Quadri direttivi (Cap. II)
La definizione della nuova
categoria contrattuale dei quadri direttivi costituisce uno dei profili più significativi
del contratto 11 luglio 1999. Limpegno in tal senso era già contenuto
nellaccordo quadro del 28 febbraio 1998 (art. 3, punto 2).
Linnovazione è stata
fortemente voluta dalla Delegazione ABI per le trattative in tema di lavoro e occupazione:
infatti, un intervento strutturale sullassetto degli inquadramenti è stato ritenuto
essenziale per modernizzare il contratto collettivo del credito e renderlo più aderente
ad una efficace organizzazione delle imprese del settore, nonché più vicino alla realtà
europea e degli altri comparti domestici. Loperazione è poi da considerare diretta
conseguenza della suddivisione del personale in due contratti collettivi, luno
riservato alla dirigenza, laltro al restante personale.
La riforma, inoltre, completa
loperazione avviata per le aziende ex Assicredito con il contratto 19 dicembre 1994
e con laccordo nazionale del 28 maggio 1996, relativamente alle aree professionali
del personale non direttivo che sostituisce la tradizionale classificazione del personale
in categorie, qualifiche e gradi. A tale nuova configurazione inquadramentale si adeguano,
con tempi e modalità in appresso specificati, le aziende destinatarie dei ccnl ACRI.
Tanto premesso, si stabilisce che
la nuova categoria dei quadri direttivi è articolata in quattro livelli retributivi.
Nel primo e nel secondo livello
devono essere collocati, rispettivamente, i lavoratori inquadrati nel primo e secondo
livello retributivo della quarta area professionale (ccnl ABI) e nei quadri del grado
minimo e del grado superiore al minimo (ccnl ACRI). Linserimento nei predetti
livelli della nuova categoria avviene automaticamente e correlativamente, in relazione
cioè allinquadramento rivestito dai lavoratori interessati allatto del
passaggio.
Più articolata risulta la
collocazione nel terzo e quarto livello retributivo: in essi confluiscono gli attuali
funzionari, esclusi coloro ai quali viene contestualmente attribuito linquadramento
fra i dirigenti ai sensi delle apposite previsioni al riguardo (v. oltre).
In sede aziendale, espletando la
procedura di seguito descritta, può essere collocata, nel terzo livello retributivo, una
quota degli attuali funzionari, da individuare, nellambito del grado minimo
aziendalmente previsto, in relazione alle funzioni svolte, alla struttura ed alla
organizzazione dellazienda.
Le significative diversità
riscontrate nella struttura dei gradi da funzionario nella realtà delle singole aziende
non ha consentito alle Parti stipulanti di individuare riferimenti quantitativi più
precisi: tuttavia si ritiene opportuno rammentare che, in corso di trattativa nazionale,
la Delegazione ABI ha ritenuto necessario resistere fino in fondo alla iniziale richiesta
sindacale di collocare la generalità dei funzionari nel quarto livello retributivo.
Pertanto, solo la parte dei
funzionari dei gradi superiori al minimo (fermo quanto si dirà sul passaggio alla
dirigenza) deve essere collocata nel quarto livello retributivo della categoria.
Tutti coloro che sono inquadrati
come funzionari al momento del passaggio alla nuova categoria conservano per il periodo di
vigenza contrattuale, cioè fino al 31 dicembre 2001, unicamente tale denominazione.
Quanto alle ulteriori definizioni aziendalmente connesse (ad esempio,
procuratore, direttore, vice direttore, etc.), le stesse potranno ovviamente essere
oggetto di revisione da parte dellazienda nellambito della procedura prevista
per il passaggio ai quadri direttivi.
E noto che, mentre per il
primo ed il secondo livello dei quadri direttivi è stato confermato il trattamento
retributivo tabellare in essere per i corrispondenti livelli della quarta area
professionale (categoria quadri per ACRI) con lintegrazione della c.d.
forfettizzazione del lavoro straordinario per il terzo livello è stato definito un
trattamento retributivo annuo iniziale di L. 65.000.000 e per il quarto livello un analogo
trattamento di L. 77.485.655, corrispondente a quello in atto, ante rinnovo, per il grado
minimo di funzionario; gli importi sono riferiti al 30 settembre 1999 e sono, pertanto,
fatti salvi i successivi incrementi concordati in sede di rinnovo. Tale trattamento
retributivo è corrisposto secondo quanto previsto nel capitolo Riforma della
retribuzione (v. infra).
