Emittente
RELAZIONI INDUSTRIALI
Circolare 11657

del                01/02/2000
decorrenza  01/02/2000

Area
Organizzazione e Personale
Prodotto
Aspetti legislativi e contrattuali del rapporto di lavoro
Oggetto:
Copertura assicurativa infortuni extraprofessionali a favore del personale
 



ASPETTI LEGALI

Con riferimento alla circolare n. 11141 del 30/12/1997 afferente la copertura assicurativa dei rischi derivanti da infortuni extraprofessionali a favore di tutto il Personale con contratto di lavoro italiano a tempo indeterminato, si rammentano di seguito le principali caratteristiche della polizza e gli adempimenti necessari in caso di attivazione della medesima.

Dal 1° gennaio 2000 la polizza è stata stipulata dall'Istituto - con onere a proprio carico – con le ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. e oggetto di garanzia sono il decesso e l'invalidità permanente, qualora siano conseguenza diretta dell'infortunio, con una franchigia assoluta, per il caso di invalidità, così come indicato all'art. 6 dello stralcio delle condizioni di polizza allegato. Le somme assicurate sono di lire 180 milioni in caso di decesso e fino a lire 180 milioni in caso di invalidità permanente.

Le condizioni di contratto rispecchiano quelle precedentemente in essere ed assistono i rischi derivanti da infortuni occorsi nello svolgimento di attività che non abbiano carattere professionale, compresi quelli intervenuti nell'intervallo per la consumazione del pasto e nel tragitto dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa (c.d. "in itinere").

Si sottolinea inoltre che la polizza in oggetto non dà luogo ad alcun tipo di rimborso di spese sanitarie.

Le denunce relative ad infortuni devono essere inoltrate, secondo le modalità procedurali riportate nell'allegato 1, alla Willis Italia S.p.A. – Via Pietro Micca, 10 – 10122 Torino – tel. 011/5619060 – fax 011/5619080 – cui spetta la gestione di tutti i rapporti relativi al contratto, direttamente ovvero per il tramite di posta interna, indirizzata alla casella postale n. 230 della citata Willis Italia S.p.A. presso la Sede di Via Monte di Pietà.

In relazione a ciò, pertanto, per ogni informazione di ordine amministrativo o relativa agli adempimenti procedurali connessi alle denunce presentate, come pure per qualsivoglia reclamo o richiesta inerente le pratiche originate dalle medesime vale quale interlocutore unicamente la predetta Società.

Si precisa infine che, nella specifica materia, il Personale proveniente dall'IMI continua a fruire delle coperture in essere.




Allegato 1

MODALITA' PROCEDURALI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA





Denuncia di infortunio

La denuncia di infortunio extraprofessionale deve essere presentata tramite il Modulo A, debitamente compilato allegando la relativa documentazione medica (certificato medico rilasciato nell'immediatezza del fatto, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi). Non dovranno pertanto essere allegati documenti sanitari diversi da quelli sopra indicati.

La documentazione dianzi indicata deve essere inserita in busta chiusa al fine di garantire la riservatezza dei dati sanitari unitamente ai moduli B e C opportunamente compilati e firmati.

I documenti predisposti come indicato devono essere inoltrati direttamente alla Willis Italia S.p.A. mediante i consueti canali di posta interna, alla casella postale 230 attivata presso la Sede di Via Monte di Pietà.

La menzionata Società invierà successivamente all'Assicurato una lettera di ricevimento della denuncia, indicando il "numero danno" di riferimento attribuito, da riportare in ogni successiva comunicazione.


Adempimenti successivi

Al termine del periodo di cure l'Assicurato deve, in ogni caso, segnalare l'esito dell'infortunio utilizzando il Modulo D. In particolare:

- in caso di completa guarigione clinica, senza postumi permanenti (ovvero di invalidità permanente residua pari o inferiore al 3%) è sufficiente sottoscrivere la relativa dichiarazione barrando l'apposita casella;
- in caso di invalidità permanente residua superiore al 3%, alla dichiarazione sottoscritta va allegata la relazione medico legale, attestante il grado di invalidità permanente riscontrato, oppure semplice certificato di chiusura infortunio dal quale risultino postumi rilevanti.

Resta ovviamente in facoltà della Compagnia Assicuratrice, tramite la Willis Italia S.p.A. richiedere all'Assicurato ulteriore documentazione medica e comunque disporre un accertamento tramite un medico legale.


Indennizzi

Gli indennizzi sono riconosciuti direttamente dalla Compagnia Assicuratrice, con bonifico sul conto corrente di accredito dello stipendio, indicato dall'interessato al momento della definizione della pratica.

