I RISCHI DEL CASSIERE
Indice
Per
cominciare
La
distinta valori
Le
banconote
L'assegno
bancario
Somma
da pagarsi
Beneficiario
dellassegno
L'identificazione
del cliente
Cosa
fare in caso di anomalie
Prelevamento
da depositi al portatore
Limiti
di importo per il pagamento e la negoziazione di assegni cedole e
titoli
Normativa
di legge e disposizioni della magistratura
Obblighi
a carico dei singoli cittadini
Obblighi
a carico del dipendente
L'identificazione
Segnalazioni
di operazioni sospette
Obblighi
a carico delle aziende
In
caso di differenza di cassa
Le
responsabilità personali dei dipendenti
Il
contratto e la legge
Consigli
pratici
I Cassieri, gli Impiegati-Cassieri, gli Operatori-Unici e chiunque sia a contatto con la clientela per svolgere operazioni di trasferimento di denaro fra i vari soggetti, ha delle responsabilità determinate da leggi, dal contratto, da disposizioni della banca la cui conoscenza è necessaria per poter svolgere con serenità il proprio lavoro. Tutte le disposizioni sono da rispettare e devono essere rispettate. Talvolta i preposti allUfficio o dipendenza tendono a far pressione sui colleghi perché si dia una certa scioltezza al lavoro trascurando la normativa. Tali pressioni sono da respingere in maniera decisa, anche quando queste siano una prassi corrente. E un diritto del lavoratore avere il tempo e la tranquillità necessarie per adempiere a tutte le disposizioni, di qualunque natura siano, perché la mancata osservanza delle norme fa ricadere sul lavoratore sia la responsabilità penale, che civile e disciplinare.
Abbiamo assistito, purtroppo, a molti casi di provvedimenti disciplinari (fino ai licenziamento), o di addebiti (di somme anche rilevanti) in relazione al mancato rispetto di norme per leggerezza o per abitudini e consuetudini di ufficio.
Questo opuscolo si propone di illustrare le normative di legge e contratto che sono utili per lo svolgimento del lavoro. Richiama, poi, le norme di servizio, senza ovviamente esporle perché diverse da banca e banca, là dove queste possono regolare alcuni aspetti della materia che trattiamo.
Il rapporto banca/cliente avviene, tramite una corrispondenza con cui viene conferito alla banca lincarico di eseguire unoperazione : di versamento, di bonifico, di invio di valori allincasso, ecc. In tale corrispondenza possono essere contenute alcune modalità di esecuzione dellordine.
Fra questi documenti, quelli che ricorrono più di frequente e che rivestono anche responsabilità rilevanti ci sono la distinta di versamento, che deve accompagnare ogni ordine che prevede la consegna di valori alla banca, e lassegno bancario o di conto corrente.
La distinta valori è il documento descrittivo dei valori consegnati alla banca, sia essa la distinta di versamento, di solito da compilarsi su modulo già predisposto sia essa una lettera di invio di valori, quali assegni inviati a mezzo posta o a mezzo incaricato, cedole, documenti, ecc.. E un documento da far compilare sempre ed unicamente al cliente, soprattutto nel caso della distinta di versamento perché solo in base ad essa si possono rintracciare gli estremi dei valori versati ed in essa è contenuta lassunzione di responsabilità per la negoziazione S.B.F. degli assegni. Tale clausola, che è già contenuta nel contratto di conto corrente, copre sia il caso di smarrimento del titolo che il caso di mancanza di fondi da parte del traente come il caso di presentazione di assegni rubati. Tali rischi vengono assunti dal cliente ed è importante soprattutto se trattasi di operazione diversa dal versamento in conto corrente.
Il cassiere o chi altro esegue loperazione richiesta nella distinta valori, deve controllare la corrispondenza fra quanto in essa descritto ed i valori presentati (deve essere certa lindividuazione dei valori per numero) come pure deve essere chiara lindividuazione di chi conferisce lincarico alla banca completata anche dal domicilio dello stesso. Oltre al numero la banca talvolta richiede la serie dei valori diversi dal contante, mentre lautorità giudiziaria dispone talvolta con proprio provvedimento la rilevazione dei numeri di serie del contante per versamenti superiori ad una data cifra (questultimo si rileva generalmente mediante fotocopia delle banconote ordinate in modo da rilevare il dato richiesto).
I dati richiesti dalla banca (la richiesta è implicita nel formulario delle distinte) sono importanti nel caso che si debbano restituire dei valori o si debba procedere al recupero in seguito al mancato incasso di valori ricevuti. La mancata rilevazione dei dati potrebbe mettere la banca nelle condizioni di non poter recuperare le somme dai clienti e, quindi, potrebbe dar luogo ad una responsabilità patrimoniale del dipendente.
Qualora la distinta di versamento non sia esatta o si renda necessaria qualche correzione, questa deve essere fatta a cura del cliente che la deve controfirmare.
Il cassiere ed ogni altro dipendente della banca non può e non deve fare correzioni di suo pugno sulle distinte.
