Emittente RELAZIONI INDUSTRIALI |
Circolare
11657
del
01/02/2000 |
Area Organizzazione e Personale |
Prodotto Aspetti legislativi e contrattuali del rapporto di lavoro |
Oggetto: Copertura assicurativa infortuni extraprofessionali a favore del personale |
|
ASPETTI LEGALI |
Con riferimento alla circolare n. 11141 del
30/12/1997 afferente la copertura assicurativa dei rischi
derivanti da infortuni extraprofessionali a favore di tutto il
Personale con contratto di lavoro italiano a tempo indeterminato,
si rammentano di seguito le principali caratteristiche della
polizza e gli adempimenti necessari in caso di attivazione della
medesima.
Dal 1° gennaio 2000 la polizza è stata
stipulata dall'Istituto - con onere a proprio carico con
le ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. e oggetto di garanzia sono il
decesso e l'invalidità permanente, qualora siano conseguenza
diretta dell'infortunio, con una franchigia assoluta, per il caso
di invalidità, così come indicato all'art. 6 dello stralcio
delle condizioni di polizza allegato. Le somme assicurate sono di
lire 180 milioni in caso di decesso e fino a lire 180 milioni in
caso di invalidità permanente.
Le condizioni di contratto rispecchiano quelle
precedentemente in essere ed assistono i rischi derivanti da
infortuni occorsi nello svolgimento di attività che non abbiano
carattere professionale, compresi quelli intervenuti
nell'intervallo per la consumazione del pasto e nel tragitto
dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa (c.d. "in
itinere").
Si sottolinea inoltre che la polizza in
oggetto non dà luogo ad alcun tipo di rimborso di spese
sanitarie.
Le denunce relative ad infortuni devono essere
inoltrate, secondo le modalità procedurali riportate
nell'allegato 1, alla Willis Italia S.p.A. Via Pietro
Micca, 10 10122 Torino tel. 011/5619060 fax
011/5619080 cui spetta la gestione di tutti i rapporti
relativi al contratto, direttamente ovvero per il tramite di
posta interna, indirizzata alla casella postale n. 230 della
citata Willis Italia S.p.A. presso la Sede di Via Monte di
Pietà.
In relazione a ciò, pertanto, per ogni
informazione di ordine amministrativo o relativa agli adempimenti
procedurali connessi alle denunce presentate, come pure per
qualsivoglia reclamo o richiesta inerente le pratiche originate
dalle medesime vale quale interlocutore unicamente la predetta
Società.
Si precisa infine che, nella specifica
materia, il Personale proveniente dall'IMI continua a fruire
delle coperture in essere.
Allegato 1
MODALITA' PROCEDURALI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA
Denuncia di infortunio
La denuncia di infortunio extraprofessionale
deve essere presentata tramite il Modulo A, debitamente compilato
allegando la relativa documentazione medica (certificato medico
rilasciato nell'immediatezza del fatto, con l'indicazione della
diagnosi e della prognosi). Non dovranno pertanto essere allegati
documenti sanitari diversi da quelli sopra indicati.
La documentazione dianzi indicata deve essere
inserita in busta chiusa al fine di garantire la riservatezza dei
dati sanitari unitamente ai moduli B e C opportunamente compilati
e firmati.
I documenti predisposti come indicato devono
essere inoltrati direttamente alla Willis Italia S.p.A. mediante
i consueti canali di posta interna, alla casella postale 230
attivata presso la Sede di Via Monte di Pietà.
La menzionata Società invierà
successivamente all'Assicurato una lettera di ricevimento della
denuncia, indicando il "numero danno" di riferimento
attribuito, da riportare in ogni successiva comunicazione.
Adempimenti successivi
Al termine del periodo di cure l'Assicurato
deve, in ogni caso, segnalare l'esito dell'infortunio utilizzando
il Modulo D. In particolare:
- in caso di completa guarigione clinica,
senza postumi permanenti (ovvero di invalidità permanente
residua pari o inferiore al 3%) è sufficiente sottoscrivere la
relativa dichiarazione barrando l'apposita casella;
- in caso di invalidità permanente residua
superiore al 3%, alla dichiarazione sottoscritta va allegata la
relazione medico legale, attestante il grado di invalidità
permanente riscontrato, oppure semplice certificato di chiusura
infortunio dal quale risultino postumi rilevanti.
