Riforma della retribuzione (Cap. IX)
Tabelle retributive
Per quanto riguarda i profili
economici, la chiave di lettura di quanto convenuto va ricercata nellaccordo quadro
del 28 febbraio 1998 ove, come ricordato in premessa, era stato fissato lobiettivo
di portare i costi del sistema al livello medio degli altri principali Paesi
europei e di mirare a ridurre il rapporto tra costo del lavoro e margine di
intermediazione del settore, entro il 2001, ad un livello inferiore di almeno 3,7/4,1
punti percentuali rispetto al valore del 1997.
In questambito le Parti hanno
convenuto di non attribuire incrementi retributivi per il primo biennio 1998/1999
confermando le previsioni in atto: ciò costituisce un evidente vantaggio in termini di
risparmi complessivi per il sistema e rappresenta un risultato di rilievo anche nel
raffronto con rinnovi contrattuali di altri settori (basti pensare che linflazione
reale relativa al 1998 è stata pari all1,8% e quella programmata per il 1999 è
pari all1,3%).
Per quanto riguarda, invece, il
successivo biennio 2000/2001, si è fatto riferimento allinflazione programmata
indicata nel DPEF 2000/2003.
Sulla base di tali elementi, sono
state pertanto concordate le nuove tabelle del trattamento retributivo ([1]), applicando le seguenti percentuali di aumento:
-
0,60% dal 1° ottobre 1999;
-
0,20% dal 1° gennaio 2000;
-
0,60% dal 1° febbraio 2000;
-
0,55% dal 1° ottobre 2000;
-
0,55% dal 1° febbraio 2001.
E opportuno precisare che
tali incrementi sono stati applicati - come già praticato in precedenti rinnovi
contrattuali - sulla base della c.d. azienda tipo costruita utilizzando i dati
statistici di settore e che, con riferimento alla prima tranche di aumenti, le
tabelle sono state definite applicando la percentuale di incremento sulle voci tabellari
antecedenti alla ristrutturazione retributiva (paga di livello e scatti di anzianità).
In considerazione del fatto che,
come già si è evidenziato, le aziende hanno tempo fino al 31 dicembre 2000, per
passare alla nuova categoria dei quadri direttivi, si sono
predisposte - per il solo anno 2000 - due separate tabelle transitorie ancora
riferite alle vecchie denominazioni (4ª area professionale, quadri per ACRI,
e funzionari) da applicare in alternativa alle tabelle che già considerano detto
passaggio.
Le tabelle relative agli anni 2000
e 2001 sono state elaborate sulla base della nuova struttura della retribuzione,
articolata, per tutte le categorie di personale dal 1° gennaio 2000, su 13 mensilità.
Nuova struttura della
retribuzione
Con lintesa dell11
luglio 1999 si è data concreta attuazione allimpegno contenuto nellaccordo
quadro di definire una nuova struttura della retribuzione improntata a criteri di
semplificazione e razionalizzazione. La riforma è stata realizzata a costo
zero tanto per quel che concerne gli effetti nazionali, quanto per gli effetti
aziendali: eventuali problematiche che dovessero emergere in sede aziendale in conseguenza
dellapplicazione della riforma retributiva, dovranno essere necessariamente risolte
alla luce di tale principio, senza che dalloperazione stessa scaturiscano costi e/o
svantaggi per lazienda e per i lavoratori.
A tal fine si è convenuto che, a
far tempo dal 1° gennaio 2000, la nuova struttura retributiva sia articolata per tutte le
categorie di personale su 13 mensilità, così definite:
Aree
professionali (dalla 1ª alla 3ª)
-
stipendio (in sostituzione di: paga di livello o paga base; indennità di ex scala
mobile; indennità di mensa; EDR; lequivalente di 1/13 del premio di rendimento
standard; l'equivalente di 1/13 della 14ª mensilità; per ACRI, anche
indennità di carica);
-
scatti di anzianità;
-
importo ex ristrutturazione tabellare, per ciascuno scatto di anzianità;
-
indennità varie (es. indennità di rischio, sotterraneo, concorso spese
tranviarie, etc.).
