LA NUOVA NORMATIVA SULLO SCIOPERO

La legge 146/1990 viene modificata dopo 10 anni

Le nuove norme in materia di disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali sono state emanate con la legge n. 83/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11.4.20001.
Le norme che illustreremo rivestono una fondamentale importanza. nel panorama legislativo italiano, non solo in materia di lavoro.
La legislazione che regolamenta il diritto costituzionale dello sciopero dopo la legge 146/90 non ha avuto significative modifiche, ciò nonostante si può dire che le disposizioni in materia di sciopero si sono arricchite in questi anni con i codici di autoregolamentazione delle categorie coinvolte
2 e con le interpretazioni (di solito restrittive) date dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché, com’è ovvio dalle pronunce giurisprudenziali.
E’ del tutto evidente che la legge appena emanata è il frutto di un faticoso compromesso, le stesse soluzioni trovate in materia di procedure, funzioni della Commissione e impianto sanzionatorio evidenziano le difficoltà politiche e giuridiche con cui il Governo si è misurato, soluzioni che come spesso accade hanno scontentato tutti e che nella loro ambiguità presentano indubbi problemi di interpretazione e applicazione.

 

La legge 11 aprile 2000 n. 83

Gli obbiettivi fondamentali della legge sono:

 

Trasparenza (obbligo di comunicazione delle motivazioni)

ART.1 comma 1°

I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza (di precettazione), che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12".

Viene introdotto l’obbligo di motivazione a carico dei soggetti che promuovono lo sciopero (tutti i soggetti, non solo le organizzazioni sindacali) che si aggiunge a quello del preavviso e che deve essere trasmesso oltre che al datore di lavoro anche al Prefetto (o al Ministro), che ne cura a sua volta la trasmissione alla Commissione di garanzia4. Sono tutti passaggi obbligatori, pena la non legittimità dello sciopero e il conseguente rischio sanzioni.

 

Procedure di raffreddamento e conciliazione
Formulazione del preavviso

ART.1 comma 4°

Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta la provvisoria regolamentazione

Questa parte è considerata dai più autorevoli interpreti la vera novità della legge. Una novità che per il modo come è strutturata si risolve in sostanza in un appesantimento burocratico piuttosto che rappresentare, come era evidentemente nelle intenzioni del legislatore, un iter procedurale utile ad evitare il ricorso all’astensione dal lavoro o a ridurne la portata.
La norma prevede l’obbligo alla previsione nell’ambito degli accordi collettivi
5 sulle modalità di preavviso e servizi minimi, di specifiche procedure di raffreddamento e conciliazione, ma prevede nel contempo la possibilità da parte di chi indice lo sciopero di utilizzare la procedura alternativa del ricorso al Prefetto per gli scioperi di rilievo locale e al Ministro per gli scioperi nazionali.
In attesa della revisione degli accordi in questione la stessa legge demanda alla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali la provvisoria regolamentazione della materia. La Commissione in data 1° giugno ha deliberato l’iter obbligatorio delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero.

Delibera 1° giugno della Commissione di garanzia6:
I soggetti che proclamano lo sciopero devono, pertanto, in assenza di previsioni negli accordi vigenti, necessariamente adire la via amministrativa (le Aziende non possono sottrarsi all’esperimento del tentativo di conciliazione da parte della competente Autorità):

  1. Per scioperi di rilievo locale davanti al Prefetto (al Comune nel caso di servizi di competenza dello stesso e purché l’amministrazione non sia parte in causa)
  2. Per scioperi di rilievo nazionale davanti al Ministero del Lavoro.

La Commissione ritiene adempiuto l’obbligo dell’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione - e, a tale fine, legittima la proclamazione dello sciopero, trascorsi 5 giorni lavorativi7 dalla comunicazione all’Autorità competente della richiesta di esperimento della procedura, cioè qualora l’incontro conciliativo delle parti non sia intervenuto nei 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta da parte del sindacato.