La banca può dettare alcune norme circa la compilazione, la sottoscrizione, la conservazione e larchiviazione della distinta come pure sulle eventuali firme di autorizzazione da raccogliere sulla stessa.
Il contante non è documento ma un valore che ha corso legale, cioè deve essere accettato per legge ad estinzione delle obbligazioni di carattere finanziario. Luso del contante in questa funzione è stato recentemente limitato e regolamentato. Riserveremo più avanti un capitolo a questo problema. Per tutelare questo carattere ci sono normative che regolano la circolazione del contante onde prevenire luso illecito o truffaldino dello stesso.
Il controllo del contante assume, quindi, una notevole importanza innanzitutto per riscontrarne lautenticità. Ove si riscontrassero banconote sospette di falsità la legge impone la consegna allautorità entro il terzo giorno dalla data della constatazione indicando, dove è possibile, lidentità di chi ha consegnato tale banconota. Le banche hanno una loro normativa che stabilisce la procedura da seguire in questo caso. La si deve seguire alla lettera evitando assolutamente la riconsegna al cliente, il taglio della banconota, le cancellature o altri tipi di invalidazione.
Analogo comportamento va tenuto anche nel caso di ritiro di altri titoli di credito falsificati (BOT, CCT, Azioni, Cedole, ecc.).
Il cassiere che restituisce la banconota sospetta di falsità potrebbe rendersi responsabile di concorso nel reato di spaccio di banconote false e perseguito per tale ipotesi.
Il cassiere é responsabile anche finanziariamente del ritiro di banconote false e deve rifondere di tasca propria limporto corrispondente se non è stata eseguita la contestazione del fatto al cliente: è uno dei rischi coperti dallindennità di cassa. Tuttavia va rilevato che il Contratto stabilisce che non si è responsabile (vedi norma contrattuale) di eventuali biglietti falsi del taglio di £. 50.000 o 100.000 la cui contraffazione risulti tale da potersi accettare solo a mezzo di particolari apparecchiature delle quali il cassiere non ha la disponibilità.
Sottolineiamo, infine, come sia oltremodo importante verificare metodicamente la quantità e la qualità del contante introitato sia dalla clientela che dai colleghi. Se si può avere motivo di diffidare di un cliente dalla dubbia onorabilità le volte che si presenta, diventa impossibile invece lavorare e vivere con un collega verso cui si nutrano per un qualche motivo dubbi sul suo operato in materia di valori.
E quindi cosa corretta soprattutto tra i colleghi evitare linsorgere di un qualsiasi dubbio contando di fronte allaltro collega i soldi che vi sono stati appena consegnati e controfirmando contestualmente e reciprocamente le contabili.
Alle banconote si applicano, inoltre, norme che valgono anche per tutte le cose provenienti da attività delittuose. Chi riceve cose provenienti da delitto ed omette di darne immediato avviso allautorità o sostituisce le stesse con altre (riciclaggio) di provenienza legale può essere punito in base alle disposizioni del Codice Penale e della legge antiterrorismo, antimafia, ecc. Fra le cose di cui si parla sopra possono essere ricomprese le banconote od altri valori che vengono consegnati al cassiere. In uno specifico capitolo riassumendo le normative attualmente vigenti.
Particolare importanza per la responsabilità anche penale cui è soggetto il cassiere, assume la gestione degli assegni bancari, intendendosi come tali gli assegni tratti su conto corrente. Gli assegni circolari hanno diversa natura, ma per molti aspetti la normativa che vale per questi è la stessa che vale per gli assegni bancari soprattutto per quanto riguarda la negoziabilità degli stessi.
La legge 386 del 15/12/90 ha notevolmente innovato la precedente normativa sugli assegni bancari. Da una parte ha depenalizzato (ha tolto sanzioni penali) ad alcune situazioni, ma ha introdotto nuovi obblighi in capo agli istituti di credito ed ai loro dipendenti.
Restano penalmente rilevanti solo :
Dallaltra parte la legge ha introdotto lobbligo della banca a revocare al proprio cliente lautorizzazione allemissione di assegni quando un assegno viene protestato per la mancanza totale o parziale della copertura. Tale revoca va fatta dalla banca entro i 20 giorni dal protesto. La banca inoltre non può dare una nuova autorizzazione ad emettere assegni se non dopo un certo periodo di tempo che la legge prescrive in limiti diversi a seconda degli importi degli assegni non pagati. Il mancato rispetto di queste norme comporta per la banca un obbligo a pagare assegni anche scoperti di provvista fino allammontare di dieci milioni.
E chiaro che il lavoratore chiamato ad effettuare il pagamento di un assegno emesso da chi ha avuto la revoca dellautorizzazione deve attentamente controllare se in capo al traente non gravino le sanzioni previste dalla legge. La responsabilità di rispettare la legge cade sulla banca, ma eventuali danni economici derivanti da un comportamento negligente del cassiere o di chi altro (nel caso ad es. di un incasso per corrispondenza) potrebbero essere contestati, almeno patrimonialmente, a chi ha eseguito materialmente l'operazione.
