SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI

La legge prevede in materia di mansioni una normativa molto dettagliata posta a tutela del lavoratore, in modo da favorirne la crescita professionale. In particolare, per quel che riguarda l'adibizione a mansioni corrispondenti ad un livello superiore, l'art. 2103 del codice civile, così come novellato dall'art. 13 - l. 300/70, prevede " …. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a 3 mesi…"
E' ovvio che tale norma cerca di contemperare l'interesse del lavoratore a conseguire la qualifica superiore corrispondente alle mansioni effettivamente svolte con il diritto del lavoratore assente alla conservazione del posto e quindi a reinsediarsi nella propria posizione al rientro in Azienda.
Riepilogando, il lavoratore cui sono assegnate mansioni superiori ha diritto:

Può anche avvenire che il datore di lavoro utilizzi ripetutamente l'opera del lavoratore nell'espletamento di mansioni superiori , in limiti di tempo e in condizioni che non consentono l'acquisizione del diritto alla promozione. In tal caso parte della giurisprudenza ritiene che molteplici provvedimenti di assegnazione a mansioni superiori preordinati al fine di aggirare la normativa a tutela del prestatore di lavoro siano nulli in quanto in frode alla legge, con il conseguente diritto del lavoratore alla promozione; altro indirizzo giurisprudenziale ritiene che i diversi periodi possono assommarsi quando le prestazioni abbiano assunto un carattere di frequenza e sistematicità anche indipendentemente da un intento fraudolento.