerosa (a
pagamento)(49)
E possibile ricongiungere
periodi assicurativi accreditati presso lINPS in fondi
diversi(50), compresi quelli dei coltivatori diretti, dei
commercianti e degli artigiani, nonché presso Casse
professionali(51).
I periodi ricongiunti sono validi a fini sia ai fini del
diritto, sia ai fini della misura.
1.5.2.1 Costo della ricongiunzione
Il costo della ricongiunzione per
il richiedente è calcolato sulla base della differenza tra la
riserva matematica necessaria alla copertura del periodo
assicurativo e lammontare della contribuzione trasferita
(maggiorata di un interesse annuo).
Per le ricongiunzioni di periodi da INPS a fondi esonerativi
(Cassa di Previdenza) o dallINPS ai fondi di
commercianti/artigiani/coltivatori lonere è pari al 50%
della differenza tra riserva matematica e contribuzione
trasferita(52).
Le tabelle dei coefficienti per il calcolo della riserva
matematica sono contenute in un apposito Decreto(53).
Modalità di pagamento
Ricevuta la comunicazione
dallINPS dellonere, il termine per il versamento è
di 60 giorni.
E consentito il pagamento rateale nel caso in cui non sia
necessario limmediato utilizzo dei periodi ricongiunti.
Il pagamento rateale comporta una maggiorazione di un interesse
annuo (pari attualmente al 4,50%).
Il pagamento rateale è possibile per un numero di rate mensili
non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai
periodi ricongiunti (es. ricongiunzione di 6 anni, cioè 72 mesi,
la rateazione non può superare le 36 rate).
La rateazione può continuare anche dopo il pensionamento: il
debito residuo può essere recuperato sulla pensione, assicurando
comunque al pensionato una quota di pensione non inferiore al
minimo INPS (per il 1997 = L. 685.400 mensili ).
La domanda di ricongiunzione si considera irrevocabile se
linteressato conferma la propria intenzione di
ricongiungere attraverso:
In caso contrario il richiedente si considera
rinunciatario e la domanda non è reiterabile.
Lonere della ricongiunzione è detraibile dal reddito
imponibile ai fini IRPEF(54).
1.6 La contribuzione volontaria
E un istituto riservato
esclusivamente allINPS (non ad altri fondi obbligatori) che
consente, per usufruire dei diritti dellAGO, a chi abbia
cessato o interrotto il lavoro, in virtù di una specifica
autorizzazione, di continuare con onere a proprio carico il
versamento dei contributi.
Non è possibile effettuare il versamento di contributi volontari
se linteressato:
I periodi di mobilità nei quali si percepisce
la relativa indennità (i lavoratori bancari e delle
assicurazioni attualmente non usufruiscono dellindennità
di mobilità) non sono ammessi al pagamento dei contributi
volontari.
E possibile per i periodi di lavoro a part time
ciclico (inteso
come lavoro svolto par alcune settimane del mese o per alcuni
mesi dellanno) integrare la contribuzione obbligatoria per
i periodi di inattività al fine di perfezionare il diritto a
pensione(56).
1.6.1 Requisiti e periodi utili
Per richiedere
lautorizzazione è necessario inoltrare domanda
allINPS.
Il requisito contributivo minimo è di almeno 3 anni continuativi
(156 settimane) nel quinquennio precedente alla domanda, se tale
condizione non ricorre è ammesso al versamento chi possa far
valere in qualsiasi epoca almeno 5 anni di contributi (260
settimane).
Ai fini del requisito contributivo minimo dei 3 anni sono
compresi i contributi da riscatto e i periodi di lavoro
allestero(57) in paesi legati da accordi di sicurezza sociale, sono
invece esclusi i contributi figurativi (ad eccezione dei periodi
di Cassa integrazione, TBC, cariche sindacali o elettive)(58).
Non concorrono a perfezionare il requisito dei 3 anni, ma non
interrompono la continuità del periodo:
1.6.2 Importi settimanali dovuti
Limporto della contribuzione
dovuta dallassicurato è stabilito in relazione alla
retribuzione pensionabile delle ultime 156 settimane (3 anni) di
contribuzione effettiva precedenti alla domanda.
Laliquota contributiva è analoga a quella della
contribuzione obbligatoria, in pratica chi accede alla
contribuzione volontaria paga allincirca quanto avrebbe
pagato il datore dei lavoro se avesse continuato a lavorare(65).
Il pagamento avviene con il versamento nel trimestre solare
seguente mediante specifici bollettini postali predisposti
dallINPS.
(9) Per i
lavoratori domestici e i soci di cooperative il prelievo
retributivo è rapportato a retribuzioni convenzionali.
Per gli artigiani e i commercianti la contribuzione obbligatoria
è stabilita in una percentuale del reddito dimpresa
dichiarato ai fini IRPEF + una quota fissa.