Resta ovviamente in facoltà della Compagnia
Assicuratrice, tramite la Willis Italia S.p.A. richiedere
all'Assicurato ulteriore documentazione medica e comunque
disporre un accertamento tramite un medico legale.
Indennizzi
Gli indennizzi sono
riconosciuti direttamente dalla Compagnia Assicuratrice, con
bonifico sul conto corrente di accredito dello stipendio,
indicato dall'interessato al momento della definizione della
pratica.
Gli indennizzi per il
caso di morte hanno per beneficiari gli eredi legittimi ovvero
testamentari.
Termini di
presentazione
La denuncia di
infortunio deve essere presentata nel più breve tempo possibile
da parte dell'interessato o dai suoi aventi diritto. In caso di
morte va dato avviso telegrafico alla Willis Italia S.p.A. entro
3 giorni dall'evento.
Fermo restando quanto
sopra, si rammenta che, ai sensi del Codice Civile, tutti i
diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono
in un anno. Non sono pertanto prese in considerazione denunce
inviate oltre l'anno dalla data dell'evento.
INFORMAZIONI AUSILIARIE |
Allegati
· Modulo A
Omissis sostituito integralmente dal modulo A della Circolare 12213 del 24/11/02· Modulo B
Omissis sostituito integralmente dal modulo B della Circolare 12213 del 24/11/02· Modulo C
Omissis sostituito integralmente dal modulo C della Circolare 12213 del 24/11/02· Modulo D
Omissis sostituito integralmente dal modulo D della Circolare 12213 del 24/11/02
Stralcio delle condizioni di polizza
Art.1 - DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
Per infortunio
si considera ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed
esterna che produca lesioni corporali obiettivamente
constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una
invalidità permanente.
Art.2 - PERSONE ASSICURATE
L'assicurazione
viene prestata a favore di tutto il Personale dipendente del San
Paolo IMI, della Nuova Holding Subalpina e della Compagnia di San
Paolo con contratto di lavoro italiano a tempo indeterminato in
servizio e di futura assunzione.
Art. 3 - SOMME ASSICURATE
Ogni persona è garantita per le seguenti somme:
Art.4 - RISCHI ASSICURATI: INFORTUNI EXTRA - PROFESSIONALI
La garanzia
vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca
nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere
professionale.
Restano,
quindi, esclusi tutti gli infortuni verificatisi durante lo
svolgimento delle attività a carattere professionale e,
comunque, per coloro i quali siano soggetti all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quelli che si
dovessero verificare in circostanze tali da farli rientrare nella
sfera di competenza della suddetta assicurazione obbligatoria.
A miglior
precisazione si intendono compresi in garanzia gli infortuni
occorsi nell'intervallo di pranzo nonché gli infortuni occorsi
nel tragitto dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa
("in itinere").
L'assicurazione
vale altresì durante il servizio militare in tempo di pace in
seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni; durante il
servizio militare di leva in tempo di pace la garanzia opera
esclusivamente per i rischi non connessi con lo svolgimento del
servizio cui lo stesso è chiamato; la garanzia è invece sospesa
durante il servizio sostitutivo di quello militare di leva,
l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per
motivi di carattere eccezionale.
Sono
esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti :
Art. 5 - MORTE
Se
l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa
si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è
avvenuto, le Società liquidano la somma assicurata per il caso
di morte ai beneficiari designati in parti uguali, salvo diversa
documentata volontà dell'Assicurato nella ripartizione della
somma stessa.
Art. 6 INVALIDITA PERMANENTE
Se
l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e
questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale
l'infortunio è avvenuto, le Società liquidano, per tale titolo,
una indennità calcolandola sulla somma assicurata per
invalidità permanente assoluta. Si applica una franchigia
assoluta del 3%.
Pertanto :
I. in caso
di Invalidità Permanente di grado pari o inferiore al 3% della
totale non spetta alcuna indennità ;
II. in
caso di Invalidità Permanente di grado superiore al 3% della
totale ma non al 10% le Società liquidano l'indennità solo per
la parte eccedente.