Molto probabilmente le banche hanno già disposto delle procedure elettroniche per il rilevamento automatico delle circostanze suddette, ma consistono in messaggi di attenzione generici che appaiono sui terminali del tipo "conto bloccato" o similari. E bene non accontentarsi di una semplice autorizzazione mediante visto, ma si deve richiedere uninformazione più dettagliata onde evitare leffettuazione di pagamenti indebiti.
La legge obbliga il dipendente di banca che consegna i libretti di assegni di raccogliere una dichiarazione del correntista in cui questi dichiara di non essere stato interdetto allemissione di assegni bancari e postali e non aver riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista. Tale dichiarazione è diversa da quella precedentemente prevista dalle norme ed è bene, quindi, controllare che venga sottoscritta la dichiarazione nella formula sopra riportata. E penalmente punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi rilascia gli assegni a chi abbia dichiarato di essere in una delle circostanze descritte nella dichiarazione. E un obbligo in capo al singolo dipendente che non può, in alcun caso, scaricare le sue responsabilità sulla banca o sulla disorganizzazione.
La data di emissione ha rilevanza giuridica perché da essa, a norma dellart.32 della legge sullassegno, decorre il termine per la presentazione al pagamento.
Lassegno bancario post-datato resta soltanto un titolo: è irregolare dal punto di vista fiscale ed ha valore cambiario. Esso, pertanto, come ogni altro titolo cambiario, deve considerarsi venuto ad esistenza al momento della sua creazione attraverso la sottoscrizione, con la conseguenza, per esempio, che la morte del traente prima della data risultante sul titolo, che opera come data di scadenza, non toglie efficacia al titolo stesso (Corte di Cassazione sentenza n° 743 del 15/03/73). La sanzione che punisce lemissione di assegni post-datati è una sanzione amministrativa (pagamento del bollo ed eventuali multe) e non una sanzione penale.
Anche lassegno post-datato, purché "trasferibile", è trasmissibile mediante girata e può essere presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione in quanto va considerato il tempo tecnico occorrente al trasferimento del titolo fra la banca che lo ha negoziato e quella che lo riceve per lestinzione.
La depenalizzazione di alcune violazioni alle norme sullemissione di assegni non comporta che tali violazioni siano irrilevanti del tutto: possono avere rilevanza nel caso in cui, nel comportamento del traente o di chi negozia o paga lassegno, possano riscontrarsi comportamenti che configurino altri reati: per es. concorso in truffa, ecc. La mancanza dellindicazione della data e del luogo di emissione possono rientrare fra questi casi se sono finalizzati al compimento di un reato.
Con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre vale, in caso di differenza, la somma indicata in lettere. Se la somma da pagarsi è scritta più volte in lettere o in cifre, lassegno in caso di differenza, vale per la cifra minore (art. 9 legge assegno).
La legge sullassegno non stabilisce tra i requisiti formali lindicazione del prenditore, perché lassegno bancario a differenza della cambiale, non è necessariamente allordine, mentre può essere al portatore, cosicché il nome del prenditore può essere lasciato in bianco. Tuttavia la legge sulla limitazione delluso del contante, approvata nel mese di giugno 1991, stabilisce lobbligo dindicare il beneficiario negli assegni superiori ai venti milioni e la clausola di "non trasferibilità". Tale clausola può essere omessa per gli assegni tratti allordine proprio dellemittente ancorché siano finalizzati al solo prelevamento dal proprio conto.
Particolare attenzione deve essere prestata agli assegni o vaglia di importo superiore ai 20.000.000 con clausola "non trasferibile". Detti assegni devono essere pagati solo al beneficiario indicato e quindi non sono ammesse girate successive. Più in generale, in presenza della clausola di "non trasferibilità" del titolo, girate successive si hanno come non apposte. In presenza di assegni/vaglia dimporto superiore ai 20.000.000 lassenza dellindicazione del beneficiario o della clausola di "non trasferibilità" (salvo il caso di assegno proprio) dà luogo ad un obbligo di segnalazione al Ministero del Tesoro che prenderà delle sanzioni pecuniarie. Tale obbligo è a carico della banca pagante come pure di quella negoziatrice nel caso in cui lassegno venga presentato ad una banca diversa da quella trattaria, ma la rilevazione della circostanza è demandata a chi materialmente esegue loperazione di pagamento o negoziazione. Il lavoratore, oltre che segnalare linosservanza delle norme di legge a chi è responsabile per designazione della banca, deve conservare nota di tale segnalazione per evitare eventuali contestazioni future.
Il beneficiario di un assegno non trasferibile può tuttavia cederlo a qualsiasi banca "per lincasso". Così si spiega perché sugli assegni non trasferibili deve essere posto a tergo, prima della girata del diretto beneficiario, il timbro dellistituto prenditore dellassegno "valuta per lincasso".
