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CURE TERMALI

Da qualche tempo ci pervengono svariate richieste di informazioni sulla normativa in atto relativamente alla concessione di permessi retribuiti per l’effettuazione delle Cure Termali.
Ci sembra perciò utile riepilogare la materia che ha subito nel tempo svariate trasformazioni e che comporta adempimenti burocratici piuttosto complessi:

Requisiti per l’effettuazione

L’assenza necessaria all’effettuazione delle cure termali è considerata a tutti gli effetti assimilabile all’assenza per malattia nei limiti massimi di 15 gg all’anno e al verificarsi degli specifici requisiti sottoelencati:

8           la presenza di una patologia compresa in uno specifico elenco che  riportiamo in calce al paragrafo

8           la prescrizione dello specialista ASL o INAIL che deve riportare:

4        il favorevole parere medico sull’efficacia determinante di un tempestivo trattamento termale anche associato ad altri mezzi di cura

4        un motivato giudizio terapeutico sulla maggiore efficacia ed utilità terapeutica e riabilitativa se non differita sino alle ferie o ai congedi ordinari

8           l’inizio della cura entro 30 giorni (di calendario) dalla prescrizione

8           la distanza tra le cure termali e un primo periodo di ferie di almeno 15 giorni di calendario.

In merito al primo dei  requisiti indicati occorre precisare che in alcuni casi le ASL si rifiutano di inserire nella certificazione che va al datore di lavoro l’indicazione della patologia. A tale problema, correttamente motivato da ragioni di riservatezza, si può ovviare chiedendo alla struttura pubblica di riportare per iscritto che: “la patologia per la cui cura è richiesto il periodo di cure termali rientra nell’elenco del Decreto del Ministero della Sanità del 15.12.1994 pubblicato sulla G.U. 9.3.1995.

Altra questione è quella della corretta indicazione del cosiddetto “motivato giudizio”; a questo proposito riportiamo a titolo di esempio il testo di una certificazione ASL già accettata dall’Azienda: “le cure avranno maggior efficacia se eseguite tempestivamente senza attendere il periodo delle ferie annuali e/o il congedo ordinario e la tempestività è determinante per la risoluzione a medio termine dell’affezione”.

Cosa bisogna fare

Il dipendente che intende effettuare un trattamento termale, deve, dopo aver preventivamente controllato che la malattia di cui soffre sia compresa nell’elenco, recarsi alla ASL (o in caso di invalidità lavorativa all’INAIL), con la prescrizione del medico di famiglia, e fissare l’appuntamento per una visita. Ricordiamo comunque che la legge esclude dalle cure termali i trattamenti elioterapici, climatici e psammoterapici (sabbiature) salvo che per gli invalidi del servizio e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli invalidi civili con più di 2/3 di minorazione.
Quando si sottopone alla visita specialistica il collega deve aver già deciso il periodo in cui usufruirà delle cure (a tal proposito può essere utile fissare già anche le prenotazioni alberghiere).
E' anche consigliabile recarsi con la documentazione medica già in proprio possesso.
Il lavoratore dovrà poi inviare il certificato del medico specialista ASL o INAIL all’Azienda (Segreteria del Personale) in tempo utile per avere l’autorizzazione e al ritorno deve far pervenire la dichiarazione in originale dello stabilimento termale che comprova l’effettuazione e la durata delle cure. N.B. Ricordiamo che alla circolare 9414 del 8/4/93 è allegato un modulo di richiesta di fruizione del periodo di Cure Termali.
In presenza dei presupposti descritti, il periodo trascorso nell’effettuazione di cure termali è considerato a tutti gli effetti come periodo di malattia ed é perciò conteggiato ai fini del comporto per malattia ed è soggetto agli strumenti di controllo da parte dell’azienda; non si tratta di osservanza delle fasce di reperibilità, ma della possibilità del datore di lavoro di inviare il lavoratore ad una visita fiscale per verificare la sussistenza della patologia.

ELENCO DELLE PATOLOGIE CHE POSSONO TROVARE REALE BENEFICIO DALLE CURE TERMALI
(DECRETO del M
INISTERO DELLA SANITA' 15 dicembre 1994)

Malattie reumatiche osteoartrosi ed altre forme degenerative - reumatismi extra articolari

Malattie delle vie respiratorie sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche - bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico)

Malattie dermatologiche psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica) - eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute, vescicolari ed esudative) - dermatite seborroica ricorrente

Malattie ginecologiche sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva - leucorrea persistente da vaginiti croniche specifiche o distrofiche

Malattie O. R. L. rinopatie vasomotorie - faringolaringiti croniche - sinusiti croniche - sicnosi tubariche - otiti catarrali croniche - otiti croniche purulente non colesicatomatose

Malattie dell'apparato urinario calcolosi delle vie urinarie e sue recidive

Malattie vascolari postumi di flebopatie di tipo cronico

Malattie dell'apparato gastroenterico dispepsia di origine gastroenterica e biliare - sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi

 

Torino, 28/05/02

La Segreteria di Coordinamento FISAC/CGIL