La nuova legge sul Part Time

Illustrazione e confronto con la precedente normativa

E’ stato approvato il decreto legislativo relativo al lavoro "a tempo parziale" che dà attuazione alla Direttiva Europea 81 del 1997 ed al conseguente accordo stipulato in sede comunitaria tra la CES (federazione europea dei sindacati, a cui aderiscono CGIL, CISL, UIL) e l’omologa organizzazione degli Imprenditori, la CEEP.
Il decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.66 del 20 marzo 2000.
Le norme che di seguito illustreremo rivestono una fondamentale importanza nel panorama delle leggi sul lavoro sarà utile valutarne da subito le implicazioni e le conseguenze sui rapporti di lavoro e sulla contrattazione.
Tra gli effetti del decreto non va trascurato lo sblocco di 600 miliardi di fondi destinati alle imprese che effettuano nuove assunzioni a part time e a tempo indeterminato.

Sino ad oggi l’istituto del Part Time era regolato dall’articolo 5 della Legge 863/84 che prevedeva:

Le norme pur essendo molto prescrittive e precise sulla modalità di stipula del contratto erano invece lacunose o di difficile interpretazione rispetto alle sanzioni in caso di inosservanza di tali norme da parte dell’impresa.

 

In questi anni la Contrattazione Collettiva

Lavoro supplementare o straordinario: Nel corso degli anni la contrattazione collettiva ha stabilito la possibilità di ricorso al lavoro supplementare, fissando diverse modalità.
In molti CCNL viene prevista la possibilità di deroga o attraverso la contrattazione con le R.S.A/RSU., o attraverso l’individuazione di un tetto massimo di orario supplementare (in alcuni casi accompagnato da un diritto di informazione alle R.S.A/ R.S.U
Variazione dell’articolazione oraria concordata: ci sono differenze tra i CCNL su come affrontare la questione della variazione dell’articolazione oraria concordata con il lavoratore; in materia l’interpretazione della legge, convalidata anche da alcune pronunce giurisprudenziali, sembrava escludere in assenza di una specifica disposizione della contrattazione collettiva, la possibilità di modifiche unilaterali del datore di lavoro.
Nel 1998 il Ministero del Lavoro (dopo l’emanazione della direttiva comunitaria, non ancora recepita, che ne prevedeva la possibilità), rispondendo al quesito posto da un’azienda, ha "interpretato" la legge ammettendo la possibilità, per i datori di lavoro, di cambiare la distribuzione temporale dell’orario inizialmente convenuto tra impresa e lavoratore, fermo restando o il consenso del lavoratore o la previsione di specifiche clausole collettive.
Nel CCNL Credito la possibilità di variazione unilaterale del datore di lavoro è prevista espressamente dall’art.7 dell’appendice n.1. Nell’alinea n.5 di tale articolo si prevede in ogni caso il preavviso di almeno trenta giorni al lavoratore e distingue tra le variazioni che:

  1. incidono per meno di mezz’ora sulla durata o collocazione giornaliera ma non sulla durata dell’orario nella settimana
  2. incidono per più di mezz’ora sulla durata o collocazione giornaliera o modificano la distribuzione settimanale ma non la durata dell’orario nella settimana
  3. modificano la durata dell’orario nella settimana

 

La Direttiva Europea n°81 del 1997

La direttiva Europea è stata emanata nel 1997 con l’obiettivo principale di indirizzare la legislazione degli stati membri al "principio di non discriminazione" del lavoro a tempo parziale

 

L’accordo tra CES e CEEP

L’accordo stipulato in sede comunitaria tra la CES (Federazione europea dei sindacati, a cui aderiscono CGIL, CISL, UIL) e la corrispondente organizzazione degli imprenditori, la CEEP regola alcuni importanti aspetti di "politica" contrattuale in materia.
Nel dibattito tra la CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL dopo la presentazione del referendum radicale in seguito non ammesso dalla Corte Costituzionale, sull’abrogazione della legge 863/1984, più volte era stato ribattuto a Fossa che dopo aver firmato attraverso l’organizzazione degli imprenditori in sede europea un’intesa che modificava profondamente le disposizioni normative in vigore, si accodava irresponsabilmente ad una richiesta di abrogazione (annullando tra l’altro norme in materia di contributi previdenziali estremamente favorevoli ai datori di lavoro).

