La nuova legge
sul Part Time
Illustrazione e confronto con la
precedente normativa
E stato approvato il decreto legislativo relativo al
lavoro "a tempo parziale" che dà attuazione alla
Direttiva Europea 81 del 1997 ed al conseguente accordo stipulato
in sede comunitaria tra la CES (federazione europea dei
sindacati, a cui aderiscono CGIL, CISL, UIL) e lomologa
organizzazione degli Imprenditori, la CEEP.
Il decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 è
stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.66 del 20 marzo 2000.
Le norme che di seguito illustreremo rivestono
una fondamentale importanza nel panorama delle leggi sul lavoro
sarà utile valutarne da subito le implicazioni e le conseguenze
sui rapporti di lavoro e sulla contrattazione.
Tra gli effetti del decreto non va trascurato lo sblocco di 600
miliardi di fondi destinati alle imprese che effettuano nuove
assunzioni a part time e a tempo indeterminato.
Sino ad oggi listituto del Part
Time era regolato dallarticolo 5 della Legge 863/84 che
prevedeva:
- La possibilità di stipulare contratti di lavoro
individuali (tra datore di lavoro e lavoratore) a tempo
parziale che dovevano riportare
- mansione del lavoratore part time
- distribuzione giornaliera, settimanale, mensile ed annua
dellorario di lavoro
- Il deposito del presso lIspettorato Provinciale del
Lavoro (con la circolare 9/11/1997 il Ministero del
lavoro ha considerato sufficiente per le modificazioni in
seguito concordate la semplice comunicazione
allIspettorato, con atto che perciò non riveste
caratteristiche costitutive e la cui violazione comporta
solo sanzioni amministrative)
- Il divieto della prestazione supplementare (oltre
lorario concordato nel contratto) salvo nei casi in
cui i contratti collettivi (anche aziendali) prevedessero
tale possibilità. La deroga doveva però essere
espressamente motivata da specifiche esigenze
organizzative.
- Il diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo
pieno, in particolare veniva data la priorità ai
lavoratori che avendo trasformato il loro rapporto da
tempo pieno a tempo parziale chiedevano di ripristinare
la loro condizione iniziale.
- La possibilità per la contrattazione collettiva di:
- stabilire la percentuale dei lavoratori
occupabili a tempo parziale
- individuare le mansioni alle quali adibire
persone in tempo parziale
- le modalità temporali di svolgimento del lavoro
a tempo parziale
Le norme pur essendo molto prescrittive e precise sulla
modalità di stipula del contratto erano invece lacunose o di
difficile interpretazione rispetto alle sanzioni in caso di
inosservanza di tali norme da parte dellimpresa.
In questi anni la Contrattazione
Collettiva
Lavoro supplementare o straordinario: Nel
corso degli anni la contrattazione collettiva ha stabilito la
possibilità di ricorso al lavoro supplementare, fissando diverse
modalità.
In molti CCNL viene prevista la possibilità di deroga o
attraverso la contrattazione con le R.S.A/RSU., o attraverso
lindividuazione di un tetto massimo di orario supplementare
(in alcuni casi accompagnato da un diritto di informazione alle
R.S.A/ R.S.U
Variazione dellarticolazione oraria concordata: ci
sono differenze tra i CCNL su come affrontare la questione della
variazione dellarticolazione oraria concordata con il
lavoratore; in materia linterpretazione della legge,
convalidata anche da alcune pronunce giurisprudenziali, sembrava
escludere in assenza di una specifica disposizione della
contrattazione collettiva, la possibilità di modifiche
unilaterali del datore di lavoro.
Nel 1998 il Ministero del Lavoro (dopo lemanazione della
direttiva comunitaria, non ancora recepita, che ne prevedeva la
possibilità), rispondendo al quesito posto da unazienda,
ha "interpretato" la legge ammettendo la possibilità,
per i datori di lavoro, di cambiare la distribuzione temporale
dellorario inizialmente convenuto tra impresa e lavoratore,
fermo restando o il consenso del lavoratore o la previsione di
specifiche clausole collettive.
