Sistema di relazioni sindacali (Cap. VII)

La modernizzazione del sistema di relazioni sindacali è un altro dei filoni innovativi contenuti nel nuovo contratto di lavoro dei bancari, in quanto fattore rilevante per il rilancio del sistema creditizio.

Le linee guida dell’operazione erano già contenute nel Protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997 e nell’accordo quadro del 28 febbraio 1998, ove si riconosceva che la modernizzazione delle relazioni sindacali costituisce un fattore rilevante per il rilancio di tutto il sistema bancario e venivano individuati i principi di “responsabilizzazione e coinvolgimento” al fine di realizzare una sintesi efficace tra gli obiettivi delle banche e le attese dei lavoratori.

In quest’ottica, il nuovo contratto ha previsto - per quanto riguarda il livello nazionale - il rilancio e la valorizzazione di organismi di partecipazione e di studio già esistenti nei precedenti contratti nazionali con l’arricchimento delle rispettive funzioni e competenze.

A livello aziendale, si è intervenuti sulle procedure relative alla contrattazione integrativa aziendale e sulle materie oggetto di informativa/valutazione congiunta nell’ambito del c.d. “incontro annuale” già previsto dai precedenti contratti collettivi.

Alla valorizzazione degli Organismi considerati strategici per l’evoluzione in senso partecipativo dei rapporti collettivi, si aggiunge l’attivazione di una serie di strutture di analisi e valutazione in relazione a diverse tematiche (v. oltre).

La revisione del modello di relazioni sindacali, peraltro, non si esaurisce con le previsioni contenute nel relativo capitolo dell’intesa 11 luglio 1999, ma si sostanzia anche in una serie di momenti di incontro tra le Aziende e le Organizzazioni sindacali in relazione a numerose altre specifiche tematiche (ad esempio, quadri direttivi, orari di lavoro, ecc.) come si è precedentemente rilevato e come si preciserà anche in prosieguo

Ciò che ne deriva è una gestione delle relazioni sindacali, innovativa rispetto al passato, che prefigura un dialogo non episodico con le componenti sindacali che le Parti aziendali potranno rendere costruttivo e funzionale al cambiamento in atto nel settore.

In buona sostanza si è privilegiata l’adozione di modelli relazionali finalizzati alla ricerca della condivisione delle scelte aziendali da parte del sindacato in una logica improntata alla partecipazione, ma ferma restando l’autonomia decisionale delle imprese.

A questo proposito, va rammentato sin d’ora che – per la concreta gestione dei rapporti in azienda con le Organizzazioni sindacali – le Parti stipulanti il contratto dell’11 luglio 1999 hanno chiarito nel Protocollo in tema di agibilità sindacali sottoscritto in pari data (v. oltre) che – per quanto concerne le materie disciplinate da detto ccnl – si debba tenere reciprocamente conto della rappresentatività categoriale di ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti.

Del resto, ciò è coerente con lo scenario determinatosi a livello nazionale – e di cui si è dato ampiamente conto in premessa – che ha visto le varie Organizzazioni sindacali sottoscrivere per adesione – ovvero in maniera “piena” – le varie parti del ccnl (v. la lettera circolare del 30 luglio 1999, prot.SI/005588).

Più analiticamente, le previsioni del contratto dell’11 luglio 1999 – che unitamente a quelle del Protocollo sulle agibilità sindacali di cui si dirà oltre devono considerarsi “assorbenti” l’intero Cap. XXV del ccnl 22 giugno 1995, salvo i necessari coordinamenti – concernono quanto segue.

Si segnala infine che nel corso di incontri successivi al ccnl 11 luglio 1999, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, e Uil C.A. hanno dichiarato che intendono essere convocate, in sede nazionale e aziendale, congiuntamente fra di loro e separatamente rispetto ad ogni altra Organizzazione.

Assetti contrattuali

In linea con il Protocollo del 23 luglio 1993 e con il Patto per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998, si è confermato quanto da tempo in atto nel nostro settore, convenendo pertanto che gli assetti contrattuali del credito sono così articolati:

-  il contratto collettivo nazionale di categoria;

-  un secondo livello di contrattazione - quello aziendale - riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale (v. oltre).

Decorrenze e scadenze

Per quanto riguarda le decorrenze e le scadenze le Parti hanno convenuto che il contratto:

-  per la parte normativa decorre dalla data della sua stipulazione, salvo quanto stabilito in singole norme, e scadrà il 31 dicembre 2001;

-  per la parte economica decorre dal 1° gennaio 2000 e scadrà il 31 dicembre 2001, fermo quanto previsto nel capitolo “riforma della retribuzione” (v. oltre).