 

Decreto legislativo del governo sul Part Time

Prima di procedere all’illustrazione dettagliata delle varie disposizioni è utile precisare le più significative novità:

Articolo 1° Definizioni

L’assunzione nel rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o a tempo determinato nei casi previsti dalla legge) può avvenire a Tempo pieno o tempo parziale.

Si intende per:

NB = quanto è dalla legge riferito alla fattispecie dell’assunzione è ovviamente valido anche per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

Le tipologie

Il lavoro a tempo parziale può essere:

Poteri ed ambiti della contrattazione collettiva

I Contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA – RSU con l’assistenza dei sindacati che hanno stipulato il CCNL applicato possono stabilire forme di tempo parziale che combinino il part-time verticale a quello orizzontale – prevedendone, contemporaneamente, le modalità temporali di svolgimento e le eventuali implicazioni retributive.

 

Articolo 2° Forma e contenuti

Modalità di stipulazione

Clausole difformi sono possibili, ma solo nei termini indicati dal comma 7 dell’art.3
(clausole elastiche previste dai contratti collettivi, vedi in seguito)

Comunicazioni del datore di lavoro

 

Articolo 3° Lavoro supplementare e straordinario - Clausole di elasticità

Definizioni:

Condizioni di effettuazione:

Disposizioni fissate nella contrattazione collettiva

Il Contratto Collettivo (nazionale territoriale aziendale) stabilisce:

Nell’attesa della definizione di tali norme da parte della contrattazione collettiva
Il datore di lavoro può richiedere il lavoro supplementare, nella misura max del 10% della durata del lavoro a tempo parziale calcolata su un periodo non superiore al mese. Tale quantità deve essere usata in un arco di tempo che superi la settimana. Esempio: se il lavoratore lavora 25 ore alla settimana per 5 giorni al mese, ha cioè un orario pari a 100 ore mensili, il 10% di 100 è uguale a 10 ore di possibile lavoro supplementare da distribuire su almeno 6 giorni lavorativi
Le clausole già in vigore nei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare continuano ad essere applicate sino alla scadenza del contratto e comunque per un periodo non superiore all’anno, fermo restando che:

La retribuzione del lavoro supplementare

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, salvo che i contratti collettivi stabiliscano una percentuale di maggiorazione sulla paga globale di fatto. In questo caso i contratti possono stabilire che la percentuale, che deve incidere anche sugli istituti indiretti o differiti, venga determinata in modo forfetario sulla retribuzione di ogni ora di lavoro supplementare.

Le ore di lavoro supplementare che superano i limiti stabiliti dai contratti collettivi o in loro mancanza il limite fissato dalla legge devono avere una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria globale di fatto. I contratti collettivi possono elevare tale maggiorazione e stabilire i criteri e le modalità attraverso cui il lavoratore può richiedere che tutta o una parte dell’orario supplementare effettuato in modo non occasionale, possa consolidarsi diventando il suo nuovo orario a tempo parziale.

Clausole elastiche

Ferma restando l’indicazione nel contratto di lavoro a tempo parziale della distribuzione dell’orario nella giornata, nella settimana, nel mese e nell’anno i contratti collettivi (Nazionali – Territoriali - Aziendali) possono prevedere clausole elastiche sulla collocazione della prestazione lavorativa.

Su questa materia era intervenuto già nel giugno del 1998 il Ministero del Lavoro in seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale che aveva escluso l’ammissibilità di variazioni unilaterali dell’orario da parte del datore di lavoro. Il Ministero aveva considerato possibili le variazioni della dislocazione temporale della prestazione con l’acquisizione del consenso scritto del lavoratore o attraverso le clausole della Contrattazione collettiva, destinate a consentire la variabilità, con congruo preavviso, della dislocazione temporale a fronte di consenso del lavoratore all’atto di costituzione del contratto.

Le clausole elastiche dei contratti collettivi consentono al datore di lavoro di variare la collocazione temporale dell’orario inizialmente fissato in presenza di specifiche condizioni e osservando precise modalità.

