Il maxiemendamento al collegato della Finanziaria 98

Il testo dell’emendamento al disegno di legge collegato alla Finanziaria varato dal Consiglio dei ministri il 5 novembre 1997 e contenente «Disposizioni in materia previdenziale» è stato oggetto di un nostro studio che ha dedicato particolare attenzione alle normative che riguardano piu da vicino il nostro settore.
In particolare, i commi qui di seguito riportati in
neretto sono stati commentati: per leggere il commento fare click sui rispettvi numeri di comma.

Disposizioni in materia previdenziale
1. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1º gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503; a decorrere dalla medesima data è soppresso il comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992. Con effetto dalla medesima data: a) gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali, non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili; b) per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto

2. Per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1º gennaio 1998 a carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative nonché a quelle previste dall'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 23 aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 563, non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale, fatti salvi i trattamenti di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997 n. 164, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del predetto decreto legislativo, limitatamente agli iscritti che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 87 e possono far valere 30 anni di anzianità contributiva; per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, trova applicazione il limite di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti nei cui confronti trovino integralmente attuazione le disposizioni del medesimo decreto.

3. A decorrere dal 1º gennaio 1998, a tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni relative alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 563, all’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, e del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, che ancora garantiscono prestazioni definite a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio nonché le disposizioni relative alle forme pensionistiche che assicurano ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle Regioni a statuto speciale, prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, il trattamento pensionistico integrativo si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, la contrattazione collettiva in presenza di processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale, può diversamente disporre; in tal caso la contrattazione collettiva può in via prioritaria adottare il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

4. A decorrere dal 1º gennaio 1998, per l’adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3, trova applicazione esclusivamente l’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusione di diverse forme di adeguamento anche collegate all’evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1º gennaio 1998 dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione nei confronti di tutto il personale comunque dipendente dagli enti e amministrazioni presso i quali operino le forme pensionistiche di cui ai medesimi commi.

6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1º gennaio 1998, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l’accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella Tabella A1, per i lavoratori dipendenti privati e nella Tabella B1 per i lavoratori dipendenti pubblici; per i lavoratori autonomi l’accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del 58º anno di età. È in ogni caso consentito l’accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni.

7. Le disposizioni in materia di requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di cui alla Tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995 n. 335, trovano applicazione nei confronti: a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori a essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10; b) dei lavoratori che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni; c) dei lavoratori collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997 ovvero siano stati ammessi entro la medesima data alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari, alla data del 31 dicembre 1998.

8. I lavoratori dipendenti che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b): a) entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1º luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; b) entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; c) entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio dell’anno successivo; d) entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º aprile dell’anno successivo. Per l’anno 1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), per i quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni. I lavoratori autonomi che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6: a) entro il primo trimestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1º ottobre del medesimo anno; b) entro il secondo trimestre, dal 1º gennaio dell’anno successivo; c) entro il terzo trimestre dal 1º aprile dell’anno successivo; d) entro il quarto trimestre, dal 1º luglio dell’anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997, l’accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1º aprile 1998.

9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico. Il personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non è stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, è collocato a riposo a decorrere dall’inizio anno scolastico o accademico 1998-1999 se in possesso dei requisiti richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998: a decorrere dall’anno scolastico o accademico 1999-2000 nei restanti casi. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui all’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 229 del 1997, nonché quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici e accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale.

10. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri del Lavoro e della previdenza sociale, del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione economica e per la Funzione pubblica e gli Affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, si provvede a individuare, nel rispetto degli equilibri di bilancio definiti anche con l’applicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le mansioni da considerare equivalenti, in base al criterio della pari gravosità, a quelle degli operai ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7.

11. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 34 a 38, della citata legge n. 335 del 1995, in materia di lavoro usurante, i criteri per l’individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione economica, della Sanità e della Funzione pubblica e per gli Affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere di una commissione tecnico-scientifica, composta da non più di 20 componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

12. Ai decreti legislativi 24 aprile 1997, n. 164, 30 aprile 1997, n. 165, 30 aprile 1997, n. 166 e 30 aprile 1997, n. 182 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 164 del 1997, le parole: «dei requisiti di cui alla allegata Tabella A» sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «di requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dal comma 2, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni»; b) la Tabella B di cui all’articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 1997, è sostituita dalla seguente:
«Tabella B (articolo 6, comma 2)

