Finanziaria 1998 (L.449/1997)
Lettura ragionata dell'emendamento (in materia previdenziale) al collegato alla Finanziaria con particolare riferimento al nostro settore
Potete trovare il testo integrale dell'emendamento facendo click qui
Comma 1
Unificazione delle aliquote di rendimento a quelle previste dallAGO
(Testo immutato rispetto al DDL)
Forme pensionistiche obbligatorie, sostitutive ed esclusive che erogano la prestazione di base.
A partire dal 1998 le aliquote di rendimento dei fondi sopracitati saranno quelle dellAGO:
Scaglioni di retribuzione pensionabile | Aliquota di rendimento |
inferiori o pari al tetto dellanno di
decorrenza (per il 1997 L.63.054.000) |
2% |
Superiori
fino al 33% del tetto (per il 1997 oltre L.63.054.000 e fino a L.83.861.820 cioè una fascia di L.20.807.820) |
1,50% |
tra il 33% e il 66% del tetto (per il 1997 oltre L.83.861.820 e fino a L.104.669.640 cioè una fascia di L.20.807.820) |
1,25% |
tra il 66% e
il 90% del tetto (tra L.104.669.640 e L.119.802.600) |
1% |
oltre il 90% del tetto (per il 1997 oltre L.119.802.600) |
0.90% |
Comma 2
Il comma 2 interviene sulla capitalizzazione delle rendite con disposizioni diverse secondo i destinatari
1) Divieto di capitalizzazione delle rendite (La novità della legge rispetto al DDL è lestensione del divieto ai fondi complementari integrativi ed aggiuntivi della prestazione INPS)
Forme pensionistiche sostitutive ed esclusive dellAGO, fondi complementari a prestazione definita integrative o aggiuntive dellAGO, Banca dItalia
Il divieto di capitalizzazione riguarda le forme pensionistiche sostitutive ed esclusive dellAGO e per il fondo della Banca dItalia (nonché parastato, e personale di volo) e alle forme pensionistiche previste dal DL 124/1993 con la sola esclusione dei "soggetti nei cui confronti trovino integralmente attuazione le disposizioni del medesimo decreto"
Una possibile interpretazione di queste disposizioni, a nostro avviso, è che il divieto di capitalizzazione venga esteso esclusivamente alle forme a prestazione definita (integrative o aggiuntive che siano) disciplinate da DL 124/1993. Ciò nonostante il testo della norma solleva molti dubbi, è attesa uninterpretazione ministeriale.
2)Limitazione al 50% della capitalizzazione delle rendite (In materia di capitalizzazione delle rendite non ci sono nella formulazione letterale dellarticolo novità per i fondi di cui al DL 357/1990)
Fondi Dl 357/1990 ( B.co di Napoli, B.co di Sicilia, San Paolo, Monte Paschi, Sicilcassa, CRT, CR Firenze, CR Asti, CR Padova e Rovigo, Cariplo)
Rispetto alle prime interpretazioni in merito è sorto il dubbio che il riferimento in cui si dice che per questi enti trova applicazione il limite di cui allart.7 comma 6 lettera "a" del citato Dl 124 (possibilità di capitalizzazione delle rendite per un importo non superiore al 50%) debba essere interpretato non tanto come possibilità di introdurre tale facoltà ove non prevista, ma come limite entro cui ricondurre eventuali previsioni di capitalizzazione superiore.
