FONDO PENSIONE EX BNC
In data 21/7/2003 ha trovato finalmente conclusione la lunga vicenda relativa alla
trasformazione del Fondo Pensioni ex BNC, con la conseguente definizione delle posizioni
previdenziali individuali (i c.d. zainetti) che saranno riconosciuti a tutti gli
iscritti in servizio alla data del 1/1/2002 successivamente alla liquidazione ai
pensionati delle capitalizzazioni dei rispettivi trattamenti periodici (rendite). Sono
ovviamente fatte salve le posizioni dei pensionati che hanno optato per la prestazione in
rendita attualmente prevista dal Fondo stesso.
Con laccordo sottoscritto è stato definito il percorso, con i relativi tempi di
attuazione, che condurrà al riconoscimento degli zainetti, calcolati sulla base dei
criteri già stabiliti nei precedenti accordi.
La necessità di un nuovo accordo e lidentificazione di una diversa soluzione
rispetto alle precedenti intese, si è resa necessaria essenzialmente per due ragioni:
- limpossibilità di dare attuazione ai precedenti accordi, per la parte che prevede
il ricorso alla copertura assicurativa per le posizioni in rendita, in quanto il mercato
assicurativo non consente di mantenere le garanzie previste per le attuali prestazioni
periodiche a favore dei pensionati che hanno optato per questa soluzione (39
posizioni)
- lapprovazione del nuovo statuto da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione (COVIP) sarebbe comunque subordinata allidentificazione di soluzioni
garantiste rispetto alle prestazioni in rendita di cui al punto a).
In particolare, in relazione al punto a), si sottolinea che:
- il mercato assicurativo non prevede soluzioni che garantiscano la perequazione
automatica delle rendite
- la reversibilità della rendita è garantita esclusivamente sulla base della situazione
attualmente esistente, senza alcuna dinamicità delle situazioni stesse per il futuro e
comunque a costi complessivi estremamente elevati (le offerte acquisite dal Fondo
evidenziano richieste di "riserve matematiche" da parte delle assicurazioni pari
a circa 2,1 milioni di euro).
In particolare, in riferimento alle 39 posizioni di pensionati che hanno optato
per la prestazione in rendita, si sottolinea come la soluzione individuata
(utilizzo del Fondo di Previdenza Complementare per il personale del Banco di Napoli
Sezione A) garantisca un notevole risparmio rispetto alle condizioni di mercato, e
il conseguimento di maggiori tutele nei confronti degli stessi iscritti (più
dettagliatamente descritte in seguito).
Stante questa situazione, risultava comunque necessario trovare risposte concrete alle
aspettative dei colleghi della ex BNC (attivi ed in quiescenza) che si sono manifestate in
modo inequivocabile in occasione del referendum svoltosi nel luglio 2002.
Infatti, in quella occasione, il 97% circa dei votanti oltre l80% degli
aventi diritto ha espresso parere favorevole ad una trasformazione del fondo, con
lidentificazione di zainetti individuali, ed alla successiva chiusura dello stesso,
con la possibilità, di far confluire le posizioni previdenziali nel fondo pensioni di
gruppo (Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI).
Pertanto, anche considerando questi risultati, le OO.SS hanno firmato un accordo che
prevede:
- il recepimento dei precedenti accordi (7/2/2000 26/10/2001 11/10/2002) per
identificare i criteri di calcolo da adottare per la definizione dei singoli zainetti
(pensionati ed attivi)
- lo scioglimento del Fondo ex BNC e lattivazione delle procedure di liquidazione:
questo passaggio si rende necessario per identificare una data certa (30 novembre 2003)
entro la quale dare corso al riconoscimento degli zainetti individuati sulla base dei
criteri precedentemente richiamati
- la nomina di un liquidatore che dovrà dare attuazione alle procedure di liquidazione:
dintesa fra le parti è stato identificato quale liquidatore del fondo
lattuale direttore
- lidentificazione delle attività che dovranno essere svolte dal liquidatore; in
particolare dovrà:
- trasferire al Fondo di Previdenza Complementare per il personale del Banco di
Napoli Sezione A, la somma di euro 1.600.000 a titolo di riserva matematica a
copertura della prestazione periodica dovuta ai 39 pensionati precedentemente citati, con
garanzia di piena continuità delle regole attualmente previste (in particolare
perequazione automatica e reversibiltà al 100% delle rendite). Tale somma determina
inoltre il trasferimento in capo al Fondo Banco di Napoli delle controversie
giudiziarie in essere contro il Fondo ex BNC (attualmente 2).
Per completezza di informazione, si sottolinea come la Sezione A del Fondo Banco di Napoli
goda di una garanzia sulle prestazioni da parte della Banca, garanzia che si estenderà
quindi anche a favore delle posizioni trasferite, oggi garantite unicamente dal patrimonio
ad esse riservato.
- liquidare ai pensionati gli zainetti di loro competenza, calcolati sulla
base dei criteri previsti dai precedenti accordi
- determinare il patrimonio residuale da destinarsi agli iscritti in servizio alla
data del 1/1/2002 e calcolare, con i criteri predetti, i relativi zainetti individuali
- consentire agli iscritti in servizio al 1/1/2002 di esercitare le facoltà
previste dallart. 10 del d.lgs 124/93 (normativa sui Fondi Pensione) e nello
specifico:
- trasferimento della posizione al Fondo Pensioni del Gruppo con mantenimento della
qualifica di "vecchio iscritto", della contribuzione datoriale attualmente
prevista (7,2%) e uguale base imponibile. Questo trasferimento avviene con il principio
del "silenzio assenso" e quindi in via automatica, salvo diversa
indicazione da parte delliscritto
- riscatto della posizione individuale: tale ipotesi comporta la liquidazione del capitale
e la conseguente perdita della qualifica di "vecchio iscritto", pertanto,
qualora il collega decidesse di iscriversi al Fondo Pensioni del Gruppo, sarebbe inserito
come "nuovo iscritto" con la relativa contribuzione aziendale
(attualmente 3%) e diversa base imponibile rispetto a quella attualmente utilizzata.
