Sez. 1a La contribuzione

Il diritto e la misura delle pensioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dipendono dalla consistenza della posizione assicurativa individuale.
Le posizioni assicurative sono costituite da diversi tipi di contribuzione:

Nel caso di coesistenza nella stessa settimana assicurativa di contributi di diverso tipo, l’ordine di elencazione stabilisce la preminenza prevista dalla legge.

1.2 La contribuzione alla previdenza di base

tipo di contribuzione valore ai fini della pensione periodi coperti misura
obbligatoria diritto e misura i periodi di retribuzione ordinaria ( a tempo pieno o a part time)
  • lavoratore: 8,89% della retribuzione
  • azienda: 24,11% della retribuzione
figurativa diritto e misura
  • maternità
  • malattia del bambino
  • servizio militare
  • donazione sangue
  • permessi per handicap
  • cariche sindacali
  • cariche elettive in parlamento e enti locali
nessuna, basta la richiesta
da riscatto diritto e misura laurea - lavoro all’estero riserva matematica*
da ricongiunzione diritto e misura periodi presso altri fondi obbligatori
  • verso l’INPS = gratuita
  • dall’INPS = 50% della differenza tra la riserva matematica e l’importo di contribuzione trasferita
volontaria diritto e misura periodi non lavorati ma in presenza di un’anzianità previdenziale minima all’incirca il costo della contribuzione obbligatoria
*riserva matematica : la riserva matematica si calcola così :

(misura della pensione senza gli anni riscattati o ricongiunti -
misura della pensione comprensiva del periodo riscattato o ricongiunto )
x le tabelle ministeriali

1.2 La contribuzione obbligatoria
Il sistema pensionistico pubblico è finanziato da un flusso contributivo obbligatorio, rapportato per i lavoratori dipendenti alla retribuzione effettiva(9).

1.2.1 La retribuzione imponibile
La retribuzione imponibile che costituisce poi anche la retribuzione presa a base per il calcolo della pensione è "tutto ciò che il lavoratore riceve in danaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta e in dipendenza del rapporto di lavoro".
Tale affermazione generale per la quale la stessa legge indicava tassativamente le eccezioni ha dato luogo soprattutto negli ultimi anni ad un contenzioso in merito ai c.d. fringe benefits
(10), la cui comprensione o meno nella retribuzione è spesso un fatto assai controverso.
La retribuzione imponibile ai fini del versamento della contribuzione è stabilita per legge
(11).
Il testo attuale (risultano omessi gli alinea di nessun interesse per il nostro settore) recita:
"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le seguenti voci:

  1. diaria o d’indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50% del loro ammontare
  2. rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l’esecuzione o in occasione del lavoro
  3. indennità di anzianità (denominata dal 1982 TFR(12), sono considerate erogate a tale titolo anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori)
  4. indennità di cassa
  5. gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate anche indirettamente al rendimento dei lavoratori o all’andamento aziendale
  1. (13)le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti
  2. le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l’anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l’università e siano in regola con gli esami dell’anno accademico
  3. le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento degli asili nido aziendali
  4. le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali nonché per il funzionamento di spacci e bar aziendali
  5. la differenza tra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllate o controllanti
  6. i contributi di previdenza(14) e assistenza versati a fondi, casse, gestioni o forme assicurative previsti da contratti o accordi collettivi al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali(15)
  7. il corrispettivo del servizio mensa, compreso il buono pasto o ticket, per un importo non superiore a L.10.000 giornaliere(16).

Imposizione contributiva INPS su prestiti e mutui concessi ai dipendenti
In materia di mutui e prestiti concessi ai dipendenti o direttamente ai lavoratori la legge di riforma del 1995 ha compreso nella retribuzione imponibile il 50% della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa a mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato applicato ai dipendenti stessi.
E’ una disposizione che é rimasta inapplicata, soprattutto per la complicata individuazione di parametri validi per ciascuna categoria o settore merceologico.
La Finanziaria del 1996
(17) ha stabilito l’imposizione fiscale per le stesse fattispecie basandola sul 50% della differenza tra il tasso applicato al lavoratore e il Tasso ufficiale di Sconto (TUS) calcolata al momento della concessione del prestito.
Contestualmente la legge ha stabilito una delega al governo in materia, una delega da attuarsi entro 9 mesi, in cui é stabilita l’armonizzazione delle norme tra la determinazione del reddito a fini fiscali ed il reddito imponibile a fini previdenziali.
E’ perciò ipotizzabile che nella delega (con i tempi lunghi previsti) il governo modificherà la norma della legge 335 indicando come parametro del "costo della provvista" il Tasso ufficiale di Sconto, analogamente a quanto già stabilito per l’IRPEF.
Nella circolare il Ministero delle Finanze chiarisce che sono compresi non solo i mutui fondiari e ipotecari ed i prestiti personali con piani di rientro, ma anche altre forme come i fidi rotativi e le elasticità di cassa.
La questione previdenziale appare comunque più complicata rispetto a quella fiscale considerando chela norma della riforma era applicabile a partire dall’agosto del 1995 e che la retribuzione imponibile su cui si pagano i contributi previdenziali costituisce poi anche la retribuzione presa a base per il calcolo della pensione, perciò il calcolo potrebbe risultare artificiosamente alterato, con conseguente danno dello stesso INPS.
Comunque sicuramente il Ministero renderà retroattive le norme sull’imposizione pensionistica, considerando la disciplina della delega come interpretativa della L.335/1995 e quindi con decorrenza agosto/settembre 1995
(18).

