Orario di lavoro (Cap. IV)

Il nuovo ccnl ha modificato, pressoché completamente, l’impalcatura contrattuale preesistente in materia di orari di lavoro e di sportello.

Infatti, come noto, la disciplina sugli orari, riveniente dai ccnl 19 dicembre 1994, risentiva di una progressiva stratificazione normativa consolidatasi in alcuni decenni.

La logica sottostante alle norme contrattuali oltre descritte, è basata sull’esigenza di un complessivo ripensamento della materia, finalizzato a raggiungere un elevato grado di flessibilità del servizio all’utenza e della conseguente politica dei tempi di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze dei lavoratori in quanto conciliabili.

In linea con quanto sopra, la nuova normativa contrattuale è stata riformulata secondo il principio – enunciato nell’accordo quadro 28 febbraio 1998 – in base al quale la flessibilità è un’esigenza non straordinaria, ma funzionale al miglioramento dell’efficienza e della produttività delle aziende.

Altro principio ispiratore nella formulazione del capitolo sugli orari, è quello di una semplificazione e razionalizzazione della precedente struttura contrattuale in materia.

Le nuove previsioni sono sostanzialmente definite, fatti salvi, in fase di stesura dal testo definitivo, i necessari raccordi e coordinamenti relativi agli istituti specifici non trattati dal ccnl in commento.

Destinatari e decorrenze

Prima di esaminare le nuove norme contrattuali in materia di orari di lavoro e di sportello, è opportuno evidenziare i seguenti due profili generali.

    Destinatari

Nel ccnl 11 luglio 1999 è stata, come noto, convenuta, anche nella materia di cui trattasi, una separata e diversa disciplina sulla prestazione lavorativa dei quadri direttivi e sull’orario di lavoro delle aree professionali.

Pertanto, quanto di seguito illustrato trova applicazione – salvo le specifiche eccezioni che saranno evidenziate oltre – nei confronti del personale della 1ª, 2ª, e 3ª area professionale nonché, fino al “passaggio” aziendale alla nuova categoria dei quadri direttivi e, dunque, non oltre il 31 dicembre 2000, della 4ª area professionale (quadri, impiegati, subalterni ed ausiliari per le aziende già destinatarie del ccnl ACRI): v. quanto già evidenziato nel commento al Cap. II, “Quadri direttivi”.

Pertanto, le previsioni in materia troveranno collocazione nella parte speciale del contratto dedicata alle aree professionali.

    Decorrenze

L’intera normativa sugli orari di lavoro e di sportello – fatta eccezione per la oltre descritta riduzione di orario e per l’adeguamento di talune indennità a far tempo dal 1° gennaio 2000 – trova applicazione dall’entrata in vigore del ccnl.

Orario settimanale di lavoro

Sino al 31 dicembre 1999 l’orario settimanale di lavoro resta fissato (di norma dal lunedì al venerdì) in 37 ore e 30 minuti per la generalità dei dipendenti e 40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna, nonché per i guardiani notturni (Cap. IV, punto 1).

Dal 1° gennaio 2000 sono state stabilite le seguenti ipotesi alternative:

-  fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana, ovvero – in ragione di 15 minuti – in due giornate;

-  continuare ad osservare l’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (40 ore per gli addetti alla guardiania), riversando la relativa differenza nella banca delle ore (v. oltre, il paragrafo dedicato alla descrizione della banca delle ore).

Peraltro, a fronte di tale previsione, sono state assorbite le due giornate di riduzione di orario di cui all’art.56, comma 2, del ccnl 19 dicembre 1994 (art. 53 per ACRI).

La scelta tra le due richiamate alternative è rimessa al singolo interessato, che dovrà effettuarla per ogni anno: ai fini dell’attuazione di quanto sopra, sarà opportuno che ogni azienda si organizzi in tempo utile, predisponendo un’apposita modulistica (per utili spunti vedi il prospetto che segue), per consentire l’effettivo esercizio dell’opzione antecedentemente al 1° gennaio di ciascun anno di riferimento.

In merito a quanto sopra, occorre evidenziare che le modalità di utilizzo della riduzione di orario prescelte dal lavoratore dovranno risultare coerenti con le esigenze operative del nucleo di lavoro al quale l’interessato medesimo è addetto, rispetto alle quali l’azienda avrà predisposto il piano annuale degli orari, di cui si dirà in prosieguo.

Per le ipotesi di opzione per la continuazione, dopo il 1° gennaio 2000, di un orario settimanale di lavoro di 37 ore e 30 minuti (40 per gli addetti alla guardiania) le Parti stipulanti hanno convenzionalmente stabilito che:

-  il “quantitativo” di orario da riversare in banca dalle ore è pari a 23 ore annuali;

-  tale quantitativo si scomputa dalle prime 50 ore per le quali è previsto il recupero obbligatorio (v. oltre il commento al Cap. IV, punto 8).

