Area contrattuale (Cap. I)
Il tema in oggetto è uno dei più
delicati affrontati dalle Parti stipulanti in occasione dei rinnovi contrattuali del
settore del credito dal 1990 ad oggi.
La disciplina concerne, infatti,
lindividuazione del campo di applicazione del ccnl attraverso lidentificazione
delle imprese e, in particolare, delle attività da esse espletate, che ne rappresentano i
destinatari.
Largomento è anche trattato
dallaccordo quadro del 28 febbraio 1998 ([1]),
dove è stato, tra laltro, convenuto sullesigenza di concordare, tra le Parti
stipulanti il ccnl, una nuova articolazione della normativa dedicata allarea
contrattuale, considerato che vi sono attività di intermediazione finanziaria
rispetto alle quali le banche operano in concorrenza con soggetti non bancari e che ci
sono fasi di lavorazione che non risultano peculiari del settore bancario in quanto non
sono specifiche del processo produttivo dellintermediazione bancaria.
Limpostazione contrattuale
che ne è scaturita con il rinnovo dell11 luglio 1999 è dunque diversa dal passato:
in buona sostanza, nellindividuare strumenti idonei a favorire la competitività del
settore, larea contrattuale è stata modulata con attenzione specifica alle
attività svolte dalle aziende.
Tanto premesso, il nuovo ccnl
in sostituzione delle precedenti previsioni contrattuali sullarea
contrattuale è stato stipulato non
solo per il personale delle aziende di credito e finanziarie, ma anche di quelle
controllate che svolgono attività creditizia e finanziaria, ai sensi dellart. 1
del d.lgs. n. 385/1993 ([2]), o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del
medesimo decreto ([3]).
Pertanto, schematicamente, il nuovo
ccnl dell11 luglio 1999 si applica ai dipendenti delle:
- aziende di credito
e aziende finanziarie;
-
aziende da queste controllate che svolgono attività creditizia, o finanziaria, o
strumentale.
Ai fini della valutazione della
sussistenza, o meno, di tale condizione di controllo, è opportuno ricordare che, fatti
salvi gli eventuali coordinamenti in fase di stesura del testo del ccnl, la
nozione finora utilizzata è quella riveniente dai citati ccnl di settore del
1994 e 1995.
In particolare, il dato normativo
di riferimento è lart. 2359 c.c., primo comma, n. 1 e n. 3, ante modifica ex d.lgs.
127 del 1991, il quale stabilisce che sono considerate società controllate:
-
le società di cui unaltra società, in virtù delle azioni o quote
possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dellassemblea
ordinaria;
-
le società controllate da unaltra società mediante le azioni o quote
possedute da società controllate da questa.
Nelle disposizioni rivenienti dai
contratti di categoria è altresì considerata come controllata la società partecipata
che, per vincoli di committenza o contrattuali, svolga per le aziende di credito e
finanziarie direttamente destinatarie del ccnl, attività prevalente tale da determinarne
la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
Tanto premesso, in coerenza con
quanto espressamente stabilito dallaccordo quadro del 28 febbraio 1998 e tenendo
presente gli obiettivi di fondo perseguiti dal medesimo, è stato convenuto che:
a) ai
dipendenti che svolgono le attività peculiari del settore bancario, in quanto specifiche
del processo produttivo dellintermediazione bancaria (core business), si
applica la disciplina contrattuale del settore del credito;
b) ai
dipendenti che svolgono attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di
attività organizzativamente connesse, rispetto alle quali le banche operano in
concorrenza con soggetti non bancari, si applica la disciplina contrattuale del settore
del credito con specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti
(al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina
coerente con il mercato di riferimento);
c) per
le attività c.d. di carattere complementare e/o accessorio, poiché riferibili a
lavorazioni che non risultano peculiari del settore bancario, in quanto non specifiche del
processo produttivo dellintermediazione bancaria, è possibile:
- lappalto anche ad aziende che non applicano il ccnl del
credito in quanto appartenenti ad altri settori;
- lapplicazione, ai dipendenti che svolgono dette attività, delle
norme dei contratti complementari che verranno definiti a livello nazionale, con
lobiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento.
Allocazione di attività e
personale a società non controllate
La normativa contrattuale contenuta
ai commi 3 e 4 del Cap. I, si inserisce nel complessivo disegno perseguito dalle Parti
stipulanti, teso ad individuare strumenti di flessibilità a favore delle imprese,
salvaguardando nello stesso tempo le condizioni di lavoro.
