LA NUOVA NORMATIVA SULLO SCIOPERO
La legge 146/1990 viene modificata dopo 10 anni
Le nuove norme in materia di disciplina del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali sono state emanate con la legge n. 83/2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 85 dell11.4.20001.
Le norme che illustreremo rivestono una fondamentale importanza. nel panorama
legislativo italiano, non solo in materia di lavoro.
La legislazione che regolamenta il diritto costituzionale dello sciopero dopo la legge
146/90 non ha avuto significative modifiche, ciò nonostante si può dire che le
disposizioni in materia di sciopero si sono arricchite in questi anni con i codici di
autoregolamentazione delle categorie coinvolte2 e con le interpretazioni (di solito restrittive) date dalla Commissione di
garanzia per lattuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,
nonché, comè ovvio dalle pronunce giurisprudenziali.
E del tutto evidente che la legge appena emanata è il frutto di un faticoso
compromesso, le stesse soluzioni trovate in materia di procedure, funzioni della
Commissione e impianto sanzionatorio evidenziano le difficoltà politiche e giuridiche con
cui il Governo si è misurato, soluzioni che come spesso accade hanno scontentato tutti e
che nella loro ambiguità presentano indubbi problemi di interpretazione e applicazione.
La legge 11 aprile 2000 n. 83
Gli obbiettivi fondamentali della legge sono:
Trasparenza (obbligo di comunicazione delle motivazioni)
ART.1 comma 1°
I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza (di precettazione), che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12".
Viene introdotto lobbligo di motivazione a carico dei soggetti che promuovono lo sciopero (tutti i soggetti, non solo le organizzazioni sindacali) che si aggiunge a quello del preavviso e che deve essere trasmesso oltre che al datore di lavoro anche al Prefetto (o al Ministro), che ne cura a sua volta la trasmissione alla Commissione di garanzia4. Sono tutti passaggi obbligatori, pena la non legittimità dello sciopero e il conseguente rischio sanzioni.
Procedure di raffreddamento e conciliazione
Formulazione del preavviso
ART.1 comma 4°
Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta la provvisoria regolamentazione
Questa parte è considerata dai più autorevoli interpreti la vera
novità della legge. Una novità che per il modo come è strutturata si risolve in
sostanza in un appesantimento burocratico piuttosto che rappresentare, come era
evidentemente nelle intenzioni del legislatore, un iter procedurale utile ad evitare il
ricorso allastensione dal lavoro o a ridurne la portata.
La norma prevede lobbligo alla previsione nellambito degli accordi collettivi5 sulle modalità
di preavviso e servizi minimi, di specifiche procedure di raffreddamento e conciliazione,
ma prevede nel contempo la possibilità da parte di chi indice lo sciopero di utilizzare
la procedura alternativa del ricorso al Prefetto per gli scioperi di rilievo locale e al
Ministro per gli scioperi nazionali.
In attesa della revisione degli accordi in questione la stessa legge demanda alla
Commissione di garanzia per lattuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali la provvisoria regolamentazione della materia. La Commissione in
data 1° giugno ha deliberato liter obbligatorio delle procedure di raffreddamento e
di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero.
Delibera 1° giugno della Commissione di garanzia6:
I soggetti che proclamano lo sciopero devono, pertanto, in assenza di previsioni negli
accordi vigenti, necessariamente adire la via amministrativa (le Aziende non possono
sottrarsi allesperimento del tentativo di conciliazione da parte della competente
Autorità):
La Commissione ritiene adempiuto lobbligo dellesperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione - e, a tale fine, legittima la proclamazione dello sciopero, trascorsi 5 giorni lavorativi7 dalla comunicazione allAutorità competente della richiesta di esperimento della procedura, cioè qualora lincontro conciliativo delle parti non sia intervenuto nei 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta da parte del sindacato.
La procedura è in un certo qual modo definibile come silenzio-assenso,
pertanto la proclamazione di sciopero può essere effettuata (ovviamente, nel rispetto dei
termini di preavviso) successivamente allesperimento della procedura da parte
dellAutorità competente o comunque dopo 5 giorni lavorativi dal pervenimento8 della richiesta
(in sintesi ai 10 giorni di calendario del preavviso allazienda vanno sommati i 5
giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta allAutorità).
La richiesta di intervento dellautorità competente9 non deve in alcun modo dare
limpressione della decisione già presa, pertanto non deve contenere indicazione di
date, né espressioni come "proclamare uno sciopero". Un comportamento diverso
può essere sanzionato dalla Commissione10.