Ne consegue la previsione secondo
la quale gli attuali funzionari conservano ad personam leventuale differenza
di trattamento economico che scaturisce dallinserimento nei nuovi livelli
retributivi nazionali.
Fermo quanto stabilito in materia
di riforma della retribuzione, tale assegno non sarà riassorbibile per effetto di futuri
incrementi retributivi.
Le medesime Parti si sono, altresì
date atto, che gli importi in parola sono suscettibili di essere elevati per effetto degli
incrementi retributivi tabellari concordati in sede nazionale (v. Cap. IX, punto 1), ma
sono riassorbibili in caso di passaggio dal terzo al quarto livello, ovvero alla dirigenza
e non si cumulano con leventuale trattamento retributivo aziendalmente individuato
per i c.d. ruoli chiave (che di per sé non è soggetto a rivalutazione).
Le Parti nazionali hanno chiarito
che il medesimo assegno è computabile ai fini delleventuale quota del premio di
rendimento eccedente lo standard di settore nel rispetto, ovviamente, del principio
che la ristrutturazione retributiva è a costo zero (v. infra)
del trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di previdenza aziendale.
Si veda la tabella che segue:
Riassorbimento
degli assegni ad personam
come differenza di trattamento economico
funzionario a 77,5 milioni collocato nel 3° livello retributivo |
successivamente collocato al 4° livello retributivo |
Retrib. effettiva | Base livello | Ad personam |
Incremento |
Retrib. effettiva | Base livello | Adpersonam |
Incremento |
||
Prima | 77,5 | è |
77,5 | = 65,0 | + 12,5 | ||||
Dopo | 77,5 | =65,0 |
+12,5 | 0,0 | 77,5 | = 77,5 | + 0,0 | 0,0 |
funzionario a 90 milioni, collocato nel 4° livello |
successivamente collocato in posizione 100 milioni o
promosso a dirigente di livello minimo |
Retrib. effettiva |
Base livello |
Ad personam |
Incremento |
Retrib. effettiva |
Base livello |
Ad personam |
Incremento |
|||||
Prima | 90,0 | è |
90,0 | = 77,5 |
+ 12,5 | |||||||
Dopo | 90,0 | = 77,5 |
+ 12,5 | 0,0 | 100,0 | = 100,0(1) |
+ 0,0 | +10,0 | ||||
(1) Se collocato a 100 milioni:
Tabellare 77,5 mil. + 22,5 mil. qualetrattamentoeconomico aggiuntivo per
ruoli chiave |
funzionario
a 100 milioni, collocato in posizione90 milioni |
successivamente
collocato in posizione 100 milioni |
Retrib. effettiva |
Base livello |
Ad personam |
Incremento |
Retrib. Effettiva |
Base livello |
Ad personam |
Incremento |
|||||
Prima | 100,0 | è |
100,0 | =90,0(2) | + 10,0 | |||||||
Dopo | 100,0 | = 90,0 (2) | + 10,0 | 0,0 | 100,0 | =100,0(3) | + 0,0 | 0,0 | ||||
(2) Tabellare 77,5 mil. + 12,5 mil. quale
trattamento economico aggiuntivo per ruoli chiave |
(3) Tabellare 77,5 mil. + 22,5 mil. quale
trattamento economico aggiuntivo per ruoli chiave |
_________________
Lassegno ad personam segue le dinamiche del ccnl (= non
riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi), mentre nei casi di passaggio
di livello retributivo, di categoria, o per effetto della individuazione di ruoli chiave
si verificano gli effetti evidenziati, a titolo esemplificativo, nella presente tabella.
La
procedura aziendale
Come accennato, leffettiva
introduzione in azienda della categoria dei quadri direttivi deve essere preceduta
dallespletamento di una apposita procedura.
Ciascuna azienda deve dar corso ad
uno specifico incontro con gli organismi sindacali aziendali (di norma gli organi
di coordinamento delle rappresentanze aziendali) entro 90 giorni dalla data di
stipulazione del ccnl (detto termine decorre convenzionalmente dal 1° novembre 1999 e
scadrà, in pratica, il 31 gennaio 2000).
