Orario di lavoro (Cap. IV)
Il nuovo ccnl ha modificato,
pressoché completamente, limpalcatura contrattuale preesistente in materia di orari
di lavoro e di sportello.
Infatti, come noto, la disciplina
sugli orari, riveniente dai ccnl 19 dicembre 1994, risentiva di una progressiva
stratificazione normativa consolidatasi in alcuni decenni.
La logica sottostante alle norme
contrattuali oltre descritte, è basata sullesigenza di un complessivo ripensamento
della materia, finalizzato a raggiungere un elevato grado di flessibilità del servizio
allutenza e della conseguente politica dei tempi di lavoro, tenendo anche conto
delle esigenze dei lavoratori in quanto conciliabili.
In linea con quanto sopra, la nuova
normativa contrattuale è stata riformulata secondo il principio enunciato
nellaccordo quadro 28 febbraio 1998 in base al quale la flessibilità è
unesigenza non straordinaria, ma funzionale al miglioramento dellefficienza e
della produttività delle aziende.
Altro principio ispiratore nella
formulazione del capitolo sugli orari, è quello di una semplificazione e
razionalizzazione della precedente struttura contrattuale in materia.
Le nuove previsioni sono
sostanzialmente definite, fatti salvi, in fase di stesura dal testo definitivo, i
necessari raccordi e coordinamenti relativi agli istituti specifici non trattati dal ccnl
in commento.
Destinatari e decorrenze
Prima di esaminare le nuove norme
contrattuali in materia di orari di lavoro e di sportello, è opportuno evidenziare i
seguenti due profili generali.
Destinatari
Nel ccnl 11 luglio 1999 è stata,
come noto, convenuta, anche nella materia di cui trattasi, una separata e diversa
disciplina sulla prestazione lavorativa dei quadri direttivi e sullorario di lavoro
delle aree professionali.
Pertanto, quanto di seguito
illustrato trova applicazione salvo le specifiche eccezioni che saranno evidenziate
oltre nei confronti del personale della 1ª, 2ª, e 3ª area professionale nonché,
fino al passaggio aziendale alla nuova categoria dei quadri direttivi e,
dunque, non oltre il 31 dicembre 2000, della 4ª area professionale (quadri, impiegati,
subalterni ed ausiliari per le aziende già destinatarie del ccnl ACRI): v. quanto già
evidenziato nel commento al Cap. II, Quadri direttivi.
Pertanto, le previsioni in materia
troveranno collocazione nella parte speciale del contratto dedicata alle aree
professionali.
Decorrenze
Lintera normativa sugli orari
di lavoro e di sportello fatta eccezione per la oltre descritta riduzione di orario
e per ladeguamento di talune indennità a far tempo dal 1° gennaio 2000
trova applicazione dallentrata in vigore del ccnl.
Orario settimanale di lavoro
Sino al 31 dicembre 1999
lorario settimanale di lavoro resta fissato (di norma dal lunedì al venerdì) in 37
ore e 30 minuti per la generalità dei dipendenti e 40 ore per il personale di custodia
addetto alla guardiania diurna, nonché per i guardiani notturni (Cap. IV, punto 1).
Dal 1° gennaio 2000 sono state
stabilite le seguenti ipotesi alternative:
-
fruire di una riduzione dellorario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in
un giorno della settimana, ovvero in ragione di 15 minuti in due giornate;
-
continuare ad osservare lorario settimanale di 37 ore e 30 minuti (40 ore per
gli addetti alla guardiania), riversando la relativa differenza nella banca delle ore (v.
oltre, il paragrafo dedicato alla descrizione della banca delle ore).
Peraltro, a fronte di tale
previsione, sono state assorbite le due giornate di riduzione di orario di cui
allart.56, comma 2, del ccnl 19 dicembre 1994 (art. 53 per ACRI).
La scelta tra le due richiamate
alternative è rimessa al singolo interessato, che dovrà effettuarla per ogni anno: ai
fini dellattuazione di quanto sopra, sarà opportuno che ogni azienda si organizzi
in tempo utile, predisponendo unapposita modulistica (per utili spunti vedi il
prospetto che segue), per consentire leffettivo esercizio dellopzione
antecedentemente al 1° gennaio di ciascun anno di riferimento.
In merito a quanto sopra, occorre
evidenziare che le modalità di utilizzo della riduzione di orario prescelte dal
lavoratore dovranno risultare coerenti con le esigenze operative del nucleo di lavoro al
quale linteressato medesimo è addetto, rispetto alle quali lazienda avrà
predisposto il piano annuale degli orari, di cui si dirà in prosieguo.
Per le ipotesi di opzione per la
continuazione, dopo il 1° gennaio 2000, di un orario settimanale di lavoro di 37 ore e 30
minuti (40 per gli addetti alla guardiania) le Parti stipulanti hanno convenzionalmente
stabilito che:
-
il quantitativo di orario da riversare in banca dalle ore è pari a 23
ore annuali;
-
tale quantitativo si scomputa dalle prime 50 ore per le quali è previsto il
recupero obbligatorio (v. oltre il commento al Cap. IV, punto 8).
