TITOLO IV
USO DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 40. Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI)
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo.
- 2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente
- destinati a proteggere la sicurezza e la salute del
lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze
armate, delle forze di polizia e del
- personale del servizio per il mantenimento dell'ordine
pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei
mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
rischi e fattori nocivi.
Art. 41. Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi
o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Art. 42. Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
- 2. I DPI di cui al comma I devono inoltre:
- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per
- sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di
lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute
del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue
necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo
di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da
mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Art. 43. Obblighi del datore di lavoro
- 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non
possono
- essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinché
- questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a),
tenendo conto
- delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate
dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei
DPI fornite
- dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le
caratteristiche dei DPI disponibili sul
- mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una
variazione
- significativa negli elementi di valutazione di cui al
comma 1.
- 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme
d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui
un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la
durata dell'uso, in funzione di:
- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.
- 3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI
conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto
di cui all'art. 45, comma 2.
- 4. Il datore di lavoro:
- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d'igiene,
- mediante la manutenzione, le riparazioni e le
sostituzioni necessarie;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli
usi
- previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente
- alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le
circostanze
- richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più
persone,
- prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun
- problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai
quali il DPI
- lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità
produttiva di
- nformazioni adeguate su ogni DPI;
- g) assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno
- specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo
pratico
- dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4
dicembre 1992,
- n. 475, appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 44. Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e
addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti
necessari ai sensi dell'art.43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
- a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure
aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o
al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da
essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Art. 45. Criteri per l'individuazione e l'uso
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce
elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto
all'art.43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente,
tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori
specifici di rischio, indica:
- a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
- b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando
le priorità
- delle misure di protezione collettiva, si rende
necessario l'impiego
- dei DPI.
Art. 46. Norma transitoria
- 1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di
dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in
caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono
essere impiegati:
- a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1,
del decreto
- legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
- b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del
presente
- decreto prodotti conformemente alle normative vigenti
nazionali
- o di altri Paesi della Comunità europea.