Protocollo per il personale delle banche già destinatarie del ccnl ACRI

Del nuovo assetto complessivo scaturente dal ccnl, si è già detto diffusamente in altra parte della presente circolare: la disciplina contenuta nel ccnl stesso risulta applicabile a tutto il personale del credito compreso, quindi, quello già destinatario dei ccnl ACRI.

Si ricorda, al riguardo, che già l’accordo quadro del 28 febbraio 1998 aveva sancito tale unificazione dei contratti che doveva, comunque, avvenire con la necessaria “gradualità”.

Ed è proprio in questa ottica che le Parti, nel definire il nuovo ccnl, hanno, altresì, definito discipline transitorie volte a realizzare quella gradualità del processo di unificazione voluta dalle Parti stesse con il richiamato accordo quadro: tale è la logica del Protocollo sui cui contenuti salienti ci soffermeremo nella parte che segue.

Inquadramenti – Aree professionali

Costituisce, certamente, la novità più significativa introdotta, con il Protocollo in esame, per le aziende già destinatarie dei ccnl ACRI.

Si ricorderà che la riforma del sistema di classificazione del personale impiegatizio era già stata introdotta, per le proprie aziende di riferimento, con il contratto ex Assicredito del 19 dicembre 1994. Nell’occasione, le aziende ACRI ritennero di soprassedere dall’acquisizione di tale nuovo assetto mantenendo in essere il preesistente ordinamento basato sulla gerarchia del personale.

La nuova struttura di classificazione del personale risulta più orientata al riconoscimento della professionalità e delle competenze ai fini di una gestione delle risorse umane funzionale anche rispetto ai più evoluti modelli di produttività e di qualità dei servizi alla clientela.

Non può trascurarsi come la riforma degli inquadramenti vada vista in stretta connessione con le disposizioni sostitutive degli automatismi di carriera già introdotte con il ccnl del 1994, nonché con quelle relative ai criteri di sviluppo professionale in una sorta di combinato disposto che ha formato, nel tempo, oggetto di delicata e attenta valutazione globale di tutte le parti.

Il nuovo sistema supera quello basato su categorie, qualifiche e gradi sostituendolo con:

-  tre aree professionali omogenee;

-  livelli retributivi;

-  profili professionali esemplificativi.

Quanto alle aree professionali ed ai livelli retributivi, tale conversione avviene secondo la tabella di corrispondenza allegata all’accordo di rinnovo ed all’altra contenuta nelle tabelle di trattamento economico.

A far tempo dal 1° gennaio 2000, i lavoratori inquadrati nelle predette categorie e gradi devono essere automaticamente e correlativamente inseriti - mantenendo, in tale prima fase, categoria, grado o qualifica di appartenenza - nei corrispondenti livelli retributivi in applicazione della suddetta tabella economica.

Le aziende procederanno autonomamente alla predetta applicazione. In un secondo momento, “le Parti aziendali procederanno ad un confronto negoziale sulla correlazione tra gli inquadramenti aziendalmente in essere e le declaratorie ed i profili esemplificativi previsti dal ccnl, definendo eventuali profili professionali” cui collegare anche il nuovo inquadramento secondo le predette tabelle.

In sostanza, per la necessaria omogeneità di sistema, dal 1° gennaio 2000, si dovrà comunque partire con il nuovo assetto retributivo fermo restando che, ai fini del più generale problema degli inquadramenti, dovrà essere effettuato il richiamato confronto negoziale.

Per quanto riguarda il momento di tale confronto, sarà opportuno che lo stesso – come, del resto, anche gli altri previsti nel Cap. Aree professionali – coincida con quello della procedura che dovrà essere realizzata per il passaggio ai quadri direttivi. E’ evidente, infatti, l’opportunità che la complessiva materia degli inquadramenti venga affrontata nel medesimo momento.

Le declaratorie ed i profili esplicativi che determinano le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area professionale e nei livelli retributivi sono quelli già contenuti nel ccnl 19 dicembre 1994 agli artt. 13 e segg. e che, ovviamente, saranno riportati anche nel nuovo ccnl, fatti salvi i necessari coordinamenti.

