Protocollo in tema di agibilità sindacali
Come si ricorderà lABI (unitamente
allAcri) aveva provveduto a suo tempo a dare disdetta alle
Convenzioni 18 giugno 1970 per i diritti e le relazioni sindacali
e i connessi accordi sulle assemblee del personale, nonché allaccordo
10 luglio 1996 sui permessi e trattamento per i dirigenti
sindacali nazionali e di strutture periferiche territoriali.
In relazione a ciò, le Convenzioni ed i
connessi accordi assemblee sono scaduti il 31 gennaio 1999 ([1]),
mentre laccordo cedole è scaduto il 31
dicembre 1998 ([2])
Purtuttavia, tenuto conto dellimpegno
delle Parti nazionali, contenuto nellaccordo quadro del 28
febbraio 1998, a ridefinire lintera materia delle agibilità
sindacali si era ravvisata lopportunità che, nelle more
della trattativa per i rinnovi contrattuali, gli Associati
proseguissero nellapplicazione in via di fatto delle
suindicate intese.
Tanto premesso, l11 luglio 1999 le
Parti stipulanti hanno sottoscritto un Protocollo in tema
di agibilità sindacali, ove si è convenuto di procedere
alla revisione della disciplina delle stesse secondo gli impegni
contenuti nellaccordo quadro del 28 febbraio 1998.
Tale Commissione ha lincarico di
sottoporre alle Parti stipulanti le proprie conclusioni,
tenendo anche conto degli impegni assunti in materia di R.S.U. e
degli annunciati sviluppi in sede legislativa, ferma lesigenza
di un ridimensionamento dei connessi oneri sulle aziende,
esaminando in tale ambito anche le problematiche connesse
con il tema delle assemblee nelle unità produttive minori.
Per lintanto, le Parti hanno
statuito che le Convenzioni per i diritti e le relazioni
sindacali - unitamente ai connessi accordi assemblee - troveranno
applicazione nei confronti di tutte le Organizzazioni
sindacali dei lavoratori stipulanti il ccnl dell11
luglio 1999, e cioè anche nei confronti di
Federdirigenticredito e Sinfub che - come noto - non erano
firmatari di dette intese.
In ragione di ciò, Federdirigenticredito
e Sinfub si sono impegnati a costituire - in sostituzione delle
delegazioni sindacali aziendali (D.S.A.) previste dallart.101
del ccnl 22 giugno 1995 (per ABI) e dal protocollo allegato al
ccnl 16 giugno 1995 (per ACRI) - rappresentanze sindacali
aziendali ed eventuali organi di coordinamento, nel rispetto
delle Convenzioni sopra citate e, per quanto riguarda le
eventuali rappresentanze già in essere, a rinnovarne entro il 31
dicembre 1999 la costituzione in conformità alle disposizioni
delle menzionate Convenzioni.
Conseguentemente, Federdirigenticredito e
Sinfub si sono impegnati a sciogliere, presso tutte le aziende,
le delegazioni sindacali aziendali già costituite sostituendole,
laddove ne ricorrano le condizioni, con organi di coordinamento.
Naturalmente, tra gli altri effetti
derivanti dallapplicazione delle Convenzioni - nei
confronti delle surrichiamate Organizzazioni sindacali - vi è il
venir meno dellapplicazione, in quanto appunto sostituiti
dalle citate Convenzioni, dellaccordo 22 giugno 1995 sui
contributi sindacali (per ABI) e del corrispondente accordo ACRI.
Per quanto concerne i permessi ai
dirigenti nazionali e territoriali della Federdirigenticredito e
del Sinfub, le Parti hanno chiarito che, fino al termine dei
lavori della predetta Commissione paritetica sulle agibilità
sindacali, resta confermata lattuale prassi -
basata, come noto, su di un gentleman agreement
con detti Sindacati - al fine di consentire un equo utilizzo
delle agibilità sindacali senza oneri aggiuntivi per le aziende,
né pregiudizio per le predette organizzazioni sindacali rispetto
alla situazione in atto.
*
* *
Da ultimo, come accennato in premessa, si
evidenzia che Sinfub e Federdirigenticredito hanno dichiarato, in
calce al ccnl 11 luglio 1999, che, ad ogni effetto, con la firma
del presente contratto viene meno il proprio interesse nella
controversia instaurata in relazione al recesso di Abi e Acri,
rispettivamente, dai ccnl 22 giugno 1995 e 16 giugno 1995 per il
personale direttivo, ivi compresa la pretesa al risarcimento
danni; conseguentemente il Sinfub e la Federdirigenticredito si
sono impegnate a rinunciare allazione ed agli atti del
giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma.
*
* *
Si rinvia a eventuali successive
comunicazioni il commento di ulteriori aspetti dellaccordo
di rinnovo e gli approfondimenti che si renderanno necessari.
Quanto al Fondo di solidarietà per
il sostegno del reddito, delloccupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del
credito ci si riserva di fornire in prosieguo istruzioni
applicative, non appena lo stesso sarà divenuto operativo con il
completamento del complesso iter procedurale che lABI
sta seguendo attivamente che vede coinvolti diversi
organismi pubblici (Commissioni Parlamentari, Consiglio di Stato,
Ministeri competenti, INPS).
E gradita loccasione per
inviare i migliori saluti.
IL DIRETTORE
GENERALE
(Giuseppe Zadra)
([1]) V. la lettera circolare del 26 febbraio 1999, prot. SA-SI/001358. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
([2]) V. la circolare ABI
- Serie Lavoro n.5 del 25 gennaio 1999.
![]() |