Finanziaria 1998 (L.449/1997)

Lettura ragionata dell'emendamento (in materia previdenziale) al collegato alla Finanziaria con particolare riferimento al nostro settore

Potete trovare il testo integrale dell'emendamento facendo click qui

 

Comma 1
Unificazione delle aliquote di rendimento a quelle previste dall’AGO

(Testo immutato rispetto al DDL)

Forme pensionistiche obbligatorie, sostitutive ed esclusive che erogano la prestazione di base.

A partire dal 1998 le aliquote di rendimento dei fondi sopracitati saranno quelle dell’AGO:

Scaglioni di retribuzione pensionabile

Aliquota di rendimento

inferiori o pari al tetto dell’anno di decorrenza
(per il 1997 L.63.054.000)

2%

Superiori fino al 33% del tetto
(per il 1997 oltre L.63.054.000 e fino a L.83.861.820 cioè una fascia di L.20.807.820)

1,50%

tra il 33% e il 66% del tetto
(per il 1997 oltre L.83.861.820 e fino a L.104.669.640 cioè una fascia di L.20.807.820)

1,25%

tra il 66% e il 90% del tetto
(tra L.104.669.640 e L.119.802.600)

1%

oltre il 90% del tetto
(per il 1997 oltre L.119.802.600)

0.90%

 

Comma 2
Il comma 2 interviene sulla capitalizzazione delle rendite con disposizioni diverse secondo i destinatari

1) Divieto di capitalizzazione delle rendite (La novità della legge rispetto al DDL è l’estensione del divieto ai fondi complementari integrativi ed aggiuntivi della prestazione INPS)

Forme pensionistiche sostitutive ed esclusive dell’AGO, fondi complementari a prestazione definita integrative o aggiuntive dell’AGO, Banca d’Italia

Il divieto di capitalizzazione riguarda le forme pensionistiche sostitutive ed esclusive dell’AGO e per il fondo della Banca d’Italia (nonché parastato, e personale di volo) e alle forme pensionistiche previste dal DL 124/1993 con la sola esclusione dei "soggetti nei cui confronti trovino integralmente attuazione le disposizioni del medesimo decreto"

Una possibile interpretazione di queste disposizioni, a nostro avviso, è che il divieto di capitalizzazione venga esteso esclusivamente alle forme a prestazione definita (integrative o aggiuntive che siano) disciplinate da DL 124/1993. Ciò nonostante il testo della norma solleva molti dubbi, è attesa un’interpretazione ministeriale.


2)Limitazione al 50% della capitalizzazione delle rendite
(In materia di capitalizzazione delle rendite non ci sono nella formulazione letterale dell’articolo novità per i fondi di cui al DL 357/1990)

Fondi Dl 357/1990 ( B.co di Napoli, B.co di Sicilia, San Paolo, Monte Paschi, Sicilcassa, CRT, CR Firenze, CR Asti, CR Padova e Rovigo, Cariplo)

Rispetto alle prime interpretazioni in merito è sorto il dubbio che il riferimento in cui si dice che per questi enti trova applicazione il limite di cui all’art.7 comma 6 lettera "a" del citato Dl 124 (possibilità di capitalizzazione delle rendite per un importo non superiore al 50%) debba essere interpretato non tanto come possibilità di introdurre tale facoltà ove non prevista, ma come limite entro cui ricondurre eventuali previsioni di capitalizzazione superiore.

 

 

Comma 3
Il comma 3 interviene su due argomenti:

1) Unificazione alla normativa AGO dei requisiti per la pensione di vecchiaia
, anzianità e invalidità e divieto di prestazioni integrative in assenza di tali requisiti.
(Rispetto al DDL, la legge ha esteso l’unificazione a tutte le forme pensionistiche complementari che erogano prestazioni definite - comprese quindi quelle aggiuntive - e al fondo previdenziale degli addetti alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette)
Banca d’Italia, fondi ex I.D.P, tutti i fondi disciplinati dalla Legge 124/1993 che erogano prestazioni definite a integrazione o in aggiunta del trattamento INPS fondo degli addetti alle esattorie e ricevitorie

2) Gestione degli esuberi nel settore del credito ed esattoriale (Il comma 3 è stato profondamente cambiato ed ampliato rispetto al testo precedente Le normative sugli esuberi del credito sono state inserite dalla legge per consentire la gestione dei casi aziendali più gravi ed urgenti in attesa della costituzione del fondo di categoria prevista dalla legge 662/1996)