1.2.2 L’aliquota contributiva
L’attuale aliquota contributiva destinata al sistema è pari al 33% della retribuzione lorda erogata al lavoratore così suddivisa:

Contribuzione obbligatoria

retribuzione lorda annuale % azienda % dipendente aliquota totale
sino a L.60.687.000 * 24.11 8,89 33
oltre L.60.687.000 * 24.11 9.89 34

solo per i lavoratori con il sistema contributivo (privi di anzianità contributiva all’1/1/1996)

oltre L.137.148.000.§ nessuna nessuna nessuna
* tetto pensionistico in vigore nel sistema retributivo (plafond massimo, oltre il quale il rapporto tra pensione e retribuzione si abbassa)
§ L.137.148.000. annue (valore 1997) e cioè il tetto pensionistico della legge di riforma, applicabile solo alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo (plafond massimo di retribuzione pensionabile oltre il quale non maturano diritti di pensione e non si versano contributi)

I contributi attualmente (dal 1/1/1996(19)) hanno una prescrizione quinquennale, perciò trascorso tale tempo senza alcun atto interruttivo non è possibile pretendere il versamento da parte del datore di lavoro di contributi non pagati.

Lettura della busta paga

(La tabella si riferisce a un Vice Capo Ufficio con 10 anni di anzianità)

1.2.3 Minimale di retribuzione utile
Per evitare la costituzione di posizioni assicurative di comodo è stabilito un livello minimo retributivo, indicizzato annualmente, al di sotto del quale la copertura assicurativa non è "piena(20)".
Il numero dei contributi settimanali da accreditare è pari al numero delle settimane lavorate se risulta erogata per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore al 40% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione.
Per il 1997 l’accredito è pari all’intero anno (52 settimane) se la retribuzione complessiva non è inferiore a L.14.256.320 (cioè 52 per L.274.160, cioè il 40% di L.685.400, minimo di pensione al 1 gennaio 1997).

1.3 La contribuzione figurativa(21)
Sono i contributi riconosciuti al soggetto, senza alcun onere finanziario a suo carico, in determinati periodi in cui non ha potuto lavorare. La contribuzione figurativa ha lo stesso valore di quella obbligatoria, perciò ha incidenza sia ai fini del diritto, sia ai fini della misura. Quanto di seguito illustrato, salvo le eccezioni espressamente indicate vale sia per il sistema retributivo, sia per quello contributivo.

Sono riconosciuti direttamente dall’INPS:

  1. i periodi di percezione dell’indennità di disoccupazione(22), dell’indennità di mobilità o della Cassa Integrazione Guadagni(23)
  2. i periodi di ricovero per malattia tubercolare(24)
  3. i periodi di astensione dal lavoro per donazione sangue(25)

Sono riconosciuti a richiesta dell’interessato:

  1. i periodi di servizio militare obbligatorio o volontario prestato presso le Forze armate e il servizio sostitutivo civile(26)
  2. i periodi di malattia o infortunio per i lavoratori che usufruiscono dell’indennità a carico dell’INPS(27)
  3. i periodi di interruzione obbligatoria per gravidanza e puerperio i permessi per interruzione facoltativa per maternità (sei mesi) e dei periodi di assenza per malattia del bambino da 0 a 3 anni(28)
  4. astensione dal lavoro per assistenza figlio con grave handicap (da 3 mesi a 3 anni) e permessi i figli di età maggiore e altri famigliari con handicap(29)
  5. per il solo sistema contributivo le assenze dal lavoro dovute all’educazione dei figli sino a 6 anni di età con un massimo di 170 giorni per ciascun figlio e le assenze per assistenza a figlio di età superiore a 6 anni o a familiare disabile(30) per un massimo di 25 giorni all’anno e per non più di 24 mesi
  6. i periodi successivi all’11/6/1970 durante i quali il lavoratore è collocato in aspettativa per cariche elettive o per incarichi sindacali(31) La richiesta a pena di decadenza deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno per l’anno solare precedente (per tutti i periodi anteriori al 1996 la richiesta a pena di decadenza andava fatta entro il 13 febbraio del 1997)(32)

I lavoratori assunti dal 1 gennaio 1993 nell'attribuzione di periodi di contribuzione figurativa a richiesta non possono eccedere ai fini della pensione d'anzianità il limite dei 5 anni complessivi(33).