Gli indennizzi per il caso di morte hanno per beneficiari gli eredi legittimi ovvero testamentari.


Termini di presentazione

La denuncia di infortunio deve essere presentata nel più breve tempo possibile da parte dell'interessato o dai suoi aventi diritto. In caso di morte va dato avviso telegrafico alla Willis Italia S.p.A. entro 3 giorni dall'evento.

Fermo restando quanto sopra, si rammenta che, ai sensi del Codice Civile, tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno. Non sono pertanto prese in considerazione denunce inviate oltre l'anno dalla data dell'evento.

 

INFORMAZIONI AUSILIARIE


Allegati

· Modulo A
Omissis – sostituito integralmente dal modulo A della Circolare 12213 del 24/11/02

· Modulo B
Omissis – sostituito integralmente dal modulo B della Circolare 12213 del 24/11/02

· Modulo C
Omissis – sostituito integralmente dal modulo C della Circolare 12213 del 24/11/02

· Modulo D
Omissis – sostituito integralmente dal modulo D della Circolare 12213 del 24/11/02

 

Stralcio delle condizioni di polizza

Art.1 - DEFINIZIONE DI INFORTUNIO

Per infortunio si considera ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

Art.2 - PERSONE ASSICURATE

L'assicurazione viene prestata a favore di tutto il Personale dipendente del San Paolo IMI, della Nuova Holding Subalpina e della Compagnia di San Paolo con contratto di lavoro italiano a tempo indeterminato in servizio e di futura assunzione.

Art. 3 - SOMME ASSICURATE

Ogni persona è garantita per le seguenti somme:

Art.4 - RISCHI ASSICURATI: INFORTUNI EXTRA - PROFESSIONALI

La garanzia vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.
Restano, quindi, esclusi tutti gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento delle attività a carattere professionale e, comunque, per coloro i quali siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quelli che si dovessero verificare in circostanze tali da farli rientrare nella sfera di competenza della suddetta assicurazione obbligatoria.
A miglior precisazione si intendono compresi in garanzia gli infortuni occorsi nell'intervallo di pranzo nonché gli infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa ("in itinere").
L'assicurazione vale altresì durante il servizio militare in tempo di pace in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni; durante il servizio militare di leva in tempo di pace la garanzia opera esclusivamente per i rischi non connessi con lo svolgimento del servizio cui lo stesso è chiamato; la garanzia è invece sospesa durante il servizio sostitutivo di quello militare di leva, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti :

Art. 5 - MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, le Società liquidano la somma assicurata per il caso di morte ai beneficiari designati in parti uguali, salvo diversa documentata volontà dell'Assicurato nella ripartizione della somma stessa.

Art. 6 – INVALIDITA PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, le Società liquidano, per tale titolo, una indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta. Si applica una franchigia assoluta del 3%.
Pertanto :
I. in caso di Invalidità Permanente di grado pari o inferiore al 3% della totale non spetta alcuna indennità ;
II. in caso di Invalidità Permanente di grado superiore al 3% della totale ma non al 10% le Società liquidano l'indennità solo per la parte eccedente.
Si conviene inoltre che se il grado di invalidità permanente accertato è :
a) superiore al 10% - ma non al 25% - della totale, l'indennizzo è dovuto senza applicazione di alcuna franchigia;
a) superiore al 25% della totale, l'indennizzo è dovuto in base alle seguenti percentuali :

Gradi di Invalidità
Permanente accertata

Percentuale da liquidare
sulla somma assicurata

26

27

27

29

28

31

29

33

30

35

31

37

32

39

33

41

34

43

35

45

36

47

37

49

38

51

39

53

40

55

41

57

42

59

43

61

44

63

45

65

46

67

47

69

48

71

49

73

da 50 al 100

100

 

Art. 7 – INVALIDITA PERMANENTE SECONDO TABELLA INAIL

Si conviene che l'indennità per il caso di invalidità permanente sarà liquidata in base alle percentuali stabilite dalla "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente Industria" allegata al D.P.R. 30.6 1965 n. 1124 sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e malattie professionali, con rinuncia da parte delle Società all'applicazione della franchigia prevista dal decreto stesso, ma con esclusione comunque delle Invalidità conseguenti a malattie professionali.

Art. 8 - PERSONE NON ASSICURABILI

L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni. Per quelle che superano tale limite di età, l'assicurazione cessa alla prima scadenza annuale del premio. Per le persone di età superiore ai 75 anni le infrascritte Società si riservano di prestare la copertura assicurativa dietro presentazione di un certificato medico attestante lo stato di salute, prima di ogni scadenza annuale, dopo il compimento del 75° anno di età.
Non sono altresì assicurabili le persone colpite da infermità mentali, alcoolismo, tossicomanie, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.).

