Ipotesi di Accordo quadro per la regolamentazione delle ricadute derivanti dal processo di integrazione del gruppo cardine sul personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi
Il giorno 25 maggio 2001, in Padova
tra
Cardine Banca SpA,
assistita dallABI
e
la FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani), la FALCRI (Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani), la FEDERDIRIGENTI (Federazione Nazionale del Personale dellArea Direttiva del Credito), la FIBA / CISL (Federazione Italiana Bancari e Assicurativi), la FISAC/CGIL (Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito) il SINFUB (Sindacato Autonomo Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni), la UIL CA (Uil Credito e Assicurazioni)
Premesso che
- con decorrenza 1/2/2000, ha avuto effetto la fusione per incorporazione del Gruppo Bancario Casse Venete Banca S.p.A. nel Gruppo Bancario CAER S.p.A., da cui è risultata una nuova holding che ha assunto la denominazione di Cardine Banca SpA;
Il processo di riassetto societario e le successive modifiche ed integrazioni, illustrato alle OO.SS. in occasione degli incontri svoltisi nel corso dellanno 2000 ha determinato, con decorrenza 1.1.2001, la fusione per incorporazione nella Capogruppo Cardine Banca SpA delle banche controllate, previo scorporo dei singoli rami dazienda bancari (Banche Reti), verso società bancarie appositamente costituite (Newco) che hanno assunto la denominazione delle banche incorporate;
Lattuazione degli scorpori è avvenuta trasferendo alle Newco le componenti dellattivo e del passivo patrimoniale delle aziende bancarie incorporate e i rapporti giuridici funzionali allo svolgimento delle attività di gestione commerciale e creditizia caratteristiche delle Banche Rete;
Contestualmente tutti i rapporti di lavoro in essere presso le aziende bancarie, sono stati trasferiti in capo alle Newco senza soluzione di continuità, né alcuna variazione sul piano giuridico normativo;
Tale fusione per incorporazione ha coinvolto le seguenti società: Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio in Bologna, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Cassa di Risparmio di Gorizia e Banca Agricola di Cerea;
Il processo di ristrutturazione delle attività esattoriali del Gruppo Cardine è stato attuato con decorrenza 1.1.2001, mediante il trasferimento a Gerico S.p.A., da parte delle Banche del Gruppo che ne erano titolari, delle concessioni esattoriali degli ambiti di Padova, Rovigo, Bologna e Gorizia nonché dei rispettivi rami dazienda, ivi compresi i rapporti di lavoro del personale del ruolo Ascotributi, senza soluzione di continuità né alcuna variazione sul piano economico/normativo;
La Capogruppo Cardine Banca SpA si è allo stato strutturata su 5 poli territoriali (Venezia, Padova, Bologna, Pesaro, Teramo) sui quali sono state allocate le attività della stessa; eventuali future variazioni alla struttura organizzativa saranno oggetto di confronto con le OO.SS. ai sensi dellart.14 CCNL;
Relativamente ai processi di cui sopra sono state esperite tutte le procedure previste in materia dalla vigente normativa contrattuale e di legge;
considerato che
la Capogruppo, dintesa con le società controllate e nel reciproco interesse, ha stabilito di provvedere, in una prima fase, alle esigenze legate allassetto organizzativo di Cardine Banca SpA ricorrendo allo strumento del distacco di lavoratori dalle Società stesse;
in relazione alla necessaria realizzazione dei processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività allocate nei 5 poli della Holding, le società controllate daranno luogo a provvedimenti di distacco verso Cardine Banca SpA ;
lesistenza di differenti trattamenti normativi ed economici che regolano la fattispecie del distacco nelle diverse aziende del Gruppo comporta lopportunità di procedere alla univoca definizione della materia al fine di pervenire ad una disciplina omogenea per tutti i lavoratori interessati dal processo di integrazione in Cardine, impregiudicati gli accordi aziendali sui distacchi per tutti i casi non previsti dal presente accordo;
Cardine Banca SpA si impegna a contenere al minimo il ricorso a provvedimenti di mobilità territoriale derivanti dal suddetto processo;
tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:
Le premesse e le considerazioni che precedono fanno parte integrante del presente accordo.