Nel CCNL Credito la possibilità di variazione unilaterale
del datore di lavoro è prevista espressamente dallart.7
dellappendice n.1. Nellalinea n.5 di tale articolo si
prevede in ogni caso il preavviso di almeno trenta giorni al
lavoratore e distingue tra le variazioni che:
- incidono per meno di mezzora sulla durata o
collocazione giornaliera ma non sulla durata
dellorario nella settimana
- sono possibili senza particolari limitazioni
- incidono per più di mezzora sulla durata o
collocazione giornaliera o modificano la distribuzione
settimanale ma non la durata dellorario nella
settimana
- sono possibili solo per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive e consentono
al lavoratore che ha trasformato il rapporto di
lavoro dal tempo pieno di chiedere ed ottenere il
ripristino del full time
- modificano la durata dellorario nella settimana
- non sono possibili senza il consenso esplicito
del lavoratore e quindi la variazione del
contratto individuale
La Direttiva Europea n°81 del 1997
La direttiva Europea è stata emanata nel 1997 con
lobiettivo principale di indirizzare la legislazione degli
stati membri al "principio di non discriminazione" del
lavoro a tempo parziale
Laccordo tra CES e CEEP
Laccordo stipulato in sede comunitaria tra la CES
(Federazione europea dei sindacati, a cui aderiscono CGIL, CISL,
UIL) e la corrispondente organizzazione degli imprenditori, la
CEEP regola alcuni importanti aspetti di "politica"
contrattuale in materia.
Nel dibattito tra la CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL dopo la
presentazione del referendum radicale in seguito non ammesso
dalla Corte Costituzionale, sullabrogazione della legge
863/1984, più volte era stato ribattuto a Fossa che dopo aver
firmato attraverso lorganizzazione degli imprenditori in
sede europea unintesa che modificava profondamente le
disposizioni normative in vigore, si accodava irresponsabilmente
ad una richiesta di abrogazione (annullando tra laltro
norme in materia di contributi previdenziali estremamente
favorevoli ai datori di lavoro).
Decreto legislativo del governo
sul Part Time
Prima di procedere allillustrazione dettagliata delle
varie disposizioni è utile precisare le più significative
novità:
- Il principio di non discriminazione
- Il lavoro supplementare (e straordinario di fatto),
relativi limiti e modalità di pagamento
- Lintroduzione di clausole di flessibilità della
fascia oraria, limiti e diritto di ripensamento da parte
del lavoratore
Articolo 1° Definizioni
Lassunzione nel rapporto di lavoro subordinato
(a tempo indeterminato o a tempo determinato nei casi previsti
dalla legge) può avvenire a Tempo pieno o tempo parziale.
Si intende per:
- Tempo pieno lorario di lavoro
"normale" di cui allart.13 della legge
196/1997 (40 ore settimanali) o il minore orario fissato
nei Contratti collettivi (nel CCNL credito 37 ore alla
settimana)
- Tempo parziale lorario di lavoro fissato nel
contratto individuale (tra datore di lavoro e
lavoratore) che il lavoratore deve rispettare. Tale
orario deve essere inferiore a 40 ore settimanali o al
minor orario fissato dal contratto collettivo
NB = quanto è dalla legge
riferito alla fattispecie dellassunzione è ovviamente
valido anche per la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
Le tipologie
Il lavoro a tempo parziale può essere:
- orizzontale: quando la riduzione dellorario
è stabilita rispetto allorario normale giornaliero
di lavoro (es. 4 ore al giorno 6 ore 5 ore
g.)
- verticale: quando lattività lavorativa si
svolge a tempo pieno ma soltanto per alcuni periodi
predeterminati della settimana, del mese, dellanno.
Poteri ed ambiti della contrattazione
collettiva
I Contratti collettivi nazionali stipulati dai
sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti
collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati e i
contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA RSU con
lassistenza dei sindacati che hanno stipulato il CCNL
applicato possono stabilire forme di tempo parziale che combinino
il part-time verticale a quello orizzontale prevedendone,
contemporaneamente, le modalità temporali di svolgimento e le
eventuali implicazioni retributive.
Articolo 2° Forma e
contenuti
Modalità di stipulazione
- Il contratto deve essere stipulato in forma
scritta.
La forma scritta è richiesta a fini di
prova, perciò la mancanza della forma scritta
non comporta la nullità del contratto (vedi art.8 per
gli effetti della mancanza della forma scritta o per la
indeterminatezza della indicazioni prescritte).
- Nel contratto deve essere contenuta puntuale
indicazione di:
- durata della prestazione
- collocazione temporale
dellorario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e allanno.
Clausole difformi sono possibili, ma solo nei termini
indicati dal comma 7 dellart.3
(clausole elastiche previste dai contratti collettivi, vedi
in seguito)
Comunicazioni del datore di lavoro
- Il datore di lavoro deve inviare entro 30 giorni dalla
stipula copia del contratto alla Direzione
Provinciale Lavoro.