Quadri
direttivi
-
stipendio (in sostituzione, per gli appartenenti alla ex 4ª area professionale
o ex quadri delle voci indicate sopra per le tre aree professionali e per
gli attuali funzionari di: stipendio, indennità direttiva, indennità di rappresentanza);
-
scatti di anzianità;
-
importo ex ristrutturazione tabellare, per ciascuno scatto di anzianità;
-
assegno ex intesa 11 luglio 1999;
-
indennità varie (ad es. indennità di rischio, sotterraneo, etc.).
In ordine al premio di rendimento,
per i quadri direttivi di 3° e 4° livello si è fatto riferimento al 15% della
retribuzione annua, sulla base dellattuale previsione contrattuale per i funzionari;
per il personale delle 4 aree professionali si è presa a riferimento la seguente misura
standard di settore utilizzata nella c.d. azienda tipo:
150% |
[ |
paga di livello o base |
+ |
scatti di |
+ |
(eventuali) assegni di anzianità |
] |
||
+ |
|||||||||
600.000 cifra fissa |
|||||||||
+ |
|||||||||
CIFRA PARAMETRATA |
|||||||||
970.000 | 4ª area | 2° livello | |||||||
940.000 | 1° livello | ||||||||
918.000 | 3ª area | 4° livello | |||||||
839.000 | 3° livello | ||||||||
796.000 | 2° livello | ||||||||
765.000 | 1° livello | ||||||||
711.000 | 2ª area | 3° livello | |||||||
694.000 | 2° livello | ||||||||
673.000 | 1° livello | ||||||||
641.000 | 1ª area | 2° livello | |||||||
638.000 | 1° livello |
Premio di rendimento
In relazione a quanto suindicato,
si rammenta che nel verbale di accordo del 18 maggio 1996 (rinnovo del secondo biennio
della parte economica dei contratti nazionali del 19 dicembre 1994 per il personale non
direttivo) era stato convenuto che in deroga a quanto previsto e soltanto per la
vigente applicazione tabellare, risulta non soggetta agli incrementi di cui sopra solo una
quota del premio annuale di rendimento corrispondente ad una mensilità, con ciò non
pregiudicando per il periodo successivo all1/1/1998 la libertà delle Parti
di definire contrattualmente la materia del nuovo trattamento economico avente decorrenza
da tale data ([2]).
Considerato che lobiettivo
della suddetta norma era quello del contenimento del costo del lavoro, tale impostazione
è stata ribadita alle aziende anche per quanto riguarda la corresponsione del premio di
rendimento per lanno 1998.
Tanto premesso, con il contratto 11
luglio 1999 è stato espressamente previsto che per il primo biennio (1998-1999) si
confermano le previsioni in atto; conseguentemente, anche per il premio di
rendimento di competenza dellanno 1999 da erogare secondo tempi, criteri e
misure aziendalmente in atto, in quanto non interessato dalla ristrutturazione tabellare
la base di calcolo per la parte variabile dello stesso sarà costituita dalle
tabelle nazionali in vigore al 31 dicembre 1995 per una quota pari ad una mensilità e da
quelle in vigore al 31 dicembre 1999 (comprensive dellincremento dello 0,6% a
decorrere dal 1° ottobre 1999) per la quota eccedente (che corrisponde al 50% della
paga di livello o base e scatti per il premio standard di
settore).
Relativamente allincidenza di
quanto suesposto nei casi di corresponsione del premio secondo il criterio, diffuso presso
numerose aziende, dellanticipo di una quota nellanno di riferimento e del
conguaglio nellanno successivo, risulta evidente che, laddove lazienda abbia
già erogato lanticipo nel corso del corrente anno, dovrà procedere, al momento
dellerogazione del conguaglio, anche al ricalcolo della predetta quota anticipata
secondo le tabelle in vigore al dicembre 1999, laddove necessario in base ai criteri o
alle misure aziendali.
Peraltro, le Parti - consapevoli
dellesistenza nel settore di situazioni non omogenee - hanno provveduto a
disciplinare le fattispecie in cui vi fosse in azienda, per effetto di accordi a tale
livello, un premio di rendimento eccedente lo standard di settore.
Si è perciò previsto che le
eventuali quote aziendali eccedenti le misure standard di cui sopra assumono
la denominazione di ex premio di rendimento e non sono suscettibili di
ulteriori modificazioni quanto a criteri, misure e modalità di corresponsione, alla luce
anche del criterio ispiratore (costo zero) della riforma retributiva.