- trasferimento della posizione ad un fondo aperto: anche in questo caso si
realizzerebbero le previsioni del punto 1)
Nel caso in cui liscritto opti per una delle soluzioni previste sub 2) e 3), non
operando il principio del "silenzio assenso", deve esercitare tale facoltà
entro 30 giorni dal pervenimento di specifica comunicazione personale.
- trasmettere alla COVIP ogni comunicazione inerente alla liquidazione stessa
In merito al trasferimento della posizione al Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI ed
in considerazione della struttura "multicomparto" in cui è gestito il
patrimonio conferito, si precisa che:
- lo zainetto sarà inserito nel comparto nel quale sono allocate le attuali
posizioni in essere presso il Fondo di Gruppo
- in deroga alle attuali disposizioni, è consentito di modificare il proprio comparto
entro il 30/11/2003, con decorrenza dal 1/1/2004
- nel caso in cui non esista già una posizione presso il Fondo di Gruppo, liscritto
deve obbligatoriamente optare per uno dei quattro comparti in cui è strutturato il
fondo (difensivo/prudenziale/equilibrato/aggressivo per maggiori dettagli sui
comparti si rinvia alle relative informative)
- nel caso in cui la propria posizione presso il Fondo di Gruppo sia inserita nella "gestione
residuale", anche lo zainetto sarà trasferito in questa gestione: è comunque
possibile indicare un comparto nel quale fare confluire lintera posizione
previdenziale (zainetto + somme preesistenti)
Infine, gli iscritti del Fondo ex BNC che abbiano trasferito la posizione presso il
Fondo di Gruppo potranno richiedere lanticipazione della posizione stessa,
fino a concorrenza delle spese sostenute e comunque nei limiti dellammontare
complessivo, con le regole e le causali previste dal Regolamento Anticipi del Fondo di
Gruppo (spese mediche straordinarie, acquisto di 1° casa di abitazione per se o per i
figli e ristrutturazione di 1° casa di abitazione propria o dei figli). In deroga
parziale alle suddette regole, sarà possibile ottenere lanticipo, previa
presentazione di idonea documentazione, a fronte dei suddetti eventi intervenuti a far
tempo dal 1/7/2001.
Per larticolato del Regolamento Anticipi, si rinvia alla specifica informativa.
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Partecipazione al Fondo
di Solidarietà degli iscritti allINPDAP
Come noto, a seguito della convenzione sottoscritta fra INPS e INPDAP, riguardante lo
scambio di informazioni necessario ai fini della liquidazione degli assegni straordinari
erogati dal Fondo di Solidarietà, anche i colleghi ex BNC iscritti allINPDAP
potranno essere inclusi nel novero del personale che beneficerà delle previsioni di
"incentivazione allesodo" sottoscritte nei recenti accordi sindacali
(10/6/2003 accordo di Gruppo e 14/6/2003 accordo Sanpaolo IMI).
Pertanto tutti i colleghi riceveranno le comunicazioni relative, differenziate fra
coloro che, in base ai dati in possesso della Banca rientrano nel perimetro dei colleghi
esodabili e chi abbia già compiuto 50 anni e potrebbe comunque, a fronte di periodi
contributivi non conosciuti aziendalmente, usufruire delle prestazioni del Fondo di
Solidarietà.
In relazione alle necessarie verifiche che devono essere effettuate presso i due
istituti previdenziali citati (INPS e INPDAP) le comunicazioni ai colleghi ex BNC saranno
inviate successivamente a quelle dei dipendenti Banca iscritti INPS, in corso di invio.
Le OO.SS. seguono attentamente levolversi della situazione per garantire a tutti
i colleghi sia una compiuta informativa circa la scelta individuale da effettuare sia la
possibilità di beneficiare di un congruo periodo temporale per maturare tale decisione.
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CONFERIMENTO A SANPAOLO
BANCO DI NAPOLI SpA DI RAMO DAZIENDA
Accordo relativo alle modifiche
statutarie dei Fondi Pensione di Gruppo
- CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO
DI TORINO
Sulla base delle intese raggiunte con laccordo del 30 giugno 2003, che sancivano
la salvaguardia integrale delle normative fruite dai colleghi SPIMI conferiti a
Sanpaolo Banco di Napoli SpA, sono stati modificati gli articoli:
art. 1, comma III: inserimento, nellambito della definizione di
"Istituto", anche della previsione di conferimento di ramo dazienda e
conseguente individuazione del Sanpaolo Banco di Napoli SpA
artt. 9 e 24: inserimento di un nuovo ultimo comma che consente agli iscritti
del Sanpaolo Banco di Napoli di avere la prestazione pensionistica calcolata sulla base
degli ultimi 30 giorni di servizio (mantenimento quindi, degli attuali criteri e
indifferenza rispetto alla collocazione in SPIMI o Banco di Napoli)
- FONDI PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA DEL GRUPPO IMI
In relazione al mantenimento delliscrizione ai due fondi del Gruppo IMI, del
personale conferito a Sanpaolo Banco di Napoli, tale società diviene "socio
azienda" nei confronti dei citati fondi pensione e si impegna ad accettarne le
clausole statutarie.
Cari saluti
La Segreteria |