Si tratta di normative con destinatari e modalità distinte:

a) Normative previdenziali

Possibilità di derogare, in caso di esuberi ai divieti di pensionamento anticipato

Fondi previdenziali integrativi regolati dal d.l 357/1990 (San Paolo di Torino Monte Paschi, CRT, CR Firenze, CR Asti, CR Padova e Rovigo, Cariplo)
Si prevede la possibilità per la contrattazione collettiva di stipulare accordi (anteriormente alla costituzione del Fondo nazionale per il Credito previsto dall’art.2 della L.662/1996 e comunque non oltre il 31 marzo 1998) per derogare sia agli ordinamenti dei singoli regimi aziendali, sia alle disposizioni di legge (divieto di prestazioni anticipate rispetto alle normative AGO) in presenza di esuberi di personale derivanti da processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.

Trattamenti pensionistici anticipati e contribuzione volontaria per Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Sicilcassa
Gli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998 trovano applicazione in materia di pensionamenti anticipati fino alla loro attuazione e comunque non oltre il 31/12/1998, compresa la facoltà delle aziende di sostenere il costo della contribuzione pensionistica volontaria.

 

Trasformazione dei fondi a prestazione definita in fondi a contribuzione definita (Tale disposizione è stata inserita nella legge)

Fondi previdenziali integrativi regolati dal d.l. 357/1990 (B.co di Napoli, B.co di Sicilia, San Paolo di Torino, Monte Paschi, Sicilcassa, CRT, CR Firenze, CR Asti, CR Padova e Rovigo, Cariplo ) e Fondo per il personale della Banca d’Italia (DL 563/1996)
Previsione della possibilità entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge tramite intese sindacali di trasformare i fondi definiti come integrativi dalle disposizioni del DL 357/1990 in fondi a capitalizzazione, cioè a contribuzione definita; tale possibilità è poi nel successivo comma 33 ripristinata dopo un periodo di eventuale sospensione del trattamento integrativo in presenza di anomalie di bilancio.
L'interpretazione è dubbia in quanto sembrerebbe estesa a tutti i fondi complementari compresi quelli regolati dal DL 124/1993, comportando perciò una strana ed incomprensibile limitazione temporale ad una trasformazione che non solo è consentita dal DL 124, ma che proprio la Finanziaria in tutte le altre sue parti si preoccupa di incentivare.
A nostro avviso l’inciso che esplicitamente fa salve "le disposizioni del DL 124/1993" chiaramente riserva la limitazione temporale dei 6 mesi ai soli fondi integrativi ex lege e cioè fondi della legge 357/1990 e al Fondo 563/1996 (Banca d’Italia)


b) Introduzione di erogazioni straordinarie

Tutte le Aziende bancarie (comprese le aziende con Fondi previdenziali integrativi regolati dal d.l. 357/1990) relative associazioni di categoria, concessionari della riscossione che applicano il contratto credito

Queste disposizioni non sono di natura previdenziale, hanno la funzione di introdurre per legge, temporaneamente in attesa del raggiungimento dell’accordo sindacale in materia di costituzione del Fondo Nazionale di categoria e del relativo decreto ministeriale (come previsto dalla legge finanziaria relativa all’anno 1997) strumenti per la gestione di esuberi derivanti da ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali.
Nel caso di ristrutturazioni che comportino esuberi possono essere stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative accordi che, allo scopo di agevolare gli esodi, prevedano:

Concessione di apposite indennità alle quali come previsto dalla legge si applica un’aliquota fiscale pari a quella applicata al TFR, oppure della metà di questa a condizione che i lavoratori abbiano almeno 55 anni se uomini, o 50 se donne (art.5 e dall’art.6 comma 4 lettera b del decreto legislativo 314/1997). Il medesimo trattamento fiscale si applicherà alle analoghe prestazioni eventualmente erogate allo scopo di agevolare gli esodi dal fondo o dai fondi nazionali che saranno costituiti per il settore Credito.

Pagamento di forme di sostegno al reddito erogate in via prioritaria ai lavoratori delle aziende interessate secondo il criterio della maggiore età o della maggiore prossimità del diritto alla maturazione del diritto a pensione a carico dell’AGO erogabili anche in un’unica soluzione e comprensive della corrispondente contribuzione figurativa a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 4 anni ( 8 mesi).
Non risulta del tutto chiara l’espressione "contribuzione figurativa" che nella normativa pensionistica andrebbe interpretato nel senso del mancato versamento del corrispondente onere; significato in aperta contraddizione con le parole "a carico" che indicano invece un esborso.
A nostro parere l’espressione figurativa si riferisce piuttosto alle modalità di calcolo dell’onere che non ha come base l’assegno di sostegno al reddito bensì la retribuzione del soggetto al momento del licenziamento, opportunamente indicizzata.