Tanto premesso occorre ancora segnalare, relativamente ai casi in cui il lavoratore opti per mantenere inalterato l’orario settimanale a 37 ore e 30 minuti (40 per gli addetti alla guardiania), che le suddette 23 ore di permesso – fruibili a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno, secondo i meccanismi della banca delle ore - non vanno decurtate in relazione alle assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno, e che – trattandosi di una riduzione commisurata all’intero orario di lavoro annuo – le stesse 23 ore spettano pro-quota nelle ipotesi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di nomina a funzionario (quadro direttivo dopo il “passaggio”).

 

Orario di lavoro per l’anno ………….

(opzione ex Cap. IV, punto 1, del ccnl 11 luglio 1999)

 

Ai sensi del Cap. IV, punto 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali (dalla 1ª alla 3ª), compatibilmente con le esigenze operative del nucleo di lavoro nel quale l’interessato è addetto, il sottoscritto ................. intende fruire della prevista riduzione di orario per il corrente anno con la seguente modalità:

A)      23 ore annuali (1) da riversare nella banca delle ore.

B.1)   30 minuti settimanali da utilizzare nel giorno di ………….., dalle ore ………. alle ore …………

B.2)   30 minuti settimanali da utilizzare come segue: 15 minuti nel giorno …………….., dalle ore ………. alle ore …………. e 15 minuti nel giorno ………..……….., dalle ore ………. alle ore ………….

Firma dell’interessato       

……………………………………….

Data ………………….

 

*   *   *

N.B.:

     Salvo diversa comunicazione della Direzione entro il 31 dicembre la modalità di utilizzo della riduzione di orario di lavoro suindicata si intende confermata.

     Salvo comunicazione da far pervenire da parte dell’interessato all’azienda entro il …….. di ogni anno, l’opzione di cui sopra si intende confermata dal lavoratore interessato.

     L’azienda comunicherà tempestivamente le eventuali, sopravvenute esigenze operative del nucleo di lavoro incompatibili con la modalità di utilizzo della riduzione di orario.

__________________________

(1) Ovvero il minor quantitativo dovuto in ragione di assunzione o cessazione in corso d’anno, ovvero di nomina a funzionario (quadro direttivo dopo il “passaggio”).

 

*     *     *

 

Per alcune peculiari distribuzioni d’orario utilizzabili dall’azienda, considerato il particolare disagio convenzionalmente riconosciuto ai lavoratori, le Parti stipulanti hanno fissato l’orario settimanale a 36 ore.

Pertanto, in luogo di quanto dianzi descritto, dalla data di entrata in vigore del nuovo ccnl, l’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:

-   su 4 giorni per 9 ore giornaliere;

-   su 6 giorni per 6 ore giornaliere;

-   dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;

-   comprendente la domenica;

-   in turni.

E’ opportuno evidenziare che il ccnl esclude esplicitamente in tali casi ulteriori riduzioni di orario (nonché specifiche indennità diverse da quelle oltre illustrate), cosicché non potrà mai pervenirsi ad orari settimanali inferiori a 36 ore. In altri termini, il personale interessato dalle articolazioni di orario di cui sopra, risulta escluso dall’applicazione della riduzione di 30 minuti settimanali dal 1° gennaio 2000 (v. sopra), fermo restando – comunque – l’assorbimento delle due giornate di cui al citato art. 56 del ccnl 19 dicembre 1994 (art. 53 per Acri), in quanto altrimenti si determinerebbe un “cumulo” di riduzioni di orario.

Tra le distribuzioni di orario per le quali sono previste 36 ore settimanali, merita una particolare segnalazione l’articolazione su 4 giorni per 9 ore giornaliere: si tratta di un’opportunità, non rinvenibile nei precedenti ccnl, che rappresenta un ulteriore strumento per organizzare il lavoro delle imprese di settore in modo flessibile.

 

*     *     *

 

In merito all’orario settimanale di lavoro stabilito dal nuovo ccnl occorre da ultimo evidenziare che le Parti stipulanti hanno previsto, per tutti i lavoratori destinatari del ccnl inquadrati nelle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª), a far tempo dal 1° gennaio 2001, il riconoscimento annuale di una giornata di riduzione di orario, da utilizzarsi con i criteri di cui al ricordato art. 56, comma 2, del ccnl 19 dicembre 1994 (art. 53 per Acri): per le modalità applicative, cfr. la circolare Assicredito n. 13 del 1° febbraio 1991.