Comma 3
Il comma 3 interviene su due argomenti:
1) Unificazione alla normativa AGO dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anzianità e invalidità e divieto di prestazioni integrative in assenza di tali requisiti.(Rispetto al DDL, la legge ha esteso lunificazione a tutte le forme pensionistiche complementari che erogano prestazioni definite - comprese quindi quelle aggiuntive - e al fondo previdenziale degli addetti alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette)
Banca dItalia, fondi ex I.D.P, tutti i fondi disciplinati dalla Legge 124/1993 che erogano prestazioni definite a integrazione o in aggiunta del trattamento INPS fondo degli addetti alle esattorie e ricevitorie
2) Gestione degli esuberi nel settore del credito ed esattoriale (Il comma 3 è stato profondamente cambiato ed ampliato rispetto al testo precedente Le normative sugli esuberi del credito sono state inserite dalla legge per consentire la gestione dei casi aziendali più gravi ed urgenti in attesa della costituzione del fondo di categoria prevista dalla legge 662/1996)
Si tratta di normative con destinatari e modalità distinte:
a) Normative previdenziali
Possibilità di derogare, in caso di esuberi ai divieti di pensionamento anticipato
Fondi previdenziali integrativi regolati dal d.l 357/1990 (San Paolo di Torino Monte Paschi, CRT, CR Firenze, CR Asti, CR Padova e Rovigo, Cariplo)
Si prevede la possibilità per la contrattazione collettiva di stipulare accordi (anteriormente alla costituzione del Fondo nazionale per il Credito previsto dallart.2 della L.662/1996 e comunque non oltre il 31 marzo 1998) per derogare sia agli ordinamenti dei singoli regimi aziendali, sia alle disposizioni di legge (divieto di prestazioni anticipate rispetto alle normative AGO) in presenza di esuberi di personale derivanti da processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.Trattamenti pensionistici anticipati e contribuzione volontaria per Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Sicilcassa
Gli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998 trovano applicazione in materia di pensionamenti anticipati fino alla loro attuazione e comunque non oltre il 31/12/1998, compresa la facoltà delle aziende di sostenere il costo della contribuzione pensionistica volontaria.
Trasformazione dei fondi a prestazione definita in fondi a contribuzione definita (Tale disposizione è stata inserita nella legge)
Fondi previdenziali integrativi regolati dal d.l. 357/1990 (B.co di Napoli, B.co di Sicilia, San Paolo di Torino, Monte Paschi, Sicilcassa, CRT, CR Firenze, CR Asti, CR Padova e Rovigo, Cariplo ) e Fondo per il personale della Banca dItalia (DL 563/1996)
Previsione della possibilità entro 6 mesi dallentrata in vigore della legge tramite intese sindacali di trasformare i fondi definiti come integrativi dalle disposizioni del DL 357/1990 in fondi a capitalizzazione, cioè a contribuzione definita; tale possibilità è poi nel successivo comma 33 ripristinata dopo un periodo di eventuale sospensione del trattamento integrativo in presenza di anomalie di bilancio.
L'interpretazione è dubbia in quanto sembrerebbe estesa a tutti i fondi complementari compresi quelli regolati dal DL 124/1993, comportando perciò una strana ed incomprensibile limitazione temporale ad una trasformazione che non solo è consentita dal DL 124, ma che proprio la Finanziaria in tutte le altre sue parti si preoccupa di incentivare.
A nostro avviso linciso che esplicitamente fa salve "le disposizioni del DL 124/1993" chiaramente riserva la limitazione temporale dei 6 mesi ai soli fondi integrativi ex lege e cioè fondi della legge 357/1990 e al Fondo 563/1996 (Banca dItalia)
b) Introduzione di erogazioni straordinarie
Tutte le Aziende bancarie (comprese le aziende con Fondi previdenziali integrativi regolati dal d.l. 357/1990) relative associazioni di categoria, concessionari della riscossione che applicano il contratto credito
Queste disposizioni non sono di natura previdenziale, hanno la funzione di introdurre per legge, temporaneamente in attesa del raggiungimento dellaccordo sindacale in materia di costituzione del Fondo Nazionale di categoria e del relativo decreto ministeriale (come previsto dalla legge finanziaria relativa allanno 1997) strumenti per la gestione di esuberi derivanti da ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali.
Nel caso di ristrutturazioni che comportino esuberi possono essere stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative accordi che, allo scopo di agevolare gli esodi, prevedano:Concessione di apposite indennità alle quali come previsto dalla legge si applica unaliquota fiscale pari a quella applicata al TFR, oppure della metà di questa a condizione che i lavoratori abbiano almeno 55 anni se uomini, o 50 se donne (art.5 e dallart.6 comma 4 lettera b del decreto legislativo 314/1997). Il medesimo trattamento fiscale si applicherà alle analoghe prestazioni eventualmente erogate allo scopo di agevolare gli esodi dal fondo o dai fondi nazionali che saranno costituiti per il settore Credito.