Anche se è scontato che si tratta di strumenti diversi perché la legge nelle sue espressioni letterali non lascia dubbi, non è chiaro il rapporto tra queste due erogazioni; inoltre i trattamenti fiscali fortemente differenziati non fanno che acuire le questioni applicative che potrebbero porsi.
Le cosiddette indennità, che possono anche essere rateizzate, e il sostegno al reddito possono essere alternativi o sovrapponibili, perciò un lavoratore esodato può usufruire di entrambi oppure di uno solo dei due.
La differenza tra i due istituti, a nostro avviso, è nel trattamento della contribuzione, che nel caso del sostegno al reddito è erogata complessivamente dal datore di lavoro ed è considerata tale a fini fiscali (non costituisce reddito imponibile per il lavoratore) mentre nel caso dell’indennità sarà a carico del lavoratore (che dovrà pagarsi da solo e integralmente la contribuzione volontaria per raggiungere i requisiti pensionistici).

 

Comma 4
Il comma 4 regola due normative differenti:

1)Estensione della perequazione automatica disposta per l’AGO e contemporaneo divieto di modalità di indicizzazione diverse (compresa, qualora ancora prevista, la clausola – oro). (In coerenza con l’ampliamento dei destinatari per i commi precedenti il divieto di indicizzazione viene esteso nella legge anche ai fondi complementari a prestazione definita aggiuntiva dell’AGO)

Tutti i destinatari previsti dai 3 commi precedenti, compresi gli attuali pensionati con decorrenza 1/1/98 ( Banca d’Italia, fondi ex DL 357/1990, tutti i fondi disciplinati dalla Legge 124/1993 che erogano prestazioni definite a integrazione o in aggiunta del trattamento INPS , fondo degli addetti alle esattorie e ricevitorie
Attualmente alle pensioni si applica una perequazione automatica, con periodicità annuale e decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, basata sull’aumento del costo della vita calcolato sulla base dell’indice ISTAT. L’indicizzazione è diversificata per fasce calcolate sulla base del trattamento minimo dell’INPS dell’anno.

Percentuale dell’indice ISTAT applicata

Scaglione di pensione indicizzato

100 %

non superiore al doppio del minimo INPS (per il 1997 £.1.370.800)

90 %

superiore al doppio e fino al triplo del minimo INPS (per il 1997 da £.1.370.800 a £.2.056.200)

75 %

Superiore al triplo del minimo INPS (per il 1997 oltre £.2.056.200)

Tale divieto di indicizzazioni anomale non comporta l’automatica applicazione del blocco e del rallentamento della stessa nel triennio 1999/2002 nei fondi integrativi, salvo specifiche e diverse disposizioni dei rispettivi regolamenti e statuti, disposizioni previste dal successivo comma 13, alla cui lettura rinviamo.

2) Cumulo (Analogamente ai commi precedenti la disciplina AGO sul cumulo viene estesa nella legge anche ai fondi complementari a prestazione definita aggiuntiva dell’AGO)

Tutti i destinatari previsti dai 3 commi precedenti (compresi gli attuali pensionati con decorrenza 1/1/98) e cioè Banca d’Italia, fondi ex DL 357/1990, tutti i fondi disciplinati dalla Legge 124/1993 che erogano prestazioni definite a integrazione o in aggiunta del trattamento INPS, fondo degli addetti alle esattorie e ricevitorie
Applicazione delle norme AGO sul cumulo per i trattamenti aventi decorrenza 1.1.1998.
La normativa AGO viene estesa allargando l’area dei destinatari e modificando le normative della legge 503/1992 che escludeva dall’applicazione delle disposizioni sul cumulo i lavoratori iscritti a fondi esonerativi o esclusivi che avessero maturato il diritto previsto dai rispettivi ordinamenti entro il 31/12/1994. I trattamenti erogati a partire dal 1.1.1998 (indipendentemente dalla data di maturazione del diritto) rispondono alle norme che disciplinano il cumulo, compreso il comma 14 che prevede nuove disposizioni per il cumulo con reddito da lavoro autonomo.

