Protocollo per il personale delle banche già destinatarie del ccnl ACRI
Del nuovo assetto complessivo
scaturente dal ccnl, si è già detto diffusamente in altra parte della presente
circolare: la disciplina contenuta nel ccnl stesso risulta applicabile a tutto il
personale del credito compreso, quindi, quello già destinatario dei ccnl ACRI.
Si ricorda, al riguardo, che già
laccordo quadro del 28 febbraio 1998 aveva sancito tale unificazione dei contratti
che doveva, comunque, avvenire con la necessaria gradualità.
Ed è proprio in questa ottica che
le Parti, nel definire il nuovo ccnl, hanno, altresì, definito discipline transitorie
volte a realizzare quella gradualità del processo di unificazione voluta dalle Parti
stesse con il richiamato accordo quadro: tale è la logica del Protocollo sui cui
contenuti salienti ci soffermeremo nella parte che segue.
Inquadramenti Aree
professionali
Costituisce, certamente, la novità
più significativa introdotta, con il Protocollo in esame, per le aziende già
destinatarie dei ccnl ACRI.
Si ricorderà che la riforma del
sistema di classificazione del personale impiegatizio era già stata introdotta, per le
proprie aziende di riferimento, con il contratto ex Assicredito del 19 dicembre 1994.
Nelloccasione, le aziende ACRI ritennero di soprassedere dallacquisizione di
tale nuovo assetto mantenendo in essere il preesistente ordinamento basato sulla gerarchia
del personale.
La nuova struttura di
classificazione del personale risulta più orientata al riconoscimento della
professionalità e delle competenze ai fini di una gestione delle risorse umane funzionale
anche rispetto ai più evoluti modelli di produttività e di qualità dei servizi alla
clientela.
Non può trascurarsi come la
riforma degli inquadramenti vada vista in stretta connessione con le disposizioni
sostitutive degli automatismi di carriera già introdotte con il ccnl del 1994, nonché
con quelle relative ai criteri di sviluppo professionale in una sorta di combinato
disposto che ha formato, nel tempo, oggetto di delicata e attenta valutazione globale di
tutte le parti.
Il nuovo sistema supera quello
basato su categorie, qualifiche e gradi sostituendolo con:
- tre aree
professionali omogenee;
- livelli retributivi;
- profili
professionali esemplificativi.
Quanto alle aree professionali ed
ai livelli retributivi, tale conversione avviene secondo la tabella di corrispondenza
allegata allaccordo di rinnovo ed allaltra contenuta nelle tabelle di
trattamento economico.
A far tempo dal 1° gennaio 2000, i
lavoratori inquadrati nelle predette categorie e gradi devono essere automaticamente e
correlativamente inseriti - mantenendo, in tale prima fase, categoria, grado o qualifica
di appartenenza - nei corrispondenti livelli retributivi in applicazione della suddetta
tabella economica.
Le aziende procederanno autonomamente
alla predetta applicazione. In un secondo momento, le Parti aziendali procederanno
ad un confronto negoziale sulla correlazione tra gli inquadramenti aziendalmente in essere
e le declaratorie ed i profili esemplificativi previsti dal ccnl, definendo eventuali
profili professionali cui collegare anche il nuovo inquadramento secondo le predette
tabelle.
In sostanza, per la necessaria
omogeneità di sistema, dal 1° gennaio 2000, si dovrà comunque partire con il nuovo
assetto retributivo fermo restando che, ai fini del più generale problema degli
inquadramenti, dovrà essere effettuato il richiamato confronto negoziale.
Per quanto riguarda il momento di
tale confronto, sarà opportuno che lo stesso come, del resto, anche gli altri
previsti nel Cap. Aree professionali coincida con quello della procedura che dovrà
essere realizzata per il passaggio ai quadri direttivi. E evidente, infatti,
lopportunità che la complessiva materia degli inquadramenti venga affrontata nel
medesimo momento.
Le declaratorie ed i profili
esplicativi che determinano le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per
linquadramento nellarea professionale e nei livelli retributivi sono quelli
già contenuti nel ccnl 19 dicembre 1994 agli artt. 13 e segg. e che, ovviamente, saranno
riportati anche nel nuovo ccnl, fatti salvi i necessari coordinamenti.
