CIRCOLARE 11346
Del 29/10/98
Introduzione del divieto di fumo negli ambienti di lavoro
Il Decreto Legislativo n. 626/1994, concernente il recepimento di direttive comunitarie in tema di igiene e sicurezza del lavoro ed oggetto di ampia illustrazione a tutto il Personale con Circolare n. 10826 del 18.12.96 ed allegato fascicolo, ha posto in particolare rilievo gli aspetti inerenti la prevenzione dei rischi per la salute sui luoghi di lavoro e, in tale ottica, ha introdotto l'obbligo a carico dei datori di lavoro di effettuare una specifica valutazione di detti rischi e di programmare le misure ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza.
In tale contesto, a seguito di interventi promossi in merito dall'Azienda Sanitaria Locale di Torino, sono stati presi in considerazione i potenziali rischi per la salute indotti dall'esposizione al fumo passivo.
Pertanto, al fine di elevare ulteriormente il livello della prevenzione in tema di benessere ambientale ed anche di ottemperare a specifica prescrizione impartita dalla predetta ASL, i competenti Organi aziendali hanno ritenuto di inserire nell'apposito "documento di valutazione", da predisporre in applicazione della legge citata, il rischio concernente l'esposizione dei lavoratori al fumo passivo, con la conseguente adozione delle idonee misure di prevenzione, sebbene tale rischio sia oggettivamente estraneo ai processi produttivi tipici delle attività svolte in ambito aziendale.
In ragione di quanto sopra viene introdotto il divieto di fumare in tutti i luoghi di lavoro, ancorché dotati di finestrature apribili e/o impianti di ventilazione.
Fermi restando i luoghi ove tale divieto è già vigente (centrali tecnologiche, archivi, sale elaboratori, ecc.) rientrano, in particolare, nella suddetta categoria i locali destinati a:
Nella zona dei saloni (o ambienti a equivalente destinazione) è peraltro prevista, quale misura di prevenzione, l'attivazione, nei confronti del pubblico che vi accede, di interventi di dissuasione, attraverso l'affissione di apposita cartellonistica contenente l'invito ad astenersi dal fumo, non essendo la clientela soggetta alle norme di sicurezza e igiene del lavoro.
Il divieto di fumo non è applicato: negli ambienti di passaggio e/o di occasionale utilizzo (scale, corridoi, disimpegni, zone e/o atri di ingresso), atteso che, in considerazione delle volumetrie di detti locali e del relativo ridotto periodo temporale di stazionamento di persone nei medesimi, si può ritenere che l'esposizione di lavoratori al fumo sia alquanto limitata e riconducibile a livelli analoghi a quelli presenti nei comuni ambienti di vita extralavorativa.
Si evidenzia che il mancato rispetto del divieto di fumo nei luoghi a ciò soggetti costituisce inosservanza di disposizione di servizio valutabile a tutti gli effetti ai fini dell'applicazione della normativa prevista in materia dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal Contratto Integrativo Aziendale.
Si precisa infine che - come per tutte le normativa di servizio - la responsabilità in ordine alla puntuale osservanza delle presenti disposizioni è affidata:
Al fine di garantire la miglior conoscenza della disciplina in questione è in fase di predisposizione idonea cartellonistica. Nel frattempo la presento Circolare è comunque da considerarsi immediatamente operante e viene pertanto affissa, a cura delle competenti Direzioni, negli albi aziendali presso tutte le unità operativo dell'istituto.
Si informa infine che sono allo studio appositi strumenti di sensibilizzazione del Personale circa i rischi per la salute propria e altrui conseguente all'esposizione al fumo.
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO
Il Responsabile