Le disposizioni AGO in materia di cumulo prevedono:

L'estensione delle disposizioni INPS anche alla previdenza complementare con prestazione definita integrativa o aggiuntiva della pensione AGO comporta delicati problemi di applicazione, in quanto estende alla previdenza non di base una disposizione tipica dell’Assicurazione generale obbligatoria.
Le spiegazioni a nostro avviso stanno nelle caratteristiche della prestazione definita in quanto tale, considerata dall’attuale legislazione anomala nella previdenza complementare di nuova concezione e quindi da scoraggiare anche attraverso norme di legge (di dubbia costituzionalità perlomeno nei confronti delle prestazioni aggiuntive) che ne sospendano o ne limitino l’erogazione in presenza della percezione di redditi ad lavoro.

 

Comma 6
Requisiti contributivi e anagrafici per la pensione di anzianità
(Le uniche modifiche rispetto al DDL consistono in aggiustamenti lessicali, vengono eliminate le espressioni equivoche "lavoratori privati" e "lavoratori pubblici" e sostituite con le più corrette "lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive" e "lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive")

Lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o a forme sostitutive
Innalzamento del requisito anagrafico (combinato con 35 anni di contributi) per il diritto alla pensione di anzianità.
Mantenimento della tabella della legge 335/1995 per il requisito contributivo, che, indipendentemente dall’età, consente l’accesso alla pensione di anzianità

Tabella A lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o a forme sostitutive

Anno

Età anagrafica minima con 35 anni di contributi

in alternativa

Anzianità contributiva minima indipendentemente dall’età anagrafica

1998

54 anni di età

oppure

36 anni di contributi

1999

55 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2000

55 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2001

56 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2002

57 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2003

57 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2004

57 anni di età

oppure

38 anni di contributi

2005

57 anni di età

oppure

38 anni di contributi

2006

57 anni di età

oppure

39 anni di contributi

2007

57 anni di età

oppure

39 anni di contributi

2008 in poi

57 anni di età

oppure

40 anni di contributi

 

Lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive (lav. pubblici)
Vengono abolite tutte le precedenti normative, si applicherà perciò esclusivamente la seguente tabella:

Tabella B lavoratori pubblici

Anno

Età anagrafica minima con 35 anni di contributi

in alternativa

Anzianità contributiva minima indipendentemente dall’età anagrafica

1998

53 anni di età

oppure

36 anni di contributi

1999

53 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2000

54 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2001

55 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2002

55 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2003

56 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2004

57 anni di età

oppure

38 anni di contributi

2005

57 anni di età

oppure

38 anni di contributi

2006

57 anni di età

oppure

39 anni di contributi

2007

57 anni di età

oppure

39 anni di contributi

2008 in poi

57 anni di età

oppure

40 anni di contributi

 

Comma 7
Deroghe alle disposizioni del comma 6

Lavoratori dipendenti privati e pubblici qualificati dei contratti collettivi come operai o equivalenti
L'equivalenza sarà successivamente individuata, come previsto dal comma 10

Lavoratori dipendenti che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni
Sono i cosiddetti lavoratori "precoci". E’ una disposizione applicabile ai soggetti attualmente lavoratori dipendenti che siano stati iscritti tra i 14 ed entro i 19 anni a forme pensionistiche obbligatorie per almeno un anno, anche frazionato, ma in seguito a svolgimento di effettiva attività lavorativa

Lavoratori collocati in mobilità o in CIGS
La condizione per applicare questa deroga è che gli accordi sindacali devono essere stati stipulati entro il 3/11/97. Sono compresi anche i dipendenti di imprese che hanno presentato domanda per collocare lavoratori in mobilità per un numero determinato di lavoratori e purché l’accordo collettivo intervenga prima del 31 marzo 1998

Lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria
La deroga è applicabile solo ai soggetti ammessi al pagamento della contribuzione volontaria a condizione che maturino il diritto alla pensione entro il 31/12/1998

Tutti questi lavoratori accederanno alla pensione di anzianità secondo la seguente tabella già prevista nella Legge 335 del 8/8/95:

Tabella C per i lavoratori esclusi dalle tabelle ex comma 6

Anno

Età anagrafica minima con 35 anni di contributi

In alternativa

Anzianità contributiva minima indipendentemente dall’età anagrafica

1997

52 anni di età

Oppure

36 anni di contributi

1998

53 anni di età

oppure

36 anni di contributi

1999

53 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2000

54 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2001

54 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2002

55 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2003

55 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2004

56 anni di età

oppure

38 anni di contributi

2005

56 anni di età

oppure

38 anni di contributi

2006

57 anni di età

oppure

39 anni di contributi

2007

57 anni di età

oppure

39 anni di contributi

2008 in poi

57 anni di età

oppure

40 anni di contributi

 