 

A) A livello nazionale

Osservatorio nazionale

Il contratto 11 luglio 1999 introduce una nuova disciplina dell’Osservatorio nazionale – che sostituisce, con i necessari coordinamenti, l’art. 145 del ccnl 19 dicembre 1994 – prevedendo l’implementazione delle tematiche oggetto di studio, approfondimento e valutazione congiunta, attraverso l’inserimento delle seguenti materie oltre quelle già codificate nella previgente disciplina collettiva:

-  dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche comparativamente ai mercati internazionali di riferimento;

-  andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;

-  evoluzione della ristrutturazione del sistema creditizio, in relazione alle finalità individuate nel contratto, nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali;

-  trattamento dei dati personali “sensibili” ai fini della corretta applicazione della legge 675/1996 e delle disposizioni dell’Autorità garante.

Rispetto al contratto del 1994, è stato portato ad almeno due il numero delle riunioni annuali dell’Osservatorio.

Sono stati, invece, confermati i criteri di funzionamento dell’organismo che sarà composto da rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 3 per ogni Organizzazione sindacale dei lavoratori stipulante e nello stesso numero complessivo per ABI. L’Osservatorio potrà avvalersi della collaborazione di esperti e per il suo migliore funzionamento sarà attivata una “banca dati” gestita operativamente dall’ABI stessa con accesso da parte dei componenti l’Osservatorio designati dalle rispettive Organizzazioni stipulanti.

Commissione nazionale per la sicurezza

In materia, le Parti stipulanti hanno convenuto di attivare quanto prima la Commissione nazionale per la sicurezza costituita ai sensi del d.lgs. n.626/94, la cui disciplina si rinviene nell’art.10 degli accordi di settore in tema di salute e sicurezza dei lavoratori stipulati il 12 marzo 1997.

A tale Commissione competono le seguenti funzioni:

-  orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;

-  organo di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte nell’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione, formazione, previsti dalle norme vigenti.

Conciliazione ed arbitrato

In coerenza con le recenti disposizioni di legge ed allo scopo di ridurre l’eccessivo ricorso alla sede giudiziale in caso di controversie, il contratto dell’11 luglio 1999 contiene l’impegno delle Parti nazionali a definire le discipline della conciliazione delle controversie individuali di lavoro in sede sindacale e dell’arbitrato, anche tenendo in considerazione eventuali normative convenzionali che dovessero intervenire in materia in altri settori.

 

B) A livello aziendale

Contrattazione integrativa aziendale

In materia di contrattazione aziendale si è sostanzialmente mantenuta l’impalcatura contenuta nei contratti nazionali 19 dicembre 1994.

Pertanto gli accordi aziendali avranno durata quadriennale ed in particolare avranno decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2000 e scadranno il 31 dicembre 2003.

Per quanto concerne gli attuali contratti integrativi, si rammenta anzitutto che l’ABI e l’ACRI, a seguito della “disdetta tecnica” operata dagli Associati, hanno precisato a suo tempo che gli stessi avrebbero “continuato a trovare applicazione in via di fatto” considerato che la tematica sarebbe stata affrontata fra le Parti stipulanti in sede di rinnovo contrattuale ([1]).

Può precisarsi a questo punto che i predetti accordi devono considerarsi applicabili fino al relativo rinnovo, fatte salve le modificazioni introdotte dal ccnl 11 luglio 1999 e ferma restando l’applicabilità degli artt. 159 e 163 del ccnl del 1994 (e corrispondenti norme ACRI).

In particolare, ciò vale a dire che non possono intendersi più efficaci – in stretta correlazione temporale con la decorrenza delle relative discipline nazionali – quelle normative contenute in taluni c.i.a. oggettivamente sostituite, in quanto incompatibili, da corrispondenti norme del nuovo ccnl: così, ad esempio, la disciplina delle missioni, la banca delle ore (fermo, per quest’ultimo istituto, quanto precisato in altra parte della presente circolare). Ovviamente, gli esiti del confronto relativo al passaggio alla nuova categoria dei quadri direttivi troveranno applicazione, anche in sostituzione di eventuali normative aziendali preesistenti, al termine della relativa procedura.

Ciò determina, evidentemente, l’opportunità di chiarire in sede aziendale con immediatezza le conseguenze di quanto suesposto. Naturalmente l’Area sindacale e del lavoro è a disposizione degli Associati per l’esame delle singole fattispecie.

Quanto alla procedura di rinnovo dei c.i.a. occorre richiamare, in quanto non modificato, il primo comma dell’art. 156 del ccnl 19 dicembre 1994 (e corrispondente norma ACRI).