Frequentemente si usano firme per "conoscenza" oppure per "conoscenza e garanzia" nel caso di assegni non trasferibili che comunque, è bene ribadirlo, non devono essere confuse nella maniera più assoluta con le girate. Esse devono essere apposte nel senso orizzontale del titolo in modo da evitare confusione con le girate e conseguente contestazione da parte delle banche trattarie. Per essere tutelati in caso di apposizione di firme per conoscenza deve risultare che lassegno è stato negoziato al prenditore.
La distinta di versamento o di cambio, pertanto, deve essere firmata da tale persona e non deve risultare un versamento o cambio a nome di chi appone la propria firma per conoscenza o garanzia. La mancata osservanza di tale norma può comportare, come sancito da una recente sentenza della Corte di Cassazione, laddebito delle somme che eventualmente la banca non potesse recuperare anche nel caso che loperazione sia stata autorizzata da un funzionario o altro incaricato dalla banca:
nessuno può autorizzare il mancato rispetto delle leggi !
La non trasferibilità di un assegno quindi, specie quando è presentato per il pagamento (presentazione di un assegno tratto su conto corrente intrattenuto con la stessa dipendenza dove viene presentato), investe la responsabilità diretta del cassiere.
Per gli assegni circolari, a parte i requisiti formali che sono leggermente diversi da quelli previsti per lassegno bancario, si deve tenere presente che il pagamento (dovuto in caso di presentazione degli stessi dentro il termine di tre anni dalla data di emissione) avviene solo quando il titolo è presentato alle casse della Banca che ha emesso il titolo (una qualunque delle dipendenze di tale banca). La presentazione presso altro Istituto di credito sarà per la negoziazione Salvo Buon Fine, con tutti i rischi connessi a tale eventualità.
Pertanto il cassiere dovrà adottare tutte le norme previste dalla banca relative alla negoziazione di titoli di credito con tale clausola. Valgono anche per questo tipo di assegni le norme sulla circolazione illustrate per lassegno bancario come pure quelle descritte qui di seguito sullidentificazione.
Lidentificazione del cliente è operazione altamente delicata perché ha come fine quello di evitare conseguenze derivanti dal pagamento o negoziazione dellassegno a persona diversa dallavente diritto e di consentire alla banca il recupero della somma erogata al presentatore del titolo di credito (sotto qualunque forma essa avvenga: erogazione di contante, accreditamento in conto corrente, ecc.) nel caso di pagamento a persona non avente titolo (assegni rubati o smarriti), nel caso di mancato incasso del titolo negoziato o, infine, nel caso di contestazione di pagamento da parte del titolare del conto corrente che può essere fatta solo nel caso di assegni smarriti o rubati.
A proposito di questa eventualità bisogna ricordare che chi detiene moduli di assegni è tenuto alla loro conservazione ed è responsabile dei danni provocati dalla mancata custodia degli stessi o dalla mancata denuncia in caso di sottrazione o smarrimento (vedi clausole del contratto di conto corrente quasi sempre riportate sui blocchetti di assegni).
Lidentificazione non si esaurisce con la richiesta del documento di identità e lannotazione degli estremi, perché al documento di identità, sempre indispensabile, è attribuito un valore relativo. Lassegno va negoziato a persona conosciuta, solvibile e reperibile perché, nel caso si dovesse provvedere al recupero della somma, la mancanza di disponibilità finanziarie o lirreperibilità potrebbero rendere vano il diritto allazione di recupero dello somme erogate.
Ora se è possibile per il cassiere richiedere il documento ed annotarne gli estremi, è veramente difficile conoscere la solvibilità e la reperibilità del cliente e tale incombenza viene di solito demandata dalle banche ai preposti della dipendenza o a persone espressamente designate e mai ai cassieri. Allora per poter dar corso alle negoziazioni, oltre il documento, è necessario attenersi alle disposizioni della banca che regolano se e quali autorizzazioni bisogna chiedere per la corretta esecuzione delloperazione.
La mancata richiesta dellautorizzazione nella forma espressamente prevista comporta, per il cassiere, una responsabilità civile nei confronti della banca per i danni eventualmente arrecati per il comportamento tenuto in violazione delle normative interne. Può, inoltre, comportare una responsabilità disciplinare con le conseguenze previste dalla legge e dal contratto.
Nel caso eccezionale in cui non sia direttamente il cassiere a raccogliere loperazione, ma altri (funzionario, preposto, addetto alla clientela ,ecc.) chi presenta i valori per conto del cliente è tenuto ad assumersi lonere dellidentificazione. Tale assunzione di responsabilità deve avvenire secondo le procedure previste da ogni singola banca.
Lidentificazione del cliente è prevista anche da alcune leggi antiterrorismo e antimafia. Le modalità di identificazione e gli adempimenti relativi verranno descritti nellapposito capitolo.
