FISAC-CGIL Sanpaolo Imi
GUIDA PER I NEO-ASSUNTI
A CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO
Ebbene sì, dopo attese più o meno lunghe e un prova di selezione decisamente impegnativa, ce l'hai fatta! Sei stato assunto al Sanpaolo Imi. Si tratta certamente di una soddisfazione, soprattutto se questa è la tua prima esperienza lavorativa.
La FISAC/CGIL vuole darti il suo benvenuto e fornirti un primo
strumento di conoscenza del nuovo mondo di cui sei entrato a far parte,
offrendoti questo manuale.
Si tratta di una pubblicazione pensata appositamente per i colleghi neo
assunti, con una veste scherzosa, ma dal contenuto estremamente serio e
importante. E anzi proprio per l'importanza dei contenuti abbiamo pensato di
presentarci a te anche attraverso il linguaggio dei fumetti, per poter scalfire
l'immagine burocratica e monolitica che spesso si ha del sindacato. Un'immagine
che è molto lontana dalla realtà della Fisac, un'associazione di lavoratori e
lavoratrici profondamente democratica e partecipativa.
In questo manuale potrai
trovare, in forma organica e leggibile, tutte le principali norme che regolano
il tuo rapporto di lavoro e gli aspetti a esso connessi: dall'Orario alle
Ferie, dalla Busta Paga al Circolo ricreativo. Molte altre norme sono state
invece omesse in quanto non di immediato interesse per te che sei stato appena
assunto, ma qualora ti servisse saperne di più potrai immediatamente e
tranquillamente rivol-gerti al delegato FISAC del tuo punto operativo, il quale
ti fornirà tutti i dati di cui hai bisogno.
Prima di addentrarci nella
normativa, vorremmo fare alcune riflessioni sull’ambiente e sull'organizzazione
che troverai.
In primo luogo occorre
essere consapevoli che in un ambiente di lavoro come il nostro si viene
facilmente a creare un meccanismo psicologico di iper responsabilizzazione. E'
l'esasperazione della politica del “Siamo tutti nella stessa barca”. Potrà
capitarti infatti di dover affrontare situazioni in cui ti verrà detto che il
tal obiettivo dovrà comunque essere raggiunto, non importa se il personale è
insufficiente, se non c'è tempo per la formazione, se non si possono fare pause
e intervalli previsti, se bisogna fermarsi tutte le sere una o due ore.
Secondo la FISAC questa non
è una corretta impostazione del rapporto di lavoro. Ciascuno di noi intende il
suo lavoro come un'occasione di gratificazione, di crescita e di apprendimento,
di attiva collaborazione per il raggiungimento degli obbiettivi aziendali, e
non come una corsa ad ostacoli, o peggio come una continua sfida per il
superamento di carenze strutturali. Il lavoro deve essere un'occasione di
miglioramento della propria qualità della vita, e non di rinuncia alla propria
dignità di persone e di individui.
Un'altra criticità è quella
di presentare ai nuovi colleghi l’insieme delle norme contrattuali che regolano
il rapporto di lavoro come una sorta di vincolo o pastoia alle loro possibilità
di crescita professionale. Noi della FISAC riteniamo che non sia assolutamente
così. Le regole, la certezza dei propri diritti così come dei propri doveri,
l'esigibilità di un rapporto trasparente tra i diversi livelli gerarchici sono
la base irrinunciabile non solo di una collaborazione corretta, ma soprattutto
della possibilità di rendere oggettivo e realmente meritocratico ogni percorso
professionale e di carriera.
Non è un caso infatti che la
FISAC si sia a lungo battuta per conservare, come forma di assunzione per il
personale impiegatizio al SanPaolo Imi, i metodi selettivi con regole certe e
trasparenti. Solo in questo modo chi, come te, è realmente capace e meritevole
ha potuto dimostrare quanto vale realmente, e non ha dovuto cedere il passo a
chi, ad esempio, può vantare delle “conoscenze”.
La FISAC-CGIL, come abbiamo
già detto all'inizio, ti propone questo manualetto affinché tu possa conoscere
meglio il mondo in cui sei appena entrato.
La FISAC, il tuo sindacato se vorrai, metterà a tua disposizione
conoscenze e capacità attraverso i suoi sindacalisti. Rivolgiti a loro con
fiducia, e aiutali a svolgere sempre meglio il loro compito con suggerimenti,
critiche, osservazioni e in ogni altra forma che tu ritenga più utile.
La Fisac è anche a tua disposizione ai numeri 011-5066411 (centralino), 011-5066440,
011-5066441, 011-5066442 (numeri diretti sindacalisti Sanpaolo Imi).
Sito internet: http://www.cgil.it/fisac.sanpaolo
e-mail: fisac.sanpaolo@arpnet.it
SOMMARIO:
PARTE PRIMA
1.1 BUSTA PAGA
1.2 BUONO PASTO O TICKET
1.3 PREMI ANNUI
1.4 CASSA ASSISTENZA
1.5 POLIZZA INFORTUNI
EXTRA-PROFESSIONALI
1.6 PREVIDENZA
1.7 FINANZIAMENTI E CONDIZIONI
AGEVOLATE
PARTE SECONDA
2.1 ORARIO
2.2 FERIE ANNUALI
2.3 PERMESSI EX FESTIVITA’
SOPPRESSE
2.4 PERMESSO FRAZIONATO
(PFR)
2.5 PERMESSI E ASPETTATIVE
2.6 PERMESSI DI STUDIO
PARTE TERZA
3.1 ANZIANITA’ CONVENZIONALI
3.2 CIRCOLO RICREATIVO
3.3 DIMISSIONI
3.4 DIRITTI SINDACALI
3.5 GRAVIDANZA
3.6 INQUADRAMENTI E
PROMOZIONI
3.7 MALATTIA
3.8 MATRIMONIO
3.9 SANZIONI DISCIPLINARI
3.10 TRASFERIMENTI A
RICHIESTA
PARTE PRIMA
1.1 Busta Paga
Nozioni generali
A ciascun accredito a titolo
di salario corrisponde un “foglio
retribuzione” specifico.
Nella parte superiore del foglio retribuzione sono riportati i dati
identificativi del dipendente: cognome e nome, matricola, luogo di lavoro,
grado ricoperto, scatti di anzianità maturati, composizione del nucleo
familiare ai fini delle relative detrazioni, nonché il codice fiscale e il
numero di polizza INAIL.
Nella parte centrale sono indicate le voci retributive che costituiscono
la retribuzione lorda mensile e le eventuali ritenute (ammortamento prestiti,
quota associazioni sindacali, ecc.).
Nella parte inferiore sono infine riportati: il dettaglio delle ritenute
contributive e fiscali a carico del lavoratore, i contributi a carico del
datore di lavoro, l'importo netto in Lire e in Euro della retribuzione mensile,
una serie di dati di carattere informativo, aggiornati alla fine del mese precedente,
tra quali: il Trattamento di Fine Rapporto maturato, gli eventuali importi
netti corrispondenti a contribuzioni spese locazioni, spese viaggio (per
missioni e similari), la situazione di ferie, festività soppresse e permessi
frazionati.
Ritenute contributive e fiscali
Le principali ritenute sono:
·
ISTITUTO
NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE (INPS)
o
fino
a 66.324.000 8,89%
o
per
la quota oltre 66.324.000 9,89%
· ENPDEP (la prestazione consiste in un assegno in caso di morte del coniuge o di familiari a carico): 0,027%
·
CASSA
ASSISTENZA AZIENDALE (i CFL possono iscriversi dal 1/1/2002): 0,70%.
Questa contribuzione va decurtata dello 0,50% versato dall'azienda per ogni dipendente.
IRPEF:
è calcolata sul reddito
annuo, applicando i vari scaglioni di aliquota.
Per calcolare le ritenute su
ciascuna busta paga sono applicati scaglioni mensili ottenuti dividendo per 12
gli scaglioni annui; poiché tuttavia l'IRPEF è annuale si effettua un
conguaglio finale nella retribuzione di dicembre.