La procedura è in un certo qual modo definibile come silenzio-assenso, pertanto la proclamazione di sciopero può essere effettuata (ovviamente, nel rispetto dei termini di preavviso) successivamente all’esperimento della procedura da parte dell’Autorità competente o comunque dopo 5 giorni lavorativi dal pervenimento8 della richiesta (in sintesi ai 10 giorni di calendario del preavviso all’azienda vanno sommati i 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta all’Autorità).
La richiesta di intervento dell’autorità competente
9 non deve in alcun modo dare l’impressione della decisione già presa, pertanto non deve contenere indicazione di date, né espressioni come "proclamare uno sciopero". Un comportamento diverso può essere sanzionato dalla Commissione10.

Vi è ancora incertezza sulla questione se vada consegnata all’azienda copia della comunicazione inviata al Prefetto o al Ministro; la rilevanza pratica è nulla in quanto la richiesta di intervento all’autorità non contiene alcuna indicazione di data, né alcuna previsione di durata. In realtà l’obbligo, stabilito dalla stessa Commissione di Garanzia, di far menzione nel preavviso per l’azienda dell’avvenuto esperimento della procedura di conciliazione presso il Prefetto o il Ministro sembra far pensare che non sia affatto prevista alcuna necessità di comunicare all’azienda l’avvio della procedura presso l’Autorità.
In realtà sembra più logico pensare che il Prefetto o il Ministro decidano, in autonomia e nella difesa dei diritti dei cittadini utenti dei servizi essenziali, se esperire e come il tentativo di conciliazione stesso.

Il preavviso va inviato nelle forme consuete all’azienda e (nuovamente) all’autorità competente (Prefetto o Ministro) che ne curerà la trasmissione alla Commissione di garanzia.
La comunicazione dell’esperimento delle procedure deve essere inserita nella proclamazione dello sciopero, unitamente a data, durata, modalità di attuazione, motivazioni
11.

 

Fac simile di lettera per il Prefetto o il Ministro
da inoltrare per raccomandata postale o per fax
conservando ricevuta o rapporto di trasmissione


Al sig. Prefetto di …..…………

(o Al sig. Ministro del lavoro)12

Ai fini dell’osservanza di quanto previsto dall’art.1°, comma 4°, della legge 83/2000, e della delibera 1° giugno 2000 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si comunica che le scriventi organizzazioni sindacali hanno intenzione di promuovere un’astensione dal lavoro nella o nelle seguenti unità produttive …………………… dell’azienda ………………………

Le motivazioni sono13 .......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

data e firma


Fac simile di Preavviso di proclamazione all’azienda da inoltrare nei 10 giorni (di calendario) precedenti alla data di effettuazione dello sciopero14 per raccomandata postale o per fax conservando ricevuta o rapporto di trasmissione e comunque dopo che siano trascorsi almeno 5 giorni (lavorativi) dalla richiesta15 al prefetto (o al ministro)


Spett. San Paolo IMI
Ufficio Relazioni sindacali e rapporti di lavoro
16
Via Lugaro 15 Torino

p.c. Al sig. Prefetto di ....................................

( o Al sig. Ministro del lavoro)

Le scriventi Organizzazioni sindacali aziendali, espletate le procedure obbligatorie di raffreddamento e conciliazione previste dall’art.1°, comma 4°, della legge 83/2000, e dalla delibera 1° giugno 2000 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali presso la Prefettura di ...................................... (o presso il Ministro del Lavoro) con la richiesta inviata tramite fax (o raccomandata postale) in data .............................. e dopo l’incontro (o gli incontri)17 tenutosi in data ............................ presso ........................... proclamano uno sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici dell’unità produttiva (o delle unità produttive) dell’azienda nella data (o nelle date) .................................................... con la seguente durata (o articolazione) .......................................................……

Le motivazioni sono13 .............................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

data e firma

 

Alcuni delicati problemi si pongono nel considerare uno sciopero di rilievo locale o nazionale. La legge e la delibera della Commissione cosa intendono considerare con il concetto di "rilievo dello sciopero"? Il territorio coinvolto dall’agitazione o le motivazioni? In sostanza uno sciopero per il contratto nazionale di categoria o integrativo aziendale18 con un’articolazione locale di che natura è? Davanti a quale autorità va proposta la procedura di conciliazione e raffreddamento, quali sono i soggetti obbligati19? E ancora uno sciopero di protesta solo locale contro un comportamento aziendale uniforme sul territorio nazionale di che tipologia è?