Dunque a chi non è identificabile non si effettuano operazioni
Va ribadita la completa autonomia di comportamento e conseguente responsabilità da parte del cassiere di procedere o meno allesecuzione delloperazione, anche in caso di operazioni vistate dal preposto, qualora loperazione comporti una violazione della norma di legge. Il visto di autorizzazione di persona espressamente incaricata copre solamente le facoltà lasciate alla banca. Quanto previsto per legge e, quindi, la negoziabilità o pagabilità dal punto di vista dellesistenza del titolo stesso, la sua trasferibilità e la regolarità di tale evento (una serie continua di girate, ecc.) non possono essere coperte del visto di chicchessia. La banca potrebbe procedere ad un recupero di eventuali danni nel caso derivassero da inosservanza di quanto appena detto.
Il visto dellincaricato della banca può coprire i rischi derivanti da una valutazione prudenziale del presentatore del titolo. Tale visto è praticamente la concessione di un affidamento speciale (assunzione del rischio creditizio) che è funzione tipica della banca. Tale concessione di affidamento è regolata da norme interne, oltre che dalla legge bancaria, e non è demandata in nessun caso alla valutazione del cassiere.
Prelevamento da depositi al portatore
Il libretto al portatore è assimilabile a un titolo di credito al portatore pagabile a vista (banconote a corso legale, assegno circolare o bancario). Quindi, al momento della presentazione alla banca con cui il rapporto è intrattenuto, la banca stessa non può esimersi dal pagamento al presentatore del libretto stesso, a meno che non ci siano fondati motivi per dubitare del lecito possesso del libretto da parte del presentatore (esistenza di una denuncia alla pubblica autorità). Anche in questo caso al cassiere spetta di identificare il prenditore, come ha sancito non da molto la Corte di Cassazione. La motivazione di tale decisione sta nel fatto che colui che dimostrasse di essere il legittimo titolare dei mezzi finanziari rappresentati dal libretto stesso, ha diritto di conoscere chi ha operato su tale libretto in maniera illegittima al fine di recuperare quanto gli spetta. Un comportamento del cassiere che omettesse tale identificazione lederebbe un diritto di terzi e quindi va considerato illegittimo.
Limiti di importo per il pagamento e la negoziazione di assegni cedole e titoli
La Banca, nellesercizio delle sue facoltà di concessione di affidamenti e di assunzioni di rischi, può assumersi in prima persona i rischi connessi con la negoziazione o pagamento di assegni al fine di evitare inutili lungaggini e perdite di tempo ai propri clienti e recuperare sui costi che una eccessiva applicazione di criteri prudenziali potrebbe ingenerare. Tali costi potrebbero, infatti, essere maggiori dei rischi che la banca si assume con leliminazione di alcuni controlli.
Per tali considerazioni, attinenti la gestione economica dellimpresa, molte banche si sono assunte in proprio i rischi derivanti da negoziazioni o pagamento di assegni o altri titoli di credito, emanando circolari, istruzioni interne o direttive in altra maniera denominate in cui si fissano con precisione i comportamenti che i cassieri devono tenere. Tali norme riguardano il controllo delle firme di emissione in caso di presentazione di assegni bancari per il pagamento, lautorizzazione alla negoziazione di assegni, il controllo della rubrica o registro degli assegni circolari rubati o smarriti.
Ogni banca ha fissato criteri e limiti di importo relativi alle operazioni in cui interviene il pagamento o negoziazione degli assegni, entro i quali i rischi derivanti dai mancati controlli o autorizzazioni sono assunte in proprio esimendo, quindi, il cassiere dalle relative responsabilità. Ribadiamo, come già detto, che le responsabilità che la banca si può assumere sono solo quelle che attengono il rischio dimpresa (valutazione del cliente) e non i rischi derivanti dallinosservanza delle normative di legge (regolarità nella circolazione dei titoli).
Normativa di legge e disposizioni della magistratura
Il sistema mafioso camorristico si configura ormai come un vero e proprio elemento economico nel corpo complessivo della società, una sorta di "alter ego" totalmente integrato non solo nei gangli vitali del paese, ma spesso, dopo gli opportuni passaggi di riciclaggio, anche "rispettoso" delle leggi di mercato e delle leggi dello stato.
Per questo il Governo, negli ultimi anni, è intervenuto facendo approvare leggi ed emendando decreti come pure sono stati presi provvedimenti da parte di diverse Procure della Repubblica atte a limitare e controllare il fenomeno del riciclaggio.
Lapplicazione di questi provvedimenti comporta grossi aggravi di lavoro sulloperatività quotidiana dei cassieri. Ciò nonostante va sottolineato come questo non debba in alcun caso giustificare la disapplicazione di queste norme. Infatti la legge prevede pene pecuniarie e detentive per il cassiere che non osserva le norme e la responsabilità e la sanzione è personale e non della banca anche quando si potrebbe giustificare il comportamento tenuto con carenze organizzative o pressioni da parte di preposti.