Tanto premesso occorre ancora
segnalare, relativamente ai casi in cui il lavoratore opti per mantenere inalterato
lorario settimanale a 37 ore e 30 minuti (40 per gli addetti alla guardiania), che
le suddette 23 ore di permesso fruibili a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno,
secondo i meccanismi della banca delle ore - non vanno decurtate in relazione alle assenze
retribuite dal servizio nel corso dellanno, e che trattandosi di una
riduzione commisurata allintero orario di lavoro annuo le stesse 23 ore
spettano pro-quota nelle ipotesi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro
in corso danno, ovvero di nomina a funzionario (quadro direttivo dopo il
passaggio).
Orario
di lavoro per lanno
. (opzione
ex Cap. IV, punto 1, del ccnl 11 luglio 1999) Ai sensi del Cap. IV, punto 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali (dalla 1ª alla 3ª), compatibilmente con le esigenze operative del nucleo di lavoro nel quale linteressato è addetto, il sottoscritto ................. intende fruire della prevista riduzione di orario per il corrente anno con la seguente modalità: A) 23 ore annuali (1) da riversare nella banca delle ore. B.1) 30 minuti settimanali da utilizzare nel giorno di .., dalle ore . alle ore B.2) 30 minuti settimanali da utilizzare come segue: 15 minuti nel giorno .., dalle ore . alle ore . e 15 minuti nel giorno .. .., dalle ore . alle ore . Firma dellinteressato . Data . * * * N.B.: Salvo diversa comunicazione della Direzione entro il 31 dicembre la modalità di utilizzo della riduzione di orario di lavoro suindicata si intende confermata. Salvo comunicazione da far pervenire da parte dellinteressato allazienda entro il .. di ogni anno, lopzione di cui sopra si intende confermata dal lavoratore interessato. Lazienda comunicherà tempestivamente le eventuali, sopravvenute esigenze operative del nucleo di lavoro incompatibili con la modalità di utilizzo della riduzione di orario. __________________________ (1) Ovvero il minor quantitativo dovuto in ragione di assunzione o cessazione in corso danno, ovvero di nomina a funzionario (quadro direttivo dopo il passaggio). |
* * *
Per alcune peculiari distribuzioni
dorario utilizzabili dallazienda, considerato il particolare disagio
convenzionalmente riconosciuto ai lavoratori, le Parti stipulanti hanno fissato lorario
settimanale a 36 ore.
Pertanto, in luogo di quanto dianzi
descritto, dalla data di entrata in vigore del nuovo ccnl, lorario settimanale di
lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:
- su 4 giorni
per 9 ore giornaliere;
- su 6 giorni
per 6 ore giornaliere;
- dal lunedì
pomeriggio al sabato mattina;
- comprendente
la domenica;
- in turni.
E opportuno evidenziare che
il ccnl esclude esplicitamente in tali casi ulteriori riduzioni di orario (nonché
specifiche indennità diverse da quelle oltre illustrate), cosicché non potrà mai
pervenirsi ad orari settimanali inferiori a 36 ore. In altri termini, il personale
interessato dalle articolazioni di orario di cui sopra, risulta escluso
dallapplicazione della riduzione di 30 minuti settimanali dal 1° gennaio 2000 (v.
sopra), fermo restando comunque lassorbimento delle due giornate di
cui al citato art. 56 del ccnl 19 dicembre 1994 (art. 53 per Acri), in quanto altrimenti
si determinerebbe un cumulo di riduzioni di orario.
Tra le distribuzioni di orario per
le quali sono previste 36 ore settimanali, merita una particolare segnalazione
larticolazione su 4 giorni per 9 ore giornaliere: si tratta di unopportunità,
non rinvenibile nei precedenti ccnl, che rappresenta un ulteriore strumento per
organizzare il lavoro delle imprese di settore in modo flessibile.
* * *
In merito allorario
settimanale di lavoro stabilito dal nuovo ccnl occorre da ultimo evidenziare che le Parti
stipulanti hanno previsto, per tutti i lavoratori destinatari del ccnl inquadrati nelle
aree professionali (dalla 1ª alla 3ª), a far tempo dal 1° gennaio 2001, il
riconoscimento annuale di una giornata di riduzione di orario, da utilizzarsi con i
criteri di cui al ricordato art. 56, comma 2, del ccnl 19 dicembre 1994 (art. 53 per
Acri): per le modalità applicative, cfr. la circolare Assicredito n. 13 del 1° febbraio
1991.
* * *
Al punto 11 del Cap. IV del ccnl è
prevista una specifica normativa relativa alle riduzioni di orario per i lavoratori a part
time, per il cui esame si rinvia allo specifico commento del Cap. V: Flessibilità
allingresso.