Un’altra questione ancora riguarda la decisione sui c.d pacchetti di ore da utilizzare poi a livello locale. Perché non si incappi nel divieto delle proclamazioni che non abbiano indicazione precisa di:

è necessario che la decisione del "pacchetto" sia presentata come la determinazione di un periodo di agitazione con indicazione politica delle ore da effettuare e lasciando alle RSA locali l’iniziativa della vera e propria proclamazione. Abbiamo ancora dei dubbi se l’indicazione del "pacchetto" di ore possa essere contenuta nel volantino per i lavoratori, o se invece sia meglio lasciarla solo alla comunicazione interna alle strutture; in attesa di ulteriori chiarimenti è bene attenersi a questa seconda ipotesi (comunicazione interna agli organismi decentrati).
Naturalmente per sfuggire a tutte queste difficoltà disseminate da legge e delibere della Commissione si può sempre prevedere una decisione unica per più territori da parte delle Segreterie Nazionali (o di di Coordinamento) così da avviare centralmente davanti al Ministero del lavoro la procedura di conciliazione per poi effettuare una proclamazione precisa con indicazione di tempistiche e territori coinvolti in un unico preavviso
20.
La prudenza in questa situazione di incertezza è comunque necessaria, nella vertenza dei CIA le aziende ricorreranno a tutte le armi anche legali per ridurre l’efficacia delle nostre agitazioni.

Intervalli minimi e divieto "effetto annuncio"
Revisione degli accordi sui servizi minimi

Obbligo di previsione di intervalli minimi con altre agitazioni

Art.1 comma 4° (che modifica l’art.2, comma 2 della legge 146):

Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di erogazione periodica21, e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici.

La previsione degli intervalli minimi è obbligatoria, quindi fino a quando gli accordi e i contratti collettivi non saranno rivisti in questo senso la Commissione di Garanzia può chiedere la posticipazione o la riduzione dello sciopero, o anche l’accorpamento con altre agitazioni22.

 

Revoca dello sciopero già proclamato: condizioni di legittimità

Art.1 comma 6°

Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di precettazione, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini delle sanzioni previste23.

Questa previsione normativa è stata ampiamente anticipata dalle decisioni della Commissione su alcune revoche avvenute in passato il cui carattere "sleale" era ricavato da "indizi" simili a quelli riportati oggi nella legge, cioè in primo luogo la mancanza di un accordo tra le parti. E’ da considerarsi revoca legittima anche quella conseguente all’avvio di incontri con la controparte e in generale tutto gli eventi che possono essere considerati al loro verificarsi novità importanti nella fase conflittuale aperta24.
Le sanzioni per le revoche "sleali", a differenza del passato, non verranno solo applicate a posteriori (cioè dopo che la revoca è stata già effettuata), la Commissione di garanzia ricevendo informazione dall’autorità competente (prefetto o ministro) della proclamazione dello sciopero può intervenire chiedendo all’Azienda coinvolta notizie sulle revoche e di conseguenza richiamare i promotori dello sciopero al rispetto delle regole.

