Flessibilità allingresso (Cap. V)
La presente parte costituisce
lattuazione dellimpegno assunto dalle Parti con lAccordo del 28 febbraio
1998 (art. 6) di introdurre una disciplina negoziale che, coerentemente con le
specificità professionali del settore creditizio, dia applicazione alle
disposizioni contenute nelle leggi n. 56 del 1987 e n. 196 del 1997.
Si tratta di previsioni che
in linea con le attuali esigenze di mercato e in coerenza con i recenti interventi di
concertazione sociale (Patto per il lavoro 22 dicembre 1998) mirano sostanzialmente
a rendere più flessibili le condizioni di accesso al lavoro ed a modulare lorganico
della singola impresa con riferimento alle esigenze determinate dal mercato e dalla
competitività.
Apprendistato e contratti di
formazione e lavoro
Le Parti riconoscono
limportanza degli istituti dellapprendistato e del contratto di formazione e
lavoro, al fine di incentivare loccupazione, anche in considerazione dei momenti di
alternanza tra attività lavorativa e formativa propri di tali modelli contrattuali.
In ragione di ciò le Parti stesse
intendono al più presto introdurre una disciplina contrattuale di settore che si ponga in
conformità con levoluzione legislativa della materia. Ed a questo scopo è stato
sin da ora stabilito che i relativi incontri inizieranno entro 30 giorni
dallemanazione dei provvedimenti legislativi in materia.
Per lintanto in tema di
contratti di formazione e lavoro le aziende possono in assenza di una disciplina
negoziale di settore continuare a dare applicazione alle corrispondenti norme di
legge, tenuto peraltro conto degli orientamenti associativi espressi in proposito ([1]). In argomento si veda la pubblicazione ABI: Il contratto
di formazione e lavoro.
Contratti di lavoro a tempo
determinato e contratti di fornitura di lavoro temporaneo
La disciplina in tema di contratto
di lavoro a tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo costituisce
lattuazione del rinvio operato dal legislatore alla contrattazione collettiva (art.
23, l. n. 56 del 1987 e art. 1, l. n. 196 del 1997).
In questa ottica le causali
prefigurate dalle Parti, ancorché stabilite indistintamente per luna e per
laltra tipologia contrattuale, vanno lette in relazione alle declaratorie contenute
nella relativa disciplina legale, delle quali, come accennato, esse costituiscono una
integrazione.
In particolare la norma
contrattuale prevede che, ai sensi delle anzidette norme di legge, le ipotesi
aggiuntive a quelle di legge per le quali le aziende possono procedere alla stipula
di contratti di lavoro a tempo determinato e/o contratti di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo, sono le seguenti:
-
esecuzione di unattività o di un servizio definiti o predeterminati nel
tempo;
-
incrementi di attività anche derivanti da sopravvenute esigenze del mercato o
della clientela, ovvero collegati ad eventi e decisioni provenienti da altri settori, da
Enti o da Autorità pubbliche;
-
attività che presentino carattere di eccezionalità rispetto al normale ciclo
produttivo;
-
sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettativa o distacco anche presso
altre aziende del gruppo;
-
sostituzione di lavoratori che svolgono attività formativa ovvero prestano
temporaneamente attività lavorativa al di fuori dellunità produttiva di
appartenenza;
-
esigenze di carattere transitorio di inserimento di figure professionali non
esistenti nellorganico o nellorganizzazione aziendale o derivanti dal lancio
di nuovi prodotti o servizi messi a disposizione delle imprese di settore;
-
inserimento di figure professionali non esistenti nellorganico aziendale di
cui si voglia sperimentare lutilità.
Le Parti hanno chiarito, in
conformità delle previsioni legislative (art. 1, comma 4, lett. a) della l. n. 196 del
1997), che dalla disciplina in materia di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo
restano escluse le attività riconducibili alla 1ª area professionale (in quanto
considerate di esiguo contenuto professionale).
