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Contribuzione previdenziale e TFR

Alla luce del confronto in corso nell’ambito del rinnovo del CCNL, sull’incidenza della contribuzione previdenziale sul TFR, riteniamo opportuno riassumere l’attuale normativa contrattuale.
 
Alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno previsto che le somme destinate dal datore di lavoro a Fondi di previdenza complementare hanno caratteristiche di retribuzione differita e, pertanto, possono considerarsi emolumenti retributivi utili ai fini di calcolo del TFR.
La sentenza più citata è quella del 2/11/2001 riguardante il riconoscimento ai fini del TFR, per un dipendente RAI cessato dal servizio nel 1989, dei contributi di previdenza complementare fino al 1990, data del contratto integrativo che ha escluso espressamente dalla base di calcolo questa contribuzione.
A seguito di queste sentenze è nato un contenzioso sulla materia nei vari settori e sono state promosse altre cause di cui non si conoscono ancora gli esiti.
 
Per il nostro settore, tale situazione non riguarda tutti i lavoratori.
 
Infatti l’articolo 65 del vigente CCNL stabilisce la retribuzione annua di riferimento per il calcolo del TFR (unificando di fatto l’art. 132 del precedente CCNL per le Aree Professionali e Quadri e l’art. 94 di quello del Personale Direttivo).
 
In particolare:
-         per le Aree Professionali e i Quadri Direttivi 1° e 2° livello, vi è un’elencazione specifica delle voci retributive valide per il calcolo del trattamento di fine rapporto (dove non è ricompresa la contribuzione previdenziale);
-         per i Quadri Direttivi 3° e 4° livello, oltre alla voce stipendio, vi è un riferimento generico a tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo;
-         per il personale in servizio al 1/11/1999 presso Casse di risparmio, vi è il rinvio alla normativa precedente del CCNL ACRI, che prevedeva una normativa simile a quella dei QD 3° e 4° livello.
 
Quindi per il personale delle Aree Professionali e i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello l’elencazione specifica delle voci retributive esclude qualsiasi possibilità di considerare utile ai fini del calcolo del TFR anche la contribuzione ai fondi pensione.
Il contenzioso rimane aperto per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello (ex funzionari) e per i lavoratori delle Casse di risparmio.
 
La verifica in corso a livello nazionale dovrà produrre un’interpretazione per il settore, che stabilisca una normativa chiara e applicabile a tutti i lavoratori e che non abbia ripercussioni negative né sugli incrementi del CCNL, né sul futuro della previdenza integrativa.

 Segreterie di Coordinamento Fisac/Cgil