Area contrattuale (Cap. I)

Il tema in oggetto è uno dei più delicati affrontati dalle Parti stipulanti in occasione dei rinnovi contrattuali del settore del credito dal 1990 ad oggi.

La disciplina concerne, infatti, l’individuazione del campo di applicazione del ccnl attraverso l’identificazione delle imprese e, in particolare, delle attività da esse espletate, che ne rappresentano i destinatari.

L’argomento è anche trattato dall’accordo quadro del 28 febbraio 1998 ([1]), dove è stato, tra l’altro, convenuto sull’esigenza di concordare, tra le Parti stipulanti il ccnl, una nuova articolazione della normativa dedicata all’area contrattuale, considerato che “vi sono attività di intermediazione finanziaria rispetto alle quali le banche operano in concorrenza con soggetti non bancari e che ci sono fasi di lavorazione che non risultano peculiari del settore bancario in quanto non sono specifiche del processo produttivo dell’intermediazione bancaria”.

L’impostazione contrattuale che ne è scaturita con il rinnovo dell’11 luglio 1999 è dunque diversa dal passato: in buona sostanza, nell’individuare strumenti idonei a favorire la competitività del settore, l’area contrattuale è stata modulata con attenzione specifica alle attività svolte dalle aziende.

Tanto premesso, il nuovo ccnl – in sostituzione delle precedenti previsioni contrattuali sull’area contrattuale – è stato stipulato  non solo per il personale delle aziende di credito e finanziarie, ma anche di quelle controllate che svolgono attività creditizia e finanziaria, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 385/1993 ([2]), o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto ([3]).

Pertanto, schematicamente, il nuovo ccnl dell’11 luglio 1999 si applica ai dipendenti delle:

-  aziende di credito e aziende finanziarie;

-  aziende da queste controllate che svolgono attività creditizia, o finanziaria, o strumentale.

Ai fini della valutazione della sussistenza, o meno, di tale condizione di controllo, è opportuno ricordare che, fatti salvi gli eventuali coordinamenti in fase di stesura del testo del ccnl, la “nozione” finora utilizzata è quella riveniente dai citati ccnl di settore del 1994 e 1995.

In particolare, il dato normativo di riferimento è l’art. 2359 c.c., primo comma, n. 1 e n. 3, ante modifica ex d.lgs. 127 del 1991, il quale stabilisce che sono considerate società controllate:

-  le società di cui un’altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria;

-  le società controllate da un’altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Nelle disposizioni rivenienti dai contratti di categoria è altresì considerata come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali, svolga per le aziende di credito e finanziarie direttamente destinatarie del ccnl, attività prevalente tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.

Tanto premesso, in coerenza con quanto espressamente stabilito dall’accordo quadro del 28 febbraio 1998 e tenendo presente gli obiettivi di fondo perseguiti dal medesimo, è stato convenuto che:

a) ai dipendenti che svolgono le attività peculiari del settore bancario, in quanto specifiche del processo produttivo dell’intermediazione bancaria (core business), si applica la disciplina contrattuale del settore del credito;

b) ai dipendenti che svolgono attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, rispetto alle quali le banche operano in concorrenza con soggetti non bancari, si applica la disciplina contrattuale del settore del credito con specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti (“al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento”);

c) per le attività c.d. di carattere complementare e/o accessorio, poiché riferibili a lavorazioni che non risultano peculiari del settore bancario, in quanto non specifiche del processo produttivo dell’intermediazione bancaria, è possibile:

    -  l’appalto anche ad aziende che non applicano il ccnl del credito in quanto appartenenti ad altri settori;

    -  l’applicazione, ai dipendenti che svolgono dette attività, delle norme dei contratti complementari che verranno definiti a livello nazionale, con l’obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento.

Allocazione di attività e personale a società non controllate

La normativa contrattuale contenuta ai commi 3 e 4 del Cap. I, si inserisce nel complessivo disegno perseguito dalle Parti stipulanti, teso ad individuare strumenti di flessibilità a favore delle imprese, salvaguardando – nello stesso tempo – le condizioni di lavoro.