La disciplina contrattuale
definisce poi le percentuali nellambito delle quali lazienda può procedere
alla stipula di contratti delluno o dellaltro tipo. In particolare, il 10% per
i contratti di lavoro a tempo determinato e il 5% per i contratti di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo: tali percentuali riguardano le sole ipotesi aggiuntive
individuate dal ccnl e si riferiscono al personale con contratto a tempo indeterminato
dipendente dallazienda utilizzatrice (dato da riferire al 31 dicembre dellanno
precedente).
Le Parti stipulanti, inoltre, hanno
richiamato lart. 7, l. n. 196 del 1997 in ordine al diritto dei prestatori di lavoro
temporaneo ad esercitare i diritti sindacali (ci si riferisce in particolare al 2° comma
il quale richiama espressamente i diritti di libertà e attività sindacale, nonché il
diritto di assemblea).
Fermo quanto previsto dal citato
art. 7, quinto comma in ordine agli obblighi di informativa sindacale a carico
dellimpresa utilizzatrice si è convenuto che le Parti aziendali
procedono ad un esame congiunto dellandamento qualitativo e quantitativo
dellutilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di fornitura di
lavoro temporaneo.
Inoltre - a recezione di quanto
previsto dallart. 4, 2° comma della citata l. n. 196 del 1997 - viene espressamente
rinviata alla sede aziendale la definizione di criteri e modalità per la determinazione e
la corresponsione ai lavoratori temporanei di erogazioni correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati allandamento
economico dellimpresa (premio aziendale).
Lavoro a tempo parziale
Nellottica di una sempre
crescente utilizzazione degli strumenti di flessibilità della prestazione lavorativa, il
part-time continua ad essere oggetto di particolare attenzione sul piano contrattuale,
nella consapevolezza che tale istituto costituisce un valido strumento, del quale si
auspica la generalizzata applicazione ed il significativo sviluppo nel settore del
credito, per favorire loccupazione e la flessibilità del lavoro, anche sotto un
profilo sociale.
Le Parti, invero, confermano
limpianto normativo contenuto nellappendice n. 1 del contratto nazionale del
1994 (e corrispondente normativa ACRI), salvo incidere su taluni aspetti, la cui
rivisitazione consente allistituto contrattuale in questione di
rispondere più adeguatamente alle esigenze innanzi richiamate.
Proseguendo in una scelta già
intrapresa nel contratto del 1994, la nuova disciplina incide in primo luogo sulle
percentuali fissate dallart. 3 della predetta appendice, portando dal 10% al 20% del
personale destinatario del contratto in servizio a tempo pieno il limite massimo
concernente i passaggi a tempo parziale da tempo pieno; per quanto attiene alle assunzioni
effettuate direttamente dallesterno, il limite del 5% viene ora elevato al 10%.
Merita, poi, di essere segnalata la
modifica introdotta in ordine alla durata settimanale dellorario del personale a
part-time, la quale potrà essere ora compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti, con
distribuzione sia orizzontale che verticale.
Si ricorda che i predetti limiti
erano fissati rispettivamente in 20 e 25 ore settimanali (con talune eccezioni per
particolari figure professionali), e che una eventuale estensione di essi verso il
basso (15 ore), o verso lalto (32 ore e 30 minuti) era subordinata
al raggiungimento di una intesa aziendale.
Naturalmente sullorario dei
lavoratori part-time è destinata ad incidere la riduzione di orario attuata sul piano
generale (da 37 ore e 30 a 37 ore settimanali). In particolare anche sulla base dei
chiarimenti intercorsi con i Sindacati ai lavoratori a part-time, oltre alla conservazione con i criteri
in atto delle riduzioni di orario ex art.56 del ccnl 19 dicembre 1994 (art.53 per ACRI),
spetta, sia pure sotto forma di permesso, una riduzione di orario analoga a quella dei
lavoratori a tempo pieno, proporzionata al minor orario di lavoro effettuato.
Si veda lesempio che segue.
