La nuova legge sul Part Time
Illustrazione e confronto con la precedente normativa
E stato approvato il decreto legislativo relativo al
lavoro "a tempo parziale" che dà attuazione alla
Direttiva Europea 81 del 1997 ed al conseguente accordo stipulato
in sede comunitaria tra la CES (federazione europea dei
sindacati, a cui aderiscono CGIL, CISL, UIL) e lomologa
organizzazione degli Imprenditori, la CEEP.
Il decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 è
stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.66 del 20 marzo 2000.
Le norme che di seguito illustreremo rivestono
una fondamentale importanza nel panorama delle leggi sul lavoro
sarà utile valutarne da subito le implicazioni e le conseguenze
sui rapporti di lavoro e sulla contrattazione.
Tra gli effetti del decreto non va trascurato lo sblocco di 600
miliardi di fondi destinati alle imprese che effettuano nuove
assunzioni a part time e a tempo indeterminato.
Sino ad oggi listituto del Part Time era regolato dallarticolo 5 della Legge 863/84 che prevedeva:
Le norme pur essendo molto prescrittive e precise sulla modalità di stipula del contratto erano invece lacunose o di difficile interpretazione rispetto alle sanzioni in caso di inosservanza di tali norme da parte dellimpresa.
In questi anni la Contrattazione Collettiva
Lavoro supplementare o straordinario: Nel
corso degli anni la contrattazione collettiva ha stabilito la
possibilità di ricorso al lavoro supplementare, fissando diverse
modalità.
In molti CCNL viene prevista la possibilità di deroga o
attraverso la contrattazione con le R.S.A/RSU., o attraverso
lindividuazione di un tetto massimo di orario supplementare
(in alcuni casi accompagnato da un diritto di informazione alle
R.S.A/ R.S.U
Variazione dellarticolazione oraria concordata: ci
sono differenze tra i CCNL su come affrontare la questione della
variazione dellarticolazione oraria concordata con il
lavoratore; in materia linterpretazione della legge,
convalidata anche da alcune pronunce giurisprudenziali, sembrava
escludere in assenza di una specifica disposizione della
contrattazione collettiva, la possibilità di modifiche
unilaterali del datore di lavoro.
Nel 1998 il Ministero del Lavoro (dopo lemanazione della
direttiva comunitaria, non ancora recepita, che ne prevedeva la
possibilità), rispondendo al quesito posto da unazienda,
ha "interpretato" la legge ammettendo la possibilità,
per i datori di lavoro, di cambiare la distribuzione temporale
dellorario inizialmente convenuto tra impresa e lavoratore,
fermo restando o il consenso del lavoratore o la previsione di
specifiche clausole collettive.
Nel CCNL Credito la possibilità di variazione unilaterale
del datore di lavoro è prevista espressamente dallart.7
dellappendice n.1. Nellalinea n.5 di tale articolo si
prevede in ogni caso il preavviso di almeno trenta giorni al
lavoratore e distingue tra le variazioni che:
La Direttiva Europea n°81 del 1997
La direttiva Europea è stata emanata nel 1997 con lobiettivo principale di indirizzare la legislazione degli stati membri al "principio di non discriminazione" del lavoro a tempo parziale
Laccordo tra CES e CEEP
Laccordo stipulato in sede comunitaria tra la CES
(Federazione europea dei sindacati, a cui aderiscono CGIL, CISL,
UIL) e la corrispondente organizzazione degli imprenditori, la
CEEP regola alcuni importanti aspetti di "politica"
contrattuale in materia.
Nel dibattito tra la CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL dopo la
presentazione del referendum radicale in seguito non ammesso
dalla Corte Costituzionale, sullabrogazione della legge
863/1984, più volte era stato ribattuto a Fossa che dopo aver
firmato attraverso lorganizzazione degli imprenditori in
sede europea unintesa che modificava profondamente le
disposizioni normative in vigore, si accodava irresponsabilmente
ad una richiesta di abrogazione (annullando tra laltro
norme in materia di contributi previdenziali estremamente
favorevoli ai datori di lavoro).