Pagamento di forme di sostegno al reddito erogate in via prioritaria ai lavoratori delle aziende interessate secondo il criterio della maggiore età o della maggiore prossimità del diritto alla maturazione del diritto a pensione a carico dellAGO erogabili anche in ununica soluzione e comprensive della corrispondente contribuzione figurativa a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 4 anni ( 8 mesi).
Non risulta del tutto chiara lespressione "contribuzione figurativa" che nella normativa pensionistica andrebbe interpretato nel senso del mancato versamento del corrispondente onere; significato in aperta contraddizione con le parole "a carico" che indicano invece un esborso.
A nostro parere lespressione figurativa si riferisce piuttosto alle modalità di calcolo dellonere che non ha come base lassegno di sostegno al reddito bensì la retribuzione del soggetto al momento del licenziamento, opportunamente indicizzata.Anche se è scontato che si tratta di strumenti diversi perché la legge nelle sue espressioni letterali non lascia dubbi, non è chiaro il rapporto tra queste due erogazioni; inoltre i trattamenti fiscali fortemente differenziati non fanno che acuire le questioni applicative che potrebbero porsi.
Le cosiddette indennità, che possono anche essere rateizzate, e il sostegno al reddito possono essere alternativi o sovrapponibili, perciò un lavoratore esodato può usufruire di entrambi oppure di uno solo dei due.
La differenza tra i due istituti, a nostro avviso, è nel trattamento della contribuzione, che nel caso del sostegno al reddito è erogata complessivamente dal datore di lavoro ed è considerata tale a fini fiscali (non costituisce reddito imponibile per il lavoratore) mentre nel caso dellindennità sarà a carico del lavoratore (che dovrà pagarsi da solo e integralmente la contribuzione volontaria per raggiungere i requisiti pensionistici).
Comma 4
Il comma 4 regola due normative differenti:
- le modalità di perequazione automatica
- la disciplina del cumulo
1)Estensione della perequazione automatica disposta per lAGO e contemporaneo divieto di modalità di indicizzazione diverse (compresa, qualora ancora prevista, la clausola oro). (In coerenza con lampliamento dei destinatari per i commi precedenti il divieto di indicizzazione viene esteso nella legge anche ai fondi complementari a prestazione definita aggiuntiva dellAGO)
Tutti i destinatari previsti dai 3 commi precedenti, compresi gli attuali pensionati con decorrenza 1/1/98 ( Banca dItalia, fondi ex DL 357/1990, tutti i fondi disciplinati dalla Legge 124/1993 che erogano prestazioni definite a integrazione o in aggiunta del trattamento INPS , fondo degli addetti alle esattorie e ricevitorie
Attualmente alle pensioni si applica una perequazione automatica, con periodicità annuale e decorrenza dal 1 gennaio dellanno successivo, basata sullaumento del costo della vita calcolato sulla base dellindice ISTAT. Lindicizzazione è diversificata per fasce calcolate sulla base del trattamento minimo dellINPS dellanno.
Percentuale dellindice ISTAT applicata |
Scaglione di pensione indicizzato |
100 % |
non superiore al doppio del minimo INPS (per il 1997 £.1.370.800) |
90 % |
superiore al doppio e fino al triplo del minimo INPS (per il 1997 da £.1.370.800 a £.2.056.200) |
75 % |
Superiore al triplo del minimo INPS (per il 1997 oltre £.2.056.200) |
Tale divieto di indicizzazioni anomale non comporta lautomatica applicazione del blocco e del rallentamento della stessa nel triennio 1999/2002 nei fondi integrativi, salvo specifiche e diverse disposizioni dei rispettivi regolamenti e statuti, disposizioni previste dal successivo comma 13, alla cui lettura rinviamo.
