Sistema di relazioni sindacali (Cap. VII)
La modernizzazione del sistema di
relazioni sindacali è un altro dei filoni innovativi contenuti nel nuovo contratto di
lavoro dei bancari, in quanto fattore rilevante per il rilancio del sistema creditizio.
Le linee guida delloperazione
erano già contenute nel Protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997 e
nellaccordo quadro del 28 febbraio 1998, ove si riconosceva che la modernizzazione
delle relazioni sindacali costituisce un fattore rilevante per il rilancio di tutto il
sistema bancario e venivano individuati i principi di responsabilizzazione e
coinvolgimento al fine di realizzare una sintesi efficace tra gli obiettivi delle
banche e le attese dei lavoratori.
In questottica, il nuovo
contratto ha previsto - per quanto riguarda il livello nazionale - il rilancio e la
valorizzazione di organismi di partecipazione e di studio già esistenti nei precedenti
contratti nazionali con larricchimento delle rispettive funzioni e competenze.
A livello aziendale, si è
intervenuti sulle procedure relative alla contrattazione integrativa aziendale e sulle
materie oggetto di informativa/valutazione congiunta nellambito del c.d.
incontro annuale già previsto dai precedenti contratti collettivi.
Alla valorizzazione degli Organismi
considerati strategici per levoluzione in senso partecipativo dei rapporti
collettivi, si aggiunge lattivazione di una serie di strutture di analisi e
valutazione in relazione a diverse tematiche (v. oltre).
La revisione del modello di
relazioni sindacali, peraltro, non si esaurisce con le previsioni contenute nel relativo
capitolo dellintesa 11 luglio 1999, ma si sostanzia anche in una serie di momenti di
incontro tra le Aziende e le Organizzazioni sindacali in relazione a numerose altre
specifiche tematiche (ad esempio, quadri direttivi, orari di lavoro, ecc.) come si è
precedentemente rilevato e come si preciserà anche in prosieguo
Ciò che ne deriva è una gestione
delle relazioni sindacali, innovativa rispetto al passato, che prefigura un dialogo non
episodico con le componenti sindacali che le Parti aziendali potranno rendere costruttivo
e funzionale al cambiamento in atto nel settore.
In buona sostanza si è
privilegiata ladozione di modelli relazionali finalizzati alla ricerca della
condivisione delle scelte aziendali da parte del sindacato in una logica improntata alla
partecipazione, ma ferma restando lautonomia decisionale delle imprese.
A questo proposito, va rammentato
sin dora che per la concreta gestione dei rapporti in azienda con le
Organizzazioni sindacali le Parti stipulanti il contratto dell11 luglio 1999
hanno chiarito nel Protocollo in tema di agibilità sindacali sottoscritto in pari data
(v. oltre) che per quanto concerne le materie disciplinate da detto ccnl si
debba tenere reciprocamente conto della rappresentatività categoriale di ciascuna delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti.
Del resto, ciò è coerente con lo
scenario determinatosi a livello nazionale e di cui si è dato ampiamente conto in
premessa che ha visto le varie Organizzazioni sindacali sottoscrivere per adesione
ovvero in maniera piena le varie parti del ccnl (v. la lettera
circolare del 30 luglio 1999, prot.SI/005588).
Più analiticamente, le previsioni
del contratto dell11 luglio 1999 che unitamente a quelle del Protocollo sulle
agibilità sindacali di cui si dirà oltre devono considerarsi assorbenti
lintero Cap. XXV del ccnl 22 giugno 1995, salvo i necessari coordinamenti
concernono quanto segue.
Si segnala infine che nel corso di
incontri successivi al ccnl 11 luglio 1999, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, e Uil C.A. hanno dichiarato che intendono
essere convocate, in sede nazionale e aziendale, congiuntamente fra di loro e
separatamente rispetto ad ogni altra Organizzazione.
Assetti contrattuali
In linea con il Protocollo del 23
luglio 1993 e con il Patto per lo sviluppo e loccupazione del 22 dicembre 1998, si
è confermato quanto da tempo in atto nel nostro settore, convenendo pertanto che gli
assetti contrattuali del credito sono così articolati:
-
il contratto collettivo nazionale di categoria;
-
un secondo livello di contrattazione - quello aziendale - riguardante materie e
istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale (v.
oltre).