Per quanto riguarda le aziende che,
in ragione di propri accordi collettivi di ristrutturazione, hanno stabilito
quale misura dintervento per il risanamento dellimpresa la mancata erogazione
del premio di rendimento, sarà necessario operare un recupero del surplus
derivante dallapplicazione delle nuove tabelle retributive nazionali.
Si riporta qui di seguito una esemplificazione
del metodo di calcolo dellex premio di rendimento per una azienda che
attualmente eroghi un premio eccedente quello standard di settore in tutte le sue
componenti:
Standard di settore misura % = 150% (paga di livello e scatti) Azienda X misura % = 170% (a parità di base di calcolo) |
|||||||||||
|
|
|
standard di settore |
azienda x |
|||||||
AREE
|
paga di |
scatti di |
cifra |
cifra |
|||||||
PROFESSIONALI |
livello |
anzianità |
parametrata |
fissa |
parametrata |
fissa |
|||||
4ª |
2°
livello |
2.437.080 |
67.487 |
970.000 |
600.000 |
1.200.000 |
700.000 |
||||
|
1°
livello |
2.230.605 |
67.487 |
940.000 |
600.000 |
1.155.000 |
700.000 |
||||
3ª |
4°
livello |
1.982.496 |
67.487 |
918.000 |
600.000 |
1.118.000 |
700.000 |
||||
|
3°
livello |
1.782.038 |
67.487 |
839.000 |
600.000 |
1.024.000 |
700.000 |
||||
|
2°
livello |
1.639.540 |
67.487 |
796.000 |
600.000 |
966.000 |
700.000 |
||||
|
1°
livello |
1.495.925 |
67.487 |
765.000 |
600.000 |
920.000 |
700.000 |
||||
2ª |
3°
livello |
1.355.868 |
57.777 |
711.000 |
600.000 |
851.000 |
700.000 |
||||
|
2°
livello |
1.294.654 |
47.223 |
694.000 |
600.000 |
819.000 |
700.000 |
||||
|
1°
livello |
1.234.568 |
47.223 |
673.000 |
600.000 |
783.000 |
700.000 |
||||
1ª |
1°
livello (*) |
1.131.032 |
34.365 |
641.000 |
600.000 |
736.000 |
700.000 |
||||
|
1°
livello |
1.093.613 |
32.664 |
638.000 |
600.000 |
718.000 |
700.000 |
(*) Comprensivo di indennità mensile guardie notturne.
ex premio di
rendimento |
|||||
AREE |
importo per |
importo per ogni |
Importo |
||
PROFESSIONALI |
ogni livello (**) |
scatto di anz. (**) |
fisso (***) |
||
4ª |
2°
livello |
487.416 |
13.497 |
330.000 |
|
|
1° livello |
446.121 |
13.497 |
315.000 |
|
|
4°
livello |
396.499 |
13.497 |
300.000 |
|
3ª |
3°
livello |
356.408 |
13.497 |
285.000 |
|
|
2° livello |
327.908 |
13.497 |
270.000 |
|
|
1° livello |
299.185 |
13.497 |
255.000 |
|
|
3°
livello |
271.174 |
11.555 |
240.000 |
|
2ª |
2°
livello |
258.931 |
9.445 |
225.000 |
|
|
1°
livello |
246.914 |
9.445 |
210.000 |
|
1ª |
1°
livello (*) |
226.206 |
6.873 |
195.000 |
|
|
1°
livello |
218.723 |
6.533 |
180.000 |
(*) Comprensivo di indennità mensile guardie notturne.
(**) Importo soggetto a rivalutazione secondo le percentuali previste per le tabelle nazionali dal 1° gennaio 2000 in poi.
(***) Importo non soggetto a rivalutazione.
La predetta voce ex premio di
rendimento viene conservata aziendalmente nei soli confronti del personale in
servizio alla data di stipulazione del ccnl 11 luglio 1999.