 

I "nuovi" poteri della Commissione

Codici di autoregolamentazione su servizi minimi e procedure di raffreddamento e conciliazione

Art.10 (nuovo testo dell’art.13 della legge 146)

La Commissione valuta, anche di propria iniziativa, (sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti) l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati e qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili.
Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo avere verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, l’indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione, deve tenere conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo l; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.
Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti. Quando è necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50%. Eventuali deroghe da parte della Commissione
26, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi. I medesimi criteri previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione

E' prevista una valutazione da parte della Commissione dei codici di autoregolamentazione già varati al fine di valutarne l’idoneità sia per i servizi minimi sia per le procedure di raffreddamento e conciliazione; nel caso di accordi collettivi considerati insufficienti la Commissione ha la possibilità di proporre una regolamentazione provvisoria ma vincolante27.
Un passaggio rilevante che costituisce un limite alla provvisoria regolamentazione, ma anche un parametro per giudicare l’idoneità degli accordi collettivi in materia di servizi minimi è quello del limite del "50% delle prestazioni normalmente erogate" in relazione a quote di personale strettamente necessarie e comunque non superiori ad un terzo.

Naturalmente si tratta di capire che cosa vuol dire nel nostro settore una norma che, come tutta la legge, sembra pensata e decisa per il settore dei trasporti. L’accordo Assicredito del 1994 ha previsto forme di erogazione periodica (il Mercoledì) di prestazioni indispensabili prevalentemente di sportello (pagamento di stipendi, pensioni, prelevamenti fino a 5 milioni) senza alcun vincolo numerico dei lavoratori coinvolti. C’è da chiedersi oggi: quell’accordo risponde ai criteri di valutazione della Commissione? L’intesa del 1994 deve essere rivista dalle Segreterie nazionali e dall’ABI comunque per prevedere procedure di conciliazione e raffreddamento, in quella sede andranno valutate le prestazioni indispensabili senza dimenticare che l’art.1 della legge 146, rimasto immutato, prevede che il settore bancario sia coinvolto come "erogatore di importi relativi all’assistenza e alla previdenza sociale, agli emolumenti retributivi o comunque per quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti ai diritti della persona costituzionalmente garantiti". In sostanza quel 50% del servizio e quel terzo di lavoratori coinvolti non riguardano tutte le attività bancarie ma solo quelle definite dalla legge: la definizione della 146 è sicuramente generica, ma non al punto da ampliarne la portata a tutte le attività della banca28.

In aggiunta a quanto già detto spettano alla Commissione di garanzia le seguenti prerogative29:

L’impianto sanzionatorio32

Art. 4 della legge 146, come modificato dall’art. 333

I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni relative al Preavviso e all’obbligo dei sevizi minimi sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'INPS.
Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui al comma precedente sono sospesi dai permessi sindacali retribuiti ovvero dai contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a L. 5.000.000 e non superiore a L. 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'INPS.
I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici che non osservino le disposizioni di cui ai commi precedenti o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi o dalla regolazione provvisoria della commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Queste sanzioni vengono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro sezione - ispettorato del lavoro.
Qualora le sanzioni previste per le organizzazioni dei lavoratori che promuovono lo sciopero non risultino applicabili
34, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale derivanti dal versamento delle quote degli iscritti o di permessi sindacali retribuiti i o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro - sezione ispettorato del lavoro.
Le sanzioni di cui la presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia.
Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti, delle autorità nazionali o locali che via abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate, nei casi di astensione collettiva che abbia violato le disposizioni sul preavviso. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.
I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 400.000 a L. 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata della Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio".

Nuovo art.9 della legge 146, come modificato dall’art.835

L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza di "precettazione" è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione secondo le norme previste dal contezioso amministrativo.

Art. 15 che aggiunge un’art.20 bis alla legge 146:

Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice del lavoro

Non è ben chiaro se si intende la ricorribilità da parte del singolo lavoratore o anche dell’organizzazione sindacale, che sarebbe investita fuori dall’ipotesi della repressione della condotta antisindcale (art.28 legge300) della legittimazione attiva per la difesa di propri interessi legittimi. Per questo argomento aspettiamo di leggere successivamente commenti ed interpretazioni .