Per quanto concerne il novero delle materie rimesse dal contratto nazionale alla contrattazione aziendale, è stato sostanzialmente mantenuto, estendendolo alle aziende già destinatarie dei ccnl ACRI, quello previsto dall’art. 157 del contratto 19 dicembre 1994. Detta contrattazione – che riguarderà tutte le categorie di personale destinatarie del ccnl 11 luglio 1999, avrà ad oggetto:

-  premio aziendale (v. oltre il Cap. relativo alla “Riforma della retribuzione”);

-  garanzie volte alla sicurezza del lavoro;

-  tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell’ambiente di lavoro.

Non faranno più necessariamente parte del contratto integrativo le modalità di partecipazione ai corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento, le quali, come si è visto, vengono definite tra azienda e Sindacati nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le Parti aziendali.

Nei contratti integrativi aziendali, poi, verranno inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti concernenti le nuove figure professionali fino ai quadri direttivi di 1° e 2° livello, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia (v. la parte relativa ai quadri direttivi, Cap. II).

Come già accennato in precedenza (v. la parte relativa all’area contrattuale, Cap. I) in occasione della prossima contrattazione integrativa aziendale, si procederà per i servizi di elaborazione dati ad un riesame delle discipline in atto in materia di inquadramenti anche per quel che attiene a eventuali sistemi di progressione economica e/o di carriera.

Nell’intesa dell’11 luglio 1999, poi, le Organizzazioni sindacali hanno riconfermato l’impegno, già presente nel contratto del 1994, affinché le richieste in sede aziendale siano conformi ai demandi fissati nel contratto nazionale.

A tal fine si è ribadito che la contrattazione integrativa potrà essere avviata solo successivamente all’espletamento a livello aziendale di una rigorosa fase di verifica sulla predetta conformità, del cui esito positivo le Parti aziendali devono informare le Associazioni imprenditoriali e le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto; in caso contrario la verifica viene compiuta dalle Parti nazionali in presenza di rappresentanti dell’azienda e delle relative strutture sindacali.

E’ appena il caso di evidenziare in questa sede l’estrema rilevanza, ribadita di recente dal Comitato Esecutivo dell’Associazione, che le aziende devono annettere al rispetto dei demandi nazionali, anche ai fini dell’adozione di una condotta il più possibile omogenea nel settore.

Pari opportunità

La materia - che già trovava una specifica disciplina nell’art.146 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1994 - ha formato oggetto di un ulteriore esame che ha indotto le Parti a prevedere che in sede aziendale possano essere costituite – in luogo dei gruppi di lavoro individuati dal citato  art. 146 – Commissioni paritetiche per l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della Legge n. 125/1991, con l’obiettivo di valorizzare il personale femminile.

Si è altresì previsto che il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all’art.9 della citata legge n. 125/1991 formi oggetto di esame tra le Parti aziendali.

Incontro annuale

In tema di incontro annuale le Parti nazionali hanno provveduto a rivisitare le previsioni contenute nell’art.144 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1994, convenendo su una nuova formulazione – che deroga e sostituisce la precedente salvi i necessari coordinamenti – che nel riportare sostanzialmente tutte le materie oggetto di informativa o esame già contenute nel citato art.144, ne introduce di nuove:

1) numero delle assunzioni con contratto di lavoro temporaneo distinte per singole unità produttive;

2) numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazioni), e loro caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro in azienda, etc.);

3) andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più significativi indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il personale), con indicazioni previsionali relative all’anno successivo;

4) processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all’innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato, agli orientamenti ed alle possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti);

5) modalità attuative delle nuove flessibilità in tema di orari di lavoro, part time, mansioni del personale;

6) modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.

Altro elemento di novità è che le materie di cui ai numeri da 3) a 6), nonché quelle concernenti:

-  posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;

-  introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive;

-  problematiche emerse nell’applicazione della disciplina del telelavoro (Cap. VI, punto 5, ultimo comma)

possono essere oggetto di valutazione congiunta tra le Parti.

All’incontro possono prendere parte, in numero non superiore a 3, componenti degli organismi sindacali aziendali.

A questo proposito occorre rilevare – a tratto generale – che ove nel contratto le Parti si riferiscono agli “organismi sindacali aziendali” il richiamo deve intendersi – salvi gli eventuali adattamenti che dovessero rendersi necessari in fase di stesura del testo coordinato – agli organi di coordinamento delle r.s.a.

Inoltre, si è previsto che con cadenza semestrale le Parti aziendali effettuano - su richiesta degli organismi sindacali aziendali - un incontro di verifica relativamente ai temi dell’incontro annuale.

A quest’ultimo proposito il contratto nazionale 11 luglio 1999 chiarisce che vengono confermati gli incontri semestrali di cui all’art.151 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1994.

Organismo paritetico sulla formazione

In ragione della rilevanza che le Parti nazionali hanno attribuito al tema della formazione come strumento essenziale, tra l’altro, per la crescita e per lo sviluppo delle competenze professionali e considerata l’esigenza che il settore possa usufruire degli stanziamenti definiti a livello comunitario, nazionale e regionale si è prevista la possibilità che in sede aziendale venga istituito un organismo paritetico sulla formazione che interagisca con Enbicredito al fine di attivare le procedure di accesso ai predetti fondi comunitari, nazionali e regionali.