1.3.1 Valore dei contributi figurativi
Al periodo di contribuzione figurativa si attribuisce una retribuzione pari a quella che avrebbe percepito il lavoratore se avesse regolarmente prestato servizio.
Se il periodo di contribuzione figurativa precede il rapporto di lavoro (servizio militare) la retribuzione è determinata con riferimento alla retribuzione dell’anno di inizio del lavoro.
Nell’ipotesi in cui i periodi in questione siano coperti da retribuzione ridotta (l’assenza obbligatoria per maternità retribuita al 20% dalle aziende ad integrazione dell’indennità INPS) la contribuzione figurativa è solo parziale e si integra con quella obbligatoria (es. l’indennità di maternità viene erogata dall’INPS nella misura dell’80% della retribuzione ed è coperta da contribuzione figurativa invece l’integrazione del 20% prevista dal CCNL per il nostro settore è coperta da contribuzione obbligatoria). Per i periodi di aspettativa per cariche elettive o per incarichi sindacali la retribuzione è quella del periodo del collocamento in aspettativa, retribuzione che viene poi adeguata in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica.

1.3.2 Servizio militare
Il riconoscimento avviene a domanda dell’interessato, non è prevista alcuna scadenza e la richiesta può essere avanzata dai superstiti nel caso di decesso del lavoratore ancora in servizio.
Il periodo prestato in qualità di militare di carriera o con iscrizione ad altro fondo non è compreso.
Il servizio militare viene riconosciuto per l’intero periodo, anche nei casi perciò di licenze senza assegni.
Il riconoscimento figurativo spetta anche ai soggetti che a causa di un’infermità contratta durante il servizio militare abbiano ottenuto una pensione privilegiata, salvo che si tratti di servizio volontario o di carriera.
Per il riconoscimento occorre presentare all’INPS
(34) la seguente documentazione:

1.3.3 Assenze per maternità, assistenza figli e permessi per handicap(35)
Il riconoscimento avviene a cura dell’INPS quando riceve i dati dal datore di lavoro. In caso che ci siano imprecisioni o mancanza di dati occorre fare domanda in carta semplice con dichiarazione del datore di lavoro o, se esso risulti irreperibile, con un atto notorio e uno stato di famiglia attestante la data del parto.

Tipo di assenza periodo coperto retribuzione soggetti beneficiari
astensione obbligatoria per maternità 2 mesi prima della data presunta del parto 80% della retribuzione (nel settore credito è prevista un’integrazione del datore di lavoro del 20% ) la madre naturale
astensione obbligatoria per maternità periodo intermedio tra data presunta e data effettiva del parto 80%della retribuzione la madre naturale
astensione obbligatoria per maternità 3 mesi successivi al giorno del parto 80%della retribuzione (nel settore credito è prevista un’integrazione del datore di lavoro del 20%)
  • la madre naturale o il padre in caso di decesso o grave infermità della madre
  • la madre adottiva se l’adottato ha meno di 6 mesi
  • il padre adottivo se il bambino ha meno di 6 mesi e la madre è deceduta o gravemente invalida
astensione anticipata per maternità difficile durante la gravidanza in presenza di gravi patologie 80% della retribuzione (nel CCNL Credito è prevista un’integrazione del 20%) la donna gravida
astensione facoltativa per cura figlio da tre mesi a 1 anno sei mesi frazio-nabili entro l’anno di vita del bambino 30% della retribuzione la madre o, in alternativa, il padre naturali o adottivi
astensione facoltativa per figlio sotto i 3 anni affetto da grave Handicap tre anni frazionabili o 2 ore al giorno per l’assistenza del bambino affetto da grave handicap 30% della retribuzione la madre o, in alternativa, il padre naturali o adottivi
malattie del bambino da tre mesi e tre anni illimitato fino al compimento dei tre anni (necessario certificato medico sulla patologia del bambino) nessuna retribuzione la madre o, in alternativa, il padre naturali o adottivi
Handicap grave del lavoratore tre giorni al mese o 2 ore al giorno retribuiti interamente dall’INPS il soggetto affetto da grave Handicap
Assistenza a fami-liare o a figlio di più di 3 anni con grave Handicap tre giorni al mese retribuiti interamente dall’INPS il familiare convivente e, nel caso di minori, la madre o, in alternativa, il padre