Vi è ancora incertezza sulla questione se vada consegnata
allazienda copia della comunicazione inviata al Prefetto o al Ministro; la rilevanza
pratica è nulla in quanto la richiesta di intervento allautorità non contiene
alcuna indicazione di data, né alcuna previsione di durata. In realtà lobbligo,
stabilito dalla stessa Commissione di Garanzia, di far menzione nel preavviso per
lazienda dellavvenuto esperimento della procedura di conciliazione presso il
Prefetto o il Ministro sembra far pensare che non sia affatto prevista alcuna necessità
di comunicare allazienda lavvio della procedura presso lAutorità.
In realtà sembra più logico pensare che il Prefetto o il Ministro decidano, in autonomia
e nella difesa dei diritti dei cittadini utenti dei servizi essenziali, se esperire e come
il tentativo di conciliazione stesso.
Il preavviso va inviato nelle forme consuete
allazienda e (nuovamente) allautorità competente (Prefetto o Ministro) che ne
curerà la trasmissione alla Commissione di garanzia.
La comunicazione dellesperimento delle procedure deve essere inserita nella
proclamazione dello sciopero, unitamente a data, durata, modalità di attuazione,
motivazioni11.
Fac simile di lettera per il Prefetto o il Ministro
da inoltrare per raccomandata postale o per fax
conservando ricevuta o rapporto di trasmissione
Ai fini dellosservanza di quanto previsto dallart.1°, comma 4°, della legge 83/2000, e della delibera 1° giugno 2000 della Commissione di garanzia per lattuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si comunica che le scriventi organizzazioni sindacali hanno intenzione di promuovere unastensione dal lavoro nella o nelle seguenti unità produttive dellazienda Le motivazioni sono13
.......................................................................................................................
data e firma |
Fac simile di Preavviso di proclamazione allazienda da inoltrare nei 10 giorni (di calendario) precedenti alla data di effettuazione dello sciopero14 per raccomandata postale o per fax conservando ricevuta o rapporto di trasmissione e comunque dopo che siano trascorsi almeno 5 giorni (lavorativi) dalla richiesta15 al prefetto (o al ministro)
Le scriventi Organizzazioni sindacali aziendali, espletate le procedure obbligatorie di raffreddamento e conciliazione previste dallart.1°, comma 4°, della legge 83/2000, e dalla delibera 1° giugno 2000 della Commissione di garanzia per lattuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali presso la Prefettura di ...................................... (o presso il Ministro del Lavoro) con la richiesta inviata tramite fax (o raccomandata postale) in data .............................. e dopo lincontro (o gli incontri)17 tenutosi in data ............................ presso ........................... proclamano uno sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici dellunità produttiva (o delle unità produttive) dellazienda nella data (o nelle date) .................................................... con la seguente durata (o articolazione) ....................................................... Le motivazioni sono13
............................................................................................................. data e firma |
Alcuni delicati problemi si pongono nel considerare uno sciopero di rilievo locale o nazionale. La legge e la delibera della Commissione cosa intendono considerare con il concetto di "rilievo dello sciopero"? Il territorio coinvolto dallagitazione o le motivazioni? In sostanza uno sciopero per il contratto nazionale di categoria o integrativo aziendale18 con unarticolazione locale di che natura è? Davanti a quale autorità va proposta la procedura di conciliazione e raffreddamento, quali sono i soggetti obbligati19? E ancora uno sciopero di protesta solo locale contro un comportamento aziendale uniforme sul territorio nazionale di che tipologia è?
Unaltra questione ancora riguarda la decisione sui c.d pacchetti di ore da utilizzare poi a livello locale. Perché non si incappi nel divieto delle proclamazioni che non abbiano indicazione precisa di:
è necessario che la decisione del "pacchetto" sia
presentata come la determinazione di un periodo di agitazione con indicazione politica
delle ore da effettuare e lasciando alle RSA locali liniziativa della vera e propria
proclamazione. Abbiamo ancora dei dubbi se lindicazione del
"pacchetto" di ore possa essere contenuta nel volantino per i lavoratori, o se
invece sia meglio lasciarla solo alla comunicazione interna alle strutture; in attesa di
ulteriori chiarimenti è bene attenersi a questa seconda ipotesi (comunicazione interna
agli organismi decentrati).