Riportiamo le aliquote per
scaglione di reddito in vigore dall'1/1/2001:
SCAGLIONI REDDITO ANNUO
ALIQUOTE IRPEF (*)
da 0 a 20.000.000 |
18% |
da 20.000.000 a 30.000.000 |
24% |
da 30.000.000 a 60.000.000 |
32% |
da 60.000.000 a
135.000.000 |
39% |
oltre 135.000.000 |
45% |
(*) Alle aliquote sopra
indicate vanno aggiunte:
o
l’addizionale
regionale pari a 0,90% del reddito annuo,
o
l'addizionale
comunale che viene decisa dal comune di residenza e può andare da nessuna
trattenuta fino ad un massimo dello 0,40% del reddito annuo.
Queste ritenute vengono effettuate in 11 rate a partire da gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Detrazioni in vigore
dall'1/1/2001
Detrazioni
per familiari a carico
|
Importo annuo |
Importo mensile |
Coniuge a carico, e per il primo figlio se l’altro genitore manca
(deceduto) o è legalmente separato |
Reddito fino a
30.000.000 = 1.057.552 da 30.000.000 a
60.000.000 = 961.552 da 60.000.000 a
100.000.000 = 889.552 oltre 100.000.000 = 817.552 |
88.129 |
80.129 |
||
74.129 |
||
68.129 |
||
Per ogni figlio o altro familiare
a carico |
Reddito fino a
100.000.000: ·
L. 552.000 per il 1°
figlio o fam. a carico ·
L. 616.000 per figli
successivi al primo. Reddito oltre 100.000.000
= L. 516.000 (da ripartire tra aventi
diritto alla detrazione) |
|
46.000 |
||
51.333 |
||
43.000 |
||
|
||
Per ogni figlio a carico
di età inferiore a 3 anni |
ulteriore detrazione di
240.000 (da ripartire tra aventi
diritto alla detrazione) |
20.000 |
N.B.: Il limite di reddito
annuo per essere fiscalmente a carico è Lire 5.500.000 |
Detrazioni per lavoro dipendente
Scaglioni di reddito |
Importo annuo |
Rapportate al mese di: |
||
|
|
28 giorni |
30 giorni |
31 giorni |
fino a 12.000.000 |
2.220.000 |
170.301 |
182.466 |
188.548 |
fino a 12.300.000 |
2.100.000 |
161.096 |
172.603 |
178.356 |
fino a 12.600.000 |
2.000.000 |
153.425 |
164.384 |
169.863 |
fino a 15.000.000 |
1.900.000 |
145.753 |
156.164 |
161.370 |
fino a 15,300.000 |
1.750.000 |
134.247 |
143.836 |
148.630 |
fino a 15.600.000 |
1.600.000 |
122.740 |
131.507 |
135.890 |
fino a 15.900.000 |
1.450.000 |
111.233 |
119.178 |
123.151 |
fino a 16.000.000 |
1.330.000 |
102.027 |
109.315 |
112.959 |
fino a 17.000.000 |
1.260.000 |
96.658 |
103.562 |
107.014 |
fino a 18.000.000 |
1.190.000 |
91.288 |
97.808 |
101.068 |
fino a 19.000.000 |
1.120.000 |
85.918 |
92.055 |
95.123 |
fino a 30.000.000 |
1.050.000 |
80.548 |
86.301 |
89.178 |
fino a 40.000.000 |
950.000 |
72.877 |
78.082 |
80.685 |
fino a 50.000.000 |
850.000 |
65.205 |
69.863 |
72.192 |
fino a 60.000.000 |
750.000 |
57.534 |
61.644 |
63.699 |
fino a 60.300.000 |
650.000 |
49.863 |
53.425 |
55.205 |
fino a 70.000.000 |
550.000 |
42.192 |
45.205 |
46.712 |
fino a 80.000.000 |
450.000 |
34.521 |
36.986 |
38.219 |
fino a 90.000.000 |
350.000 |
26.849 |
28.767 |
29.726 |
fino a 90.400.000 |
250.000 |
19.178 |
20.548 |
21.233 |
fino a 100.000.000 |
150.000 |
11.507 |
12.329 |
12.740 |
oltre 100.000.000 |
100.000 |
7.671 |
8.219 |
8.493 |
(*) Le detrazioni di lavoro dipendente devono essere rapportate al
periodo di lavoro nell'anno espresso in giorni (gennaio 31 giorni, febbraio 28,
marzo 31, aprile 30, ecc.). L'anno deve intendersi composto da 365 giorni anche
negli anni bisestili.
Retribuzione Mensile
Le competenze mensili sono
corrisposte il 27 di ciascun mese (o ultimo giorno lavorativo precedente se il
27 non è lavorativo). Entro il 20 dicembre è corrisposta la 13a mensilità
(solitamente viene erogata il 13 dicembre).
I CFL sono inseriti al 1°
livello retributivo della 3a area professionale.
Le principali voci
retributive (per tredici mensilità) sono:
Inquadramento |
Stipendio |
Scatti di anzianità |
Importo ex ristrutturazione
tabellare |
Quadri Direttivi – 4° livello |
6.110.908 |
157.780 |
23.667 |
Quadri Direttivi – 3° livello |
5.126.227 |
157.780 |
23.667 |
Quadri Direttivi – 2° livello |
4.538.396 |
68.778 |
13.226 |
Quadri Direttivi – 1° livello |
4.267.784 |
68.778 |
13.226 |
3a area – 4° livello |
3.783.911 |
68.778 |
13.226 |
3a area – 3° livello |
3.521.138 |
68.778 |
13.226 |
3a area – 2° livello |
3.337.198 |
68.778 |
13.226 |
3a area – 1° livello |
3.153.259 |
68.778 |
13.226 |
2a area – 3° livello |
2.969.318 |
58.882 |
11.324 |
2a area – 2° livello |
2.890.487 |
48.126 |
9.255 |
2a area – 1° livello |
2.811.656 |
48.126 |
9.255 |
1a area |
2.627.719 |
33.288 |
6.403 |
Scatti di anzianità: Il primo scatto matura
dopo 4 anni dalla data di assunzione, mentre gli scatti successivi sono
triennali. Il numero degli scatti complessivo è 8. Il valore dello scatto va
mensilmente moltiplicato per il numero degli scatti riportato sul foglio
retribuzione. Importo ex ristrutturazione tabellare: Nuova voce retributiva
derivante dalla ristrutturazione del salario prevista dal CCNL e collegata
agli scatti di anzianità. Il valore dell’Importo ex ristrutturazione
tabellare va mensilmente moltiplicato per il numero degli scatti riportato
sul foglio retribuzione. |
Indennità
(per 12 mensilità)
Illustriamo le voci di
indennità più ricorrenti:
Indennità di rischio
Per gli addetti allo
sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori (ODS) e i cassieri
Lire 245.168
A tutti i punti operativi
dell'Istituto viene applicata in via generalizzata l'indennità di rischio
prevista dal CCNL per le piazze di la categoria (nella misura
suindicata).
L'indennità di rischio è
erogata per l'intera cifra anche ai lavoratori a part-time. In caso di malattia
l'indennità di rischio continua ad essere corrisposta (fino al collocamento in
aspettativa).
Al personale adibito
saltuariamente alla cassa viene corrisposta mensilmente un’indennità pari al
50% dell'indennità piena più una cifra (c.d. pro rata) per ogni giorno di
adibizione pari a 1/21 del rimanente 50%. L'indennità piena viene comunque riconosciuta
al raggiungimento dei 5 giorni di adibizione nel mese, anche non consecutivi.
Maggiorazione indennità di rischio
In caso di adibizione
giornaliera allo sportello con maneggio valori di durata superiore alle 5 ore,
le relative misure mensili dell'indennità di rischio sono proporzionalmente
maggiorate:
·
in
caso di adibizione per 6 ore la maggiorazione è del 20% pari a Lire 49.034;
·
qualora
la predetta adibizione sia superiore alle 6 ore giornaliere, l'indennità è
maggiorata di un ulteriore 14%, pari a Lire
90.222 complessive.
