Missioni e trasferimenti (Cap. X)

Nell’accordo quadro del 28 febbraio 1998 – nell’ambito delle previsioni sulla riforma della retribuzione - le Parti hanno assunto l’impegno a riesaminare l’intera materia delle missioni e dei trasferimenti allo scopo di realizzare, anche per gli aspetti connessi alla mobilità territoriale, gli obiettivi generali fissati dal Protocollo 4 giugno 1997 e dall’accordo quadro stesso (v. art. 8, lett. C, accordo quadro 28 febbraio 1998).

Pertanto, il Capitolo X rivede i due istituti contrattuali ed apporta rilevanti modifiche ai relativi trattamenti che determinano un significativo contenimento dei costi derivanti dalla mobilità territoriale.

Missioni (Italia ed Estero)

Deve, anzitutto, precisarsi che in occasione della sottoscrizione del verbale di riunione del 16 novembre 1999 le Parti stipulanti hanno chiarito che le previsioni in tema di missioni decorrono dalla data predetta.

In primo luogo, si sono prese in esame (Cap. X, punto 1) quelle situazioni nelle quali, alla luce del limitato spazio temporale (fino a quattro giorni in un mese) in cui il dipendente si trova in trasferta, le Parti hanno ritenuto, convenzionalmente, che il medesimo non sopporti un particolare disagio aggiuntivo rispetto alla necessità di sostenere le spese di vitto ed alloggio.

Pertanto la nuova disciplina contrattuale - sostanzialmente uniforme per le trasferte sul territorio nazionale e per quelle all’estero – prevede che al personale che effettua meno di cinque giornate di missione nel corso di un mese compete – in luogo del trattamento di diaria – il rimborso delle effettive spese (piè di lista) sostenute per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque – relativamente alle sole missioni in Italia – non oltre gli attuali importi della diaria.

Tale disciplina trova applicazione indipendentemente dalla distanza per recarsi nella località di destinazione, salvo ovviamente quanto di seguito illustrato in tema di missioni c.d. “a corto raggio”.

In riferimento alla illustrata novità appare opportuno fornire le seguenti precisazioni applicative, utili ai fini della corretta verifica del raggiungimento del plafond mensile.

Sono da ritenersi computabili le sole giornate di missione – anche non continuative - nelle quali sia riconoscibile il trattamento relativo alla consumazione di almeno un pasto o al pernottamento. Restano quindi escluse le giornate di trasferta che per la loro collocazione temporale non hanno determinato la consumazione di un pasto o il pernottamento al di fuori della propria sede.

Ai medesimi fini, inoltre, si computano esclusivamente le giornate di missione effettuate nel mese di calendario senza quindi la possibilità di cumulare  quelle a “cavallo di mese”.

In riferimento a tale ultima precisazione, facendo seguito ad uno specifico invito delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, si richiama l’attenzione degli Associati affinché, anche attraverso una opportuna pianificazione delle trasferte, si evitino effetti penalizzanti nell’applicazione della norma.

Sono esplicitamente escluse dal computo in esame le missioni c.d. “a corto raggio” (v. infra), per le quali è infatti prevista una specifica ed autonoma disciplina che tiene conto dell’assenza di disagio ad esse connessa.

Nell’ipotesi in cui, alla luce dei criteri sopra illustrati, il dipendente risulti aver superato il predetto limite temporale, si conferma la disciplina di cui ai contratti collettivi nazionali 19 dicembre 1994 (ABI ed ACRI), 15 giugno 1995 (ACRI) e 22 giugno 1995 (ABI) che, sinteticamente, prevede:

missioni Italia:     1/3 di diaria per ogni pasto principale e per il pernottamento. In alternativa il lavoratore può optare per il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute, fino ad un limite massimo della diaria altrimenti spettante all’interessato, con erogazione dell’eventuale differenza, qualora il rimborso sia inferiore al predetto limite. Si ricorda inoltre che i citati contratti collettivi prevedono, in determinati casi, una terza formula “mista” da adottarsi previa autorizzazione dell’azienda: rimborso a piè di lista delle sole spese di pernottamento ed erogazione di 1/3 di diaria per ognuno dei due pasti principali.

missioni Estero:   rimborso delle spese sostenute per la permanenza all’estero; spetta inoltre una diaria pari alla metà di quella prevista per le missioni nel territorio nazionale.

Tale normativa, volta che si sia superato il limite mensile, trova applicazione per tutti i giorni di missione svolti nel mese: vengono cioè attratti a tale regime anche i primi quattro.

Si è inoltre concordato che il nuovo impianto normativo comporta, in ogni caso ed indipendentemente dal numero di giornate di missione giornaliere effettuate nell’arco del mese, il depennamento della clausola contrattuale relativa all’obbligo di corrispondere, in ogni caso, due terzi di diaria in caso di missioni di durata superiore a dieci ore.

Disciplina innovativa e speciale è stata introdotta per le c.d. “missioni a corto raggio”: si tratta di quelle trasferte che convenzionalmente non determinano in capo al lavoratore alcun disagio aggiuntivo in quanto richiedono al medesimo uno spostamento in un limitato ambito territoriale, che le Parti hanno individuato in una distanza di 25 km dalla residenza (da intendersi quale abituale dimora dell’interessato).