Trasferimenti d’azienda

In merito ai trasferimenti di azienda le Parti hanno ravvisato l’esigenza di razionalizzare il quadro normativo di riferimento nella gestione di fattispecie di particolare delicatezza quali quelle in parola.

In ragione di ciò si è convenuto di armonizzare le previsioni della legge n.428 del 1990 con le previsioni di cui all’art.147 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1994.

 

C) A livello di gruppo

Già nell’accordo quadro del 28 febbraio 1998 si era convenuto - in relazione alla diffusione del fenomeno delle concentrazioni in atto nel settore - di individuare materie e modalità di attuazione del confronto a livello di gruppo in relazione alle ricadute derivanti dai processi di ristrutturazione delle aziende del gruppo stesso.

Pertanto, l’intesa dell’11 luglio 1999 ha previsto una procedura di confronto a tale livello; con ciò, naturalmente, le Parti non hanno inteso introdurre un terzo livello di contrattazione aggiuntivo a quello nazionale e aziendale.

Più in particolare, si è previsto che nel caso di tensioni occupazionali, anche conseguenti a processi di ristrutturazione, che riguardano una sola azienda di un gruppo bancario trova applicazione l’attuale procedura di cui all’art. 150 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1994, che dunque rimane confermata.

Diversamente, in caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni (ivi comprese le fusioni) - che prefigurino o meno tensioni occupazionali - che coinvolgano una pluralità di imprese che facciano parte del medesimo gruppo, detta procedura si svolge in unico grado direttamente a livello di capogruppo.

Oggetto della negoziazione, che non potrà riguardare gli assetti retributivi, potranno essere le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, quali trasferimenti, distacchi, livelli occupazionali, interventi formativi e di riqualificazione.

Ovviamente, l’esclusione tra le materie negoziabili a livello di gruppo degli assetti retributivi non riguarda la necessaria armonizzazione di normative aziendali, ad esempio in caso di fusioni o incorporazioni.

La procedura in parola, che in tutte le sue fasi non potrà durare più di 40 giorni, salvo diverse intese che dovessero intervenire, si svolgerà tra una delegazione sindacale ad hoc definita nel numero ed integrata dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti interessate con funzioni di coordinamento, mentre l’azienda avrà la facoltà di farsi assistere da ABI.

E’ inoltre previsto - secondo le modalità che saranno definite con l’azienda Capogruppo - un momento di verifica programmata con la Capogruppo stessa e, per quanto di competenza, a livello aziendale, sull’applicazione delle intese eventualmente raggiunte e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.

Per quanto riguarda la possibilità di un confronto a livello di gruppo in materia di orari di lavoro si rinvia, per brevità, a quanto illustrato nel relativo capitolo.

Impegni delle Parti nazionali

Nel contratto sono presenti numerosi impegni delle Parti nazionali in relazione alle seguenti tematiche:

    tempi di vita delle città

le Parti stipulanti, sulla scorta delle positive esperienze effettuate nelle città di Roma e Napoli, implementeranno le iniziative di coinvolgimento sindacale (informativa/confronto) per il coordinamento nelle grandi piazze dei servizi alla clientela, nell’ambito delle iniziative su “tempi di vita delle città”;

    azionariato dei dipendenti

le Parti stipulanti avvieranno i lavori della Commissione di studio prevista dall’accordo quadro “per esaminare tutte le problematiche connesse alla materia anche alla luce delle esperienze maturate in altri settori, in Italia ed in Europa”;

    contratti d’area

le Parti stipulanti istituiranno una Commissione paritetica per adempiere all’impegno previsto dall’accordo quadro del 28 febbraio 1998, di “valutare i criteri mediante i quali attuare nel settore del credito i contratti in parola, coerentemente con quanto previsto dall’Accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, impegnandosi a coinvolgere attivamente in tale processo le autorità pubbliche competenti”;

    previdenza complementare

le Parti stipulanti avvieranno i lavori di una Commissione paritetica, con l’intento di concluderli entro 90 giorni, per adempiere all’impegno previsto dall’accordo quadro di “esaminare in sede nazionale ed in coerenza con gli obiettivi generali dell’accordo quadro la tematica della previdenza complementare, anche con riferimento alla situazione dei lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.124 del 21 aprile 1993, al fine di identificare soluzioni al riguardo”;

    promotori finanziari

le Parti stipulanti si incontreranno entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto per approfondire la tematica.

 

 


([1]) V. lettera circolare del 24 settembre 1998, prot. SI/005737. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo

 


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