ACCORDO

 

Il giorno 12/12/02 in Padova,

tra

la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo SpA

e

le delegazioni delle OO.SS. aziendali di

premesso che:

 

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Rimborsi chilometrici

A decorrere da 1/1/2003, il rimborso spese al personale che per l'espletamento delle mansioni affidategli venga autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto sarà il seguente:

La misura dell'indennità chilometrica di cui al comma che precede verrà aggiornata annualmente, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla stipula del presente Accordo; peraltro, qualora il prezzo medio di un litro di benzina dovesse subire variazioni in misura pari o superiore al 2,5% rispetto a quella in atto, la Cassa provvederà a riadeguare i rimborsi anche anticipatamente rispetto alla cadenza annuale.

 

Art. 2 – Trasferimenti/Pendolarismo

In sostituzione delle preesistenti disposizioni aziendali in materia di trasferimenti, a decorrere da 1/1/2003, in caso di trasferimento del lavoratore/lavoratrice disposto dall’Azienda, al personale avente diritto secondo i principi di seguito enunciati verrà riconosciuto un trattamento indennitario giornaliero lordo in base alla seguente tabella:

distanza tra la residenza (dimora abituale) e l’unità produttiva della sede di lavoro
Fino a 30 km. QD

0

AP

0

Oltre 30 km. e fino a 45 km. QD

€ 4,92

AP

€ 3,69

Oltre 45 km. e fino a 60 km. QD

€ 7,38

AP

€ 6,15

Oltre 60 km. QD

€ 14,76

AP

€ 12,30

Il trattamento indennitario di cui al presente articolo:

Per tutti i lavoratori appartenenti alle Aree Professionali (esclusi pertanto gli appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi), l’Azienda dovrà acquisire il consenso degli interessati nelle ipotesi di mobilità superiore a 60 Km. dalla residenza (dimora abituale); per coloro che non abbiano manifestato il loro consenso, l’Azienda può comunque disporre il trasferimento degli stessi con l’impegno a ridurre la distanza al di sotto dei 60 km. dalla residenza (dimora abituale) entro 12 mesi dal provvedimento stesso;

Il trattamento di cui al presente articolo verrà mantenuto nella medesima misura qualora il lavoratore decida di trasferire la propria residenza (abituale dimora) in località rientrante in una fascia chilometrica che dia diritto ad una misura superiore del trattamento stesso. Qualora, invece, il lavoratore trasferisca la residenza (abituale dimora) in avvicinamento alla sede di lavoro il trattamento indennitario sarà ricondotto nell’ambito della fascia chilometrica inerente all’effettiva nuova minore distanza.

Dalla presente disciplina restano esclusi i lavoratori/lavoratrici:

Ai lavoratori che a seguito del trasferimento cambino la propria residenza (abituale dimora) saranno applicate in luogo delle presenti disposizioni le relative previsioni del CCNL 11/7/1999.

Chiarimento a verbale

Fermo restando quanto sopra previsto, il trattamento indennitario di cui al presente articolo verrà riconosciuto, con decorrenza dall’1/1/2003, anche al personale in servizio alla data di stipulazione del presente accordo che svolga la sua attività lavorativa in unità produttiva ubicata oltre i 30 km dalla residenza (abituale dimora).

Raccomandazione delle OO.SS.

Con riferimento alla fase di introduzione delle disposizioni di cui al presente articolo, le OO.SS. invitano l’Azienda a valutare con particolare attenzione le posizioni dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo che non abbiano ancora maturato i 3 anni di servizio.

Dichiarazione dell’Azienda

L’Azienda si impegna a valutare con attenzione le posizioni di maggior disagio tenuto conto sia dell’anzianità di servizio maturata che della distanza tra la sede di lavoro e la residenza (abituale dimora).

 

Art. 3 - Previdenza complementare aziendale

Con decorrenza 1/1/2003, il contributo a carico della Cassa alle posizioni individuali dei lavoratori assunti successivamente al 27/4/1993 e iscritti ai Fondi di previdenza complementare di cui all’Accordo aziendale 25/3/1999 viene elevato dal 2% al 3% della retribuzione complessiva assunta a base per la determinazione del T.F.R..

Il contributo di cui al precedente comma non viene computato nella base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto.

Con riferimento al tema di cui al precedente comma, le Parti si impegnano a valutare congiuntamente gli effetti conseguenti ad eventuali intese definite a livello nazionale.

 

Art. 4 - Buono pasto giornaliero/Contributo per il pasto meridiano

Fermo restando quant’altro previsto dalle preesistenti intese aziendali in materia, vengono introdotte le seguenti novità:

I trattamenti di cui al presente articolo non saranno considerati utili ai fini pensionistici della Cassa di Previdenza del personale, dell’assegno di rivalsa di cui all’accordo 7/2/92, della determinazione del trattamento di fine rapporto, né verranno computati nelle mensilità aggiuntive, nelle quote "ex premio di rendimento", né ad ogni altro effetto contrattuale.