- Fatte salve previsioni migliorative dei Contratti
Collettivi il datore di lavoro è comunque tenuto a informare
le Rappresentanze Sindacali aziendali con cadenza
annuale su quante assunzioni a tempo parziale sono state
effettuate, di che tipo (verticale/orizzontale) e se si
è ricorso e quanto al lavoro supplementare.
Articolo 3° Lavoro
supplementare e straordinario - Clausole di elasticità
Definizioni:
- Il lavoro supplementare è quello svolto
che il datore di lavoro ha facoltà di chiedere oltre
lorario di lavoro concordato nel contratto
individuale sino al limite del tempo pieno normale (40
ore o minore orario del CCNL)
- Il lavoro straordinario é quello
svolto di fatto oltre i limiti di seguito previsti per il
lavoro supplementare o quello effettuato in superamento
del normale orario giornaliero nel caso di Part Time
verticale (in questo caso si applicano i limiti e la
disciplina delle prestazioni straordinarie previste dal
CCNL per il tempo pieno)
Condizioni di effettuazione:
- Rapporti di lavoro in cui è possibile il lavoro
supplementare e straordinario
Il lavoro supplementare o straordinario è
ammesso solo nei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato. Nei contratti a tempo determinato
la legge prevede la sola fattispecie della sostituzione
di personale assente con diritto alla conservazione del
posto. I contratti collettivi possono prevedere la
facoltà di richiedere prestazioni supplementari o
straordinarie in altre fattispecie di assunzioni a
termine.
- Necessità del consenso del lavoratore
In ogni caso leffettuazione del lavoro
supplementare richiede il consenso del lavoratore
e il suo rifiuto non può costituire infrazione
disciplinare, né giustificato motivo di licenziamento.
Non è chiaro se il consenso del lavoratore vada raccolto
ogni qual volta si verificano le causali previste, o se
può essere prestato in via generalizzata o addirittura
presunto per il fatto che le causali sono esplicitamente
riportate nel contratto collettivo. Il fatto che il patto
scritto, prestato anche in occasione del contratto di
lavoro, sia previsto esplicitamente in riferimento alle
C.D. clausole elastiche (di seguito descritte) fa pensare
che questa procedura non sia applicabile al lavoro
supplementare o straordinario.
Disposizioni fissate nella contrattazione
collettiva
Il Contratto Collettivo (nazionale territoriale
aziendale) stabilisce:
- Il numero massimo di ore effettuabile
nellanno, se la determinazione è
effettuata nel Contratto territoriale o aziendale la
quantità non può essere superiore ai limiti fissati nel
CCNL di categoria.
- Il numero massimo effettuabile nella singola
giornata lavorativa
- Le causali obiettive per le quali si può
chiedere al lavoratore il lavoro supplementare
Nellattesa della definizione di tali norme da
parte della contrattazione collettiva
Il datore di lavoro può richiedere il lavoro
supplementare, nella misura max del 10% della durata del lavoro a
tempo parziale calcolata su un periodo non superiore al mese.
Tale quantità deve essere usata in un arco di tempo che superi
la settimana. Esempio: se il lavoratore lavora 25 ore alla
settimana per 5 giorni al mese, ha cioè un orario pari a 100 ore
mensili, il 10% di 100 è uguale a 10 ore di possibile lavoro
supplementare da distribuire su almeno 6 giorni lavorativi
Le clausole già in vigore nei contratti collettivi
in materia di lavoro supplementare continuano ad essere applicate
sino alla scadenza del contratto e comunque per un periodo non
superiore allanno, fermo restando che:
- il datore di lavoro può richiedere il lavoro
supplementare
- deve esserci il consenso esplicito del lavoratore
- il mancato consenso non può essere infrazione
disciplinare o giustificato motivo di licenziamento
La retribuzione del lavoro supplementare
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore
ordinarie, salvo che i contratti collettivi stabiliscano
una percentuale di maggiorazione sulla paga globale di fatto. In
questo caso i contratti possono stabilire che la percentuale, che
deve incidere anche sugli istituti indiretti o differiti, venga
determinata in modo forfetario sulla retribuzione di ogni ora di
lavoro supplementare.
Le ore di lavoro supplementare che superano i limiti
stabiliti dai contratti collettivi o in loro mancanza il
limite fissato dalla legge devono avere una maggiorazione
del 50% della retribuzione oraria globale di fatto. I
contratti collettivi possono elevare tale maggiorazione e
stabilire i criteri e le modalità attraverso cui il lavoratore
può richiedere che tutta o una parte dellorario
supplementare effettuato in modo non occasionale, possa
consolidarsi diventando il suo nuovo orario a tempo parziale.