In detto incontro lazienda
rappresenta ai Sindacati una delle seguenti eventualità:
-la
sussistenza delle condizioni per dar corso allapplicazione immediata della normativa
sui quadri direttivi;
-un piano
di graduale applicazione della normativa stessa indicando tempi e modalità di attuazione;
-il rinvio
dellapplicazione della medesima normativa ad un successivo momento.
E opportuno rammentare in
proposito che, in ogni caso, il termine ultimo per applicare aziendalmente la disciplina
dei quadri direttivi nel suo complesso scadrà il 31 dicembre 2000: entro tale data,
pertanto, tutte le aziende dovranno aver completato il relativo iter procedurale.
Le Parti nazionali hanno stabilito
che, fino alla data prevista aziendalmente per lapplicazione del nuovo sistema,
continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme contrattuali per la quarta area
professionale (quadri) e per i funzionari dei rispettivi contratti nazionali del 1994 e
del 1995. Tale soluzione si estende alle connesse, eventuali disposizioni contenute nei
contratti integrativi aziendali (si pensi, ad esempio, alle previsioni in materia di
inquadramenti). Si veda, peraltro, quanto precisato relativamente alla quarta area
professionale nella parte della presente circolare dedicata agli orari di lavoro.
La procedura aziendale in parola
prevede lo svolgimento di un confronto con gli organismi sindacali, nel corso del quale
questi possono formulare considerazioni e proposte: il confronto è finalizzato a
ricercare soluzioni condivise in ordine ai profili di seguito richiamati. In ogni caso,
trascorsi 30 giorni dallavvio della procedura, lazienda rende operativi i
propri provvedimenti (in caso di successive modifiche, la procedura durerà 20 giorni).
La procedura in questione ha lo
scopo di verificare congiuntamente la conformità dellapplicazione della nuova
disciplina ai criteri definiti a livello nazionale.
Più in dettaglio, lazienda
nellambito dei criteri di sviluppo professionale deve rappresentare ai
sindacati gli effetti conseguenti allapplicazione della nuova struttura contrattuale
rispetto allordinamento dei gradi aziendalmente in atto: ci si riferisce in
particolare alle maggiorazioni di grado di cui allart. 21 del ccnl 22 giugno 1995 (e
corrispondenti norme ACRI) che come tali non sono più previste dal nuovo contratto
nazionale.
Come espressamente disciplinato, lo
sviluppo professionale nellarea quadri direttivi è collegato
allidentificazione da parte dellazienda di ruoli chiave correlati ai
diversi livelli di responsabilità sia nelle attività espletabili nellambito delle
strutture centrali che nella rete commerciale. Nellambito della predetta procedura,
tale operazione può dar luogo allindividuazione, sempre da parte dellazienda,
di trattamenti retributivi connessi che possono anche comportare il superamento del
trattamento tabellare fissato in sede nazionale.
E comunque esclusa la
possibilità di fissare aziendalmente livelli retributivi aggiuntivi ai
quattro definiti in sede nazionale. La logica dellimpostazione contrattuale,
infatti, è quella di consentire alle imprese di rispondere in modo più flessibile,
rispetto al passato, alle mutevoli condizioni organizzative e di mercato, adottando una
struttura inquadramentale e retributiva coerente e dunque non rigida.
In relazione a progetti per la
gestione strategica delle risorse umane, lazienda ha facoltà di prevedere percorsi
professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che
prevedono sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative. In questo
caso gli organismi sindacali predetti hanno diritto di essere informati (v. anche Cap.
III, punto 2).
Inquadramento e facoltà di
firma
E stata definita una nuova declaratoria
di inquadramento sostituitiva delle corrispondenti disposizioni in precedenza
contenute nei contratti nazionali (art. 17 del ccnl 19 dicembre 1994, art. 4 del ccnl 22
giugno 1995 e corrispondenti norme per ACRI).
Tale declaratoria, unica per
lintera categoria dei quadri direttivi, evidenzia lelevato grado di
responsabilità funzionale, lelevata preparazione professionale e/o il grado di
particolare specializzazione che, unitamente ad altri fattori, sono necessari per
linquadramento del personale nella categoria stessa.
Merita di essere evidenziato che
per tutti i quadri direttivi le funzioni ed i compiti assegnati dallazienda possono
comportare leffettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi in
rappresentanza dellazienda, da espletarsi con carattere di autonomia e
discrezionalità, in via generale, nellambito definito dalle deleghe di poteri
aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluso che
diano diritto allinquadramento fra i quadri direttivi facoltà di firma a carattere
meramente certificativo o dichiarativo o simili.