Naturalmente per sfuggire a tutte queste difficoltà disseminate da legge e delibere della
Commissione si può sempre prevedere una decisione unica per più territori da parte delle
Segreterie Nazionali (o di di Coordinamento) così da avviare centralmente davanti al
Ministero del lavoro la procedura di conciliazione per poi effettuare una proclamazione
precisa con indicazione di tempistiche e territori coinvolti in un unico preavviso20.
La prudenza in questa situazione di incertezza è comunque necessaria, nella vertenza dei
CIA le aziende ricorreranno a tutte le armi anche legali per ridurre lefficacia
delle nostre agitazioni.
Intervalli minimi e divieto "effetto
annuncio"
Revisione degli accordi sui servizi minimi
Obbligo di previsione di intervalli minimi con altre agitazioni
Art.1 comma 4° (che modifica lart.2, comma 2 della legge 146):
Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di erogazione periodica21, e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici.
La previsione degli intervalli minimi è obbligatoria, quindi fino a quando gli accordi e i contratti collettivi non saranno rivisti in questo senso la Commissione di Garanzia può chiedere la posticipazione o la riduzione dello sciopero, o anche laccorpamento con altre agitazioni22.
Revoca dello sciopero già proclamato: condizioni di legittimità
Art.1 comma 6°
Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di precettazione, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini delle sanzioni previste23.
Questa previsione normativa è stata ampiamente anticipata dalle
decisioni della Commissione su alcune revoche avvenute in passato il cui carattere
"sleale" era ricavato da "indizi" simili a quelli riportati oggi nella
legge, cioè in primo luogo la mancanza di un accordo tra le parti. E da
considerarsi revoca legittima anche quella conseguente allavvio di incontri con la
controparte e in generale tutto gli eventi che possono essere considerati al loro
verificarsi novità importanti nella fase conflittuale aperta24.
Le sanzioni per le revoche "sleali", a differenza del passato, non verranno solo
applicate a posteriori (cioè dopo che la revoca è stata già effettuata), la Commissione
di garanzia ricevendo informazione dallautorità competente (prefetto o ministro)
della proclamazione dello sciopero può intervenire chiedendo allAzienda coinvolta
notizie sulle revoche e di conseguenza richiamare i promotori dello sciopero al rispetto
delle regole.
I "nuovi" poteri della Commissione
Codici di autoregolamentazione su servizi minimi e procedure di raffreddamento e conciliazione
Art.10 (nuovo testo dellart.13 della legge 146)
La Commissione valuta, anche di propria iniziativa, (sentite le
organizzazioni dei consumatori e degli utenti) l'idoneità delle prestazioni
indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione a garantire il
contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati e qualora non le giudichi idonee sulla base di
specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni,
procedure e misure da considerare indispensabili.
Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla
notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo avere verificato, in seguito ad
apposite audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, lindisponibilità
delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria
regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di
conciliazione e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti
interessate, che sono tenute ad osservarla fino al raggiungimento di un accordo valutato
idoneo. La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione, deve tenere conto
delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari
nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria
regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non
compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di
cui all'articolo l; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non
eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote
strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale
normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo
sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.
Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da
imprese concorrenti. Quando è necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei
servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti
e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50%. Eventuali deroghe da parte
della Commissione26, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con
specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza
strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi. I medesimi criteri previsti per la
individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria regolamentazione
costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da parte della Commissione,
dell'idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione
E' prevista una valutazione da parte della Commissione dei codici di
autoregolamentazione già varati al fine di valutarne lidoneità sia per i servizi
minimi sia per le procedure di raffreddamento e conciliazione; nel caso di accordi
collettivi considerati insufficienti la Commissione ha la possibilità di proporre
una
regolamentazione provvisoria ma vincolante27.
Un passaggio rilevante che costituisce un limite alla provvisoria regolamentazione, ma
anche un parametro per giudicare lidoneità degli accordi collettivi in materia di
servizi minimi è quello del limite del "50% delle prestazioni normalmente
erogate" in relazione a quote di personale strettamente necessarie e comunque non
superiori ad un terzo.