Orario giornaliero di lavoro
La novità di maggiore evidenza del
ccnl riguardo largomento in oggetto (Cap. IV, punto 2), è rappresentata dal
superamento di una rigida fissazione di orari di entrata e di uscita dei lavoratori,
nonché di possibili e circoscritti spostamenti di orario per singole tipologie di
attività, e dalladozione di un impianto normativo più snello che individua fasce
orarie nellambito delle quali collocare la prestazione lavorativa dei dipendenti.
In particolare, lazienda è
libera di fissare lorario giornaliero di lavoro secondo:
-
un nastro orario standard, compreso fra le ore 8.00 e le 17.15, per tutti i
lavoratori;
-
un nastro orario extra standard, compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, con i
limiti quantitativi di seguito illustrati. Nelle ipotesi in cui lorario giornaliero
termini oltre le ore 18.15 ed entro le ore 19.15 (19.30 per i lavoratori addetti alle
attività di cui allelenco del Cap. I, punto 1, del ccnl 11 luglio 1999), ai
lavoratori compete lindennità giornaliera di L.6.600 (L.6.750 dal 1° gennaio 2000)
per ciascun giorno in cui effettuano tale orario;
-
articolazioni di orario anche oltre i predetti nastri, entro il limite del 2% del
personale, per attività per le quali sussistono effettive esigenze operative, con intese
sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle aziende.
La tabella
seguente riporta in sintesi, la nuova disciplina sullorario giornaliero di lavoro,
ferme le indicazioni più oltre evidenziate relativamente ai limiti percentuali.
|
orario |
% |
% |
Nastro orario standard | 8.00 17.15 |
___ |
___ |
Nastro orario extra standard | 7.00 19.15 |
13% |
10% |
Oltre extra standard | da definire aziendalmente con intesa | 2% |
___ |
Lazienda ha facoltà di
fissare lorario giornaliero di lavoro secondo i menzionati nastri orari in ciascuna
unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori: tale ultima
possibilità non era contemplata dai precedenti ccnl.
Riguardo al nastro orario extra
standard va sottolineato come la sua utilizzazione sia sottoposta ai seguenti limiti:
- 13% di tutto il
personale dipendente dallazienda.
Ai fini del raggiungimento di detta quota percentuale sono
esclusi i lavoratori addetti: ad attività in turno; centri servizi; succursali con orari
speciali (v. oltre); sono, invece, inclusi i lavoratori operanti presso centri
commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
- 10% delle
succursali.
Ai fini del raggiungimento di detta quota percentuale sono escluse le succursali con orari speciali (v. oltre); vi rientrano invece quelle operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini. Per il calcolo del 10% troverà applicazione secondo i chiarimenti intercorsi fra le Parti la previsione in base alla quale le eventuali frazioni eccedenti lo 0,5 vengono arrotondate allunità superiore, con un minimo di una succursale per le aziende che ne abbiano almeno 5.
Relativamente ai casi di
distribuzione di orario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso
le località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini
non si applicano i nastri orari e le relative percentuali: vedi quanto più avanti
chiarito sullo specifico aspetto.
In occasione dei medesimi
chiarimenti è stato anche confermato che nelle succursali presso centri commerciali,
ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli
sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale
interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle
predette strutture: conseguentemente, in dette ipotesi, lorario di lavoro
potrà coincidere senza le previste intese aziendali con quello della
struttura commerciale, e dunque eccedere il nastro orario extra standard. Tale
articolazione non rileva neanche ai fini del calcolo del 2% previsto per distribuzioni
orarie oltre lextra standard.
Come accennato nella descrizione
del Cap. I sullarea contrattuale, il contratto contiene specifiche regolamentazioni
per la disciplina degli orari per le attività di:
- intermediazione
mobiliare;
- leasing e
factoring;
- credito al
consumo;
- gestione delle
carte di credito e debito e sistemi di pagamento;
- servizi o
reparti centrali o periferici di elaborazione dati, anche di tipo consortile;
- centri
servizi;
- gestione
amministrativa degli immobili duso.
Per i lavoratori addetti alle
attività di cui sopra si è stabilito quanto segue:
-
il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45
(anziché fra le ore 8.00 e le ore 17.15);
-
il nastro orario extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.30
(anziché fra le ore 7.00 e le ore 19.15);
-
per le attività finanziarie (intermediazione mobiliare, leasing, factoring
e credito al consumo) il predetto nastro orario extra standard può applicarsi al 30% di
tutto il personale dellazienda se questa svolge esclusivamente una di dette
attività (c.d. azienda dedicata), ovvero del personale addetto allo
svolgimento di tali attività laddove le stesse siano espletate direttamente da una banca
(in tali casi il 30% in parola è utile anche ai fini del raggiungimento dei limiti
percentuali generali per lutilizzo dei lavoratori nel nastro extra standard: 13% del
personale e 10% delle succursali);
-
per gli addetti ai centri servizi il predetto nastro orario extra standard
(7.00-19.30) può essere applicato per un massimo del 30% del personale medesimo. A
differenza di quanto evidenziato allalinea che precede, il 30% è aggiuntivo
rispetto ai limiti generali suaccennati. Ad esempio: in una azienda con 1000 dipendenti e
con 100 addetti nel centro servizi, lorario extra standard può essere praticato da
160 lavoratori (cioè 130 dipendenti, pari al 13% del personale dellintera azienda +
30 dipendenti, pari al 30% degli addetti al centro servizi).