Maggiorazione aziendale indennità di rischio
Nel caso di adibizione alla
cassa per 6 ore e 30 minuti giornalieri viene erogata anche la maggiorazione
aziendale di Lire 60.000 mensili
(12.000 per giorno nel caso di adibizione nel mese per meno di 5 giorni di
operatività).
Indennità concorso spese
tranviarie
E' corrisposta ai lavoratori
che prestino servizio nei centri suindicati con popolazione superiore ai
200.000 abitanti.
Verona |
2.150 |
Catania |
2.350 |
Bari, Cagliari, Taranto |
2.400 |
Venezia |
2.450 |
Padova, Palermo |
2.600 |
Trieste |
2.850 |
Bologna |
2.900 |
Messina, Napoli, Torino |
3.000 |
Genova |
3.300 |
Firenze |
3.900 |
Roma |
4.500 |
Milano |
5.650 |
Indennità per lavoro in
locali sotterranei
E' una indennità mensile di Lire 84.400 erogata al personale che è
adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali, per oltre metà
dell'altezza, al di sotto del livello stradale.
Indennità di turno
E' prevista una indennità
giornaliera di Lire 6.750 erogata al personale il cui orario giornaliero
termini dopo le 18,15 e prima delle 19,15.
Se l'orario giornaliero
termina dopo le 19,15 l'indennità giornaliera diventa di Lire 7.900 e in
questo caso compete anche la riduzione di un’ora dell'orario settimanale.
1.2 Buono Pasto o Ticket
Il Buono Pasto, dal 1°
settembre 2001, è di L. 10.000 per il personale a tempo pieno e di L.
8.000 per il part-time orizzontale (per il part time verticale viene erogato il
ticket di L. 10.000 per i giorni lavorati).
I ticket sono erogati in via
anticipata ad ogni fine mese: il numero dei buoni è pari al numero dei giorni
lavorativi del mese successivo (considerando già le assenze previste) ridotto
delle giornate di assenza del mese precedente.
1.3 Premi annui
I premi aziendali sono:
· Bonus per prestazioni espresse e risultati conseguiti (salario incentivante) erogato al 31/5
·
Premio di produttività erogato al 27/6
Bonus per prestazioni espresse e risultati
conseguiti (Salario Incentivante)
La definizione completa in
busta paga è “Premio di
rendimento–Bonus per prestazioni espresse e risultati conseguiti”. E'
un'erogazione legata al conseguimento di risultati su base annua. L’azienda
decide ogni anno il monte salariale da destinare al piano incentivi e gli
obiettivi da raggiungere. Al raggiungimento degli obiettivi, il premio viene
ripartito tra i singoli lavoratori in base sia alla funzione ricoperta
(ruolo/squadra) che al livello di prestazione (valutazione). Per il 2001 si è
stabilito che, in caso di raggiungimento dell’obiettivo generale attribuito
alla filiale/Ente Centrale, l'importo da erogare non potrà essere inferiore a
Lire 1.000.000 .
L'incentivo è erogato entro
il 31 maggio ed è di competenza dell'anno precedente.
Non concorre alla
determinazione del Trattamento di Fine Rapporto né al Fondo Pensioni Gruppo
SanPaolo Imi.
Non viene riconosciuto al
personale con giudizio sintetico di "negativo" o con giudizio “positivo”
ma con 4 valutazioni analitiche posizionate al livello 1 (cfr. cap. Valutazione)
Il personale a CFL è inserito nei piani di incentivazione a partire dal
mese in cui matura un anno di servizio; i premi derivanti dal sistema
incentivante vengono riconosciuti a fronte della trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
Premio di Produttività
Viene erogato il 27 giugno
ed è di competenza dell'anno precedente. Il premio è calcolato in base ai
risultati di bilancio aziendali. E' quindi un premio per sua natura variabile.
Non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto né al Fondo
Pensioni Gruppo SanPaolo Imi.
Nel caso venga applicata
nell’anno di riferimento una sanzione disciplinare (cfr. cap. 3.6 Sanzioni
Disciplinari), il premio di produttività viene riconosciuto nelle seguenti
misure:
·
erogazione
al 50% in caso di biasimo scritto
·
erogazione
al 25% in caso di riduzione della retribuzione
·
nessuna
erogazione in caso di sospensione dal servizio.
Essendo la cifra variabile
per definizione, riportiamo, a titolo puramente indicativo, le cifre erogate al
SanPaolo Imi nel 2001:
Quadri
Direttivi - 2° livello |
4.080.000 |
Quadri
Direttivi - 1° livello |
3.720.000 |
3a
area – 4° livello |
3.420.000 |
3a
area – 3° livello |
3.120.000 |
3a
area – 2° livello |
2.670.000 |
3a
area – 1° livello |
2.400.000 |
2a
area – 3° livello |
2.310.000 |
Altri |
2.220.000 |
1.4 Cassa Assistenza
Sino al 31/12/2001 per i
colleghi CFL, poiché non sono iscritti alla Cassa di Assistenza SanPaolo Imi
fino alla conferma a tempo indeterminato, viene stipulata al momento
dell’assunzione una specifica POLIZZA ASSICURATIVA MALATTIA E INFORTUNI.
Dal 1.1.2002 tutti i CFL sono iscritti automaticamente alla Cassa di
Assistenza SanPaolo Imi. Tuttavia, l’iscrizione di eventuali familiari potrà
essere fatta solo al momento della conferma a tempo indeterminato.
Nella tabella seguente sono
sintetizzate le principali prestazioni della Cassa Assistenza:
Prestazioni |
Massimali annui |
Franchigia |
ticket dovuti al Servizio Sanitario
Nazionale |
nessuno |
nessuna |
-
ricovero, con o senza intervento chirurgico -
intervento chirurgico ambulatoriale -
spese sostenute nei 90 gg precedenti e successivi al ricovero o
intervento ambulatoriale, compresi i medicinali -
diaria di Lire 100.000 al giorno in caso di ricovero presso una
struttura pubblica |
150 milioni (300 mil. per
grandi interventi) di cui massimo: -
10 mil. intervento ambulatoriale -
5 mil. parto -
15 mil. parto ce-sareo o aborto |
nessuna |
Prestazioni specialistiche particolari
(Tac, Doppler, Elettroencefalogramma, scintigrafia, laserterapia, ecc.) |
15.000.000 |
20% |
Prestazioni specialistiche private (onorari
per visite, analisi e esami diagnostici, trattamenti fisioterapici e
rieducativi) |
3.500.000, di cui massimo
1.500.000 per fisioterapie |
30% (15% per visite specialistiche private
effettuate presso strutture pubbliche) |
Psicoterapia e psicoanalisi |
1.500.000 |
30%, con un minimo di L. 40.000 per visita |
Prestazioni |
Massimali annui |
Franchigia |
Mezzi correttivi oculistici |
500.000 |
30%, con un minimo di L. 100.000 per evento |
Cure dentarie |
3.000.000 |
30%, con un minimo di L. 200.000 per evento |
Protesi ortopediche e oculistiche |
3.500.000 |
nessuna |
Protesi auditive |
2.000.000 |
nessuna |
1.5
POLIZZA INFORTUNI
EXTRA-PROFESSIONALI
L’Azienda stipula per ogni lavoratore (dal 1.1.2002 anche per tutti i CFL) una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da infortuni extra-professionali.
La polizza copre gli infortuni che si verificano al di fuori
dell’attività lavorativa, compresi quelli occorsi durante l’intervallo di
lavoro o gli infortuni “in itinere”, cioè nel percorso dall’abitazione al posto
di lavoro e viceversa (la polizza non copre gli infortuni sul lavoro, in quanto sono soggetti
alla copertura INAIL, che è l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e
le malattie professionali, ed è a carico delle aziende).