In aggiunta per il solo sistema contributivo*
(per i lavoratori assunti dall’1/1/1995 o per coloro che facciano opzione(36))

assenze per cura e educazione figli fino a 6 anni al massimo 170 giorni per ciascun figlio retribuite o non dal datore di lavoro secondo quanto previsto dai contratti la madre o in alternativa il padre naturali o addottivi
assenze per assistenza a figlio (con più di 6 anni) o familiare disabile 25 giorni all’anno e per non più di complessivi 24 mesi retribuiti dall’INPS interamente per tre gg all’anno il familiare convivente la madre o in alternativa il padre naturali o addottivi
*le anzianità contributive non sono chiaramente indicate né come sostitutive, né aggiuntive rispetto a quelle già vigenti nell’attuale normativa. Tuttavia sia lo spirito della legge(37), sia le previsioni legislative contenute in altri provvedimenti depongono a favore della loro aggiuntività rispetto a quanto già illustrato negli alinea precedenti.

Nel sistema contributivo, solo per la lavoratrice madre

Indipendentemente dall’assenza dal lavoro, un "bonus" pari a 4 mesi di anticipo sull’età del pensionamento per ogni figlio fino ad un massimo di un anno(38).


1.4 La contribuzione da riscatto
Il riscatto è un istituto che consente al lavoratore e ai suoi superstiti di effettuare a proprie spese la copertura contributiva per periodi durante i quali è esclusa l’assicurazione.
Il riscatto perciò è solo a titolo oneroso (a pagamento).
I contributi riscattati valgono sia ai fini del diritto che ai fini della misura della pensione, nonché per l’ammissione al versamento dei contributi volontari.
Per poter presentare domanda di riscatto l’interessato deve far valere almeno un contributo settimanale all’INPS (o ad altro fondo di previdenza obbligatoria).

1.4.1 Modalità di calcolo dell’onere
Tutti i tipi di riscatto prevedono il pagamento della cosiddetta riserva matematica.
La riserva matematica
indica la quantità di capitale necessaria al fondo previdenziale per costituire una riserva tale da coprire il maggior onere finanziario che, per quella parte di pensione, deriva dalle operazioni di riscatto o ricongiunzione.
Le modalità di calcolo sono dettate dal Ministero del Lavoro, che pubblica delle apposite tabelle con i coefficienti di capitalizzazione.
Per le domande inoltrate fino a tutto a tutto il 12 maggio 1981 ci sono specifiche quote (molto meno onerose) per le domande successive le quote sono diverse (particolarmente più costose)
(39).
L’effetto della variazione delle tabelle è stata tale per cui i lavoratori che hanno fatto la domanda appena le legge è stata pubblicata, hanno avuto oneri molto ridotti rispetto a quelli che hanno dovuto pagare coloro che hanno fatto domanda alla prima revisione delle tabelle (nel 1981).
La riserva matematica si ottiene moltiplicando l’incremento della pensione dipendente dal riscatto per i coefficienti contenuti nelle apposite tabelle
(40).
I coefficienti sono differenziati secondo le condizioni individuali del richiedente (lavoratore attivo o pensionato, superstite, riscatto che dà subito la pensione). Nell’ambito di ciascuna condizione i coefficienti variano per sesso, età, anzianità contributiva
(41).

1.4.2 Modalità di pagamento
Ricevuta la comunicazione dall’INPS dell’onere, il termine per il versamento è di 60 giorni.
E’ consentito il pagamento rateale in quote uguali (non inferiori a L.10.000) e in non più di 60 mensilità (5 anni circa) con la maggiorazione dell’interesse del 10% a partire dal 1° giorno del mese successivo all’accoglimento della domanda.
In caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive la pratica si considera conclusa, ma se il pagamento fino all’interruzione è sufficiente all’accredito di una anzianità contributiva, tale quota viene considerata.
Se nel corso del pagamento rateale si presenta domanda di pensione la porzione di onere ancora dovuta, va versata in un’unica soluzione.
L’onere del riscatto è detraibile dal reddito imponibile ai fini IRPEF
(42).