 

*     *     *

 

Al punto 11 del Cap. IV del ccnl è prevista una specifica normativa relativa alle riduzioni di orario per i lavoratori a part time, per il cui esame si rinvia allo specifico commento del Cap. V: “Flessibilità all’ingresso”.

Orario giornaliero di lavoro

La novità di maggiore evidenza del ccnl riguardo l’argomento in oggetto (Cap. IV, punto 2), è rappresentata dal superamento di una rigida fissazione di orari di entrata e di uscita dei lavoratori, nonché di possibili e circoscritti spostamenti di orario per singole tipologie di attività, e dall’adozione di un impianto normativo più snello che individua fasce orarie nell’ambito delle quali collocare la prestazione lavorativa dei dipendenti.

In particolare, l’azienda è libera di fissare l’orario giornaliero di lavoro secondo:

-  un nastro orario standard, compreso fra le ore 8.00 e le 17.15, per tutti i lavoratori;

-  un nastro orario extra standard, compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, con i limiti quantitativi di seguito illustrati. Nelle ipotesi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le ore 19.15 (19.30 per i lavoratori addetti alle attività di cui all’elenco del Cap. I, punto 1, del ccnl 11 luglio 1999), ai lavoratori compete l’indennità giornaliera di L.6.600 (L.6.750 dal 1° gennaio 2000) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario;

-  articolazioni di orario anche oltre i predetti nastri, entro il limite del 2% del personale, per attività per le quali sussistono effettive esigenze operative, con intese sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle aziende.

La tabella seguente riporta in sintesi, la nuova disciplina sull’orario giornaliero di lavoro, ferme le indicazioni più oltre evidenziate relativamente ai limiti percentuali.

 

 

orario
giornaliero

%
lavoratori

%
succursali

Nastro orario standard

8.00 – 17.15

___

___

Nastro orario extra standard

7.00 – 19.15

13%

10%

Oltre extra standard da definire aziendalmente con intesa

2%

___

 

L’azienda ha facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro secondo i menzionati nastri orari in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori: tale ultima possibilità non era contemplata dai precedenti ccnl.

Riguardo al nastro orario extra standard va sottolineato come la sua utilizzazione sia sottoposta ai seguenti limiti:

-  13% di tutto il personale dipendente dall’azienda.

Ai fini del raggiungimento di detta quota percentuale sono esclusi i lavoratori addetti: ad attività in turno; centri servizi; succursali con orari speciali (v. oltre); sono, invece, inclusi i lavoratori operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;

-  10% delle succursali.

Ai fini del raggiungimento di detta quota percentuale sono escluse le succursali con orari speciali (v. oltre); vi rientrano invece quelle operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini. Per il calcolo del 10% troverà applicazione – secondo i chiarimenti intercorsi fra le Parti – la previsione in base alla quale le eventuali frazioni eccedenti lo 0,5 vengono arrotondate all’unità superiore, con un minimo di una succursale per le aziende che ne abbiano almeno 5.

Relativamente ai casi di distribuzione di orario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso le località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini non si applicano i nastri orari e le relative percentuali: vedi quanto più avanti chiarito sullo specifico aspetto.

In occasione dei medesimi chiarimenti è stato anche confermato che nelle succursali presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le “articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato)” tengono conto “delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture”: conseguentemente, in dette ipotesi, l’orario di lavoro potrà coincidere – senza le previste intese aziendali – con quello della struttura commerciale, e dunque eccedere il nastro orario extra standard. Tale articolazione non rileva neanche ai fini del calcolo del 2% previsto per distribuzioni orarie oltre l’extra standard.

Come accennato nella descrizione del Cap. I sull’area contrattuale, il contratto contiene specifiche regolamentazioni per la disciplina degli orari per le attività di:

-   intermediazione mobiliare;

-   leasing e factoring;

-   credito al consumo;

-   gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento;

-   servizi o reparti centrali o periferici di elaborazione dati, anche di tipo consortile;

-   centri servizi;

-   gestione amministrativa degli immobili d’uso.

