ACCORDO
Il giorno 12/12/02 in Padova,
tra
la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo SpA
e
le delegazioni delle OO.SS. aziendali di
premesso che:
si conviene quanto segue:
Art. 1 - Rimborsi chilometrici
A decorrere da 1/1/2003, il rimborso spese al personale che per l'espletamento delle mansioni affidategli venga autorizzato alluso del proprio mezzo di trasporto sarà il seguente:
La misura dell'indennità chilometrica di cui al comma che precede verrà aggiornata annualmente, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla stipula del presente Accordo; peraltro, qualora il prezzo medio di un litro di benzina dovesse subire variazioni in misura pari o superiore al 2,5% rispetto a quella in atto, la Cassa provvederà a riadeguare i rimborsi anche anticipatamente rispetto alla cadenza annuale.
Art. 2 Trasferimenti/Pendolarismo
In sostituzione delle preesistenti disposizioni aziendali in materia di trasferimenti, a decorrere da 1/1/2003, in caso di trasferimento del lavoratore/lavoratrice disposto dallAzienda, al personale avente diritto secondo i principi di seguito enunciati verrà riconosciuto un trattamento indennitario giornaliero lordo in base alla seguente tabella:
distanza tra la residenza (dimora abituale) e lunità produttiva della sede di lavoro | ||
Fino a 30 km. | QD | 0 |
AP | 0 |
|
Oltre 30 km. e fino a 45 km. | QD | 4,92 |
AP | 3,69 |
|
Oltre 45 km. e fino a 60 km. | QD | 7,38 |
AP | 6,15 |
|
Oltre 60 km. | QD | 14,76 |
AP | 12,30 |
Il trattamento indennitario di cui al presente articolo:
Per tutti i lavoratori appartenenti alle Aree Professionali (esclusi pertanto gli appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi), lAzienda dovrà acquisire il consenso degli interessati nelle ipotesi di mobilità superiore a 60 Km. dalla residenza (dimora abituale); per coloro che non abbiano manifestato il loro consenso, lAzienda può comunque disporre il trasferimento degli stessi con limpegno a ridurre la distanza al di sotto dei 60 km. dalla residenza (dimora abituale) entro 12 mesi dal provvedimento stesso;
Il trattamento di cui al presente articolo verrà mantenuto nella medesima misura qualora il lavoratore decida di trasferire la propria residenza (abituale dimora) in località rientrante in una fascia chilometrica che dia diritto ad una misura superiore del trattamento stesso. Qualora, invece, il lavoratore trasferisca la residenza (abituale dimora) in avvicinamento alla sede di lavoro il trattamento indennitario sarà ricondotto nellambito della fascia chilometrica inerente alleffettiva nuova minore distanza.
Dalla presente disciplina restano esclusi i lavoratori/lavoratrici:
Ai lavoratori che a seguito del trasferimento cambino la propria residenza (abituale dimora) saranno applicate in luogo delle presenti disposizioni le relative previsioni del CCNL 11/7/1999.
Chiarimento a verbale
Fermo restando quanto sopra previsto, il trattamento indennitario di cui al presente articolo verrà riconosciuto, con decorrenza dall1/1/2003, anche al personale in servizio alla data di stipulazione del presente accordo che svolga la sua attività lavorativa in unità produttiva ubicata oltre i 30 km dalla residenza (abituale dimora).
Raccomandazione delle OO.SS.
Con riferimento alla fase di introduzione delle disposizioni di cui al presente articolo, le OO.SS. invitano lAzienda a valutare con particolare attenzione le posizioni dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo che non abbiano ancora maturato i 3 anni di servizio.
Dichiarazione dellAzienda
LAzienda si impegna a valutare con attenzione le posizioni di maggior disagio tenuto conto sia dellanzianità di servizio maturata che della distanza tra la sede di lavoro e la residenza (abituale dimora).
Art. 3 - Previdenza complementare aziendale
Con decorrenza 1/1/2003, il contributo a carico della Cassa alle posizioni individuali dei lavoratori assunti successivamente al 27/4/1993 e iscritti ai Fondi di previdenza complementare di cui allAccordo aziendale 25/3/1999 viene elevato dal 2% al 3% della retribuzione complessiva assunta a base per la determinazione del T.F.R..
Il contributo di cui al precedente comma non viene computato nella base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto.
Con riferimento al tema di cui al precedente comma, le Parti si impegnano a valutare congiuntamente gli effetti conseguenti ad eventuali intese definite a livello nazionale.
Art. 4 - Buono pasto giornaliero/Contributo per il pasto meridiano
Fermo restando quantaltro previsto dalle preesistenti intese aziendali in materia, vengono introdotte le seguenti novità:
I trattamenti di cui al presente articolo non saranno considerati utili ai fini pensionistici della Cassa di Previdenza del personale, dellassegno di rivalsa di cui allaccordo 7/2/92, della determinazione del trattamento di fine rapporto, né verranno computati nelle mensilità aggiuntive, nelle quote "ex premio di rendimento", né ad ogni altro effetto contrattuale.
