Schema riassuntivo del settore bancario
Prima di procedere allillustrazione dei principali contenuti della legge è utile, servendosi di uno schema, elencare le conseguenze che le modificazioni normative provocheranno nel settore.
Distingueremo tre comparti:
Istituti bancari , ex enti di diritto pubblico trasformati in SPA dalla legge Amato (218/1990), i cui lavoratori, in servizio al 31/12/1990, o pensionati erano iscritti a fondi esclusivi o esonerativi trasformati in integrativi della prestazione INPS (DL 20 novembre 1990 n.357);
Le Casse di Risparmio i cui i lavoratori sono iscritti allINPS e (entro il 28.4.1993) a forme pensionistiche aziendali che prevedono prestazioni definite ad integrazione dellAGO;
Nei fondi sub 1 e 2 è sancita la possibilità, rafforzata della previsione di legge, di contrattare la trasformazione degli attuali fondi in fondi a contribuzione definita, che saranno soggetti alle disposizioni del DL 124/1993
Aziende bancarie i cui lavoratori sono iscritti allINPS ed hanno forme pensionistiche aggiuntive della prestazione AGO
lavoratori iscritti allINPS con previdenza aggiuntiva | Lavoratori in servizio al 31/12/1990 di fondi regolati dal DL 357/1990 | Lavoratori di C. Risp. iscritti allINPS e a (prima del 28/4/1993) a fondi con prestazioni integrative dellINPS | |
Innalzamento dei requisiti anagrafici per laccesso alla pensione di anzianità (comma 6) con relative deroghe comma 7) | Innalzamento dei requisiti anagrafici per laccesso alla pensione di anzianità (comma 6) con relative deroghe (comma 7) | Innalzamento dei requisiti anagrafici per laccesso alla pensione di anzianità (comma 6) con relative deroghe (comma 7) | |
Divieto di pensionamento anticipato rispetto ai requisiti INPS, la contrattazione è possibile solo in caso di esuberi (comma 3) | Divieto di pensionamento anticipato rispetto ai requisiti INPS (già previsto dal DL 124/1993, art.18 comma quiquies) (comma 3) | ||
Slittamento di 3 mesi delle finestre previste per il 1998 (comma 8) | Slittamento di 3 mesi delle finestre previste per il 1998 (comma 8) | Slittamento di 3 mesi delle finestre previste per il 1998 (comma 8) | |
Possibilità di cumulare parzialmente la pensione di anzianità con reddito da lavoro autonomo (comma 14) | Possibilità di cumulare parzialmente la pensione di anzianità con reddito da lavoro autonomo (comma14) | Possibilità di cumulare parzialmente la pensione di anzianità con reddito da lavoro autonomo (comma14) | |
Possibilità di contrattazione sindacale di forme di capitalizzazione della rendita (fino ad un massimo del 50%) (comma 8) | |||
Blocco per il 1998 della perequazione automatica per le pensioni AGO superiori a 5 volte il minimo (3.500.000 c.ca) (comma 13) | Blocco per il 1998 della perequazione automatica per le pensioni AGO superiori a 5 volte il minimo (3.500.000 c.ca) (comma 13) | Blocco per il 1998 della perequazione automatica per le pensioni AGO superiori a 5 volte il minimo (3.500.000 c.ca) (comma 13) | |
Divieto di forme di indicizzazione diverse da quelle INPS (compresa la clausola oro) (comma 4) | Divieto di forme di indicizzazione diverse da quelle INPS (compresa la clausola oro) (comma 4) |
Principali contenuti del maxi emendamento
Lettura ragionata del testo del DDL
Comma 1
Unificazione delle aliquote di rendimento a quelle previste dallAGO
forme pensionistiche obbligatorie, sostitutive ed esclusive che erogano a prestazione di base.