La tabella riportata alla pagina
seguente riassume le specifiche regolamentazioni in tema di orari di lavoro.
Nellapplicazione del
complesso delle descritte percentuali, le Parti stipulanti hanno stabilito che non può
risultare in flessibilità più del 18% del personale dipendente dallazienda,
compresi i dipendenti con orario multiperiodale (v. oltre).
A tal fine sono esplicitamente
esclusi:
-
i lavoratori interessati da unarticolazione di orario oltre lextra
standard definita con intesa aziendale (massimo 2%);
-
i dipendenti presso succursali con orario speciale (v. oltre); sono inclusi,
invece, i dipendenti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
-
gli addetti alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri
commerciali, ipermercati e grandi magazzini, con distribuzione di orario settimanale 6x6 e
4x9.
NASTRO ORARIO STANDARD |
8.00 17.45 |
|||
NASTRO ORARIO EXTRA STANDARD |
7.00 19.30 |
Intermediazione mobiliare, leasing,
factoring e credito al consumo |
30% del personale dellazienda
dedicata |
|
|
30% degli addetti a tali attività della
banca, nellambito del limite generale del 13% |
|||
Centri servizi |
30% degli addetti a tali attività,
aggiuntiva rispetto al limite generale del 13% |
|||
Gestione carte di credito e debito e sistemi
di pagamento |
Dalla ricostruzione di quanto
sopra, può dunque sinteticamente evincersi, per differenza, che, al fine del
raggiungimento del limite complessivo di flessibilità del 18%, sono da considerare le
seguenti percentuali:
-
13% del nastro orario extra standard;
-
30% del nastro orario extra standard per i centri servizi;
-
2% per il multiperiodale.
In tema di orario giornaliero di
lavoro, con specifico riferimento ai vari limiti percentuali testé descritti, resta da
segnalare unulteriore previsione contemplata dal
ccnl che tiene conto della realtà di settore sempre più caratterizzata da gruppi
bancari ([1]).
In particolare, nei casi in cui un
gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o più aziende del gruppo stesso,
specifici segmenti di mercato o di attività (esemplificativamente, banche specializzate
in: canali telefonici o telematici, canali sportelli presso
ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini), le sopra illustrate percentuali
possono essere calcolate sul personale e sulle succursali complessivi del gruppo medesimo
ed il risultato utilizzato presso le predette aziende specializzate.
Ad esempio: presso una azienda
dedicata ai canali distributivi nei centri commerciali con un organico di
2.000 dipendenti, appartenente ad un gruppo bancario composto complessivamente da 10.000
addetti, sarà possibile impiegare 1.300 risorse in orario extra standard utilizzando,
quindi, lintera percentuale (13% di 10.000).
Turni
La normativa convenuta nel ccnl
(Cap. IV, punto 3) realizza, anzitutto, una razionalizzazione dellesistente,
uniformando in linea generale le diverse regolamentazioni in atto sino ai
ccnl del 1994.
Sono quindi individuate le elencate
attività per le quali è possibile adottare le seguenti articolazioni dorario,
anche in turni giornalieri a carattere continuativo:
1. distribuzione
nell'intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:
a) sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di
sicurezza;
b) presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati
all'utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica);
c) servizi di guardiania (vigilanza e custodia);
d) gestione carte di credito e debito;
2. distribuzione
dal lunedì al sabato nell'intero arco delle 24 ore:
a) operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati
regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi;
b) sistemi
di pagamento;
3. distribuzione
dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:
a) autisti;
b) intermediazione mobiliare;
c) centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse
a fusi orari;
d) banca telefonica;
e) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo
consortile.
Tenuto conto di quanto disposto
dalla vigente legislazione in materia di riposo domenicale e settimanale (l.
n. 370 del 1934), il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d) che precede,
nonché il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c), d) ed
e), possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari
alle attività di presidio stabile.
La tabella che segue riassume le
possibili articolazioni di orario per le suddette attività.
|
24
su 24 |
6
- 22 |
Sabato |
Domenica
|
· sistemi di controllo centralizzato a vari livelli -
dei servizi di sicurezza |
si |
|
si |
si |
· presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi
automatizzati all'utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca
telematica) |
si |
|
si |
si |
· servizi di guardiania (vigilanza e custodia) |
si |
|
si |
si |
· gestione carte di credito e debito |
si |
|
si |
si (*) |
· sistemi di pagamento |
si |
|
si |
no |
· operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su
mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi |
si |
|
si |
no |
· autisti |
no |
si |
si |
no |
· intermediazione mobiliare |
no |
si |
si |
no |
· centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad
attività connesse a "fusi orari" |
si (*) |
si |
si |
si (*) |
· banca telefonica |
si (*) |
si |
si |
si (*) |
· servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati
anche di tipo consortile |
si (*) |
si |
si |
si (*) |
(*) Presidi stabili
In merito alle pause per i
turnisti, le Parti stipulanti hanno rinviato alla fase di stesura del testo definitivo del
ccnl, la relativa armonizzazione con il nuovo regime degli orari di lavoro, fermo restando
che nelle more di tale stesura troverà applicazione, anche per le aziende già
destinatarie del ccnl ACRI, quanto specificamente previsto in materia di pausa dal ccnl
ABI 19 dicembre 1994.