Si è infatti considerata
lattuale fase che sta attraversando il settore, caratterizzata dalla ricerca di
efficienza, di competitività economica e di sviluppo. Si è dunque preso atto che in
questo periodo sono particolarmente diffusi i processi di
riorganizzazione/razionalizzazione delle imprese bancarie, che spesso possono anche
determinare leventuale scorporo di personale e di attività finanziarie
e strumentali a società non controllate appartenenti ad altri settori.
In ragione di questa situazione di
fatto e, dunque, dellesigenza che la normativa sullarea contrattuale
contribuisca a fornire elementi di certezza al perfezionamento di dette operazioni, le
Parti stipulanti hanno previsto che al personale interessato da tali processi di
allocazione di risorse allesterno, sia garantita lapplicazione del
ccnl, comprese le relative specificità di seguito evidenziate. La garanzia è estesa
altresì a coloro che verranno successivamente assunti dalle società acquirenti per
lespletamento delle medesime attività.
In altri termini, presso dette
aziende sarà necessario applicare il ccnl del credito con le relative specificità al
personale addetto allo svolgimento delle attività finanziarie e strumentali descritte al
punto 1 del Cap. I.
Il ccnl rinvia ad una procedura
aziendale di confronto con gli Organismi sindacali che dovrà tendere
allindividuazione di soluzioni idonee su specifiche, tassative materie:
-
occupazione;
-
formazione;
-
sviluppo dei livelli professionali;
- mantenimento
dei trattamenti economici e normativi.
In particolare, pertanto, in tale
ambito procedurale, il mantenimento delle normative aziendali del cedente
sarà oggetto di specifica negoziazione aziendale.
Tale disposizione va, naturalmente,
letta alla luce dellart. 2112 c.c., come novellato dallart. 47 della l. n. 428
del 1990 sui trasferimenti dazienda.
La procedura sindacale prevista dal
nuovo ccnl sarà quella definita dalle Parti stipulanti per armonizzare le previsioni
contrattuali preesistenti in materia di trasferimenti dazienda (artt. 147 del ccnl
19 dicembre 1994 e 102 del ccnl 22 giugno 1995 e corrispondenti norme ACRI), con quella ex
lege n. 428 del 1990 (v. oltre il commento sul Cap. VII: Sistema di relazioni
sindacali): già nel ccnl 11 luglio 1999 è stato peraltro precisato che la
procedura sindacale per lallocazione di risorse a società non controllate
dovrà comunque coinvolgere sia lazienda acquirente che alienante.
E stato infine previsto un
obbligo dellazienda alienante di cedere le attività in parola solo a società
acquirente che si impegni ad applicare il ccnl dei bancari con le relative specificità e
demandi e a far assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo
acquirente.
Attività che richiedono
specifiche regolamentazioni
Le attività per le quali le Parti
stipulanti hanno individuato specifiche regolamentazioni (Cap. I, punto 1)
sono le seguenti:
A) Intermediazione
mobiliare;
B) Leasing e Factoring;
C) Credito al consumo;
D) Gestione delle carte di
credito e debito e sistemi di pagamento;
E) Servizi o reparti centrali
o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile;
F) Centri servizi,
relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in
maniera accentrata (strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle seguenti
specifiche attività creditizie:
- nellarea sistemi di pagamento: bonifici Italia da/verso clienti;
utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito
e di debito; imposte e tasse; Inps; assegni circolari/bancari;
- nellarea estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici
estero; girofondi finanziari;
- nellarea finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in
portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti
derivati OTC; forex/money market; depositi;
- nellarea titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e
obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione;
GPM/risparmio gestito; informativa societaria;
- nellarea supporto: anagrafe, conti correnti;
- nellarea servizi generali: contabilità, ivi compresa quella
fornitori;
G) Gestione amministrativa degli immobili duso.
Relativamente a detta elencazione di attività è opportuno specificare quanto
segue:
attività che sono già acquisite dallesterno
Considerato che la nuova disciplina sullarea contrattuale
è entrata in vigore il 1° novembre 1999, la stessa non incide sulle attività già
acquisite dallesterno, ad esempio tramite appalti, comprese nellelenco di cui
sopra, per le quali sono previste specifiche regolamentazioni, o che non siano contenute
nellelenco, individuato indicativamente, delle attività complementari
e/o accessorie (v. oltre, in fase descrittiva del Cap. I, punto 3).
attività di progettazione di sistemi informativi, analisi, realizzazione,
commercializzazione, manutenzione e sviluppo di procedure e prodotti software - Software
house
Nellambito delle attività di cui alla lett. E)
dellelenco che precede, si tratta di prodotti e servizi, come tali,
estranei allarea contrattuale del credito, che possono continuare ad essere reperiti
sul mercato, allesterno dellarea contrattuale.