Decreto legislativo del governo sul Part Time
Prima di procedere allillustrazione dettagliata delle varie disposizioni è utile precisare le più significative novità:
Articolo 1° Definizioni
Lassunzione nel rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o a tempo determinato nei casi previsti dalla legge) può avvenire a Tempo pieno o tempo parziale.
Si intende per:
NB = quanto è dalla legge riferito alla fattispecie dellassunzione è ovviamente valido anche per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
Le tipologie
Il lavoro a tempo parziale può essere:
Poteri ed ambiti della contrattazione collettiva
I Contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA RSU con lassistenza dei sindacati che hanno stipulato il CCNL applicato possono stabilire forme di tempo parziale che combinino il part-time verticale a quello orizzontale prevedendone, contemporaneamente, le modalità temporali di svolgimento e le eventuali implicazioni retributive.
Articolo 2° Forma e contenuti
Modalità di stipulazione
Clausole difformi sono possibili, ma solo nei termini indicati dal comma 7 dellart.3
(clausole elastiche previste dai contratti collettivi, vedi in seguito)
Comunicazioni del datore di lavoro
Articolo 3° Lavoro supplementare e straordinario - Clausole di elasticità
Definizioni:
Condizioni di effettuazione:
Disposizioni fissate nella contrattazione collettiva
Il Contratto Collettivo (nazionale territoriale aziendale) stabilisce:
Nellattesa della definizione di tali norme da
parte della contrattazione collettiva
Il datore di lavoro può richiedere il lavoro
supplementare, nella misura max del 10% della durata del lavoro a
tempo parziale calcolata su un periodo non superiore al mese.
Tale quantità deve essere usata in un arco di tempo che superi
la settimana. Esempio: se il lavoratore lavora 25 ore alla
settimana per 5 giorni al mese, ha cioè un orario pari a 100 ore
mensili, il 10% di 100 è uguale a 10 ore di possibile lavoro
supplementare da distribuire su almeno 6 giorni lavorativi
Le clausole già in vigore nei contratti collettivi
in materia di lavoro supplementare continuano ad essere applicate
sino alla scadenza del contratto e comunque per un periodo non
superiore allanno, fermo restando che:
La retribuzione del lavoro supplementare
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, salvo che i contratti collettivi stabiliscano una percentuale di maggiorazione sulla paga globale di fatto. In questo caso i contratti possono stabilire che la percentuale, che deve incidere anche sugli istituti indiretti o differiti, venga determinata in modo forfetario sulla retribuzione di ogni ora di lavoro supplementare.
Le ore di lavoro supplementare che superano i limiti stabiliti dai contratti collettivi o in loro mancanza il limite fissato dalla legge devono avere una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria globale di fatto. I contratti collettivi possono elevare tale maggiorazione e stabilire i criteri e le modalità attraverso cui il lavoratore può richiedere che tutta o una parte dellorario supplementare effettuato in modo non occasionale, possa consolidarsi diventando il suo nuovo orario a tempo parziale.
Clausole elastiche
Ferma restando lindicazione nel contratto di lavoro a tempo parziale della distribuzione dellorario nella giornata, nella settimana, nel mese e nellanno i contratti collettivi (Nazionali Territoriali - Aziendali) possono prevedere clausole elastiche sulla collocazione della prestazione lavorativa.
Su questa materia era intervenuto già nel giugno del 1998 il Ministero del Lavoro in seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale che aveva escluso lammissibilità di variazioni unilaterali dellorario da parte del datore di lavoro. Il Ministero aveva considerato possibili le variazioni della dislocazione temporale della prestazione con lacquisizione del consenso scritto del lavoratore o attraverso le clausole della Contrattazione collettiva, destinate a consentire la variabilità, con congruo preavviso, della dislocazione temporale a fronte di consenso del lavoratore allatto di costituzione del contratto.
Le clausole elastiche dei contratti collettivi consentono al datore di lavoro di variare la collocazione temporale dellorario inizialmente fissato in presenza di specifiche condizioni e osservando precise modalità.
Articolo 4° Principio di non discriminazione
Articolo 5° Tutela ed incentivazione
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
Diritto di precedenza in caso di assunzioni
Benefici contributivi per assunzioni a tempo indeterminato
I benefici contributivi dellart.7 della legge 451 del
1994 (quelli previsti per i CFL) possono essere
riconosciuti anche in misura differenziata in relazione alla
durata dellorario previsto dal contratto di lavoro
a tempo parziale, in favore dei datori di lavoro che effettuino,
entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni
a part time a tempo indeterminato a incremento degli organici,
calcolati come media degli occupati nei 12 mesi precedenti.