Il 4 gennaio 1991 il Governo ha emanato un decreto legge che è stato convertito in legge definitivamente alla fine di giugno. Tale legge modifica, rendendo più minuziose, norme già emanate e in vigore da qualche anno che fissano gli obblighi per tutti i privati cittadini, per coloro che svolgono compiti allinterno delle istituzioni finanziarie e per le Istituzioni finanziarie stesse. Le vari e disposizioni si intersecano fra di loro e alla fine il singolo operatore di banca deve conoscere le varie disposizioni per non cadere in qualche violazione di legge che comporti responsabilità anche a suo carico.
La mancata osservanza di alcuni obblighi da parte della Banca comporta lapplicazione nei confronti della stessa di sanzioni pecuniarie molto elevate. Se tale omissione è imputabile al comportamento di un singolo cassiere che ha posto la banca nellimpossibilità di ottemperare agli obblighi a suo carico, la Banca potrebbe anche rivalersi sul dipendente per i danni conseguenti al suo comportamento difforme dalle leggi. E, quindi, una materia molto delicata: cassieri e ogni altro dipendente incaricato di alcune incombenze derivanti dalle leggi faranno bene a non sottovalutare le proprie responsabilità.
Daltra parte la legge prevede che la Banche si debbano dotare di adeguate procedure per non essere coinvolte in operazioni di riciclaggio attuando, fra laltro, programmi specifici di addestramento e formazione del personale.
Le Banche, pur con lentezza, stanno ottemperando a tale norma; ciò nonostante ogni singolo dipendente è tenuto alla conoscenza e alla stretta osservanza delle leggi nonché allutilizzo della diligenza professionale.
Obblighi a carico dei singoli cittadini
E fatto divieto di effettuare trasferimenti di contanti a di titoli al portatore superiori a 20 milioni fra soggetti diversi non autorizzati. Il trasferimento può tuttavia essere effettuato con le seguenti modalità:
E' inoltre vietato accendere o detenere libretti di risparmio al portatore di saldo superiore a venti milioni.
Il predetto limite di venti milioni ed i casi in cui gli assegni devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità possono essere modificati con Decreto del Tesoro di concerto con altri Ministeri. Può, quindi, variare con molta facilità e sarà bene, tenersi aggiornati leggendo molto bene le circolari, lettere o altra documentazione che le banche forniscono ai propri dipendenti.
Obblighi a carico del dipendente
Gli operatori di sportello ed i cassieri soggiacciono principalmente a due obblighi:
Ogni cassiere è tenuto ad identificare chi compie le operazioni superiori al limite citato in precedenza.
Per stabilire quando il limite viene superato bisogna tener conto che la legge prevede che l'obbligo della identificazione sussiste "...anche allorquando, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo coi tempo, (ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato ... (20 milioni) costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione". La legge stabilisce che il "circoscritto periodo" equivale ad u settimana precedente l'operazione.
Tale norma può suscitare diverse perplessità soprattutto quando si tratti di dipendenze abbastanza grandi e che quindi hanno più sportelli di cassa dove possono essere eseguiti in momenti diversi più operazioni che possono ricadere nella fattispecie prevista dalla legge appena citata. Per questo la legge impone alle banche ed a altri intermediari finanziari di dotare i cassieri di adeguati strumenti tecnici in modo che siano in grado di conoscere in tempo reale le operazioni eseguite dal cliente nella settimana. Tale obbligo doveva essere adempiuto entro un anno dalla entrata vigore della legge e, quindi, entro luglio 1992.
L'identificazione ha delle forme stabilite.
Si debbono rilevare:
Le operazioni effettuate in contanti devono essere identificate con apposito codice. Ogni singola banca stabilirà il proprio.
L'obbligo dell'identificazione come sopra ricordato può riguardare, oltre che i cassieri, anche gli uffici interni che eseguono gli ordini di pagamento o che curano incassi di assegni, od altre operazioni di trasferimenti di mezzi di pagamento per oltre 20 milioni. Le singole banche devono stabilire, in questo caso, chi ha l'onere della rilevazione che non può essere, di norma, il singolo operatore ma il preposto all'ufficio o servizio. Può anche essere disposto dalla singola banca a mezzo disposizioni di servizio (devono avere la forma scritta onde evitare che siano poi smentite) che non si dà luogo a rilevazione per alcune operazioni perché la rilevazione è eseguita automaticamente con i mezzi informatici.
L'obbligo della identificazione sta in capo a chi è incaricato dell'accensione di qualsiasi rapporto continuativo con la banca (accensione di conti, di libretti di deposito, ecc.). In tal caso, dal 1/1/92 c'è l'obbligo di raccogliere il codice fiscale.
1 dati raccolti devono essere facilmente reperibili e raccolti in un unico archivio della banca entro trenta giorni dalla effettuazione delle operazioni. Tale archivio, costituito con gli standard indicati nel decreto emanato dal Ministro del Tesoro, ha carattere informatica. Qualora gravi problemi di natura tecnica protrattisi per più giornate impediscano il popolamento di detto archivio, le registrazioni dovranno essere inserite in apposito registro.