Per quanto riguarda, poi, il
personale assunto dopo la data di stipulazione del contratto 11 luglio 1999, detto surplus
aziendale non verrà erogato nel caso in cui in azienda sussistano entrambe le
seguenti condizioni:
-
applicazione, indipendentemente delleffettiva adesione individuale, di un
sistema di previdenza complementare nei confronti di detto personale neo assunto;
-
applicazione, indipendentemente delleffettiva adesione individuale, di un
sistema di previdenza complementare nei confronti dei lavoratori assunti successivamente
allentrata in vigore del d.lgs. n.124 del 21 aprile 1993.
Ancora sulle quote di surplus
aziendale del premio di rendimento, va evidenziato come non si debba procedere alla loro
erogazione in caso di giudizio di sintesi negativo (cfr. Cap. III, punto 6, 1° comma); in
ragione di ciò, appare opportuno che le singole aziende rendano coerenti - se necessario
- i tempi di erogazione delle quote in parola con quelli relativi
allattribuzione del giudizio professionale complessivo annuale.
Sui predetti surplus -
nonché su eventuali, ulteriori erogazioni aziendali - nelle imprese che presentino
squilibri misurabili attraverso indicatori che verranno definiti tra le Parti nazionali,
atti ad individuare uno stato di pre-crisi, le Parti aziendali potranno
incidere in modo da ristabilire il necessario equilibrio attraverso il recupero di quote
delle menzionate erogazioni.
Gli indicatori di
pre-crisi verranno individuati fra le Parti stipulanti, tramite
unapposita Commissione paritetica nazionale.
La possibilità di operare sulle
quote aziendali del premio di rendimento eccedente lo standard di settore è stata anche
inserita tra gli strumenti - già previsti dallart.150 del ccnl 19 dicembre 1994 (e
corrispondenti norme ccnl ACRI) - destinati a non disperdere il patrimonio umano e
professionale presso quelle aziende che presentino tensioni occupazionali.
Scatti di anzianità
Sempre nellottica di
contenimento dei costi, si è operato - in coerenza con quanto convenuto nellaccordo
quadro del 28 febbraio 1998 - su talune componenti automatiche della
retribuzione, raffreddandone lincidenza nello sviluppo retributivo.
In particolare, è stata rivista la
disciplina degli scatti di anzianità (Cap. IX, punto 3), per i quali - a decorrere dalla
data di stipulazione del contratto (dal 1° novembre 1999 secondo le intese intercorse con
il verbale di riunione 16 novembre 1999) - si è prolungata la cadenza temporale per la
maturazione degli stessi che è passata da 2 a 3 anni.
Per quanto riguarda, poi, lo scatto
in corso di maturazione, è stata prolungata di 6 mesi la cadenza temporale per il suo
riconoscimento (che passa così da 24 a 30 mesi).
Resta fermo che il primo scatto di
anzianità spetta dopo quattro anni in tutti i casi di assunzione, nonché di nomina a
funzionario (3° o 4° livello dei quadri direttivi).
Circa il numero degli scatti di
anzianità, lintesa 11 luglio 1999 conserva il seguente regime:
|
NUMERO |
1ª area professionale |
(1) (2) 12 8 |
1ª area professionale (guardie notturne) |
12 8 |
2ª area professionale (1° e 2° liv. retributivo) |
12 8 |
2ª area professionale (3° liv. retributivo) |
12 8 |
3ª area professionale |
12 8 |
quadri direttivi (1° e 2° livello) |
12 8 |
quadri direttivi (3° e 4° livello) |
(3) (4) 9 7 |
(1) Personale in servizio al 19 dicembre 1994.
(2) Personale assunto dopo il 19 dicembre 1994.
(3) Personale in servizio al 1° luglio 1995.
(4) Personale assunto o nominato a far tempo dal 1° luglio 1995.
Importo ex ristrutturazione
tabellare
La ristrutturazione della
retribuzione sulla base di 13 mensilità comprensive del premio di rendimento nella misura
standard di settore, ha posto il problema di individuare la quota del medesimo soggetta a
periodici incrementi a titolo di anzianità di servizio.
In tale ottica è stata, quindi,
definita la nuova voce importo ex ristrutturazione tabellare che dovrà essere
corrisposta al dipendente per le 13 mensilità e per il numero degli scatti maturati dal
medesimo.