1. Trasferimento dAzienda - rapporti di lavoro
Nellambito della procedura di trasferimento dazienda (ex art. 2112 c.c. come modificato dalla L.428/90), la specifica fase riguardante i rapporti di lavoro del personale occupato nei rami dazienda oggetto di fusione per incorporazione in Cardine Banca SpA troverà attuazione, quale soluzione definitiva, dall1.1.2003 mantenendosi fino al 31.12.2002 i rapporti di lavoro del personale in capo alle singole Società controllate e ricorrendo allistituto del distacco per il loro impiego presso la Capogruppo fino a tale scadenza.
Ai lavoratori coinvolti dai provvedimenti di distacco continueranno ad essere applicati i contratti integrativi ed ogni altro trattamento (previdenziale, assistenziale, ecc.) previsto per il personale dellazienda distaccante, anche successivamente al trasferimento del rapporto di lavoro, fino al momento della stipula del Contratto Integrativo Aziendale per i dipendenti dellazienda Cardine Banca e comunque non oltre il 30.6.2003.
2. distacchi
2.1 Contenimento della mobilità da distacco
Limpostazione originaria del piano industriale e le ulteriori successive rivisitazioni dello stesso hanno, ad oggi, consentito di stimare un limitato ricorso alla mobilità territoriale. In tal senso le aziende - nellintento di ridurre ulteriormente e per quanto possibile i disagi e i costi personali e aziendali che la mobilità comporta proseguiranno nella ricerca di provvedimenti organizzativi finalizzati ad un contenimento della stessa.
2.2 Disciplina del distacco
Le parti si danno atto che, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con il processo di integrazione, nonché allo scopo di attenuare limpatto in termini occupazionali, si rende necessario valorizzare la professionalità e sviluppare le competenze dei lavoratori anche attivando, in questa fase, processi di mobilità, attraverso il prevalente ricorso a provvedimenti di distacco verso e da Cardine Banca SpA.
A tal fine le Parti convengono sullopportunità di armonizzare i trattamenti già previsti al riguardo nelle singole aziende, anche per non creare disparità di trattamento tra i lavoratori interessati da tale processo di integrazione, fatte salve le eccezioni più avanti disciplinate, e considerato che non sussiste tuttora una disciplina generale cui riferire i trattamenti economici-normativi da applicare alla fattispecie del distacco, stabiliscono di regolamentare come segue la materia.
2.3 Principi generali
In ogni ipotesi di distacco con mobilità di cui al presente accordo:
A. il rapporto di lavoro dei dipendenti distaccati continuerà ad essere disciplinato, per quanto non stabilito dal presente accordo, dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso lAzienda distaccante per le rispettive categorie di appartenenza;
B. nella concreta attuazione dei relativi provvedimenti di distacco, si terrà prioritariamente conto, compatibilmente con le esigenze aziendali, delle disponibilità che dovessero emergere a livello individuale e, comunque, saranno attentamente valutate le condizioni personali e di famiglia dei dipendenti prescelti
Ai fini dellapplicazione del presente accordo, le Parti convengono che debbono intendersi quale unica "unità produttiva" le strutture di holding e di banca-rete di Padova e Sarmeola di Rubano, quelle di Bologna e Casalecchio di Reno, quelle di Venezia e Venezia-Mestre.
2.4 Fattispecie escluse
Non costituiscono distacco con mobilità ad alcun effetto del presente accordo i distacchi che:
non implichino cambiamenti di sede di lavoro, rispetto a quella precedente al distacco, ovvero implichino cambiamenti entro un raggio di 25 chilometri dalla residenza/dimora-abituale ;
- implichino comunque un avvicinamento alla residenza (abituale dimora) che comporti una reale diminuzione del disagio.nel raggio di 40 km..