2) Cumulo (Analogamente ai commi precedenti la disciplina AGO sul cumulo viene estesa nella legge anche ai fondi complementari a prestazione definita aggiuntiva dellAGO)
Tutti i destinatari previsti dai 3 commi precedenti (compresi gli attuali pensionati con decorrenza 1/1/98) e cioè Banca dItalia, fondi ex DL 357/1990, tutti i fondi disciplinati dalla Legge 124/1993 che erogano prestazioni definite a integrazione o in aggiunta del trattamento INPS, fondo degli addetti alle esattorie e ricevitorie
Applicazione delle norme AGO sul cumulo per i trattamenti aventi decorrenza 1.1.1998.
La normativa AGO viene estesa allargando larea dei destinatari e modificando le normative della legge 503/1992 che escludeva dallapplicazione delle disposizioni sul cumulo i lavoratori iscritti a fondi esonerativi o esclusivi che avessero maturato il diritto previsto dai rispettivi ordinamenti entro il 31/12/1994. I trattamenti erogati a partire dal 1.1.1998 (indipendentemente dalla data di maturazione del diritto) rispondono alle norme che disciplinano il cumulo, compreso il comma 14 che prevede nuove disposizioni per il cumulo con reddito da lavoro autonomo.Le disposizioni AGO in materia di cumulo prevedono:
- Pensione di vecchiaia: cumulabilità del 50% delle somme eccedenti il minimo INPS con reddito da lavoro dipendente ed autonomo
- Pensione di anzianità: incumulabilità con qualsiasi reddito da lavoro dipendente, cumulabilità parziale con reddito da lavoro autonomo così come previsto dal comma 14 (vedi più avanti)
L'estensione delle disposizioni INPS anche alla previdenza complementare con prestazione definita integrativa o aggiuntiva della pensione AGO comporta delicati problemi di applicazione, in quanto estende alla previdenza non di base una disposizione tipica dellAssicurazione generale obbligatoria.
Le spiegazioni a nostro avviso stanno nelle caratteristiche della prestazione definita in quanto tale, considerata dallattuale legislazione anomala nella previdenza complementare di nuova concezione e quindi da scoraggiare anche attraverso norme di legge (di dubbia costituzionalità perlomeno nei confronti delle prestazioni aggiuntive) che ne sospendano o ne limitino lerogazione in presenza della percezione di redditi ad lavoro.
Comma 6
Requisiti contributivi e anagrafici per la pensione di anzianità (Le uniche modifiche rispetto al DDL consistono in aggiustamenti lessicali, vengono eliminate le espressioni equivoche "lavoratori privati" e "lavoratori pubblici" e sostituite con le più corrette "lavoratori dipendenti iscritti allAGO o alle forme sostitutive" e "lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive")
Lavoratori dipendenti iscritti allAGO
o a forme sostitutive
Innalzamento del requisito anagrafico (combinato con
35 anni di contributi) per il diritto alla pensione di
anzianità.
Mantenimento della tabella della legge 335/1995 per il requisito
contributivo, che, indipendentemente dalletà, consente
laccesso alla pensione di anzianità
Tabella A lavoratori dipendenti iscritti allAGO o a forme sostitutive
Anno |
Età anagrafica minima con 35 anni di contributi |
in alternativa |
Anzianità contributiva minima indipendentemente dalletà anagrafica |
1998 |
54 anni di età |
oppure |
36 anni di contributi |
1999 |
55 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2000 |
55 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2001 |
56 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2002 |
57 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2003 |
57 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2004 |
57 anni di età |
oppure |
38 anni di contributi |
2005 |
57 anni di età |
oppure |
38 anni di contributi |
2006 |
57 anni di età |
oppure |
39 anni di contributi |
2007 |
57 anni di età |
oppure |
39 anni di contributi |
2008 in poi |
57 anni di età |
oppure |
40 anni di contributi |
Lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive (lav. pubblici)
Vengono abolite tutte le precedenti normative, si applicherà perciò esclusivamente la seguente tabella:Tabella B lavoratori pubblici
Anno |
Età anagrafica minima con 35 anni di contributi |
in alternativa |
Anzianità contributiva minima indipendentemente dalletà anagrafica |
1998 |
53 anni di età |
oppure |
36 anni di contributi |
1999 |
53 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2000 |
54 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2001 |
55 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2002 |
