Ente emittente
SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E PERSONALE  

CIRCOLARE 9414

del 08/04/93

Oggetto
Cure Idrotermali

 

Si fa riferimento al nuovo quadro normativo che disciplina i permessi per cure termali. La materia è regolamentata dall'art. 13 della legge n. 638/1983 - così come interpretata dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza n. 5634/1988 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite - dall'art. 1 della legge n. 8/1990, dall'art. 16 della legge finanziaria n. 412/1991, dal decreto 12 agosto 1992 del Ministero della Sanità.

In base alle ultime disposizioni regolamentari, che hanno in parte integrato, in parte sostituito la normativa esistente, la fattispecie delle cure idrotermali viene ora ricondotta nell'ambito della tutela prevista per la malattia dal Codice Civile all'art. 2110 esclusivamente nel caso in cui sia preventivamente e rigorosamente accertata la sussistenza di nuovi specifici e tassativi presupposti.

In particolare, la legge n.412/1991 ha stabilito, - all'art. 16, comma 5° - che le prestazioni termali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti anche al di fuori delle ferie "... esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista della Unità Sanitaria Locale".

In seguito, il decreto 12 agosto 1992 ha precisato - ai sensi dell'art. 2, comma 1° - che nella certificazione "...il medico specialista della USL o dell'INAIL deve esprimere, con riferimento alla specificità e/o gravità della malattia, allo stato evolutivo della stessa, alle modalità di effettuazione del trattamento termale ed all'eventuale programma terapeutico o riabilitativo in cui il trattamento è inserito, un motivato giudizio sulla maggiore efficacia ed utilità terapeutica o riabilitativa della cura termale se non differita sino alle ferie ed ai congedi ordinari."

Inoltre, il medesimo decreto è completato dall'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, elenco che è valido sino al 30 giugno 1994, dopo di che sarà sottoposto a revisione da parte del Ministero della Sanità.

In relazione ai principi sopra citati si evidenziano gli adempimenti da seguire nella fattispecie.

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L'interessato - per il tramite della Direzione del Punto Operativo - dovrà far pervenire al Servizio Sviluppo Organizzativo e Personale, Ufficio Segreteria Amministrativa:

Gli interessati, producendo la documentazione di cui si parla, sono tenuti a comunicare altresì il previsto periodo di cure, che - ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge n. 8/1990 - dovrà avere inizio entro 30 giorni dalla prescrizione specialistica.

La giustificazione dell'assenza ed il pagamento della retribuzione, per il relativo periodo, è subordinata alla verifica della sussistenza nel certificato medico dei requisiti di cui si è detto. L'Istituto si riserva di avvalersi, ove ritenuto necessario, del diritto al controllo dell'esistenza dell'affezione o dello stato patologico che per legge dà titolo alla cura termale fuori dal periodo feriale, controllo da effettuarsi per mezzo di visite presso strutture sanitarie pubbliche, nel rispetto delle norme di legge in vigore.
Pertanto, la documentazione sopra descritta dovrà essere inoltrata entro 10 giorni dal rilascio da parte del medico specialista.

Si rammenta inoltre che in base alle disposizioni delle leggi prima citate dovranno essere comunque rispettate le seguenti ulteriori previsioni:

Alla ripresa del servizio, che dovrà avvenire il primo giorno lavorativo successivo al termine del ciclo di cure, gli interessati dovranno inoltre far pervenire - sempre al Servizio sviluppo organizzativo e Personale, Ufficio Segreteria Amministrativa - dichiarazione in originale dello stabilimento termale comprovante l'effettuazione delle cure e la durata delle medesime.

Si precisa infine che il periodo di assenza in questione, ove ricorra e venga accertata l'esistenza di tutti i necessari requisiti sopra ricordati, verrà computato ai fini del comporto di malattia previsto dalla vigente normativa aziendale.

Le disposizioni indicate nella presente Circolare sostituiscono integralmente ogni altra normativa interna.

IL DIRETTORE GENERALE

 

ALLEGATO 1 alla Circolare n. 9414 dell'8.4.93
(Omesso in quanto l'elenco delle patologie è stato modificato dal Decreto del Ministero della sanità del 15/12/94. Click qui per il nuovo elenco)

 

ALLEGATO 2 alla Circolare n. 9414 dell'8.4.93

Spettabile
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
Servizio Sviluppo Organizzativo e Personale
Ufficio Segreteria Amministrativa

Oggetto: Richiesta fruizione periodi di cure termali

Il sottoscritto .................................................... (matricola n …………..........) in servizio presso la Filiale di ………........…………… / Servizio …………………….................. con riferimento a quanto previsto nella Circolare n. 9414 dell'8.4.93 chiede di potersi assentare nel periodo dal ……….....…….. al ……………………. per sottoporsi ad un ciclo di cure idrotermali.

Allegando specifico certificato del medico specialista della USL, precisa inoltre che il predetto ciclo di cure sarà effettuato presso lo stabilimento termale di ....................................................

Con riserva di produrre, dopo l'assenza, dichiarazione del predetto stabilimento termale comprovante l'effettuazione delle cure e la durata delle medesime, resta in attesa di riscontro.

Distinti saluti.

(data) ………………………………

(firma) …………………………………….

(visto Filiale/Servizio) …………………………..