Naturalmente si tratta di capire che cosa vuol dire nel nostro settore una norma che, come tutta la legge, sembra pensata e decisa per il settore dei trasporti. Laccordo Assicredito del 1994 ha previsto forme di erogazione periodica (il Mercoledì) di prestazioni indispensabili prevalentemente di sportello (pagamento di stipendi, pensioni, prelevamenti fino a 5 milioni) senza alcun vincolo numerico dei lavoratori coinvolti. Cè da chiedersi oggi: quellaccordo risponde ai criteri di valutazione della Commissione? Lintesa del 1994 deve essere rivista dalle Segreterie nazionali e dallABI comunque per prevedere procedure di conciliazione e raffreddamento, in quella sede andranno valutate le prestazioni indispensabili senza dimenticare che lart.1 della legge 146, rimasto immutato, prevede che il settore bancario sia coinvolto come "erogatore di importi relativi allassistenza e alla previdenza sociale, agli emolumenti retributivi o comunque per quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti ai diritti della persona costituzionalmente garantiti". In sostanza quel 50% del servizio e quel terzo di lavoratori coinvolti non riguardano tutte le attività bancarie ma solo quelle definite dalla legge: la definizione della 146 è sicuramente generica, ma non al punto da ampliarne la portata a tutte le attività della banca28.
In aggiunta a quanto già detto spettano alla Commissione di garanzia le seguenti prerogative29:
Limpianto sanzionatorio32
Art. 4 della legge 146, come modificato dallart. 333
I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle
disposizioni relative al Preavviso e allobbligo dei sevizi minimi sono soggetti a
sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione
delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello
stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è
versato dal datore di lavoro all'INPS.
Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad
esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui al comma precedente sono
sospesi dai permessi sindacali retribuiti ovvero dai contributi sindacali comunque
trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e
comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a L. 5.000.000 e non
superiore a L. 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità
della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello
sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì
essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla
cessazione del comportamento. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono
devoluti all'INPS.
I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle
imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici che non osservino le disposizioni di
cui ai commi precedenti o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi
o dalla regolazione provvisoria della commissione di garanzia, o che non prestino
correttamente l'informazione agli utenti sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione,
dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di
conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Queste sanzioni vengono
applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro sezione -
ispettorato del lavoro.
Qualora le sanzioni previste per le organizzazioni dei lavoratori che promuovono lo
sciopero non risultino applicabili34, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi
hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale derivanti dal versamento
delle quote degli iscritti o di permessi sindacali retribuiti i o non partecipano alle
trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione
amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per
l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della
gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti
dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L.
50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione
provinciale del lavoro - sezione ispettorato del lavoro.
Le sanzioni di cui la presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione
collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di
garanzia.
Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti, delle autorità
nazionali o locali che via abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di
garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni
sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle
imprese interessate, nei casi di astensione collettiva che abbia violato le disposizioni
sul preavviso. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta
giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine
e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione
formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto
anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente
articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con
avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di
garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti
interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro competente.
I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli
enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della
Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo sono
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 400.000 a L. 1.000.000 per ogni
giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata
della Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della
eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio".
Nuovo art.9 della legge 146, come modificato dallart.835
L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza di "precettazione" è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione secondo le norme previste dal contezioso amministrativo.
Art. 15 che aggiunge unart.20 bis alla legge 146:
Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice del lavoro
Non è ben chiaro se si intende la ricorribilità da parte del singolo lavoratore o anche dellorganizzazione sindacale, che sarebbe investita fuori dallipotesi della repressione della condotta antisindcale (art.28 legge300) della legittimazione attiva per la difesa di propri interessi legittimi. Per questo argomento aspettiamo di leggere successivamente commenti ed interpretazioni .
La "nuova" ordinanza di precettazione
Art. 7 che sostituisce lart. 8 della legge 14636
Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e
imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati dalla presente legge, che
potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei
servizi pubblici, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione
collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione
della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria
iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del
Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza
nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il
corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere
dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo
di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non
riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai
diritti della persona.
L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data,
anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata
ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che
vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee
ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia
formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di
evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto.
L'ordinanza
è adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva,
salvo che sia ancora in corso il tentativo, di conciliazione o vi siano ragioni di
urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno
essere osservati dalle parti.
L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da
effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione,
alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui
nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei
luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice.
Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli
organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la
televisione.
Si tratta di una normativa più complessa della vecchia ordinanza di precettazione, che era non prevedeva il ricorso a forme di differimento e accorpamento delle agitazioni e a tentativi di conciliazione.