Decorrenze e scadenze
Per quanto riguarda le decorrenze e
le scadenze le Parti hanno convenuto che il contratto:
-
per la parte normativa decorre dalla data della sua stipulazione, salvo quanto
stabilito in singole norme, e scadrà il 31 dicembre 2001;
-
per la parte economica decorre dal 1° gennaio 2000 e scadrà il 31 dicembre 2001,
fermo quanto previsto nel capitolo riforma della retribuzione (v. oltre).
A) A livello nazionale
Osservatorio nazionale
Il contratto 11 luglio 1999
introduce una nuova disciplina dellOsservatorio nazionale che sostituisce,
con i necessari coordinamenti, lart. 145 del ccnl 19 dicembre 1994 prevedendo
limplementazione delle tematiche oggetto di studio, approfondimento e valutazione
congiunta, attraverso linserimento delle seguenti materie oltre quelle già
codificate nella previgente disciplina collettiva:
-
dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed
in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche
comparativamente ai mercati internazionali di riferimento;
-
andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di
partecipazione sindacale;
-
evoluzione della ristrutturazione del sistema creditizio, in relazione alle
finalità individuate nel contratto, nellambito delle strategie aziendali e degli
eventuali piani industriali;
-
trattamento dei dati personali sensibili ai fini della corretta
applicazione della legge 675/1996 e delle disposizioni dellAutorità garante.
Rispetto al contratto del 1994, è
stato portato ad almeno due il numero delle riunioni annuali dellOsservatorio.
Sono stati, invece, confermati i
criteri di funzionamento dellorganismo che sarà composto da rappresentanti di
entrambe le Parti nel numero massimo di 3 per ogni Organizzazione sindacale dei lavoratori
stipulante e nello stesso numero complessivo per ABI. LOsservatorio potrà avvalersi
della collaborazione di esperti e per il suo migliore funzionamento sarà attivata una
banca dati gestita operativamente dallABI stessa con accesso da parte
dei componenti lOsservatorio designati dalle rispettive Organizzazioni stipulanti.
Commissione nazionale per la
sicurezza
In materia, le Parti stipulanti
hanno convenuto di attivare quanto prima la Commissione nazionale per la sicurezza
costituita ai sensi del d.lgs. n.626/94, la cui disciplina si rinviene nellart.10
degli accordi di settore in tema di salute e sicurezza dei lavoratori stipulati il 12
marzo 1997.
A tale Commissione competono le
seguenti funzioni:
-
orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
-
organo di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte
nellapplicazione dei diritti di rappresentanza, informazione, formazione, previsti
dalle norme vigenti.
Conciliazione ed arbitrato
In coerenza con le recenti
disposizioni di legge ed allo scopo di ridurre leccessivo ricorso alla sede
giudiziale in caso di controversie, il contratto dell11 luglio 1999 contiene
limpegno delle Parti nazionali a definire le discipline della conciliazione delle
controversie individuali di lavoro in sede sindacale e dellarbitrato, anche tenendo
in considerazione eventuali normative convenzionali che dovessero intervenire in materia
in altri settori.
B) A livello aziendale
Contrattazione integrativa
aziendale
In materia di contrattazione
aziendale si è sostanzialmente mantenuta limpalcatura contenuta nei contratti
nazionali 19 dicembre 1994.
Pertanto gli accordi aziendali
avranno durata quadriennale ed in particolare avranno decorrenza non anteriore al 1°
gennaio 2000 e scadranno il 31 dicembre 2003.
Per quanto concerne gli attuali
contratti integrativi, si rammenta anzitutto che lABI e lACRI, a seguito della
disdetta tecnica operata dagli Associati, hanno precisato a suo tempo che gli
stessi avrebbero continuato a trovare applicazione in via di fatto considerato
che la tematica sarebbe stata affrontata fra le Parti stipulanti in sede di rinnovo
contrattuale ([1]).
