LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n.626
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare
l'articolo 43, recante delega al Governo per l'attuazione delle
direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del
termine della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della
citata legge n. 142 del 1992, nonché delega al Governo per
l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE,
successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle
politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo
Titolo I
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 Campo di
applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il
lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi
di protezione civile, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate
con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della
funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre
1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale
privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano
nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e
relative norme di attuazione.
Art. 2 Definizioni
- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
- a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro,
- esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con
rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono
equiparati i soci lavoratori di cooperative o di
società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e
professionale avviati presso datori di lavoro per
agevolare o per perfezionare le loro scelte
professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli
istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti
a corsi di formazione professionale nei quali si faccia
uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica
o soggetto pubblico che è titolare
- del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la
responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento;
- c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi :
insieme delle persone, sistemi e mezzi
- esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività
di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unità produttiva;
- d) medico competente: medico in possesso di uno dei
seguenti titoli:
- 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e
- psicotecnica o in tossicologia industriale o
specializzazione equipollente;
- 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori
- e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
persona designata dal datore di
- lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
- f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
persona, ovvero persone, elette o
- designate per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il
lavoro;
- g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure
adottate o previste in tutte le fasi
- dell'attività lavorative per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente
durante il lavoro e potenzialmente
- dannoso per la salute.
Art. 3 Misure
generali di tutela
1) Le misure generali per la protezione della salute e per la
sicurezza dei lavoratori sono:
- a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico
- e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
- c) riduzione dei rischi alla fonte;
- d) programmazione della prevenzione mirando ad un
complesso che integra in modo
- coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive ed organizzative dell'azienda nonché
l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che
non lo é o é meno pericoloso;
- f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle
- attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e
quello ripetitivo;
- g) priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono, o che possono essere, esposti
- al rischio;
- i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici, sui luoghi di lavoro;
- l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei
rischi specifici;
- m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a
rischio, per motivi sanitari inerenti la
- sua persona;
- n) misure igieniche;
- o) misure di protezione collettiva ed individuale;
- p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto
soccorso, di lotta antincendio, di
- evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed
immediato;
- q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti, con particolare
- riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle
indicazioni dei fabbricanti;
- s) informazione, formazione, consultazione e
partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro
- rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza
e la salute sul luogo di lavoro;
- t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2) Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla
salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare
oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 4 Obblighi del datore di
lavoro, del dirigente e del preposto
1) Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure
generali di tutela previste dall'art. 3 e, in relazione alla
natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari.
2) All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro elabora un documento contenente:
- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro,
- nella quale sono specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate in conseguenza della
- valutazione di cui alla lettera a), nonché delle
attrezzature di protezione utilizzate;
- c) il programma di attuazione delle misure di cui alla
lettera b).
3) Il documento è custodito presso l'azienda ovvero
unità produttiva.
4) Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di
prevenzione e protezione ed il relativo responsabile o incarica
persone o servizi esterni all'azienda, e nomina, nei casi
previsti dall'art. 16, il medico competente.
5) Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che
esercitano, dirigono o sovrintendono le attività indicate
all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ed in particolare:
- a) designano i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, di
- evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato e di pronto soccorso;
- b) aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi
- che hanno rilevanza ai fini della salute e della
sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione e della
protezione;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto
delle capacità e delle condizioni
- degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza;
- d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi
di protezione;
- e) prendono le misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto
- adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedono l' osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme e delle disposizioni
- aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di
protezione collettivi ed individuali messi a loro
disposizione;
- g) richiedono l'osservanza da parte del medico competente
degli obblighi previsti dal
- presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi
connessi all'attività produttiva;
- h) adottano le misure per il controllo per le situazioni
di rischio in caso di emergenza e
- danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informano il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave ed
- immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese
o da prendere in materia di protezione;
- l) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate,
dal richiedere ai lavoratori di
- riprendere la loro attività in una situazione di lavoro
in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- m) permettono ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante per la sicurezza,
- l'applicazione delle misure di sicurezza e della
protezione della salute;
- n) prendono appropriati provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate possono
- causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno;
- o) tengono un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che
- comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni,
compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati
il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di
ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è
tenuto conformemente al modello approvato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la commissione consultiva permanente di cui all'art. 394
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, ed è conservato sul luogo di lavoro, a
disposizione dell' organo di vigilanza;
- p) consultano il rappresentante per la sicurezza nei casi
previsti dall'art. 19, comma 1,
- lettere b), c) e d);
- q) adottano le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei
- lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell'attività, alle dimensioni dell' azienda ovvero
dell'unità produttiva, e al numero delle persone
presenti.
6) Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma
1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il
medico competente, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza.
7) La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al
comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute
dei lavoratori.
8) Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro consegna al lavoratore copia della cartella
sanitaria e di rischio.
9) Per le piccole e medie aziende, con decreto dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell' industria, del
commercio e dell' artigianato e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l' igiene del lavoro, in relazione alla natura
dell'attività e alle dimensioni dell' azienda, ad eccezione
delle attività industriali di cui all' art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, delle
centrali termoelettriche, degli impianti e laboratori nucleari,
delle aziende estrattive e altre attività minerarie, delle
aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, sono definiti; a) procedure standardizzate
per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo; b) i
casi, relativi ad ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è
possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione oltre i limiti di addetti di cui all' allegato I; c) i
casi in cui è possibile la riduzione ad una sola volta all' anno
della visita, di cui all' art. 17, lettera h), degli ambienti di
lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'
obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le
situazioni di rischio.
10) Il decreto di cui al comma 9 deve essere emanato entro 8
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5 Obblighi dei lavoratori
1) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti
delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione
ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2) In particolare i lavoratori:
- a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
- preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
- b) utilizzano correttamente i macchinari, le
apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i
- preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre
attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di
sicurezza;
- c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
- d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze
- dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c),
nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso
di urgenza, nell' ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o
pericoli, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
- e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di
- segnalazione o di controllo;
- f) non compiono di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza
- ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o
di altri lavoratori;
- g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei
loro confronti;
- h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all' adempimento di
- tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute
dei lavoratori durante il lavoro.
Art. 6 Obblighi dei progettisti,
dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
1) I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti
rispettano i principi generali di prevenzione in materia di
sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e
tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella
legislazione vigente.
2) Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso
e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e
di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.
3) Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri
mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di
igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi
fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la
parte di loro competenza.
Art. 7 Contratto di appalto o
contratto d' opera
1) Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell' azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi:
- a) verifica, anche attraverso l' iscrizione alla camera
di commercio, industria e artigianato,
- l' idoneità tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti
- nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività.
-
- 2) Nell' ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro
- incidenti sull' attività lavorativa oggetto dell'
appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i
- lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'
opera complessiva.
-
- 3) Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui
al comma 2, lettera b). Tale obbligo non si estende ai
rischi specifici propri dell' attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.