Anticipazione degli zainetti

Nel pomeriggio del 13 aprile è stata raggiunta un’intesa tra le Segreterie di Coordinamento di Fisac-Fabi-Fiba-Uil.ca e Sinfub sull’anticipazione della posizione individuale sul fondo pensioni (zainetto) per le seguenti fattispecie:

Destinatari
Gli iscritti al fondo da almeno 8 anni (il fondo è stato istituito nel 1982, quindi attualmente solo i lavoratori con meno di otto anni di anzianità di servizio non hanno i requisiti). Sono considerati utili ai fini del requisito degli otto anni di iscrizione al fondo anche i periodi di contribuzione ad altre forme pensionistiche complementari, purchè non sia stata esercitata facoltà di riscatto.

Identificazione della posizione individuale
La posizione individuale oggetto della richiesta è l’importo lordo indicato sul foglio retribuzioni del terzo mese anteriore a quello di presentazione della domanda. In via di iniziale applicazione per le domande presentante entro il mese di giugno 2000, l’importo lordo anticipabile è quello riportato sul foglio riportato sullo statino del mese di marzo 2000.

Cifra anticipabile
L’ammontare delle somme anticipabili non può essere superiore la cifra effettivamente sostenuta e documentata come prevista di seguito per le singole fattispecie.
Nel caso di aperture di credito già in essere e garantite dallo zainetto, l’importo anticipabile è da considerarsi al netto della garanzia stessa.

Periodicità della richieste
L’anticipazione può essere richiesta più volte purché ricorrano le causali previste.

Modalità di presentazione delle richieste
La richiesta va trasmessa al fondo con un apposito modulo insieme alla documentazione. Le richieste sono accolte in ordine cronologico.
L’erogazione indebitamente concessa (in seguito a mancata presentazione della documentazione prevista) comporta il rimborso delle somme e l’onere per il dipendente di espletare la procedura necessaria ad ottenere il recupero dell’IRPEF versata.

Reintegrazione delle somme anticipate
Sarà prevista sulla base di specifiche norme di legge che saranno emanate in seguito la possibilità di reintegrare l’anticipazione concessa.

Spese sanitarie straordinarie

Per spese sanitarie straordinarie sono da intendersi quelle certificate come tali dalla struttura pubblica competente.
L’anticipazione è possibile per oneri sostenuti dall’iscritto per spese di terapie ed interventi sanitari per sé, per il coniuge (non separato o non divorziato), il convivente in famiglia di fatto (more uxorio) per i figli conviventi (anche non conviventi se minori affidati all’altro genitore) e i genitori conviventi.
Nelle spese anticipabili per terapie ed interventi sono comprese quelle relative a costi accessori (viaggi, permanenza dell’accompagnatore, ecc…)
L’ammontare dell’anticipazione è ridotta dei rimborsi a carico della Cassa Assistenza o da eventuali polizze sanitarie assicurative.
Nel caso di rapporti di parentela (o convivenza di fatto) tra colleghi l’anticipazione compete anche quando per la stessa fattispecie sia stata concessa ad altri familiari l’anticipazione dello zainetto o del TFR. In questo caso la somma delle anticipazioni non può superare l’importo delle spese documentate.


Acquisizione di prima casa di abitazione per l’iscritto o per i figli


Interventi di ristrutturazione per la prima casa dell’iscritto

L’anticipazione è concedibile per interventi di :

L’anticipazione è concedibile solo per spese sostenute nei sei mesi precedenti la richiesta.
In questa prima fase sono prese in considerazione le spese sostenute a decorrere dal 23 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge).
Le domande relative a spese sostenute nel 1999 vanno presentate entro il 30 giugno 2000

L’anticipazione è effettuata solo in base ai bonifici bancari attestanti i pagamenti effettuati e le relative fatture in regola con le disposizioni fiscali.


Torino, 14 aprile 2000

La Segreteria di Coordinamento FISAC CGIL
SanPaolo Imi spa