Schema riassuntivo del settore bancario

Prima di procedere all’illustrazione dei principali contenuti della legge è utile, servendosi di uno schema, elencare le conseguenze che le modificazioni normative provocheranno nel settore.

Distingueremo tre comparti:

Istituti bancari , ex enti di diritto pubblico trasformati in SPA dalla legge Amato (218/1990), i cui lavoratori, in servizio al 31/12/1990, o pensionati erano iscritti a fondi esclusivi o esonerativi trasformati in integrativi della prestazione INPS (DL 20 novembre 1990 n.357);

Le Casse di Risparmio i cui i lavoratori sono iscritti all’INPS e (entro il 28.4.1993) a forme pensionistiche aziendali che prevedono prestazioni definite ad integrazione dell’AGO;

Nei fondi sub 1 e 2 è sancita la possibilità, rafforzata della previsione di legge, di contrattare la trasformazione degli attuali fondi in fondi a contribuzione definita, che saranno soggetti alle disposizioni del DL 124/1993

Aziende bancarie i cui lavoratori sono iscritti all’INPS ed hanno forme pensionistiche aggiuntive della prestazione AGO

lavoratori iscritti all’INPS con previdenza aggiuntiva Lavoratori in servizio al 31/12/1990 di fondi regolati dal DL 357/1990 Lavoratori di C. Risp. iscritti all’INPS e a (prima del 28/4/1993) a fondi con prestazioni integrative dell’INPS
Innalzamento dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di anzianità (comma 6) con relative deroghe comma 7) Innalzamento dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di anzianità (comma 6) con relative deroghe (comma 7) Innalzamento dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di anzianità (comma 6) con relative deroghe (comma 7)
  Divieto di pensionamento anticipato rispetto ai requisiti INPS, la contrattazione è possibile solo in caso di esuberi (comma 3) Divieto di pensionamento anticipato rispetto ai requisiti INPS (già previsto dal DL 124/1993, art.18 comma quiquies) (comma 3)
Slittamento di 3 mesi delle finestre previste per il 1998 (comma 8) Slittamento di 3 mesi delle finestre previste per il 1998 (comma 8) Slittamento di 3 mesi delle finestre previste per il 1998 (comma 8)  
Possibilità di cumulare parzialmente la pensione di anzianità con reddito da lavoro autonomo (comma 14) Possibilità di cumulare parzialmente la pensione di anzianità con reddito da lavoro autonomo (comma14) Possibilità di cumulare parzialmente la pensione di anzianità con reddito da lavoro autonomo (comma14)
  Possibilità di contrattazione sindacale di forme di capitalizzazione della rendita (fino ad un massimo del 50%) (comma 8)  
Blocco per il 1998 della perequazione automatica per le pensioni AGO superiori a 5 volte il minimo (3.500.000 c.ca) (comma 13) Blocco per il 1998 della perequazione automatica per le pensioni AGO superiori a 5 volte il minimo (3.500.000 c.ca) (comma 13) Blocco per il 1998 della perequazione automatica per le pensioni AGO superiori a 5 volte il minimo (3.500.000 c.ca) (comma 13)  
  Divieto di forme di indicizzazione diverse da quelle INPS (compresa la clausola oro) (comma 4) Divieto di forme di indicizzazione diverse da quelle INPS (compresa la clausola oro) (comma 4)

 

Principali contenuti del maxi emendamento

Lettura ragionata del testo del DDL

Comma 1

Unificazione delle aliquote di rendimento a quelle previste dall’AGO

forme pensionistiche obbligatorie, sostitutive ed esclusive che erogano a prestazione di base.

partire dal 1998 le aliquote di rendimento dei fondi sopracitati saranno quelle dell’AGO:

Scaglioni di retribuzione pensionabile

Aliquota di rendimento

inferiori o pari al tetto dell’anno di decorrenza

(per il 1997 L.63.054.000)

2%

superiori fino al 33% del tetto

(per il 1997 oltre L.63.054.000 e fino a L.83.861.820 cioè una fascia di L.20.807.820)

1,50%

tra il 33% e il 66% del tetto

(per il 1997 oltre L.83.861.820 e fino a L.104.669.640 cioè una fascia di L.20.807.820)

1,25%

tra il 66% e il 90% del tetto

(tra L.104.669.640 e L.119.802.600)

1%

oltre il 90% del tetto

(per il 1997 oltre L.119.802.600)

0.90%

Comma 2

a) Divieto di capitalizzazione delle rendite

forme pensionistiche sostitutive ed esclusive dell’AGO, nonché Parastato, Banca d’Italia, personale di volo.

Possibilità di capitalizzazione delle rendite

fondi degli ex I.D.P ( B.co di Napoli, B.co di Sicilia, San Paolo, Monte Paschi, Sicilcassa, CRT, CR Firenze, CR Asti, CR Padova e Rovigo, Cariplo)

’prevista la possibilità di mantenere o introdurre (tramite la contrattazione) la facoltà di capitalizzazione fino ad un massimo del 50% della rendita (come previsto dalla Legge n°124 sulla Previdenza Complementare).