Queste disposizioni indicano come sia delicato il lavoro e, quindi, a queste incombenze va dedicata la cura e il tempo necessario anche se questo comporta un rallentamento dei lavoro. Il solo fatto di omettere l'acquisizione dei dati comporta multe da 5 a 25 milioni a carico degli incaricati di tale incombenze.
E' chiaro che le informazioni sulle singole operazioni vanno rilevate di volta in volta, mentre quelle riguardanti i documenti di identificazione e il codice fiscale possono essere raccolte una volta sola, avendo cura di annotarsi anche la data di validità del documento di riconoscimento onde evitare di far riferimento a documenti di riconoscimento già scaduti. Bisogna inoltre evitare di agire superficialmente nella raccolta dei dati: è meglio rilevare due volte gli estremi dei documenti di identificazione piuttosto che accorgersi, a posteriori, che non si hanno in archivio tali dati.
Per quanto riguarda i libretti di risparmio al portatore si deve ricordare che in caso venga presentato un libretto con saldo superiore ai venti milioni per qualunque operazione, il cassiere deve invitare il possessore a richiedere la sostituzione con un libretto nominativo; non può effettuare la divisione dell'importo fra due o più libretti sempre al portatore per singoli saldi inferiori al limite stabilito. E' un comportamento che va contro la legge. Le banche hanno anche l'obbligo di segnalare l'eventuale esistenza di libretti al portatore superiori al limite al Ministero del tesoro nel caso che i possessori, invitati alla sostituzione, omettessero, di richiederla.
Segnalazioni di operazioni sospette
L'operatore bancario ha come oggetto del proprio lavoro il denaro. E' pertanto normale che per ogni operazione raccolta eseguita o esaminata, sorgano delle attenzioni e valutazioni circa i volumi o le particolarità dell'operazione stessa.
Questo modo di proporsi nei confronti del denaro ci consente di capire quando un'operazione bancaria presenta caratteristiche anomale rispetto all'attività normalmente svolta dal cliente che ci ha richiesto l'operazione.
Tale atteggiamento critico ci viene richiesto anche dalla magistratura per l'individuazione e quindi la segnalazione agli organi competenti (D.I.A.) di tutte quelle operazioni bancarie che presentano indici di sospetto. Detti indici di sospetto sono contenuti in un decalogo emanato dalla Banca d'Italia.
Ricordare che:
- la responsabilità è personale;
- nessun preposto può ostacolare le rilevazioni prescritte senza andare incontro alla denuncia all'autorità giudiziaria;
- già si sono verificati più casi di controlli che hanno visto i colleghi sotto accusa per non aver ottemperato a tali disposizioni, che devono poi rispondere personalmente in giudizio (a proprie spese) dell'accusa di connivenza con associazioni mafiose, camorristiche e simili:
- l'elasticità tanto richiestaci dall'azienda si scontra in questo caso con la responsabilità personale dei singolo lavoratore: la legge non ammette l'ignoranza né, tantomeno, l'inosservanza per cause anche non dipendenti dal singolo (disorganizzazione, pressioni, ecc.)
Obblighi a carico delle aziende
Oltre l'obbligo dell'istituzione dell'archivio già detto che sta a carico dell'Istituto, a carico dei responsabili di ufficio o dipendenza con successivi adempimenti del titolare della banca o del legale rappresentante sono posti obblighi che coinvolgono l'operato dei singoli. Il principale è quello della segnalazione di ogni operazione che per le sue caratteristiche e per le informazioni in possesso della banca possa far pensare che il denaro proviene da reati di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persone a scopo di estorsione. La legge stabilisce, inoltre, che devono essere segnalate le operazioni ripetute da singoli clienti o da loro congiunti dipendenti o collaboratori, quando queste operazioni non sono giustificate dall'attività svolta dal cliente.
Le segnalazioni non devono essere portate a conoscenza dei clienti che sono oggetto della stesse.
E' chiaro che tali obblighi che fanno capo a preposti, responsabili di ufficio ecc. riguardano anche il singolo che ha l'obbligo di segnalare ogni sospetto sulle singole operazioni da lui eseguite come pure quello di non rivelare agli interessati le eventuali segnalazioni fatte all'autorità.
In caso di differenza di cassa
Ricordiamo che la chiara e corretta applicazione delle norme è l'unico sistema per cautelarsi al massimo dal punto di vista delle responsabilità personali. Purtroppo però, non esistono molti sistemi per tutelarsi da eventuali errori contabili o materiali nel maneggio dei valori. L'unico di cui siamo a conoscenza è quello di aderire ad una polizza collettiva per il rischio di cassa, che copra deficienze di cassa per contanti, o valori - conseguenti a negligenza o errori involontari commessi nell'esercizio della sua attività professionale di cassiere, purché confermate dai prescritti controlli di banca.
Le deficienze di cassa che il dipendente è tenuto a rifondere alla banca sono quelle riscontrabili in sede di chiusura contabile giornaliera e che sono determinate dalla mancanza di contante od altro titolo di credito.