 

Articolo 4° Principio di non discriminazione

 

Articolo 5° Tutela ed incentivazione

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale

Diritto di precedenza in caso di assunzioni

Benefici contributivi per assunzioni a tempo indeterminato

I benefici contributivi dell’art.7 della legge 451 del 1994 (quelli previsti per i CFL) possono essere riconosciuti anche in misura differenziata in relazione alla durata dell’orario previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei datori di lavoro che effettuino, entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni a part time a tempo indeterminato a incremento degli organici, calcolati come media degli occupati nei 12 mesi precedenti.
Viene abrogata la disposizione dell’art.7 della legge 451/1994 nella parte in cui prevedeva la concessione dei benefici contributivi anche ai part time dipendenti da accordi di gestione delle eccedenze del personale (Art.11).
Gli incentivi saranno definiti dal Ministro del Lavoro entro 30 g. dalla pubblicazione di questa legge con un apposito decreto che prevederà anche il termine entro cui effettuare le assunzioni per accedere ai benefici.

 

Articolo 6° Computo dei lavoratori a tempo parziale

Consistenza dell’organico

Nei casi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno (con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno).

Computabilità ai fini dello Statuto dei Lavoratori

Ai soli fini dei limiti numerici previsti dalle norme del capitolo 3° della legge 300 (Costituzione delle RSA, Assemblea, Permessi per i membri di RSA, salette sindacali) i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.

 

Articolo 8° Regime sanzionatorio

Requisito della forma scritta

Nel contratto part time la forma scritta è richiesta ai fini di prova.
Se la scrittura manca è ammessa la prova testimoniale; in difetto di prova sulla stipula il lavoratore può richiedere che sia dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno dalla data in cui è accertata la mancanza di scrittura. Resta fermo comunque per il lavoratore il diritto al pagamento delle retribuzioni effettivamente dovute prima di quella data.

Mancanza o indeterminatezza delle indicazioni obbligatorie

Se mancano o sono imprecise o poco chiare le indicazioni previste dall’art.2 (durata della prestazione e collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno) il contratto non è nullo.
Fermo restando il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovutagli, ad un indennizzo a titolo di risarcimento del danno è previsto a titolo sanzionatorio che:

Dopo la pronuncia del giudice è "facoltà" delle parti concordare per iscritto una clausola elastica nella distribuzione dell’orario con riferimento alle regole stabilite dai contratti collettivi.

Violazione del diritto di precedenza

In caso di violazione del diritto di precedenza nel passaggio da tempo parziale a tempo pieno, il lavoratore ha diritto quale risarcimento del danno alla differenza retributiva per i mesi successivi al mancato passaggio.

Mancata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro

La mancata comunicazione della stipula del contratto prevede una sanzione amministrativa di 30 mila lire per ogni giorno di ritardo per ogni lavoratore interessato.

Procedure di conciliazione o di Arbitrato

Le controversie su durata e distribuzione dell’orario di lavoro possono essere risolte invece che con il ricorso alla magistratura, mediante le procedure di conciliazione o eventualmente di arbitrato previste dai CCNL.

 

Articolo 9° Disciplina previdenziale

Calcolo dei contributi INPS e INAIL

Nulla cambia nei fatti rispetto alle regole esistenti. Viene introdotto un meccanismo di calcolo orario anziché settimanale della retribuzione convenzionale su cui calcolare i contributi.
La retribuzione minima, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali si ridetermina calcolandone il valore orario, così da rendere proporzionale il pagamento della contribuzione.

Assegno per il nucleo familiare

Anche in questa materia nulla cambia rispetto all’esistente. Gli assegni spettano la lavoratore part time per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione oraria non inferiore alle 24 ore alla settimana. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro.
Nel caso di un lavoro settimanale inferiore a 24 ore spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate lavorate indipendentemente dalle ore lavorate nella giornata.
L’assegno è pagato direttamente dall’INPS quando non è possibile individuare il datore di lavoro principale.

Anzianità contributiva utile e calcolo della pensione

Nulla cambia rispetto alla regolamentazione precedente