Si
conviene inoltre che se il grado di invalidità permanente
accertato è :
a)
superiore al 10% - ma non al 25% - della totale, l'indennizzo è
dovuto senza applicazione di alcuna franchigia;
a)
superiore al 25% della totale, l'indennizzo è dovuto in base
alle seguenti percentuali :
Gradi di
Invalidità |
Percentuale da
liquidare |
26 |
27 |
27 |
29 |
28 |
31 |
29 |
33 |
30 |
35 |
31 |
37 |
32 |
39 |
33 |
41 |
34 |
43 |
35 |
45 |
36 |
47 |
37 |
49 |
38 |
51 |
39 |
53 |
40 |
55 |
41 |
57 |
42 |
59 |
43 |
61 |
44 |
63 |
45 |
65 |
46 |
67 |
47 |
69 |
48 |
71 |
49 |
73 |
da 50 al 100 |
100 |
Art. 7 INVALIDITA PERMANENTE SECONDO TABELLA INAIL
Si conviene
che l'indennità per il caso di invalidità permanente sarà
liquidata in base alle percentuali stabilite dalla "Tabella
delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente
Industria" allegata al D.P.R. 30.6 1965 n. 1124
sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e
malattie professionali, con rinuncia da parte delle Società
all'applicazione della franchigia prevista dal decreto stesso, ma
con esclusione comunque delle Invalidità conseguenti a malattie
professionali.
Art. 8 - PERSONE NON ASSICURABILI
L'assicurazione
vale per persone di età non superiore a 75 anni. Per quelle che
superano tale limite di età, l'assicurazione cessa alla prima
scadenza annuale del premio. Per le persone di età superiore ai
75 anni le infrascritte Società si riservano di prestare la
copertura assicurativa dietro presentazione di un certificato
medico attestante lo stato di salute, prima di ogni scadenza
annuale, dopo il compimento del 75° anno di età.
Non sono
altresì assicurabili le persone colpite da infermità mentali,
alcoolismo, tossicomanie, sindrome da immunodeficienza acquisita
(A.I.D.S.).
Art. 9 - ESONERO DENUNCIA INFERMITA
Il Contraente
è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i
singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione
della presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire,
fermo restando il disposto dell'art 26 (Criteri di indennizzabilità).
Art. 10 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente
è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali
assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o
stipulassero in proprio per lo stesso rischio.
Art. 11 - ESONERO DENUNCIA GENERALITA
Il Contraente
è esonerato dall'obbligo di denunciare la generalità delle
persone da ritenersi assicurate. Tali persone dovranno avere i
requisiti di assicurabilità a norma dell'art. 2 e 8 delle
presenti condizioni particolari. Per l'identificazione delle
medesime si farà riferimento ai libri di amministrazione del
Contraente ed agli altri registri per le assicurazioni sociali,
documenti che il Contraente si impegna ad esibire in qualsiasi
momento alle persone incaricate dalle Società per effettuare
accertamenti e controlli.
Art. 12 - MORTE / INVALIDITA': NON CUMULABILITA'
Resta
convenuto che l'indennizzo previsto per il caso di morte non è
cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se
dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma
entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di
questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono
tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto
soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se
superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 13 - DUPLICAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA PER IL CASO DI MORTE A FAVORE DEI FIGLI MINORENNI
Le Società
liquidano una seconda volta la somma assicurata per il caso di
morte qualora nel medesimo infortunio che provochi la morte
dell'Assicurato perisca anche il suo coniuge a patto che lo
stesso non sia già assicurato con la presente polizza. Questo
indennizzo supplementare viene corrisposto unicamente ai figli
viventi a carico di età non superiore ai 26 anni, in parti
uguali.
Tale
garanzia non vale per il "rischio volo" di cui all'art.
16
Art. 14 - MORTE PRESUNTA
Qualora a
seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il
corpo dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume
sia avvenuto il decesso, le Società liquideranno ai beneficiari
designanti in polizza il capitale previsto per il caso di morte.
La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi
elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, avverrà
non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione
dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a
termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile. Nel caso che,
successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è
verificata o che comunque non è dipesa da infortunio
indennizzabile, le Società avranno diritto al rimborso
dell'intera somma liquidata.
A
restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato
stesso potrà far valere i propri diritti per l'invalidità
permanente eventualmente residuata.