La suddetta impostazione
razionalizza la materia, superando ogni eventuale incertezza applicativa rispetto
ad un dettato normativo di per sé già chiaro circa la facoltà di attribuire il
c.d. potere di firma negoziale agli appartenenti alla nuova categoria, oltreché a tutti i
preposti a succursale, indipendentemente dal loro inquadramento, in coerenza con
lassetto organizzativo della banca.
Alla luce della surrichiamata
declaratoria occorre poi leggere i profili professionali esemplificativi della
nuova categoria che le Parti nazionali hanno inteso identificare (riservando a momenti
successivi lindividuazione di eventuali nuovi profili).
Fra essi, si ritiene utile
soffermarsi sul profilo professionale concernente i preposti a succursale (la
definizione, più rispondente alla normativa europea, è comunque equivalente, ai fini
contrattuali, a quella precedente di dipendenza).
Dovrà compiersi una valutazione
circa gli inquadramenti dei preposti a succursale, in considerazione della definizione del
relativo profilo professionale compiuta dalle Parti nazionali. Si è dunque respinta
liniziale richiesta di controparte di inquadrare fra i quadri direttivi la
generalità dei titolari di dipendenza.
Si è, invece, previsto che,
nellambito della declaratoria generale già ricordata, siano quadri direttivi i
preposti a succursale, comunque denominata, che svolgono, con significativi gradi di
autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della
clientela, compiti di rappresentanza dellazienda nei confronti dei terzi
nellambito dei poteri conferiti dallazienda stessa, per quanto concerne
lerogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le
risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dellunità operativa
in rapporto agli obiettivi definiti dallazienda medesima.
Per realizzare tale operazione
dovranno essere aziendalmente riesaminate, in particolare, le disposizioni relative
attualmente inserite nei contratti integrativi aziendali, onde poter cogliere le
opportunità introdotte dal ccnl.
Al riguardo il ccnl stabilisce linquadramento
minimo secondo la tabella che segue, la quale, in tutti i casi, ha
riguardo al numero degli addetti alla succursale compreso il preposto.
-5-6 addetti quadro direttivo1° livello
-7addetti quadro direttivo2° livello
-8-9 addetti quadro direttivo3° livello
-10 addetti e oltrequadro direttivo4° livello
Rispetto a tale inquadramento
minimo sono state previste deroghe per quanto attiene alle succursali con orari
speciali ([1]) e/o ad operatività ridotta : ciò vale a dire che per
tali succursali è possibile prevedere un inquadramento del preposto anche inferiore a
quello suindicato (ad esempio nella 3ª area professionale). In ogni caso, nelle
succursali diverse da quelle suindicate con un organico complessivo pari o inferiore a
4 addetti, compreso il preposto, trova applicazione la tabella seguente, fatte salve
diverse determinazioni nelle sedi aziendali in considerazione di situazioni particolari:
-1 addetto3ª area2° livello
-2 addetti3ª area3° livello
-3-4 addetti3ª area4° livello
Fino al
passaggio aziendale alla nuova categoria dei quadri direttivi, continueranno a trovare
applicazione le precedenti previsioni in materia di inquadramenti per i preposti a
succursale (artt. 16 e 17 del ccnl 19 dicembre 1994 e corrispondenti norme per ACRI).
Fungibilità
Sulla scorta della analoga
disposizione contenuta nel contratto nazionale del 19 dicembre 1994, si è introdotta una
clausola finalizzata a consentire alle imprese la massima flessibilità possibile
anche tenuto conto dellart. 2103 cod.civ. nellutilizzo dei quadri
direttivi.
Si è pertanto previsto che, in
considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine
di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei
compiti in azienda, può essere attuata lapiena fungibilità, rispettivamente, fra
il primo ed il secondo livello retributivo e fra il terzo ed il quarto livello
retributivo.
Sempre allo scopo di agevolare un
utilizzo elastico delle risorse umane, si è colta una opportunità offerta dal
legislatore, elevando a 5 mesi, relativamente ai quadri direttivi, il periodo di
assegnazione a mansioni superiori che dà diritto allinquadramento superiore, in
deroga, per questo specifico aspetto, allart. 2103 cit. (cfr. art. 6, l. n. 190/85
come modificato dalla legge n. 106/86).