 

 

Art. 5 - Premio aziendale

Premio aziendale relativo all’esercizio 2001, erogato nel giugno 2002

Ad integrazione del premio aziendale relativo all’esercizio 2001, verrà erogata una somma "una tantum" lorda pari a € 671,39, su base annua, riferita alla figura del lavoratore inquadrato nella 3^ Area Professionale - 3° livello retributivo - classe 6^ (ex impiegato gr. 2° - cl. 6^). Quanto ai criteri di riparametrazione e alle relative modalità di erogazione si farà riferimento alle preesistenti intese aziendali in materia.

Tale importo verrà riconosciuto al personale destinatario del predetto premio, con esclusione di coloro che siano cessati dal servizio senza diritto a pensione.

Le Parti convengono che il premio Aziendale per l’esercizio 2001, nonché l’"una tantum" di cui sopra, vengano riconosciuti anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato in servizio nel corso dell’anno 2001, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato senza soluzione di continuità a tempo indeterminato e sempreché siano in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Premio aziendale (a decorrere dall’esercizio 2002)

In relazione a quanto previsto dall’art.40 del CCNL dell’11/7/1999, al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato che abbia superato il periodo di prova verrà annualmente erogato, a decorrere da quello di competenza dell’esercizio 2002, un premio aziendale determinato sulla base degli indicatori e dei criteri di seguito indicati.

A) Indicatore di produttività.
E’ assunto come tale il risultato lordo di gestione determinato dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico 10,20,30,40,50,60,70,80,90 e 110.
L’importo complessivo da erogare è pari all’1,32% della suddetta somma algebrica, per ciascuno degli esercizi considerati.
La cifra media unitaria è ottenuta dividendo il suddetto importo per il numero medio del personale della Cassa pari alla semisomma del numero dei dipendenti al 1° gennaio ed al 31 dicembre dell’anno di riferimento del premio (ad esclusione dei distaccati). I lavoratori a tempo parziale vengono convenzionalmente computati in 2/3 del loro numero complessivo.

B) Indicatore di redditività.
E’ assunto come tale l’utile netto di esercizio (voce 230 di conto economico) depurato da oneri e proventi straordinari (voci 180 e 190 di conto economico).
L’importo complessivo da erogare è pari all’1,20% della suddetta voce, per ciascuno degli esercizi considerati.
La cifra media unitaria è ottenuta dividendo il suddetto importo per il numero medio del personale della Cassa come sopra definito al punto A)

C) Indicatore di efficienza.
E’ assunto come tale il c.d. cost income ratio determinato secondo i criteri tempo per tempo adottati dall’azienda.
All’inizio di ogni esercizio e comunque entro il mese di marzo la Cassa, nel corso di un apposito incontro, comunica l’obiettivo di budget dell’indicatore di efficienza ed i criteri a tal fine utilizzati.
Al raggiungimento dell’obiettivo di budget, come sopra individuato viene riconosciuto per ciascuno degli esercizi considerati un "importo di efficienza" pari al 5% della somma delle cifre medie unitarie determinate con i criteri di cui ai precedenti punti A e B.
Se l’obiettivo di budget, come sopra definito, non sarà raggiunto non verrà erogato alcun "importo di efficienza".

* * *

L’importo medio unitario è dato dalla somma delle cifre medie di cui ai precedenti punti A), B) e C) ed è riferito alla 3^ area, 3° livello da riparametrare come esposto nella tabella che segue.

parametro

Q.D.4 (ex F1)

250,00

Q.D.4 (ex F2)

235,00

Q.D.4 (ex F3)

220,00

Q.D.4 (ex F4 e nuovi QD4)

205,00

Q.D.3

170,00

Q.D.2

151,00

Q.D.1

139,00

3A-L4 (ex 1°Bps)

134,00

3A-L4 (ex 1°B-1°Bs)

131,00

3A-L4

128,00

3A-L3

100,00

3A-L2

86,00

3A-L1

63,00

2A-L3

54,00

2A-L2

49,00

2A-L1

46,00

1A-LU-IND.GUARDIE

43,00

1A-LU

40,00

Le misure spettanti sono definite in base all’inquadramento di ogni avente diritto al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Qualora la Cassa presentasse un risultato delle attività ordinarie negativo - al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle partecipazioni, queste ultime laddove imputate al risultato ordinario - non si procederà all’erogazione del premio aziendale.

Modalità di erogazione.

Il premio aziendale viene erogato sotto forma di "una tantum" unitamente alle competenze del mese di giugno di ciascun anno successivo a quello dell’esercizio cui si riferisce al personale che abbia superato il periodo di prova e non abbia riportato, per il medesimo esercizio, un giudizio professionale di sintesi negativo.