Si è infatti considerata l’attuale fase che sta attraversando il settore, caratterizzata dalla ricerca di efficienza, di competitività economica e di sviluppo. Si è dunque preso atto che in questo periodo sono particolarmente diffusi i processi di riorganizzazione/razionalizzazione delle imprese bancarie, che spesso possono anche determinare l’eventuale “scorporo” di personale e di attività finanziarie e strumentali a società non controllate appartenenti ad altri settori.

In ragione di questa situazione di fatto e, dunque, dell’esigenza che la normativa sull’area contrattuale contribuisca a fornire elementi di certezza al perfezionamento di dette operazioni, le Parti stipulanti hanno previsto che al personale interessato da tali processi di allocazione di risorse all’“esterno”, sia garantita l’applicazione del ccnl, comprese le relative specificità di seguito evidenziate. La garanzia è estesa altresì a coloro che verranno successivamente assunti dalle società acquirenti per l’espletamento delle medesime attività.

In altri termini, presso dette aziende sarà necessario applicare il ccnl del credito con le relative specificità al personale addetto allo svolgimento delle attività finanziarie e strumentali descritte al punto 1 del Cap. I.

Il ccnl rinvia ad una procedura aziendale di confronto con gli Organismi sindacali che dovrà tendere all’individuazione di “soluzioni idonee” su specifiche, tassative materie:

-  occupazione;

-  formazione;

-  sviluppo dei livelli professionali;

-  mantenimento dei trattamenti economici e normativi.

In particolare, pertanto, in tale ambito procedurale, il “mantenimento” delle normative aziendali del cedente sarà oggetto di specifica negoziazione aziendale.

Tale disposizione va, naturalmente, letta alla luce dell’art. 2112 c.c., come novellato dall’art. 47 della l. n. 428 del 1990 sui trasferimenti d’azienda.

La procedura sindacale prevista dal nuovo ccnl sarà quella definita dalle Parti stipulanti per armonizzare le previsioni contrattuali preesistenti in materia di trasferimenti d’azienda (artt. 147 del ccnl 19 dicembre 1994 e 102 del ccnl 22 giugno 1995 e corrispondenti norme ACRI), con quella ex lege n. 428 del 1990 (v. oltre il commento sul Cap. VII: “Sistema di relazioni sindacali”): già nel ccnl 11 luglio 1999 è stato peraltro precisato che la procedura sindacale per l’allocazione di risorse a società non controllate “dovrà comunque coinvolgere sia l’azienda acquirente che alienante”.

E’ stato infine previsto un obbligo dell’azienda alienante di cedere le attività in parola solo a società acquirente che si impegni ad applicare il ccnl dei bancari con le relative specificità e demandi e a far assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente.

Attività che richiedono specifiche regolamentazioni

Le attività per le quali le Parti stipulanti hanno individuato specifiche “regolamentazioni” (Cap. I, punto 1) sono le seguenti:

A) Intermediazione mobiliare;

B) Leasing e Factoring;

C) Credito al consumo;

D) Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento;

E) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile;

F) Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie:

    - nell’area sistemi di pagamento: bonifici Italia da/verso clienti; utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito e di debito; imposte e tasse; Inps; assegni circolari/bancari;

    - nell’area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; girofondi finanziari;

    - nell’area finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi;

    - nell’area titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria;

    - nell’area supporto: anagrafe, conti correnti;

    - nell’area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori;

G) Gestione amministrativa degli immobili d’uso.

    Relativamente a detta elencazione di attività è opportuno specificare quanto segue:

    attività che sono già acquisite dall’esterno

Considerato che la nuova disciplina sull’area contrattuale è entrata in vigore il 1° novembre 1999, la stessa non incide sulle attività già acquisite dall’esterno, ad esempio tramite appalti, comprese nell’elenco di cui sopra, per le quali sono previste specifiche regolamentazioni, o che non siano contenute nell’elenco, individuato “indicativamente”, delle attività complementari e/o accessorie (v. oltre, in fase descrittiva del Cap. I, punto 3).

    attività di progettazione di sistemi informativi, analisi, realizzazione, commercializzazione, manutenzione e sviluppo di procedure e prodotti software - Software house

Nell’ambito delle attività di cui alla lett. E) dell’elenco che precede, si tratta di “prodotti” e servizi, come tali, estranei all’area contrattuale del credito, che possono continuare ad essere reperiti sul mercato, all’esterno dell’area contrattuale.