 

Per i lavoratori addetti alle attività di cui sopra si è stabilito quanto segue:

-  il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 (anziché fra le ore 8.00 e le ore 17.15);

-  il nastro orario extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.30 (anziché fra le ore 7.00 e le ore 19.15);

-  per le attività finanziarie (intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo) il predetto nastro orario extra standard può applicarsi al 30% di tutto il personale dell’azienda se questa svolge esclusivamente una di dette attività (c.d. azienda “dedicata”), ovvero del personale addetto allo svolgimento di tali attività laddove le stesse siano espletate direttamente da una banca (in tali casi il 30% in parola è utile anche ai fini del raggiungimento dei limiti percentuali generali per l’utilizzo dei lavoratori nel nastro extra standard: 13% del personale e 10% delle succursali);

-  per gli addetti ai centri servizi il predetto nastro orario extra standard (7.00-19.30) può essere applicato per un massimo del 30% del personale medesimo. A differenza di quanto evidenziato all’alinea che precede, il 30% è aggiuntivo rispetto ai limiti generali suaccennati. Ad esempio: in una azienda con 1000 dipendenti e con 100 addetti nel centro servizi, l’orario extra standard può essere praticato da 160 lavoratori (cioè 130 dipendenti, pari al 13% del personale dell’intera azienda + 30 dipendenti, pari al 30% degli addetti al centro servizi).

La tabella riportata alla pagina seguente riassume le specifiche regolamentazioni in tema di orari di lavoro.

Nell’applicazione del complesso delle descritte percentuali, le Parti stipulanti hanno stabilito che non può risultare in flessibilità più del 18% del personale dipendente dall’azienda, compresi i dipendenti con orario multiperiodale (v. oltre).

A tal fine sono esplicitamente esclusi:

-  i lavoratori interessati da un’articolazione di orario oltre l’extra standard definita con intesa aziendale (massimo 2%);

-  i dipendenti presso succursali con orario speciale (v. oltre); sono inclusi, invece, i dipendenti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;

-  gli addetti alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, con distribuzione di orario settimanale 6x6 e 4x9.

 

ORARIO GIORNALIERO

TIPOLOGIE DI ATTIVITA’

% LAVORATORI

% SUCCURSALI

NASTRO ORARIO STANDARD 8.00 – 17.45

TUTTE LE ATTIVITA’

-----

-----

NASTRO ORARIO EXTRA STANDARD 7.00 – 19.30 Intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo 30% del personale dell’azienda “dedicata”

-----

  30% degli addetti a tali attività della banca, nell’ambito del limite generale del 13%

10%

Centri servizi 30% degli addetti a tali attività, aggiuntiva rispetto al limite generale del 13%

-----

Gestione carte di credito e debito e sistemi di pagamento

Servizi di elaborazione dati

Gestione amministra­tiva immobili d’uso

13%

-----

 

Dalla ricostruzione di quanto sopra, può dunque sinteticamente evincersi, per differenza, che, al fine del raggiungimento del limite complessivo di flessibilità del 18%, sono da considerare le seguenti percentuali:

-  13% del nastro orario extra standard;

-  30% del nastro orario extra standard per i centri servizi;

-  2% per il multiperiodale.

In tema di orario giornaliero di lavoro, con specifico riferimento ai vari limiti percentuali testé descritti, resta da segnalare un’ulteriore previsione contemplata dal   ccnl che tiene conto della realtà di settore sempre più caratterizzata da gruppi bancari ([1]).

In particolare, nei casi in cui un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o più aziende del gruppo stesso, specifici segmenti di mercato o di attività (esemplificativamente, banche specializzate in: “canali” telefonici o telematici, “canali” sportelli presso ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini), le sopra illustrate percentuali possono essere calcolate sul personale e sulle succursali complessivi del gruppo medesimo ed il “risultato” utilizzato presso le predette aziende specializzate.

Ad esempio: presso una azienda “dedicata” ai canali distributivi nei centri commerciali con un organico di 2.000 dipendenti, appartenente ad un gruppo bancario composto complessivamente da 10.000 addetti, sarà possibile impiegare 1.300 risorse in orario extra standard utilizzando, quindi, l’intera percentuale (13% di 10.000).

Turni

La normativa convenuta nel ccnl (Cap. IV, punto 3) realizza, anzitutto, una razionalizzazione dell’esistente, uniformando – in linea generale – le diverse regolamentazioni in atto sino ai ccnl del 1994.

Sono quindi individuate le elencate attività per le quali è possibile adottare le seguenti articolazioni d’orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo:

 

1. distribuzione nell'intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:

    a) sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza;

    b) presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica);

    c) servizi di guardiania (vigilanza e custodia);

    d) gestione carte di credito e debito;

 

2. distribuzione dal lunedì al sabato nell'intero arco delle 24 ore:

    a) operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi;

b) sistemi di pagamento;

 

3. distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:

    a) autisti;

    b) intermediazione mobiliare;

    c) centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a “fusi orari”;

    d) banca telefonica;

    e) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile.

Tenuto conto di quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di “riposo domenicale e settimanale” (l. n. 370 del 1934), il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d) che precede, nonché il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c), d) ed e), possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari alle attività di presidio “stabile”.

La tabella che segue riassume le possibili articolazioni di orario per le suddette attività.

