MODIFICHE ALLA

NORMATIVA PENSIONISTICA

 

Le iniziative del Governo in materia pensionistica consistono in due provvedimenti:

 

 

Blocco delle pensioni di anzianità

Con il decreto viene sospeso, fino all’entrata in vigore della Finanziaria, il diritto ad accedere alla pensione di anzianità per tutti i lavoratori dipendenti (pubblici, privati) e autonomi.

La sospensione non si applica nei confronti dei lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro prima del 3/11/1997 .

Si pone pertanto il problema relativo ai lavoratori che, pur avendo presentato le dimissioni prima del 3/11, in tale data stavano svolgendo il periodo di preavviso, e che perciò corrono il rischio di non percepire più lo stipendio e non ancora la pensione. Per ovviare a tale situazione il governo ha disposto che i dipendenti pubblici possono ritirare la domanda di pensione; per i privati il governo ha presentato nella Finanziaria una proposta che prolunga i termini del preavviso sino al momento delle nuove decorrenze di accesso alla pensione.

Rimane irrisolto invece il problema di coloro che, avendo in corso il periodo di preavviso, per effetto della concorrenza del blocco e dell’innalzamento dei requisiti non potranno più accedere alla pensioni di anzianità con i criteri sulla base dei quali avevano presentato la domanda.

 

Disegno di legge sulla Finanaziaria 1998

Normativa dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (INPS)

( lavoratori in servizio dall’1/1/1991 e dipendenti di banche assorbite ad esclusione dei dipendenti già BNC)

 La normativa per le pensioni di anzianità viene modificata accellerando la fase transitoria della legge"Dini" ed equiparando alle disposizioni generali tutti i fondi pensioni pubblici e privati che erogano prestazioni sotitutive della pensioni INPS.

(comprese le disposizioni pensionistiche per la Polizia, Militari, piloti ecc..)

Sono esclusi (ferma restando per pubblici e privati l’applicazione della tabella di anzianità prevista per i lavoratori privati dalla legge 335/1995 ( legge DINI) e non dei rispettivi precedenti ordinamenti)

La nuova tabella per le pensioni di anzianità è la seguente:

 

età ed anzianità

anzianità

1998

54 e 35

36

1999

55 e 35

37

2000

55 e 35

37

2001

56 e35

37

2002

57 e 35

37

2003

57 e 35

37

2004

57 e 35

38

2005

57 e 35

38

2006

57 e 35

39

2007

57 e 35

39

2008

57 e 35

40

 

 

Slittano le finestre (cioè le decorrenze ) dell’anno 1998 di 3 mesi , a partire dalla decorrenza 1 gennaio 1998 che diventa 1 aprile e via via per le altre decorrenze. Sono esclusi i lavoratori in mobilità in Cig e nel testo definitivo è già previsto che saranno esclusi coloro che hanno almeno 40 anni di contribuzione.

Il cumulo pensione/reddito da lavoro autonomo viene avvicinato alle disposizioni più favorevoli dei lavoratori non dipendenti e cioè sarà possibile per le quote eccedenti il minimo nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi da cumulare.

La perequazione automatica (scala mobile) delle pensioni eccedenti cinque volte il minimo INPS (£. 685.400 al mese per 13 mensilità) è bloccata per l’anno 1998.

A decorrere dal 1 gennaio 1999 l’indice di perequazione è applicato così:

 

 

Normativa della Cassa di Previdenza del personale

(per i lavoratori in servizio al 31/12/1990)

Malgrado le incertezze legate all’interpretazione di disposizioni che sono molto confuse e che potrebbero essere cambiate nell’iter parlamentare possiamo definire fin d’ora i capisaldi della riforma:

Le prestazioni sostitutive della Cassa

anni di anzianità e via via in crescendo fino a 35 anni con minimo 11 anni di anzianità)

non saranno più possibili (con l’unica eccezione di vecchiaia e invalidità per il periodo del blocco) Per le prestazioni di anzianità e vecchiaia si applicheranno le normative AGO , in particolare per la pensione di anzianità vedi la tabella del paragrafo precedente.

Le aliquote di rendimento (2% o 2,25% dell’ultimo stipendio) non sono messe in discussione dalla legge. Infatti l’equipazione delle aliquote a quelle dell’AGO non è disposta né espressamente, né indirettamente per i nostri fondi (fondi ex DL 357/1990).

L’informativa pervenuta in questi giorni agli iscritti della FABI, nell’intento di condurre una polemica con CGIL, CISL e UIL più che di informare, dà per scontato il contrario. Si tratta di indicazioni che in maniera affrettata e aprioristica non tengono conto della lettura del DL governativo.

Né l’accordo confederale, né l’attuale testo della Finanziaria mette in discussione (salvo che per le indicizzazioni "anomale" che la Cassa non prevede) il carattere integrativo delle pensioni delle ex banche pubbliche.

La contrattazione, solo in presenza di ristrutturazioni che comportino esuberi, può consentire forme di prepensionamento.

I lavoratori con almeno un anno di contribuzione prima del compimento dei 19 anni non vengono colpiti dal peggioramento delle norme INPS. Applicheranno le disposizioni della legge DINI per i lavoratori privati e non le disposizioni della Cassa sul trattamento di pensionamento d’anzianità anticipato (per la tabella della legge 335 vedi il manuale "la Cicala e la formica")

La perequazione automatica (scala mobile) a nostro avviso fa parte del trattamento integrativo e quindi per le pensioni che eccedono le quote previste dovrebbe essere erogato dalla Cassa.

 

Normativa per i dipendenti già BNC iscritti all’INPDAP

Le pensioni anticipate rispetto alla normativa AGO sono abrogate, la tabella che si applicherà(solo marginalmente differente da quella per i dipendenti privati) è la seguente:

 

età ed anzianità

anzianità

 

1998

53 e 35

36

1999

53 e 35

37

2000

54 e 35

37

2001

55 e35

37

2002

55 e 35

37

2003

56 e 35

37

2004

57 e 35

38

2005

57 e 35

38

2006

57 e 35

39

2007

57 e 35

39

2008

57 e 35

40