1.4.3 Laurea
Il lavoratore che abbia conseguito il diploma di laurea può avanzare domanda di riscatto contributivo degli anni relativi al corso legale di laurea. La condizione ovviamente è che si tratti di periodi in cui il soggetto non ha lavorato.
Il riscatto può essere chiesto anche relativamente a singoli anni. I titolari di più lauree possono riscattarne una sola a loro scelta.
La laurea conseguita all’estero può essere riscattata solo se abbia valore legale o sia riconosciuta in Italia.
Se invece il corso di laurea è cominciato all’estero, ma poi l’interessato è stato ammesso a frequentare in Italia, anche ad un anno intermedio, il riscatto è possibile per il periodo di corso previsto in Italia o all’estero, se è inferiore.
Se durante gli studi universitari l’interessato ha ottenuto il passaggio ad un anno intermedio di un altro corso di laurea, il riscatto si può ottenere nei limiti della durata del corso per il quale ha conseguito la laurea.
Domanda: per avanzare domanda di riscatto è sufficiente anche una sola settimana di lavoro.
La domanda non è soggetta a scadenza e può essere avanzata in qualsiasi momento. La richiesta va corredata di un certificato rilasciato dall’università che comprovi l’avvenuto conseguimento della laurea e gli anni accademici in cui si è svolto il corso, compresa l’indicazione degli eventuali anni di fuori corso.
Diplomi universitari: allo stato attuale non è possibile riscattare diplomi che non danno diritto al conseguimento di laurea. Tuttavia in seguito a diverse pronunce della Corte costituzionale sono riscattabili a fini pensionistici i diplomi parauniversitari di assistente sociale, logopedista, audiometrista, audioprotesista, ISEF, a condizione che siano conseguiti in una "scuola universitaria" e che "siano necessari per l’assunzione o la progressione di carriera".

1.4.4 Lavoro all’estero
La legge prevede la possibilità di riscatto per i cittadini italiani dei periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero(43).
Si distingue tra paesi per i quali la copertura assicurativa è garantita da convenzioni reciproche e quindi il riscatto non è oneroso per il lavoratore assicurato, dai paesi per i quali invece occorre versare oneri da riscatto. Sono ammessi al riscatto dei periodi di lavoro all’estero i lavoratori che hanno la cittadinanza italiana al momento della richiesta, non è invece rilevante il possesso del requisito della cittadinanza nel periodo lavorativo considerato.
La domanda può essere presentata dall’interessato o dai suoi eredi per i decessi avvenuti dopo il 1° maggio del 1969
(44); non esiste termine di decadenza.
Il riscatto può avvenire solo a richiesta dell’interessato anche quando trattasi di datore di lavoro italiano.
Allo scopo di non rendere eccessivamente oneroso il riscatto è prevista la riduzione del 50% della riserva matematica.
Effetti del riscatto gratuito nei paesi CEE e in quelli con convenzioni bilaterali
Nei paesi con i quali il riconoscimento della contribuzione è reciproco, perciò il riscatto non è oneroso (Paesi dell’unione europea; Argentina; Australia; Brasile; Canada; Capoverde; ex Jugoslavia; Jersey; Liechtenstein; Principato di Monaco; Norvegia; San Marino; Svizzera; Tunisia; Uruguay; Usa; Vaticano; Venezuela) il riconoscimento dei periodi lavorati è valido sia ai fini del diritto, sia ai fini del calcolo.
Il sistema usato si chiama: Totalizzazione contributiva.
La Totalizzazione consiste nella facoltà di conteggiare (sommandoli) i periodi di lavoro svolti in diversi Paesi e coperti da contribuzione. La sommatoria ha effetto in merito al raggiungimento del diritto presso lo stato nel quale è chiesto il riscatto, mentre l’onere dell’importo dei singoli spezzoni di pensione è erogato dai singoli stati interessati in proporzione ai contributi versati.

1.5 La contribuzione da periodi ricongiunti(45)
Ai fini del diritto e della misura della pensione INPS è possibile utilizzare contributi versati presso altri fondi di previdenza obbligatoria e, in alcuni casi, viceversa. Tale operazione di trasferimento è definita ricongiunzione.
La ricongiunzione può essere gratuita o onerosa
.

1.5.1 La ricongiunzione gratuita
La ricongiunzione(46) dai fondi sostitutivi (dipendenti di ENEL, SIP, aziende trasporti locali), dai fondi esclusivi (lavoratori statali(47), Ferrovieri) all’INPS è gratuita per i soggetti che cessano dal servizio senza diritto a pensione a carico del fondo di provenienza(48).
In sostanza il lavoratore che ha un periodo di contribuzione all’INPS per il quale la ricongiunzione, presso il fondo a cui è iscritto, è eccessivamente costosa (dall’INPS la ricongiunzione è sempre a titolo oneroso) al momento di andare in pensione se non ha i requisiti del proprio fondo, può chiedere gratuitamente la ricongiunzione presso l’INPS, purché ovviamente i due periodi sommati diano diritto a pensione con le norme AGO.

1.5.2 La ricongiunzione onerosa (a pagamento)(49)
E’ possibile ricongiungere periodi assicurativi accreditati presso l’INPS in fondi diversi(50), compresi quelli dei coltivatori diretti, dei commercianti e degli artigiani, nonché presso Casse professionali(51).
I periodi ricongiunti sono validi a fini sia ai fini del diritto, sia ai fini della misura.