ART. 15 - ESTENSIONI DIVERSE
Sono compresi in garanzia :
Art. 16 - RISCHIO VOLO
L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli od elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica e di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri, ed è prestata, per le somme corrispondenti a quelle assicurate e per i rischi previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclub. Comunque la somma di garanzia di cui al presente articolo e di eventuali altre polizze stipulate dallo stesso Contraente, dall'Assicurato o da terzi in suo favore non potrà superare i capitali per persona di:
e complessivamente per aeromobile di:
Art. 17 - MOVIMENTI TELLURICI - INONDAZIONI - ERUZIONI VULCANICHE
Si conviene
che la garanzia della presente polizza si intende operante anche
in conseguenza di movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni
vulcaniche.
Nel caso
di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone
assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo
complessivo a carico delle Società non potrà superare l'importo
di L. 1.800.000.000.=
Qualora le
indennità liquidate ai sensi di polizza eccedessero nel loro
complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente
ridotte.
Art. 18 - RISCHI SPORTIVI
La garanzia è
estesa agli infortuni derivanti dalla pratica non professionale
di qualsiasi sports, ad eccezione di paracadutismo e sports aerei
in genere.
Art. 19 - MANCINISMO
Si conviene
inoltre che nei confronti delle persone caratterizzate da
mancinismo, le percentuali di indennità per invalidità
permanente stabilite per l'arto superiore destro e la mano destra
varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e
viceversa.
Art. 20 - UBRIACHEZZA
Sono compresi
in garanzia gli infortuni subiti dall'Assicurato in stato di
ubriachezza, esclusi comunque quelli subiti alla guida di veicoli
a motore.
Art. 21 - STATO DI GUERRA
La garanzia si
intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il
periodo massimo di 15 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed
in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli
eventi bellici mentre si trova all'estero, limitatamente agli
infortuni verificatisi a terra.
Sono
comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla
predetta causa che colpiscano l'Assicurato nel Territorio
Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San
Marino.
Art. 22 - BRICOLAGE
Sono
indennizzabili a termini di polizza anche gli infortuni derivanti
dall'esercizio di attività manuali di bricolage anche con l'uso
e l'impiego delle attrezzature ed apparecchiature anche a motore
e purché occorsi nel tempo libero.
Art. 25 - CESSAZIONE GARANZIA
La validità
delle garanzie prestate con la presente polizza è subordinata al
permanere del rapporto di lavoro dell'Assicurato con il San Paolo
IMI, della Nuova Holding Subalpina e della Compagnia di San
Paolo.
Pertanto,
per qualsivoglia motivo detto rapporto di lavoro dovesse
interrompersi, le garanzie di cui al presente contratto
cesseranno automaticamente alla data in cui si verifica l'evento.
Art. 26 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
La denuncia
dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora
dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di
certificato medico, deve essere fatta entro tre giorni
dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi
aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Avvenuto
l'infortunio, l'Assicurato che ricorre alle cure di un medico
invia copia dei relativi certificati alle Società incaricata
della gestione.
Sarà
facoltà delle Società richiedere l'invio dei certificati medici
e/o documenti inerenti il decorso delle lesioni.
Quando
l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando
questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato
immediato avviso telegrafico alle Società.
L'Assicurato,
i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita
i medici delle Società ed a qualsiasi indagine od accertamento
che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto
professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato
stesso. Se non viene adempiuto intenzionalmente all'obbligo della
denuncia e agli altri obblighi indicati nei commi precedenti,
l'Assicurato e i suoi aventi diritto perdono il diritto
all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto
colposamente, le Società hanno il diritto di ridurre le
indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 27 - CRITERI DI INDENNIZZABILITA'
Le Società
liquidano l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive
dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o
patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza
che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come
pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle
lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e
quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o
difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è
liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate
dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona
fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio
derivato dalle condizioni preesistenti.
Art. 28 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Le Società
dichiarano di rinunciare a favore dell'Assicurato, o dei suoi
aventi diritto, all'azione di surroga che le compete in base
all'articolo 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili.
Art. 29 - LIQUIDAZIONE
Resta
convenuto che le Società liquidano le indennità dovute
direttamente all'Assicurato danneggiato o ai suoi aventi diritto.
Art. 31 - FORO COMPETENTE
Foro
competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria
dove ha sede il Contraente.
Art. 32 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza valgono le norme di legge.
IL RESPONSABILE