Nota a Verbale
Eventuali casi che pur non rientrando nella fattispecie del distacco con mobilità per effetto delle previsioni del punto 2.4 che precede, rappresentino situazioni particolari, saranno oggetto di esame congiunto in occasione delle verifiche periodiche di cui al punto 10.3 del presente accordo.
2.5 Tipologie di distacco con mobilità
· Distacco prolungato: non potrà avere termine di scadenza successivo al 31.12.2002;
· Distacco breve e/o formativo: non potrà avere durata superiore ad un semestre con eventuale proroga massima di ulteriori 6 mesi e con scadenza comunque non successiva al 31.12.2002.
2.6 Consenso al distacco
Per tutti i lavoratori destinatari del presente accordo, ad eccezione degli appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi in forza presso strutture centrali, lazienda acquisirà per iscritto, entro 7 giorni dalla comunicazione, il consenso degli interessati nelle ipotesi:
· Di distacco prolungato con mobilità superiore a 60 Km. dalla residenza (abituale dimora), nonché nellipotesi di proroga ulteriore al primo semestre del distacco breve/formativo che implichi mobilità territoriale superiore a 60 Km dalla residenza;
· Di distacco con mobilità superiore a 25 Km. dalla residenza/dimora abituale i cui destinatari siano lavoratori a tempo parziale;
· Di tutte le fattispecie di distacco con mobilità che riguardino il personale appartenente a categorie destinatarie di apposite tutele legali quali: portatori di handicap, personale con familiari portatori di handicap (coniuge o convivente da rapporto coniugale di fatto, genitori e figli), personale con cariche pubbliche amministrative, quello con gravi e documentati problemi di salute o con familiari (coniuge o convivente da rapporto coniugale di fatto, genitori e figli) con gravi e documentati problemi di salute;
· Di distacco riguardante i lavoratori, residenti nelle isole della Laguna Veneta (compreso il centro storico di Venezia) che fossero comunque interessati da pendolarismo i cui tempi di percorrenza con mezzi pubblici tra la residenza e la nuova sede di lavoro superassero 1 ora e 30 minuti dallinizio e dalla fine dellorario di lavoro.
Lazienda distaccante, contestualmente alla disposizione del provvedimento di distacco, indicherà per iscritto al lavoratore interessato: - la tipologia, la durata, la destinazione e lunità operativa di assegnazione.
RACCOMANDAZIONE DELLE OO.SS.
Le OO.SS. raccomandano allazienda che i provvedimenti di distacco vengano comunicati ai lavoratori interessati con congruo anticipo.
DICHIARAZIONE DELLAZIENDA
Lazienda in accoglimento della raccomandazione delle OO.SS., si impegna a comunicare i provvedimenti di distacco con congruo preavviso, compatibilmente con oggettive esigenze di servizio.
2.7 Informativa sindacale sui distacchi
In occasione delle verifiche periodiche di cui al punto 10.4 del presente accordo, alle OO.SS. firmatarie sarà comunicato il numero dei lavoratori distaccati suddivisi per scadenza del provvedimento di distacco, per categorie/aree professionali, per provenienza aziendale, per sede di lavoro di provenienza e per sede di lavoro di destinazione.
2.8 Richieste di avvicinamento/rientro del personale in distacco con mobilità
LAzienda accoglierà tempestivamente e comunque non oltre i 30 giorni le richieste di avvicinamento/rientro dal distacco, avanzate dal lavoratore in presenza di gravi e comprovati motivi personali o di famiglia. In tali casi il lavoratore sarà prioritariamente assegnato ad unità produttiva di holding o di banca rete di provenienza situata nel Comune di residenza o nel Comune di cui alla originaria sede di lavoro, ovvero in caso di non praticabilità, in Comune limitrofo a quello di residenza/dimora abituale o a quello relativo alla originaria sede di lavoro.
2.9 Assegnazione al termine del distacco con mobilità
Tutti i lavoratori che allatto del trasferimento del rapporto di lavoro a Cardine Banca SpA si trovassero in distacco presso una sede della stessa, con mobilità superiore a 60 Km. dalla residenza/dimora abituale, avranno facoltà di esprimere preventivo consenso rispetto a tale sede di lavoro.
