Premessa
Si fa seguito alla circolare, Serie
Lavoro, n. 100 del 1° novembre u.s. e alla lettera circolare del
16 novembre 1999, prot. SI/007619, con la quale si sono informati
gli Associati dello scioglimento in senso positivo da parte dei
Sindacati della riserva a suo tempo formulata in ordine alla
definitiva stipulazione del ccnl 11 luglio 1999 e si sono fornite
istruzioni in ordine alla decorrenza di talune previsioni.
Si è così realizzato, nei contenuti, il
nuovo contratto collettivo per i quadri direttivi e le aree
professionali: le relative disposizioni verranno riprodotte nel
testo definitivo, fatti salvi i necessari raccordi e un opportuno
coordinamento complessivo delle disposizioni che non risultano
sostituite o modificate dalle norme predette. Lo scopo è anche
quello di realizzare un testo contrattuale che risponda ai
condivisi obiettivi di semplificazione e razionalizzazione.
Loperazione di armonizzazione sarà
resa particolarmente complessa dal fatto che il contratto 11
luglio 1999 introduce una nuova struttura contrattuale: infatti
viene meno la tradizionale bipartizione fra un contratto per il
personale direttivo e uno per il personale non direttivo.
Si è data attuazione, in altri termini,
allimpegno assunto con laccordo quadro 28 febbraio
1998, di ridefinire la nuova struttura contrattuale anche
per quanto attiene al numero di contratti collettivi nazionali,
realizzando discipline differenziate per categorie di personale
che, ai sensi del Protocollo 4 giugno 1997 ([1]),
garantiscano le specificità professionali in un quadro omogeneo
di regole. Pertanto la nuova struttura contrattuale del settore
creditizio prevederà due contratti collettivi nazionali di
lavoro: uno per i dirigenti ed uno per il restante personale.
Deve sottolinearsi che il contratto che
deriva da tale operazione è unico per i quadri
direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla
prima alla terza) dipendenti dalle aziende di credito,
finanziarie e strumentali e cioè ne sono destinatari sia
gli Associati cui si applicavano i contratti nazionali ABI (ex
Assicredito) ([2]),
sia quelli che facevano capo alle normative ACRI.
Si prevede, infatti, nella premessa allintesa
dell11 luglio 1999, che il contratto stesso sostituisce i
ccnl 19 dicembre 1994 per il personale non direttivo (ABI e ACRI)
e, per le norme relative ai funzionari, i ccnl 22 giugno 1995 (ABI)
e 16 giugno 1995 (ACRI): ovviamente tale operazione si compirà,
in concreto, nel tempo, con le cadenze e i criteri di volta in
volta stabiliti dalle Parti nazionali con riguardo ai diversi
istituti normativi.
Anche per questo profilo, di particolare
significato per il settore, trova attuazione un preciso impegno
stabilito nellaccordo quadro, di tendere, sia pure con
gradualità, a superare le differenze esistenti tra i diversi
contratti nazionali di categoria, realizzando nel tempo una
contrattazione unitaria a livello di settore bancario che tenga
conto delle specificità interne al sistema stesso.
Tra gli obiettivi di detta intesa vi era
chiaramente quello di perseguire in tale contesto la progressiva
omogeneizzazione delle condizioni (sia normative che economiche)
di trattamento contrattuale collettivo del personale, in coerenza
con gli scopi generali dellintesa medesima.
Gli obiettivi suesposti hanno coinvolto,
come detto, ABI ed ACRI, ma anche Federcasse, sebbene il relativo
contratto - che dovrà comunque uniformarsi ai comuni obblighi
assunti con il Protocollo 4 giugno 1997 e con laccordo
quadro - mantenga la sua autonomia.
E opportuno a questo punto
rammentare che lintero negoziato è stato condotto dalla
Delegazione ABI per le trattative in tema di lavoro e di
occupazione, appositamente costituita per rappresentare, ai
massimi livelli, tutte le componenti del mondo creditizio e
finanziario.
Il contratto risulta sottoscritto da Fabi,
Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uil C.A. e Sinfub - che hanno
preso parte al negoziato allo stesso tavolo nonché dalla
Federdirigenticredito.
E opportuno ricordare che le Parti
si sono date reciprocamente atto che la firma del Sinfub e della
Federdirigenticredito per la parte del contratto concernente le
aree professionali deve intendersi per adesione.