Art. 5 - Premio aziendale
Premio aziendale relativo allesercizio 2001, erogato nel giugno 2002
Ad integrazione del premio aziendale relativo allesercizio 2001, verrà erogata una somma "una tantum" lorda pari a 671,39, su base annua, riferita alla figura del lavoratore inquadrato nella 3^ Area Professionale - 3° livello retributivo - classe 6^ (ex impiegato gr. 2° - cl. 6^). Quanto ai criteri di riparametrazione e alle relative modalità di erogazione si farà riferimento alle preesistenti intese aziendali in materia.
Tale importo verrà riconosciuto al personale destinatario del predetto premio, con esclusione di coloro che siano cessati dal servizio senza diritto a pensione.
Le Parti convengono che il premio Aziendale per lesercizio 2001, nonché l"una tantum" di cui sopra, vengano riconosciuti anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato in servizio nel corso dellanno 2001, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato senza soluzione di continuità a tempo indeterminato e sempreché siano in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Premio aziendale (a decorrere dallesercizio 2002)
In relazione a quanto previsto dallart.40 del CCNL dell11/7/1999, al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato che abbia superato il periodo di prova verrà annualmente erogato, a decorrere da quello di competenza dellesercizio 2002, un premio aziendale determinato sulla base degli indicatori e dei criteri di seguito indicati.
A) Indicatore di produttività.
E assunto come tale il risultato lordo di gestione determinato dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico 10,20,30,40,50,60,70,80,90 e 110.
Limporto complessivo da erogare è pari all1,32% della suddetta somma algebrica, per ciascuno degli esercizi considerati.
La cifra media unitaria è ottenuta dividendo il suddetto importo per il numero medio del personale della Cassa pari alla semisomma del numero dei dipendenti al 1° gennaio ed al 31 dicembre dellanno di riferimento del premio (ad esclusione dei distaccati). I lavoratori a tempo parziale vengono convenzionalmente computati in 2/3 del loro numero complessivo.B) Indicatore di redditività.
E assunto come tale lutile netto di esercizio (voce 230 di conto economico) depurato da oneri e proventi straordinari (voci 180 e 190 di conto economico).
Limporto complessivo da erogare è pari all1,20% della suddetta voce, per ciascuno degli esercizi considerati.
La cifra media unitaria è ottenuta dividendo il suddetto importo per il numero medio del personale della Cassa come sopra definito al punto A)C) Indicatore di efficienza.
E assunto come tale il c.d. cost income ratio determinato secondo i criteri tempo per tempo adottati dallazienda.
Allinizio di ogni esercizio e comunque entro il mese di marzo la Cassa, nel corso di un apposito incontro, comunica lobiettivo di budget dellindicatore di efficienza ed i criteri a tal fine utilizzati.
Al raggiungimento dellobiettivo di budget, come sopra individuato viene riconosciuto per ciascuno degli esercizi considerati un "importo di efficienza" pari al 5% della somma delle cifre medie unitarie determinate con i criteri di cui ai precedenti punti A e B.
Se lobiettivo di budget, come sopra definito, non sarà raggiunto non verrà erogato alcun "importo di efficienza".
* * *
Limporto medio unitario è dato dalla somma delle cifre medie di cui ai precedenti punti A), B) e C) ed è riferito alla 3^ area, 3° livello da riparametrare come esposto nella tabella che segue.
parametro |
|
Q.D.4 (ex F1) | 250,00 |
Q.D.4 (ex F2) | 235,00 |
Q.D.4 (ex F3) | 220,00 |
Q.D.4 (ex F4 e nuovi QD4) | 205,00 |
Q.D.3 | 170,00 |
Q.D.2 | 151,00 |
Q.D.1 | 139,00 |
3A-L4 (ex 1°Bps) | 134,00 |
3A-L4 (ex 1°B-1°Bs) | 131,00 |
3A-L4 | 128,00 |
3A-L3 | 100,00 |
3A-L2 | 86,00 |
3A-L1 | 63,00 |
2A-L3 | 54,00 |
2A-L2 | 49,00 |
2A-L1 | 46,00 |
1A-LU-IND.GUARDIE | 43,00 |
1A-LU | 40,00 |
Le misure spettanti sono definite in base allinquadramento di ogni avente diritto al 31 dicembre dellanno di riferimento.
Qualora la Cassa presentasse un risultato delle attività ordinarie negativo - al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle partecipazioni, queste ultime laddove imputate al risultato ordinario - non si procederà allerogazione del premio aziendale.
Modalità di erogazione.
Il premio aziendale viene erogato sotto forma di "una tantum" unitamente alle competenze del mese di giugno di ciascun anno successivo a quello dellesercizio cui si riferisce al personale che abbia superato il periodo di prova e non abbia riportato, per il medesimo esercizio, un giudizio professionale di sintesi negativo.