La polizza non rimborsa spese
mediche (ricordiamo che potete presentare queste spese per il rimborso alla
Cassa Assistenza), ma eroga un’indennità di Lit 180.000.000
in caso di infortunio con conseguenza la morte o l’invalidità permanente al
100%.
Nel caso di invalidità permanente inferiore al 100%, l’indennità erogata è collegata percentualmente ai gradi di invalidità accertata: ad esempio, in caso di infortunio con conseguenza un’invalidità del 40%, viene liquidata una somma pari al 55% di Lit 180.000.000 (per tutte le percentuali rinviamo alle condizioni di polizza). Non è prevista alcuna liquidazione per invalidità inferiori al 3%.
La denuncia dell’infortunio deve essere fatta nel più breve tempo possibile, al massimo entro 3 giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’interessato ne abbia avuta la possibilità. In caso di morte, gli eredi devono avvisare la compagnia assicuratrice entro 3 giorni dall’evento.
1.6
Previdenza
Previdenza generale (INPS)
Gli
assunti a CFL sono, come gli altri
colleghi a tempo indeterminato, iscritti all’INPS, cioè all’Istituto Nazionale
per la Previdenza sociale di cui fanno obbligatoriamente parte tutti i lavoratori
dipendenti.
All’Inps
confluiscono i contributi previdenziali dell’azienda e del lavoratore (vedi il
dettaglio delle ritenute nel capitolo busta paga).
I
contributi del lavoratore non costituiscono retribuzione imponibile, cioè sulla
percentuale versata non si pagano le tasse.
Gli
anni trascorsi a CFL costituiscono anni di anzianità di servizio utile ai fini
pensionistici anche se non c’è la conferma (non ti preoccupare: è assolutamente
un’ipotesi remota).
Già
dopo la prima settimana di lavoro è possibile richiedere all’INPS il riscatto
del periodo legale di laurea, ed è comunque consigliabile farlo al più presto.
L’onere
è solitamente molto consistente, ma la decisione definitiva può essere presa al
momento della comunicazione che può arrivare anche tra qualche anno.
La
procedura è semplicissima, basta inoltrare l’apposito modulo all’INPS di zona.
L’inoltro può avvenire anche attraverso l’azienda (Ufficio retribuzioni, via
Lugaro).
Il modulo è distribuito dall’INPS stessa, ma può anche essere richiesto a noi.
Previdenza Complementare
L’iscrizione al Fondo
Pensioni Gruppo SanPaolo Imi è possibile solo al momento della conferma a Tempo
Indeterminato.
1.7 Finanziamenti e Condizioni
agevolate
I colleghi CFL, per tutta la durata del loro contratto, possono
accedere all’apertura di credito per elasticità di cassa per l’importo di Lire
5.000.000.
Gli eventuali mutui fondiari
stipulati durante il periodo a CFL, alle condizioni della clientela ordinaria,
saranno automaticamente adeguati al momento della conferma alle condizioni in
essere per il personale a Tempo Indeterminato. E’ importante sapere che i mutui
adeguati automaticamente possono essere solo quelli con i requisiti richiesti
dalla normativa aziendale per i mutui al personale (per esempio definizione di
prima casa) e perciò è utile informarsi prima di richiedere il mutuo clientela
per non rischiare poi dopo la conferma di non poter usufruire delle condizioni
agevolate.
E’ prevista, inoltre, una particolare convenzione da applicare ai conti già in essere o successivamente aperti a favore di familiari.
PARTE SECONDA
2.1 Orario
L'orario di lavoro è il tema
che forse più di ogni altro presenta difficoltà di esposizione organica a causa
del sovrapporsi e integrarsi di norme che regolano numerose specificità, le
quali tuttavia toccano un numero ridotto di colleghi. Abbiamo pertanto ritenuto
opportuno raggruppare in alcune note schematiche, le norme generali che
regolano l'orario e che riguardano la totalità dei dipendenti, con l'esclusione
dei Quadri Direttivi.
Orario di lavoro settimanale
L’orario di lavoro
normalmente previsto è di 37 ore e 30
minuti, ma con il nuovo CCNL è stata introdotta una riduzione di 30 minuti dell'orario di lavoro settimanale, pari a
23 ore all'anno.
Per i turnisti, l’orario di
lavoro è di 36 ore oppure di 37 ore con 11 ore annue di riduzione d’orario.
Per
il primo anno di lavoro le 23 ore di
riduzione d’orario vengono conteggiate in proporzione ai mesi intercorrenti tra
la data di assunzione e il 31/12, computando come mese intero l'eventuale
frazione.
Ogni lavoratore sceglierà la
collocazione della propria riduzione di orario tra le seguenti opzioni:
·
riduzione
di 30 minuti in un'unica giornata della settimana
·
riduzione
di 15 minuti in due giornate della settimana
·
accantonamento
di 23 ore di riduzione annua nella Banca delle Ore (vedi paragrafo specifico).
Per le prime due opzioni, il
collega deve indicare subito il giorno o i 2 giorni scelti e la collocazione
della riduzione di orario. L'Azienda dovrà confermare al singolo lavoratore
l'accoglimento di queste opzioni, compatibilmente con le esigenze operative
della filiale o dell’ufficio. Non c'è la possibilità di modificare in corso
d'anno la scelta effettuata.
Intervallo meridiano
La durata dell’intervallo è
di regola un'ora.
L'intervallo può essere
attuato (anche mediante turni) con inizio non prima delle 12,00 e non dopo le
14,40.
Il personale può ottenere,
compatibilmente con le esigenze di servizio, di effettuare in via continuativa
un intervallo di 30 minuti, in deroga a quanto praticato nella filiale o nell’
ufficio.
Spostamenti di orario a richiesta del lavoratore
Il personale può ottenere,
compatibilmente con le esigenze di servizio, uno spostamento continuativo del
proprio l'orario di entrata e di uscita nei limiti seguenti:
ø
15
minuti in anticipo o posticipo rispetto all'orario della filiale/ente centrale
ø
30
minuti solo in posticipo.
Elasticità di orario a richiesta del lavoratore
Il personale può ottenere,
compatibilmente con le esigenze di servizio, un’elasticità di orario di entrata
e di uscita posticipato nell’ambito di 45 minuti rispetto all'orario della
filiale/ente centrale di appartenenza. L’elasticità giornaliera effettivamente
utilizzata può essere recuperata nella stessa giornata o in altri giorni,
purché nella stessa settimana lavorativa, fermo restando il limite massimo di 9
ore e 30 minuti giornalieri. Nell’impossibilità, per qualsiasi motivo, di
recuperare l’elasticità utilizzata, viene decurtata la banca delle ore o il
permesso frazionato in essere e, se ciò non fosse possibile, viene addebitato
in busta paga come permesso non retribuito.
Banca delle ore
I permessi, anche frazionabili nel limite di 15 minuti,
per recuperare le ore di straordinario (vedi paragrafo specifico) e le 23 ore
di riduzione dell’orario annuo inserite nella Banca delle Ore dovranno essere
fatti entro 10 mesi dal momento
dell'effettuazione dello straordinario (considerando il mese) e dal momento
dell’inserimento delle 23 ore (salvo nell’anno di assunzione, il termine è
quindi il 31/10), con le seguenti modalità:
·
nei 4 mesi successivi, previo accordo tra lavoratore e direzione
·
trascorsi
i 4 mesi e comunque entro i 10 mesi, previo
solo preavviso alla direzione di:
o
1
giorno lavorativo se il recupero è orario
o
5
giorni lavorativi se il recupero è di 1 o 2 giornate
o
10
giorni lavorativi se il recupero è superiore alle 2 giornate.
Il lavoratore può andare
anche a "debito" della banca
delle ore, previa intesa con l’azienda, utilizzando prima il permesso a cui
dovrà corrispondere poi una correlativa prestazione aggiuntiva.
Lavoro Supplementare e Straordinario
Le prestazioni supplementari
e straordinarie sono quelle che eccedono il normale orario di lavoro del
singolo e vanno ovviamente autorizzate; il riscontro avviene con la firma dei
colleghi su appositi moduli nonché mediante la rilevazione con il
"badge", a cui il lavoratore che effettua lavoro straordinario è
tenuto.