Ai sensi del Cap. IV, punto 3,
ultimo comma, per turni si intendono articolazioni di orario che iniziano o
terminano fuori dellorario extra standard.
Tale nuova nozione individuata dal
ccnl è utile ai fini della:
- determinazione dellorario settimanale di
lavoro a 36 ore;
- corresponsione dellindennità di turno diurno
di L. 7.700 (L. 7.900 dal 1° gennaio 2000) e di quella di turno notturno di L. 55.000 (L.
56.300 dal 1° gennaio 2000), per ciascun giorno in cui si effettua tale orario.
In merito alla menzionata
indennità, occorre precisare che la stessa compete unicamente alle aree professionali
(dalla 1ª alla 3ª) ed al 1° e 2° livello retributivo dellattuale 4ª area
professionale (categoria quadri, impiegati, subalterni e ausiliari per le aziende già
destinatarie del ccnl ACRI), fino al passaggio aziendale ai quadri direttivi.
Successivamente a detto passaggio, al personale inquadrato nella nuova categoria spetterà
la sola indennità di turno notturno nella predetta misura, valida per tutto il personale.
A tale ultimo riguardo si evidenzia
che lindennità di turno notturno spetta in misura pari alla metà se la prestazione
notturna (cioè tra le ore 22.00 e le ore 6.00) è di durata fino a 2 ore: pertanto,
risulta assorbita la precedente specifica previsione del compenso relativo al turno
giornaliero che termina entro le ore 22.30.
Nel corso di incontri successivi
all11 luglio 1999, le Parti nazionali hanno esaminato su sollecitazione delle
Organizzazioni sindacali la situazione del personale delle 3 aree professionali
addetto a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi
allinterno del nastro orario extra standard: in base alla precedente normativa detto
personale fruiva sia di una riduzione specifica di orario (5 minuti al giorno) che
dellindennità di turno, mentre, a rigore, con la nuova disciplina perderebbe detta
indennità a fronte di una riduzione di orario di 5 minuti settimanali (nel caso di
articolazione su 5 giorni). Al riguardo, in una valutazione complessiva della fattispecie,
si è ritenuto di poter convenire sul fatto che per gli interessati lazienda potrà
adottare informandone preventivamente gli organismi sindacali nellambito del
piano annuale sugli orari lorario settimanale di 36 ore, senza corresponsione
di alcuna indennità, ovvero lorario di 37 ore con diritto allindennità di
turno diurno.
Orario
di sportello
Anche su questo argomento (Cap. IV,
punto 4) sono state realizzate sostanziali modifiche allapparato normativo
preesistente con lobiettivo di acquisire flessibilità organizzative necessarie per
soddisfare le esigenze di mercato, quale fattore di competitività, efficienza, sviluppo.
Infatti, in luogo di una rigida e
dettagliata disciplina dellorario di apertura e chiusura degli sportelli bancari e
ad integrale sostituzione della medesima, è stato stabilito a tratto generale
un quantitativo di orario di apertura degli sportelli disponibile per
lazienda.
In particolare, nel corso della
settimana, lorario di sportello è fissato in 40 ore senza ulteriori vincoli
(in sostituzione delle precedenti 32 ore e 30 minuti, elevabili a 35 ore e 30 minuti nei
casi di c.d. shopping day).
Lazienda può liberamente
collocare tale quantitativo di orario settimanale di apertura degli sportelli:
-
di norma, dal lunedì al venerdì;
-
dal lunedì al sabato, per gli sportelli operanti presso località turistiche (per
le quali è stato depennato il precedente limite di 4 ore di apertura dello sportello al
sabato ed è stato elevato da 12 a 20 volte lanno il limite di utilizzo del
lavoratore nella giornata di sabato, che comunque non opera per le articolazioni di orario
4x9 e 6x6) e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità (tale seconda nozione è in
sostituzione della precedente contemplata nei ccnl 19 dicembre 1994: uffici
pubblici).
Il limite delle 40 ore settimanali
può essere superato nelle succursali operanti presso:
- centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
- mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
- complessi industriali;
- manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi,
stands);
- sportelli cambio;
- posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie,
marittime, aeree o autostradali.
Anche in tali casi lazienda
può utilizzare il quantitativo di apertura prescelto dellorario di sportello in
modo da ricomprendere il sabato.