Può precisarsi a questo punto che
i predetti accordi devono considerarsi applicabili fino al relativo rinnovo, fatte salve
le modificazioni introdotte dal ccnl 11 luglio 1999 e ferma restando lapplicabilità
degli artt. 159 e 163 del ccnl del 1994 (e corrispondenti norme ACRI).
In particolare, ciò vale a dire
che non possono intendersi più efficaci in stretta correlazione temporale con la
decorrenza delle relative discipline nazionali quelle normative contenute in taluni
c.i.a. oggettivamente sostituite, in quanto incompatibili, da corrispondenti norme del
nuovo ccnl: così, ad esempio, la disciplina delle missioni, la banca delle ore (fermo,
per questultimo istituto, quanto precisato in altra parte della presente circolare).
Ovviamente, gli esiti del confronto relativo al passaggio alla nuova categoria dei quadri
direttivi troveranno applicazione, anche in sostituzione di eventuali normative aziendali
preesistenti, al termine della relativa procedura.
Ciò determina, evidentemente,
lopportunità di chiarire in sede aziendale con immediatezza le conseguenze di
quanto suesposto. Naturalmente lArea sindacale e del lavoro è a disposizione degli
Associati per lesame delle singole fattispecie.
Quanto alla procedura di rinnovo
dei c.i.a. occorre richiamare, in quanto non modificato, il primo comma dellart. 156
del ccnl 19 dicembre 1994 (e corrispondente norma ACRI).
Per quanto concerne il novero delle
materie rimesse dal contratto nazionale alla contrattazione aziendale, è stato
sostanzialmente mantenuto, estendendolo alle aziende già destinatarie dei ccnl ACRI,
quello previsto dallart. 157 del contratto 19 dicembre 1994. Detta contrattazione
che riguarderà tutte le categorie di personale destinatarie del ccnl 11 luglio
1999, avrà ad oggetto:
-
premio aziendale (v. oltre il Cap. relativo alla Riforma della
retribuzione);
-
garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
-
tutela delle condizioni igienico-sanitarie nellambiente di lavoro.
Non faranno più necessariamente
parte del contratto integrativo le modalità di partecipazione ai corsi di formazione
professionale e/o di aggiornamento, le quali, come si è visto, vengono definite tra
azienda e Sindacati nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio
di ogni anno tra le Parti aziendali.
Nei contratti integrativi
aziendali, poi, verranno inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti
concernenti le nuove figure professionali fino ai quadri direttivi di 1° e 2° livello,
nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia (v. la parte relativa ai quadri
direttivi, Cap. II).
Come già accennato in precedenza
(v. la parte relativa allarea contrattuale, Cap. I) in occasione della prossima
contrattazione integrativa aziendale, si procederà per i servizi di elaborazione dati
ad un riesame delle discipline in atto in materia di inquadramenti anche per quel che
attiene a eventuali sistemi di progressione economica e/o di carriera.
Nellintesa dell11
luglio 1999, poi, le Organizzazioni sindacali hanno riconfermato limpegno, già
presente nel contratto del 1994, affinché le richieste in sede aziendale siano conformi
ai demandi fissati nel contratto nazionale.
A tal fine si è ribadito che la
contrattazione integrativa potrà essere avviata solo successivamente
allespletamento a livello aziendale di una rigorosa fase di verifica sulla
predetta conformità, del cui esito positivo le Parti aziendali devono informare le
Associazioni imprenditoriali e le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali
stipulanti il contratto; in caso contrario la verifica viene compiuta dalle Parti
nazionali in presenza di rappresentanti dellazienda e delle relative strutture
sindacali.
E appena il caso di
evidenziare in questa sede lestrema rilevanza, ribadita di recente dal
Comitato Esecutivo dellAssociazione, che le aziende devono annettere al rispetto dei
demandi nazionali, anche ai fini delladozione di una condotta il più possibile
omogenea nel settore.