 

 

24 su 24

6 - 22

Sabato

Domenica

·      sistemi di controllo centralizzato – a vari livelli - dei servizi di sicurezza si   si si
·      presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica) si   si si
·      servizi di guardiania (vigilanza e custodia) si   si si
·      gestione carte di credito e debito si   si si (*)
·      sistemi di pagamento si   si no
·      operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi si   si no
·      autisti no si si no
·      intermediazione mobiliare no si si no
·      centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a "fusi orari" si (*) si si si (*)
·      banca telefonica si (*) si si si (*)
·      servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile si (*) si si si (*)

(*) Presidi “stabili”

 

In merito alle pause per i turnisti, le Parti stipulanti hanno rinviato alla fase di stesura del testo definitivo del ccnl, la relativa armonizzazione con il nuovo regime degli orari di lavoro, fermo restando che nelle more di tale stesura troverà applicazione, anche per le aziende già destinatarie del ccnl ACRI, quanto specificamente previsto in materia di pausa dal ccnl ABI 19 dicembre 1994.

Ai sensi del Cap. IV, punto 3, ultimo comma, “per turni si intendono articolazioni di orario che iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard”.

Tale nuova nozione individuata dal ccnl è utile ai fini della:

-  determinazione dell’orario settimanale di lavoro a 36 ore;

-  corresponsione dell’indennità di turno diurno di L. 7.700 (L. 7.900 dal 1° gennaio 2000) e di quella di turno notturno di L. 55.000 (L. 56.300 dal 1° gennaio 2000), per ciascun giorno in cui si effettua tale orario.

In merito alla menzionata indennità, occorre precisare che la stessa compete unicamente alle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) ed al 1° e 2° livello retributivo dell’attuale 4ª area professionale (categoria quadri, impiegati, subalterni e ausiliari per le aziende già destinatarie del ccnl ACRI), fino al “passaggio” aziendale ai quadri direttivi. Successivamente a detto passaggio, al personale inquadrato nella nuova categoria spetterà la sola indennità di turno notturno nella predetta misura, valida per tutto il personale.

A tale ultimo riguardo si evidenzia che l’indennità di turno notturno spetta in misura pari alla metà se la prestazione notturna (cioè tra le ore 22.00 e le ore 6.00) è di durata fino a 2 ore: pertanto, risulta assorbita la precedente specifica previsione del compenso relativo al turno giornaliero che termina entro le ore 22.30.

Nel corso di incontri successivi all’11 luglio 1999, le Parti nazionali hanno esaminato – su sollecitazione delle Organizzazioni sindacali – la situazione del personale delle 3 aree professionali addetto a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard: in base alla precedente normativa detto personale fruiva sia di una riduzione specifica di orario (5 minuti al giorno) che dell’indennità di turno, mentre, a rigore, con la nuova disciplina perderebbe detta indennità a fronte di una riduzione di orario di 5 minuti settimanali (nel caso di articolazione su 5 giorni). Al riguardo, in una valutazione complessiva della fattispecie, si è ritenuto di poter convenire sul fatto che per gli interessati l’azienda potrà adottare – informandone preventivamente gli organismi sindacali nell’ambito del piano annuale sugli orari –l’orario settimanale di 36 ore, senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l’orario di 37 ore con diritto all’indennità di turno diurno.

Orario di sportello

Anche su questo argomento (Cap. IV, punto 4) sono state realizzate sostanziali modifiche all’apparato normativo preesistente con l’obiettivo di acquisire flessibilità organizzative necessarie per soddisfare le esigenze di mercato, quale fattore di competitività, efficienza, sviluppo.

Infatti, in luogo di una rigida e dettagliata disciplina dell’orario di apertura e chiusura degli sportelli bancari e ad integrale sostituzione della medesima, è stato stabilito – a tratto generale – un quantitativo di orario di apertura degli sportelli disponibile per l’azienda.

In particolare, nel corso della settimana, l’orario di sportello è fissato in 40 ore senza ulteriori vincoli (in sostituzione delle precedenti 32 ore e 30 minuti, elevabili a 35 ore e 30 minuti nei casi di c.d. shopping day).

L’azienda può liberamente collocare tale quantitativo di orario settimanale di apertura degli sportelli:

-  di norma, dal lunedì al venerdì;

-  dal lunedì al sabato, per gli sportelli operanti presso località turistiche (per le quali è stato depennato il precedente limite di 4 ore di apertura dello sportello al sabato ed è stato elevato da 12 a 20 volte l’anno il limite di utilizzo del lavoratore nella giornata di sabato, che comunque non opera per le articolazioni di orario 4x9 e 6x6) e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità (tale seconda nozione è in sostituzione della precedente contemplata nei ccnl 19 dicembre 1994: “uffici pubblici”).

