Missioni e trasferimenti (Cap. X)
Nellaccordo quadro del 28 febbraio 1998
nellambito delle previsioni sulla riforma della retribuzione - le Parti hanno
assunto limpegno a riesaminare lintera materia delle missioni e dei
trasferimenti allo scopo di realizzare, anche per gli aspetti connessi alla mobilità
territoriale, gli obiettivi generali fissati dal Protocollo 4 giugno 1997 e
dallaccordo quadro stesso (v. art. 8, lett. C, accordo quadro 28 febbraio 1998).
Pertanto, il
Capitolo X rivede i due istituti contrattuali ed apporta rilevanti modifiche ai relativi
trattamenti che determinano un significativo contenimento dei costi derivanti dalla
mobilità territoriale.
Missioni (Italia ed Estero)
Deve, anzitutto, precisarsi che in
occasione della sottoscrizione del verbale di riunione del 16 novembre 1999 le Parti
stipulanti hanno chiarito che le previsioni in tema di missioni decorrono dalla data
predetta.
In primo luogo, si sono prese in
esame (Cap. X, punto 1) quelle situazioni nelle quali, alla luce del limitato spazio
temporale (fino a quattro giorni in un mese) in cui il dipendente si trova in trasferta,
le Parti hanno ritenuto, convenzionalmente, che il medesimo non sopporti un particolare
disagio aggiuntivo rispetto alla necessità di sostenere le spese di vitto ed alloggio.
Pertanto la nuova disciplina
contrattuale - sostanzialmente uniforme per le trasferte sul territorio nazionale e per
quelle allestero prevede che al personale che effettua meno di cinque
giornate di missione nel corso di un mese compete in luogo del trattamento di
diaria il rimborso delle effettive spese (piè di lista) sostenute per la
consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque relativamente
alle sole missioni in Italia non oltre gli attuali importi della diaria.
Tale disciplina trova applicazione
indipendentemente dalla distanza per recarsi nella località di destinazione, salvo
ovviamente quanto di seguito illustrato in tema di missioni c.d. a corto
raggio.
In riferimento alla illustrata
novità appare opportuno fornire le seguenti precisazioni applicative, utili ai fini della
corretta verifica del raggiungimento del plafond mensile.
Sono da
ritenersi computabili le sole giornate di missione anche non continuative - nelle
quali sia riconoscibile il trattamento relativo alla consumazione di almeno un pasto o al
pernottamento. Restano quindi escluse le giornate di trasferta che per la loro
collocazione temporale non hanno determinato la consumazione di un pasto o il
pernottamento al di fuori della propria sede.
Ai
medesimi fini, inoltre, si computano esclusivamente le giornate di missione effettuate nel
mese di calendario senza quindi la possibilità di cumulare
quelle a cavallo di mese.
In
riferimento a tale ultima precisazione, facendo seguito ad uno specifico invito delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti, si richiama lattenzione degli Associati
affinché, anche attraverso una opportuna pianificazione delle trasferte, si evitino
effetti penalizzanti nellapplicazione della norma.
Sono
esplicitamente escluse dal computo in esame le missioni c.d. a corto raggio
(v. infra), per le quali è infatti prevista una specifica ed autonoma disciplina
che tiene conto dellassenza di disagio ad esse connessa.
Nellipotesi in cui, alla luce
dei criteri sopra illustrati, il dipendente risulti aver superato il predetto limite
temporale, si conferma la disciplina di cui ai contratti collettivi nazionali 19
dicembre 1994 (ABI ed ACRI), 15 giugno 1995 (ACRI) e 22 giugno 1995 (ABI) che,
sinteticamente, prevede:
missioni Italia:
1/3 di diaria per ogni pasto principale e per il pernottamento. In alternativa il
lavoratore può optare per il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente
sostenute, fino ad un limite massimo della diaria altrimenti spettante
allinteressato, con erogazione delleventuale differenza, qualora il rimborso
sia inferiore al predetto limite. Si ricorda inoltre che i citati contratti collettivi
prevedono, in determinati casi, una terza formula mista da adottarsi previa
autorizzazione dellazienda: rimborso a piè di lista delle sole spese di
pernottamento ed erogazione di 1/3 di diaria per ognuno dei due pasti principali.
missioni Estero:
rimborso delle spese sostenute per la permanenza allestero; spetta inoltre
una diaria pari alla metà di quella prevista per le missioni nel territorio nazionale.
Tale normativa, volta che si sia
superato il limite mensile, trova applicazione per tutti i giorni di missione svolti nel
mese: vengono cioè attratti a tale regime anche i primi quattro.
Si è inoltre concordato che il
nuovo impianto normativo comporta, in ogni caso ed indipendentemente dal numero di
giornate di missione giornaliere effettuate nellarco del mese, il depennamento
della clausola contrattuale relativa allobbligo di corrispondere, in ogni caso, due
terzi di diaria in caso di missioni di durata superiore a dieci ore.
Disciplina innovativa e speciale è
stata introdotta per le c.d. missioni a corto raggio: si tratta di
quelle trasferte che convenzionalmente non determinano in capo al lavoratore alcun disagio
aggiuntivo in quanto richiedono al medesimo uno spostamento in un limitato ambito
territoriale, che le Parti hanno individuato in una distanza di 25 km dalla residenza (da
intendersi quale abituale dimora dellinteressato).