1.5.2.1 Costo della ricongiunzione
Il costo della ricongiunzione per il richiedente è calcolato sulla base della differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura del periodo assicurativo e l’ammontare della contribuzione trasferita (maggiorata di un interesse annuo).
Per le ricongiunzioni di periodi da INPS a fondi esonerativi (Cassa di Previdenza) o dall’INPS ai fondi di commercianti/artigiani/coltivatori l’onere è pari al 50% della differenza tra riserva matematica e contribuzione trasferita
(52).
Le tabelle dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica sono contenute in un apposito Decreto
(53).
Modalità di pagamento
Ricevuta la comunicazione dall’INPS dell’onere, il termine per il versamento è di 60 giorni.
E’ consentito il pagamento rateale nel caso in cui non sia necessario l’immediato utilizzo dei periodi ricongiunti.
Il pagamento rateale comporta una maggiorazione di un interesse annuo (pari attualmente al 4,50%).
Il pagamento rateale è possibile per un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti (es. ricongiunzione di 6 anni, cioè 72 mesi, la rateazione non può superare le 36 rate).
La rateazione può continuare anche dopo il pensionamento: il debito residuo può essere recuperato sulla pensione, assicurando comunque al pensionato una quota di pensione non inferiore al minimo INPS (per il 1997 = L. 685.400 mensili ).
La domanda di ricongiunzione si considera irrevocabile se l’interessato conferma la propria intenzione di ricongiungere attraverso:

In caso contrario il richiedente si considera rinunciatario e la domanda non è reiterabile.
L’onere della ricongiunzione è detraibile dal reddito imponibile ai fini IRPEF
(54).

1.6 La contribuzione volontaria
E’ un istituto riservato esclusivamente all’INPS (non ad altri fondi obbligatori) che consente, per usufruire dei diritti dell’AGO, a chi abbia cessato o interrotto il lavoro, in virtù di una specifica autorizzazione, di continuare con onere a proprio carico il versamento dei contributi.
Non è possibile effettuare il versamento di contributi volontari se l’interessato:

I periodi di mobilità nei quali si percepisce la relativa indennità (i lavoratori bancari e delle assicurazioni attualmente non usufruiscono dell’indennità di mobilità) non sono ammessi al pagamento dei contributi volontari.
E’ possibile per i periodi di lavoro a part time ciclico
(inteso come lavoro svolto par alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell’anno) integrare la contribuzione obbligatoria per i periodi di inattività al fine di perfezionare il diritto a pensione(56).

1.6.1 Requisiti e periodi utili
Per richiedere l’autorizzazione è necessario inoltrare domanda all’INPS.
Il requisito contributivo minimo è di almeno 3 anni continuativi (156 settimane) nel quinquennio precedente alla domanda, se tale condizione non ricorre è ammesso al versamento chi possa far valere in qualsiasi epoca almeno 5 anni di contributi (260 settimane).
Ai fini del requisito contributivo minimo dei 3 anni sono compresi i contributi da riscatto e i periodi di lavoro all’estero
(57) in paesi legati da accordi di sicurezza sociale, sono invece esclusi i contributi figurativi (ad eccezione dei periodi di Cassa integrazione, TBC, cariche sindacali o elettive)(58).
Non concorrono a perfezionare il requisito dei 3 anni, ma non interrompono la continuità del periodo:

  1. servizio militare e periodi equiparati(59)
  2. malattia (se accreditata figurativamente)(60)
  3. interruzione obbligatoria o facoltativa per maternità(61)
  4. disoccupazione con indennità(62)
  5. lavoro in paese estero non convenzionato ( in presenza della cittadinanza italiana)(63)
  6. periodi di godimento della pensione di invalidità poi sospesa per superamento dei limiti di reddito o di cessazione o riduzione sotto i 2/3 dell’invalidità(64)

1.6.2 Importi settimanali dovuti
L’importo della contribuzione dovuta dall’assicurato è stabilito in relazione alla retribuzione pensionabile delle ultime 156 settimane (3 anni) di contribuzione effettiva precedenti alla domanda.
L’aliquota contributiva è analoga a quella della contribuzione obbligatoria, in pratica chi accede alla contribuzione volontaria paga all’incirca quanto avrebbe pagato il datore dei lavoro se avesse continuato a lavorare
(65).
Il pagamento avviene con il versamento nel trimestre solare seguente mediante specifici bollettini postali predisposti dall’INPS.

