Premessa

Si fa seguito alla circolare, Serie Lavoro, n. 100 del 1° novembre u.s. e alla lettera circolare del 16 novembre 1999, prot. SI/007619, con la quale si sono informati gli Associati dello scioglimento in senso positivo da parte dei Sindacati della riserva a suo tempo formulata in ordine alla definitiva stipulazione del ccnl 11 luglio 1999 e si sono fornite istruzioni in ordine alla decorrenza di talune previsioni.

Si è così realizzato, nei contenuti, il nuovo contratto collettivo per i quadri direttivi e le aree professionali: le relative disposizioni verranno riprodotte nel testo definitivo, fatti salvi i necessari raccordi e un opportuno coordinamento complessivo delle disposizioni che non risultano sostituite o modificate dalle norme predette. Lo scopo è anche quello di realizzare un testo contrattuale che risponda ai condivisi obiettivi di semplificazione e razionalizzazione.

L’operazione di armonizzazione sarà resa particolarmente complessa dal fatto che il contratto 11 luglio 1999 introduce una nuova struttura contrattuale: infatti viene meno la tradizionale bipartizione fra un contratto per il personale direttivo e uno per il personale non direttivo.

Si è data attuazione, in altri termini, all’impegno assunto con l’accordo quadro 28 febbraio 1998, di ridefinire la nuova struttura contrattuale “anche per quanto attiene al numero di contratti collettivi nazionali, realizzando discipline differenziate per categorie di personale che, ai sensi del Protocollo 4 giugno 1997 ([1]), garantiscano le specificità professionali in un quadro omogeneo di regole. Pertanto la nuova struttura contrattuale del settore creditizio prevederà due contratti collettivi nazionali di lavoro: uno per i dirigenti ed uno per il restante personale”.

Deve sottolinearsi che il contratto che deriva da tale operazione è “unico per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla prima alla terza) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali” e cioè ne sono destinatari sia gli Associati cui si applicavano i contratti nazionali ABI (ex Assicredito) ([2]), sia quelli che facevano capo alle normative ACRI.

Si prevede, infatti, nella premessa all’intesa dell’11 luglio 1999, che il contratto stesso sostituisce i ccnl 19 dicembre 1994 per il personale non direttivo (ABI e ACRI) e, per le norme relative ai funzionari, i ccnl 22 giugno 1995 (ABI) e 16 giugno 1995 (ACRI): ovviamente tale operazione si compirà, in concreto, nel tempo, con le cadenze e i criteri di volta in volta stabiliti dalle Parti nazionali con riguardo ai diversi istituti normativi.

Anche per questo profilo, di particolare significato per il settore, trova attuazione un preciso impegno stabilito nell’accordo quadro, di tendere, sia pure con gradualità, a superare le differenze esistenti tra i diversi contratti nazionali di categoria, realizzando nel tempo una contrattazione unitaria a livello di settore bancario che tenga conto delle specificità interne al sistema stesso.

Tra gli obiettivi di detta intesa vi era chiaramente quello di perseguire in tale contesto la progressiva omogeneizzazione delle condizioni (sia normative che economiche) di trattamento contrattuale collettivo del personale, in coerenza con gli scopi generali dell’intesa medesima.

Gli obiettivi suesposti hanno coinvolto, come detto, ABI ed ACRI, ma anche Federcasse, sebbene il relativo contratto - che dovrà comunque uniformarsi ai comuni obblighi assunti con il Protocollo 4 giugno 1997 e con l’accordo quadro - mantenga la sua autonomia.

E’ opportuno a questo punto rammentare che l’intero negoziato è stato condotto dalla “Delegazione ABI per le trattative in tema di lavoro e di occupazione”, appositamente costituita per rappresentare, ai massimi livelli, tutte le componenti del mondo creditizio e finanziario.

Il contratto risulta sottoscritto da Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uil C.A. e Sinfub - che hanno preso parte al negoziato allo stesso tavolo – nonché dalla Federdirigenticredito.

E’ opportuno ricordare che le Parti si sono date reciprocamente atto che la firma del Sinfub e della Federdirigenticredito per la parte del contratto concernente le aree professionali deve intendersi “per adesione”.