Qualora vi siano società di software appartenenti ad un gruppo
bancario a rigore dovrebbe ritenersi applicabile il ccnl del credito. Sono, infatti, a ben
vedere attività strumentali espletate da società controllate da
azienda di credito o finanziaria (Cap I, 1º comma). Peraltro, ove la società in
questione abbia autonomia economica, la stessa non risulta tenuta ad applicare il ccnl di
settore. Ciò è coerente, come dianzi accennato, con la surrichiamata nozione di
controllo.
Resta, in ogni caso, fermo quanto chiarito al punto che precede
relativamente alle situazioni in essere prima del 1° novembre 1999.
* * *
Le specifiche regolamentazioni
convenute dalle Parti stipulanti per addivenire ad una disciplina coerente con il mercato
di riferimento attengono agli orari di lavoro ed agli inquadramenti.
Specifiche regolamentazioni:
orari di lavoro
Nel Cap. IV dedicato agli orari di
lavoro, sono stabilite rispetto alla nuova normativa convenuta per il restante
personale le specifiche deroghe applicabili ai lavoratori addetti alle attività di
cui allelenco precedente (Cap. I, punto 1, dalla lett. A alla lett. G), esaminate
più approfonditamente nel capitolo della presente circolare dedicato appunto agli orari
di lavoro.
Specifiche regolamentazioni:
inquadramenti
Al fine di realizzare una
disciplina più flessibile e meno onerosa (Cap. I, punto 2, parte seconda), il personale
assunto successivamente alla data di stipulazione del ccnl che sia incaricato stabilmente
di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti amministrativi e/o contabili, o
tecnici semplici così come definiti dalla norma stessa, è inquadrato nella
2ª area professionale, 3° livello retributivo (per Acri, fino al passaggio al nuovo
sistema inquadramentale, impiegati di grado minimo).
Come è ovvio, in tali ipotesi non
trovano applicazione già da ora le precedenti disposizioni contrattuali
sullinquadramento per titolo di studio.
Relativamente
allinquadramento dei lavoratori che svolgono attività presso servizi o reparti
centrali e periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile (lett. E), le
Parti stipulanti hanno considerato lesperienza contrattuale aziendale di settore
stratificatasi soprattutto negli anni 80. In particolare il nuovo ccnl ha previsto:
-
limpegno per le medesime Parti a livello nazionale (entro 90 giorni dalla
stipulazione del ccnl) di individuare ulteriori declaratorie e profili professionali
specifici ed esemplificativi, tenendo conto dellimpianto normativo definito dal
ccnl, ma adeguandoli alle necessità di contenuto professionale tipiche di
tali figure;
-
il rinvio alla prossima contrattazione integrativa aziendale per procedere ad un
riesame delle normative aziendali sugli inquadramenti degli addetti ai CED ivi
compresi eventuali sistemi di progressione economica e/o di carriera per adeguare
tali normative ai principi sopra accennati, coerentemente con gli obiettivi generali del
ccnl (contenimento degli oneri e convergenza verso costi competitivi con il mercato di
riferimento).
Attività complementari e/o
accessorie appaltabili
Le attività (Cap. I, punto 3) per
le quali le Parti stipulanti hanno previsto in alternativa:
-
lappalto anche ad aziende che non applicano il contratto del credito
in quanto appartenenti ad altri settori;
- lapplicazione
dei contratti complementari che le Parti stesse si sono impegnate a definire entro
120 giorni dalla stipulazione del ccnl,
sono le seguenti:
1. Servizio
portafoglio (escluse quelle di cui al punto 1, lett. F, precedentemente descritto sub
specifiche regolamentazioni) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data
entry relative ad attività di back office ([4]);
2. Trattamento
delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.); trattamento della
corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori;
3. Attività
di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca
telefonica;
4. Gestione
di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali duso); servizi
centralizzati di sicurezza; vigilanza.
Tale elenco, individuato dalle
Parti, è indicativo, nel senso che le Parti stesse non hanno esaustivamente
definito ciò che è appaltabile, in quanto non specifico del processo produttivo
dellintermediazione bancaria (cfr. laccordo quadro del 28 febbraio 1998)
ed in buona misura identifica - allo scopo di superare ogni possibile incertezza
applicativa - attività di supporto alla stessa intermediazione bancaria, già spesso
eseguite da società esterne allarea contrattuale del credito.
