Sistema incentivante (Cap. VIII)
Si tratta di una disciplina
introdotta per la prima volta nel contratto collettivo del settore creditizio, da porre in
stretta correlazione con le profonde modificazioni che caratterizzano la nuova struttura
inquadramentale e retributiva.
La previsione ha lo scopo di
contribuire a legare quote crescenti di salario alle performance dellimpresa,
motivando il personale a partecipare attivamente al perseguimento degli obiettivi
imprenditoriali, e propriamente a quelli assegnati, in una visione integrata con gli altri
elementi retributivi.
Il quadro complessivo degli
strumenti di compensazione che scaturisce ora dal ccnl assume un carattere di maggiore
complessità, ma anche di più elevata flessibilità rispetto al passato, consentendo alle
imprese di gestire la materia in relazione alle proprie valutazioni di ordine strategico.
Una volta ridimensionata,
soprattutto in termini di prospettiva, lincidenza sulla retribuzione complessiva
annua delle tabelle retributive disciplinate dal contratto nazionale, lazienda ha la
facoltà di combinare diversamente fra loro le ulteriori leve economiche,
costituite dal premio aziendale - i cui criteri di determinazione sono da concordare con i
Sindacati - dalleventuale trattamento aggiuntivo per i c.d. ruoli chiave dei quadri
direttivi, fino appunto al sistema incentivante.
Esaminando allora questultimo
istituto va detto, anzitutto, che il ccnl ha sostanzialmente preso atto di esperienze già
in essere nel settore ed in veloce sviluppo nel mondo produttivo, definendo soprattutto il
ruolo da riconoscere alle Organizzazioni sindacali in questa delicata materia, la cui
gestione deve comunque restare nellambito della discrezionalità imprenditoriale.
Occorre sottolineare che
lazienda ha facoltà (può) di prevedere listituzione di premi
incentivanti la cui erogazione venga subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi.
Il sistema incentivante può
conseguentemente assumere le forme più diverse. Il contratto, a mero titolo
esemplificativo, indica tra le possibili forme utilizzabili, anche le stock option
e le stock granting. Tuttavia listituto va tenuto ben distinto dal
premio aziendale che, per sua natura, è legato ad obiettivi di complesso (v. infra).
E appena il caso di evidenziare come la disciplina in esame non si
applichi al c.d. salario individuale e cioè a quelle forme di
remunerazione (assegni ad personam, gratificazioni, premi individuali), rispetto alle
quali resta piena la discrezionalità aziendale, al di fuori di qualsiasi coinvolgimento
sindacale.
Ove lazienda intenda adottare
un sistema incentivante è tenuta a determinare - con oggettività e trasparenza - lammontare
globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi
omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi assunti: può trattarsi,
ad esempio, di settori aziendali quali le strutture centrali o di rete; determinate unità
operative aventi caratteristiche omogenee; non sussiste, in particolare, lobbligo di
stabilire cadenze fisse nella corresponsione né di interessare necessariamente tutto il
personale.
Occorre tuttavia tener conto, nella
determinazione dei premi, del personale che, in relazione alle mansioni espletate,
fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici
assegnati. Deve comunque trattarsi di dipendenti che abbiano effettivamente partecipato,
in un percepibile rapporto di causa ed effetto ed in relazione ai compiti svolti, alla
realizzazione del target preidentificato.
Sarà, naturalmente, opportuno che
lazienda dedichi particolare attenzione alla identificazione dei gruppi omogenei, la
cui ampiezza dovrebbe risultare tale da non consentire, in generale, lindividuazione
di quanto spettante al singolo lavoratore.
Lazienda deve portare
preventivamente a conoscenza degli Organismi sindacali i suddetti elementi (ammontare
globale, criteri di attribuzione, tempi di corresponsione e gruppi omogenei identificati),
dando tempestivo avvio, su richiesta degli organismi medesimi da formulare entro 3 giorni
dallinformativa, ad una procedura di confronto nel corso della quale gli
organismi in parola possono formulare considerazioni e proposte.
La procedura - che non è comunque
finalizzata a ricercare soluzioni condivise - deve esaurirsi entro 15 giorni
dallinformativa; al termine lazienda può comunque adottare i provvedimenti
deliberati (lazienda stessa deve comunicare eventuali variazioni negli obiettivi e/o
nei criteri, riavviando, su richiesta di controparte, la richiamata procedura).
Lazienda è tenuta, altresì,
a comunicare ai lavoratori gli elementi suddetti, per quanto di competenza degli
interessati.
A consuntivo delloperazione
complessiva di assegnazione dei premi incentivanti, lazienda dovrà segnalare agli organismi sindacali più volte menzionati,
nel corso di un incontro, criteri di distribuzione e modalità adottate, specificando il
numero globale dei premiati (anche distinto per gruppi omogenei) e lammontare
totale dei premi incentivanti assegnati.
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