Alla luce di tali considerazioni, si sono esclusi dalle erogazioni previste dai comma 1 e 2 della norma in esame, quei lavoratori inviati in missione - cioè richiesti di svolgere la propria prestazione lavorativa al di fuori del comune ove è situata la propria sede di lavoro – nei casi in cui la distanza tra la località di destinazione e la residenza (abituale dimora) non superi i 25 km.

Per tutte le trasferte – ivi comprese quelle a “corto raggio” – resta, comunque, fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio secondo le disposizioni in atto.

Comunque, rimane confermato il diritto del lavoratore alla percezione del buono pasto nei casi in cui lo stesso non sia sostituito dal trattamento dovuto per la consumazione del pasto (pié di lista o diaria).

Si precisa, infine, come in occasione di questo rinnovo contrattuale non si siano apportati aumenti agli importi relativi alle diarie, che risultano pertanto confermati nelle misure fissate dalle previsioni in atto.

Trasferimenti

In materia di trasferimenti del personale (Cap. X, punto 2), si è intervenuti principalmente per armonizzare la precedente normativa contrattuale per il personale direttivo contenuta nei ccnl con la sopravvenuta disciplina legale sulla locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Infatti, il riferimento alle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, in tema di equo canone – contenuto nell’art. 57, comma 2, ccnl 22 giugno 1995 per il personale direttivo – avrebbe rivestito carattere meramente convenzionale e non più obbligatorio, successivamente all’abrogazione delle citate disposizioni legislative operata con la legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Pertanto in sede di rinnovo contrattuale si è provveduto a modificare la citata disciplina collettiva tenendo conto delle richiamate novità legislative.

A tal fine, in sostituzione dell’abrogato art. 57, 2° comma, e della relativa raccomandazione n. 2, si è introdotta la seguente formulazione: “l’azienda fornisce al dipendente, direttamente o tramite terzi, l’alloggio nella nuova residenza stipulando con lo stesso un contratto di locazione o di sublocazione; il dipendente corrisponderà all’azienda un canone di locazione convenzionale determinato in applicazione dell’art.1 del D.M. 5 marzo 1999 (recante criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale)”.

In primo luogo si osserva come anche la nuova normativa abbia confermato che il trattamento connesso al trasferimento è comunque condizionato all’effettivo cambio di residenza del lavoratore interessato.

In tema di destinatari, il contratto collettivo individua i quadri direttivi trasferiti, su iniziativa datoriale, successivamente all’entrata in vigore del ccnl.

E’ tuttavia esplicitamente contemplata la facoltà per le aziende di utilizzare i criteri di seguito illustrati anche per i trasferimenti di personale inquadrato nelle aree professionali, in sostituzione del meccanismo del "contributo alloggio".

La nuova disciplina relativa ai trasferimenti dei quadri direttivi – nelle more del passaggio aziendale alla nuova categoria – trova applicazione comunque per i funzionari e può altresì essere applicata, su iniziativa aziendale, agli appartenenti alla quarta area professionale (destinati a confluire nei quadri direttivi) nonché alle tre aree professionali.

Entrando nel dettaglio delle modifiche apportate in sede di rinnovo, si osserva che le principali innovazioni attengono ai criteri di determinazione del canone di locazione che il dipendente trasferito è tenuto a corrispondere al datore di lavoro a fronte della fornitura – in locazione o sublocazione – dell’alloggio nella nuova località sede di lavoro.

Infatti, il precedente riferimento all’ormai abrogato equo canone è stato sostituito con il richiamo ad un diverso canone di locazione convenzionale, determinato in applicazione dell’art. 1 del Decreto Ministeriale 5 marzo 1999 (che contiene i criteri per la definizione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale).

Ulteriore novità è rappresentata dalla fissazione a 8 anni (a decorrere dalla data di trasferimento) del periodo massimo per il quale l’azienda è tenuta a fornire l’alloggio alle richiamate condizioni (ciò comporta una riduzione rispetto al precedente limite di 10 anni fissato per i funzionari).

Si è chiarito fra le Parti stipulanti – in occasione di incontri successivi all’11 luglio 1999 – che la disciplina della fornitura dell’alloggio non trova applicazione nei casi di rientro dell’interessato nella “piazza di origine”.

Si osserva che pur essendo le modifiche contrattuali in commento destinate a produrre effetti sui trasferimenti successivi alla data di entrata in vigore del ccnl, sono stati comunque fatti salvi i contratti di locazione e sublocazione in essere fino alla loro naturale scadenza.

Si evidenzia, infine, che per i profili dei trasferimenti non specificamente disciplinati nel rinnovo contrattuale, restano in essere per ciascuna categoria le attuali normative, fatto ovviamente salvo quanto emergerà in sede di coordinamento. Pertanto, con specifico riferimento ai quadri direttivi di 1° e 2° livello continueranno a trovare applicazione, per gli ulteriori aspetti (preavviso, diarie, etc.), le attuali previsioni dei contratti collettivi 19 dicembre 1994.

Analogamente, le previsioni che richiedono il consenso al trasferimento oltre i 30 km del lavoratore con anzianità anagrafica di 45 anni e di servizio pari ad almeno 22 anni – che non sia preposto o da preporre a succursale – continueranno a trovare applicazione per i primi due livelli dei quadri direttivi, senza estensione al personale inquadrato nei livelli superiori.

 


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