Il carattere indicativo
dellelenco lascia ferma, pertanto, la possibilità di appaltare allesterno
dellarea contrattuale del credito tutte quelle attività che, pur non inserite
nellelenco in parola, presentano caratteristiche di complementarietà e/o
accessorietà allintermediazione bancaria, fermo restando limpegno ad
effettuare la verifica nazionale di cui allultimo periodo del Cap. I in
esame.
Relativamente allelenco di
cui sopra, è altresì opportuno specificare quanto segue:
Attività complementari e/o accessorie appaltabili - Servizio portafoglio
Cassa e trattazione assegni Lavorazioni di data entry relative ad attività di back
office
Le attività in oggetto sono appaltabili ad esclusione delle
specifiche attività ad esse riferibili rientranti nei Centri servizi di cui al punto 1,
lett. F) del Cap. I, precedentemente descritti a proposito delle attività oggetto di
specifiche regolamentazioni.
Nozione di attività di supporto tecnico-funzionale alla banca
telefonica
Lespressione deve essere intesa in senso proprio: in
particolare, ai fini degli appalti, tale definizione non può ritenersi applicabile a
tutto il personale che svolge attività di banca telefonica. Tuttavia si rammenta che le
flessibilità in tema di orari (turni) riguardano tutto il personale addetto alla banca
telefonica (vedi oltre nel commento al Capitolo Orari di lavoro; Cap. IV,
punto 3.3, lett. d).
Relativamente allimpegno
delle Parti stipulanti per la definizione dei contratti complementari, il contratto
nazionale fissa i temi sui quali operare tale intervento negoziale: orari, inquadramento,
trattamento economico.
In proposito è stato anche
specificato che:
-
le novità in tema di inquadramento del personale (applicazione della declaratoria
precedentemente commentata nella parte relativa alle specifiche regolamentazioni: Cap. I,
punto 2, parte seconda) e di trattamento economico, riguardano solo il personale assunto
successivamente alla stipulazione del contratto nazionale;
-
le tabelle retributive che saranno previste dai contratti complementari avranno una
riduzione pari al 15% rispetto a quelle comuni.
* * *
Resta da segnalare che eventuali
future attività diverse da quelle riportate negli elenchi che precedono (dalla lett. A
alla G del Cap. I, punto 1 e dal numero 1 al 4 del Cap. I, punto 3), e che richiedono,
anche in relazione al punto 15 dellart. 1 del d.lgs. n. 385 del 1993 ([5]), specifiche regolamentazioni (Cap. I, punto 1), ovvero
contratti complementari (Cap. I, punto 3), potranno essere individuate in successivi
momenti di verifica nazionale su istanza di ciascuna delle Parti stipulanti.
* * *
Per connessione con largomento dellarea contrattuale è il caso di segnalare che, allo stato e fatti salvi eventuali interventi in sede di coordinamento, per i passaggi da normative collettive diverse a quella del credito continua ad applicarsi il Protocollo in allegato al contratto complementare del 1991 (v. appendice. n. 4 al ccnl del 19 dicembre 1994 e corrispondenti norme ACRI).
([1]) Il Protocollo dintesa 4 giugno 1997 sul settore bancario prevedeva lestensione dello strumento dei contratti complementari con lobiettivo di convergere, in alcune specifiche aree di attività, verso costi competitivi con il mercato di riferimento. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
([2]) Art. 1, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 385/1993: Nel presente decreto legislativo si intendono per attività ammesse al mutuo riconoscimento: le attività di: 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il forfaiting); 3) leasing finanziario; 4) servizi di pagamento; 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers chéques, lettere di credito); 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); cambi; strumenti finanziari a termine e opzioni; contratti su tassi di cambio e tassi dinteresse; valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking; 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) servizi di informazione commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
([3])
Artt. 10 e 59 del d.lgs. n. 385/1993: Art. 10 (Attività bancaria).
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e lesercizio del credito costituiscono
lattività bancaria. Essa ha carattere dimpresa. 2. Lesercizio
dellattività bancaria è riservato alle banche. 3. Le banche esercitano, oltre
allattività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina
propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di
attività previste dalla legge.
Art. 59 (Definizioni). 1. Ai fini del presente capo: (Omissis) b) per società finanziarie si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: lattività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca dItalia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività previste dallart. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; c) per società strumentali si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dellattività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
([4])
Le Parti stipulanti hanno inserito un Chiarimento
a verbale, secondo il quale:
Per lavorazioni di data entry relative ad attività di back office si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento assegni ed effetti, linserimento dati negli archivi informatici.
([5]) La norma recita: Altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte allelenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
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