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(10)
Letteralmente "Benefici marginali", indicano quelle
elargizioni o vantaggi in danaro e/o in natura concessi ai
lavoratori in virtù di contrattazioni collettive e/o individuali
il cui valore corrispondente non è indicato in busta paga (per
esempio: concessione dellauto di servizio per uso privato,
viaggi premio, uso del telefono cellulare, sconti
sullacquisto di beni aziendali, tassi agevolati su mutui e
prestiti, concessione di alloggi, ecc.)
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(11)
Art.12 della legge 30 aprile 1969 n.153 e successive modifiche.
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(12) La
legge 297/1982 ha trasformato il vecchio istituto della
Liquidazione in Trattamento di fine rapporto.
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(13) Le
fattispacie dalla "a" alla "g" sono state
inserite dalla legge 335/1995
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(14) Dopo lentrata in vigore della legge 124/1993 e
per gli assunti dopo il 28 aprile dello stesso anno, la
deducibilità è limitata (escluso il TFR) al 2% della
retribuzione e comunque non oltre L.2.500.000 annue.
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(15) Per tali disposizioni vedi in particolar modo le norme
interpretative delle leggi L.155/1985 e 103/1991
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(16) Dm 3 marzo 1994. Per lattuale misura si fa
riferimento allanaloga disposizione fiscale disposta dalla
legge finanaziaria per il 1997 (L.662/1996) vedi anche circolare
INPS15/2/1995 n.43
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(17) Legge 662/1996 Art.3 commi 6 e 12
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(18) Dubbi tuttavia permangono. Leffetto sulla
retribuzione pensionabile é stato considerato. Cosa succederà
ai soggetti che sono andati in pensione tra il 1995 ed il 1997 e
che godevano di mutui con tassi inferiori al TUS?
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(19) Fino al 1 gennaio 1996 (data stabilita dalla legge
335/1995) la prescrizione era decennale.
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(20) Vedi Par. 2.3.4 Anzianità contributiva utile per il
lavoro a part time (il link verrà attivato successivamente, nel
momento in cui inseriremo il linea il paragrafo in questione)
Click qui per tornare al
punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(21) Nel sistema contributivo le assenze per assistenza
figli e familiare con handicap godono di contributi figurativi (vedi Par.1.3.3 Quadro Sinottico.)
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(22) Lindennità ordinaria di disoccupazione è un
emolumento pari al 30% della retribuzione media percepita nei tre
mesi precedenti il licenziamento e con una durata massima di 180
giorni; i requisiti minimi per accedervi sono: 2 anni di
anzianità assicurativa e almeno un anno completo di
contribuzione (52 settimane).
I lavoratori del San Paolo in servizio al 31/12/91 non sono
iscritti alla competente gestione INPS in quanto dipendenti di un
Ente di diritto pubblico, in caso di licenziamento perciò non
hanno diritto a questa indennità.
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(23) Misura e requisiti dellIndennità di mobilità e
della Cassa integrazione guadagni sono stabiliti dalla legge
223/1991 che attualmente esclude per il settore Credito e
Assicurazioni.
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(24) Ovviamente tale disposizione è legata alla gravità
della tubercolosi negli anni pre e dopo guerra, malattia ad alto
impatto sociale ed umano, spesso conseguenza delle condizioni di
vita e di lavoro degli operai.
Click qui per tornare al
punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(25) E riconosciuto a tale titolo il giorno della
donazione se lavorativo, legge 107/90
Click qui per tornare al
punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(26) Vedi paragrafo
1.3.2 Servizio militare
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(27) Non sono periodi di contribuzione figurativa per i
lavoratori che durante la malattia o linfortunio non
usufruiscono dellindennità malattia dellINPS e
quindi sono regolarmente retribuiti dal datore di lavoro (ad es.
gli impiegati dellindustria, del credito e delle
assicurazioni); si tratta quindi di periodi di contribuzione
obbligatoria
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(28) Legge 1204/71. Vedi
anche Par.1.3.3 Quadro Sinottico.
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(29) Legge 104/92. Vedi
anche Par.1.3.3 Quadro Sinottico.
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(30) Lo stato di invalidità deve essere grave e
riconosciuto ai sensi della L. 104/1992
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(31) Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) e per gli
amministratori locali anche L. 816/85
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(32) DL. 564/1996
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(33) DL 503/92
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(34) Per gli iscritti alla Cassa di Previdenza vedi Titolo
II, par. 2.2.1 (il link verrà attivato successivamente, nel
momento in cui inseriremo il linea il paragrafo in questione).
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(35) Lastensione dal lavoro per maternità e i
permessi per malattia del bambino sono regolamentati dalla legge
1204/1971, mentre i permessi e le aspettative per handicap sono
normati dalla legge 104/1992.
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(36) Vedi par.3.2 Opzione nei confronti del nuovo sistema
(il link verrà attivato successivamente, nel momento in cui
inseriremo il linea il paragrafo in questione).
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(37) L. 335/1995 (in particolare art.1 comma 39).