Pari opportunità
La materia - che già trovava una
specifica disciplina nellart.146 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19
dicembre 1994 - ha formato oggetto di un ulteriore esame che ha indotto le Parti a
prevedere che in sede aziendale possano essere costituite in luogo dei gruppi di
lavoro individuati dal citato art. 146
Commissioni paritetiche per lanalisi e la valutazione congiunta della materia delle
pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della Legge n.
125/1991, con lobiettivo di valorizzare il personale femminile.
Si è altresì previsto che il
rapporto biennale sulla situazione del personale di cui allart.9 della citata legge
n. 125/1991 formi oggetto di esame tra le Parti aziendali.
Incontro annuale
In tema di incontro annuale le
Parti nazionali hanno provveduto a rivisitare le previsioni contenute nellart.144
del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1994, convenendo su una nuova
formulazione che deroga e sostituisce la precedente salvi i necessari coordinamenti
che nel riportare sostanzialmente tutte le materie oggetto di informativa o esame
già contenute nel citato art.144, ne introduce di nuove:
1) numero
delle assunzioni con contratto di lavoro temporaneo distinte per singole unità
produttive;
2) numero
dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazioni), e loro
caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro in azienda, etc.);
3) andamento
economico e produttivo con riferimento anche ai più significativi indicatori di bilancio
(ivi comprese le spese per il personale), con indicazioni previsionali relative
allanno successivo;
4) processi
di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi
organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione allinnovazione
del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili
applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato, agli orientamenti ed alle possibili
azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti);
5) modalità
attuative delle nuove flessibilità in tema di orari di lavoro, part time, mansioni del
personale;
6) modalità
applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nellambito delle
strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.
Altro elemento di novità è che le
materie di cui ai numeri da 3) a 6), nonché quelle concernenti:
-
posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle
imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi
anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
-
introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici
e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e allinformazione di
soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge e compatibilmente con le esigenze
tecniche, organizzative e produttive;
-
problematiche emerse nellapplicazione della disciplina del telelavoro (Cap.
VI, punto 5, ultimo comma)
possono
essere oggetto di valutazione congiunta tra le Parti.
Allincontro possono prendere
parte, in numero non superiore a 3, componenti degli organismi sindacali aziendali.
A questo proposito occorre rilevare
a tratto generale che ove nel contratto le Parti si riferiscono agli organismi
sindacali aziendali il richiamo deve intendersi salvi gli eventuali
adattamenti che dovessero rendersi necessari in fase di stesura del testo coordinato
agli organi di coordinamento delle r.s.a.
Inoltre, si è previsto che con
cadenza semestrale le Parti aziendali effettuano - su richiesta degli organismi sindacali
aziendali - un incontro di verifica relativamente ai temi dellincontro annuale.
A questultimo proposito il
contratto nazionale 11 luglio 1999 chiarisce che vengono confermati gli incontri
semestrali di cui allart.151 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19
dicembre 1994.
Organismo paritetico sulla
formazione
In ragione della rilevanza che le
Parti nazionali hanno attribuito al tema della formazione come strumento essenziale, tra
laltro, per la crescita e per lo sviluppo delle competenze professionali e
considerata lesigenza che il settore possa usufruire degli stanziamenti definiti a
livello comunitario, nazionale e regionale si è prevista la possibilità che in sede
aziendale venga istituito un organismo paritetico sulla formazione che interagisca con
Enbicredito al fine di attivare le procedure di accesso ai predetti fondi comunitari,
nazionali e regionali.
Trasferimenti dazienda
In merito ai trasferimenti di
azienda le Parti hanno ravvisato lesigenza di razionalizzare il quadro normativo di
riferimento nella gestione di fattispecie di particolare delicatezza quali quelle in
parola.
In ragione di ciò si è convenuto
di armonizzare le previsioni della legge n.428 del 1990 con le previsioni di cui
allart.147 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1994.
C) A livello di gruppo
Già nellaccordo quadro del
28 febbraio 1998 si era convenuto - in relazione alla diffusione del fenomeno delle
concentrazioni in atto nel settore - di individuare materie e modalità di attuazione del
confronto a livello di gruppo in relazione alle ricadute derivanti dai processi di
ristrutturazione delle aziende del gruppo stesso.