La predetta disposizione
secondo i chiarimenti intercorsi tra le Parti successivamente all11 luglio 1999
trova senzaltro applicazione nei casi di passaggio dalla terza area
professionale ai quadri direttivi.
Per quanto poi riguarda le ipotesi
di avanzamento fra i diversi livelli dei quadri direttivi, occorre rilevare come il
recentissimo affermarsi di un indirizzo negativo della Corte di Cassazione con riferimento
ai predetti passaggi interni alla categoria, consigli, allo stato, di applicare la
disposizione con la necessaria prudenza, onde non incorrere in un possibile contenzioso
individuale dagli esiti obiettivamente incerti (v. Cass., 5 maggio 1999, n.4516, di
prossima pubblicazione nel Not.giurisp.lav.).
Prestazione lavorativa
Si tratta di una delle previsioni
più innovative dellaccordo nazionale: le Parti hanno dichiarato, nella norma,
lintento di considerare la prestazione lavorativa dei quadri direttivi orientata al
raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nellambito di un rapporto
fiduciario. Ciò assume particolare rilievo soprattutto con riguardo agli appartenenti
alla quarta area professionale che confluiscono nella nuova categoria.
Per questi ultimi la nuova
disciplina comporta soprattutto il venir meno dal momento delleffettivo
passaggio al nuovo sistema del compenso per lavoro straordinario che
finora ha caratterizzato tale fascia di personale, in modo difforme da quanto avviene in
altri importanti comparti produttivi (ad esempio, lindustria) ed in altri Paesi
europei.
Pertanto, mutuando sostanzialmente
limpostazione contrattuale da quella già in essere per i funzionari (si veda
lart. 35 del ccnl 22 giugno 1995), si è stabilito che la prestazione dei quadri
direttivi si effettua, di massima, in correlazione temporale con lorario normale
applicabile al personale inquadrato nella terza area professionale addetto allunità
di appartenenza (intendendosi per tale lunità produttiva ovvero, in caso di orari
differenziati nellambito della medesima, lunità operativa o il nucleo di
lavoro al quale linteressato è addetto), con le caratteristiche di flessibilità
temporale proprie di tale categoria e criteri di autogestione
individuale che tengano conto delle esigenze operative.
Detto criterio di autogestione, in
effetti, viene a costituire un particolare fattore di responsabilizzazione
delladdetto, in quanto lascia in buona misura allinteressato, fermo restando
il controllo dellimpresa tipico del rapporto di lavoro subordinato, la
valutazione circa il tempo della propria attività di lavoro e appunto le
esigenze operative che gli sono proprie, in quanto soggetto inserito in una compagine
organizzativa complessa e articolata.
Sul piano più strettamente
operativo si reputa, ad esempio, incompatibile col nuovo assetto una rigida rilevazione
degli orari di entrata e di uscita del personale in parola, ritenendosi, invece, più
confacente la mera rilevazione giornaliera della presenza in servizio, come già avviene,
del resto, per i funzionari.
In considerazione di tale nuovo
assetto, si è stabilito convenzionalmente che le tabelle retributive fissate in sede
nazionale per il primo ed il secondo livello dei quadri direttivi comprendono la c.d. forfettizzazione
del lavoro straordinario (v. gli importi indicati in calce al Cap. IX) e sono
commisurate ad una prestazione corrispondente allorario normale della terza area
professionale, maggiorata di 10 ore mensili medie.
E il caso di precisare che,
non avendo di per sé diritto i quadri direttivi alla riduzione dorario prevista dal
1° gennaio 2000 per i lavoratori con inquadramento meno elevato (v., Cap. IV, punto 1),
lorario di riferimento cui correlare le predette 10 ore mensili medie deve comunque
tener conto dellanzidetta riduzione.
Prestazioni eccedenti in misura
significativa il predetto limite orario convenzionale, che non sia stato obiettivamente
possibile gestire secondo il meccanismo suesposto, verranno rappresentate
dallinteressato allazienda, la quale valutatane la congruità
corrisponderà unapposita erogazione. Detta apposita erogazione deve
essere correlata a eccedenze significative rispetto alle normali caratteristiche di
flessibilità della prestazione della categoria, escludendosi comunque operazioni di tipo
contabile.