Assegno ex intesa 11
luglio 1999
Per quanto concerne, poi, il
passaggio dal 2° livello retributivo dei quadri direttivi a quelli superiori
verranno azzerati gli scatti di anzianità maturati fino a quel momento; il
diritto al riconoscimento del 1° scatto nel nuovo livello avverrà trascorsi 4 anni,
mentre i successivi avranno cadenza triennale, per un massimo di 7 scatti maturabili.
Alla luce di quanto sopra, qualora
nel passaggio dal 2° al 3° livello dei quadri direttivi si verifichi che il
lavoratore venga a beneficiare complessivamente di un incremento annuo inferiore a L.
3.000.000, lazienda dovrà integrare la differenza necessaria a garantire comunque
detto incremento minimo sotto forma di assegno ex intesa 11 luglio 1999
secondo le misure sintetizzate nella tabella riportata in calce al presente capitolo.
Tale assegno sarà riassorbibile
per effetto di futuri incrementi retributivi, nonché per effetto della successiva
maturazione degli scatti di anzianità, con la specifica previsione che tale assorbimento
potrà verificarsi in ragione della differenza tra la misura degli scatti prevista per il
3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo.
Da ultimo si evidenzia come il
suindicato incremento minimo del quadro direttivo promosso al 3° livello vada mantenuto
inalterato tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello
con pari anzianità.
Criteri di calcolo del lavoro
straordinario
Alla luce della descritta nuova
struttura della retribuzione da realizzarsi a costo zero, le Parti stipulanti
hanno individuato, durante incontri successivi all11 luglio 1999, un nuovo criterio
di calcolo della paga oraria utile alla determinazione del compenso per lavoro
straordinario.
In particolare, dal 1° gennaio
2000, ferme le maggiorazioni percentuali ([3])
e il divisore fisso ([4]),
stabiliti nei ccnl del 19 dicembre 1994, detta paga oraria è pari al 90,66% di 1/12
dellammontare annuale delle seguenti competenze:
- stipendio;
-
scatti di anzianità;
- importo ex
ristrutturazione tabellare, per ciascuno scatto di anzianità
e ove spettino:
-
indennità per lavori svolti in locali sotterranei;
-
indennità di turno diurno;
-
assegni mensili di anzianità.
Premio aziendale
Nel riconoscimento del ruolo
strategico di una retribuzione collegata ai risultati dimpresa, le Parti hanno
rivisto la disciplina del premio aziendale, introducendo - a titolo esemplificativo - una
serie di indicatori cui le aziende potranno fare riferimento nellambito della
contrattazione integrativa aziendale.
Infatti, lindividuazione
delle condizioni e dei criteri con i quali erogare detto premio sarà definita a livello
aziendale, in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività del
lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano,
nonché, ad un migliore andamento dei risultati economici dellimpresa, tenendo anche
conto degli apporti professionali.
Tale premio verrà parametrato in
base allinquadramento, tenendo anche conto degli apporti professionali, delle
attività svolte e della funzione ricoperta.
Per quanto riguarda gli indicatori
proposti, lintesa dell11 luglio ha introdotto esplicitamente parametri legati,
oltre ai risultati in termini di produttività, redditività e qualità, anche
allefficienza, rischiosità e struttura.
Inoltre, ha introdotto la
previsione secondo la quale lattribuzione del premio aziendale può essere
determinata attraverso un indicatore complessivo che può valutarsi, tra laltro, in
termini di un valore predeterminato o classi di valori predeterminati, scostamenti
rispetto a valori predeterminati, variazioni rispetto allanno o a periodi precedenti
oppure percentuali di indici o di valori predeterminati.
Le aziende che presentino un
risultato delle attività ordinarie negativo al netto di eventuali modifiche
straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle partecipazioni (queste ultime
laddove imputate al risultato ordinario) - non daranno luogo allerogazione del
premio aziendale.
Con riferimento ai gruppi bancari,
il premio aziendale potrà essere determinato sulla base di indicatori relativi alle performance
del gruppo e/o della azienda capogruppo per le società controllate che, per vincoli di
committenza o contrattuale con azienda/e del gruppo, svolgano per esse attività
prevalente tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carenti di autonomia
economica.
E comunque esclusa
lindividuazione di un premio collettivo a livello di gruppo bancario, aggiuntivo o
sostitutivo di quello aziendale (si veda in proposito quanto previsto nel Cap. VII in
ordine alla negoziazione a livello di gruppo, che esplicitamente non riguarderà gli
assetti retributivi).