Personale
full time: riduzione oraria complessiva |
Personale
part time: riduzione oraria riproporzionata (*) |
|
Situazione
attuale |
2 gg |
10,0 ore |
Dal
1.1.2000 |
+ 1 gg |
+ 5,0 ore |
Dal
1.1.2001 |
+ 1 gg |
+ 5,0 ore |
(*) Per comodità si fa riferimento ad un
lavoratore a part time con un orario settimanale di 25 ore, secondo il sistema di calcolo
di cui allart. 7, comma 1, punto 2), dellappendice n. 1 al ccnl 19 dicembre
1994 (Disciplina del lavoro a tempo parziale): durata dellorario
settimanale, diviso 5. |
La collocazione della prestazione
lavorativa è rimessa allintesa tra azienda e lavoratori, secondo le esigenze
di servizio che in questa ottica costituiscono il parametro principale alla cui
stregua dovrà essere articolata la distribuzione dellorario nella giornata, nella
settimana o nel mese. Detta distribuzione, si precisa ulteriormente, può essere adottata
senza obbligo di uniforme ripartizione nella settimana o nel mese, anche tramite
turni di lavoro a cadenza settimanale, mensile, ecc., fermo tuttavia il rispetto del
limite massimo alla durata giornaliera della prestazione lavorativa che le Parti hanno
espressamente fissato in 9 ore (in sostituzione del precedente limite di 7 ore e 30
minuti).
Conseguentemente, sono superati i
limiti contrattuali allo svolgimento di prestazioni nelle giornate di sabato/domenica
prima riferiti ai soli casi in cui detta attività lavorativa sia consentita per i
lavoratori a tempo pieno (v. art. 7, comma 1, punto 4 della citata appendice).
Resta confermato il limite delle 50
ore complessive annue relativamente alla possibilità di adibire i lavoratori a part-time
a prestazioni di lavoro supplementare, al verificarsi di una assenza imprevista di
altro dipendente della medesima unità operativa, oltreché al ricorrere delle
esigenze già previste dalla preesistente disciplina negoziale (operazioni di quadratura
contabile e di chiusura; interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti
elettronici di lavoro: cfr. art. 7, punto 6).
Le Parti, inoltre, si danno atto
della circostanza per cui la condizione di lavoratore occupato con contratto di lavoro
part-time non può costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di
lavoro ed in particolare ai fini del giudizio e dello sviluppo professionale e degli
automatismi.
La previsione ora ricordata
attiene, in special modo, al regime degli automatismi rispetto ai quali in sede di
coordinamento occorrerà procedere ad una armonizzazione della relativa normativa (art. 5
della citata appendice n. 1) con quella dei lavoratori a tempo pieno, al fine di evitare
che le disposizioni in questione continuino ad essere considerate discriminatorie per il
personale femminile, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria ed ai conseguenti
interventi del Ministero del lavoro.
Da segnalare, infine, lultimo
comma della norma contrattuale secondo la quale la disciplina del lavoro a tempo parziale
si applica anche ai quadri direttivi. Ciò evidentemente determina labrogazione
della speciale previsione per gli ex quadri, per i quali si prevedeva una percentuale
specifica rispetto a quella generale (5% del loro numero complessivo nellambito del
10% del personale occupato a tempo pieno). Sul punto occorreranno comunque degli
adattamenti nella configurazione dellorario di lavoro che risultino, nel contempo,
coerenti con le caratteristiche del lavoro a tempo parziale (riferimento ad un orario di
lavoro) e con quelle della prestazione dei quadri direttivi stessi (flessibilità).
Pare tuttavia opportuno segnalare per
relationem che, giusta linterpretazione espressa dallInps (circ. n. 65
del 1991), la prestazione di lavoro part-time è una possibilità riconosciuta anche a
favore del personale con qualifica dirigenziale, osservandosi come il parametro temporale
di riferimento da considerare sia costituito dallorario ordinario di lavoro
stabilito nellunità operativa cui il dirigente è addetto.
([1]) V. le lettere circolari del 23 settembre 1999, prot.n. LL/006331 e 12 luglio 1999, prot. n. LL/005207 in merito alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dellItalia. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
![]() |