Relativamente al terzo ed al quarto
livello retributivo rispetto ai quali non opera il surricordato tetto orario
mensile lazienda valuterà la possibilità di corrispondere unapposita
erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante
lanno. La previsione riproduce, in buona sostanza, quanto già previsto per i
funzionari dalla preesistente normativa nazionale (v. la premessa al Cap. V del ccnl 22
giugno 1995 e lart. 33, ccnl ACRI 16 giugno 1995).
Il contratto nazionale non indica
le misure delle predette eventuali erogazioni, lasciando alle imprese di valutare la
questione, anche in una generale considerazione del complesso dei possibili strumenti di
remunerazione del personale; ci si limita a prevedere che le erogazioni in parola possono
essere corrisposte a cadenza annuale, alla stessa data fissata aziendalmente per il
pagamento del premio aziendale.
Contrattazione aziendale
Il nuovo contratto nazionale non
prevede la possibilità, a tratto generale, di affrontare in sede aziendale la materia
degli inquadramenti, disciplinando espressamente le fattispecie nelle quali può aprirsi
un confronto sindacale su tale aspetto e stabilendo, di volta in volta, se si tratta di
contrattazione o di mero confronto secondo specifiche procedure: si consideri, ad esempio,
per quel che attiene a questo secondo genus, proprio la procedura di passaggio ai
quadri direttivi.
Alla luce di tale criterio, si è
stabilito che resti oggetto di accordo aziendale tempo per tempo attivabile su
richiesta di una delle Parti aziendali (e, dunque, eventualmente anche in occasione della
prossima tornata di contrattazione integrativa) lindividuazione di nuovi
profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione.
Laddove, peraltro, si tratti di nuovi profili relativi al terzo e al quarto livello dei
quadri direttivi lazienda è tenuta a rispettare unicamente la procedura di
confronto di cui al punto 1 del Cap. II del nuovo ccnl: questo perché il precedente
contratto nazionale ABI non contemplava, rispetto allinquadramento dei funzionari,
alcuna occasione di negoziato aziendale in materia di inquadramenti e si è inteso
mantenere tale impostazione.
Ferie
La relativa previsione, che fissa
in 26 giorni il quantitativo annuale di ferie per tutti gli appartenenti ai quadri
direttivi a decorrere dal 2000, non sembra richiedere particolari chiarimenti. E
appena il caso di precisare che, per il primo ed il secondo livello, si determina un
incremento della dotazione di ferie annuale (cfr. art 92 ccnl 19 dicembre 1994 e
corrispondente norma per ACRI) che convenzionalmente è stato riconosciuto a fronte della
giornata di riduzione dorario attribuita al personale delle aree
professionali a partire dal 2001 (v. Cap. IV, punto 1).
Legge
n. 223/1991
Si è riprodotto nel testo
contrattuale il chiarimento, già presente nellaccordo quadro 28 febbraio 1998, in
base al quale la legge n. 223 del 1991 resta applicabile a tutto il personale appartenente
alla categoria dei quadri direttivi. Ciò supera definitivamente il contenzioso
instauratosi in taluni casi rispetto alla categoria dei funzionari e rileva nelle
situazioni in cui debbano attivarsi aziendalmente le procedure, contrattuali e di legge,
per la riduzione di personale, anche ai fini dellaccesso alle prestazioni
straordinarie del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,
delloccupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale
del credito.
Passaggio alla dirigenza
In materia il contratto 11 luglio
1999 ha sostanzialmente riprodotto le disposizioni contenute nellaccordo quadro 28
febbraio 1998.
Le Parti nazionali hanno convenuto
sullopportunità di un ampliamento dellarea della dirigenza, anche in
considerazione del raffronto con le omologhe categorie degli altri settori produttivi e
con le realtà del settore bancario in Europa. Si è data così concretezza ad un progetto
sul quale ci si era confrontati in occasione degli ultimi rinnovi senza tuttavia giungere
finora a conclusioni concrete, soprattutto per lindisponibilità sindacale, ora
superata, a rivedere le regole contrattuali concernenti la risoluzione del rapporto di
lavoro.
Lintera disciplina della
categoria troverà collocazione, come accennato in premessa alla presente circolare, nel
contratto dei dirigenti, separato da quello delle altre categorie, attualmente in corso di
stipulazione con le Organizzazioni sindacali interessate.
