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FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE GIA’ BNC

La legislazione intervenuta negli ultimi anni in materia di Previdenza Complementare ha di fatto reso inapplicabili alcune normative dello Statuto del FAP.

Particolarmente rilevante è stata la legge  449/1997, che ha stabilito:

Þ             L’impossibilità dell’erogazione delle prestazioni in assenza dei requisiti per il pensionamento previsti dall’INPDAP (non è più possibile attivare la  pensione integrativa al compimento dei 25 anni di anzianità nel fondo)

Þ             La non erogabilità della capitalizzazione in luogo della rendita (disciplina confermata dalla sentenza 393/2000  della Corte costituzionale) 

Þ             L’equiparazione della perequazione automatica della rendita a quella della previdenza di base che prevede la rivalutazione differenziata per  fasce.

E’ inoltre importante rilevare che essendo il FAP un fondo a ripartizione, con un patrimonio indiviso,  non è individuabile la posizione di ciascun iscritto (zainetto) e quindi non è possibile usufruire delle anticipazioni e/o delle prestazioni in capitale.

Per modificare lo statuto e renderlo più aderente alle previsioni di legge, nonché per migliorarne le prestazioni è stata costituita una Commissione Tecnica paritetica OO.SS. e Azienda.

La Commissione nel primo incontro del 27 febbraio ha deciso di verificare la fattibilità della trasformazione del FAP in Fondo a capitalizzazione individuale (costituzione degli zainetti), richiedendo l’effettuazione di uno specifico studio attuariale.

Gli sviluppi futuri saranno portati con tempestività a conoscenza dei colleghi iscritti al FAP.

Torino 28.2.2001