Il premio aziendale non viene computato nel trattamento di fine rapporto e non viene considerato utile ad alcun altro effetto contrattuale (né nazionale né aziendale). Non è utile ai fini della retribuzione imponibile e pensionabile della Cassa di Previdenza del personale, mentre è utile ai fini della retribuzione imponibile del personale in servizio, sia per la quota a carico del lavoratore che per la quota a carico della Cassa, ai fini del Fondo Interno di Assistenza
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dellanno (con esclusione dei dimissionari che non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ovvero non abbiano avuto accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà e dei dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo), il premio compete in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati considerando come mese intero leventuale frazione.
Nel caso di assenza dal servizio trova applicazione quanto previsto dallart.40 del CCNL dell11/7/1999.
Nei confronti del personale che nellanno di riferimento abbia prestato servizio ad orario inferiore a quello intero, il premio aziendale viene erogato in proporzione allorario di lavoro prestato.
Norma transitoria (anno 2002)
Esclusivamente per lesercizio 2002, ad integrazione del premio aziendale come sopra determinato verrà riconosciuta una somma "una tantum" annua lorda pari a 154,94, riferibile al personale inquadrato nella 3A/3L, da parametrare secondo i medesimi criteri sopra individuati.
Art. 6 - Raccordo preesistenti norme CIA e CCNL
Ai sensi e per gli effetti dellart. 23 CCNL 11/7/1999 le Parti convengono che le normative di cui nellallegato 1 al presente accordo sono abrogate in quanto trattano materie oggettivamente sostituite o superate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11/7/1999.
Per le norme non ricomprese nellallegato di cui al precedente comma le Parti si impegnano ad avviare una fase di confronto al fine di definirne larmonizzazione con quelle del CCNL e del presente Accordo.
Nota a verbale
Con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 43 e 45 del CIA 19/12/91, così come sostituiti dallAccordo 13/7/1996, e dallAccordo sulla reperibilità del 13/7/1996, le Parti convengono che le stesse continueranno a trovare applicazione esclusivamente per gli attuali destinatari e comunque sino allintegrazione delle strutture interessate nellambito della Capogruppo.
Art. 7 Norma di rinvio
Con riferimento alla disciplina degli inquadramenti anche connessi allintroduzione del nuovo modello distributivo, tenuto conto dellesigenza di definire una disciplina comune a tutte le Aziende interessate dal medesimo modello, si conviene di rinviare il confronto in ordine agli inquadramenti relativi ai nuovi profili professionali nonché ai trattamenti indennitari.
Art. 8 Distanze chilometriche
Agli effetti del calcolo delle distanze chilometriche previste dalle norme del presente accordo, del CIA e del CCNL si farà riferimento alle dichiarazioni degli interessati, fermo restando che le stesse potranno essere soggette a verifica da parte dellAzienda.
** ** **
Le pattuizioni stabilite nella presente Ipotesi di Accordo vengono sottoscritte dalle Parti con riserva di successiva approvazione.
ALLEGATO 1
Normative CIA/contratti collettivi aziendali abrogate |
Riferimento contrattuale | Argomento |
Art. 1 * Art. 4 Funz. |
Individuazione "dipendenze staccate" organici |
Art. 1 bis | Procedura alternativa agli incontri semestrali |
Art. 7 | Appalti |
Art. 9 | Titolo di studio conseguito dopo lassunzione |
Art. 10 | Mansioni impiegatizie individuazione |
Art. 12 | Mansioni superiori criteri di prevalenza e continuità |
Art. 13 | Personale impiegatizio titolo di studio inquadramento |
Art. 14 - 14 bis Art. 6 Funz. |
Assunzioni |
Art. 15 Art. 7 Funz. |
Assunzioni a tempo determinato |
Art. 16 | Commissioni esaminatrici partecipazione dei rappresentanti del personale |
Art. 18 Art. 10 Funz. |
acceleramento dell'aumento periodico |
Art. 26 Funz. | corsi |
Art. 21 Art. 20 Funz. |
Ricorsi e reclami in materia di qualifiche |
Art. 34 | Cauzioni |
Art. 31 Funz. | Ulteriori norme di carattere previdenziale e assistenziale |
Art. 43 | Orario di lavoro: turni |
Art. 44 | Orario di lavoro: spostamenti orario di lavoro |
Art. 45 | Orario di lavoro: CED |
Tabella A Tabella C |
Organici delle dipendenze staccate Assegnazione di Agenti a disposizione della Direzione Generale presso uffici delle Sedi |
VDR Capitolo I Punto 1) ** Punto 2) *** |
Organici e trasferimenti |
VDR Capitolo II Punto 1) Punto 2) Punto 3) Punto 5) |
Assunzioni e inquadramenti |
VDR Capitolo VI Punto 4) |
Note di qualifica - Ricompense - Promozioni
Provvedimenti disciplinari criteri per le promozioni per merito al grado 1°B |
VDR Capitolo VII VDR Funz Punto 2) |
Corsi |
Accordo Reperibilità Art. 14 Funz. |
Reperibilità |
* eccetto linciso " lorganico delle dipendenze staccate non potrà essere inferiore alle 2 unità".
** eccetto ultimo comma (valido solo per il personale delle Aree Professionali)
*** eccetto raccomandazione OO.SS.