Pertanto, lintesa
dell11 luglio 1999 ha previsto una procedura di confronto a tale livello; con ciò,
naturalmente, le Parti non hanno inteso introdurre un terzo livello di contrattazione
aggiuntivo a quello nazionale e aziendale.
Più in particolare, si è previsto
che nel caso di tensioni occupazionali, anche conseguenti a processi di ristrutturazione,
che riguardano una sola azienda di un gruppo bancario trova applicazione lattuale
procedura di cui allart. 150 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19
dicembre 1994, che dunque rimane confermata.
Diversamente, in caso di rilevanti
riorganizzazioni e/o ristrutturazioni (ivi comprese le fusioni) - che prefigurino o meno
tensioni occupazionali - che coinvolgano una pluralità di imprese che facciano parte del
medesimo gruppo, detta procedura si svolge in unico grado direttamente a livello di
capogruppo.
Oggetto della negoziazione, che non
potrà riguardare gli assetti retributivi, potranno essere le ricadute sulle condizioni di
lavoro del personale, quali trasferimenti, distacchi, livelli occupazionali, interventi
formativi e di riqualificazione.
Ovviamente, lesclusione tra
le materie negoziabili a livello di gruppo degli assetti retributivi non riguarda la
necessaria armonizzazione di normative aziendali, ad esempio in caso di fusioni o
incorporazioni.
La procedura in parola, che in
tutte le sue fasi non potrà durare più di 40 giorni, salvo diverse intese che dovessero
intervenire, si svolgerà tra una delegazione sindacale ad hoc definita nel numero ed
integrata dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti interessate
con funzioni di coordinamento, mentre lazienda avrà la facoltà di farsi assistere
da ABI.
E inoltre previsto - secondo
le modalità che saranno definite con lazienda Capogruppo - un momento di verifica
programmata con la Capogruppo stessa e, per quanto di competenza, a livello aziendale,
sullapplicazione delle intese eventualmente raggiunte e di quanto realizzato
nellambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.
Per quanto riguarda la possibilità
di un confronto a livello di gruppo in materia di orari di lavoro si rinvia, per brevità,
a quanto illustrato nel relativo capitolo.
Impegni delle Parti nazionali
Nel contratto sono presenti
numerosi impegni delle Parti nazionali in relazione alle seguenti tematiche:
tempi di vita delle città
le Parti stipulanti, sulla scorta
delle positive esperienze effettuate nelle città di Roma e Napoli, implementeranno le
iniziative di coinvolgimento sindacale (informativa/confronto) per il coordinamento nelle
grandi piazze dei servizi alla clientela, nellambito delle iniziative su tempi
di vita delle città;
azionariato dei dipendenti
le Parti stipulanti avvieranno i
lavori della Commissione di studio prevista dallaccordo quadro per esaminare
tutte le problematiche connesse alla materia anche alla luce delle esperienze maturate in
altri settori, in Italia ed in Europa;
contratti darea
le Parti stipulanti istituiranno
una Commissione paritetica per adempiere allimpegno previsto dallaccordo
quadro del 28 febbraio 1998, di valutare i criteri mediante i quali attuare nel
settore del credito i contratti in parola, coerentemente con quanto previsto
dallAccordo per il lavoro del 24 settembre 1996, impegnandosi a coinvolgere
attivamente in tale processo le autorità pubbliche competenti;
previdenza complementare
le Parti stipulanti avvieranno i
lavori di una Commissione paritetica, con lintento di concluderli entro 90 giorni,
per adempiere allimpegno previsto dallaccordo quadro di esaminare in
sede nazionale ed in coerenza con gli obiettivi generali dellaccordo quadro la
tematica della previdenza complementare, anche con riferimento alla situazione dei
lavoratori assunti dopo lentrata in vigore del d.lgs. n.124 del 21 aprile 1993, al
fine di identificare soluzioni al riguardo;
promotori finanziari
le Parti stipulanti si
incontreranno entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto per approfondire
la tematica.
([1]) V. lettera circolare del 24 settembre 1998, prot. SI/005737. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
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