Anno Età anagrafica
dal 1º gennaio 1998
al 30 giugno 1999
50
dal 1º luglio 1999
al 31 dicembre 2000
51
dal 1º gennaio 2001
al 30 giugno 2002
52
dal 1º luglio 2002 53»

c) all’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 166 del 1997, le parole: «ogni 24 mesi» sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «ogni diciotto mesi»; d) la Tabella C di cui all’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 182 del 1997, è sostituita dalla seguente:
«Tabella C (articolo 4, comma 2)

Decorrenza
della pensione
Uomini Donne
dal 1º gennaio 1998
al 30 giugno 1999
61 56
dal 1º luglio 1999
al 31 dicembre 2000
62 57
dal 1º gennaio 2001 63 58»

e) all’articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 182 del 1997, le parole: «ogni 30 mesi» sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «ogni diciotto mesi».

13. Sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps dovuti dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive o esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita previsto per l’anno 1998. A decorrere dal 1º gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l’indice di perequazione delle pensioni: a) è applicato nella misura del trenta per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra cinque e otto volte il trattamento minimo Inps; b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

14. I trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l’ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi.

15. Con effetto dal 1º gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1º gennaio 1999 fino al raggiungimento dell’aliquota di 19 punti percentuali. Per l’anno 1998 l’aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è incrementata rispetto a quella già prevista dalle vigenti disposizioni nella misura dello 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria aventi più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1º gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, è elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di 0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento dell’aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale. È dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare. A tal fine, con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dalla specifico gettito contributivo.

17. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l’aliquota contributiva pensionistica di finanziamento delle forme pensionistiche sostitutive gestite dall’Inps, è allineata, ove inferiore, a quella vigente presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, su proposta dei comitati di gestione delle predette forme pensionistiche possono essere modificati, previo conforme parere del Consiglio di amministrazione dell’Inps, i parametri di liquidazione dei trattamenti pensionistici in presenza di gravi squilibri finanziari di carattere permanente.

18. Con effetto dall’anno 1998, il contributo in quota capitaria dovuto dai lavoratori autonomi agricoli all’Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è elevato di lire 200mila su base annua.

19. L’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi. Dopo il secondo comma dell’articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente: «Il pagamento all’Inail della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi a un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno precedente. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un’unica soluzione, entro il 20 febbraio.».

20. Agli enti privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 del presente articolo, concernenti i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, da applicarsi in conformità a quanto previsto dal quarto periodo dall’articolo 3, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995, a seconda che l’ente gestisca o meno forme di previdenza sostitutive. Per i medesimi enti le riserve tecniche di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c), del citato decreto n. 509 del 1994, sono riferite agli importi delle cinque annualità di pensione in essere per l’anno 1994. Detti importi sono adeguati, secondo misure e criteri da determinarsi con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del Tesoro, in occasione dei risultati che emergeranno dai bilanci tecnici di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto.

21. Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica Amministrazione sono presentate entro 12 mesi dalla data indicata per l’accesso al pensionamento; il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda.

22. All'articolo 1, comma 217, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal 1° gennaio 1997 le parole da: «; qualora» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.».

23. Il comma 21 dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente: «Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 marzo 1999 norme concernenti le assicurazioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti; in detto ambito, e con particolare riferimento alla contribuzione, all’erogazione delle prestazioni e all’attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti, tali norme stabiliscono modifiche, correzioni e ampliamenti e, ove occorra soppressioni di disposizioni vigenti, riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo; il provvedimento è finalizzato anche a una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative e con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni.

24. All’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche: a) al terzo periodo: le parole da: «le modalità» fino a: «di valutazione» sono soppresse e dopo la parola «distacco» sono aggiunte le seguenti: «; il Nucleo di valutazione delibera in ordine alle proprie modalità organizzative e di funzionamento»; b) al quarto periodo dopo le parole: «componenti» sono aggiunte le seguenti «nonché l’effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo».

25. All’articolo 4, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I datori di lavoro che si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, ovvero di cui all’articolo 6, comma 26, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ed i cui crediti ceduti ai sensi delle citate disposizioni non siano stati, per qualsiasi motivo, riscossi, possono procedere alla regolarizzazione dei relativi debiti contributivi rimasti insoluti con le modalità e i termini previsti dal presente articolo, che si intendono a tal fine prorogati al 31 gennaio 1998. Gli enti impositori, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda di regolarizzazione accompagnata da specifica istanza, procederanno alla formale retrocessione, a favore dei cedenti, dei crediti non ancora riscossi e a suo tempo destinati al pagamento dei contributi e premi oggetto della regolarizzazione.