La "nuova" ordinanza di precettazione

Art. 7 che sostituisce l’art. 8 della legge 14636

Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati dalla presente legge, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona.
L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza è adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo, di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.
L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.

Si tratta di una normativa più complessa della vecchia ordinanza di precettazione, che era non prevedeva il ricorso a forme di differimento e accorpamento delle agitazioni e a tentativi di conciliazione.


  1. Già nel mese di luglio abbiamo provveduto ad inviarvi alcune provvisorie indicazioni sulle procedure di proclamazione rese più complesse dalla legge, con l’introduzione dell’obbligatorietà delle procedure di raffreddamento e di conciliazione. In queste informative abbiamo in particolare spiegato come in assenza (e in attesa) di specifiche indicazioni nei codici di autoregolamentazione sia stata emanata in data 1° giugno, dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali una provvisoria regolamentazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero.
    Riprenderemo comunque la materia nella parte del quadro illustrativo che tratta delle procedure di raffreddamento. Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  2. Nel nostro settore l'accordo e quello del 27 aprile 1994, in precedenza era stato raggiunto un accordo in sede ACRI, formalmente ancora operante nelle aziende di pertinenza, meno garantista usi servizi minimi Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  3. L’ampliamento della platea dei destinatari va inteso sia nel senso delle categorie coinvolte (non solo lavoratori dipendenti ma anche lavoratori autonomi, professionisti, piccoli imprenditori che gestiscono servizi pubblici) sia nel senso dei soggetti collettivi, infatti l’impianto sanzionatorio non è più solo limitato alle organizzazioni sindacali costituite dello Statuto dei lavoratori ma è applicabile nelle nuove regole anche a comitati di base, gruppi professionali ecc. Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  4. Sulla nuova redazione del preavviso e sui soggetti destinatari vedi in seguito il capitolo "procedure di raffreddamento e conciliazione" Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  5. Gli Accordi con Assicredito e Acri non hanno disposizioni in proposito. Presso alcune categorie i codici anche se prevedono alcuni passaggi di raffreddamento, non hanno alcuna norma su procedure di conciliazione. In ogni caso in questi anni il c.d. raffreddamento ha funzionato veramente poco (vedi trasporto ferroviario) Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  6. E’ evidente nell’iter amministrativo delineato che la preoccupazione del Legislatore è stata soprattutto quella di "gestire" la arroventata situazione dei trasporti, tuttavia malgrado l’incoerenza delle previsioni e l’estremo appesantimento burocratico, incomprensibile ed inutile per un settore come il nostro, le procedure sono obbligatorie per tutti i settori destinatari della legge 146 Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  7. I giorni devono essere pieni, cioè per considerare pieno il giorno della comunicazione deve essere ricevuta al massimo entro le ore 9 del mattino, altrimenti il primo giorno non si conta. Dopo chiarimenti telefonici con la Commissione abbiamo accertato che i 5 giorni lavorativi non comprendono il sabato neppure in quei settori o uffici il cui orario di lavoro è su sei giorni. Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  8. Il tempo può essere accorciato utilizzando il fax e conservando il rapporto di trasmissione Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  9. Vedi in seguito fac simile Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  10. Sulla base di chiarimenti telefonici con la Commissione Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  11. In calce a questo paragrafo abbiamo riportato i fac simile di lettera al prefetto o al ministro per il tentativo di conciliazione, di preavviso all’azienda e di comunicazione al prefetto o la ministro di proclamazione Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  12. Abbiamo detto prima dell’incertezza sulla questione della consegna all’azienda della lettera inviata all’autorità Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  13. In sintesi, ma non generiche. Si può allegare il volantino per i lavoratori Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  14. I 10 giorni devono essere pieni e il primo giorno, che può essere contato solo se la consegna avviene all’inizio dell’orario di lavoro, deve essere comunque feriale Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  15. Nel senso di 5 giorni lavorativi pieni dal pervenimento all’Autorità competente, vedi nota 4 Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  