Il limite delle 40 ore settimanali può essere superato nelle succursali operanti presso:

-  centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;

-  mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);

-  complessi industriali;

-  manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stands);

-  sportelli cambio;

-  posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.

Anche in tali casi l’azienda può utilizzare il quantitativo di apertura prescelto dell’orario di sportello in modo da ricomprendere il sabato.

Nella tabella che segue vengono riportate le disponibilità aziendali in tema di orari di sportello.

 

 

  fino a 40 ore di sportello settimanali oltre 40 ore di sportello  settimanali
lunedì/venerdì tutte le succursali

---------

lunedì/sabato Succursali operanti presso:

    località turistiche

    strutture pubbliche o di pubblica utilità

Succursali operanti presso:

1.         centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;

2.         mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);

3.         complessi industriali;

4.         manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stands);

5.         sportelli cambio;

6.         posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.

 

 

Relativamente all’apertura degli sportelli nella giornata di domenica occorre ricordare che tale possibilità è connessa alla disciplina legislativa sul lavoro domenicale (l.n. 370 del 1934): pertanto ciò sarà possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui all’elenco precedente (esclusi i complessi industriali).

 

    Succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini

In merito a tale argomento le Parti stipulanti hanno chiarito, successivamente all’11 luglio 1999, che:

-  nei casi di distribuzioni di orario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, non si applicano i nastri orari e le relative percentuali descritti in fase di commento del paragrafo “orario giornaliero di lavoro”. Il nuovo assetto consente dunque margini molto più ampi rispetto alla precedente disciplina: nell’intenzione delle parti, esso, tuttavia, non configura una deregolamentazione della distribuzione dell’orario settimanale di lavoro applicabile, come tale, a tratto generale;

-  nell’ambito della facoltà aziendale di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di cui all’alinea che precede, sarà data precedenza ai “volontari”;

-  nei casi di distribuzione dell’orario settimanale martedì-sabato e lunedì pomeriggio-sabato mattina del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, si applicano i ricordati nastri orari e limiti percentuali;

-  la distribuzione d’orario di cui al punto che precede, limitatamente agli addetti a succursali presso località turistiche, comporta la corresponsione di L. 33.000 per ogni settimana interessata da tale distribuzione, e non può determinare l’utilizzo del singolo lavoratore nella giornata di sabato per più di 20 volte all’anno.

 

 

*     *     *

 

Sul tema dell’adibizione individuale allo sportello, le Parti stipulanti hanno generalizzato il limite giornaliero di 6 ore e 30 minuti (senza intesa aziendale), elevabile a 7 ore, con intesa aziendale, laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio, tempi necessari per le operazioni di chiusura).

Non sono state riprodotte le preesistenti normative relative ai periodi minimi intercorrenti rispettivamente tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro e l’inizio e la fine dell’adibizione allo sportello, il cui utilizzo sarà valutato dalle aziende in relazione alle condizioni tecniche ed organizzative.

Resta da ultimo da segnalare che a fronte del descritto aumento temporale di adibizione del singolo alla cassa, le Parti stipulanti non hanno convenuto alcuna modifica degli importi dell’indennità di rischio, che dunque rimangono confermati, nelle misure e nelle percentuali di maggiorazione, per tutta la durata del ccnl.

Intervallo

In materia  (Cap. IV, punto 5) è stato sostanzialmente confermato il precedente impianto normativo, salva la possibile riduzione della durata fino a ½ ora con intesa aziendale.

Pertanto, in sostituzione delle precedenti previsioni contrattuali, l’intervallo per la colazione:

-  è della durata di 1 ora, e può essere ridotto fino a ½ ora, o esteso fino a 2 ore, con intesa aziendale;

-  può essere collocato tra le ore 13.25 e le ore 14.45;

-  può essere effettuato in turni, con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40, nel caso di orari diversi dal nastro standard nonché laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze del servizio.

Banca delle ore

Nell’ambito delle flessibilità convenute nel ccnl in tema di prestazione lavorativa delle aree professionali ([2]), è di indubbio interesse la nuova previsione contrattuale che disciplina le prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale del lavoratore (Cap. IV, punto 8), anche con riferimento alla gestione degli orari di lavoro in base alle mutevoli esigenze organizzative.