 

(9) Per i lavoratori domestici e i soci di cooperative il prelievo retributivo è rapportato a retribuzioni convenzionali.
Per gli artigiani e i commercianti la contribuzione obbligatoria è stabilita in una percentuale del reddito d’impresa dichiarato ai fini IRPEF + una quota fissa.
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(10) Letteralmente "Benefici marginali", indicano quelle elargizioni o vantaggi in danaro e/o in natura concessi ai lavoratori in virtù di contrattazioni collettive e/o individuali il cui valore corrispondente non è indicato in busta paga (per esempio: concessione dell’auto di servizio per uso privato, viaggi premio, uso del telefono cellulare, sconti sull’acquisto di beni aziendali, tassi agevolati su mutui e prestiti, concessione di alloggi, ecc.)
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(11) Art.12 della legge 30 aprile 1969 n.153 e successive modifiche.
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(12) La legge 297/1982 ha trasformato il vecchio istituto della Liquidazione in Trattamento di fine rapporto.
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(13) Le fattispacie dalla "a" alla "g" sono state inserite dalla legge 335/1995
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(14) Dopo l’entrata in vigore della legge 124/1993 e per gli assunti dopo il 28 aprile dello stesso anno, la deducibilità è limitata (escluso il TFR) al 2% della retribuzione e comunque non oltre L.2.500.000 annue.
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(15) Per tali disposizioni vedi in particolar modo le norme interpretative delle leggi L.155/1985 e 103/1991
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(16) Dm 3 marzo 1994. Per l’attuale misura si fa riferimento all’analoga disposizione fiscale disposta dalla legge finanaziaria per il 1997 (L.662/1996) vedi anche circolare INPS15/2/1995 n.43
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(17) Legge 662/1996 Art.3 commi 6 e 12
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(18) Dubbi tuttavia permangono. L’effetto sulla retribuzione pensionabile é stato considerato. Cosa succederà ai soggetti che sono andati in pensione tra il 1995 ed il 1997 e che godevano di mutui con tassi inferiori al TUS?
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(19) Fino al 1 gennaio 1996 (data stabilita dalla legge 335/1995) la prescrizione era decennale.
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(20) Vedi Par. 2.3.4 Anzianità contributiva utile per il lavoro a part time (il link verrà attivato successivamente, nel momento in cui inseriremo il linea il paragrafo in questione)
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(21) Nel sistema contributivo le assenze per assistenza figli e familiare con handicap godono di contributi figurativi (vedi Par.1.3.3 Quadro Sinottico.)
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(22) L’indennità ordinaria di disoccupazione è un emolumento pari al 30% della retribuzione media percepita nei tre mesi precedenti il licenziamento e con una durata massima di 180 giorni; i requisiti minimi per accedervi sono: 2 anni di anzianità assicurativa e almeno un anno completo di contribuzione (52 settimane).
I lavoratori del San Paolo in servizio al 31/12/91 non sono iscritti alla competente gestione INPS in quanto dipendenti di un Ente di diritto pubblico, in caso di licenziamento perciò non hanno diritto a questa indennità.
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(23) Misura e requisiti dell’Indennità di mobilità e della Cassa integrazione guadagni sono stabiliti dalla legge 223/1991 che attualmente esclude per il settore Credito e Assicurazioni.
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(24) Ovviamente tale disposizione è legata alla gravità della tubercolosi negli anni pre e dopo guerra, malattia ad alto impatto sociale ed umano, spesso conseguenza delle condizioni di vita e di lavoro degli operai.
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(25) E’ riconosciuto a tale titolo il giorno della donazione se lavorativo, legge 107/90
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(26) Vedi paragrafo 1.3.2 Servizio militare
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(27) Non sono periodi di contribuzione figurativa per i lavoratori che durante la malattia o l’infortunio non usufruiscono dell’indennità malattia dell’INPS e quindi sono regolarmente retribuiti dal datore di lavoro (ad es. gli impiegati dell’industria, del credito e delle assicurazioni); si tratta quindi di periodi di contribuzione obbligatoria
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(28) Legge 1204/71. Vedi anche Par.1.3.3 Quadro Sinottico.
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(29) Legge 104/92. Vedi anche Par.1.3.3 Quadro Sinottico.
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(30) Lo stato di invalidità deve essere grave e riconosciuto ai sensi della L. 104/1992
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(31) Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) e per gli amministratori locali anche L. 816/85
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(32) DL. 564/1996
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(33) DL 503/92
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(34) Per gli iscritti alla Cassa di Previdenza vedi Titolo II, par. 2.2.1 (il link verrà attivato successivamente, nel momento in cui inseriremo il linea il paragrafo in questione).
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(35) L’astensione dal lavoro per maternità e i permessi per malattia del bambino sono regolamentati dalla legge 1204/1971, mentre i permessi e le aspettative per handicap sono normati dalla legge 104/1992.
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(36) Vedi par.3.2 Opzione nei confronti del nuovo sistema (il link verrà attivato successivamente, nel momento in cui inseriremo il linea il paragrafo in questione).
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(37) L. 335/1995 (in particolare art.1 comma 39).