Per quanto riguarda la definizione
della nuova disciplina dei premi aziendali in sede di contrattazione di secondo livello,
ai sensi dell'intesa 11 luglio 1999, la medesima non potrà avere una decorrenza anteriore
al 1° gennaio 2000; limitatamente al premio di competenza 1999, da erogare nel 2000,
l'accordo specifica che verranno applicati i criteri utilizzati per la determinazione del
premio aziendale del 1998, e lo stesso sarà oggetto di contrattazione soltanto nel caso
in cui, per effetto di modifiche strutturali (fusioni, concentrazioni, ecc.), sia variato
il quadro di riferimento.
In merito agli aspetti contributivi
del premio aziendale relativo allanno 1999, è stata predisposta una separata
lettera circolare.
Indennità e compensi vari
(Norma transitoria in calce al punto 1, lett. b, Cap. VII)
Le indennità e i compensi vari
sono fissati, a far tempo dal 1° gennaio 2000, nelle misure di cui alla tabella in calce
al presente capitolo, cui sono state già applicate le maggiorazioni relative
allinflazione programmata per il biennio 2000/2001.
Aziende già destinatarie dei
ccnl ACRI (Tabelle di trattamento economico)
La ristrutturazione del trattamento
economico decorrente dal 1° gennaio 2000 ha reso necessaria, per il personale dipendente
dalle aziende già destinatarie dei ccnl ACRI, la individuazione di talune salvaguardie di
contenuto economico scaturenti dalle tabelle economiche in essere, diverse da quelle di
cui ai ccnl ABI.
Trattasi, in primo luogo della
differenza ex mensa e della differenza assegno di anzianità ex vice
capo ufficio da corrispondere secondo misure e modalità previste dalle tabelle
concordate e di cui alla citata circolare n.100 del 1° novembre u.s.
Per i funzionari, la salvaguardia
è evidenziata con la tabella transitoria n. 2 (v. circolare ABI Serie Lavoro n.
100 del 1° novembre 1999, cit.). Gli importi indicati dovranno, ovviamente, essere
rideterminati sulla base delle reali misure di premio di rendimento esistenti in azienda
avendo anche riguardo alle diverse basi retributive di commisurazione.
Relativamente a quanto precede, in
sede di chiarimento con le OO.SS. sono state concordemente definite le seguenti ulteriori
indicazioni:
-
per quanto riguarda i funzionari, le differenze in discorso verranno inserite, al
momento del passaggio a quadro direttivo, nellassegno ad personam da attribuire in
conseguenza del passaggio stesso;
-
per quanto riguarda il restante personale, le differenze per mensa ed assegno di
anzianità del vice capo ufficio verranno corrisposte, in unica soluzione, con la 13ª
mensilità.
Le differenze di cui agli alinea
che precedono non verranno, comunque, corrisposte al personale neo assunto, ovvero a
quello che acquisisca la qualifica di funzionario o quadro direttivo dal 1° gennaio 2000
in poi.