55 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2003 |
56 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2004 |
57 anni di età |
oppure |
38 anni di contributi |
2005 |
57 anni di età |
oppure |
38 anni di contributi |
2006 |
57 anni di età |
oppure |
39 anni di contributi |
2007 |
57 anni di età |
oppure |
39 anni di contributi |
2008 in poi |
57 anni di età |
oppure |
40 anni di contributi |
Comma 7
Deroghe alle disposizioni del comma 6
Lavoratori dipendenti privati e pubblici
qualificati dei contratti collettivi come operai o equivalenti
L'equivalenza sarà successivamente individuata, come previsto
dal comma 10
Lavoratori dipendenti che hanno iniziato a
lavorare prima del compimento dei 19 anni
Sono i cosiddetti lavoratori "precoci". E una
disposizione applicabile ai soggetti attualmente lavoratori
dipendenti che siano stati iscritti tra i 14 ed entro i 19 anni a
forme pensionistiche obbligatorie per almeno un anno, anche
frazionato, ma in seguito a svolgimento di effettiva attività
lavorativa
Lavoratori collocati in mobilità o in CIGS
La condizione per applicare questa deroga è che gli accordi
sindacali devono essere stati stipulati entro il 3/11/97. Sono
compresi anche i dipendenti di imprese che hanno presentato
domanda per collocare lavoratori in mobilità per un numero
determinato di lavoratori e purché laccordo collettivo
intervenga prima del 31 marzo 1998
Lavoratori ammessi alla contribuzione
volontaria
La deroga è applicabile solo ai soggetti ammessi al pagamento
della contribuzione volontaria a condizione che maturino il
diritto alla pensione entro il 31/12/1998
Tutti questi lavoratori accederanno alla pensione di anzianità secondo la seguente tabella già prevista nella Legge 335 del 8/8/95:
Tabella C per i lavoratori esclusi dalle tabelle ex comma 6
Anno |
Età anagrafica minima con 35 anni di contributi |
In alternativa |
Anzianità contributiva minima indipendentemente dalletà anagrafica |
1997 |
52 anni di età |
Oppure |
36 anni di contributi |
1998 |
53 anni di età |
oppure |
36 anni di contributi |
1999 |
53 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2000 |
54 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2001 |
54 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2002 |
55 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2003 |
55 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2004 |
56 anni di età |
oppure |
38 anni di contributi |
2005 |
56 anni di età |
oppure |
38 anni di contributi |
2006 |
57 anni di età |
oppure |
39 anni di contributi |
2007 |
57 anni di età |
oppure |
39 anni di contributi |
2008 in poi |
57 anni di età |
oppure |
40 anni di contributi |
Comma 8
Il comma 8 regola sia lo slittamento delle finestre che le relative deroghe
a) Slittamento nel 1998 di 3 mesi delle decorrenze (finestre) già previste per la pensione di anzianità
Tutti i Lavoratori dipendenti
Nuove decorrenze per il 1998:
- Per i lavoratori che maturano i requisiti previsti dalle tabelle A, B, C entro il primo trimestre con unetà di almeno 57 anni entro il 30 giugno, la decorrenza del 1^ luglio diventa 1° ottobre
- Per i lavoratori che maturano i requisiti previsti dalle tabelle A, B, C entro il secondo trimestre con unetà di almeno 57 anni entro il 30 settembre, la decorrenza 1^ ottobre diventa 1° gennaio dellanno successivo
- Per i lavoratori che maturano i requisiti previsti dalle tabelle A, B, C entro il terzo trimestre con qualsiasi età: la decorrenza 1^ gennaio anno successivo rimane immutata
- Per i lavoratori che maturano i requisiti previsti dalle tabelle A, B, C entro il quarto trimestre con qualsiasi età: la decorrenza 1^ aprile anno successivo rimane immutata.
b) Deroghe allapplicazione delle finestre per il 1998
I lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti dalle nuove norme entro il 31/12/97
I lavoratori che abbiano maturato i requisiti previsti dalle nuove tabelle entro il 31 dicembre 1997 potranno accedere alla pensione dal 1 aprile 1998.I lavoratori dipendenti che abbiano almeno 40 anni di anzianità (La deroga per i lavoratori dipendenti con almeno 40 anni di contribuzione, che conferma la normativa precedente, è stata inserita dalla legge su emendamento del governo)
Coloro i quali hanno perfezionato i 40 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1997 possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio 1998. Se raggiungeranno il requisito nel corso dellanno 1998, la decorrenza è fissata al 1° giorno del mese successivo.