Viene abrogata la disposizione dellart.7 della legge
451/1994 nella parte in cui prevedeva la concessione dei benefici
contributivi anche ai part time dipendenti da accordi di gestione
delle eccedenze del personale (Art.11).
Gli incentivi saranno definiti dal Ministro del Lavoro
entro 30 g. dalla pubblicazione di questa legge con un
apposito decreto che prevederà anche il termine entro cui
effettuare le assunzioni per accedere ai benefici.
Articolo 6° Computo dei lavoratori a tempo parziale
Consistenza dellorganico
Nei casi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario laccertamento della consistenza dellorganico, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione allorario svolto, rapportato al tempo pieno (con arrotondamento allunità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno).
Computabilità ai fini dello Statuto dei Lavoratori
Ai soli fini dei limiti numerici previsti dalle norme del capitolo 3° della legge 300 (Costituzione delle RSA, Assemblea, Permessi per i membri di RSA, salette sindacali) i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
Articolo 8° Regime sanzionatorio
Requisito della forma scritta
Nel contratto part time la forma scritta è richiesta ai
fini di prova.
Se la scrittura manca è ammessa la prova testimoniale; in
difetto di prova sulla stipula il lavoratore può richiedere che
sia dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto
di lavoro a tempo pieno dalla data in cui è accertata la
mancanza di scrittura. Resta fermo comunque per il lavoratore il
diritto al pagamento delle retribuzioni effettivamente dovute
prima di quella data.
Mancanza o indeterminatezza delle indicazioni obbligatorie
Se mancano o sono imprecise o poco chiare le indicazioni
previste dallart.2 (durata della prestazione
e collocazione temporale dellorario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e allanno) il
contratto non è nullo.
Fermo restando il diritto del lavoratore, in aggiunta
alla retribuzione dovutagli, ad un indennizzo a titolo di
risarcimento del danno è previsto a titolo sanzionatorio che:
Dopo la pronuncia del giudice è "facoltà" delle parti concordare per iscritto una clausola elastica nella distribuzione dellorario con riferimento alle regole stabilite dai contratti collettivi.
Violazione del diritto di precedenza
In caso di violazione del diritto di precedenza nel passaggio da tempo parziale a tempo pieno, il lavoratore ha diritto quale risarcimento del danno alla differenza retributiva per i mesi successivi al mancato passaggio.
Mancata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro
La mancata comunicazione della stipula del contratto prevede una sanzione amministrativa di 30 mila lire per ogni giorno di ritardo per ogni lavoratore interessato.
Procedure di conciliazione o di Arbitrato
Le controversie su durata e distribuzione dellorario di lavoro possono essere risolte invece che con il ricorso alla magistratura, mediante le procedure di conciliazione o eventualmente di arbitrato previste dai CCNL.
Articolo 9° Disciplina previdenziale
Calcolo dei contributi INPS e INAIL
Nulla cambia nei fatti rispetto alle regole esistenti. Viene
introdotto un meccanismo di calcolo orario anziché settimanale
della retribuzione convenzionale su cui calcolare i contributi.
La retribuzione minima, da assumere quale base per
il calcolo dei contributi previdenziali si ridetermina
calcolandone il valore orario, così da rendere proporzionale il
pagamento della contribuzione.
Assegno per il nucleo familiare
Anche in questa materia nulla cambia rispetto
allesistente. Gli assegni spettano la lavoratore part time
per lintera misura settimanale in presenza di una
prestazione oraria non inferiore alle 24 ore alla settimana. A
tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di
lavoro.
Nel caso di un lavoro settimanale inferiore a 24 ore spettano
tanti assegni giornalieri quante sono le giornate lavorate
indipendentemente dalle ore lavorate nella giornata.
Lassegno è pagato direttamente dallINPS quando non
è possibile individuare il datore di lavoro principale.
Anzianità contributiva utile e calcolo della pensione
Nulla cambia rispetto alla regolamentazione precedente