Alla luce di tali considerazioni,
si sono esclusi dalle erogazioni previste dai comma 1 e 2 della norma in esame, quei
lavoratori inviati in missione - cioè richiesti di svolgere la propria prestazione
lavorativa al di fuori del comune ove è situata la propria sede di lavoro nei
casi in cui la distanza tra la località di destinazione e la residenza (abituale dimora)
non superi i 25 km.
Per tutte le trasferte
ivi comprese quelle a corto raggio resta, comunque, fermo il
rimborso delle spese effettive di viaggio secondo le disposizioni in atto.
Comunque, rimane confermato il
diritto del lavoratore alla percezione del buono pasto nei casi in cui lo stesso non sia
sostituito dal trattamento dovuto per la consumazione del pasto (pié di lista o diaria).
Si precisa, infine, come in
occasione di questo rinnovo contrattuale non si siano apportati aumenti agli importi
relativi alle diarie, che risultano pertanto confermati nelle misure fissate dalle
previsioni in atto.
Trasferimenti
In materia di trasferimenti del
personale (Cap. X, punto 2), si è intervenuti principalmente per armonizzare la
precedente normativa contrattuale per il personale direttivo contenuta nei ccnl con la
sopravvenuta disciplina legale sulla locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo.
Infatti, il riferimento alle
disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, in tema di equo canone contenuto
nellart. 57, comma 2, ccnl 22 giugno 1995 per il personale direttivo avrebbe
rivestito carattere meramente convenzionale e non più obbligatorio, successivamente
allabrogazione delle citate disposizioni legislative operata con la legge 9 dicembre
1998, n. 431.
Pertanto in sede di rinnovo
contrattuale si è provveduto a modificare la citata disciplina collettiva tenendo conto
delle richiamate novità legislative.
A tal fine, in sostituzione
dellabrogato art. 57, 2° comma, e della relativa raccomandazione n. 2, si è
introdotta la seguente formulazione: lazienda fornisce al dipendente,
direttamente o tramite terzi, lalloggio nella nuova residenza stipulando con lo
stesso un contratto di locazione o di sublocazione; il dipendente corrisponderà
allazienda un canone di locazione convenzionale determinato in applicazione
dellart.1 del D.M. 5 marzo 1999 (recante criteri per la determinazione dei canoni di
locazione nella contrattazione territoriale).
In primo luogo si osserva come
anche la nuova normativa abbia confermato che il trattamento connesso al trasferimento è
comunque condizionato alleffettivo cambio di residenza del lavoratore interessato.
In tema di destinatari, il
contratto collettivo individua i quadri direttivi trasferiti, su iniziativa datoriale,
successivamente allentrata in vigore del ccnl.
E tuttavia esplicitamente
contemplata la facoltà per le aziende di utilizzare i criteri di seguito illustrati anche
per i trasferimenti di personale inquadrato nelle aree professionali, in sostituzione del
meccanismo del "contributo alloggio".
La nuova disciplina relativa ai
trasferimenti dei quadri direttivi nelle more del passaggio aziendale alla nuova
categoria trova applicazione comunque per i funzionari e può altresì essere
applicata, su iniziativa aziendale, agli appartenenti alla quarta area professionale
(destinati a confluire nei quadri direttivi) nonché alle tre aree professionali.
Entrando nel dettaglio delle
modifiche apportate in sede di rinnovo, si osserva che le principali innovazioni attengono
ai criteri di determinazione del canone di locazione che il dipendente trasferito è
tenuto a corrispondere al datore di lavoro a fronte della fornitura in locazione o
sublocazione dellalloggio nella nuova località sede di lavoro.
Infatti, il precedente riferimento
allormai abrogato equo canone è stato sostituito con il richiamo ad un diverso
canone di locazione convenzionale, determinato in applicazione dellart. 1 del
Decreto Ministeriale 5 marzo 1999 (che contiene i criteri per la definizione dei canoni di
locazione nella contrattazione territoriale).
Ulteriore novità è rappresentata
dalla fissazione a 8 anni (a decorrere dalla data di trasferimento) del periodo massimo
per il quale lazienda è tenuta a fornire lalloggio alle richiamate condizioni
(ciò comporta una riduzione rispetto al precedente limite di 10 anni fissato per i
funzionari).
Si è chiarito fra le Parti
stipulanti in occasione di incontri successivi all11 luglio 1999 che
la disciplina della fornitura dellalloggio non trova applicazione nei casi di
rientro dellinteressato nella piazza di origine.
Si osserva che pur essendo le
modifiche contrattuali in commento destinate a produrre effetti sui trasferimenti
successivi alla data di entrata in vigore del ccnl, sono stati comunque fatti salvi i
contratti di locazione e sublocazione in essere fino alla loro naturale scadenza.
Si evidenzia, infine, che per i
profili dei trasferimenti non specificamente disciplinati nel rinnovo contrattuale,
restano in essere per ciascuna categoria le attuali normative, fatto ovviamente salvo
quanto emergerà in sede di coordinamento. Pertanto, con specifico riferimento ai quadri
direttivi di 1° e 2° livello continueranno a trovare applicazione, per gli ulteriori
aspetti (preavviso, diarie, etc.), le attuali previsioni dei contratti collettivi 19
dicembre 1994.
Analogamente, le previsioni che
richiedono il consenso al trasferimento oltre i 30 km del lavoratore con anzianità
anagrafica di 45 anni e di servizio pari ad almeno 22 anni che non sia preposto o
da preporre a succursale continueranno a trovare applicazione per i primi due
livelli dei quadri direttivi, senza estensione al personale inquadrato nei livelli
superiori.
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