26. Per le finalità di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, nonché per favorire il programma straordinario di cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, previsto dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, l'Osservatorio di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 104 del 1996, può avvalersi della collaborazione di esperti, incaricati singolarmente o in apposite commissioni, di società specializzate, di enti, di amministrazioni pubbliche e degli ordini professionali, nei limiti delle risorse disponibili per il suo funzionamento. L'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 è abrogato. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituita dalla seguente: «d) ad individuare tramite procedura competitiva il soggetto disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai rispettivi valori commerciali come sopra stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresì indicare un istituto bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

27. La lettera b) del primo comma dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «b) per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità ammesso dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al 58º anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (Inpgi) del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell’articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1º gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953. L’integrazione contributiva trova applicazione nella misura e secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell’articolo 2 del decreto legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402;».

28. La normativa prevista dal comma 2 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 318 del 1996 continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dall’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che abbiano stipulato o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all’articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.

29. L’Inpgi è esonerato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall’articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 47.

30. Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, attraverso attività di promozione, consulenza e formazione nonché attraverso l’individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei Fondi, è autorizzata per l’anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di spesa del ministero del Tesoro per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con il Mediocredito Centrale Spa entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella convenzione saranno definite, anche attraverso il concorso delle Fonti istitutive dei Fondi, previste dall’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei fini di cui al presente comma, anche attraverso la costituzione di apposita società di capitali.

31. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla tabella A-quater allegata, desunti dai dati dell’ultimo bilancio, si applicano, le seguenti disposizioni:
a) per gli iscritti in servizio, il trattamento pensionistico integrativo è determinato, sulla base delle rispettive fonti di regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianità già maturate alla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, alla data di riferimento dell’ultimo bilancio; da tale importo è detratto l’ammontare a carico della gestione speciale dell’Inps teoricamente spettante alla stessa data; la somma risultante è rivalutata sino al momento del pensionamento secondo criteri di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
b) per gli iscritti in quiescenza il trattamento pensionistico integrativo è escluso da qualsiasi meccanismo perequativo con decorrenza alla data di cui alla precedente lettera a); per le pensioni erogate dai regimi integrativi antecedentemente alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico della gestione speciale Inps, si applica il regime perequativo previsto per detta gestione limitatamente alla quota di pensione corrispondente, per ciascuna azienda, alla percentuale di cui alla tabella allegata al citato decreto legislativo n. 357 del 1990.

32. Venute meno le condizioni indicate nella tabella A- quater di cui al comma 31, per almeno due esercizi consecutivi, accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nelle lettere a) e b), anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito indicate nel citato decreto legislativo n. 357 del 1990 che siano o siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione.

33. L’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall’anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all’onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c), e successive modificazioni ed integrazioni. A decorrere dall’anno 1998, in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi all’ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento ripartitorio le quote dell’importo assegnato alla gestione speciale minatori e all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals). Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni all’Inps sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all’Ente Poste fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest’ultimo Ente per conto dell’Inps e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi.

34. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: «all’articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c) e 31».

35. All’articolo 2, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni.».

36. All’articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

37. Il comma 5 dell’articolo 9 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente: «5. La commissione di vigilanza di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, può avvalersi, fino ad un limite di venti unità di dipendenti del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l’assenso degli interessati, in posizione di comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998, gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme del diritto privato. La commissione può disporre, entro il 31 dicembre 1999, l’ingresso in ruolo, anche attraverso concorsi interni per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato comunque servizio per almeno 12 mesi in posizione di comando o distacco o in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato.

38. La spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della citata legge 335 del 1995, è incrementata, per l'anno 1998, di lire 1 miliardo, e, per gli anni successivi, di lire 5 miliardi. Ai predetti incrementi si provvede mediante corrispondente utilizzo del gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

39. All'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le forme di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'Albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla predetta commissione secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al ministro del Lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, disposte prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale 14 gennaio 1997, n. 211, non si applica l'articolo 17, comma 2, lettera b)».

40. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali.