Qualora vi siano società di software appartenenti ad un gruppo bancario a rigore dovrebbe ritenersi applicabile il ccnl del credito. Sono, infatti, a ben vedere attività strumentali espletate da società “controllate” da azienda di credito o finanziaria (Cap I, 1º comma). Peraltro, ove la società in questione abbia autonomia economica, la stessa non risulta tenuta ad applicare il ccnl di settore. Ciò è coerente, come dianzi accennato, con la surrichiamata nozione di controllo.

Resta, in ogni caso, fermo quanto chiarito al punto che precede relativamente alle situazioni in essere prima del 1° novembre 1999.

 

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Le specifiche regolamentazioni convenute dalle Parti stipulanti per addivenire ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento attengono agli orari di lavoro ed agli inquadramenti.

Specifiche regolamentazioni: orari di lavoro

Nel Cap. IV dedicato agli orari di lavoro, sono stabilite – rispetto alla nuova normativa convenuta per il restante personale – le specifiche deroghe applicabili ai lavoratori addetti alle attività di cui all’elenco precedente (Cap. I, punto 1, dalla lett. A alla lett. G), esaminate più approfonditamente nel capitolo della presente circolare dedicato appunto agli orari di lavoro.

Specifiche regolamentazioni: inquadramenti

Al fine di realizzare una disciplina più flessibile e meno onerosa (Cap. I, punto 2, parte seconda), il personale assunto successivamente alla data di stipulazione del ccnl che sia incaricato stabilmente di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti amministrativi e/o contabili, o tecnici “semplici” così come definiti dalla norma stessa, è inquadrato nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo (per Acri, fino al passaggio al nuovo sistema inquadramentale, impiegati di grado minimo).

Come è ovvio, in tali ipotesi non trovano applicazione già da ora le precedenti disposizioni contrattuali sull’inquadramento per titolo di studio.

Relativamente all’inquadramento dei lavoratori che svolgono attività presso servizi o reparti centrali e periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile (lett. E), le Parti stipulanti hanno considerato l’esperienza contrattuale aziendale di settore stratificatasi soprattutto negli anni ’80. In particolare il nuovo ccnl ha previsto:

-  l’impegno per le medesime Parti a livello nazionale (entro 90 giorni dalla stipulazione del ccnl) di individuare ulteriori declaratorie e profili professionali specifici ed esemplificativi, tenendo conto dell’impianto normativo definito dal ccnl, “ma adeguandoli alle necessità di contenuto professionale tipiche” di tali figure;

-  il rinvio alla prossima contrattazione integrativa aziendale per procedere ad un riesame delle normative aziendali sugli inquadramenti degli addetti ai CED – ivi compresi eventuali sistemi di progressione economica e/o di carriera – per adeguare tali normative ai principi sopra accennati, coerentemente con gli obiettivi generali del ccnl (contenimento degli oneri e convergenza verso costi competitivi con il mercato di riferimento).

Attività complementari e/o accessorie appaltabili

Le attività (Cap. I, punto 3) per le quali le Parti stipulanti hanno previsto in alternativa:

-  l’appalto anche ad aziende che non applicano il contratto del credito in quanto appartenenti ad altri settori;

-  l’applicazione dei contratti complementari che le Parti stesse si sono impegnate a definire entro 120 giorni dalla stipulazione del ccnl,

sono le seguenti:

1. Servizio portafoglio (escluse quelle di cui al punto 1, lett. F, precedentemente descritto sub “specifiche regolamentazioni”) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività di back office ([4]);

2. Trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori;

3. Attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica;

4. Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d’uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.

 

Tale elenco, individuato dalle Parti, è indicativo, nel senso che le Parti stesse non hanno esaustivamente definito ciò che è appaltabile, in quanto “non specifico del processo produttivo dell’intermediazione bancaria” (cfr. l’accordo quadro del 28 febbraio 1998) ed in buona misura identifica - allo scopo di superare ogni possibile incertezza applicativa - attività di supporto alla stessa intermediazione bancaria, già spesso eseguite da società esterne all’area contrattuale del credito.

Il carattere “indicativo” dell’elenco lascia ferma, pertanto, la possibilità di appaltare all’esterno dell’area contrattuale del credito tutte quelle attività che, pur non inserite nell’elenco in parola, presentano caratteristiche di complementarietà e/o accessorietà all’intermediazione bancaria, fermo restando l’impegno ad effettuare la “verifica” nazionale di cui all’ultimo periodo del Cap. I in esame.