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(38) In alternativa la lavoratrice può utilizzare il
"bonus" per aumentare la misura della pensione
applicando un coefficiente maggiorato di un anno fino a due figli
e di due anni per più di due figli .Vedi sez.3a La pensione per
i lavoratori in servizio dal 1.1.1996 (Particolari applicazioni
di coefficienti - maternità). (il link verrà attivato
successivamente, nel momento in cui inseriremo il linea il
paragrafo in questione).
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(39) Le tabelle per le domande fino al 12/5/1981 sono
contenute nel D.M. 27 maggio 1964, mentre per le domande
successive a tale data i coefficienti sono nelle tabelle del DM
19 febbraio 1981.
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(40) La formula è la seguente (P.tot
- P.eff) x CM = RMT
P.tot = pensione calcolata
sullanzianità contributiva comprensiva del periodo da
riscattare (totale)
P.eff = pensione calcolata sullanzianità
contributiva effettiva
CM= coefficiente da tabella ministeriale
RMT = riserva matematica da versare
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(41) I coefficienti sono:
* direttamente proporzionali alletà (i più giovani pagano
meno),
* più onerosi per le donne perché gli indici statistici danno
una vita media superiore per il sesso femminile,
* più elevati quando lanzianità contributiva consente di
raggiungere con il riscatto il diritto a pensione
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(42) La detrazione di imposta si effettua secondo le norme
vigenti, attualmente sullaliquota del 22% e fino ad una
somma complessiva (comprese le altre detrazioni) di L.2.500.000.
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(43) Ai sensi dellart.51 della legge 153/1969.
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(44) Termine inserito dalla legge 153/1969.
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(45) Per la ricongiunzione dalla Cassa di previdenza, per i
lavoratori del San Paolo in servizio al 31/12/1990, vedi Titolo 2
Cassa di previdenza, par 2.4 (il link verrà attivato
successivamente, nel momento in cui inseriremo il linea il
paragrafo in questione).
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(46) Per le definizioni vedi il capitolo "Per capire la
Previdenza". La Cassa di
Previdenza per il personale del San Paolo è stato fino al
31/12/1990 un fondo esonerativo.
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(47) Anche i dipendenti della ex BNC che sono attualmente
iscritti allINPDAP.
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(48) Analoghe condizioni sussistono anche per la
ricongiunzione dallINPDAI, fondo sostitutivo per i
dirigenti di imprese industriali, a condizione che sia cessata
lattività con qualifica di dirigente.
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(49) Per la ricongiunzione verso la Cassa di previdenza,
possibile fino a tutto il 31/l2/1990, vedi Titolo 2 Cassa di
previdenza, par. 2.4 (il link verrà attivato successivamente,
nel momento in cui inseriremo il linea il paragrafo in
questione).
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(50) Legge 29/1979, nei fondi sono compresi gli
esonerativi, quindi anche la Cassa di Previdenza del San Paolo
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(51) La legge 45/1990 ha ampliato la possibilità di
ricongiunzione alle Cassa di previdenza degli avvocati e
procuratori, dei farmacisti, dei dottori commercialisti, dei
geometri, degli ingegneri e architetti, dei medici, dei notai dei
ragionieri e periti commerciali, dei veterinari.
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(52) Il calcolo si fa così: Onere ricongiunzione = í [(P.tot
-P.eff) x CM ] - C.tr.ý x 0,50
P.tot = pensione calcolata sullanzianità contributiva
totale comprensiva del periodo da ricongiungere
P.eff = pensione calcolata sullanzianità
contributiva effettiva nel fondo verso cui si effettua la
ricongiunzione
CM= coefficiente da tabella ministeriale
(P.tot -P.eff) x CM = riserva matematica
C.tr = contribuzione trasferita
0,50= la percentuale di riduzione non si applica per le
ricongiunzioni a casse professionali
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(53) DM 19 febbraio 1981
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(54) La detrazione di imposta si effettua secondo le norme
vigenti, attualmente sullaliquota del 22% e fino ad una
somma complessiva (comprese le altre detrazioni) di L.2.500.000.
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(55) L. 47/1983. Fino al 25 febbraio 1983 non era
incompatibile lattività professionale o autonoma e la
pensione presso altri fondi.
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(56) Circolare INPS n.23/1993. Vedi in proposito anche
par.2.3.4. Part time: Anzianità contributiva utile e calcolo
pag.29 con relativa nota n.80 (il link verrà attivato
successivamente, nel momento in cui inseriremo il linea il
paragrafo in questione).
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(57) Vedi par. 1.4.4 Lavoro allestero
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(58) Vedi par.1.3 La contribuzione figurativa
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(59) Vedi par. 1.3.2 Servizio militare
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(60) Vedi nota n. 27
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(61) Vedi par. 1.3.3 Quadro sinottico
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punto del testo in cui compare il rimando a questa nota
(62) Vedi nota n.22
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(63) Vedi par. 1.4.4 Lavoro allestero
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(64) Vedi sezione n.6 Invalidità e inabilità (il link
verrà attivato successivamente, nel momento in cui inseriremo il
linea il paragrafo in questione).
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(65) DM 21 febbraio 1996 (art.3). Vedi anche par.1.2.2 Aliquota
contributiva
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