Disposizioni diverse (Cap. XI)

Da ultimo, fra le altre materie affrontate dalle Parti stipulanti nel  ccnl 11 luglio 1999 si fa specifico cenno al Cap. XI dell’intesa in questione relativo alle c.d. “Disposizioni diverse”. Tali previsioni contengono impegni sia a livello nazionale che aziendale ed hanno decorrenze diversificate in relazione alle specifiche tematiche.

Assistenza sanitaria

L’accordo 11 luglio 1999 prevede l’istituzione di una Commissione di studio “al fine di realizzare, senza oneri aggiuntivi, un sistema a valenza generale che le aziende, d’intesa con gli organismi sindacali, avranno facoltà di utilizzare”.

Titolo di studio e anzianità convenzionali

Si tratta di una disposizione che si inserisce coerentemente in un contesto contrattuale volto ad una progressiva, sensibile attenuazione del peso degli automatismi.

In tale direzione, la previsione in commento disciplina a far tempo dal 1° gennaio 2002 l’abrogazione dell’art. 16 ccnl 19 dicembre 1994 in tema di diritto all’inquadramento automatico nel 1° livello della 3ª area professionale (nel grado 4° per Acri) per i lavoratori in possesso – al momento dell’assunzione – di un diploma di laurea di scuola media superiore.

Sul punto si rinvia a quanto illustrato in tema di area contrattuale, specifiche regolamentazioni sugli inquadramenti, che già realizza di fatto un parziale superamento della norma richiamata.

Sempre a far tempo dal 1° gennaio 2002 perderanno altresì efficacia le disposizioni relative alle anzianità convenzionali di cui agli artt. 54 e 55 del citato ccnl.

Rispetto delle convinzioni religiose

Si prevede per le aziende un impegno a garantire ai propri dipendenti il diritto a praticare il proprio culto religioso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia (v., ad esempio la l. 8 marzo 1989, n. 101 l’art. 17, comma 2, l. 22 novembre 1988, n. 516, concernenti, rispettivamente, i lavoratori di religione ebraica e gli avventisti del 7° giorno).

Mobilità nelle aree urbane

Il decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 - che si inserisce in un più ampio programma di interventi per la prevenzione e il controllo delle fonti di inquinamento atmosferico con riferimento alle aree urbane che presentano una maggiore concentrazione di traffico e di attività produttive, come individuate con decreto dello stesso Ministero del 25 novembre 1994 - prevede che il piano ivi previsto è finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per evitare la congestione del traffico.

Ai fini della sua applicazione sono necessarie ulteriori disposizioni attuative. Le Parti nazionali si sono quindi riservate di procedere ad un esame congiunto della materia dopo che il quadro normativo sarà completato e definito con l’emanazione della richiamata normativa.

Congedi parentali

Anche per quanto riguarda i congedi parentali ABI e Sindacati hanno preferito rinviare l’esame congiunto della materia in sede nazionale successivamente all’emanazione dei provvedimenti di legge in materia.

Allo stato, infatti, è ancora all’esame del Parlamento un’apposita proposta di legge. Si segnala inoltre che nell’ambito del Comitato Consultivo permanente sulla legislazione del lavoro in relazione alle finalità del Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione (del quale fanno parte tutte le Parti sociali, tra cui ABI) è stato proposto di verificare la possibilità di avviare un confronto sindacale intercategoriale.

Molestie sessuali

Anche su questa materia le Parti stipulanti hanno ritenuto opportuno, al fine di esaminare compiutamente la materia in oggetto, attendere l’emanazione dei provvedimenti di legge in materia.

Attualmente la proposta di legge sulle molestie sessuali (A.C. n.4187), approvata dal Senato è assegnata alla Commissione Lavoro della Camera.

Permessi per motivi di studio

Sull’argomento è stato chiarito, in incontri fra le Parti stipulanti successivi all’11 luglio 1999 che, a far tempo dal 1° gennaio 2002, in coincidenza con l’abrogazione dell’istituto delle anzianità convenzionali, sarà riconosciuto un permesso retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame, indistintamente per tutti i corsi di laurea, ivi comprese le c.d. lauree brevi.

Pertanto fino alla predetta data la disciplina resta invariata.

 


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