Il premio aziendale non viene computato nel trattamento di fine rapporto e non viene considerato utile ad alcun altro effetto contrattuale (né nazionale né aziendale). Non è utile ai fini della retribuzione imponibile e pensionabile della Cassa di Previdenza del personale, mentre è utile ai fini della retribuzione imponibile del personale in servizio, sia per la quota a carico del lavoratore che per la quota a carico della Cassa, ai fini del Fondo Interno di Assistenza

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno (con esclusione dei dimissionari che non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ovvero non abbiano avuto accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà e dei dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo), il premio compete in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati considerando come mese intero l’eventuale frazione.

Nel caso di assenza dal servizio trova applicazione quanto previsto dall’art.40 del CCNL dell’11/7/1999.

Nei confronti del personale che nell’anno di riferimento abbia prestato servizio ad orario inferiore a quello intero, il premio aziendale viene erogato in proporzione all’orario di lavoro prestato.

 

Norma transitoria (anno 2002)

Esclusivamente per l’esercizio 2002, ad integrazione del premio aziendale come sopra determinato verrà riconosciuta una somma "una tantum" annua lorda pari a € 154,94, riferibile al personale inquadrato nella 3A/3L, da parametrare secondo i medesimi criteri sopra individuati.

 

Art. 6 - Raccordo preesistenti norme CIA e CCNL

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 CCNL 11/7/1999 le Parti convengono che le normative di cui nell’allegato 1 al presente accordo sono abrogate in quanto trattano materie oggettivamente sostituite o superate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11/7/1999.

Per le norme non ricomprese nell’allegato di cui al precedente comma le Parti si impegnano ad avviare una fase di confronto al fine di definirne l’armonizzazione con quelle del CCNL e del presente Accordo.

Nota a verbale

Con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 43 e 45 del CIA 19/12/91, così come sostituiti dall’Accordo 13/7/1996, e dall’Accordo sulla reperibilità del 13/7/1996, le Parti convengono che le stesse continueranno a trovare applicazione esclusivamente per gli attuali destinatari e comunque sino all’integrazione delle strutture interessate nell’ambito della Capogruppo.

 

Art. 7 – Norma di rinvio

Con riferimento alla disciplina degli inquadramenti anche connessi all’introduzione del nuovo modello distributivo, tenuto conto dell’esigenza di definire una disciplina comune a tutte le Aziende interessate dal medesimo modello, si conviene di rinviare il confronto in ordine agli inquadramenti relativi ai nuovi profili professionali nonché ai trattamenti indennitari.

 

Art. 8 – Distanze chilometriche

Agli effetti del calcolo delle distanze chilometriche previste dalle norme del presente accordo, del CIA e del CCNL si farà riferimento alle dichiarazioni degli interessati, fermo restando che le stesse potranno essere soggette a verifica da parte dell’Azienda.

 

** ** **

 

Le pattuizioni stabilite nella presente Ipotesi di Accordo vengono sottoscritte dalle Parti con riserva di successiva approvazione.

ALLEGATO 1

Normative CIA/contratti collettivi aziendali abrogate
Riferimento contrattuale Argomento
   
Art. 1 *

Art. 4 Funz.

Individuazione "dipendenze staccate" – organici
Art. 1 bis Procedura alternativa agli incontri semestrali
Art. 7 Appalti
Art. 9 Titolo di studio conseguito dopo l’assunzione
Art. 10 Mansioni impiegatizie – individuazione
Art. 12 Mansioni superiori – criteri di prevalenza e continuità
Art. 13 Personale impiegatizio – titolo di studio – inquadramento
Art. 14 - 14 bis

Art. 6 Funz.

Assunzioni
Art. 15

Art. 7 Funz.

Assunzioni a tempo determinato
Art. 16 Commissioni esaminatrici – partecipazione dei rappresentanti del personale
Art. 18

Art. 10 Funz.

acceleramento dell'aumento periodico
Art. 26 Funz. corsi
Art. 21

Art. 20 Funz.

Ricorsi e reclami in materia di qualifiche
Art. 34 Cauzioni
Art. 31 Funz. Ulteriori norme di carattere previdenziale e assistenziale
Art. 43 Orario di lavoro: turni
Art. 44 Orario di lavoro: spostamenti orario di lavoro
Art. 45 Orario di lavoro: CED
Tabella A

Tabella C

Organici delle dipendenze staccate

Assegnazione di Agenti a disposizione della Direzione Generale presso uffici delle Sedi

VDR Capitolo I

Punto 1) **

Punto 2) ***

Organici e trasferimenti
VDR Capitolo II

Punto 1)

Punto 2)

Punto 3)

Punto 5)

Assunzioni e inquadramenti
VDR Capitolo VI

Punto 4)

Note di qualifica - Ricompense - Promozioni – Provvedimenti disciplinari

criteri per le promozioni per merito al grado 1°B

VDR Capitolo VII

VDR Funz

Punto 2)

Corsi
Accordo Reperibilità

Art. 14 Funz.

Reperibilità

* eccetto l’inciso " l’organico delle dipendenze staccate non potrà essere inferiore alle 2 unità".

** eccetto ultimo comma (valido solo per il personale delle Aree Professionali)

*** eccetto raccomandazione OO.SS.