Nella
tabella che segue vengono riportate le disponibilità aziendali in tema di orari di
sportello.
|
fino a 40 ore di sportello settimanali | oltre 40 ore di sportello settimanali |
lunedì/venerdì |
tutte le succursali | --------- |
lunedì/sabato |
Succursali operanti presso: località
turistiche strutture pubbliche o di pubblica utilità |
Succursali operanti presso: 1.
centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini; 2. mercati
(ortofrutticoli, ittici, etc.); 3.
complessi industriali; 4. manifestazioni
temporanee (fiere, mostre, congressi, stands); 5.
sportelli cambio; 6.
posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali. |
Relativamente allapertura
degli sportelli nella giornata di domenica occorre ricordare che tale possibilità è
connessa alla disciplina legislativa sul lavoro domenicale (l.n. 370 del 1934): pertanto
ciò sarà possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le
fattispecie di cui allelenco precedente (esclusi i complessi industriali).
Succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali,
ipermercati e grandi magazzini
In merito a tale argomento le Parti
stipulanti hanno chiarito, successivamente all11 luglio 1999, che:
-
nei casi di distribuzioni di orario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto
alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali,
ipermercati e grandi magazzini, non si applicano i nastri orari e le relative
percentuali descritti in fase di commento del paragrafo orario giornaliero di
lavoro. Il nuovo assetto consente dunque margini molto più ampi rispetto alla
precedente disciplina: nellintenzione delle parti, esso, tuttavia, non configura una
deregolamentazione della distribuzione dellorario settimanale di lavoro applicabile,
come tale, a tratto generale;
-
nellambito della facoltà aziendale di distribuire lorario settimanale
di lavoro secondo le articolazioni di cui allalinea che precede, sarà data
precedenza ai volontari;
-
nei casi di distribuzione dellorario settimanale martedì-sabato e lunedì
pomeriggio-sabato mattina del personale addetto alle succursali presso località
turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, si
applicano i ricordati nastri orari e limiti percentuali;
-
la distribuzione dorario di cui al punto che precede, limitatamente agli
addetti a succursali presso località turistiche, comporta la corresponsione di L.
33.000 per ogni settimana interessata da tale distribuzione, e non può determinare
lutilizzo del singolo lavoratore nella giornata di sabato per più di 20 volte
allanno.
* * *
Sul tema delladibizione
individuale allo sportello, le Parti stipulanti hanno generalizzato il limite
giornaliero di 6 ore e 30 minuti (senza intesa aziendale), elevabile a 7 ore, con intesa
aziendale, laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio,
tempi necessari per le operazioni di chiusura).
Non sono state riprodotte le
preesistenti normative relative ai periodi minimi intercorrenti rispettivamente tra
linizio e la fine dellorario di lavoro e linizio e la fine
delladibizione allo sportello, il cui utilizzo sarà valutato dalle aziende in
relazione alle condizioni tecniche ed organizzative.
Resta da ultimo da segnalare che a
fronte del descritto aumento temporale di adibizione del singolo alla cassa, le Parti
stipulanti non hanno convenuto alcuna modifica degli importi dellindennità di
rischio, che dunque rimangono confermati, nelle misure e nelle percentuali di
maggiorazione, per tutta la durata del ccnl.
Intervallo
In materia (Cap. IV, punto 5) è stato sostanzialmente
confermato il precedente impianto normativo, salva la possibile riduzione della durata
fino a ½ ora con intesa aziendale.
Pertanto, in sostituzione delle
precedenti previsioni contrattuali, lintervallo per la colazione:
-
è della durata di 1 ora, e può essere ridotto fino a ½ ora, o esteso fino a 2
ore, con intesa aziendale;
-
può essere collocato tra le ore 13.25 e le ore 14.45;
-
può essere effettuato in turni, con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le
ore 14.40, nel caso di orari diversi dal nastro standard nonché laddove lo giustifichino
le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze del servizio.
Banca delle ore
Nellambito delle
flessibilità convenute nel ccnl in tema di prestazione lavorativa delle aree
professionali ([2]), è di indubbio interesse la nuova previsione contrattuale che
disciplina le prestazioni lavorative aggiuntive allorario giornaliero normale del
lavoratore (Cap. IV, punto 8), anche con riferimento alla gestione degli orari di lavoro
in base alle mutevoli esigenze organizzative.
Fermo che lazienda ha
facoltà di chiedere dette prestazioni aggiuntive nel limite massimo di due ore al giorno
o di dieci ore settimanali, è stato stabilito che:
-
le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, espressamente definite dalle Parti come
strumento di flessibilità, non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto ad un
recupero obbligatorio delle stesse, secondo i criteri oltre descritti (v. quanto già
precisato in tema di riduzione di orario);
-
oltre il limite di cui sopra, le prestazioni aggiuntive effettuate concorrono al
raggiungimento del limite annuale delle 100 ore di straordinario e danno diritto:
per
le prime 50 ore, a richiesta del lavoratore, al recupero delle medesime secondo il
meccanismo più oltre evidenziato, ovvero al compenso per lavoro straordinario;
per
le successive 50 ore di prestazioni aggiuntive, il lavoratore ha diritto, senza
possibilità di scelta da parte dellinteressato, al compenso per lavoro
straordinario.