Comma 3

Unificazione alla normativa AGO dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anzianità e invalidità e divieto di prestazioni integrative in assenza di tali requisiti.

Banca d’Italia, fondi ex I.D.P, tutti i fondi disciplinati dalla Legge 124/1993 che erogano prestazioni definite a integrazione del trattamento INPS (nel settore bancario i fondi delle Casse di Risparmio)

ei 10 fondi ex IDP, in presenza di esuberi di personale derivanti da processi di ristrutturazione, la contrattazione può definire dei requisiti inferiori per il pensionamento

Comma 4

Divieto di modalità di indicizzazione della pensione diverse dalla perequazione automatica prevista per l’AGO (compresa, qualora ancora prevista, la cosiddetta clausola – oro).

tutti i destinatari previsti dai 3 commi precedenti (compresi gli attuali pensionati con decorrenza 1/1/98)

ttualmente alle pensioni si applica una perequazione automatica, con periodicità annuale e decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, basata sull’aumento del costo della vita calcolato sulla base dell’indice ISTAT. L’indicizzazione è diversificata per fasce calcolate sulla base del trattamento minimo dell’INPS dell’anno.

Percentuale dell’indice

ISTAT applicata

Scaglione di pensione indicizzato

100 %

non superiore al doppio

del minimo INPS

(per il 1997 £.1.370.800)

90 %

superiore al doppio e fino al triplo

del minimo INPS

(per il 1997 da £.1.370.800 a £.2.056.200)

75 %

superiore al triplo

del minimo INPS

(per il 1997 oltre £.2.056.200)

Cumulo

tutti i destinatari previsti dai 3 commi precedenti (compresi gli attuali pensionati con decorrenza 1/1/98)

pplicazione delle norme AGO sul cumulo con decorrenza 1.1.1998.

Le disposizioni AGO in materia di cumulo prevedono:

Pensione di vecchiaia: cumulabilità del 50% delle somme eccedenti il minimo INPS con reddito da lavoro dipendente ed autonomo

Pensione di anzianità : incumulabilità con qualsiasi reddito da lavoro dipendente, cumulabilità parziale con reddito da lavoro autonomo così come previsto dal comma 14 (vedi più avanti)

Nota ai commi 3 e 4

er tutti i fondi previsti dal Comma 3, su iniziativa sindacale, è stato presentato un sub-emendamento governativo che prevede la possibilità della trasformazione in fondi a contribuzione definita. In tal modo sarà possibile riscontrare (con l’eccezione del pensionamento anticipato e della clausola-oro) nuove prestazioni, utilizzando le giacenze derivanti dai minori esborsi collegati alle prestazioni vietate.

Comma 6

Requisiti contributivi e anagrafici per la pensione di anzianità

Lavoratori privati

nnalzamento del requisito anagrafico (combinato con 35 anni di contributi) per il diritto alla pensione di anzianità.

antenimento della tabella della legge 335/1995 per il requisito contributivo, che, indipendentemente dall’età, consente l’accesso alla pensione di anzianità

Tabella A lavoratori privati

Anno

Età anagrafica minima con 35 anni di contributi

in alternativa

Anzianità contributiva minima indipendentemente dall’età anagrafica

1998

54 anni di età

oppure

36 anni di contributi

1999

55 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2000

55 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2001

56 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2002

57 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2003

57 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2004

57 anni di età

oppure

38 anni di contributi

2005

57 anni di età

oppure

38 anni di contributi

2006

57 anni di età

oppure

39 anni di contributi

2007

57 anni di età

oppure

39 anni di contributi

2008 in poi

57 anni di età

oppure

40 anni di contributi

Lavoratori pubblici

engono abolite tutte le precedenti normative, si applicherà perciò esclusivamente la seguente tabella:

Tabella B lavoratori pubblici

Anno

Età anagrafica minima con 35 anni di contributi

in alternativa

Anzianità contributiva minima indipendentemente dall’età anagrafica

1998

53 anni di età

oppure

36 anni di contributi

1999

53 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2000

54 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2001

55 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2002

55 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2003

56 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2004

57 anni di età

oppure

38 anni di contributi

2005

57 anni di età

oppure

38 anni di contributi

2006

57 anni di età

oppure

39 anni di contributi

2007

57 anni di età

oppure

39 anni di contributi

2008 in poi

57 anni di età

oppure

40 anni di contributi

Comma 7

Deroghe alle disposizioni del comma 6

Lavoratori privati e pubblici qualificati dei contratti collettivi come operai o equivalenti (l’equivalenza sarà successivamente individuata, come previsto dal comma 10)

Lavoratori che abbiano almeno 1 anno anche frazionato di contribuzione tra i 14 ed entro i 19 anni

Lavoratori collocati in mobilità o in CIGS per effetto di accordi stipulati entro il 3/11/97

Lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria se matureranno il diritto alla pensione entro il 1998

utti questi lavoratori accederanno alla pensione di anzianità secondo la seguente tabella già prevista nella Legge 335 del 8/8/95