Clausole elastiche
Ferma restando lindicazione nel contratto di lavoro a
tempo parziale della distribuzione dellorario nella
giornata, nella settimana, nel mese e nellanno i contratti
collettivi (Nazionali Territoriali - Aziendali) possono
prevedere clausole elastiche sulla collocazione
della prestazione lavorativa.
Su questa materia era intervenuto già nel giugno del
1998 il Ministero del Lavoro in seguito ad una sentenza
della Corte Costituzionale che aveva escluso
lammissibilità di variazioni unilaterali dellorario
da parte del datore di lavoro. Il Ministero aveva considerato
possibili le variazioni della dislocazione temporale della
prestazione con lacquisizione del consenso scritto del
lavoratore o attraverso le clausole della Contrattazione
collettiva, destinate a consentire la variabilità, con congruo
preavviso, della dislocazione temporale a fronte di consenso del
lavoratore allatto di costituzione del contratto.
Le clausole elastiche dei contratti collettivi
consentono al datore di lavoro di variare la collocazione
temporale dellorario inizialmente fissato in presenza di
specifiche condizioni e osservando precise modalità.
- Ammissibilità
Le clausole elastiche sono ammissibili solo nei
contratti di lavoro a tempo indeterminato di lavoro
a tempo indeterminato. Nei contratti a tempo
determinato la legge prevede la sola fattispecie della
sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto.
- Preavviso del datore di lavoro
Lesercizio del potere di variazione
comporta (in ogni caso) da parte del datore di lavoro il dovere
di preavvisare il lavoratore almeno 10 giorni
prima
- Maggiorazione retributiva
Lo svolgimento del rapporto di lavoro a part time
con la previsione delle clausole elastiche comporta il
diritto ad una maggiorazione della retribuzione
globale di fatto nella misura fissata dai contratti
collettivi
- Disponibilità del lavoratore con patto scritto
La disponibilità del lavoratore va data con un
patto scritto, anche contestuale al contratto di
lavoro, che deve indicare la data di
stipula, la possibilità di recesso dal
consenso e la modalità di esercizio, nonché la dichiarazione
esplicita che la revoca del consenso non possa
comportare provvedimenti disciplinari
- Denuncia del patto di disponibilità
Il recesso dal patto in questione
può essere attuato quando ci sono esigenze di carattere
familiare, di tutela della salute (certificata dal
Servizio Nazionale Pubblico), di avere un altro lavoro
subordinato o autonomo o in presenza di ulteriori
motivazioni individuate dai contratti collettivi
(comprese le esigenze di studio e di formazione per le
quali i contratti devono individuare condizione e
modalità).
Se non ricorrono le fattispecie sopra elencate il recesso
è possibile, in forma scritta non prima di 5 mesi dalla
sottoscrizione del patto e con un mese di preavviso (a
cui il datore di lavoro può rinunciare). Il datore di
lavoro a seguito della denuncia da parte del lavoratore,
non può più variare la collocazione temporale
dellorario di lavoro concordato.
- La non disponibilità o il recesso non è motivo di
licenziamento
Fermo restando che un nuovo patto può ancora
essere sottoscritto nel corso del rapporto di lavoro, la
non stipula del patto o la sua denuncia da parte del
lavoratore in nessun caso può motivare il ricorso
al licenziamento per giustificato motivo.
- Informazioni per laspirante
allassunzione
I Centri per lImpiego ed i collocamenti
privati istituiti in base alla Legge 469, devono
informare i lavoratori interessati ad un lavoro a tempo
parziale, prima della stipula del contratto, sulle nuove
norme che regolano il lavoro supplementare, quello
straordinario e le clausole elastiche. Se i collocamenti
privati non forniscono tali informazioni incorrono nelle
sanzioni previste dalla L.469 (ritiro della
autorizzazione ad esercitare).
Articolo 4° Principio di
non discriminazione
- Oltre alla conferma dei divieti di discriminazione
diretta o indiretta già previsti dalla legislazione
viene sancito che il lavoratore a tempo parziale
non può avere un trattamento meno favorevole per il solo
motivo di lavorare part time rispetto ad un altro
lavoratore inquadrato nello stesso livello contrattuale.
Resta ferma naturalmente la facoltà per il contratto
individuale di lavoro e per i contratti collettivi di
prevedere la corresponsione in misura più che
proporzionale di emolumenti retributivi, in particolare a
carattere variabile.