Le prestazioni lavorative
straordinarie non possono eccedere per ogni soggetto:
·
2 ore giornaliere
·
10 ore settimanali
·
100
ore annue oltre le 50 ore annue di “Lavoro supplementare”
L'osservanza dei limiti
viene controllata dalle Organizzazioni sindacali.
Le prime 50 ore di lavoro prestato oltre il normale orario giornaliero
e settimanale sono definite “Lavoro supplementare” (che si riducono a 27 ore
nel caso di collocazione della riduzione annua di orario nella banca ore) e
vanno recuperate obbligatoriamente attraverso la Banca delle Ore.
Le ulteriori 100 ore sono
invece lavoro straordinario
Solo per le prime 50 il lavoratore potrà
scegliere come usufruirne e cioè tramite:
·
il
recupero in banca delle ore
·
il
pagamento con il trattamento economico specifico (vedi paragrafo seguente).
Le eventuali altre ore saranno comunque pagate.
Trattamento economico dello straordinario
Il lavoro straordinario è
retribuito attraverso la maggiorazione della paga oraria:
- giorni feriali |
= maggiorazione del 25% |
- sabato |
= maggiorazione del 30% |
- domenica |
= maggiorazione del 25% +
riposo compensativo |
- festività
infrasettimanali |
= scelta tra la maggior.
del 30% o il riposo compensativo. |
- da h. 22 alle 6
(gg feriali) |
= maggiorazione del 55% |
- da h. 22 alle 6
(gg festivi) |
= maggiorazione del 65% |
Pause
Riportiamo qui di seguito le
più comuni tipologie di pause:
Videoterminalisti:
·
addetti
in via esclusiva ai videoterminali: una pausa di 15 minuti ogni due ore di adibizione
continuativa
·
addetti
in via prevalente e continuativa a videoterminali (almeno 4 ore al giorno): una
pausa di 10 minuti ogni due ore di adibizione
Operatori di Sportello
(ODS):
una pausa di 15 minuti
durante l'orario di sportello.
Addetti Banca Telefonica:
una pausa di 15 minuti ogni
2 ore di adibizione.
2.2 Ferie annuali
La durata delle ferie è
stabilita come segue:
·
durante l'anno di
assunzione, tanti giorni quanto sono i mesi intercorrenti fra la data di
assunzione e il 31 dicembre, computando come mese intero l'eventuale frazione
di mese;
gli assunti da legge 482 del 2/4/68 (solo invalidi) nel corso dell'anno di
assunzione hanno diritto a 6 o 12 giorni, a seconda che abbiano preso servizio
nel 1° o 2° semestre
·
da
1 a 5 anni di anzianità: 20 giorni
lavorativi
·
con
oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità: 22
giorni lavorativi
·
con
oltre 10 anni di anzianità di servizio: 25
giorni lavorativi
·
per
i Quadri Direttivi 26 giorni lavorativi.
Tutti i lavoratori hanno diritto ad almeno 3 settimane di ferie nel
periodo giugno/settembre, di cui minimo 2 consecutive.
Nella predisposizione dei
turni ferie - fissati e confermati dai Capi Servizio o dalle Direzioni delle
Filiali - compatibilmente con le esigenze di servizio, ferma restando la
precedenza ai mutilati ed invalidi di cui alla legge n. 482 del 2/4/68, si
tiene conto dei desideri dell'interessato in rapporto all'anzianità di servizio
e alla situazione familiare.
Non è ammesso il cumulo
delle ferie di 2 anni. In proposito si precisa che le ferie dell'anno in corso
devono essere fruite entro il 31 marzo dell'anno successivo; se ciò non
avvenisse si potrebbe verificare un’assegnazione d'ufficio entro il mese di
giugno.
Se nel corso delle ferie il
lavoratore si ammala, i relativi giorni di malattia generalmente non sono
computati come ferie; ovviamente occorre comunicare tempestivamente
all'Istituto l'insorgenza dello stato di infermità (vedi capitolo malattia).
Non è ammessa in alcun modo
la rinuncia alle ferie.
Fatte salve le esigenze di servizio, le ferie saranno a richiesta
frazionabili in mezze giornate. La"mezza" giornata è da intendersi come
assenza effettuata per l'intera mattina o per l'intero pomeriggio. Nei
prefestivi viene comunque considerato 1 giorno intero di ferie.
2.3 Permessi per festività
soppresse
Il numero dei giorni di
permesso derivanti dalla soppressione di alcune festività è determinato tenendo
conto dei giorni ex-festivi che - anno per anno - cadono in giornate
lavorative. Le festività soppresse sono: 19/3 S. Giuseppe, Ascensione
(trentanovesimo giorno dopo Pasqua), Corpus Domini (sessantesimo giorno dopo
Pasqua), 29/6 SS. Pietro e Paolo, 4/11 Festa delle Forze Armate.
Per la piazza di Roma il
29/6 SS. Pietro e Paolo è giornata festiva a tutti gli effetti. Per il 2001 spettano 4 giornate di permesso
(3 per la piazza di Roma).
Queste giornate possono
essere fruite entro il 31/12; nel caso non siano utilizzate nell'anno, sono
automaticamente monetizzate con la retribuzione del mese di febbraio dell'anno
successivo. Si consiglia, per evitare disguidi, di segnalare tempestivamente ai
propri responsabili il periodo in cui si intende usufruire di tali permessi.
I permessi in oggetto
possono essere utilizzati anche collegati a periodi di ferie o ad altri permessi
(banca delle ore); non sono frazionabili in mezze giornate.
Ricordiamo che il diritto a
fruire dei giorni di permesso sostitutivi si esercita solamente se nei giorni
delle ex-festività spetta l'intero trattamento economico. Anche nell'anno di assunzione spettano tanti giorni di permesso quante
sono le ex-festività comprese nel periodo lavorato. Esempio: assunto il l°
ottobre spetta solo un giorno, corrispondente al 4 novembre.
2.4 Permesso frazionato (PFR)
Dal 1/1/2001 i lavoratori,
con esclusione dei Quadri Direttivi, hanno diritto a 1 giorno di Permesso Frazionato (PFR). Tale giornata potrà essere
utilizzata, inderogabilmente entro il 31/12, sotto forma di permesso retribuito
anche frazionabile nel limite minimo di un’ora e potrà essere collegata a
periodi di ferie. Se non utilizzata nell'arco dell'anno, la giornata di PFR si
perde e non verrà monetizzata.
Nel primo anno di lavoro il PFR viene conteggiato in proporzione ai
mesi intercorrenti dalla data di assunzione e il 31/12, computando come mese
intero l'eventuale frazione.
2.5 Permessi e Aspettative
Ø Permessi Retribuiti
·
3
giorni per morte di parente stretto (coniuge, figli, genitori, fratelli, nipoti
“ex filio” ed altri parenti purché conviventi);
·
1
giorno per morte altri congiunti (nonni, nipoti ex fratre, suoceri, cognati,
zii).
Nei permessi lutto sono
compresi anche i casi che coinvolgono le famiglie"di fatto".
·
2
giorni per nascita figli;
·
1
giorno per trasloco
I Direttori di filiale e i
Capi Servizio possono concedere a loro discrezione e, in presenza di una
richiesta giustificata del personale, ulteriori permessi di un giorno; in caso
di assoluta urgenza possono essere accordati anche permessi di durata
superiore.
Permessi brevi, inferiori al giorno, possono essere concessi per
specifiche e serie motivazioni, in particolare per testimonianze in cause
penali, visite mediche, esami clinici, radiologici, fisioterapie, visite
mediche di figli minorenni e altre analoghe esigenze.
Per tali permessi di solito
è richiesta una documentazione che ne comprovi l'utilizzo effettivo; perciò
occorre farsi rilasciare dalla struttura sanitaria, dal tribunale ecc...
un’attestazione scritta che indichi l'ora in cui il lavoratore è stato
impegnato; il permesso ovviamente deve comprendere anche i tempi di percorso.