partire dal 1998 le aliquote di rendimento dei fondi sopracitati saranno quelle dellAGO:
Scaglioni di retribuzione pensionabile | Aliquota di rendimento |
inferiori o pari al tetto dellanno di
decorrenza (per il 1997 L.63.054.000) |
2% |
superiori
fino al 33% del tetto (per il 1997 oltre L.63.054.000 e fino a L.83.861.820 cioè una fascia di L.20.807.820) |
1,50% |
tra il 33% e il 66% del tetto (per il 1997 oltre L.83.861.820 e fino a L.104.669.640 cioè una fascia di L.20.807.820) |
1,25% |
tra il 66% e
il 90% del tetto (tra L.104.669.640 e L.119.802.600) |
1% |
oltre il 90% del tetto (per il 1997 oltre L.119.802.600) |
0.90% |
Comma 2
a) Divieto di capitalizzazione delle rendite
forme pensionistiche sostitutive ed esclusive dellAGO, nonché Parastato, Banca dItalia, personale di volo.
Possibilità di capitalizzazione delle rendite
fondi degli ex I.D.P ( B.co di Napoli, B.co di Sicilia, San Paolo, Monte Paschi, Sicilcassa, CRT, CR Firenze, CR Asti, CR Padova e Rovigo, Cariplo)
prevista la possibilità di mantenere o introdurre (tramite la contrattazione) la facoltà di capitalizzazione fino ad un massimo del 50% della rendita (come previsto dalla Legge n°124 sulla Previdenza Complementare).
Comma 3
Unificazione alla normativa AGO dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anzianità e invalidità e divieto di prestazioni integrative in assenza di tali requisiti.
Banca dItalia, fondi ex I.D.P, tutti i fondi disciplinati dalla Legge 124/1993 che erogano prestazioni definite a integrazione del trattamento INPS (nel settore bancario i fondi delle Casse di Risparmio)
ei 10 fondi ex IDP, in presenza di esuberi di personale derivanti da processi di ristrutturazione, la contrattazione può definire dei requisiti inferiori per il pensionamento
Comma 4
Divieto di modalità di indicizzazione della pensione diverse dalla perequazione automatica prevista per lAGO (compresa, qualora ancora prevista, la cosiddetta clausola oro).
tutti i destinatari previsti dai 3 commi precedenti (compresi gli attuali pensionati con decorrenza 1/1/98)
ttualmente alle pensioni si applica una perequazione automatica, con periodicità annuale e decorrenza dal 1 gennaio dellanno successivo, basata sullaumento del costo della vita calcolato sulla base dellindice ISTAT. Lindicizzazione è diversificata per fasce calcolate sulla base del trattamento minimo dellINPS dellanno.
Percentuale dellindice ISTAT applicata |
Scaglione di pensione indicizzato |
100 % |
non superiore al doppio del minimo INPS (per il 1997 £.1.370.800) |
90 % |
superiore al doppio e fino al triplo del minimo INPS (per il 1997 da £.1.370.800 a £.2.056.200) |
75 % |
superiore al triplo del minimo INPS (per il 1997 oltre £.2.056.200) |
Cumulo
tutti i destinatari previsti dai 3 commi precedenti (compresi gli attuali pensionati con decorrenza 1/1/98)
pplicazione delle norme AGO sul cumulo con decorrenza 1.1.1998.
Le disposizioni AGO in materia di cumulo prevedono:
Pensione di vecchiaia: cumulabilità del 50% delle somme eccedenti il minimo INPS con reddito da lavoro dipendente ed autonomo
Pensione di anzianità : incumulabilità con qualsiasi reddito da lavoro dipendente, cumulabilità parziale con reddito da lavoro autonomo così come previsto dal comma 14 (vedi più avanti)
Nota ai commi 3 e 4
er tutti i fondi previsti dal Comma 3, su iniziativa sindacale, è stato presentato un sub-emendamento governativo che prevede la possibilità della trasformazione in fondi a contribuzione definita. In tal modo sarà possibile riscontrare (con leccezione del pensionamento anticipato e della clausola-oro) nuove prestazioni, utilizzando le giacenze derivanti dai minori esborsi collegati alle prestazioni vietate.