L'esperienza ci insegna che gli Istituti accettano difficilmente giustificazioni nel caso di eventi che arrecano loro un danno. In tutti i casi possibili si attribuisce al lavoratore la responsabilità dello stesso. E diventa poi inutile parlare di carichi e ritmi di lavoro eccezionali, di indicazioni verbali non dimostrabili, di buona fede. E ciò anche se spesso i preposti richiedono una "applicazione elastica della normativa" perché fa tanto comodo all'efficienza produttiva aziendale.
Ci sembra quindi assurdo che il dipendente conceda al proprio Istituto un credito ed una disponibilità che l'azienda stessa non è disposta ad accordargli. Del resto siamo pagati per fare i bancari e non i banchieri ed è meglio diffidare anche di chi, bontà sua, crede di esserlo.
Ecco il perché di questo approfondimento sulla responsabilità personale del dipendente: "mettere le cose in chiaro".
Molti sono i casi in cui le banche, a mezzo dei propri servizi ispettivi od altro, intervengono. Tutti questi casi sono temporalmente scollegati dal momento in cui sono successi i fatti e chi contesta gli errori e le responsabilità, pur lavorando nella stessa azienda, segue logiche ben diverse da quelle del tempo in cui si è operato. Le uniche regole che valgono, sono cioè quelle delle normative vigenti.
Il CCNL così recita: "Il lavoratore è responsabile, ai sensi di legge, delle perdite e dei danni dolosamente e colposamente recati all'Istituto". L'art. 2043 del Codice Civile dice che "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". "Il diritto al risarcimento derivante da fatto illecito si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato" (art.2045 C.C.).
Il comportamento che arreca un danno è fonte di risarcimento ed è anche presupposto per l'applicazione di sanzione disciplinare come previsto dall'art. 7 della Legge n.300/70 e dal CCNL.
Il danno cagionato sarà contestabile dall'azienda solo nel caso sia individuata con chiarezza l'entità e l'imputabilità soggettiva dello stesso. Nel caso in cui il danno sia determinato da un concorso di diverse responsabilità individuali l'azienda potrà contestare l'ammontare ai singoli interessati proporzionalmente alla loro presumibile responsabilità. Nel caso che non di possa identificare la proporzione attribuibile a ciascuno il danno si considera provocato in parti uguali.
Non sempre dunque la determinazione dell'entità e dell'imputabilità del danno è semplice. Per questo la legge non attribuisce all'azienda la potestà di condannare al risarcimento del danno né di "farsi giustizia da sé". Solo il Giudice può stabilire l'individuazione e la quantificazione delle responsabilità con una sentenza che, una volta divenuta esecutiva, può dar luogo all'esecuzione forzata.
L'azienda può eventualmente applicare una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e del CCNL proporzionata, in ogni caso, alla gravità dell'atto compiuto, a prescindere dall'ammontare dei danno.
Per recuperare la somma corrispondente ai danni provocati da un dipendente l'azienda ha due possibilità :
stipulare con l'interessato un concordato stragiudiziale in forma scritta che preveda la trattenuta in busta paga o l'addebito in conto corrente in unica soluzione o in forma rateale (va tenuto presente a questo riguardo che per la natura alimentare della retribuzione una equa trattenuta non può superare la quinta parte dello stipendio: vedasi in proposito l'art.545 C.P.C.);
ricorrere all'autorità giudiziaria per far constatare le responsabilità (lei dipendente che verrà condannato al risarcimento del danno di solito (a meno che il danno sia di lieve entità) in forma rateale; il risarcimento può avvenire mediante trattenuta in busta paga che l'azienda può operare anche senza l'autorizzazione del dipendente stesso.
L'azienda, in ogni caso, non può agire d'iniziativa e una tale prassi, anche se abbastanza diffusa, è giuridicamente scorretta e va respinta anche mediante ricorso al giudice che imporrà alla banca la restituzione di quanto illegalmente recuperato e si pronuncerà sull'ammontare del debito e sulle forme di eventuale risarcimento.
Vogliamo sottolineare infine come qui si tratti di caso diverso dalla deficienza di cassa come prima definita, che è l'unico caso in cui il cassiere deve, per contratto, reintegrare la somma, perché percepisce l'indennità di cassa proprio per questo rischio.
Quando si ha in mano il titolo di credito o tale titolo, seppur impagato, è nella disponibilità della banca non si ha deficienza di cassa e, pertanto, il fatto dell'erogazione dell'indennità di rischio non è titolo sufficiente per esigere il risarcimento del danno. Se il titolo, però, è stato negoziato e/o pagato senza rispettare le disposizioni di servizio (mancata identificazione, irregolarità nel titolo non protestato, mancanza di fondi e protesto, assegni non trasferibili con più "girate ", assegni rubati, firma di traenza falsa, etc) la banca ha titolo sufficiente per poter chiamare il cassiere o chi altro a rispondere patrimonialmente nei suoi confronti.