Riguardo al compenso per lavoro
straordinario di cui allultimo alinea che precede, restano ferme le disposizioni
contrattuali del 1994, salvo quanto sarà specificato in tema di riforma della
retribuzione circa il relativo meccanismo di calcolo.
In merito al primo alinea occorre
evidenziare, anche al fine di soddisfare contingenti esigenze dellazienda o dello
stesso lavoratore, come il meccanismo della banca delle ore possa operare previo
accordo individuale anche attraverso una preventiva riduzione della prestazione
lavorativa ed un successivo corrispondente prolungamento della stessa.
Il recupero delle prestazioni aggiuntive eseguite dal lavoratore avviene:
-
previo accordo fra azienda e lavoratore, entro 4 mesi dallespletamento
delle prestazioni medesime;
-
laddove non sia stato possibile recuperare le prestazioni aggiuntive effettuate,
entro i primi 4 mesi dallespletamento delle medesime, con un preavviso
allazienda di un giorno lavorativo, per il caso di recupero orario; di 5 giorni
lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni; di 10 giorni lavorativi, per il caso
di recupero superiore a 2 giorni;
Il predetto recupero deve comunque
essere effettuato non oltre 10 mesi dalleffettiva prestazione aggiuntiva.
Sul piano gestionale potrà
ragionevolmente procedersi ad un accorpamento delle prestazioni aggiuntive espletate in
ciascun mese di calendario, anche ai fini del relativo recupero.
In fase di stesura del testo
definitivo del ccnl, le Parti stipulanti regoleranno lipotesi di mancato recupero
per cause di forza maggiore nel richiamato termine di 10 mesi.
Tenuto presente che in materia di
banca delle ore esistono nel settore diversi accordi aziendali, le Parti stipulanti hanno
stabilito il loro riesame nella medesima sede alla luce dei criteri testé
descritti: tale previsione, di carattere cogente, comporta ladattamento a quanto
disciplinato dalla presente norma contrattuale nazionale.
Prestazione
in giorni festivi infrasettimanali
Il personale delle 4 aree
professionali (quadri, impiegati, subalterni e ausiliari per le aziende già destinatarie
del ccnl ACRI), a fronte di una prestazione lavorativa resa in giorni festivi
infrasettimanali, potrà optare - in alternativa al pagamento della retribuzione e delle
relative maggiorazioni contrattualmente previste - per un corrispondente permesso, da
fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.
Per i funzionari si fa esclusivo
riferimento alla disciplina relativa al riposo compensativo che si applicherà
allintera categoria dei quadri direttivi, una volta che sarà effettuato il
passaggio aziendale alla categoria stessa.
Si coglie loccasione per
rammentare che, per ogni altro aspetto, resta fermo quanto previsto dal verbale di
riunione del 9 dicembre 1998 ([3]),
fatti salvi i necessari coordinamenti in fase di stesura del testo definitivo.
Orario multiperiodale
Al fine di offrire alle aziende di
settore strumenti innovativi e flessibili per far fronte alle mutevoli esigenze del
mercato, nel contratto 11 luglio 1999 le Parti hanno definito una disciplina
dellistituto dellorario multiperiodale.
Tale istituto consentirà alle
imprese di distribuire lorario di lavoro, in modo da superare, in determinati
periodi dellanno, lorario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi
di distribuzione su 4 o su 6 giorni) e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi
dellanno: naturalmente ciò sarà possibile laddove ricorrano esigenze tecniche,
organizzative o commerciali programmabili.
Proprio il carattere di
programmabilità delle esigenze aziendali differenzia lorario multiperiodale da
altri istituti contrattuali di flessibilità oraria quali, ad esempio, la banca delle ore.
I limiti che dovranno comunque
essere rispettati sono i seguenti:
-
lorario settimanale medio nel periodo preso a riferimento dovrà comunque
risultare pari ai predetti limiti;
-
la prestazione del singolo lavoratore non potrà superare le 9 ore e 30 minuti
giornalieri e le 48 ore settimanali e non potrà risultare inferiore nei periodi di
minor lavoro a 5 ore giornaliere e 25 settimanali;
-
nei periodi di maggior lavoro che non potranno superare i 4 mesi
nellanno - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni
eccezionali.
I lavoratori interessati
percepiranno la retribuzione relativa allorario settimanale contrattuale e
quindi in eguale misura mensile sia nei periodi di superamento, che in
quelli di corrispondente riduzione, dellorario contrattuale stesso.
Lazienda comunicherà ai
lavoratori, con congruo anticipo, larticolazione di orario prestabilita sia per i
periodi di maggiore che di minore lavoro, per lintero periodo considerato. Eventuali
modifiche potranno essere apportate dallazienda dintesa con
linteressato.
Per completezza si evidenzia che un
quadro direttivo addetto ad un nucleo ove si effettua detto orario multiperiodale non
potrà che adeguare la sua prestazione - di massima - allorario stesso, naturalmente
se ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio.
