Commenti?
Chiarimenti?
Altre richieste?

scrivi al webmaster
paolo.barrera@libero.it

 

 

 

da   

a  

FONDO PENSIONE EX BNC

In data 21/7/2003 ha trovato finalmente conclusione la lunga vicenda relativa alla trasformazione del Fondo Pensioni ex BNC, con la conseguente definizione delle posizioni previdenziali individuali (i c.d. zainetti) che saranno riconosciuti a tutti gli iscritti in servizio alla data del 1/1/2002 successivamente alla liquidazione ai pensionati delle capitalizzazioni dei rispettivi trattamenti periodici (rendite). Sono ovviamente fatte salve le posizioni dei pensionati che hanno optato per la prestazione in rendita attualmente prevista dal Fondo stesso.

Con l’accordo sottoscritto è stato definito il percorso, con i relativi tempi di attuazione, che condurrà al riconoscimento degli zainetti, calcolati sulla base dei criteri già stabiliti nei precedenti accordi.

La necessità di un nuovo accordo e l’identificazione di una diversa soluzione rispetto alle precedenti intese, si è resa necessaria essenzialmente per due ragioni:

  1. l’impossibilità di dare attuazione ai precedenti accordi, per la parte che prevede il ricorso alla copertura assicurativa per le posizioni in rendita, in quanto il mercato assicurativo non consente di mantenere le garanzie previste per le attuali prestazioni periodiche a favore dei pensionati che hanno optato per questa soluzione (39 posizioni)
  2. l’approvazione del nuovo statuto da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) sarebbe comunque subordinata all’identificazione di soluzioni garantiste rispetto alle prestazioni in rendita di cui al punto a).

In particolare, in relazione al punto a), si sottolinea che:

  • il mercato assicurativo non prevede soluzioni che garantiscano la perequazione automatica delle rendite
  • la reversibilità della rendita è garantita esclusivamente sulla base della situazione attualmente esistente, senza alcuna dinamicità delle situazioni stesse per il futuro e comunque a costi complessivi estremamente elevati (le offerte acquisite dal Fondo evidenziano richieste di "riserve matematiche" da parte delle assicurazioni pari a circa 2,1 milioni di euro).

In particolare, in riferimento alle 39 posizioni di pensionati che hanno optato per la prestazione in rendita, si sottolinea come la soluzione individuata (utilizzo del Fondo di Previdenza Complementare per il personale del Banco di Napoli – Sezione A) garantisca un notevole risparmio rispetto alle condizioni di mercato, e il conseguimento di maggiori tutele nei confronti degli stessi iscritti (più dettagliatamente descritte in seguito).

Stante questa situazione, risultava comunque necessario trovare risposte concrete alle aspettative dei colleghi della ex BNC (attivi ed in quiescenza) che si sono manifestate in modo inequivocabile in occasione del referendum svoltosi nel luglio 2002.

Infatti, in quella occasione, il 97% circa dei votanti – oltre l’80% degli aventi diritto – ha espresso parere favorevole ad una trasformazione del fondo, con l’identificazione di zainetti individuali, ed alla successiva chiusura dello stesso, con la possibilità, di far confluire le posizioni previdenziali nel fondo pensioni di gruppo (Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI).

Pertanto, anche considerando questi risultati, le OO.SS hanno firmato un accordo che prevede:

  • il recepimento dei precedenti accordi (7/2/2000 – 26/10/2001 – 11/10/2002) per identificare i criteri di calcolo da adottare per la definizione dei singoli zainetti (pensionati ed attivi)
  • lo scioglimento del Fondo ex BNC e l’attivazione delle procedure di liquidazione: questo passaggio si rende necessario per identificare una data certa (30 novembre 2003) entro la quale dare corso al riconoscimento degli zainetti individuati sulla base dei criteri precedentemente richiamati
  • la nomina di un liquidatore che dovrà dare attuazione alle procedure di liquidazione: d’intesa fra le parti è stato identificato quale liquidatore del fondo l’attuale direttore
  • l’identificazione delle attività che dovranno essere svolte dal liquidatore; in particolare dovrà:
    • trasferire al Fondo di Previdenza Complementare per il personale del Banco di Napoli – Sezione A, la somma di euro 1.600.000 a titolo di riserva matematica a copertura della prestazione periodica dovuta ai 39 pensionati precedentemente citati, con garanzia di piena continuità delle regole attualmente previste (in particolare perequazione automatica e reversibiltà al 100% delle rendite). Tale somma determina inoltre il trasferimento in capo al Fondo Banco di Napoli delle controversie giudiziarie in essere contro il Fondo ex BNC (attualmente 2).
      Per completezza di informazione, si sottolinea come la Sezione A del Fondo Banco di Napoli goda di una garanzia sulle prestazioni da parte della Banca, garanzia che si estenderà quindi anche a favore delle posizioni trasferite, oggi garantite unicamente dal patrimonio ad esse riservato.
    • liquidare ai pensionati gli zainetti di loro competenza, calcolati sulla base dei criteri previsti dai precedenti accordi
    • determinare il patrimonio residuale da destinarsi agli iscritti in servizio alla data del 1/1/2002 e calcolare, con i criteri predetti, i relativi zainetti individuali
    • consentire agli iscritti in servizio al 1/1/2002 di esercitare le facoltà previste dall’art. 10 del d.lgs 124/93 (normativa sui Fondi Pensione) e nello specifico:
      1. trasferimento della posizione al Fondo Pensioni del Gruppo con mantenimento della qualifica di "vecchio iscritto", della contribuzione datoriale attualmente prevista (7,2%) e uguale base imponibile. Questo trasferimento avviene con il principio del "silenzio assenso" e quindi in via automatica, salvo diversa indicazione da parte dell’iscritto
      2. riscatto della posizione individuale: tale ipotesi comporta la liquidazione del capitale e la conseguente perdita della qualifica di "vecchio iscritto", pertanto, qualora il collega decidesse di iscriversi al Fondo Pensioni del Gruppo, sarebbe inserito come "nuovo iscritto" con la relativa contribuzione aziendale (attualmente 3%) e diversa base imponibile rispetto a quella attualmente utilizzata.
      3. trasferimento della posizione ad un fondo aperto: anche in questo caso si realizzerebbero le previsioni del punto 1)
        Nel caso in cui l’iscritto opti per una delle soluzioni previste sub 2) e 3), non operando il principio del "silenzio assenso", deve esercitare tale facoltà entro 30 giorni dal pervenimento di specifica comunicazione personale.
    • trasmettere alla COVIP ogni comunicazione inerente alla liquidazione stessa