La nuova normativa stabilisce che,
come previsto dal citato accordo quadro, (art. 3, punto 1), la dirigenza allargata sarà indicativamente
ricompresa fra l1,5 % ed il 2,5% rispetto al totale del personale dipendente
dallazienda: a questo fine linquadramento di dirigente sarà attribuito ad una
parte degli attuali funzionari con grado più elevato.
Pertanto, ciascuna azienda
individuerà tra i funzionari cui è attualmente riconosciuta una maggiorazione di
grado superiore a 9 quelli ai quali attribuire linquadramento da dirigente.
Detta identificazione deve tener conto delle funzioni svolte, della struttura e
dellorganizzazione dellazienda stessa.
Gli organismi sindacali aziendali
hanno diritto di essere informati in merito ai criteri ed alle modalità adottati;
loperazione, pur essendo connessa temporalmente allespletamento della
procedura prevista dal contratto per il passaggio ai quadri direttivi (si vedano i
richiami alla contestualità e alla eventuale graduale applicazione inseriti nel Cap. II,
punto 1), non prevede, pertanto, alcun obbligo di confronto, né tantomeno di accordo con
la controparte.
Punti salienti della nuova
disciplina dei dirigenti sono costituiti dal profilo retributivo e dalla nuova normativa
riguardante la cessazione del rapporto ad iniziativa dellazienda.
Quanto al primo aspetto, si era
concordato nellaccordo quadro che il ccnl avrebbe fissato unicamente il trattamento
economico corrispondente al livello minimo di dirigente, ad un livello inferiore
allattuale.
Con lintesa dell11
luglio 1999 si è stabilito che la quota di retribuzione eccedente i 100 milioni verrà
conservata, in ogni caso, come assegno ad personam ai funzionari che
transiteranno alla dirigenza per effetto delle disposizioni surrichiamate, con
ciò definendo, in sostanza, il nuovo livello retributivo di accesso alla categoria in
misura decisamente più bassa di quella in atto (cfr. art. 85 del ccnl 22 giugno 1995 e
corrispondenti norme per ACRI). Tale assegno segue le sorti già richiamate con
riferimento allanaloga operazione prevista per i quadri direttivi (v. supra).
Quanto alla cessazione del
rapporto ad iniziativa dellazienda, la stessa sarà regolata in analogia
a quanto praticato per la dirigenza degli altri settori esclusivamente dalle norme
del codice civile, prevedendosi lintroduzione di un collegio arbitrale per le
controversie in materia: ci si è voluti riferire allart 2118 c.c. Rimane
naturalmente ferma la possibilità di recesso per giusta causa ai sensi dellart.
2119 c.c.
Di conseguenza viene meno, ai fini
in questione, la distinzione fra i c.d. dirigenti di vertice e non, che
caratterizzava lart. 92 del ccnl ABI del 22 giugno 1995; inoltre nei confronti dei
funzionari passati alla dirigenza non troverà più applicazione lart. 78 del citato
contratto che estendeva a detto personale quanto previsto dallart. 18 della legge n.
300 del 1970, segnatamente per quel che atteneva alla reintegra nel posto di
lavoro in conseguenza di un licenziamento dichiarato illegittimo, di tutti i funzionari
delle aziende che occupassero complessivamente più di 15 dipendenti.
In considerazione di questa
significativa innovazione si è convenuto che il nuovo regime si applicherà al personale
che passerà alla dirigenza per effetto della norma transitoria in esame, trascorso un
anno dal relativo inquadramento.
E anche il caso di osservare
come, alla luce di tali modificazioni, venga meno anche il Protocollo relativo
allesercizio dellopzione, riportato in allegato n. 5 del ccnl 22
giugno 1995.
Per ogni altro aspetto, si è già
convenuto nellaccordo quadro che al predetto personale si applicherà integralmente
la nuova disciplina contrattuale dei dirigenti. Al riguardo si è fatto espresso richiamo
alla seguente declaratoria di inquadramento per lintera
categoria: Ai fini del presente contratto sono dirigenti coloro ai quali
sussistendo le condizioni di subordinazione di cui allart. 2094 del codice civile ed
in quanto ricoprano nellazienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di
professionalità, di autonomia e di potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di
promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi
dellazienda siano dalle rispettive aziende cui appartengono come tali
qualificati.
([1]) E cioè quelle di cui al Cap. IV, punto 4, comma 2, nonché gli sportelli presso strutture pubbliche o aperte al pubblico.Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
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