Come si è certamente rilevato in
sede di valutazione delle tabelle di trattamento economico, la correlazione tra gli
attuali trattamenti economici ed i nuovi livelli retributivi soffre due eccezioni
riferite, luna, alla posizione del vice capo commesso (che viene allineata al capo
commesso), laltra a quella, nuova, delloperaio specializzato (che viene
allineata allimpiegato di grado minimo).
Per quanto, in particolare,
riguarda tale ultimo personale (operai specializzati), stante il rinvio alla sede
aziendale per la determinazione del relativo trattamento economico già previsto nel ccnl
ACRI 19 dicembre 1994, devono, ovviamente, essere fatti salvi gli eventuali trattamenti
più favorevoli previsti in tale stessa sede aziendale.
Resta da considerare il caso di
quelle aziende presso le quali siano in atto normative difformi (ad esempio, quadri e/o
qualifiche differenti per denominazione o per numero, etc.) rispetto al sistema nazionale
in tema di qualificazione ed inquadramento del personale. Limitatamente a tali particolari
situazioni, le parti aziendali dovranno individuare le opportune soluzioni, ferma la
necessaria coerenza con i principi del predetto nuovo assetto.
Per la generalità delle aziende,
resta fermo che la contrattazione integrativa aziendale che si aprirà non potrà più
riguardare, nel suo complesso, la materia degli inquadramenti e, ciò, anche alla luce di
quanto già chiarito in altra parte della presente circolare con riguardo ai limiti della
stessa contrattazione.
La individuazione dei nuovi
profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione
sarà possibile secondo i limiti e le modalità previste dal ccnl.
Di particolare interesse risulta,
infine, la clausola sulla fungibilità in base alla quale allazienda è consentito
assegnare al lavoratore, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza
dellarea professionale nella quale il lavoratore è stato inserito, senza che ciò
comporti per linteressato riduzione del trattamento economico.
Due ultime annotazioni riguardano
linquadramento dei quadri e talune salvaguardie per i funzionari.
Per i primi, le Parti aziendali, in
occasione del più volte menzionato confronto negoziale, definiranno eventuali
profili professionali cui collegare il loro inquadramento.
Con riguardo ai funzionari, il loro
passaggio alla nuova categoria dei quadri direttivi dovrà avvenire con salvaguardia dei
profili professionali aziendalmente già definiti.
Varie
Nel rispetto della concordata
gradualità, sono state poi individuate una serie di specificità
rispetto a ciascuna delle quali è stata definita una apposita disciplina transitoria.
Al riguardo, il testo del
Protocollo non necessita di particolari chiarimenti.
Una annotazione si ritiene
opportuna con riferimento al paragrafo titolato Disciplina del reclutamento
secondo la quale lazienda informerà preventivamente le Organizzazioni
sindacali aziendali circa i criteri che intende, tempo per tempo, adottare per le
assunzioni del personale.
Tale nuova disciplina deve
intendersi in tutto e per tutto sostitutiva di quella già prevista dagli artt.19 e
21 del ccnl 19 dicembre 1994 e 4 del ccnl 16 giugno 1995.
Ovviamente tale superamento
riguarda anche le normative aziendali consolidatesi nel tempo per effetto delle richiamate
norme nazionali.
* * *
Con lentrata in vigore del
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, delloccupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, è
prevedibile, stante gli impegni assunti dal Sindacato, che venga meno anche la
pianta stabile contrattuale.
A ciò sono notoriamente legati
anche aspetti previdenziali di non secondaria importanza (contributo per la disoccupazione
involontaria); ma sullargomento sarà nostra cura tornare non appena se ne
verificheranno i presupposti.
In sede di stesura del nuovo ccnl
verranno, inoltre, esaminate le possibili soluzioni, per gli aspetti non già definiti,
che consentano di completare la armonizzazione tra le ex normative ACRI ed Assicredito;
trattasi, comunque, di aspetti marginali della disciplina risultando, i più rilevanti,
già definiti nel documento esaminato.
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