Per il personale destinatario di provvedimenti di distacco prolungato con mobilità superiore a 60 Km. dalla residenza/dimora-abituale nonché per quello interessato da tutte le ipotesi di distacco breve/formativo che al termine del distacco dovesse rientrare o per volontà propria (mancato consenso) o per scelta aziendale, su richiesta degli interessati, verranno individuate quali destinazioni di assegnazione unità produttive di holding o di banca rete di provenienza nel raggio di 25 Km. dalla residenza ovvero nel Comune luogo di lavoro precedente al primo distacco fermo restando quanto previsto nei principi generali di cui al punto 2.3 del presente accordo.
Il restante personale distaccato (distacchi prolungati al di sotto dei 60 Km.), ha la facoltà di formulare apposite richieste di avvicinamento. Tali richieste verranno esaminate in occasione dei periodici incontri di verifica, di cui al punto 10.3 del presente accordo, con la delegazione sindacale di Gruppo in funzione di un loro accoglimento alla scadenza del distacco, nella misura non inferiore al 20% (esclusi dal computo i lavoratori di cui al comma successivo) delle domande complessivamente presentate nellintero periodo di vigenza del presente accordo, alle medesime condizioni di rientro previste per il restante personale distaccato di cui ai capoversi che precedono.
Il rientro/assegnazione del personale, appartenente alle Aree Professionali e alla categoria dei Quadri Direttivi 1° e 2° livello, avente i requisiti di cui agli artt.98, 3° comma e 72, 2° comma del vigente Ccnl, in distacco prolungato sotto i 60 Km, avverrà in ogni caso nei limiti di 30 Km dalla residenza/dimora abituale.
Lulteriore eventuale mobilità dalla sede di assegnazione, successiva al rientro dal distacco, verrà regolamentata dalla normativa aziendale tempo per tempo vigente presso lazienda di destinazione.
3. TRATTAMENTI PER I LAVORATORI DISTACCATI
Ai dipendenti in distacco con mobilità come qualificato al punto 2 del presente accordo sarà applicato il seguente specifico trattamento:
· Pendolarismo giornaliero:
distanza del nuovo ufficio dalla residenza | |
fino a 25 km. | |
oltre 25 e fino a 40 km | L. 300.000 mensili |
oltre 40 e fino a 60 km. | L. 400.000 mensili |
oltre 60 e fino a 80 km. | L. 750.000 mensili |
oltre 80 e fino a 100 km. | L. 950.000 mensili |
oltre 100 km. | L. 1.200.000 mensili |
lindennità in questione sarà corrisposta per 12 mensilità allanno, per una durata coincidente con il periodo di distacco;
nei casi di assenza dal servizio a qualsiasi titolo sarà ridotta di tanti ventesimi in relazione alle giornate di assenza registrate nel corso del mese;
il trattamento indennitario di cui sopra sarà maggiorato:
· In misura pari al 40% per i Quadri direttivi destinatari di provvedimenti di distacco prolungato con mobilità superiore a 60 Km. che, ai sensi del presente accordo, sono espressamente esclusi dallesercizio del consenso al distacco.
· In misura pari al 30% nel periodo di proroga eccedente i primi 6 mesi per i lavoratori destinatari di provvedimenti di distacco breve esclusi dallesercizio del consenso previsto per tale fattispecie di distacco (mobilità inferiore a 60Km, nonché i Quadri direttivi).
· Pendolarismo settimanale:
Il personale interessato da provvedimenti di distacco con mobilità superiore a 80 Km. dalla residenza potrà richiedere in alternativa al trattamento indennitario previsto al punto che precede la messa a disposizione da parte dellAzienda di un idoneo alloggio autonomo, situato nel comune di assegnazione in distacco o in un comune limitrofo (purchè servito da mezzi pubblici), con costi a carico dellAzienda ivi compresi gli oneri riguardanti le spese condominiali e le utenze (telefono escluso), per una durata coincidente con il periodo del distacco.