Per quanto riguarda i rapporti con
le Organizzazioni sindacali sulla tematica qui esaminata, lazienda dovrà informare
preventivamente gli organismi sindacali aziendali - in occasione della presentazione
del piano annuale di gestione degli orari - circa le attività e il numero dei lavoratori
ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni
di orario.
In ogni caso, lorario
multiperiodale potrà essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2%
di tutto il personale dipendente dallazienda; tale percentuale rientra
nellambito di quella più generale (18% del personale dipendente dallazienda)
di cui si tratta nel paragrafo dedicato allorario giornaliero del presente capitolo.
Lazienda, nella scelta dei
lavoratori da adibire a tale articolazione di orario, ove possibile, darà la precedenza
ai volontari e terrà conto delle esigenze personali e di famiglia
rappresentate dagli interessati.
Il lavoro multiperiodale non potrà
essere effettuato dal personale a tempo parziale.
Nelle ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto
lorario multiperiodale, al lavoratore verrà corrisposto per le ore
eventualmente prestate oltre lorario settimanale medio di riferimento un
compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti.
Nel caso di spostamento
linteressato potrà, tuttavia, optare - dintesa con lazienda - per il
meccanismo della banca delle ore.
La presente disciplina ha carattere
sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e
comunque dopo due anni dalla data di stipulazione del presente contratto.
Procedura sindacale
Così come lintero impianto
degli orari di lavoro è innovativo rispetto al passato, anche il ruolo del Sindacato è
stato ridefinito dalle Parti stipulanti, prevedendo ad integrale sostituzione delle
precedenti disposizioni in argomento un apposito incontro in cui l'azienda -
preventivamente - informerà gli organismi sindacali aziendali circa le
articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso lorario
multiperiodale, nell'ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari
stessi.
In relazione a quanto sopra tale
incontro andrà effettuato - a regime - prima dellinizio di ogni anno;
naturalmente, in questa fase di prima applicazione lincontro potrà aver luogo non
appena lazienda sarà in grado di rappresentare al Sindacato detto piano
annuale elaborato sulla base delle nuove disposizioni contrattuali.
Linformativa, oltre a quanto
suindicato, dovrà contenere l'indicazione delle ragioni tecniche, organizzative,
produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari per quanto attiene
allutilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
Limitatamente a tale ultimo
aspetto, lazienda - su richiesta dei predetti organismi sindacali, da formulare
entro 3 giorni dal ricevimento dell'informativa - avvierà una procedura di confronto
finalizzata a ricercare soluzioni condivise che dovrà esaurirsi entro 15 giorni
dall'informativa stessa.
Al termine della procedura,
lazienda potrà, comunque, adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle
esigenze dei lavoratori: si tratta, infatti, di una procedura di confronto con le
Organizzazioni sindacali che non attribuisce alle stesse alcun diritto di
veto.
Nella medesima occasione, le Parti
procederanno anche ad un esame dellandamento della banca delle ore.
Da ultimo, si evidenzia - come già
accennato in altra parte del presente capitolo - che la suindicata procedura si svolgerà
a livello di azienda capogruppo, qualora un gruppo bancario intenda presidiare, tramite
una o più aziende dello stesso, specifici segmenti di mercato o di attività.
Festività coincidenti con la
domenica
Sulla scorta dellormai
consolidato orientamento giurisprudenziale, spetta in caso di coincidenza delle festività
del 25 aprile e del 1° maggio con la domenica, ai sensi della l.n.260 del 1949, una
retribuzione aggiuntiva a tutti i dipendenti e, dunque, anche a coloro che non abbiano
prestato attività lavorativa. In relazione a ciò, le Parti hanno convenuto che
lazienda dintesa con il lavoratore ha facoltà di riconoscere al
personale in servizio alla data di stipulazione del contratto 11 luglio 1999 ed in forza
in coincidenza con la festività del 25 aprile 1999 e del 1° maggio 1994, altrettante
giornate di permesso in alternativa al compenso aggiuntivo da fruire
compatibilmente con le esigenze di servizio. Ciò eviterà la prosecuzione di un oneroso
contenzioso in materia che interessava ormai numerosi Associati.
Ai fini pratici si evidenzia quanto
chiarito con il Sindacato:
-
nei confronti del personale che opti per la retribuzione in luogo del permesso le
aziende faranno riferimento per il relativo calcolo alla paga giornaliera secondo gli
attuali valori;
-
per il personale che, invece, opti per il godimento delle relative giornate di
permesso, il termine per la fruizione delle stesse potrà essere - di massima - fissato al
31 marzo 2000.
([1]) Ai sensi dellart. 60 del d.lgs. n. 385 del 1993, Il gruppo bancario è composto alternativamente: a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nellambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca dItalia, in conformità delle deliberazioni del CICR. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
([2]) Fermo quanto descritto nel paragrafo: Destinatari. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
([3]) V. lettera circolare dell11 dicembre 1998, prot. SI/007568. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
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