In merito al trasferimento della posizione al Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI ed in considerazione della struttura "multicomparto" in cui è gestito il patrimonio conferito, si precisa che:

  • lo zainetto sarà inserito nel comparto nel quale sono allocate le attuali posizioni in essere presso il Fondo di Gruppo
  • in deroga alle attuali disposizioni, è consentito di modificare il proprio comparto entro il 30/11/2003, con decorrenza dal 1/1/2004
  • nel caso in cui non esista già una posizione presso il Fondo di Gruppo, l’iscritto deve obbligatoriamente optare per uno dei quattro comparti in cui è strutturato il fondo (difensivo/prudenziale/equilibrato/aggressivo – per maggiori dettagli sui comparti si rinvia alle relative informative)
  • nel caso in cui la propria posizione presso il Fondo di Gruppo sia inserita nella "gestione residuale", anche lo zainetto sarà trasferito in questa gestione: è comunque possibile indicare un comparto nel quale fare confluire l’intera posizione previdenziale (zainetto + somme preesistenti)

Infine, gli iscritti del Fondo ex BNC che abbiano trasferito la posizione presso il Fondo di Gruppo potranno richiedere l’anticipazione della posizione stessa, fino a concorrenza delle spese sostenute e comunque nei limiti dell’ammontare complessivo, con le regole e le causali previste dal Regolamento Anticipi del Fondo di Gruppo (spese mediche straordinarie, acquisto di 1° casa di abitazione per se o per i figli e ristrutturazione di 1° casa di abitazione propria o dei figli). In deroga parziale alle suddette regole, sarà possibile ottenere l’anticipo, previa presentazione di idonea documentazione, a fronte dei suddetti eventi intervenuti a far tempo dal 1/7/2001.

Per l’articolato del Regolamento Anticipi, si rinvia alla specifica informativa.

* * * * * * *

Partecipazione al Fondo di Solidarietà degli iscritti all’INPDAP

Come noto, a seguito della convenzione sottoscritta fra INPS e INPDAP, riguardante lo scambio di informazioni necessario ai fini della liquidazione degli assegni straordinari erogati dal Fondo di Solidarietà, anche i colleghi ex BNC iscritti all’INPDAP potranno essere inclusi nel novero del personale che beneficerà delle previsioni di "incentivazione all’esodo" sottoscritte nei recenti accordi sindacali (10/6/2003 accordo di Gruppo e 14/6/2003 accordo Sanpaolo IMI).

Pertanto tutti i colleghi riceveranno le comunicazioni relative, differenziate fra coloro che, in base ai dati in possesso della Banca rientrano nel perimetro dei colleghi esodabili e chi abbia già compiuto 50 anni e potrebbe comunque, a fronte di periodi contributivi non conosciuti aziendalmente, usufruire delle prestazioni del Fondo di Solidarietà.

In relazione alle necessarie verifiche che devono essere effettuate presso i due istituti previdenziali citati (INPS e INPDAP) le comunicazioni ai colleghi ex BNC saranno inviate successivamente a quelle dei dipendenti Banca iscritti INPS, in corso di invio.

Le OO.SS. seguono attentamente l’evolversi della situazione per garantire a tutti i colleghi sia una compiuta informativa circa la scelta individuale da effettuare sia la possibilità di beneficiare di un congruo periodo temporale per maturare tale decisione.

* * * * * * *

CONFERIMENTO A SANPAOLO BANCO DI NAPOLI SpA DI RAMO D’AZIENDA
Accordo relativo alle modifiche statutarie dei Fondi Pensione di Gruppo

  • CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL’ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

Sulla base delle intese raggiunte con l’accordo del 30 giugno 2003, che sancivano la salvaguardia integrale delle normative fruite dai colleghi SPIMI conferiti a Sanpaolo Banco di Napoli SpA, sono stati modificati gli articoli:

art. 1, comma III: inserimento, nell’ambito della definizione di "Istituto", anche della previsione di conferimento di ramo d’azienda e conseguente individuazione del Sanpaolo Banco di Napoli SpA

artt. 9 e 24: inserimento di un nuovo ultimo comma che consente agli iscritti del Sanpaolo Banco di Napoli di avere la prestazione pensionistica calcolata sulla base degli ultimi 30 giorni di servizio (mantenimento quindi, degli attuali criteri e indifferenza rispetto alla collocazione in SPIMI o Banco di Napoli)

  • FONDI PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO IMI

In relazione al mantenimento dell’iscrizione ai due fondi del Gruppo IMI, del personale conferito a Sanpaolo Banco di Napoli, tale società diviene "socio azienda" nei confronti dei citati fondi pensione e si impegna ad accettarne le clausole statutarie.

Cari saluti

La Segreteria