Tabella C per i lavoratori esclusi dalle tabelle ex comma 6

Anno

Età anagrafica minima con 35 anni di contributi

In alternativa

Anzianità contributiva minima indipendentemente dall’età anagrafica

1997

52 anni di età

Oppure

36 anni di contributi

1998

53 anni di età

oppure

36 anni di contributi

1999

53 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2000

54 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2001

54 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2002

55 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2003

55 anni di età

oppure

37 anni di contributi

2004

56 anni di età

oppure

38 anni di contributi

2005

56 anni di età

oppure

38 anni di contributi

2006

57 anni di età

oppure

39 anni di contributi

2007

57 anni di età

oppure

39 anni di contributi

2008 in poi

57 anni di età

oppure

40 anni di contributi

 

Comma 8

Slittamento nel 1998 di 3 mesi delle decorrenze (finestre) già previste per la pensione di anzianità e relative deroghe

Lavoratori pubblici e privati

er il 1998 le "finestre" sono tutte differite di tre mesi.

Per i lavoratori che maturano i requisiti previsti dalle tabelle A, B, C entro il primo trimestre con un’età di almeno 57 anni entro il 30 giugno, la decorrenza del 1^ luglio diventa 1° ottobre

Per i lavoratori che maturano i requisiti previsti dalle tabelle A, B, C entro il secondo trimestre con un’età di almeno 57 anni entro il 30 settembre, la decorrenza 1^ ottobre diventa 1° gennaio dell’anno successivo

Per i lavoratori che maturano i requisiti previsti dalle tabelle A, B, C entro il terzo trimestre con qualsiasi età: decorrenza 1^ gennaio anno successivo diventa 1° aprile dell’anno successivo

Per i lavoratori che maturano i requisiti previsti dalle tabelle A, B, C entro il quarto trimestre con qualsiasi età: decorrenza 1^ aprile anno successivo diventa 1°luglio dell’anno successivo

ono esclusi dallo slittamento della decorrenza i lavoratori in mobilità o in CIGS (vedi comma7), tutti i lavoratori con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni; sono altresì esclusi tutti coloro che maturano i requisiti previsti dalle nuove norme entro il 31/12/97 e che potranno accedere alla pensione dal 1 aprile 1998.

Comma 10

Individuazione delle mansioni "equivalenti" a quelle degli operai

ntro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge Finanziaria (vale a dire entro il primo semestre del 1998) saranno individuate, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative e nel rispetto degli equilibri di bilancio, le mansioni da considerare equivalenti, in base al criterio della pari gravosità, a quelle degli operai.

Comma 11

Lavori usuranti.

empre entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge Finanziaria, basandosi sui lavori di una commissione tecnico-scientifica di cui faranno parte le OO.SS. maggiormente rappresentative, saranno stabiliti i criteri per l’individuazione delle mansioni usuranti.

Comma 13

Perequazione automatica delle pensioni (blocco per le pensioni superiori a

L. 3.500.000 per il 1998 e riduzione per i tre anni successivi)

Forme pensionistiche di base erogate dall’AGO o da fondi esclusivi o sostitutivi

er il 1998 è bloccata l’indicizzazione sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo (circa £.3.500.000 mensili).

Se questa disposizione non sarà modificata o diversamente interpretata (bloccando l’indicizzazione solo per le fasce di importo superiore e non per l’intero trattamento) si avrà il risultato paradossale che chi supera la soglia prevista anche di sole poche lire si vedrà bloccata la perequazione, mentre chi ne è al di sotto anche di poche lire beneficerà per intero della perequazione superando l’importo oggetto di blocco

er il triennio dal 1999 al 2001 l’indicizzazione per la parte di pensione, compresa tra cinque e otto volte il trattamento minimo, l’indicizzazione prevista dalla tabella riportata al comma 4, diminuirà del 30 % e non scatterà per la parte superiore a otto volte il trattamento minimo.

 

 

 

Comma 14

cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro autonomo.

Lavoratori dipendenti

a pensione di anzianità da lavoro dipendente potrà essere cumulata con un reddito da lavoro autonomo per un importo pari al trattamento minimo più il 50 % dell’importo che eccede il trattamento minimo (Attualmente la pensione di anzianità non è cumulabile con qualsiasi reddito da lavoro dipendente o autonomo, questo comma prevede invece l’equiparazione a quanto già previsto per la pensione di vecchiaia)

Comma 15

aumento dei contributi per artigiani e commercianti.

er queste categorie di lavoratori autonomi l’aliquota contributiva (attualmente del 15%) viene aumentata di anno in anno fino a raggiungere il 19%.

Commi 31 e 32

Oggetto dei commi 31 e 32 sono le prestazioni integrative dei 10 fondi ex IDP (DL 357/1990) nel caso in cui i bilanci delle rispettive aziende presentino rilevanti anomalie.

Data la complessità della norma riteniamo utile rimandare l’illustrazione dei contenuti alla redazione definitiva del testo della Finanziaria.