Come si è certamente rilevato in sede di valutazione delle tabelle di trattamento economico, la correlazione tra gli attuali trattamenti economici ed i nuovi livelli retributivi soffre due eccezioni riferite, l’una, alla posizione del vice capo commesso (che viene allineata al capo commesso), l’altra a quella, nuova, dell’operaio specializzato (che viene allineata all’impiegato di grado minimo).

Per quanto, in particolare, riguarda tale ultimo personale (operai specializzati), stante il rinvio alla sede aziendale per la determinazione del relativo trattamento economico già previsto nel ccnl ACRI 19 dicembre 1994, devono, ovviamente, essere fatti salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli previsti in tale stessa sede aziendale.

Resta da considerare il caso di quelle aziende presso le quali siano in atto normative difformi (ad esempio, quadri e/o qualifiche differenti per denominazione o per numero, etc.) rispetto al sistema nazionale in tema di qualificazione ed inquadramento del personale. Limitatamente a tali particolari situazioni, le parti aziendali dovranno individuare le opportune soluzioni, ferma la necessaria coerenza con i principi del predetto nuovo assetto.

Per la generalità delle aziende, resta fermo che la contrattazione integrativa aziendale che si aprirà non potrà più riguardare, nel suo complesso, la materia degli inquadramenti e, ciò, anche alla luce di quanto già chiarito in altra parte della presente circolare con riguardo ai limiti della stessa contrattazione.

La individuazione dei nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione sarà possibile secondo i limiti e le modalità previste dal ccnl.

Di particolare interesse risulta, infine, la clausola sulla fungibilità in base alla quale all’azienda è consentito assegnare al lavoratore, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell’area professionale nella quale il lavoratore è stato inserito, senza che ciò comporti per l’interessato riduzione del trattamento economico.

Due ultime annotazioni riguardano l’inquadramento dei quadri e talune salvaguardie per i funzionari.

Per i primi, le Parti aziendali, in occasione del più volte menzionato “confronto negoziale”, definiranno eventuali profili professionali cui collegare il loro inquadramento.

Con riguardo ai funzionari, il loro passaggio alla nuova categoria dei quadri direttivi dovrà avvenire con salvaguardia dei profili professionali aziendalmente già definiti.

Varie

Nel rispetto della concordata “gradualità”, sono state poi individuate una serie di “specificità” rispetto a ciascuna delle quali è stata definita una apposita disciplina transitoria.

Al riguardo, il testo del Protocollo non necessita di particolari chiarimenti.

Una annotazione si ritiene opportuna con riferimento al paragrafo titolato “Disciplina del reclutamento” secondo la quale “l’azienda informerà preventivamente le Organizzazioni sindacali aziendali circa i criteri che intende, tempo per tempo, adottare per le assunzioni del personale”.

Tale nuova disciplina deve intendersi in tutto e per tutto sostitutiva di quella già prevista dagli artt.19 e 21 del ccnl 19 dicembre 1994 e 4 del ccnl 16 giugno 1995.

Ovviamente tale superamento riguarda anche le normative aziendali consolidatesi nel tempo per effetto delle richiamate norme nazionali.

 

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Con l’entrata in vigore del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”, è prevedibile, stante gli impegni assunti dal Sindacato, che venga meno anche la “pianta stabile contrattuale”.

A ciò sono notoriamente legati anche aspetti previdenziali di non secondaria importanza (contributo per la disoccupazione involontaria); ma sull’argomento sarà nostra cura tornare non appena se ne verificheranno i presupposti.

In sede di stesura del nuovo ccnl verranno, inoltre, esaminate le possibili soluzioni, per gli aspetti non già definiti, che consentano di completare la armonizzazione tra le ex normative ACRI ed Assicredito; trattasi, comunque, di aspetti marginali della disciplina risultando, i più rilevanti, già definiti nel documento esaminato.

 


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