16. Se è coinvolta una sola filiale si deve inviare anche alla direzione della filiale Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  17. Ovviamente nel caso in cui su sollecitazione dell’autorità competente ci sia stato un incontro o più incontri Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  18. Senza contare che utilità possa avere, nel nostro settore, per scioperi aziendali coinvolgere il Ministro del lavoro quando i soggetti trattanti si trovano presso la Sede centrale dell’azienda di Credito Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  19. Il rischio naturalmente è che in mancanza di indicazioni si debba effettuare una doppia procedura :prima verso il Ministro al momento delle decisone del pacchetto di ore e poi davanti ai singoli prefetti ogni volta che si procede nella proclamazione vera e propria Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  20. Nei prossimi giorni, anche in vista dell’inizio della vertenza del contratto integrativo invieremo alla Commissione una richiesta di parere sugli scioperi decisi proclamati centralmente, ma con articolazione locale. La richiesta da parte nostra non è per nulla neutrale, sosterremo la posizione, che ci sembra del tutto logica che l’esperimento delle procedure di conciliazione debba essere effettuata dai soggetti che decidono l’agitazione e quindi, nel caso del CIA dalle Segreterie di Coordinamento davanti al Ministro del Lavoro L’unico dubbio in questa nostra riflessione riguarda il fatto che la procedura davanti all’autorità effettuata una volta per tutte in una vertenza lunga possa secondo la Commissione snaturare o comunque rendere meno cogente il rigido iter di raffreddamento previsto Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  21. Dopo "forme di erogazione periodica" inizia il testo aggiunto dalla nuova legge Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  22. E del tutto evidente come nel caso di accorpamento tra più agitazioni proclamate da soggetti diversi per motivazioni ritenute simili dalla Commissione potrebbero crearsi problemi politici gravi Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  23. Le espressioni in corsivo sono nostre Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  24. Nel nostro settore il ricorso allo sciopero "annuncio" non è particolarmente diffuso, come invece succede nel settore dei trasporti, e comunque è veramente raro, salvo che per ragioni del tutto plausibili anche alla luce della nuova normativa, che lo sciopero sia revocato dopo l’affissione degli avvisi alla clientela Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  25. L’articolo è riportato in estratto sia per ragioni di lunghezza, sia per evitare che il rilevante numero di richiami renda difficile la lettura e quindi la comprensione del testo Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  26. L’eccezione è da intendersi come aumento delle percentuali non come possibile riduzione Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  27. La vincolatività e il conseguente impianto sanzionatorio in materia di servizi minimi è una novità particolarmente rilevante della nuova legge Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  28. In altri paesi, dove pure ci sono legislazioni molto più severe sullo sciopero, le Banche non sono considerate servizio pubblico essenziale; evidentemente il settore paga la sovraesposizione di questi anni nel settore dei servizi e nel pagamento di stipendi e pensioni Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  29. Nei vari alinea è riprodotto in estratto il testo della legge Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  30. E’ chiaro il tentativo di costruire per la Commissione un ruolo di riferimento anche delle informazioni sulla conflittualità nel settore dei servizi Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  31. Vedi in seguito il paragrafo "Ordinanza di Precettazione" Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  32. In realtà l’impianto sanzionatorio rientra nel cap:" i nuovi poteri della Commissione" ma abbiamo preferito farne un argomento autonomo per la complessità e la rilevanza degli argomenti Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  33. Articolo riportato in estratto con l’inserimento di alcune espressioni, indicate in corsivo, per facilitare la comprensione del testo Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  34. Si tratta di una novità importante in quanto le precedenti sanzioni erano applicabili solo alle organizzazioni sindacali costituite ai sensi dello Statuto, che perciò erano gli unici nei fatti ad essere obbligati all’osservanza della legge elle delibere della Commssione Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo
  35. Si riporta l’articolo in estratto per facilitarne la lettura, le espressioni aggiunte da noi per aiutare la comprensione sono indicate in corsivo Click qui per tornare al rimando a questa nota nel testo