Telelavoro (Cap. VI)

In coerenza con quanto stabilito nell’accordo quadro è stata definita dalle Parti negoziali una disciplina del telelavoro.

In tal modo anche nel nostro settore, così come avviene in altri comparti produttivi, è stata inserita una normativa finalizzata principalmente, insieme ad altri strumenti, ad accrescere le flessibilità di utilizzo delle risorse umane.

Si tratta di una disciplina fortemente innovativa, con la quale si è inteso offrire alle aziende, prima ancora di un intervento legislativo in tal senso, un ulteriore strumento di gestione ed utilizzo della forza lavoro, attraverso il contemperamento delle esigenze produttive e degli interessi dei lavoratori.

A tratto generale, va rilevato che è stata concepita una normativa improntata a criteri di notevole elasticità, nella quale si è inteso privilegiare concretamente la volontà delle aziende, d’intesa con i lavoratori interessati, di assumere, ad esempio, telelavoratori, oppure di trasformare consensualmente rapporti già in essere, senza vincoli percentuali o procedurali. La stessa logica si rinviene, in particolare, nella parte in cui si definisce l’orario entro il quale si svolge la prestazione di lavoro del telelavoratore.

Ciò premesso, va evidenziato che la normativa in esame ha carattere sperimentale, con la conseguenza che la stessa sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e, comunque, nel momento dell’emanazione della legge sulla materia (attualmente sono all’esame del Senato tre progetti di legge in tema di telelavoro e precisamente i nn. 2305, 3123 e 3189), o dopo due anni dalla data di stipula del contratto collettivo.

Nozione e tipologie

Il telelavoro si configura come una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita dall’adozione di opportuni strumenti informatici e/o telematici.

Si tratta di uno strumento che, come dimostra l’esperienza maturata in altri Paesi in cui il telelavoro è già una realtà concreta e diffusa, consente, da un lato, di rendere più flessibile il lavoro - e quindi di aumentare i margini di efficienza e produttività delle imprese - dall’altro, può essere funzionale rispetto a talune esigenze sociali, quali quelle relative alla tutela dell’ambiente, al miglioramento della qualità delle condizioni di vita, alla migliore gestione dei tempi di lavoro, alla più efficace integrazione dei disabili nel mondo del lavoro.

Trattandosi - come sopra evidenziato - di una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro sia subordinato, sia autonomo, sia, infine, parasubordinato. Va comunque specificato che la disciplina del telelavoro riportata nel contratto collettivo nazionale riguarda i soli rapporti di lavoro subordinato.

Tali rapporti possono svolgersi, a titolo esemplificativo, presso il domicilio del lavoratore, in centri di telelavoro o in postazioni satellite, oppure sotto forma di telelavoro mobile.

Costituzione del rapporto di lavoro

La disciplina relativa alla costituzione del rapporto di telelavoro risulta - come sopra accennato - rimessa alla libera determinazione delle parti contraenti (azienda e lavoratori). Le aziende, infatti possono decidere:

-  di assumere lavoratori con rapporto subordinato di telelavoro (a tempo indeterminato o a termine per le causali stabilite dalla legge o dal contratto collettivo). In questo caso dovranno precisare, al momento dell’assunzione, l’unità produttiva di appartenenza del telelavoratore;

-  trasformare, qualora ci sia il consenso dell’interessato, rapporti già costituiti in rapporti di telelavoro. Verificandosi questa ipotesi - e fermo rimanendo che la trasformazione potrà essere a tempo indeterminato o avere una durata predefinita - i lavoratori interessati resteranno convenzionalmente in organico presso l’unità produttiva di appartenenza al momento della trasformazione.

Rispetto a quest’ultimo caso, la disciplina contrattuale riconosce al lavoratore la facoltà, trascorsi due anni dalla trasformazione, di chiedere il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglierà la richiesta così formulata.

Prestazione lavorativa

La disciplina in questione risulta particolarmente favorevole per le aziende, in quanto consente alle stesse di utilizzare il telelavoratore secondo le modalità temporali che meglio si attagliano alla propria organizzazione produttiva.

L’azienda, previa comunicazione all’interessato e agli organismi sindacali, può stabilire l’orario di lavoro e le relative flessibilità connesse alla svolgimento della prestazione lavorativa del telelavoratore, naturalmente nei limiti di durata stabiliti dal contratto collettivo.

Le eventuali modifiche all’orario così determinato potranno essere apportate solo a seguito di un’intesa tra l’azienda e il lavoratore interessato.

Rispetto all’orario di lavoro del telelavoratore va comunque rilevato che proprio le peculiarità di questo tipo di rapporto si prestano ad una flessibilità temporale nella gestione della prestazione, nel senso che l’interessato può risultare – se funzionale alle esigenze di servizio – vincolato alla realizzazione di un risultato predeterminato dall’azienda entro un tempo definito, rimanendo tuttavia libero di gestire, nell’arco temporale di riferimento, la sua prestazione.

L’azienda comunque definisce, d’intesa con il telelavoratore, le eventuali, correlate fasce orarie giornaliere in cui il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile. Qualora l’interessato si trovi nell’impossibilità di rispettare tale obbligo, deve darne tempestiva e motivata notizia all’azienda.

La disciplina contrattuale in esame stabilisce poi sia gli effetti conseguenti allo svolgimento del telelavoro, sia gli obblighi posti a carico delle parti. Per quanto attiene al primo profilo, si evidenzia che il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro.

Relativamente al secondo aspetto, è stabilito che l’azienda deve far conoscere al telelavoratore le specifiche procedure di lavoro connesse alle modalità di svolgimento della prestazione, mentre il lavoratore ha l’obbligo, in ogni caso, di rispettare il segreto professionale. Tale obbligazione, comune a tutto il personale, assume, rispetto a questa tipologia di rapporto, una rilevanza particolare, anche sotto il profilo delle misure di sicurezza, in ragione del fatto che il telelavoratore svolge la propria attività fuori dai locali aziendali.