Art. 9 - ESONERO DENUNCIA INFERMITA

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell'art 26 (Criteri di indennizzabilità).

Art. 10 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio.

Art. 11 - ESONERO DENUNCIA GENERALITA

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare la generalità delle persone da ritenersi assicurate. Tali persone dovranno avere i requisiti di assicurabilità a norma dell'art. 2 e 8 delle presenti condizioni particolari. Per l'identificazione delle medesime si farà riferimento ai libri di amministrazione del Contraente ed agli altri registri per le assicurazioni sociali, documenti che il Contraente si impegna ad esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dalle Società per effettuare accertamenti e controlli.

Art. 12 - MORTE / INVALIDITA': NON CUMULABILITA'

Resta convenuto che l'indennizzo previsto per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 13 - DUPLICAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA PER IL CASO DI MORTE A FAVORE DEI FIGLI MINORENNI

Le Società liquidano una seconda volta la somma assicurata per il caso di morte qualora nel medesimo infortunio che provochi la morte dell'Assicurato perisca anche il suo coniuge a patto che lo stesso non sia già assicurato con la presente polizza. Questo indennizzo supplementare viene corrisposto unicamente ai figli viventi a carico di età non superiore ai 26 anni, in parti uguali.
Tale garanzia non vale per il "rischio volo" di cui all'art. 16

Art. 14 - MORTE PRESUNTA

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, le Società liquideranno ai beneficiari designanti in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, avverrà non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, le Società avranno diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.
A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata.

ART. 15 - ESTENSIONI DIVERSE

Sono compresi in garanzia :

Art. 16 - RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli od elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica e di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri, ed è prestata, per le somme corrispondenti a quelle assicurate e per i rischi previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclub. Comunque la somma di garanzia di cui al presente articolo e di eventuali altre polizze stipulate dallo stesso Contraente, dall'Assicurato o da terzi in suo favore non potrà superare i capitali per persona di:

e complessivamente per aeromobile di:

Art. 17 - MOVIMENTI TELLURICI - INONDAZIONI - ERUZIONI VULCANICHE

Si conviene che la garanzia della presente polizza si intende operante anche in conseguenza di movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.
Nel caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico delle Società non potrà superare l'importo di L. 1.800.000.000.=
Qualora le indennità liquidate ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Art. 18 - RISCHI SPORTIVI

La garanzia è estesa agli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sports, ad eccezione di paracadutismo e sports aerei in genere.

Art. 19 - MANCINISMO

Si conviene inoltre che nei confronti delle persone caratterizzate da mancinismo, le percentuali di indennità per invalidità permanente stabilite per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Art. 20 - UBRIACHEZZA

Sono compresi in garanzia gli infortuni subiti dall'Assicurato in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli subiti alla guida di veicoli a motore.

Art. 21 - STATO DI GUERRA

La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 15 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero, limitatamente agli infortuni verificatisi a terra.
Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l'Assicurato nel Territorio Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 22 - BRICOLAGE

Sono indennizzabili a termini di polizza anche gli infortuni derivanti dall'esercizio di attività manuali di bricolage anche con l'uso e l'impiego delle attrezzature ed apparecchiature anche a motore e purché occorsi nel tempo libero.

Art. 25 - CESSAZIONE GARANZIA

La validità delle garanzie prestate con la presente polizza è subordinata al permanere del rapporto di lavoro dell'Assicurato con il San Paolo IMI, della Nuova Holding Subalpina e della Compagnia di San Paolo.
Pertanto, per qualsivoglia motivo detto rapporto di lavoro dovesse interrompersi, le garanzie di cui al presente contratto cesseranno automaticamente alla data in cui si verifica l'evento.

Art. 26 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta entro tre giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato che ricorre alle cure di un medico invia copia dei relativi certificati alle Società incaricata della gestione.
Sarà facoltà delle Società richiedere l'invio dei certificati medici e/o documenti inerenti il decorso delle lesioni.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alle Società.
L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita i medici delle Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. Se non viene adempiuto intenzionalmente all'obbligo della denuncia e agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato e i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, le Società hanno il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 27 - CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

Le Società liquidano l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 28 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Le Società dichiarano di rinunciare a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surroga che le compete in base all'articolo 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili.

Art. 29 - LIQUIDAZIONE

Resta convenuto che le Società liquidano le indennità dovute direttamente all'Assicurato danneggiato o ai suoi aventi diritto.

Art. 31 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede il Contraente.

Art. 32 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza valgono le norme di legge.



IL RESPONSABILE