Fermo che l’azienda ha facoltà di chiedere dette prestazioni aggiuntive nel limite massimo di due ore al giorno o di dieci ore settimanali, è stato stabilito che:

-  le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, espressamente definite dalle Parti come strumento di flessibilità, non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto ad un recupero obbligatorio delle stesse, secondo i criteri oltre descritti (v. quanto già precisato in tema di riduzione di orario);

-  oltre il limite di cui sopra, le prestazioni aggiuntive effettuate concorrono al raggiungimento del limite annuale delle 100 ore di straordinario e danno diritto:

     per le prime 50 ore, a richiesta del lavoratore, al recupero delle medesime secondo il meccanismo più oltre evidenziato, ovvero al compenso per lavoro straordinario;

     per le successive 50 ore di prestazioni aggiuntive, il lavoratore ha diritto, senza possibilità di scelta da parte dell’interessato, al compenso per lavoro straordinario.

 

Riguardo al compenso per lavoro straordinario di cui all’ultimo alinea che precede, restano ferme le disposizioni contrattuali del 1994, salvo quanto sarà specificato in tema di riforma della retribuzione circa il relativo meccanismo di calcolo.

In merito al primo alinea occorre evidenziare, anche al fine di soddisfare contingenti esigenze dell’azienda o dello stesso lavoratore, come il meccanismo della banca delle ore possa operare – previo accordo individuale – anche attraverso una preventiva riduzione della prestazione lavorativa ed un successivo corrispondente prolungamento della stessa.

Il recupero delle prestazioni aggiuntive eseguite dal lavoratore avviene:

-  previo accordo fra azienda e lavoratore, entro 4 mesi dall’espletamento delle prestazioni medesime;

-  laddove non sia stato possibile recuperare le prestazioni aggiuntive effettuate, entro i primi 4 mesi dall’espletamento delle medesime, con un preavviso all’azienda di un giorno lavorativo, per il caso di recupero orario; di 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni; di 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni;

Il predetto recupero deve comunque essere effettuato non oltre 10 mesi dall’effettiva prestazione aggiuntiva.

Sul piano gestionale potrà ragionevolmente procedersi ad un accorpamento delle prestazioni aggiuntive espletate in ciascun mese di calendario, anche ai fini del relativo recupero.

In fase di stesura del testo definitivo del ccnl, le Parti stipulanti regoleranno l’ipotesi di mancato recupero per cause di forza maggiore nel richiamato termine di 10 mesi.

Tenuto presente che in materia di banca delle ore esistono nel settore diversi accordi aziendali, le Parti stipulanti hanno stabilito il loro riesame – nella medesima sede – alla luce dei criteri testé descritti: tale previsione, di carattere cogente, comporta l’adattamento a quanto disciplinato dalla presente norma contrattuale nazionale.

Prestazione in giorni festivi infrasettimanali

Il personale delle 4 aree professionali (quadri, impiegati, subalterni e ausiliari per le aziende già destinatarie del ccnl ACRI), a fronte di una prestazione lavorativa resa in giorni festivi infrasettimanali, potrà optare - in alternativa al pagamento della retribuzione e delle relative maggiorazioni contrattualmente previste - per un corrispondente permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per i funzionari si fa esclusivo riferimento alla disciplina relativa al riposo compensativo che si applicherà all’intera categoria dei quadri direttivi, una volta che sarà effettuato il passaggio aziendale alla categoria stessa.

Si coglie l’occasione per rammentare che, per ogni altro aspetto, resta fermo quanto previsto dal verbale di riunione del 9 dicembre 1998 ([3]), fatti salvi i necessari coordinamenti in fase di stesura del testo definitivo.

Orario multiperiodale

Al fine di offrire alle aziende di settore strumenti innovativi e flessibili per far fronte alle mutevoli esigenze del mercato, nel contratto 11 luglio 1999 le Parti hanno definito una disciplina dell’istituto dell’orario multiperiodale.

Tale istituto consentirà alle imprese di distribuire l’orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell’anno, l’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni) e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno: naturalmente ciò sarà possibile laddove ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili.

Proprio il carattere di programmabilità delle esigenze aziendali differenzia l’orario multiperiodale da altri istituti contrattuali di flessibilità oraria quali, ad esempio, la banca delle ore.

I limiti che dovranno comunque essere rispettati sono i seguenti:

-  l’orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento dovrà comunque risultare pari ai predetti limiti;

-  la prestazione del singolo lavoratore non potrà superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non potrà risultare inferiore nei periodi di “minor lavoro” a 5 ore giornaliere e 25 settimanali;

-  nei periodi di “maggior lavoro” – che non potranno superare i 4 mesi nell’anno - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.

 

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale – e quindi in eguale misura “mensile” – sia nei periodi di superamento, che in quelli di corrispondente riduzione, dell’orario contrattuale stesso.

L’azienda comunicherà ai lavoratori, con congruo anticipo, l’articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l’intero periodo considerato. Eventuali modifiche potranno essere apportate dall’azienda d’intesa con l’interessato.