Si rammenta altresì che, secondo le intese intercorse fra le Parti, il contratto dei dirigenti verrà stipulato con Federdirigenticredito e Sinfub e firmato “per adesione” dalle altre Sigle (v. lettera circolare 30 luglio 1999, prot. SI/005588).

Con la sottoscrizione dell’intesa 11 luglio 1999  Federdirigenticredito e Sinfub hanno dichiarato – su ferma richiesta della Delegazione ABI – che è venuto meno il proprio interesse nella controversia instaurata in relazione al recesso di ABI e ACRI, rispettivamente dai ccnl 22 giugno 1995 e 16 giugno 1995, per il personale direttivo, ivi compresa la richiesta di risarcimento danni.

Il contratto collettivo di che trattasi verrà strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità.

Conseguentemente si è già definita, sia pure indicativamente e con riserva di ulteriori interventi di coordinamento e razionalizzazione, la nuova articolazione che dovrà avere il testo coordinato del nuovo contratto, con la previsione degli istituti che troveranno disciplina nella “parte generale” e di quelli che saranno collocati nelle “parti speciali”, la prima riguardante appunto i quadri direttivi, la seconda relativa alle aree professionali.

 

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Il nuovo contratto si apre con una premessa con la quale le Parti stipulanti si sono date atto che lo stesso è stato stipulato al termine di un articolato e complesso iter negoziale avviato nella primavera del 1997.

Il settore creditizio si trovava allora in una delicata situazione che, ancora in vigenza dei contratti nazionali stipulati nel 1994 e nel 1995, imponeva di realizzare un significativo contenimento dei costi operativi – fra i quali in particolare il costo del lavoro – alla luce del confronto, assai penalizzante per le imprese bancarie italiane, con i competitori europei.

Il primo risultato di tale profonda operazione di revisione fu rappresentato dalla sottoscrizione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Protocollo d’intesa sul settore bancario del 4 giugno 1997. Va sottolineata l’importanza assunta, per la prima volta nel nostro comparto, dal pieno coinvolgimento del Governo nella trattativa e negli impegni conseguenti.

Nell’occasione, le Parti convennero sulle difficoltà in atto nel sistema creditizio, anche nell’ottica dell’unificazione monetaria europea, e ritennero inderogabile la ristrutturazione globale del sistema, in una logica di efficienza e competitività internazionale, anche relativamente alla struttura e ai contenuti della contrattazione collettiva di tutto il personale bancario, allo scopo di attuare congiuntamente quel complesso di azioni finalizzate a elevare le capacità di competizione del sistema stesso.

Si condivise, fra l’altro, quanto allora affermato dal Governatore della Banca d’Italia circa la “necessità di portare i costi del sistema al livello medio degli altri principali Paesi europei e di mirare a raggiungere concreti risultati nel (allora) prossimo quadriennio”.

In attuazione degli impegni così assunti le Parti sottoscrissero, come detto, l’accordo quadro 28 febbraio 1998, a conclusione di un negoziato che durò ben al di là delle iniziali previsioni e che visse anche fasi di acuta tensione, soprattutto rispetto a talune componenti del Sindacato.

Tale intesa venne preceduta da alcuni accordi che le Parti stesse definirono “di percorso” che valsero a regolare, fra l’altro, i reciproci impegni in ordine alla nuova struttura contrattuale ed alla rappresentatività categoriale delle diverse organizzazioni dei lavoratori coinvolte nel confronto (v. le intese dell’11 dicembre 1997 e del 15 gennaio 1998).

In particolare, soprattutto la Federdirigenticredito si mostrò, in una difficile fase del confronto, restia ad accettare la suaccennata ripartizione in due contratti, l’uno per i dirigenti, l’altro per il restante personale, difendendo soluzioni diverse, non in linea con gli accordi sottoscritti. Detta Organizzazione, in conseguenza di ciò, firmò solo in un secondo momento l’accordo quadro ([3]).

In connessione all’accordo predetto e nella medesima data vennero firmate le intese per l’istituzione dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito e delle Banche di credito cooperativo, anche ai sensi della legge n. 662/1996, art. 2, comma 28.

Si convenne, e questo impegno caratterizzò l’intero contesto normativo, che le misure da adottare contrattualmente sarebbero state coerenti con l’obiettivo di “ridurre il rapporto tra costo del lavoro e margine di intermediazione del settore, entro il 2001, ad un livello inferiore di almeno 3,7/4,1 punti percentuali rispetto al valore del 1997”.