Relativamente all’elenco di cui sopra, è altresì opportuno specificare quanto segue:

    Attività complementari e/o accessorie appaltabili - Servizio portafoglio – Cassa e trattazione assegni – Lavorazioni di data entry relative ad attività di back office

Le attività in oggetto sono appaltabili ad esclusione delle specifiche attività ad esse riferibili rientranti nei Centri servizi di cui al punto 1, lett. F) del Cap. I, precedentemente descritti a proposito delle attività oggetto di “specifiche regolamentazioni”.

    Nozione di “attività di supporto tecnico-funzionale alla banca telefonica”

L’espressione deve essere intesa in senso proprio: in particolare, ai fini degli appalti, tale definizione non può ritenersi applicabile a tutto il personale che svolge attività di banca telefonica. Tuttavia si rammenta che le flessibilità in tema di orari (turni) riguardano tutto il personale addetto alla banca telefonica (vedi oltre nel commento al Capitolo “Orari di lavoro”; Cap. IV, punto 3.3, lett. d).

 

Relativamente all’impegno delle Parti stipulanti per la definizione dei contratti complementari, il contratto nazionale fissa i temi sui quali operare tale intervento negoziale: orari, inquadramento, trattamento economico.

In proposito è stato anche specificato che:

-  le novità in tema di inquadramento del personale (applicazione della declaratoria precedentemente commentata nella parte relativa alle specifiche regolamentazioni: Cap. I, punto 2, parte seconda) e di trattamento economico, riguardano solo il personale assunto successivamente alla stipulazione del contratto nazionale;

-  le tabelle retributive che saranno previste dai contratti complementari avranno una riduzione pari al 15% rispetto a quelle “comuni”.

 

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Resta da segnalare che eventuali future attività diverse da quelle riportate negli elenchi che precedono (dalla lett. A alla G del Cap. I, punto 1 e dal numero 1 al 4 del Cap. I, punto 3), e che richiedono, anche in relazione al punto 15 dell’art. 1 del d.lgs. n. 385 del 1993 ([5]), specifiche regolamentazioni (Cap. I, punto 1), ovvero contratti complementari (Cap. I, punto 3), potranno essere individuate in successivi momenti di verifica nazionale su istanza di ciascuna delle Parti stipulanti.

 

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Per connessione con l’argomento dell’area contrattuale è il caso di segnalare che, allo stato e fatti salvi eventuali interventi in sede di coordinamento, per i passaggi da normative collettive diverse a quella del credito continua ad applicarsi il “Protocollo” in allegato al contratto complementare del 1991 (v. appendice. n. 4 al ccnl del 19 dicembre 1994 e corrispondenti norme ACRI).



([1]) Il Protocollo d’intesa 4 giugno 1997 sul settore bancario prevedeva l’estensione dello strumento dei contratti complementari con l’obiettivo di convergere, in alcune specifiche aree di attività, verso costi competitivi con il mercato di riferimento. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo

([2]) Art. 1, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 385/1993: “Nel presente decreto legislativo si intendono per “attività ammesse al mutuo riconoscimento”: le attività di: 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il “forfaiting”); 3) leasing finanziario; 4) servizi di pagamento; 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, “travellers chéques”, lettere di credito); 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: – strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); –  cambi; –  strumenti finanziari a termine e opzioni; – contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse; –  valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo “money broking”; 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) servizi di informazione commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza.” Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo

([3]) Artt. 10 e 59 del d.lgs. n. 385/1993: Art. 10 – (Attività bancaria). – 1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere d’impresa. 2. L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche. 3. Le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

Art. 59 – (Definizioni). – 1. Ai fini del presente capo: (Omissis) b) per “società finanziarie” si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia in conformità delle  delibere del CICR; una o più delle attività previste dall’art. 1, comma 2, lettera  f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; c) per “società strumentali” si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell’attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo

([4]) Le Parti stipulanti hanno inserito un Chiarimento a verbale, secondo il quale: Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo

“Per lavorazioni di data entry relative ad attività di back office si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento assegni ed effetti, l’inserimento dati negli archivi informatici.”

([5]) La norma recita: “Altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all’elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.” Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo

 


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