41. In attesa dell'entrata in vigore della legge generale di riforma dell'assistenza, le finalità del Fondo di cui al comma 1, sono le seguenti:
a) la promozione di interventi per la realizzazione di standard essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su tutto il territorio dello Stato concernenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione degli anziani, l'integrazione e l'autonomia dei portatori di handicap, il sostegno alle famiglie, la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze, l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri;
b) il sostegno a progetti sperimentali attivati dalle Regioni e dagli enti locali;
c) la promozione di azioni concertate ai livelli nazionale, regionale e locale per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo sociale europeo;
d) la sperimentazione di misure di contrasto delle povertà;
e) la promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti, associazioni ed organismi operanti nell'ambito del volontariato e del terzo settore.

42. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476, 19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n. 104, 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 40. Il ministro per la Solidarietà sociale, ripartisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le complessive risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il ministro del Tesoro e del bilancio e della programmazione economica, apporta le occorrenti variazioni di bilancio.

43. A decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 40, è introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

44. Ai fini dell'attuazione del comma 43, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare:

a) la durata della sperimentazione, che non può comunque superare il periodo di due anni;
b) i destinatari dell'istituto del reddito minimo di inserimento, tenendo conto delle loro condizioni di reddito in riferimento ad una determinata soglia di povertà e prevedendo il collegamento del reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell’ambito delle politiche attive del lavorola;
c) i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito dei destinatari sulla base di scale di equivalenza;
d) i criteri per la revisione e la revoca della prestazione;
e)le modalità di individuazione delle aree territoriali nelle quali è realizzata la sperimentazione, in collaborazione con la Conferenza Stato-regione e la Conferenza Stato-città;
f) l'ammontare pro capite del reddito minimo di inserimento, che non deve comunque essere superiore ad una percentuale pari al 60 per cento del reddito medio pro capite nazionale;
g) l'integrazione del reddito minimo di inserimento con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo nucleo familiare;
h) la titolarità ai comuni dei compiti relativi alla sperimentazione, e le modalità di presentazione presso i comuni di residenza delle domande per accedere al reddito minimo di inserimento;
i) i criteri e le modalità di valutazione dell'efficacia della sperimentazione;
l) le funzioni consultive della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'attuazione della sperimentazione.

45. Le somme stanziate per le finalità di cui ai commi da 40 a 44 possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.

46. Con decorrenza dal 1º gennaio 1998, le istituzioni pubbliche e private esercitano le azioni di rivalsa nei confronti degli istituti assicuratori relativamente alle prestazioni ospedaliere erogate a favore dei cittadini coinvolti in incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, nonché in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali; la rivalsa è esercitata nella misura del 12% delle tariffe ospedaliere vigenti al momento del ricovero.

47. Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonché di evitare l'utilizzazione improprie dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1º maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) il Servizio Sanitario Nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;
b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico terapeutici, le prestazioni la cui fruizione subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa;
c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonché le prestazioni di cui alla lettera f).
d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;
e) la condizione economica che da diritto all'esenzione è definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio, in relazione alla composizione quali-quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; è prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza;
f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza farmaceutica specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, tenuto conto in particolare della onerosità assistenziale delle condizioni croniche e invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;
h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti garantendo comunque un risparmio non inferiore a 10 miliardi annui;
i) è promossa la responsabilità finanziaria delle regioni delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
l) è assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonché di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera i);

48. Il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1º luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi;
a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura del ministero delle Finanze, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituali e patrimoniali del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura;
b) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;
c) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché per i Comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare tramite collegamento telematico con il sistema informativo del ministero delle Finanze, una certificazione, con validità temporalmente limitate, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;
d) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del ministero delle Finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;
e) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di Finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuali sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

49. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 48, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Ministro competente, adottato di concerto con il ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 47. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.

50. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 48, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

51. Resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributivo e del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. La presente disposizione non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3 novembre 1997, è intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti, la cui posizione rientra nella presente disposizione e le cui dimissioni sono state anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione, possono revocarle e, se è già intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda; le predette facoltà possono essere esercitate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

52. Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con i ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e della Funzione pubblica e per gli Affari regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998 sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio, termini di accesso al trattamento pensionistico e di anzianità diversi da quelli di cui al comma 8, per i lavoratori che hanno presentato nel corso dell'anno 1997 domanda, accettata ove previsto dall'Amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998 in base a criteri di maggiore età anagrafica e anzianità contributiva, nonché di data di presentazione della domanda.

53. Al fine di favorire il processo di attuazione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari a 1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.