- Il principio di non discriminazione in particolare
riguarda :
- limporto della retribuzione oraria
- la durata del periodo di prova o delle ferie
- la durata dellastensione obbligatoria e
facoltativa di maternità
- la durata del periodo di conservazione del posto
di lavoro
- la tutela della salute e sicurezza
- laccesso alla formazione aziendale e ai
servizi sociali aziendali
- i diritti sindacali
- criteri per calcolare la retribuzione indiretta e
differita
- I contratti collettivi qualora lassunzione
avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale possono provvedere a modulare la durata
del periodo di prova e quella del periodo di
conservazione del posto di lavoro in caso di malattia
Articolo 5° Tutela ed
incentivazione
La trasformazione del rapporto da tempo
pieno a tempo parziale
- Non può essere giustificato motivo di
licenziamento il rifiuto da parte del lavoratore,
a trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale o viceversa.
- E ammessa la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale con un accordo delle parti risultante da atto
scritto, redatto su richiesta del lavoratore con
lassistenza di un componente della RSA indicato dal
lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza
sindacale aziendale nellunità produttiva oppure in
assenza di indicazione del lavoratore (per mancanza di
fiducia nei componenti della RSA o delle RSA presenti),
convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro
competente per territorio.
- Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla
trasformazione si applicano tutte le nuove discipline
legislative.
Diritto di precedenza in caso di
assunzioni
- Assunzioni a tempo pieno
Se il datore di lavoro assume personale a tempo
pieno deve riconoscere il diritto di precedenza
ai lavoratori a part time adibiti mansioni uguali o
equivalenti a quella per cui è prevista
lassunzione, in attività nelle unità produttive
situate entro 100 km di distanza interessata
allassunzione con priorità per coloro che avevano
trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale. Se più lavoratori hanno la stessa condizione
la precedenza viene data a coloro con maggiori carichi
familiari, e secondariamente con più anzianità di
servizio (senza riproporzionamento sulla durata oraria).
- Assunzioni a tempo parziale
In caso di assunzioni a tempo parziale il datore
di lavoro deve darne comunicazione, anche mediante
affissione in locali accessibili a tutti, al personale
già occupato a tempo pieno nelle unità produttive site
nello stesso ambito comunale. Il datore di lavoro deve
prendere in considerazione le richieste di trasformazione
da tempo pieno a tempo parziale avanzate dai lavoratori
e, se il lavoratore lo richiede, motivare perché non ha
accolto la domanda di trasformazione. I contratti
collettivi possono stabilire criteri applicativi sulle
modalità di effettuazione della comunicazione al
personale.
Benefici contributivi per assunzioni a
tempo indeterminato
I benefici contributivi dellart.7 della legge 451 del
1994 (quelli previsti per i CFL) possono essere
riconosciuti anche in misura differenziata in relazione alla
durata dellorario previsto dal contratto di lavoro
a tempo parziale, in favore dei datori di lavoro che effettuino,
entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni
a part time a tempo indeterminato a incremento degli organici,
calcolati come media degli occupati nei 12 mesi precedenti.
Viene abrogata la disposizione dellart.7 della legge
451/1994 nella parte in cui prevedeva la concessione dei benefici
contributivi anche ai part time dipendenti da accordi di gestione
delle eccedenze del personale (Art.11).
Gli incentivi saranno definiti dal Ministro del Lavoro
entro 30 g. dalla pubblicazione di questa legge con un
apposito decreto che prevederà anche il termine entro cui
effettuare le assunzioni per accedere ai benefici.
Articolo 6° Computo dei
lavoratori a tempo parziale
Consistenza dellorganico
Nei casi in cui, per disposizione di legge o di contratto
collettivo, si renda necessario laccertamento della
consistenza dellorganico, i lavoratori a tempo parziale sono
computati in proporzione allorario svolto, rapportato
al tempo pieno (con arrotondamento allunità della frazione
di orario superiore alla metà di quello pieno).
Computabilità ai fini dello Statuto dei
Lavoratori
Ai soli fini dei limiti numerici previsti dalle norme del
capitolo 3° della legge 300 (Costituzione delle RSA, Assemblea,
Permessi per i membri di RSA, salette sindacali) i lavoratori a
tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la
durata della loro prestazione lavorativa.
Articolo 8° Regime
sanzionatorio
Requisito della forma scritta
Nel contratto part time la forma scritta è richiesta ai
fini di prova.