Permessi retribuiti
specifici sono previsti per i dipendenti del punto operativo, vittime di una rapina,
salve le esigenze di polizia giudiziaria.
Ø
Permessi non retribuiti
Il personale, superato il
periodo di prova ha diritto ad ottenere 5 giorni di permesso non retribuito
all'anno, non frazionabili in ore.
Le richieste vanno
presentate per iscritto al Dipartimento Risorse Umane e inoltrate tramite le direzioni
locali. Tali giornate possono essere fruite compatibilmente con le esigenze di
servizio e non possono essere collegate a periodi di ferie, mentre è possibile
congiungerle a eventuali altri tipi di permessi (permessi festività soppresse,
banca delle ore, malattia del bambino, permessi studio, ecc...) così come ad aspettative.
Oltre a questi permessi, è
possibile ottenere ulteriori 5 giorni di permesso non retribuito all’anno,
svincolati dalle esigenze di servizio (collegabili a periodi di ferie con
l'esclusione del periodo giugno-settembre e 15 dicembre-15 gennaio), per
assistenza figli tra i 3 e gli 8 anni in caso di malattia comprovata da idonea
certificazione medica (rilasciata dal medico ASL o da quello privato).
Ricordiamo che questi
permessi sono aggiuntivi a quelli previsti dalla legge sulla maternità (5
giorni di permesso per malattia dei figli tra i 3 e gli 8 anni, con certificato
del medico ASL, per entrambi i genitori).
Ø
Aspettativa per motivi
privati
Per il personale a CFL l’aspettativa viene concessa a discrezione
aziendale.
Il personale può ottenere
per gravi e dimostrati motivi personali e/o familiari un periodo di aspettativa,
che non può superare nel quinquennio il limite massimo di un anno. La
richiesta, motivata e corredata da opportuna documentazione, va inoltrata
attraverso il responsabile del proprio punto operativo, di norma con almeno un
mese di preavviso.
Il preavviso può non essere
necessario, soprattutto nei casi più delicati; in questo caso occorre
contattare, direttamente o tramite il proprio responsabile, eventualmente con
l'ausilio del rappresentante sindacale, il D.R.U. per illustrare la particolare
urgenza della situazione.
L'aspettativa comporta la
perdita del trattamento economico e la riduzione dell'anzianità anche ai fini
pensionistici.
2.6 Permessi di studio
Il personale che frequenti
Università statali o private legalmente riconosciute, presso qualunque corso di
laurea (comprese le lauree brevi) ha diritto a:
·
3
giorni di permesso retribuito per ogni singolo esame sostenuto;
·
8
giorni di permesso retribuito per la preparazione dell'esame di laurea;
I lavoratori studenti hanno diritto ad ottenere gli spostamenti d'orario previsti dal contratto (vedi cap. orario) e ad essere assegnati, se adibiti a turni continuativi, a turni che facilitino la frequenza e la preparazione degli esami.
PARTE TERZA
3.1
Anzianità convenzionali
Per anzianità convenzionali
si intendono i periodi di anzianità di servizio non corrispondenti a effettivi
periodi di lavoro, assegnati a fronte di determinate fattispecie. Questi “anni
virtuali” sono validi solo ai fini degli scatti di anzianità, delle ferie e del
comporto di malattia.
Al personale assunto a CFL
entro il 31/12/2001 verranno riconosciute, dopo 4 anni dalla data di assunzione a CFL, le
seguenti anzianità convenzionali:
Ø
3
anni a chi consegue una laurea di qualsiasi tipo , comprese le lauree brevi;
Ø
70%
del servizio prestato presso un’azienda di credito di cui il SanPaolo Imi ha
assunto la prosecuzione degli affari;
Ø
35%
del servizio prestato presso un’altra azienda di credito;
Ø
1
anno per invalidi civili con percentuale di invalidità tra 34% e 50%;
Ø
2
anni per invalidi civili con percentuale di invalidità superiore al 50%.
Per gli assunti dopo il
1/1/2002
rimane solo l’anzianità convenzionale relativa al 70% del servizio prestato
presso un’altra azienda di credito di cui il SanPaolo Imi ha assunto la
prosecuzione degli affari.
3.2 Circolo Ricreativo
Il Circolo Ricreativo è un'associazione
di fatto costituita dai dipendenti in servizio e in quiescenza del Gruppo
Bancario SanPaolo Imi. La finalità del Circolo è la promozione di
attività culturali, artistiche, sportive, turistiche e assistenziali o di ogni
altra iniziativa che favorisca i momenti aggregativi e il miglioramento della
qualità della vita e del tempo libero dei Soci.
Sono automaticamente iscritti, quali soci ordinari, tutti i di-pendenti
in servizio e i pensionati, salvo revoca da parte del socio.
Per l'anno 2001 la quota di iscrizione
è di Lire 10.000 per il socio ordinario e di Lire 15.000 per il socio con
nucleo familiare (coniuge o convivente, figli e genitori conviventi).
L'attività del Circolo
riguarda:
·
turismo
·
soggiorni
estivi / estate ragazzi
·
convenzione
AGIS (biglietti cinema)
·
convenzione
ACI
·
polizza
di assicurazione per i rischi derivanti dalla pratica di attività sportive (infortuni
e r.c.)
·
convenzioni
con centri di medicina dello sport
·
abbonamenti
a periodici
·
convenzioni
con centri sportivi ed iscrizioni a strutture sportive esterne
·
convenzione
per acquisto libri e dischi/cd
·
convenzione
con video club per noleggio di videocassette
·
abbonamenti
a spettacoli teatrali, musicali, etc.
·
centro
sportivo di Rivalta
Le Sezioni ed i
Coordinamenti Territoriali sono il motore propulsivo del Circolo Ricreativo; in
essi viene svolta la gran parte dell'attività e dei programmi.
Le attività e le iniziative
del Circolo sono pubblicizzate in apposite Circolari, facilmente individuabili
dal caratteristico colore verde, distribuite in tutti i Punti Operativi
dell'Istituto. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai delegati
delle Sezioni e dei Coordinamenti Territoriali oppure direttamente alla
Segreteria Operativa di Torino (Tel. 011/ 5554778‑4779‑4780).
Inoltre è stato recentemente
attivato un sito internet completamente dedicato al Circolo Ricreativo in cui è
possibile trovare, in tempo reale, tutto ciò che vi può interessare rispetto a
iniziative, offerte, convenzioni, ecc.; l'indirizzo è:
http://www.circolosanpaoloimi.org
Per accedervi occorre
digitare un nome utente e una password che in questa fase sono uguali
e corrispondono alle iniziali del vostro cognome e nome (scritte in caratteri
maiuscoli) seguite dal vostro numero di matricola.
3.3 Dimissioni
Il rapporto di lavoro può
cessare ad iniziativa del lavoratore, che deve comunicarlo all'azienda per
iscritto osservando un periodo di preavviso.
Il preavviso deve essere di
5 giorni lavorativi (per il personale a tempo indeterminato è di un mese di
calendario) e durante tale periodo il lavoratore deve prestare effettivamente
servizio; interrompono il preavviso le assenze di qualunque natura.
Il preavviso è norma
stabilita a favore del datore di lavoro che perciò può, a richiesta dell'interessato
o di propria iniziativa, consentire un periodo ridotto o annullarlo totalmente,
così come può accordare l'effettuazione di ferie o altre tipologie dì assenze.
Per evitare contestazioni
successive, così come è prevista la forma scritta per le dimissioni, è bene
richiedere all'azienda la forma scritta per le deroghe eventualmente concordate.
Se il lavoratore non osserva
il periodo di preavviso ha un nocumento economico sulle competenze di chiusura,
compreso il trattamento di fine rapporto, pari alla decurtazione per ogni
giorno di mancato preavviso.