Si rammenta altresì che, secondo le
intese intercorse fra le Parti, il contratto dei dirigenti verrà
stipulato con Federdirigenticredito e Sinfub e firmato per
adesione dalle altre Sigle (v. lettera circolare 30 luglio
1999, prot. SI/005588).
Con la sottoscrizione dellintesa 11
luglio 1999 Federdirigenticredito e Sinfub hanno dichiarato
su ferma richiesta della Delegazione ABI che è
venuto meno il proprio interesse nella controversia instaurata in
relazione al recesso di ABI e ACRI, rispettivamente dai ccnl 22
giugno 1995 e 16 giugno 1995, per il personale direttivo, ivi
compresa la richiesta di risarcimento danni.
Il contratto collettivo di che trattasi
verrà strutturato in una parte generale, comune alle diverse
componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate
alle rispettive specificità.
Conseguentemente si è già definita, sia
pure indicativamente e con riserva di ulteriori interventi di
coordinamento e razionalizzazione, la nuova articolazione che
dovrà avere il testo coordinato del nuovo contratto, con la
previsione degli istituti che troveranno disciplina nella parte
generale e di quelli che saranno collocati nelle parti
speciali, la prima riguardante appunto i quadri direttivi,
la seconda relativa alle aree professionali.
*
* *
Il nuovo contratto si apre con una
premessa con la quale le Parti stipulanti si sono date atto che
lo stesso è stato stipulato al termine di un articolato e
complesso iter negoziale avviato nella primavera del 1997.
Il settore creditizio si trovava allora
in una delicata situazione che, ancora in vigenza dei contratti
nazionali stipulati nel 1994 e nel 1995, imponeva di realizzare
un significativo contenimento dei costi operativi fra i
quali in particolare il costo del lavoro alla luce del
confronto, assai penalizzante per le imprese bancarie italiane,
con i competitori europei.
Il primo risultato di tale profonda
operazione di revisione fu rappresentato dalla sottoscrizione,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Protocollo dintesa
sul settore bancario del 4 giugno 1997. Va sottolineata limportanza
assunta, per la prima volta nel nostro comparto, dal pieno
coinvolgimento del Governo nella trattativa e negli impegni
conseguenti.
Nelloccasione, le Parti convennero
sulle difficoltà in atto nel sistema creditizio, anche nellottica
dellunificazione monetaria europea, e ritennero
inderogabile la ristrutturazione globale del sistema, in una
logica di efficienza e competitività internazionale, anche
relativamente alla struttura e ai contenuti della contrattazione
collettiva di tutto il personale bancario, allo scopo di attuare
congiuntamente quel complesso di azioni finalizzate a elevare le
capacità di competizione del sistema stesso.
Si condivise, fra laltro, quanto
allora affermato dal Governatore della Banca dItalia circa
la necessità di portare i costi del sistema al livello
medio degli altri principali Paesi europei e di mirare a
raggiungere concreti risultati nel (allora) prossimo quadriennio.
In attuazione degli impegni così assunti
le Parti sottoscrissero, come detto, laccordo quadro 28
febbraio 1998, a conclusione di un negoziato che durò ben al di
là delle iniziali previsioni e che visse anche fasi di acuta
tensione, soprattutto rispetto a talune componenti del Sindacato.
Tale intesa venne preceduta da alcuni
accordi che le Parti stesse definirono di percorso
che valsero a regolare, fra laltro, i reciproci impegni in
ordine alla nuova struttura contrattuale ed alla rappresentatività
categoriale delle diverse organizzazioni dei lavoratori coinvolte
nel confronto (v. le intese dell11 dicembre 1997 e del 15
gennaio 1998).
In particolare, soprattutto la
Federdirigenticredito si mostrò, in una difficile fase del
confronto, restia ad accettare la suaccennata ripartizione in due
contratti, luno per i dirigenti, laltro per il
restante personale, difendendo soluzioni diverse, non in linea
con gli accordi sottoscritti. Detta Organizzazione, in
conseguenza di ciò, firmò solo in un secondo momento laccordo
quadro ([3]).
In connessione allaccordo predetto
e nella medesima data vennero firmate le intese per listituzione
dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, delloccupazione
e della riconversione e riqualificazione professionale del
personale del credito e delle Banche di credito cooperativo,
anche ai sensi della legge n. 662/1996, art. 2, comma 28.