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(38) In alternativa la lavoratrice può utilizzare il "bonus" per aumentare la misura della pensione applicando un coefficiente maggiorato di un anno fino a due figli e di due anni per più di due figli .Vedi sez.3a La pensione per i lavoratori in servizio dal 1.1.1996 (Particolari applicazioni di coefficienti - maternità). (il link verrà attivato successivamente, nel momento in cui inseriremo il linea il paragrafo in questione).
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(39) Le tabelle per le domande fino al 12/5/1981 sono contenute nel D.M. 27 maggio 1964, mentre per le domande successive a tale data i coefficienti sono nelle tabelle del DM 19 febbraio 1981.
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(40) La formula è la seguente (P.tot - P.eff) x CM = RMT
P.tot = pensione calcolata sull’anzianità contributiva comprensiva del periodo da riscattare (totale)
P.eff = pensione calcolata sull’anzianità contributiva effettiva
CM= coefficiente da tabella ministeriale
RMT = riserva matematica da versare
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(41) I coefficienti sono:
* direttamente proporzionali all’età (i più giovani pagano meno),
* più onerosi per le donne perché gli indici statistici danno una vita media superiore per il sesso femminile,
* più elevati quando l’anzianità contributiva consente di raggiungere con il riscatto il diritto a pensione
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(42) La detrazione di imposta si effettua secondo le norme vigenti, attualmente sull’aliquota del 22% e fino ad una somma complessiva (comprese le altre detrazioni) di L.2.500.000.
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(43) Ai sensi dell’art.51 della legge 153/1969.
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(44) Termine inserito dalla legge 153/1969.
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(45) Per la ricongiunzione dalla Cassa di previdenza, per i lavoratori del San Paolo in servizio al 31/12/1990, vedi Titolo 2 Cassa di previdenza, par 2.4 (il link verrà attivato successivamente, nel momento in cui inseriremo il linea il paragrafo in questione).
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(46) Per le definizioni vedi il capitolo "Per capire la Previdenza". La Cassa di Previdenza per il personale del San Paolo è stato fino al 31/12/1990 un fondo esonerativo.
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(47) Anche i dipendenti della ex BNC che sono attualmente iscritti all’INPDAP.
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(48) Analoghe condizioni sussistono anche per la ricongiunzione dall’INPDAI, fondo sostitutivo per i dirigenti di imprese industriali, a condizione che sia cessata l’attività con qualifica di dirigente.
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(49) Per la ricongiunzione verso la Cassa di previdenza, possibile fino a tutto il 31/l2/1990, vedi Titolo 2 Cassa di previdenza, par. 2.4 (il link verrà attivato successivamente, nel momento in cui inseriremo il linea il paragrafo in questione).
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(50) Legge 29/1979, nei fondi sono compresi gli esonerativi, quindi anche la Cassa di Previdenza del San Paolo
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(51) La legge 45/1990 ha ampliato la possibilità di ricongiunzione alle Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori, dei farmacisti, dei dottori commercialisti, dei geometri, degli ingegneri e architetti, dei medici, dei notai dei ragionieri e periti commerciali, dei veterinari.
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(52) Il calcolo si fa così: Onere ricongiunzione = í [(P.tot -P.eff) x CM ] - C.tr.ý x 0,50
P.tot
= pensione calcolata sull’anzianità contributiva totale comprensiva del periodo da ricongiungere
P.eff = pensione calcolata sull’anzianità contributiva effettiva nel fondo verso cui si effettua la ricongiunzione
CM= coefficiente da tabella ministeriale
(P.tot -P.eff) x CM = riserva matematica
C.tr = contribuzione trasferita
0,50= la percentuale di riduzione non si applica per le ricongiunzioni a casse professionali
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(53) DM 19 febbraio 1981
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(54) La detrazione di imposta si effettua secondo le norme vigenti, attualmente sull’aliquota del 22% e fino ad una somma complessiva (comprese le altre detrazioni) di L.2.500.000.
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(55) L. 47/1983. Fino al 25 febbraio 1983 non era incompatibile l’attività professionale o autonoma e la pensione presso altri fondi.
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(56) Circolare INPS n.23/1993. Vedi in proposito anche par.2.3.4. Part time: Anzianità contributiva utile e calcolo pag.29 con relativa nota n.80 (il link verrà attivato successivamente, nel momento in cui inseriremo il linea il paragrafo in questione).
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(57) Vedi par. 1.4.4 Lavoro all’estero
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(58) Vedi par.1.3 La contribuzione figurativa
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(59) Vedi par. 1.3.2 Servizio militare
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(60) Vedi nota n. 27
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(61) Vedi par. 1.3.3 Quadro sinottico
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(62) Vedi nota n.22
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(63) Vedi par. 1.4.4 Lavoro all’estero
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(64) Vedi sezione n.6 Invalidità e inabilità (il link verrà attivato successivamente, nel momento in cui inseriremo il linea il paragrafo in questione).
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(65) DM 21 febbraio 1996 (art.3). Vedi anche par.1.2.2 Aliquota contributiva
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