Ai lavoratori di cui trattasi sarà inoltre corrisposto un trattamento indennitario nelle seguenti misure:
distanza del nuovo ufficio dalla residenza | |
oltre 80 e fino a 100 km. | L. 800.000 mensili |
oltre 100 e fino a 200 Km. | L. 950.000 mensili |
oltre 200 e fino a 300 Km. | L. 1.150.000 mensili |
oltre 300 km. | L. 1.400.000 mensili |
lindennità in questione sarà corrisposta per 12 mensilità allanno, per una durata coincidente con il periodo di distacco;
nei casi di assenza dal servizio a qualsiasi titolo sarà ridotta di tanti ventesimi in relazione alle giornate di assenza registrate nel corso del mese;
Il trattamento indennitario di cui sopra sarà maggiorato in misura pari al 40% per i Quadri Direttivi destinatari di provvedimenti di distacco prolungato che, ai sensi del presente accordo, sono espressamente esclusi dallesercizio del consenso al distacco.
Il dipendente ha facoltà entro il 30/6/2002, di cambiare, una sola volta durante il periodo di distacco, la tipologia di pendolarismo, fra settimanale e giornaliero, con un preavviso di 60 gg.,
Ai lavoratori di cui al presente punto che, al termine del distacco, trasferiscano la propria residenza (abituale dimora) saranno applicate le previsioni del CCNL in materia di trasferimenti.
I trattamenti di cui al presente accordo non saranno considerati utili ai fini del calcolo del TFR nonché agli effetti degli istituti retributivi diretti e indiretti ivi comprese le polizze assicurative e la previdenza e/o assistenza aziendali.
Nota a verbale
Lazienda si rende disponibile a valutare, ai fini della fornitura dellalloggio come sopra specificato, eventuali richieste avanzate dal lavoratore - eventualmente assistito da un rappresentante sindacale - che, pur residente nella fascia compresa tra i 60 e gli 80 km. dalla sede di lavoro assegnata, presenti situazioni di oggettiva difficoltà, di carattere logistico, a raggiungere il posto di lavoro.
Agli effetti del calcolo della distanza chilometrica prevista dalle presenti norme si farà riferimento alle distanze effettive fra residenza e luogo di lavoro mediante lutilizzo di apposito software (Route 66) considerando il percorso più breve.
3.1 Trattamento per i lavoratori in distacco presso Cardine/Gerico
Il trattamento economico previsto dal presente accordo spetta, con le modalità e le condizioni dallo stesso accordo previste, a tutti i lavoratori distaccati presso Cardine Banca o presso Gerico ed avrà decorrenza 1/1/2001.
A far tempo dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, al personale già in distacco alla data del 31.12.2000 che, per effetto di preesistenti norme e/o accordi aziendali, percepisca un trattamento economico connesso al distacco con mobilità, sarà applicato ad integrale sostituzione di tale trattamento, quanto previsto dal presente accordo. Su richiesta degli interessati da presentare allAzienda distaccante entro 15 giorni dalla data di applicazione del presente accordo, potrà essere mantenuto il trattamento precedentemente acquisito.
4. ORARI DI LAVORO
Per il reale contenimento del disagio conseguente alla mobilità da distacco, lAzienda si impegna ad accogliere, compatibilmente con motivate esigenze tecnico organizzative e produttive, le richieste dei lavoratori interessati allaccesso alle diverse forme di articolazione di orario previste dal vigente Ccnl. Ai predetti lavoratori sarà concessa, su richiesta, la riduzione giornaliera dellorario di lavoro nella misura di 15 minuti che andranno decurtati, fino a concorrenza, dalle disponibilità individuali della banca delle ore e/o come fruizione frazionata delle festività soppresse.
