Protocollo in tema di agibilità sindacali

Come si ricorderà l’ABI (unitamente all’Acri) aveva provveduto a suo tempo a dare disdetta alle Convenzioni 18 giugno 1970 per i diritti e le relazioni sindacali e i connessi accordi sulle assemblee del personale, nonché all’accordo 10 luglio 1996 sui permessi e trattamento per i dirigenti sindacali nazionali e di strutture periferiche territoriali.

In relazione a ciò, le Convenzioni ed i connessi accordi assemblee sono scaduti il 31 gennaio 1999 ([1]), mentre l’accordo “cedole” è scaduto il 31 dicembre 1998 ([2])

Purtuttavia, tenuto conto dell’impegno delle Parti nazionali, contenuto nell’accordo quadro del 28 febbraio 1998, a ridefinire l’intera materia delle agibilità sindacali si era ravvisata l’opportunità che, nelle more della trattativa per i rinnovi contrattuali, gli Associati proseguissero nell’applicazione in via di fatto delle suindicate intese.

Tanto premesso, l’11 luglio 1999 le Parti stipulanti hanno sottoscritto un “Protocollo in tema di agibilità sindacali”, ove si è convenuto di procedere alla revisione della disciplina delle stesse secondo gli impegni contenuti nell’accordo quadro del 28 febbraio 1998.

Tale Commissione ha l’incarico di “sottoporre alle Parti stipulanti le proprie conclusioni, tenendo anche conto degli impegni assunti in materia di R.S.U. e degli annunciati sviluppi in sede legislativa, ferma l’esigenza di un ridimensionamento dei connessi oneri sulle aziende”, esaminando in tale ambito “anche le problematiche connesse con il tema delle assemblee nelle unità produttive minori”.

Per l’intanto, le Parti hanno statuito che le Convenzioni per i diritti e le relazioni sindacali - unitamente ai connessi accordi assemblee - troveranno applicazione nei confronti di tutte le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il  ccnl dell’11 luglio 1999, e cioè anche nei confronti di Federdirigenticredito e Sinfub che - come noto - non erano firmatari di dette intese.

In ragione di ciò, Federdirigenticredito e Sinfub si sono impegnati a costituire - in sostituzione delle delegazioni sindacali aziendali (D.S.A.) previste dall’art.101 del ccnl 22 giugno 1995 (per ABI) e dal protocollo allegato al ccnl 16 giugno 1995 (per ACRI) - rappresentanze sindacali aziendali ed eventuali organi di coordinamento, nel rispetto delle Convenzioni sopra citate e, per quanto riguarda le eventuali rappresentanze già in essere, a rinnovarne entro il 31 dicembre 1999 la costituzione in conformità alle disposizioni delle menzionate Convenzioni.

Conseguentemente, Federdirigenticredito e Sinfub si sono impegnati a sciogliere, presso tutte le aziende, le delegazioni sindacali aziendali già costituite sostituendole, laddove ne ricorrano le condizioni, con organi di coordinamento.

Naturalmente, tra gli altri effetti derivanti dall’applicazione delle Convenzioni  - nei confronti delle surrichiamate Organizzazioni sindacali - vi è il venir meno dell’applicazione, in quanto appunto sostituiti dalle citate Convenzioni, dell’accordo 22 giugno 1995 sui contributi sindacali (per ABI) e del corrispondente accordo ACRI.

Per quanto concerne i permessi ai dirigenti nazionali e territoriali della Federdirigenticredito e del Sinfub, le Parti hanno chiarito che, fino al termine dei lavori della predetta Commissione paritetica sulle agibilità sindacali,  resta confermata l’attuale prassi - basata, come noto, su di un “gentleman agreement” con detti Sindacati - al fine di consentire un equo utilizzo delle agibilità sindacali senza oneri aggiuntivi per le aziende, né pregiudizio per le predette organizzazioni sindacali rispetto alla situazione in atto.

 

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Da ultimo, come accennato in premessa, si evidenzia che Sinfub e Federdirigenticredito hanno dichiarato, in calce al ccnl 11 luglio 1999, che, ad ogni effetto, con la firma del presente contratto viene meno il proprio interesse nella controversia instaurata in relazione al recesso di Abi e Acri, rispettivamente, dai ccnl 22 giugno 1995 e 16 giugno 1995 per il personale direttivo, ivi compresa la pretesa al risarcimento danni; conseguentemente il Sinfub e la Federdirigenticredito si sono impegnate a rinunciare all’azione ed agli atti del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma.

 

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Si rinvia a eventuali successive comunicazioni il commento di ulteriori aspetti dell’accordo di rinnovo e gli approfondimenti che si renderanno necessari.

Quanto al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito” ci si riserva di fornire in prosieguo istruzioni applicative, non appena lo stesso sarà divenuto operativo con il completamento del complesso iter procedurale – che l’ABI sta seguendo attivamente – che vede coinvolti diversi organismi pubblici (Commissioni Parlamentari, Consiglio di Stato, Ministeri competenti, INPS).

E’ gradita l’occasione per inviare i migliori saluti.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Zadra)

 


([1]) V. la lettera circolare del 26 febbraio 1999, prot. SA-SI/001358. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo

([2]) V. la circolare ABI - Serie Lavoro n.5 del 25 gennaio 1999. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo

 


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