* * *
Aree professionali e quadri direttivi | |
- lavori in locali sotterranei | 84.400 |
- turno notturno | 56.300 |
Quadri direttivi | |
- per intervento | 112.550 |
Aree professionali | |
- turno diurno | 7.900 |
- indennità per orari giornalieri che terminano dopo le
18.15 e fino alle 19.15 |
6.750 |
- giornata di reperibilità (1) | 56.300 |
- per intervento | 33.800 |
2ª area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) |
|
- pernottamento | 33.800 |
- vigilanza notturna superiore allorario normale diurno | 45.000 |
- vigilanza notturna non superiore allorario normale diurno | 27.000 |
- custodia diurna nella giornata di sabato | 90.000 |
1ª area professionale | |
- vigilanza notturna superiore allorario normale diurno | 27.000 |
- vigilanza notturna non superiore allorario normale diurno | 16.900 |
- pernottamento semplice | 19.700 |
(1) Con un minimo di L.25.600
ASSEGNO EX INTESA 11 LUGLIO 1999
Valori annui al 1° gennaio 2000
|
Maturazione
scatti nel quadriennio
|
||||||||||
Scatti del Q2 |
Retribuzione di un Q2 |
Differenza tra il Q3 |
Assegno ex intesa |
Scatti del Q2 |
Primo scatto per un Q2 |
Differenza tra il Q3 ed il Q2 con 1 scatto in più rispetto ai 65.520.780 |
Assegno ex intesa |
Scatti del Q2 |
Secondo scatto per un Q2 |
Differenza tra il Q3 ed il Q2 con 2 scatti in più rispetto ai 65.520.780 |
Assegno ex intesa |
0 |
58.007.417 |
7.513.363 |
1 |
59.055.555 |
6.465.225 |
2 |
60.103.693 |
5.417.087 |
|||
1 |
59.055.555 |
6.465.225 |
2 |
60.103.693 |
5.417.087 |
3 |
61.151.831 |
4.368.949 |
|||
2 |
60.103.693 |
5.417.087 |
3 |
61.151.831 |
4.368.949 |
4 |
62.199.969 |
3.320.811 |
|||
3 |
61.151.831 |
4.368.949 |
4 |
62.199.969 |
3.320.811 |
5 |
63.248.107 |
2.272.673 |
727.327 |
||
4 |
62.199.969 |
3.320.811 |
5 |
63.248.107 |
2.272.673 |
727.327 |
6 |
64.296.245 |
1.224.535 |
1.775.465 |
|
5 |
63.248.107 |
2.272.673 |
727.327 |
6 |
64.296.245 |
1.224.535 |
1.775.465 |
7 |
65.344.383 |
176.397 |
2.823.603 |
6 |
64.296.245 |
1.224.535 |
1.775.465 |
7 |
65.344.383 |
176.397 |
2.823.603 |
8 |
66.392.521 |
-871.741 |
3.000.000 |
7 |
65.344.383 |
176.397 |
2.823.603 |
8 |
66.392.521 |
-871.741 |
3.000.000 |
9 |
67.440.659 |
-1.919.879 |
3.000.000 |
8 |
66.392.521 |
-871.741 |
3.000.000 |
9 |
67.440.659 |
-1.919.879 |
3.000.000 |
10 |
68.488.797 |
-2.968.017 |
3.000.000 |
9 |
67.440.659 |
-1.919.879 |
3.000.000 |
10 |
68.488.797 |
-2.968.017 |
3.000.000 |
11 |
69.536.935 |
-4.016.155 |
3.000.000 |
10 |
68.488.797 |
-2.968.017 |
3.000.000 |
11 |
69.536.935 |
-4.016.155 |
3.000.000 |
12 |
70.585.073 |
-5.064.293 |
3.000.000 |
11 |
69.536.935 |
-4.016.155 |
3.000.000 |
12 |
70.585.073 |
-5.064.293 |
3.000.000 |
12 |
70.585.073 |
-5.064.293 |
3.000.000 |
12 |
70.585.073 |
-5.064.293 |
3.000.000 |
12 |
70.585.073 |
-5.064.293 |
3.000.000 |
12 |
70.585.073 |
-5.064.293 |
3.000.000 |
La presente tabella è stata elaborata sulla base delle misure
tabellari comuni per il personale degli Associati ABI e per quelli delle
banche già destinatarie dei ccnl ACRI. Per la retribuzione
globale annua si è considerato il premio di rendimento calcolato con il criterio
standard. La tabella esemplificativa andrà rivalutata sulla base degli
incrementi contrattualmente già previsti. |
([1]) V. in proposito la circolare ABI Serie Lavoro n. 100 del 1° novembre 1999. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
([2]) V. circolare Assicredito n. 95 del 30 maggio 1996. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
([3]) 25% per lavoro straordinario compiuto in giorno feriale; 30% per lavoro straordinario compiuto nella giornata di sabato; 55% per lavoro straordinario notturno (quello compiuto dalle ore 22.00 alle ore 6.00); 65% per lavoro straordinario notturno compiuto in giorno destinato a riposo settimanale o di festività infrasettimanale. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
([4]) Il divisore fisso si determina moltiplicando lorario settimanale per 52 e dividendo il prodotto per 12, con arrotondamento a 5 per difetto. Conseguentemente, il divisore fisso è pari a 160 e 170, rispettivamente per orario settimanale di 37 ore e 30 minuti/37 ore e di 40 ore/39 ore e 30 minuti. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
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