5. TUTELA DELL OCCUPAZIONE
La realizzazione del piano di riassetto societario e organizzativo potrà comportare la liberazione di risorse nelle Aziende interessate che saranno gestite, dintesa con le OO.SS., con gli strumenti tempo per tempo previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge quali le incentivazioni allesodo anticipato volontario, luso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, il job-sharing, la mobilità interna, i distacchi, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga allart.2103 c.c., il ricorso al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, delloccupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito".
Le parti, nel contesto degli incontri di cui al punto 10.3 del presente accordo, effettueranno le verifiche del caso al fine di individuare le iniziative più opportune nellambito degli strumenti di cui al comma precedente ed in relazione alle specificità aziendali.
Con lobiettivo di non disperdere il patrimonio umano e professionale e in unottica di contenimento dei disagi, le Aziende assicureranno, ai lavoratori coinvolti in processi di riconversione e riqualificazione professionale, ove necessario ed eventualmente anche oltre i quantitativi di ore previsti dallart.54 del CCNL 11.7.99, adeguati programmi di formazione e addestramento, previa verifica delle competenze ed attitudini dei soggetti interessati.
Tali programmi formativi saranno oggetto di confronto e valutazione congiunta con la delegazione sindacale di cui al punto 10.2.
Le previsioni di cui al comma che precede si intendono applicabili anche al personale che rientri dal regime di distacco, nonché al personale coinvolto in processi di riconversione professionale.
Le Parti si danno atto che tali programmi rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie.
6. AZIONARIATO
In considerazione dei risultati conseguiti e dellimpegno connesso alla realizzazione del processo di integrazione del Gruppo Cardine, tutte le Società del Gruppo si impegnano ad assegnare a titolo gratuito ai propri dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data di stipulazione del presente accordo e che già lo fossero alla data dell1.2.2000 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o CFL successivamente trasformato o a tempo determinato, un numero di 90 azioni di Cardine Banca SpA per un controvalore massimo di lire 4.000.000 con vincolo triennale di non trasferibilità.
Verrà altresì assegnato lo stesso quantitativo di azioni anche al personale cessato successivamente all1.2.2000 con immediato diritto al trattamento pensionistico subordinatamente alla contestuale sottoscrizione di un patto di non concorrenza di durata triennale.
NOTA A VERBALE
Le azioni conferite come sopra sono gravate da un vincolo di intrasferibilità della durata di 3 anni a far tempo dalla data di assegnazione salvo casi di successione mortis causa. In caso di dimissioni senza immediato diritto al trattamento pensionistico e a risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo, ovvero destituzione o dispensa, è fatto obbligo al singolo interessato di retrocedere i titoli alla Banca di appartenenza che deterrà il diritto di opzione al valore nominale.
7. PREMIO AZIENDALE
Premesso che il rinnovo dei CIA avverrà con decorrenza non anteriore all1.1.2002 (fatto salvo quanto previsto in tema di inquadramenti dal protocollo ACRI allegato al CCNL 11.7.99 e la definizione del premio aziendale di competenza dellanno 2001) relativamente al premio aziendale da corrispondere nel 2001 con riferimento allesercizio 2000 presso ciascuna azienda verranno applicati i criteri previsti dai vigenti Contratti Integrativi Aziendali per la determinazione del premio aziendale dellanno 1999.
Con riferimento agli sviluppi futuri della Contrattazione Integrativa nelle aziende del gruppo CARDINE, le parti concordano che è volontà comune di neutralizzare le conseguenze del riassetto patrimoniale delle aziende controllate dal gruppo, sui premi aziendali di produttività delle stesse.
A tal fine Cardine Banca SpA attiverà un confronto con la Delegazione di cui al punto 10.2 del presente accordo per la realizzazione di quanto sopra definito.
8. GERICO
Il processo di ristrutturazione delle attività esattoriali del Gruppo Cardine è stato attuato con decorrenza 1.1.2001, mediante il trasferimento a Gerico S.p.A., da parte delle Banche del Gruppo che ne erano titolari, delle concessioni esattoriali degli ambiti di Padova, Rovigo, Bologna e Gorizia, nonché dei rispettivi rami di azienda riscossione tributi, ivi compresi i rapporti di lavoro del personale del ruolo Ascotributi.
