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FONDO PENSIONE EX BNC

In questi giorni il Fondo Pensioni per il personale BNC sta inviando agli iscritti le comunicazioni relative alle posizioni individuali (cosiddetti zainetti) derivanti dallo scioglimento del Fondo stesso.

Riteniamo opportuno riepilogare i principali punti delle intese sindacali raggiunte in merito alla lunga vicenda relativa alla trasformazione del Fondo Pensioni ex BNC, e approvate con il referendum svoltosi nel luglio 2002.

POSIZIONE INDIVIDUALE (ZAINETTI)

Gli importi degli zainetti di ciascun iscritto derivano dalla ripartizione del patrimonio del Fondo esistente al 31/12/2001, ridotto della quota di patrimonio necessario per garantire le rendite, o la capitalizzazione delle stesse, per il personale già in pensione a quella data.

Il patrimonio così determinato viene ripartito, sulla base di calcoli attuariali aventi come base di riferimento i criteri individuati negli accordi sindacali e cioè il valore attuale medio della pensione "virtuale" maturata al 1/1/2002, differita sino all’età del pensionamento e rivalutata in base al tasso di inflazione nel periodo di differimento: trattandosi di calcoli attuariali il risultato non rappresenta la puntuale determinazione della pensione "virtuale" citata

Ricordiamo che:

  • la pensione del Fondo ex BNC era pari a 1/30 del 10% dell’ultima retribuzione per ogni anno di iscrizione al Fondo, con un massimo di 30/30;
  • all’atto della costituzione del Fondo (1/12/1988) agli iscritti era stata riconosciuta l’anzianità pregressa nel limite massimo di 15 anni.

Il metodo individuato per la ripartizione del patrimonio prevede, per chi vanta maggiore anzianità di iscrizione al Fondo, zainetti che si avvicinano alle prestazioni in capitale offerte in precedenza dal Fondo (prima della loro abolizione per legge) e per i colleghi con anzianità inferiore, uno zainetto di minor entità bilanciato dal significativo beneficio del mantenimento della contribuzione aziendale al 7,2% ad incremento della posizione individuale fino al momento del pensionamento.

Le quote individuali riconosciute sono pertanto determinate dalla somma di:

  • importo dello zainetto derivante dalla ripartizione del patrimonio
  • contribuzioni versate dal 1/1/2002 (azienda 7,20% e lavoratore 0,80%)
  • rendimento del 2002 pari a 1,88% e di quello del 2003 (da definirsi).

TRASFERIMENTO AL FONDO PENSIONI SANPAOLO

La comunicazione ricorda inoltre quali siano le facoltà riservate agli iscritti dall’art. 10 del d.lgs 124/93 (normativa sui Fondi Pensione) e nello specifico:

  1. trasferimento della posizione al Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo con mantenimento della qualifica di "vecchio iscritto" e della contribuzione datoriale attualmente prevista pari al 7,2%.. Questo trasferimento avviene con il principio del "silenzio assenso" e quindi in via automatica, salvo diversa indicazione da parte dell’iscritto;
  2. riscatto della posizione individuale: tale ipotesi comporta la liquidazione del capitale e la conseguente perdita della qualifica di "vecchio iscritto", pertanto la posizione accesa presso il Fondo Pensioni Sanpaolo diverrebbe riferita allo status di "nuovo iscritto" con la contribuzione aziendale prevista in questo caso ( attualmente 3%);
  3. trasferimento della posizione ad un fondo aperto: anche in questo caso si realizzerebbero le previsioni del punto 1).

Nel caso in cui l’iscritto opti per una delle soluzioni previste sub 2) e 3), non operando il principio del "silenzio assenso", deve esercitare tale facoltà entro 30 giorni dal pervenimento della comunicazione personale.

SCELTA DEL COMPARTO

In merito al trasferimento della posizione al Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo ed in considerazione della struttura "multicomparto" in cui è gestito il patrimonio conferito, si precisa che:

  • lo zainetto sarà inserito nel comparto nel quale sono allocate le attuali posizioni in essere presso il Fondo di Gruppo
  • in deroga alle attuali disposizioni, è consentito di modificare il proprio comparto entro il 30/4/2004
  • nel caso in cui non esista già una posizione presso il Fondo Pensioni Sanpaolo, l’iscritto deve obbligatoriamente optare per uno dei quattro comparti in cui è strutturato il fondo (difensivo/prudenziale/equilibrato/aggressivo – per maggiori dettagli sui comparti si rinvia alle relative informative ed al sito del Fondo presente su Green Village)
  • nel caso in cui la propria posizione presso il Fondo Pensioni Sanpaolo sia inserita nella "gestione residuale", anche lo zainetto sarà trasferito in questa gestione: è comunque possibile indicare un comparto nel quale fare confluire l’intera posizione previdenziale (zainetto + somme preesistenti).

ANTICIPO DELLO ZAINETTO

Infine, gli iscritti del Fondo ex BNC che abbiano trasferito la posizione presso il Fondo Pensioni Sanpaolo potranno richiedere l’anticipazione della posizione stessa, fino a concorrenza delle spese sostenute e comunque nei limiti dell’ammontare complessivo, con le regole e le causali previste dal Regolamento Anticipi del Fondo di Gruppo (spese mediche straordinarie, acquisto di 1° casa di abitazione per se o per i figli e ristrutturazione di 1° casa di abitazione propria o dei figli). In deroga parziale alle suddette regole, sarà possibile ottenere l’anticipo, previa presentazione di idonea documentazione, a fronte dei suddetti eventi intervenuti a far tempo dal 1/7/2001.

La normativa e la modulistica per la richiesta dell’anticipo dello zainetto sono reperibili su Green Village.

Cari saluti.

Torino, 22 dicembre 2003

La Segreteria