Capo IV
Sorveglianza sanitaria
Art. 16 Contenuto della
sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti
dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico
competente e comprende:
- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l' assenza
di controindicazioni al lavoro cui i
- lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione
della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il
- giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente.
Art. 17 Il medico competente
1. Il medico competente:
- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e di protezione di cui
- all' art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'
organizzazione dell' azienda ovvero dell' unità
produttiva e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione dell' attuazione delle misure per la
tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei
lavoratori;
- b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
- c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica
del lavoro, di cui all' art. 16;
- d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria
responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a
- sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di
rischio da custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto professionale;
- e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
degli accertamenti sanitari cui sono
- sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con
effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati
degli accertamenti sanitari di cui alla
- lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia
copia della documentazione sanitaria;
- g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all' art.
11, ai rappresentanti per la sicurezza,
- i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici
e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
- h) congiuntamente al responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dei rischi, visita gli
- ambienti di lavoro almeno due volte all' anno e partecipa
alla programmazione del controllo della esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini della valutazione e dei pareri di
competenza;
- i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera
b), effettua le visite mediche richieste dal
- lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali;
- l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione
del servizio di pronto soccorso di cui
- all' art. 15;
- m) collabora all' attività di formazione e informazione
di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni,
della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di
lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti
di cui all' art. 16, comma 1, lettera b), esprima un giudizio
sull' inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore,
ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all' organo di vigilanza territorialmente competente
che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma,
la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità
di:
- a) dipendente di una struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l'imprenditore
- per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di
lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere
l' attività di medico competente ai sensi dell' art. 5, lettera
a), qualora esplichi attività di vigilanza.