CURE
TERMALI
Da
qualche tempo ci pervengono svariate richieste di informazioni sulla
normativa in atto relativamente alla concessione di permessi
retribuiti per l’effettuazione delle Cure Termali.
Ci sembra perciò utile riepilogare la materia che ha subito nel
tempo svariate trasformazioni e che comporta adempimenti burocratici
piuttosto complessi:
Requisiti per l’effettuazione
L’assenza
necessaria all’effettuazione delle cure termali è considerata a
tutti gli effetti assimilabile all’assenza per malattia nei limiti
massimi di 15 gg all’anno e al verificarsi degli specifici
requisiti sottoelencati:
8
la
presenza di una patologia compresa in uno specifico elenco che
riportiamo in calce al paragrafo
8
la
prescrizione dello specialista ASL o INAIL che deve riportare:
4
il favorevole parere medico sull’efficacia determinante di un
tempestivo trattamento termale anche associato ad altri mezzi di
cura
4
un motivato giudizio terapeutico sulla maggiore efficacia ed utilità
terapeutica e riabilitativa se non differita sino alle ferie o ai
congedi ordinari
8
l’inizio
della cura entro 30 giorni (di calendario) dalla prescrizione
8
la
distanza tra le cure termali e un primo periodo di ferie di almeno 15 giorni di calendario.
In
merito al primo dei requisiti
indicati occorre precisare che in alcuni casi le ASL si rifiutano di
inserire nella certificazione che va al datore di lavoro
l’indicazione della patologia. A tale problema, correttamente
motivato da ragioni di riservatezza, si può ovviare chiedendo alla
struttura pubblica di riportare per iscritto che: “la patologia
per la cui cura è richiesto il periodo di cure termali rientra
nell’elenco del Decreto del Ministero della Sanità del 15.12.1994
pubblicato sulla G.U. 9.3.1995.
Altra
questione è quella della corretta indicazione del cosiddetto
“motivato giudizio”; a questo proposito riportiamo a titolo di
esempio il testo di una certificazione ASL già accettata
dall’Azienda: “le cure avranno maggior efficacia se eseguite
tempestivamente senza attendere il periodo delle ferie annuali e/o
il congedo ordinario e la tempestività è determinante per la
risoluzione a medio termine dell’affezione”.
Cosa
bisogna fare
Il
dipendente che intende effettuare un trattamento termale, deve, dopo
aver preventivamente controllato che la malattia di cui soffre sia
compresa nell’elenco, recarsi alla ASL (o in caso di invalidità
lavorativa all’INAIL), con la prescrizione del medico di famiglia,
e fissare l’appuntamento per una visita. Ricordiamo comunque che
la legge esclude dalle cure termali i trattamenti elioterapici,
climatici e psammoterapici (sabbiature) salvo che per gli invalidi
del servizio e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli invalidi
civili con più di 2/3 di minorazione.
Quando si sottopone alla visita specialistica il collega deve aver
già deciso il periodo in cui usufruirà delle cure (a tal proposito
può essere utile fissare già anche le prenotazioni alberghiere).
E'
anche consigliabile recarsi con la documentazione medica già in
proprio possesso.
Il lavoratore dovrà poi inviare il certificato del medico
specialista ASL o INAIL all’Azienda (Segreteria del Personale) in
tempo utile per avere l’autorizzazione e al ritorno deve far
pervenire la dichiarazione in originale dello stabilimento termale
che comprova l’effettuazione e la durata delle cure. N.B. Ricordiamo
che alla circolare 9414 del 8/4/93 è allegato un modulo di
richiesta di fruizione del periodo di Cure Termali.
In
presenza dei presupposti descritti, il periodo trascorso
nell’effettuazione di cure termali è considerato a tutti gli
effetti come periodo di malattia ed é perciò conteggiato ai fini
del comporto per malattia ed è soggetto agli strumenti di controllo
da parte dell’azienda; non si tratta di osservanza delle fasce di
reperibilità, ma della possibilità del datore di lavoro di inviare
il lavoratore ad una visita fiscale per verificare la sussistenza
della patologia.
ELENCO
DELLE PATOLOGIE CHE POSSONO TROVARE REALE BENEFICIO DALLE CURE
TERMALI
(DECRETO del MINISTERO
DELLA SANITA' 15 dicembre 1994)
Malattie
reumatiche
osteoartrosi
ed altre forme degenerative - reumatismi extra articolari
Malattie
delle vie respiratorie
sindromi
rinosinusitiche-bronchiali croniche - bronchiti croniche semplici o
accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e
dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria
grave o da cuore polmonare cronico)
Malattie
dermatologiche
psoriasi
(esclusa la forma pustolosa, eritrodermica) - eczema e dermatite
atopica (escluse le forme acute, vescicolari ed esudative) -
dermatite seborroica ricorrente
Malattie
ginecologiche
sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e
involutiva - leucorrea persistente da vaginiti croniche specifiche o
distrofiche
Malattie
O. R. L.
rinopatie vasomotorie - faringolaringiti croniche - sinusiti
croniche - sicnosi tubariche - otiti catarrali croniche - otiti
croniche purulente non colesicatomatose
Malattie
dell'apparato urinario
calcolosi delle vie urinarie e sue recidive
Malattie
vascolari postumi
di flebopatie di tipo cronico
Malattie
dell'apparato gastroenterico
dispepsia di origine gastroenterica e biliare - sindrome
dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi
Torino,
28/05/02
La
Segreteria di Coordinamento FISAC/CGIL |