Il 30 luglio 1998 la Presidenza del Consiglio dei Ministri fu, però, costretta a prendere atto che nel settore non si era ancora avviato il negoziato finalizzato all’attuazione delle norme programmatiche introdotte con l’accordo quadro, a causa del protrarsi, ben oltre i tempi prestabiliti, della fase di elaborazione da parte sindacale della relativa piattaforma.

Le Osl rappresentarono nella circostanza l’esigenza che il termine del 31 luglio 1998, precedentemente concordato (e già una volta prorogato) per la firma dei contratti, slittasse ulteriormente, esprimendo il loro dissenso in merito alla decisione comunicata loro dalla Delegazione ABI, in coerenza con gli impegni assunti, di considerare inefficaci, a far tempo dal 1° agosto, gli effetti dei ccnl di categoria.

Le Parti accolsero nell’occasione l’invito del Governo ad adoperarsi per la realizzazione degli obiettivi contrattuali condivisi, nell’interesse del Paese e della stessa Unione europea, e convennero la ulteriore applicazione dei contratti e l’astensione da iniziative conflittuali fino al 31 gennaio 1999 (in coincidenza dunque con la delicata fase di avvento dell’Euro).

Il 9 dicembre 1998 le Parti hanno sottoscritto, nelle more del rinnovo contrattuale, un verbale di riunione finalizzato a disciplinare talune esigenze operative conseguenti all’introduzione del sistema TARGET e relative al c.d. conversion weekend ([4]).

La predetta piattaforma sindacale venne inviata ad ABI solo alla fine del 1998 e venne giudicata dagli organismi deliberanti dell’Associazione inadeguata al soddisfacimento degli obiettivi concordati. Fu pertanto deciso di disapplicare le previsioni contrattuali concernenti gli scatti di anzianità e gli automatismi relativamente a quanto maturato dal 1° febbraio 1999 in poi ([5]).

La questione, di fronte all’opposizione dei Sindacati ed alla conseguente proclamazione di azioni di sciopero, fu risolta nuovamente con l’intervento della Presidenza del Consiglio che invitò fermamente le Parti, che accolsero responsabilmente l’invito stesso, a sospendere le rispettive iniziative unilaterali ed a riprendere al più presto le trattative in attuazione del Protocollo 4 giugno 1997 e dell’accordo quadro 28 febbraio 1998, ribadendo che tali intese non necessitavano di ulteriori mediazioni e restavano il punto di riferimento vincolante per la realizzazione degli obiettivi di risanamento del settore bancario (v. lettera circolare 24 marzo 1999, prot. SI/ 002153).

Successivamente è stato dunque possibile aprire una serrata fase di trattativa, protrattasi sostanzialmente senza soluzione di continuità per diversi mesi, che ha condotto appunto alla definizione dell’intesa dell’11 luglio 1999.

 

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Tanto premesso si forniscono le istruzioni applicative concernenti sia la parte normativa dell’accordo che quella economica, rammentando come le tabelle relative al trattamento retributivo siano state trasmesse agli Associati con la citata circolare, serie lavoro, n. 100 del 1° novembre 1999.

Nella presente circolare – portata preventivamente a conoscenza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori – viene dedicata particolare attenzione alle disposizioni di immediata e più ravvicinata applicazione, facendo in ogni caso riserva di comunicare in prosieguo eventuali ulteriori puntualizzazioni che si rendessero necessarie anche in relazione agli esiti della fase di coordinamento del testo contrattuale.

 

 


([1]) V. la circolare Assicredito n. 100 dell’11 giugno 1997 sul Protocollo sul settore bancario e la lettera circolare ABI del 3 marzo 1998, prot. SI/001589. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo

([2]) Salvo diversa specificazione i richiami che seguono nella presente lettera circolare si intendono effettuati ai ccnl ex Assicredito ora ABI. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo

([3]) V. lettera circolare 9 aprile 1999, prot. SI/002576. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo

([4]) V. lettera circolare 11 dicembre 1998, prot. SI/007568. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo

([5]) V. lettera circolare 1° febbraio 1999, prot. SI/000618. Click qui per tornare al rimando alla nota nel testo

 


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