Se la scrittura manca è ammessa la prova testimoniale; in
difetto di prova sulla stipula il lavoratore può richiedere che
sia dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto
di lavoro a tempo pieno dalla data in cui è accertata la
mancanza di scrittura. Resta fermo comunque per il lavoratore il
diritto al pagamento delle retribuzioni effettivamente dovute
prima di quella data.
Mancanza o indeterminatezza delle
indicazioni obbligatorie
Se mancano o sono imprecise o poco chiare le indicazioni
previste dallart.2 (durata della prestazione
e collocazione temporale dellorario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e allanno) il
contratto non è nullo.
Fermo restando il diritto del lavoratore, in aggiunta
alla retribuzione dovutagli, ad un indennizzo a titolo di
risarcimento del danno è previsto a titolo sanzionatorio che:
- Se manca la durata il lavoratore possa chiedere di essere
considerato a tempo pieno dal momento
dellaccertamento giudiziale;
- Se manca la distribuzione dellorario spetti al
giudice definirla sulla base di quanto previsto dai
contratti collettivi o, in mancanza di questi, tenendo
conto (con valutazione equitativa):
- della situazione familiare del lavoratore
- delleventuale necessità di avere tempo per
un altro lavoro per integrare il reddito.
- delle esigenze del datore di lavoro.
Dopo la pronuncia del giudice è "facoltà" delle
parti concordare per iscritto una clausola elastica nella
distribuzione dellorario con riferimento alle regole
stabilite dai contratti collettivi.
Violazione del diritto di precedenza
In caso di violazione del diritto di precedenza nel passaggio
da tempo parziale a tempo pieno, il lavoratore ha diritto
quale risarcimento del danno alla differenza retributiva
per i mesi successivi al mancato passaggio.
Mancata comunicazione alla Direzione
Provinciale del Lavoro
La mancata comunicazione della stipula del contratto prevede
una sanzione amministrativa di 30 mila lire per ogni giorno di
ritardo per ogni lavoratore interessato.
Procedure di conciliazione o di Arbitrato
Le controversie su durata e distribuzione dellorario di
lavoro possono essere risolte invece che con il ricorso alla
magistratura, mediante le procedure di conciliazione o
eventualmente di arbitrato previste dai CCNL.
Articolo 9° Disciplina
previdenziale
Calcolo dei contributi INPS e INAIL
Nulla cambia nei fatti rispetto alle regole esistenti. Viene
introdotto un meccanismo di calcolo orario anziché settimanale
della retribuzione convenzionale su cui calcolare i contributi.
La retribuzione minima, da assumere quale base per
il calcolo dei contributi previdenziali si ridetermina
calcolandone il valore orario, così da rendere proporzionale il
pagamento della contribuzione.
Assegno per il nucleo familiare
Anche in questa materia nulla cambia rispetto
allesistente. Gli assegni spettano la lavoratore part time
per lintera misura settimanale in presenza di una
prestazione oraria non inferiore alle 24 ore alla settimana. A
tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di
lavoro.
Nel caso di un lavoro settimanale inferiore a 24 ore spettano
tanti assegni giornalieri quante sono le giornate lavorate
indipendentemente dalle ore lavorate nella giornata.
Lassegno è pagato direttamente dallINPS quando non
è possibile individuare il datore di lavoro principale.
Anzianità contributiva utile e calcolo
della pensione
Nulla cambia rispetto alla regolamentazione precedente
- Maturazione del diritto
I periodi lavoro a part time si computano come
interi ai fini della maturazione del diritto, in pratica
20 anni di lavoro a part time e 20 anni di lavoro a tempo
pieno sono 40 anni di anzianità contributiva utile per
poter andare in pensione.
Questa norma è applicabile a condizione che risulti
erogata per ciascuna settimana una retribuzione non
inferiore al 40% dellimporto del trattamento minimo
mensile di pensione, se il trattamento è minore il
computo dellanzianità è proporzionalmente
ridotto.
- Calcolo della pensione
Il metodo di calcolo delle pensione per i periodi
a part time è analogo a quello dei periodi a tempo pieno
con risultati ovviamente proporzionali alla retribuzione
percepita.
Ovviamente il periodo di riferimento per il calcolo della
retribuzione pensionabile è proporzionalmente
maggiorato, per cui se per il lavoratore a tempo pieno il
calcolo va effettuato sulle 520 settimane, per il
lavoratore a part time con la stessa anzianità e con
orario di 2/3 il periodo di riferimento è di 780
settimane.