CASSA DI ASSISTENZA
In applicazione delle intese raggiunte in sede di rinnovo del Contratto Integrativo, le OO.SS. e lAzienda hanno sottoscritto uno specifico accordo per quanto attiene la Cassa Assistenza.
Tale intesa, alla cui base vi è lincremento della contribuzione dellAzienda e del Lavoratore e la revisione di talune prestazioni, lasciando sostanzialmente inalterato limpianto delle coperture previste crea le condizioni per ripristinare lequilibrio finanziario della Cassa, che - come noto - si andato via via compromettendo.
Lintervento, a valere dall1/1/2002, consiste in:
Lequilibrio finanziario è garantito dallintroduzione di una nuova modalità di liquidazione dei rimborsi, consistente nel pagamento immediato dell80% delle somme spettanti e differimento del restante 20%, subordinato al risultato di esercizio da approvarsi entro il 30 Giugno dellanno successivo.
Viene mantenuta la liquidazione integrale immediata per le prestazioni fruite in regime pubblico e per quelle relative ai Grandi Eventi Patologici e ai Grandi Interventi Chirurgici, il cui elenco è stato aggiornato in un ottica di ampliamento.
Dal 1° gennaio 2002 ladesione alla Cassa di Assistenza sarà estesa anche ai dipendenti con Contratto di Formazione Lavoro che potranno, allatto della conferma, richiedere liscrizione dei familiari.
Alla luce delle richieste pervenute nel corso degli anni da più parti, sono state apportate le modifiche statutarie necessarie per linserimento di familiari non ricompresi nel nucleo beneficiano delle prestazioni. Tale possibilità, che rimarrà sempre aperta, prevede il pagamento delle quote di contribuzione dal mese successivo alla richiesta di inserimento mentre le prestazioni decorreranno al compimento dei 12 mesi.
Per meglio presidiare landamento della Cassa si è concordata listituzione di una Commissione Tecnica tra Sindacato ed Azienda che avrà come primo obiettivo lanalisi dei costi relativi ai ricoveri, al fine di valutare eventuali modifiche al regime delle convenzioni.
Verranno altresì rafforzati i vigenti controlli anche con lavvio di visite mediche effettuabili a campione per verificare la corrispondenza tra prestazioni fruite e richieste di rimborso.
Quanto sopra esposto, per quanto attiene le prestazioni nonché le contribuzioni a carico delliscritto e dei familiari, è parimenti applicato alla gestione del personale in quiescenza.
Torino, 14 dicembre 2001
Segreterie di coordinamento
FABI - FALCRI - FIBA/CISL - FISAC/CGIL -
UIL.CA
SINDIRIGENTICREDITO - SINFUB
SANPAOLO IMI