Sistema incentivante (Cap. VIII)

Si tratta di una disciplina introdotta per la prima volta nel contratto collettivo del settore creditizio, da porre in stretta correlazione con le profonde modificazioni che caratterizzano la nuova struttura inquadramentale e retributiva.

La previsione ha lo scopo di contribuire a legare quote crescenti di salario alle performance dell’impresa, motivando il personale a partecipare attivamente al perseguimento degli obiettivi imprenditoriali, e propriamente a quelli assegnati, in una visione integrata con gli altri elementi retributivi.

Il quadro complessivo degli strumenti di compensazione che scaturisce ora dal ccnl assume un carattere di maggiore complessità, ma anche di più elevata flessibilità rispetto al passato, consentendo alle imprese di gestire la materia in relazione alle proprie valutazioni di ordine strategico.

Una volta ridimensionata, soprattutto in termini di prospettiva, l’incidenza sulla retribuzione complessiva annua delle tabelle retributive disciplinate dal contratto nazionale, l’azienda ha la facoltà di combinare diversamente fra loro le ulteriori “leve economiche”, costituite dal premio aziendale - i cui criteri di determinazione sono da concordare con i Sindacati - dall’eventuale trattamento aggiuntivo per i c.d. ruoli chiave dei quadri direttivi, fino appunto al sistema incentivante.

Esaminando allora quest’ultimo istituto va detto, anzitutto, che il ccnl ha sostanzialmente preso atto di esperienze già in essere nel settore ed in veloce sviluppo nel mondo produttivo, definendo soprattutto il ruolo da riconoscere alle Organizzazioni sindacali in questa delicata materia, la cui gestione deve comunque restare nell’ambito della discrezionalità imprenditoriale.

Occorre sottolineare che l’azienda ha facoltà (“può”) di prevedere l’istituzione di premi incentivanti la cui erogazione venga subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi.

Il sistema incentivante può conseguentemente assumere le forme più diverse. Il contratto, a mero titolo esemplificativo, indica tra le possibili forme utilizzabili, anche le stock option e le stock granting. Tuttavia l’istituto va tenuto ben distinto dal premio aziendale che, per sua natura, è legato ad obiettivi di complesso (v. infra).

E’ appena il caso di  evidenziare come la disciplina in esame non si applichi al c.d. “salario individuale” e cioè a quelle forme di remunerazione (assegni ad personam, gratificazioni, premi individuali), rispetto alle quali resta piena la discrezionalità aziendale, al di fuori di qualsiasi coinvolgimento sindacale.

Ove l’azienda intenda adottare un sistema incentivante è tenuta a determinare - con oggettività e trasparenza - l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi assunti: può trattarsi, ad esempio, di settori aziendali quali le strutture centrali o di rete; determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee; non sussiste, in particolare, l’obbligo di stabilire cadenze fisse nella corresponsione né di interessare necessariamente tutto il personale.

Occorre tuttavia tener conto, nella determinazione dei premi, del personale che, in relazione alle mansioni espletate, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Deve comunque trattarsi di dipendenti che abbiano effettivamente partecipato, in un percepibile rapporto di causa ed effetto ed in relazione ai compiti svolti, alla realizzazione del target preidentificato.

Sarà, naturalmente, opportuno che l’azienda dedichi particolare attenzione alla identificazione dei gruppi omogenei, la cui ampiezza dovrebbe risultare tale da non consentire, in generale, l’individuazione di quanto spettante al singolo lavoratore.

L’azienda deve portare preventivamente a conoscenza degli Organismi sindacali i suddetti elementi (ammontare globale, criteri di attribuzione, tempi di corresponsione e gruppi omogenei identificati), dando tempestivo avvio, su richiesta degli organismi medesimi da formulare entro 3 giorni dall’informativa, ad una procedura di confronto nel corso della quale gli organismi in parola possono formulare considerazioni e proposte.

La procedura - che non è comunque finalizzata a ricercare soluzioni condivise - deve esaurirsi entro 15 giorni dall’informativa; al termine l’azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati (l’azienda stessa deve comunicare eventuali variazioni negli obiettivi e/o nei criteri, riavviando, su richiesta di controparte, la richiamata procedura).

L’azienda è tenuta, altresì, a comunicare ai lavoratori gli elementi suddetti, per quanto di competenza degli interessati.

A consuntivo dell’operazione complessiva di assegnazione dei premi incentivanti, l’azienda dovrà segnalare  agli organismi sindacali più volte menzionati, nel corso di un incontro, criteri di distribuzione e modalità adottate, specificando il numero globale dei premiati (anche distinto per gruppi omogenei) e l’ammontare totale dei premi incentivanti assegnati.

 


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