Tale disciplina dipende da una disposizione transitoria (L.724/1994, confermata dalla 335/1995) che consentiva laccesso al pensionamento senza decorrenze prefissate ai lavoratori dipendenti con almeno 35 anni di contribuzione al 31 dicembre 1993; di conseguenza tale fase transitoria durerà fino alla fine del 1998 (chi avrà 40 anni di contribuzione nel 1999 non poteva avere, sempre che ci sia stata continuità di contribuzione, 35 anni al 31/12/1193).
Dal 1°gennaio del 1999 i lavoratori con almeno 40 anni di contribuzione saranno sottoposti alla normativa delle decorrenze.I lavoratori in mobilità o in CIGS
I soggetti sottoposti a processi di mobilità o di sospensione dellattività lavorativa non hanno alcun obbligo di decorrenza per il 1998 sempre che gli accordi sindacali siano stati stipulati entro il 3/11/97 (Sono compresi anche i dipendenti di imprese che hanno presentato domanda per collocare lavoratori in mobilità per un numero determinato di lavoratori e purché laccordo collettivo intervenga prima del 31 marzo 1998).
Comma 10
Individuazione delle mansioni "equivalenti" a quelle degli operai
Tutti i Lavoratori dipendenti
Entro 6 mesi dallentrata in vigore della Legge
Finanziaria (vale a dire entro il primo semestre del 1998)
saranno individuate, sentite le OO.SS. maggiormente
rappresentative e nel rispetto degli equilibri di bilancio, le
mansioni da considerare equivalenti, in base al criterio della
pari gravosità, a quelle degli operai.
Comma 11
Lavori usuranti
Tutti i Lavoratori dipendenti
Sempre entro 6 mesi dallentrata in vigore della Legge
Finanziaria, basandosi sui lavori di una commissione
tecnico-scientifica di cui faranno parte le OO.SS. maggiormente
rappresentative, saranno stabiliti i criteri per
lindividuazione delle mansioni usuranti.
Comma 13
Blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori a L. 3.500.000 per il 1998 e riduzione per i tre anni successivi
Trattamenti pensionistici dovuti
dallAGO o da Forme pensionistiche esclusive o sostitutive
Per il 1998 è bloccata lindicizzazione sui trattamenti
pensionistici dovuti dallAGO o dalle forme sostitutive ed
esclusive superiori a cinque volte il trattamento minimo (circa
£.3.500.000 mensili).
Per le pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo, ma
inferiori allimporto risultante dalla somma con la quota
relativa alla perequazione automatica, laumento 1998 è
attribuito fino a concorrenza del totale risultante.
Per il triennio dal 1999 al 2001 lindicizzazione per la
parte di pensione, compresa tra cinque e otto volte il
trattamento minimo, lindicizzazione prevista dalla tabella
riportata al comma 4, diminuirà del 30 % e non scatterà per la
parte superiore a otto volte il trattamento minimo.
Anche tale disposizione, a nostro avviso, è comunque applicabile
ai trattamenti dovuti dallAGO o dalle forme sostitutive ed
esclusive.
Comma 14
Cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro autonomo.