Le cessioni dei rami di azienda riscossione tributi sono state messe in esecuzione senza aver definito alcuno specifico accordo e comunque dopo aver dato corso ed esaurito le specifiche procedure previste dalla vigente normativa di legge e contrattuale.
Ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
8.1 Trattamenti
Al personale a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro è stato trasferito a Gerico S.p.A. con decorrenza dall1/1/2001 ai sensi dellart.2112 c.c. e dellart.47 della legge 428/90 senza soluzione di continuità:
1) continuerà ad essere applicato il CCNL per gli addetti alla riscossione tributi, nonché quanto stabilito dalle normative ed accordi aziendali vigenti alla data del trasferimento del rapporto di lavoro (1.1.2001) presso le Casse di provenienza fino alla data di rinnovo del CIA di Gerico S.p.A. e comunque non oltre il 30.6.2003;
2) a far tempo dal gennaio 2002 verrà avviato il negoziato per il rinnovo del CIA Gerico finalizzato allarmonizzazione delle diverse discipline contrattuali.
8.2 Occupazione
Nel caso venga meno la concessione a qualsiasi titolo, il personale di Gerico S.p.A. in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1.1.2001:
8.2.1 qualora il subentrante nella concessione ovvero nel controllo di Gerico S.p.A. sia a sua volta controllato da uno o più gruppi creditizi, il personale che - una volta esperite tutte le misure di sostegno del reddito e delloccupazione previste dal costituendo fondo esuberi di settore e da accordi collettivi - dovesse rimanere privo di occupazione senza diritto di accesso a trattamento previdenziale, su richiesta, sarà assunto con passaggio diretto presso una società appartenente allarea contrattuale del credito del Gruppo Cardine, con gli stessi inquadramento, anzianità, nonché senza pregiudizio dei trattamenti economico, e previdenziale acquisiti. Tale garanzia manterrà efficacia fino al 31/12/2010;
8.2.2 qualora il subentrante nella concessione ovvero nel controllo di Gerico S.p.A. sia un soggetto non controllato da uno o più gruppi creditizi, fino al 31.12.2004, su richiesta, sarà assunto presso una società del Gruppo Cardine appartenente allarea del credito. Dall1.1.2005 al 31.12.2010 la facoltà di cui sopra sarà subordinata alla condizione che non siano contestualmente in corso, nellambito del Gruppo Cardine, procedure legali o contrattuali che prevedano riduzioni di organico, da realizzare, in misura superiore al 4% dellorganico complessivo tempo per tempo in servizio con contratto a tempo indeterminato nel Gruppo stesso. Nel caso siano in corso le procedure sopra richiamate e riguardassero unaliquota superiore al 4% dellorganico complessivo tempo per tempo in servizio con contratto a tempo indeterminato nel Gruppo stesso, sarà attivata la garanzia occupazionale di cui al punto 8.2.1.
8.3 Mobilità
Fino al rinnovo del CIA Gerico e comunque non oltre il 30.6.2003 i provvedimenti di mobilità interni a Gerico si considerano:
1) di tipo ordinario e regolati secondo le rispettive discipline aziendali quelli che sono disposti allinterno degli ambiti territoriali delle stesse concessioni aziendali originarie;
2) di tipo straordinario e regolati secondo la disciplina di gruppo del presente accordo quelli che sono riconducibili al processo di concentrazione delle attività esattoriali di Gruppo.
Le garanzie di cui al presente punto debbono intendersi sostitutive di ogni qualsiasi altra previsione in materia contenuta in preesistenti accordi aziendali.
DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.
Le OO.SS. firmatarie ritengono che le garanzie di cui al presente accordo siano adeguate a risolvere eventuali future tensioni occupazionali, fatti salvi i diritti individuali derivanti da preesistenti accordi aziendali.
9. TRASFERIMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO A CARDINE BANCA SPA
In merito ai trasferimenti dei rapporti di lavoro a Cardine Banca SpA previsti con decorrenza 1.1.2003, di cui al punto 1 del presente accordo verrà attivata lapposita procedura, secondo le previsioni normative in materia, la cui apertura avverrà nel mese di gennaio 2002. In tale occasione, se non già definita, verrà prevista la disciplina normativa aziendale per il personale di Cardine Banca SpA.
Le Parti si impegnano ad affrontare positivamente, entro il 31.12.2001, le tematiche connesse ai trattamenti di previdenza complementare a prestazioni definite attualmente in essere presso le aziende del Gruppo, al fine di concordare idonee soluzioni, Tale impegno si intende esteso alle società del Gruppo.
10. ATTIVITA SINDACALI
10.1 Ambiti di negoziazione
La complessità dei previsti interventi di riorganizzazione e ristrutturazione, nonché delle operazioni societarie necessarie per la realizzazione del progetto suggeriscono lindividuazione di regole procedurali che consentano alle parti una gestione razionale ed efficace delle varie fasi di informativa, confronto e negoziazione previste dalle norme di legge e di contratto.
Tali momenti di confronto, coerentemente con quanto previsto dal vigente Ccnl si svolgeranno:
A livello aziendale in relazione alle ricadute conseguenti a processi di ristrutturazione/riorganizzazione che riguardino una sola azienda del Gruppo, nonché per ogni altra problematica di pertinenza aziendale;
A livello di Gruppo nel caso in cui i processi di ristrutturazione/riorganizzazione coinvolgano una pluralità di aziende del Gruppo o comunque, ai sensi dellart.17 Ccnl 11.7.99, in seconda istanza, quando non dovessero aver avuto esito le procedure aziendali di cui al punto precedente.
10.2 Composizione della delegazione sindacale
Il confronto a livello di gruppo avrà luogo con unapposita delegazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, così composta:
N. 1 segretario dellOrgano di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (o, in mancanza, dirigente di rappresentanza sindacale aziendale) per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo per ciascuna Azienda direttamente coinvolta nella singola procedura;
Integrata da:
N.1 membro delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo con funzioni di coordinamento.
Nellambito delle procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto ed in sostituzione di quelle previste in sede aziendale per i processi rientranti nelle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del Ccnl ABI 11/7/1999, 98 del Ccnl Ascotributi 17.7.95 e art. 147 Ccnl Ascotributi 12.7.95, la suddetta delegazione sindacale è riconosciuta quale agente negoziale nei confronti di Cardine Banca SpA e delle Aziende del Gruppo da questa rappresentate a cui si applichino i sopra citati contratti.
Per quanto riguarda le ulteriori fasi del processo di integrazione, nonché successivi processi di riorganizzazione, fusione, concentrazione e scorporo saranno di volta in volta attivate le apposite procedure contrattuali e di legge con i competenti organismi sindacali.
Dichiarazione delle parti.
Le parti dichiarano che, ai fini della costituzione delle R.S.A. ed in generale per lesercizio delle attività sindacali, il personale in distacco presso Cardine dovrà essere considerato appartenente allunità produttiva di provenienza dellAzienda distaccante.
10.3 Verifiche periodiche
Le parti, di massima ogni 3 mesi, o su richiesta di una di esse, nellambito di appositi incontri, provvederanno ad effettuare una verifica sullo stato di avanzamento del progetto di integrazione nonché sullapplicazione delle norme contenute nel presente accordo.
Detta delegazione avrà inoltre competenza in materia di mobilità territoriale ai sensi del presente accordo, relativamente alla valutazione delle domande di rientro e/o avvicinamento presentate dai lavoratori.
11. AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZE
Le norme contenute nel presente accordo vanno a regolamentare esclusivamente la mobilità nellambito dei processi connessi allintegrazione del Gruppo verso e da Cardine, nonché di concentrazione in GERICO e sostituiscono integralmente - nel loro ambito - la disciplina in materia derivante da norme e/o accordi collettivi aziendali in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo.