La previdenza di base
(L’A.G.O)

L’attuale normativa pensionistica è il risultato di varie leggi intervenute negli anni.

Le norme, numerosissime ed eterogenee tra loro, hanno originato più riassetti parziali, spesso senza alcun disegno organico di riforma.

Le leggi che hanno modificato in maniera sostanziale la pensione sono la riforma del 1992 (il Decreto legislativo del governo Amato) e la legge di riforma del 1995 (legge Dini) il cui testo è stato concordato con CGIL, CISL e UIL.

Nel 1992 è stato radicalmente innovato il metodo di calcolo e la pensione di vecchiaia, mentre la legge di riforma Dini ha gradualmente accantonato la pensione di anzianità e introdotto il metodo contributivo.

Oggi il sistema pensionistico italiano è la sovrapposizione di più regimi transitori.

In pratica questo vuol dire che le pensioni sono calcolate su più quote distinte e che in alcuni casi, per addirittura pochi giorni di differenza nella data di assunzione, due soggetti con anzianità contributiva quasi uguale possono avere calcoli diversi della propria prestazione previdenziale.

Le fasi di applicazione della riforma del 1995

Lavoratori con* Sistema applicato*
almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 sistema retributivo
meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 - sistema retributivo fino a tutto il 1995
- contributivo dall’1.1.1996
anzianità di lavoro dal 1.1.1996 (assunti dal gennaio 1996) sistema contributivo
* i lavoratori con almeno 15 anni di contributi di cui almeno 5 dall’1.1.1996 potranno scegliere il sistema contributivo

 

In sintesi il sistema dopo la legge di riforma del 1995 è così ripartito:

Sistema a regime:

Metodo contributivo = applicazione integrale a tutti i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 o a coloro che con minimo 15 anni di anzianità, di cui almeno 5 nel nuovo sistema, opteranno per il nuovo regime(1).

Sistema transitorio(2):

  1. Retributivo = Per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni, sono sostanzialmente riconfermati i requisiti per la pensione di vecchiaia e i criteri per il calcolo di tipo retributivo, mentre è sottoposto ad una tabella di rapporto con l’età anagrafica il diritto alla pensione di anzianità.
  2. Retributivo + Contributivo (misto) = Per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni è stabilita la conferma dei criteri di calcolo di tipo retributivo per gli anni fino al 31 dicembre 1995, mentre il calcolo è quello contributivo per gli anni post 1 gennaio 1996. Come per i soggetti sub a) sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia ed è sottoposto ad una tabella di rapporto con l’età anagrafica il diritto alla pensione di anzianità.


La previdenza di base al San Paolo

Nel San Paolo ci sono disparati regimi pensionistici, a causa sia della legge di trasformazione degli Enti Pubblici Bancari, sia delle fusioni e incorporazioni di aziende bancarie e non.

Azienda di origine dei lavoratori Anzianità di servizio Fondo previdenziale Normativa applicata
San Paolo In servizio al 31/12/90 Cassa di Previdenza(3) (vedi Titolo 2°)(4)
San Paolo In servizio dall’1/1/91 INPS Retributivo fino al 31/12/95 Contributivo dal 1/1/96
San Paolo In servizio dall’1/1/96 INPS Contributivo
Aziende assorbite prima del 31/12/90 non rilevante INPS oppure Cassa di Previdenza se effettuata la ricongiunzione
BPL, BL, Crediop Almeno 18 anni al 31/12/95 INPS Retributivo
BPL, BL, Crediop Meno di 18 anni al 31/12/95 INPS Retributivo fino al 31/12/95 Contributivo dal 1/1/96
BNC Almeno 18 anni al 31/12/95 INPDAP* Retributivo
BNC Meno di 18 anni al 31/12/95 INPDAP* Retributivo fino al 31/12/95 Contributivo dal 1/1/96
*INPDAP = Ente istituito dalla legge 335/95, che riunisce le varie prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici (ENPAS, INADEL, ENPDEP, compreso il CPDEL a cui i dipendenti BNC prima dell1 agosto 1992 erano iscritti).

 

(1) Vedi par. 3.2 "Opzione per il sistema contributivo" (il link verrà attivato successivamente, nel momento in cui inseriremo il linea il paragrafo in questione)
Click qui per tornare al punto del testo in cui compare il rimando a questa nota

(2) Il limite dall’anzianità contributiva di 18 anni è inserito nella legge 335 dell’agosto 1995 (Riforma Dini) e fa riferimento al precedente limite stabilito dal DL 503 del dicembre 1992 (Riforma Amato)
Click qui per tornare al punto del testo in cui compare il rimando a questa nota

(3) Vedi Titolo II dedicato alla Cassa di previdenza per il personale dell’Istituto in servizio al 31/12/1990 (il link verrà attivato successivamente, nel momento in cui inseriremo il linea il paragrafo in questione)
Click qui per tornare al punto del testo in cui compare il rimando a questa nota

(4) Accordo sindacale tra l’Istituto Bancario San Paolo di Torino e le Segreterie di Coordinamento aziendali Fisac - Fabi - Fiba e Uib del 25 gennaio 1996
Click qui per tornare al punto del testo in cui compare il rimando a questa nota