Tutti i Lavoratori dipendenti
La pensione di anzianità da lavoro dipendente potrà
essere cumulata con un reddito da lavoro autonomo per un importo
pari al trattamento minimo più il 50 % dellimporto che
eccede il trattamento minimo ( fino al 1997 la pensione di
anzianità non era cumulabile con qualsiasi reddito da lavoro
dipendente o autonomo)
Commi 32 e 33
Trattamento pensionistico integrativo in presenza di anomalie del bilancio aziendale
Fondi Dl 357/1990 (B.co di Napoli, B.co di
Sicilia, San Paolo, Monte Paschi, Sicilcassa, CRT, CR Firenze, CR
Asti, CR Padova e Rovigo, Cariplo)
I due commi regolano le prestazioni integrative dei 10 fondi
regolati dal DL 357/1990 nel caso in cui i bilanci delle
rispettive aziende presentino rilevanti anomalie.
Si tratta di una normativa che di fatto sospende la funzione
integrativa dei fondi in presenza di gravi difficoltà economiche
delle aziende e insieme ne regola il ripristino quando le
condizioni anomale cessino.
1) Sospensione del trattamento
integrativo allevidenziarsi delle anomalie
Dai dati desunti dallultimo bilancio
aziendale devono evidenziarsi anomalie in almeno 2 indicatori
della tabella seguente:
TABELLA E |
Gli aggregati che compongono gli indicatori
richiamati sono costruiti con riferimento al disposto del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e in
particolare alle istruzioni della Banca d'Italia del 15
luglio 1992, pubblicate nel supplemento ordinario n. 100
alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1992 e
successivi aggiornamenti, emanate ai sensi dell'art. 5
del richiamato decreto legislativo: Indicatore n.1: Sofferenze
lorde / impieghi lordi Indicatore n.2: Spese per il personale / margine
di intermediazione Indicatore n. 3: Utile (perdita) d'esercizio |
Nel caso in cui si verifichi tale situazione la legge prevede lautomatica applicazione del seguente regime:
2) Cessazione delle condizioni anomale
Rientrate, ma per almeno due esercizi consecutivi,
le condizioni anomale accordi sindacali possono, solo per il
futuro, stabilire:
Comma 54
Il comma 54 interviene sul periodo intercorrente tra il 3 novembre (data del blocco) e 1 gennaio 1998 (entrata in vigore delle nuove norme)
1) Sospensione normative vigenti al momento del blocco (3 novembre 1997)
Tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi
Nel periodo tra il 3 novembre 1997 e il 1° gennaio
1998 , data di entrata in vigore delle legge, non matura il
diritto alla pensione di anzianità secondo i requisiti previsti
da previgenti norme, modificate dalla nuova legge; sono esclusi
solo i lavoratori per i quali è intervenuta prima del 3 novembre
lestinzione del rapporto di lavoro, i lavoratori in CIG o
mobilità, i lavoratori con almeno 40 anni di anzianità
contributiva.
2) Deroghe alla sospensione
Tutti i lavoratori dipendenti
Per i lavoratori dipendenti con in corso il
periodo di preavviso al 3 novembre 1997 la legge ha
stabilito delle deroghe alle disposizioni che sospendono la
validità delle normative precedenti nel periodo intercorrente
tra il 3 novembre 1997 e il 1° gennaio 1998, nonché alle
normative del preavviso e delle decorrenze.
Lavoratori dipendenti privati
- Se erano in possesso dei requisiti vigenti al momento del preavviso per la decorrenza della pensione al 1° gennaio 1998 (spostata dal comma 8 di tre mesi) potevano entro 10 giorni dallentrata in vigore della finanziaria chiedere il prolungamento dei termini fino al !° aprile 1998
- Se il loro periodo di preavviso è scaduto dopo il 3 novembre 1997, ma prima del 1°gennaio 1998 e sono attualmente privi di attività lavorativa possono andare in pensione dal 1 gennaio 1998
Lavoratori dipendenti pubblici
- Se prima del 3 novembre 1997 hanno fatto domanda ed hanno dato le dimissioni già accettate dallamministrazione ed è già intervenuto il collocamento a riposo possono essere riammessi in servizio a domanda
- Se prima del 3 novembre 1997 hanno fatto domanda e hanno dato le dimissioni già accettate dallamministrazione e sono ancora in servizio possono revocare la domanda e le dimissioni
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con in corso il periodo di preavviso alla data del 1° gennaio (entrata in vigore delle legge) la legge prevede la possibilità di revocare il preavviso