Per completezza si evidenzia che un quadro direttivo addetto ad un nucleo ove si effettua detto orario multiperiodale non potrà che adeguare la sua prestazione - di massima - all’orario stesso, naturalmente se ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio.

Per quanto riguarda i rapporti con le Organizzazioni sindacali sulla tematica qui esaminata, l’azienda dovrà informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali - in occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari - circa le attività e il numero dei lavoratori ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.

In ogni caso, l’orario multiperiodale potrà essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall’azienda; tale percentuale rientra nell’ambito di quella più generale (18% del personale dipendente dall’azienda) di cui si tratta nel paragrafo dedicato all’orario giornaliero del presente capitolo.

L’azienda, nella scelta dei lavoratori da adibire a tale articolazione di orario, ove possibile, darà la precedenza ai “volontari” e terrà conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dagli interessati.

Il lavoro multiperiodale non potrà essere effettuato dal personale a tempo parziale.

Nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l’orario multiperiodale, al lavoratore verrà corrisposto – per le ore eventualmente prestate oltre l’orario settimanale medio di riferimento – un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti.

Nel caso di spostamento l’interessato potrà, tuttavia, optare - d’intesa con l’azienda - per il meccanismo della banca delle ore.

La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e comunque dopo due anni dalla data di stipulazione del presente contratto.

 

Procedura sindacale

Così come l’intero impianto degli orari di lavoro è innovativo rispetto al passato, anche il ruolo del Sindacato è stato ridefinito dalle Parti stipulanti, prevedendo – ad integrale sostituzione delle precedenti disposizioni in argomento – un apposito incontro in cui l'azienda - preventivamente - informerà gli organismi sindacali aziendali circa le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l’orario multiperiodale, nell'ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi.

In relazione a quanto sopra tale incontro andrà effettuato - “a regime” - prima dell’inizio di ogni anno; naturalmente, in questa fase di prima applicazione l’incontro potrà aver luogo non appena l’azienda sarà in grado di rappresentare al Sindacato detto “piano annuale” elaborato sulla base delle nuove disposizioni contrattuali.

L’informativa, oltre a quanto suindicato, dovrà contenere l'indicazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari per quanto attiene all’utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.

Limitatamente a tale ultimo aspetto, l’azienda - su richiesta dei predetti organismi sindacali, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell'informativa - avvierà una procedura di confronto finalizzata a ricercare soluzioni condivise che dovrà esaurirsi entro 15 giorni dall'informativa stessa.

Al termine della procedura, l’azienda potrà, comunque, adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori: si tratta, infatti, di una procedura di confronto con le Organizzazioni sindacali che non attribuisce alle stesse alcun “diritto di veto”.

Nella medesima occasione, le Parti procederanno anche ad un esame dell’andamento della banca delle ore.

Da ultimo, si evidenzia - come già accennato in altra parte del presente capitolo - che la suindicata procedura si svolgerà a livello di azienda capogruppo, qualora un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o più aziende dello stesso, specifici segmenti di mercato o di attività.

Festività coincidenti con la domenica

Sulla scorta dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, spetta in caso di coincidenza delle festività del 25 aprile e del 1° maggio con la domenica, ai sensi della l.n.260 del 1949, una retribuzione aggiuntiva a tutti i dipendenti e, dunque, anche a coloro che non abbiano prestato attività lavorativa. In relazione a ciò, le Parti hanno convenuto che l’azienda – d’intesa con il lavoratore – ha facoltà di riconoscere al personale in servizio alla data di stipulazione del contratto 11 luglio 1999 ed in forza in coincidenza con la festività del 25 aprile 1999 e del 1° maggio 1994, altrettante giornate di permesso – in alternativa al compenso aggiuntivo – da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio. Ciò eviterà la prosecuzione di un oneroso contenzioso in materia che interessava ormai numerosi Associati.

Ai fini pratici si evidenzia quanto chiarito con il Sindacato:

-  nei confronti del personale che opti per la retribuzione in luogo del permesso le aziende faranno riferimento per il relativo calcolo alla paga giornaliera secondo gli attuali valori;

-  per il personale che, invece, opti per il godimento delle relative giornate di permesso, il termine per la fruizione delle stesse potrà essere - di massima - fissato al 31 marzo 2000.

 

 


([1]) Ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 385 del 1993, “Il gruppo bancario è composto alternativamente: a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell’ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR”. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo

([2]) Fermo quanto descritto nel paragrafo: “Destinatari”. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo

([3]) V. lettera circolare dell’11 dicembre 1998, prot. SI/007568. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo

 


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