Si convenne, e questo impegno caratterizzò
lintero contesto normativo, che le misure da adottare
contrattualmente sarebbero state coerenti con lobiettivo di
ridurre il rapporto tra costo del lavoro e margine di
intermediazione del settore, entro il 2001, ad un livello
inferiore di almeno 3,7/4,1 punti percentuali rispetto al valore
del 1997.
Il 30 luglio 1998 la Presidenza del
Consiglio dei Ministri fu, però, costretta a prendere atto che
nel settore non si era ancora avviato il negoziato finalizzato
allattuazione delle norme programmatiche introdotte con laccordo
quadro, a causa del protrarsi, ben oltre i tempi prestabiliti,
della fase di elaborazione da parte sindacale della relativa
piattaforma.
Le Osl rappresentarono nella circostanza
lesigenza che il termine del 31 luglio 1998,
precedentemente concordato (e già una volta prorogato) per la
firma dei contratti, slittasse ulteriormente, esprimendo il loro
dissenso in merito alla decisione comunicata loro dalla
Delegazione ABI, in coerenza con gli impegni assunti, di
considerare inefficaci, a far tempo dal 1° agosto, gli effetti
dei ccnl di categoria.
Le Parti accolsero nelloccasione linvito
del Governo ad adoperarsi per la realizzazione degli obiettivi
contrattuali condivisi, nellinteresse del Paese e della
stessa Unione europea, e convennero la ulteriore applicazione dei
contratti e lastensione da iniziative conflittuali fino al
31 gennaio 1999 (in coincidenza dunque con la delicata fase di
avvento dellEuro).
Il 9 dicembre 1998 le Parti hanno
sottoscritto, nelle more del rinnovo contrattuale, un verbale di
riunione finalizzato a disciplinare talune esigenze operative
conseguenti allintroduzione del sistema TARGET e relative
al c.d. conversion weekend ([4]).
La predetta piattaforma sindacale venne
inviata ad ABI solo alla fine del 1998 e venne giudicata dagli
organismi deliberanti dellAssociazione inadeguata al
soddisfacimento degli obiettivi concordati. Fu pertanto deciso di
disapplicare le previsioni contrattuali concernenti gli scatti di
anzianità e gli automatismi relativamente a quanto maturato dal
1° febbraio 1999 in poi ([5]).
La questione, di fronte allopposizione
dei Sindacati ed alla conseguente proclamazione di azioni di
sciopero, fu risolta nuovamente con lintervento della
Presidenza del Consiglio che invitò fermamente le Parti, che
accolsero responsabilmente linvito stesso, a sospendere le
rispettive iniziative unilaterali ed a riprendere al più presto
le trattative in attuazione del Protocollo 4 giugno 1997 e dellaccordo
quadro 28 febbraio 1998, ribadendo che tali intese non
necessitavano di ulteriori mediazioni e restavano il punto di
riferimento vincolante per la realizzazione degli obiettivi di
risanamento del settore bancario (v. lettera circolare 24 marzo
1999, prot. SI/ 002153).
Successivamente è stato dunque possibile
aprire una serrata fase di trattativa, protrattasi
sostanzialmente senza soluzione di continuità per diversi mesi,
che ha condotto appunto alla definizione dellintesa dell11
luglio 1999.
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* *
Tanto premesso si forniscono le
istruzioni applicative concernenti sia la parte normativa dellaccordo
che quella economica, rammentando come le tabelle relative al
trattamento retributivo siano state trasmesse agli Associati con
la citata circolare, serie lavoro, n. 100 del 1° novembre 1999.
Nella presente circolare portata
preventivamente a conoscenza delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori viene dedicata particolare attenzione alle
disposizioni di immediata e più ravvicinata applicazione,
facendo in ogni caso riserva di comunicare in prosieguo eventuali
ulteriori puntualizzazioni che si rendessero necessarie anche in
relazione agli esiti della fase di coordinamento del testo
contrattuale.
([1]) V. la circolare Assicredito n. 100 dell11 giugno 1997 sul Protocollo sul settore bancario e la lettera circolare ABI del 3 marzo 1998, prot. SI/001589. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
([2]) Salvo diversa specificazione i richiami che seguono nella presente lettera circolare si intendono effettuati ai ccnl ex Assicredito ora ABI. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
([3]) V. lettera circolare 9 aprile 1999, prot. SI/002576. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
([4]) V. lettera circolare 11 dicembre 1998, prot. SI/007568. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
([5]) V. lettera circolare 1° febbraio 1999, prot. SI/000618. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo
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