L'azienda è tenuta su
richiesta del lavoratore a rilasciare un certificato contenente l'indicazione
del periodo in cui ha prestato servizio, le mansioni disimpegnate, nonché la
causale di interruzione del rapporto di lavoro; questa disposizione è
particolarmente importante nel caso di dimissioni volontarie perché è utile ai
fini di un successivo avviamento al lavoro per escludere il sospetto di un
licenziamento disciplinare.
Ricordiamo che le dimissioni
della lavoratrice in maternità durante il primo anno di vita del bambino vanno
convalidate dall'Ispettorato del Lavoro.
3.4 Diritti Sindacali
I lavoratori a CFL hanno
diritto di aderire ad una Organizzazione Sindacale di propria scelta; hanno
diritto di partecipazione alle assemblee nei limiti delle 10 ore annue previste
per tutti gli altri lavoratori; hanno diritto di sciopero. L’esercizio di
questi diritti non costituisce alcun pregiudizio rispetto alla conferma a Tempo
Indeterminato.
L’aspettativa per maternità interrompe il periodo di
CFL, con relativo spostamento del termine di scadenza del CFL.
î
Comunicazione dello stato di gravidanza
Prima degli ultimi due mesi di gravidanza non esiste alcun obbligo di comunicare all’azienda il proprio stato di maternità, ma, come è ovvio, i diritti connessi al proprio stato non sono usufruibili senza una formale comunicazione al datore di lavoro.
La comunicazione consiste in
un certificato medico redatto dallo specialista della ASL territorialmente
competente in cui venga anche evidenziato il periodo di maternità in cui la
collega si trova e la data presunta del parto.
E’ a tali date infatti che
si farà riferimento per tutte le disposizioni di legge e contrattuali.
È vietato licenziare la
lavoratrice incinta (salvo il caso di colpa grave) dall’inizio del periodo di
gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Durante il periodo per cui è
previsto il divieto di licenziamento le dimissioni volontarie vanno convalidate
dall’Ispettorato del Lavoro, e danno diritto alle indennità previste dalle
disposizioni di legge e contrattuali per il licenziamento.
Dalla data di comunicazione
dello stato di maternità fino all’inizio del periodo di astensione obbligatoria
sono inamovibili dalla filiale o dal servizio di provenienza.
î
Astensione
obbligatoria
L’adibizione al lavoro delle
donne è vietata:
a)
durante
i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b)
durante
il periodo intercorrente tra la data presunta e la data reale del parto;
c)
durante
i tre mesi dopo il parto.
L’astensione obbligatoria
può anche essere ripartita, a richiesta dell’interessata, in 1 mese prima e 4
dopo. Tale richiesta è subordinata al non utilizzo della maternità a rischio,
alla certificazione della ASL e al parere favorevole del medico aziendale. La
domanda va inoltrata alla Segreteria Amministrativa del D.R.U.
Nel caso di parto
prematuro:
·
prima
del 180° giorno dall’inizio della gestazione l’evento si considera aborto e
perciò malattia, non computabile ai fini del trattamento di comporto.
·
dopo
del 180° giorno (compreso) l’evento è considerato parto a tutti gli effetti,
quindi la lavoratrice usufruisce dell’intera astensione obbligatoria di 5 mesi,
recuperando perciò dopo il parto il periodo “perso” a causa della nascita
anticipata.
î
Certificato comprovante
Parto/Aborto
La lavoratrice deve produrre
entro 15 gg dall’evento il certificato di assistenza al parto da cui risulti la
data dell’evento. Analogamente in caso di aborto spontaneo.
In caso di aborto
procurato la lavoratrice non è tenuta a tale certificazione e le
certificazione fornite per giustificare l’assenza sono quelle ordinariamente
inviate in caso di malattia con ricovero ospedaliero.
î
Maternità a rischio
L’Ispettorato del Lavoro può
disporre fino al periodo di astensione obbligatoria, per uno o più periodi
l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza nei casi di
gravi complicanze della gestazione.
La lavoratrice si deve recare dal ginecologo della ASL per farsi certificare la sua patologia, la connessione con la gravidanza e l’impossibilità per questo di prestare il proprio lavoro quantificando una prognosi. La pratica si perfeziona con la convalida dell’Ispettorato del Lavoro.
Nell’attesa di completare l’iter burocratico la lavoratrice è coperta dal certificato del medico curante, godrà del trattamento per la malattia e dovrà sottostare alle limitazioni previste dalle fasce di reperibilità. Il periodo previsto dall’Ispettorato è rinnovabile fino all’inizio dell’astensione obbligatoria. Nell’astensione dal lavoro, di solito non inferiore al mese, la lavoratrice sarà retribuita al 100% senza avere alcuna limitazione di reperibilità.
Assistenza
e cura del bambino
î
Riassegnazione al rientro
Al rientro e fino al 1° anno
di vita del bambino, le lavoratrici che rientrano dall’assenza per maternità
hanno diritto ad essere rassegnate nello stessa filiale o Ente centrale (o
punto operativo dello stesso comune).
Al rientro dalla maternità
la lavoratrice ha diritto ad essere assegnata a mansioni analoghe a quelle
ricoperte prima dell’assenza.
î
Riposi giornalieri
(detti permessi per allattamento)
Dopo il periodo di
astensione obbligatoria e fino al compimento di un anno di vita del bambino la
lavoratrice (o in alternativa il lavoratore padre) ha diritto a permessi
giornalieri di 2 ore, anche cumulabili, per assistere il bambino. In caso di
scelta di cumulo può usufruire dello spostamento dell’orario meridiano per
collegare i permessi all’intervallo. La distribuzione dei permessi è scelta
dalla lavoratrice secondo le sue esigenze e comunicata all’azienda.
î
Astensione
facoltativa - Congedi parentali
Per la cura e l’assistenza
del bambino è previsto che la madre e il padre possano usufruire
di 10 mesi complessivi di aspettativa
fino ad otto anni di vita del figlio. Il padre e la madre si devono
dividere questi 10 mesi, ma nessuno di
loro può farne più di sei (il Contratto integrativo prevede poi per la sola
lavoratrice ulteriori tre mesi fino al
compimento di tre anni di vita del bambino).
Tale aspettativa ha le
seguenti caratteristiche:
·
è
frazionabile in periodi, che la lavoratrice può indicare volta per volta
·
può
avere inizio in qualsiasi momento dopo l’astensione obbligatoria e fino ad otto
anni del bambino
·
è
retribuita per i primi 6 mesi con un trattamento economico pari al 30%
dell’ultimo goduto in servizio; per gli altri mesi non è retribuita
·
riduce
proporzionalmente le ferie; i permessi per le festività soppresse sono ridotti
se le giornate cadono nel periodo dell’aspettativa
·
non
produce riduzione di anzianità neppure ai fini degli automatismi.
î
Permessi per malattia del
bambino
La malattia del bambino da
tre mesi a tre anni dà diritto ad ottenere permessi non retribuiti, la cui concessione non
è vincolata in alcun modo alle esigenze di servizio. Tali permessi non
comportano perdita di anzianità ad alcun fine contrattuale, salvo una riduzione
proporzionale delle ferie e della tredicesima mensilità. Quando si parla di
malattia deve essere in corso una vera patologia (sia in fase acuta, sia nella
situazione che può definirsi di convalescenza): non può essere considerata tale
ogni generica necessità di assistenza o peggio ancora la semplice indicazione
da parte del medico dell’esigenza di “far cambiare aria al bambino”.
Il certificato deve essere
compilato dal pediatra della ASL, deve contenere la specificazione della
diagnosi, anche presunta, e la chiara indicazione della prognosi.
L’azienda non può in alcun
modo controllare lo stato di salute del bambino, né attraverso visite
domiciliari, né tramite controlli ospedalieri. I permessi possono essere fruiti
alternativamente dalla madre o dal padre.
Per i bambini tra i tre e
gli otto anni
i permessi non retribuiti di malattia, per la cui documentazione vale quanto
detto sopra, sono limitati a complessivi 10 giorni. Anche questi permessi non
comportano riduzione di anzianità e la trattenuta sullo stipendio è effettuata
per giornate singole, e quindi non sono compresi sabato, domenica e festività
infrasettimanali.