Comma 6
Requisiti contributivi e anagrafici per la pensione di anzianità
Lavoratori privati
nnalzamento del requisito anagrafico (combinato con 35 anni di contributi) per il diritto alla pensione di anzianità.
antenimento della tabella della legge 335/1995 per il requisito contributivo, che, indipendentemente dalletà, consente laccesso alla pensione di anzianità
Tabella A lavoratori privati
Anno |
Età anagrafica minima con 35 anni di contributi |
in alternativa |
Anzianità contributiva minima indipendentemente dalletà anagrafica |
1998 |
54 anni di età |
oppure |
36 anni di contributi |
1999 |
55 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2000 |
55 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2001 |
56 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2002 |
57 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2003 |
57 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2004 |
57 anni di età |
oppure |
38 anni di contributi |
2005 |
57 anni di età |
oppure |
38 anni di contributi |
2006 |
57 anni di età |
oppure |
39 anni di contributi |
2007 |
57 anni di età |
oppure |
39 anni di contributi |
2008 in poi |
57 anni di età |
oppure |
40 anni di contributi |
Lavoratori pubblici
engono abolite tutte le precedenti normative, si applicherà perciò esclusivamente la seguente tabella:
Tabella B lavoratori pubblici
Anno |
Età anagrafica minima con 35 anni di contributi |
in alternativa |
Anzianità contributiva minima indipendentemente dalletà anagrafica |
1998 |
53 anni di età |
oppure |
36 anni di contributi |
1999 |
53 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2000 |
54 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2001 |
55 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2002 |
55 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2003 |
56 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2004 |
57 anni di età |
oppure |
38 anni di contributi |
2005 |
57 anni di età |
oppure |
38 anni di contributi |
2006 |
57 anni di età |
oppure |
39 anni di contributi |
2007 |
57 anni di età |
oppure |
39 anni di contributi |
2008 in poi |
57 anni di età |
oppure |
40 anni di contributi |
Comma 7
Deroghe alle disposizioni del comma 6
Lavoratori privati e pubblici qualificati dei contratti collettivi come operai o equivalenti (lequivalenza sarà successivamente individuata, come previsto dal comma 10)
Lavoratori che abbiano almeno 1 anno anche frazionato di contribuzione tra i 14 ed entro i 19 anni
Lavoratori collocati in mobilità o in CIGS per effetto di accordi stipulati entro il 3/11/97
Lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria se matureranno il diritto alla pensione entro il 1998
utti questi lavoratori accederanno alla pensione di anzianità secondo la seguente tabella già prevista nella Legge 335 del 8/8/95
Tabella C per i lavoratori esclusi dalle tabelle ex comma 6
Anno |
Età anagrafica minima con 35 anni di contributi |
In alternativa |
Anzianità contributiva minima indipendentemente dalletà anagrafica |
1997 |
52 anni di età |
Oppure |
36 anni di contributi |
1998 |
53 anni di età |
oppure |
36 anni di contributi |
1999 |
53 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2000 |
54 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2001 |
54 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2002 |
55 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2003 |
55 anni di età |
oppure |
37 anni di contributi |
2004 |
56 anni di età |
oppure |
38 anni di contributi |
2005 |
56 anni di età |
oppure |
38 anni di contributi |
2006 |
57 anni di età |
oppure |
39 anni di contributi |
2007 |
57 anni di età |
oppure |
39 anni di contributi |
2008 in poi |
57 anni di età |
oppure |
40 anni di contributi |
Comma 8
Slittamento nel 1998 di 3 mesi delle decorrenze (finestre) già previste per la pensione di anzianità e relative deroghe
Lavoratori pubblici e privati
er il 1998 le "finestre" sono tutte differite di tre mesi.
