Anticipazione degli zainetti
Nel pomeriggio del 13 aprile è stata raggiunta unintesa tra le Segreterie di Coordinamento di Fisac-Fabi-Fiba-Uil.ca e Sinfub sullanticipazione della posizione individuale sul fondo pensioni (zainetto) per le seguenti fattispecie:
Destinatari
Gli iscritti al fondo da almeno 8 anni (il fondo è
stato istituito nel 1982, quindi attualmente solo i lavoratori
con meno di otto anni di anzianità di servizio non hanno i
requisiti). Sono considerati utili ai fini del requisito degli
otto anni di iscrizione al fondo anche i periodi di contribuzione
ad altre forme pensionistiche complementari, purchè non sia
stata esercitata facoltà di riscatto.
Identificazione della posizione
individuale
La posizione individuale oggetto della richiesta è
limporto lordo indicato sul foglio retribuzioni del terzo
mese anteriore a quello di presentazione della domanda. In via di
iniziale applicazione per le domande presentante entro il mese di
giugno 2000, limporto lordo anticipabile è quello
riportato sul foglio riportato sullo statino del mese di marzo
2000.
Cifra anticipabile
Lammontare delle somme anticipabili non può
essere superiore la cifra effettivamente sostenuta e documentata
come prevista di seguito per le singole fattispecie.
Nel caso di aperture di credito già in essere e garantite dallo
zainetto, limporto anticipabile è da considerarsi al netto
della garanzia stessa.
Periodicità della richieste
Lanticipazione può essere richiesta più volte
purché ricorrano le causali previste.
Modalità di presentazione delle
richieste
La richiesta va trasmessa al fondo con un apposito
modulo insieme alla documentazione. Le richieste sono accolte in
ordine cronologico.
Lerogazione indebitamente concessa (in seguito a mancata
presentazione della documentazione prevista) comporta il rimborso
delle somme e lonere per il dipendente di espletare la
procedura necessaria ad ottenere il recupero dellIRPEF
versata.
Reintegrazione delle somme
anticipate
Sarà prevista sulla base di specifiche norme di legge
che saranno emanate in seguito la possibilità di reintegrare
lanticipazione concessa.
Spese sanitarie straordinarie
Per spese sanitarie straordinarie sono da
intendersi quelle certificate come tali dalla struttura pubblica
competente.
Lanticipazione è possibile per oneri sostenuti
dalliscritto per spese di terapie ed interventi sanitari
per sé, per il coniuge (non separato o non
divorziato), il convivente in famiglia di fatto (more
uxorio) per i figli conviventi (anche non
conviventi se minori affidati allaltro genitore) e i
genitori conviventi.
Nelle spese anticipabili per terapie ed interventi sono
comprese quelle relative a costi accessori (viaggi, permanenza
dellaccompagnatore, ecc
)
Lammontare dellanticipazione è ridotta
dei rimborsi a carico della Cassa Assistenza o da eventuali
polizze sanitarie assicurative.
Nel caso di rapporti di parentela (o convivenza di fatto)
tra colleghi lanticipazione compete anche quando
per la stessa fattispecie sia stata concessa ad altri familiari
lanticipazione dello zainetto o del TFR. In questo caso la
somma delle anticipazioni non può superare limporto delle
spese documentate.
Acquisizione di prima casa di abitazione per liscritto o
per i figli
Interventi di ristrutturazione per la prima casa
delliscritto
Lanticipazione è concedibile per interventi di :
Lanticipazione è concedibile solo per spese
sostenute nei sei mesi precedenti la richiesta.
In questa prima fase sono prese in considerazione le spese
sostenute a decorrere dal 23 maggio 1999 (data di entrata
in vigore della legge).
Le domande relative a spese sostenute nel 1999 vanno presentate entro
il 30 giugno 2000
Lanticipazione è effettuata solo in base ai bonifici bancari attestanti i pagamenti effettuati e le relative fatture in regola con le disposizioni fiscali.
Torino, 14 aprile 2000
La Segreteria di
Coordinamento FISAC CGIL
SanPaolo Imi spa