3.6 Inquadramenti
Gli assunti a CFL vengono inseriti al 1° livello retributivo della 3a
area professionale.
Il sistema delle aree
professionali è fondato sul principio della fungibilità (cioè dell'interscambio
delle mansioni) degli impiegati dell'area compresa tra il l° livello e il 4° livello
retributivo. Le promozioni nell'area predetta,
che sono ovviamente applicabili solo ai lavoratori a tempo indeterminato, sono
effettuate per merito, per automatismo o per mansioni.
3.7 Malattia
Modalità di comunicazione all’Azienda
Lo stato di malattia va
comunicato tempestivamente dal lavoratore per via telefonica al proprio
responsabile gerarchico.
Per la malattia inferiore a
tre giorni non va inviato certificato; se la malattia supera i tre giorni di
prognosi, il certificato è dovuto e può essere redatto a partire dal quarto
giorno. I giorni da conteggiare sono di calendario, perciò le giornate festive
non si considerano se concludono o precedono il periodo di malattia; se sono
invece comprese tra giorni feriali vanno conteggiate.
Es.: |
malattia venerdì/lunedì
successivo compreso = 4 gg |
|
malattia dei solo venerdì
con rientro al lunedì successivo = 1 g. |
Il certificato è redatto
solitamente su un modulo prestampato a due copie, una recante esclusivamente la
prognosi, ed una con diagnosi e prognosi.
All'azienda va inviata con
tempestività esclusivamente la parte del certificato con la sola indicazione
della prognosi: il lavoratore ha infatti il diritto a non far conoscere all'azienda
la propria malattia.
Il certificato non va
inviato all'INPS, ma la copia con la diagnosi va tenuta in casa a disposizione
del medico per il controllo domiciliare.
Nel caso di malattia (con
prognosi almeno superiore a tre giorni) intervenuta in un periodo di ferie il
lavoratore ha facoltà di interromperne la fruizione, comunicando all'azienda
tempestivamente sia lo stato di malattia sia il domicilio per le visite di
controllo, inviando poi nei tempi prescritti il certificato.
Controllo dello stato di malattia
La legge prevede che
l'azienda possa controllare lo stato di malattia del lavoratore, attraverso visite
domiciliari del medico dell'ASL o dell'INPS. Qualora il lavoratore risulti
assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto
a qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di assenza e nella
misura della metà per il periodo restante, esclusi quelli relativi al ricovero
ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.
La trattenuta è effettuata
per i giorni di malattia già fruiti fino alla data della visita.
E' molto importante per i
colleghi indicare i dati precisi del proprio domicilio (per "domicilio"
si intende l'indirizzo comunicato all’azienda). Se il lavoratore per motivi
inerenti alla propria malattia o per altre plausibili ragioni è costretto a
trasferirsi (o si trova al momento della malattia) in luogo diverso dal proprio
domicilio, deve tempestivamente comunicare la propria reperibilità alla filiale
o al Servizio di appartenenza.
La legge ha disposto fasce di reperibilità così fissate: dalle ore 10
alle ore 12 e dalle 17 alle ore 19 tutti i giorni compresi sabato, domenica e
festivi.
Eventuali autorizzazioni
mediche a lasciare il proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità
non sono utili e non vengono considerate come giustificato motivo dell'assenza.
Si precisa inoltre che il lavoratore in stato di malattia già accertata, cioè
confermata dal controllore, non è esonerato dal rispetto delle disposizioni
sulle fasce orarie di reperibilità.
Motivi giustificativi dell’assenza al controllo
Oltreché nei casi di forza
maggiore da provare documentalmente, si ritiene che il giustificato motivo di
cui alle norme di legge possa essere così individuato:
·
concomitanza
di visite, prestazioni ed accertamenti presso il proprio medico della ASL,
presso laboratori, reparti di ospedali, medici specialisti. Il Personale è
tenuto a fornire certificazione rilasciata dalle strutture in questione o dal
medico con l'individuazione del giorno e dell'ora di effettuazione della
visita, dell’impossibilità di fissarla in altro periodo della giornata non
rientrante nelle fasce di reperibilità, nonché dell’urgenza della stessa.
·
situazione
- da valutarsi di volta in volta da parte dell'azienda - che abbia reso
imprescindibile e indifferibile la presenza personale dell'interessato altrove,
per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del suo nucleo
familiare, anch'essa naturalmente supportata da idonea documentazione.
Comunicazione della sanzione
Acquisita dall'ASL la
comunicazione dell'assenza del lavoratore, l'azienda richiederà formalmente
agli interessati i motivi giustificativi dell'assenza. Se entro 10 giorni il
lavoratore non darà giustificazioni, l'azienda applicherà la trattenuta della
retribuzione, considerando l'interessato assente ingiustificato. Si precisa che
la sanzione è esclusivamente economica e non prevede conseguenti ricadute
sull'anzianità di servizio.
Comporto
Il lavoratore che abbia
superato il periodo di prova, in stato di malattia o infortunio, ha diritto
alla conservazione del posto e all'intero trattamento economico per un periodo
che viene denominato "periodo di
comporto".
Il comporto è diverso per anzianità di servizio; per i CFL il periodo
di comporto è di 2 mesi.
Trascorso il periodo di
comporto il personale può richiedere di essere collocato in aspettativa per un
periodo massimo di un anno: per i CFL questa aspettativa non è un diritto ma la
concessione è a discrezione aziendale.
3.8 MATRIMONIO
Il dipendente che contragga
matrimonio ha diritto ad usufruire di una licenza matrimoniale, che consiste in
15 gg consecutivi di calendario, che si aggiungono alle ferie. La licenza
matrimoniale può decorrere:
·
dal giorno del matrimonio se il matrimonio ha
avuto luogo in un giorno feriale
·
dal primo giorno feriale utile se il
matrimonio si è svolto in un giorno festivo o non lavorativo
·
da un giorno successivo, scelto dal
dipendente ma comunque in un arco temporale ristretto, se per il giorno del
matrimonio abbia usufruito di ferie, permessi festività, o altro.
3.9 SANZIONI DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari
a carico del personale per violazione di doveri o obblighi di servizio sono
diversamente graduati rispetto alla gravità dell'evento. Le sanzioni si
distinguono in:
·
biasimo
scritto
·
riduzione
della retribuzione (al massimo per 4 ore)
·
sospensione
dal servizio (al massimo 10 giorni)
·
licenziamento
per giusta causa e per giustificato motivo.
Il nostro contratto
integrativo prevede elenchi dettagliati di violazioni, comportamenti, irregolarità,
ecc... che giustificano l'applicazione delle varie sanzioni. L’applicazione di
una sanzione disciplinare, comporta la valutazione negativa e il mancato
pagamento del salario incentivante (per il premio di produttività vedi capitolo
specifico).
La contestazione degli
addebiti deve essere fatta per iscritto all’interessato, il quale ha 10 giorni
(15 per il licenziamento) al fine di produrre per iscritto le proprie controdeduzioni
(trascorso il termine il provvedimento diviene comunque esecutivo). Il
lavoratore può anche chiedere un colloquio al Direttore Generale o ad una
Funzione da esso delegata (di solito il Dipartimento Risorse Umane); in tale
colloquio l'interessato può farsi assistere da un rappresentante sindacale di
sua fiducia.
3.10 Trasferimenti a richiesta
I lavoratori con meno di tre
anni di anzianità possono presentare domanda di trasferimento: in questi casi
sono redatte, seppur in via informale, delle graduatorie ordinate per anzianità
di servizio.
Il rifiuto al trasferimento
ad una qualunque delle piazze indicate comporta l'immediato decadimento da
tutte le altre richieste.
Al compimento del terzo anno di servizio, il lavoratore deve ripresentare domanda di trasferimento, per essere inserito nelle graduatorie ufficiali di trasferimento, redatte secondo l’ordine di presentazione delle domande.