SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI
La legge prevede in materia di mansioni una
normativa molto dettagliata posta a tutela del lavoratore, in
modo da favorirne la crescita professionale. In particolare, per
quel che riguarda l'adibizione a mansioni corrispondenti ad un
livello superiore, l'art. 2103 del codice civile, così come
novellato dall'art. 13 - l. 300/70, prevede "
. Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non
abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai
contratti collettivi, e comunque non superiore a 3
mesi
"
E' ovvio che tale norma cerca di contemperare l'interesse del
lavoratore a conseguire la qualifica superiore corrispondente
alle mansioni effettivamente svolte con il diritto del lavoratore
assente alla conservazione del posto e quindi a reinsediarsi
nella propria posizione al rientro in Azienda.
Riepilogando, il lavoratore cui sono assegnate mansioni superiori
ha diritto:
Può anche avvenire che il datore di lavoro utilizzi ripetutamente l'opera del lavoratore nell'espletamento di mansioni superiori , in limiti di tempo e in condizioni che non consentono l'acquisizione del diritto alla promozione. In tal caso parte della giurisprudenza ritiene che molteplici provvedimenti di assegnazione a mansioni superiori preordinati al fine di aggirare la normativa a tutela del prestatore di lavoro siano nulli in quanto in frode alla legge, con il conseguente diritto del lavoratore alla promozione; altro indirizzo giurisprudenziale ritiene che i diversi periodi possono assommarsi quando le prestazioni abbiano assunto un carattere di frequenza e sistematicità anche indipendentemente da un intento fraudolento.