Per i lavoratori che maturano i requisiti previsti dalle tabelle A, B, C entro il primo trimestre con unetà di almeno 57 anni entro il 30 giugno, la decorrenza del 1^ luglio diventa 1° ottobre
Per i lavoratori che maturano i requisiti previsti dalle tabelle A, B, C entro il secondo trimestre con unetà di almeno 57 anni entro il 30 settembre, la decorrenza 1^ ottobre diventa 1° gennaio dellanno successivo
Per i lavoratori che maturano i requisiti previsti dalle tabelle A, B, C entro il terzo trimestre con qualsiasi età: decorrenza 1^ gennaio anno successivo diventa 1° aprile dellanno successivo
Per i lavoratori che maturano i requisiti previsti dalle tabelle A, B, C entro il quarto trimestre con qualsiasi età: decorrenza 1^ aprile anno successivo diventa 1°luglio dellanno successivo
ono esclusi dallo slittamento della decorrenza i lavoratori in mobilità o in CIGS (vedi comma7), tutti i lavoratori con unanzianità contributiva di almeno 40 anni; sono altresì esclusi tutti coloro che maturano i requisiti previsti dalle nuove norme entro il 31/12/97 e che potranno accedere alla pensione dal 1 aprile 1998.
Comma 10
Individuazione delle mansioni "equivalenti" a quelle degli operai
ntro 6 mesi dallentrata in vigore della Legge Finanziaria (vale a dire entro il primo semestre del 1998) saranno individuate, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative e nel rispetto degli equilibri di bilancio, le mansioni da considerare equivalenti, in base al criterio della pari gravosità, a quelle degli operai.
Comma 11
Lavori usuranti.
empre entro 6 mesi dallentrata in vigore della Legge Finanziaria, basandosi sui lavori di una commissione tecnico-scientifica di cui faranno parte le OO.SS. maggiormente rappresentative, saranno stabiliti i criteri per lindividuazione delle mansioni usuranti.
Comma 13
Perequazione automatica delle pensioni (blocco per le pensioni superiori a
L. 3.500.000 per il 1998 e riduzione per i tre anni successivi)
Forme pensionistiche di base erogate dallAGO o da fondi esclusivi o sostitutivi
er il 1998 è bloccata lindicizzazione sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo (circa £.3.500.000 mensili).
Se questa disposizione non sarà modificata o diversamente interpretata (bloccando lindicizzazione solo per le fasce di importo superiore e non per lintero trattamento) si avrà il risultato paradossale che chi supera la soglia prevista anche di sole poche lire si vedrà bloccata la perequazione, mentre chi ne è al di sotto anche di poche lire beneficerà per intero della perequazione superando limporto oggetto di blocco
er il triennio dal 1999 al 2001 lindicizzazione per la parte di pensione, compresa tra cinque e otto volte il trattamento minimo, lindicizzazione prevista dalla tabella riportata al comma 4, diminuirà del 30 % e non scatterà per la parte superiore a otto volte il trattamento minimo.
Comma 14
cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro autonomo.
Lavoratori dipendenti
a pensione di anzianità da lavoro dipendente potrà essere cumulata con un reddito da lavoro autonomo per un importo pari al trattamento minimo più il 50 % dellimporto che eccede il trattamento minimo (Attualmente la pensione di anzianità non è cumulabile con qualsiasi reddito da lavoro dipendente o autonomo, questo comma prevede invece lequiparazione a quanto già previsto per la pensione di vecchiaia)
Comma 15
aumento dei contributi per artigiani e commercianti.
er queste categorie di lavoratori autonomi laliquota contributiva (attualmente del 15%) viene aumentata di anno in anno fino a raggiungere il 19%.
Commi 31 e 32
Oggetto dei commi 31 e 32 sono le prestazioni integrative dei 10 fondi ex IDP (DL 357/1990) nel caso in cui i bilanci delle rispettive aziende presentino rilevanti anomalie.
Data la complessità della norma riteniamo utile rimandare lillustrazione dei contenuti alla redazione definitiva del testo della Finanziaria.