Trattamento economico

Secondo le previsioni negoziali il telelavoratore ha diritto, a parità di orario effettuato (è, infatti, possibile il part time), al trattamento retributivo contrattuale, anche aziendale, corrispondente a quello degli altri dipendenti con il medesimo inquadramento, che svolgano la propria attività lavorativa secondo modalità tradizionali.

Rispetto a questa previsione, va precisato che la stessa non introduce il principio di parità di trattamento, che com’è noto non esiste nel nostro ordinamento. La norma si limita, invero a fornire un parametro di determinazione della retribuzione, avendo riguardo al solo trattamento retributivo contrattuale.

Rientri in azienda e formazione

Si prevede che – mentre l’azienda, per esigenze di servizio, può chiamare, per il tempo necessario, il telelavoratore presso l’unità produttiva di appartenenza – i rientri periodici in azienda devono essere concordati fra l’azienda e il lavoratore.

Per quanto attiene alla formazione, la normativa contrattuale dimostra, anche rispetto a questi lavoratori, l’interesse a che gli stessi abbiano un’adeguata e specifica formazione. Una previsione particolare riguarda poi l’ipotesi in cui il telelavoratore rientri definitivamente in azienda per lo svolgimento di un lavoro rispondente ai canoni tradizionali. In questo caso, qualora si siano verificati nel frattempo mutamenti negli assetti organizzativi, l’azienda, al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori, procederà all’opportuno aggiornamento professionale degli interessati, nell’ambito delle previsioni contrattuali in materia (ovviamente a tale scopo andranno utilizzati i quantitativi di formazione previsti nel capitolo III del contratto).

Diritti sindacali. Valutazioni e informative

Ai telelavoratori sono stati riconosciuti gli stessi diritti sindacali di cui sono titolari i lavoratori subordinati che prestano la loro attività secondo metodi tradizionali. Stante, comunque, le peculiarità del rapporto di telelavoro sono stati previsti taluni “accorgimenti” tesi a rendere effettivo il godimento dei diritti stessi. In particolare, si prevede che in sede aziendale possano essere concordate le modalità per consentire ai telelavoratori di partecipare alle assemblee, nel rispetto della normativa nazionale. Si stabilisce altresì che le aziende istituiranno un’apposita bacheca elettronica o un analogo sistema di connessione per consentire le comunicazioni sindacali. I telelavoratori, tuttavia, potranno consultare i messaggi solamente fuori dell’orario di lavoro prestabilito: tale previsione va, in ogni caso, interpretata alla luce del combinato disposto degli artt. 25 e 26 l. n.300 del 1970, con particolare riguardo al divieto di arrecare “pregiudizio” al normale svolgimento dell’attività aziendale.

In questa parte della normativa contrattuale viene poi affrontato anche un profilo estremamente delicato, quale è quello relativo ai rapporti tra controllo dell’attività dei telelavoratori ed applicazione dell’art. 4 l. n. 300 del 1970. Al riguardo, va segnalato che le parti negoziali hanno superato il problema nel senso di ritenere inapplicabile in questo caso il predetto art. 4. Muovendo, infatti, dal rilievo per cui i dati raccolti dall’azienda per verificare il rispetto dei doveri del telelavoratore e per la valutazione della prestazione sono funzionali allo svolgimento di questo tipo di rapporto di lavoro, si è previsto che la raccolta di tali dati - anche se effettuata a mezzo di sistemi informatici e/o telematici - non costituisce violazione del cit. art. 4. Allo scopo, comunque, di assicurare trasparenza ai controlli effettuati, si stabilisce che l’azienda dovrà informare preventivamente l’interessato sui criteri di funzionamento del software installato per lo svolgimento del rapporto.

Per le ipotesi di telelavoro domiciliare, la normativa prevede che l’azienda ha facoltà di effettuare visite nei locali adibiti a telelavoro: dovrà in tal caso preavvertire l’interessato, normalmente con congruo anticipo.

Quanto agli adempimenti connessi allo svolgimento dell’incontro annuale, si rinvia al paragrafo che segue.

Postazioni ed attrezzature di lavoro e sicurezza del lavoro

Per quanto attiene alla disciplina delle postazioni di lavoro e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del telelavoro, il contratto collettivo - dopo aver stabilito che sia le postazioni che le attrezzature sono fornite al lavoratore in comodato d’uso ai sensi dell’art. 1803 e seguenti, cod.civ., a meno che non intervenga un diverso accordo tra le parti - distingue tra telelavoro domiciliare e altri tipi di telelavoro. Nel primo caso l’azienda provvede ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alla necessità del lavoro e, nei casi di risoluzione del contratto o di rientro definitivo in azienda del lavoratore, si fa carico di ripristinare nello status quo ante i locali interessati.

Negli altri casi l’azienda provvede a dotare il lavoratore delle attrezzature necessarie.

Resta comunque stabilito che la scelta delle attrezzature e delle postazioni spetta all’azienda, la quale si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio (ovviamente a fronte di un corretto utilizzo da parte dell’interessato).

Relativamente agli aspetti inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato previsto che, nei confronti del telelavoratore e dei locali nei quali egli presta la sua attività, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 626 del 1994 (e successive modifiche), tenendo naturalmente conto della peculiarità della prestazione resa dal telelavoratore.

 

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Per utili approfondimenti della materia si segnala, tra le pubblicazioni dell’Associazione, il volume “Il telelavoro nelle banche e nelle assicurazioni. Profili tecnici, organizzativi e lavoristici”.

 


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