 

Comma 8
Il comma 8 regola sia lo slittamento delle finestre che le relative deroghe

a) Slittamento nel 1998 di 3 mesi delle decorrenze (finestre) già previste per la pensione di anzianità

Tutti i Lavoratori dipendenti

Nuove decorrenze per il 1998:

b) Deroghe all’applicazione delle finestre per il 1998

I lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti dalle nuove norme entro il 31/12/97
I lavoratori che abbiano maturato i requisiti previsti dalle nuove tabelle entro il 31 dicembre 1997 potranno accedere alla pensione dal 1 aprile 1998.

I lavoratori dipendenti che abbiano almeno 40 anni di anzianità (La deroga per i lavoratori dipendenti con almeno 40 anni di contribuzione, che conferma la normativa precedente, è stata inserita dalla legge su emendamento del governo)
Coloro i quali hanno perfezionato i 40 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1997 possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio 1998. Se raggiungeranno il requisito nel corso dell’anno 1998, la decorrenza è fissata al 1° giorno del mese successivo.
Tale disciplina dipende da una disposizione transitoria (L.724/1994, confermata dalla 335/1995) che consentiva l’accesso al pensionamento senza decorrenze prefissate ai lavoratori dipendenti con almeno 35 anni di contribuzione al 31 dicembre 1993; di conseguenza tale fase transitoria durerà fino alla fine del 1998 (chi avrà 40 anni di contribuzione nel 1999 non poteva avere, sempre che ci sia stata continuità di contribuzione, 35 anni al 31/12/1193).
Dal 1°gennaio del 1999 i lavoratori con almeno 40 anni di contribuzione saranno sottoposti alla normativa delle decorrenze.

I lavoratori in mobilità o in CIGS
I soggetti sottoposti a processi di mobilità o di sospensione dell’attività lavorativa non hanno alcun obbligo di decorrenza per il 1998 sempre che gli accordi sindacali siano stati stipulati entro il 3/11/97 (Sono compresi anche i dipendenti di imprese che hanno presentato domanda per collocare lavoratori in mobilità per un numero determinato di lavoratori e purché l’accordo collettivo intervenga prima del 31 marzo 1998).

 

Comma 10
Individuazione delle mansioni "equivalenti" a quelle degli operai

Tutti i Lavoratori dipendenti
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge Finanziaria (vale a dire entro il primo semestre del 1998) saranno individuate, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative e nel rispetto degli equilibri di bilancio, le mansioni da considerare equivalenti, in base al criterio della pari gravosità, a quelle degli operai.

 

Comma 11
Lavori usuranti

Tutti i Lavoratori dipendenti
Sempre entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge Finanziaria, basandosi sui lavori di una commissione tecnico-scientifica di cui faranno parte le OO.SS. maggiormente rappresentative, saranno stabiliti i criteri per l’individuazione delle mansioni usuranti.

 

Comma 13
Blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori a L. 3.500.000 per il 1998 e riduzione per i tre anni successivi

Trattamenti pensionistici dovuti dall’AGO o da Forme pensionistiche esclusive o sostitutive
Per il 1998 è bloccata l’indicizzazione sui trattamenti pensionistici dovuti dall’AGO o dalle forme sostitutive ed esclusive superiori a cinque volte il trattamento minimo (circa £.3.500.000 mensili).
Per le pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo, ma inferiori all’importo risultante dalla somma con la quota relativa alla perequazione automatica, l’aumento 1998 è attribuito fino a concorrenza del totale risultante.
Per il triennio dal 1999 al 2001 l’indicizzazione per la parte di pensione, compresa tra cinque e otto volte il trattamento minimo, l’indicizzazione prevista dalla tabella riportata al comma 4, diminuirà del 30 % e non scatterà per la parte superiore a otto volte il trattamento minimo.
Anche tale disposizione, a nostro avviso, è comunque applicabile ai trattamenti dovuti dall’AGO o dalle forme sostitutive ed esclusive.

 

Comma 14
Cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro autonomo.

Tutti i Lavoratori dipendenti
La pensione di anzianità da lavoro dipendente potrà essere cumulata con un reddito da lavoro autonomo per un importo pari al trattamento minimo più il 50 % dell’importo che eccede il trattamento minimo ( fino al 1997 la pensione di anzianità non era cumulabile con qualsiasi reddito da lavoro dipendente o autonomo)

 

Commi 32 e 33
Trattamento pensionistico integrativo in presenza di anomalie del bilancio aziendale

Fondi Dl 357/1990 (B.co di Napoli, B.co di Sicilia, San Paolo, Monte Paschi, Sicilcassa, CRT, CR Firenze, CR Asti, CR Padova e Rovigo, Cariplo)
I due commi regolano le prestazioni integrative dei 10 fondi regolati dal DL 357/1990 nel caso in cui i bilanci delle rispettive aziende presentino rilevanti anomalie.
Si tratta di una normativa che di fatto sospende la funzione integrativa dei fondi in presenza di gravi difficoltà economiche delle aziende e insieme ne regola il ripristino quando le condizioni anomale cessino.

1) Sospensione del trattamento integrativo all’evidenziarsi delle anomalie
Dai dati desunti dall’ultimo bilancio aziendale devono evidenziarsi anomalie in almeno 2 indicatori della tabella seguente:

TABELLA E
Articolo 48, comma 31

Gli aggregati che compongono gli indicatori richiamati sono costruiti con riferimento al disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e in particolare alle istruzioni della Banca d'Italia del 15 luglio 1992, pubblicate nel supplemento ordinario n. 100 alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1992 e successivi aggiornamenti, emanate ai sensi dell'art. 5 del richiamato decreto legislativo:

Indicatore n.1: Sofferenze lorde / impieghi lordi
Numeratore. Sofferenze lorde:
Nota integrativa parte B, Sez 1.4 (al netto di quelle verso banche al lordo delle relative svalutazioni)
Denominatore. Impieghi lordi verso clientela: Schema di stato patrimoniale:Voce 40 (al lordo delle relative svalutazioni)
Criterio di anomalia: Rapporto sofferenze lorde / impieghi lordi dell'azienda superiore in ciascuno degli ultimi due esercizi a quello medio del settore bancario di una percentuale almeno pari al 20 per cento)

Indicatore n.2: Spese per il personale / margine di intermediazione
Numeratore. Spese per il personale:
Schema di conto economico: Voce 80 lett a)
Denominatore. Margine di intermediazione: Somma algebrica delle seguenti voci dello schema di conto economico: Voce 10 - Voce 20 + Voce 30 + Voce 40 - Voce 50 +/- Voce 60 + Voce 70 - Voce 110
Criterio di anomalia. Rapporto spese per il personale / margine di intermediazione superiore in ciascuno degli ultimi due esercizi a quello medio del settore bancario di una percentuale almeno pari al 20 per cento.

Indicatore n. 3: Utile (perdita) d'esercizio
Utile (perdita) d'esercizio:
Schema di conto economico: Voce 230
Criterio di anomalia: Somma dei risultati economici degli ultimi tre esercizi negativa.

Nel caso in cui si verifichi tale situazione la legge prevede l’automatica applicazione del seguente regime:

2) Cessazione delle condizioni anomale
Rientrate, ma per almeno due esercizi consecutivi, le condizioni anomale accordi sindacali possono, solo per il futuro, stabilire:

 

Comma 54
Il comma 54 interviene sul periodo intercorrente tra il 3 novembre (data del blocco) e 1 gennaio 1998 (entrata in vigore delle nuove norme)

1) Sospensione normative vigenti al momento del blocco (3 novembre 1997)

Tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi
Nel periodo tra il 3 novembre 1997 e il 1° gennaio 1998 , data di entrata in vigore delle legge, non matura il diritto alla pensione di anzianità secondo i requisiti previsti da previgenti norme, modificate dalla nuova legge; sono esclusi solo i lavoratori per i quali è intervenuta prima del 3 novembre l’estinzione del rapporto di lavoro, i lavoratori in CIG o mobilità, i lavoratori con almeno 40 anni di anzianità contributiva.


2) Deroghe alla sospensione

Tutti i lavoratori dipendenti
Per i lavoratori dipendenti con in corso il periodo di preavviso al 3 novembre 1997 la legge ha stabilito delle deroghe alle disposizioni che sospendono la validità delle normative precedenti nel periodo intercorrente tra il 3 novembre 1997 e il 1° gennaio 1998, nonché alle normative del preavviso e delle decorrenze.

Lavoratori dipendenti privati

Lavoratori dipendenti pubblici

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con in corso il periodo di preavviso alla data del 1° gennaio (entrata in vigore delle legge) la legge prevede la possibilità di revocare il preavviso