ACCORDO QUADRO DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA 4 GIUGNO 1997 SUL SETTORE BANCARIO
Il 28 febbraio 1998, in Roma
- la Delegazione ABI per le trattative in tema di lavoro e di occupazione
e
- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi);
- la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (Falcri);
- la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl);
- la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil);
- il Sindacato Nazionale Dirigenti, Funzionari e Quadri Bancari (Sinfub);
- la Unione Italiana Bancari (Uib-Uil).
nel richiamare e confermare integralmente i contenuti del Protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997, nonché quelli delle intese dell'11 dicembre 1997 e del 15 gennaio 1998:
· stipulano il presente accordo quadro per i rinnovi contrattuali e definiscono altresì gli accordi per l'istituzione dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito e delle Banche di Credito Cooperativo, anche ai sensi della l. 662/1996, art. 2, comma 28;
· si impegnano a definire entro il 31 marzo 1998 gli accordi di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non direttivo e ad adeguare, entro la stessa data, la disciplina contrattuale del personale direttivo alle innovazioni che verranno concordate.
Restano impregiudicate le rispettive posizioni in ordine alla strumentazione più idonea al raggiungimento, in tali sedi, degli obiettivi convenuti ed in particolare la facoltà di ciascuna delle Parti stipulanti di proporre modifiche e/o integrazioni rispetto a tutti gli istituti normativi ed economici anche se non espressamente considerati nel presente accordo quadro, ferma la necessità di accrescere l'efficienza e la competitività complessiva del sistema e portare i costi dello stesso al livello medio degli altri principali Paesi europei e di mirare al raggiungimento di concreti risultati nel prossimo quadriennio.
Laddove gli strumenti e/o le misure previste con il presente accordo quadro non dovessero consentire il conseguimento degli obiettivi convenuti, le Parti stipulanti individueranno ulteriori strumenti e/o misure atte a conseguire il medesimo scopo.
In relazione a quanto precede, le Parti stipulanti concordano quanto segue:
Art. 1
La premessa forma parte integrante del presente accordo quadro.
Art. 2
Le misure da adottare contrattualmente dovranno essere coerenti con l'obiettivo di "portare i costi del sistema al livello medio degli altri principali Paesi europei e di mirare a raggiungere concreti risultati nel prossimo quadriennio". In particolare ridurre il rapporto tra costo del lavoro e margine di intermediazione del settore, entro il 2001, ad un livello inferiore di almeno 3,7/4,1 punti percentuali rispetto al valore del 1997, tenendo conto che il costo del lavoro dovrà essere determinato incorporando sia l'onere per la quota di IRAP relativa al fattore lavoro che risulterà aumentato o diminuito per l'effetto del passaggio dai contributi soppressi all'IRAP, sia gli oneri sostenuti per agevolare gli esodi.
Le Parti stipulanti individueranno, nell'ambito delle attribuzioni dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 9, lett. a), 1° alinea, una serie di indicatori da utilizzare per le verifiche sull'andamento del settore (quali, ad esempio, redditività, efficienza e andamento dei costi, compreso quello del lavoro).
Per raggiungere tali obiettivi dovrà operarsi all'interno di una cornice di provvedimenti che ricomprendano il ricorso al "Fondi" indicati in premessa, gli interventi appresso specificati rispetto all'andamento inflattivo in applicazione del Protocollo del 23 luglio 1993, la sensibile riduzione del peso degli automatismi, la riforma della retribuzione, degli assetti contrattuali e delle flessibilità.
Il governo dei costi e le maggiori flessibilità trovano il loro riconoscimento nella centralità delle risorse umane, nella loro motivazione e partecipazione, secondo principi di collaborazione, di responsabilità diffuse e di pari opportunità.
In questo quadro la modernizzazione delle relazioni sindacali costituisce fattore rilevante per il rilancio di tutto il sistema bancario.
Occorre tendere, sia pure con gradualità, a superare le differenze esistenti tra i diversi contratti nazionali di categoria (Acri, ex Assicredito e Federcasse), realizzando nel tempo una contrattazione unitaria a livello di settore bancario che tenga conto delle specificità interne al sistema stesso.
Occorre altresì perseguire in tale contesto la progressiva omogeneizzazione delle condizioni (sia normative che economiche) di trattamento contrattuale collettivo del personale, in coerenza con gli obiettivi generali del presente accordo quadro.
Pertanto il presente accordo quadro deve intendersi unico per i diversi segmenti del settore in questione, nonché di tutte le categorie in esso presenti.
Comunque le previsioni contenute nel presente accordo quadro dovranno essere recepite entro la predetta data del 31 marzo 1998 nel diversi contratti; naturalmente per le innovazioni a carattere normativo potrà valutarsi la necessità di coordinamento con le regolamentazioni in atto, nel rispetto del suesposto intento di progressiva uniformità.
Le Parti stipulanti si impegnano a non chiedere o a dare comunque corso ad autonomi sviluppi delle discipline che dovessero eventualmente residuare dalla predetta operazione di armonizzazione dei citati contratti nazionali di categoria (Acri, ex Assicredito e Federcasse), evitando nuovi effetti divaricanti rispetto alle normative comuni di volta in volta concordate.
Si ribadisce la necessità che il problema della ristrutturazione del sistema bancario debba essere affrontato in modo globale. Le Parti stipulanti confermano che le varie azioni di riposizionamento strategico, di innovazione del portafoglio prodotti e dei processi produttivi e distributivi e la conseguente riorganizzazione aziendale costituiscono aspetti di un unico problema che dovrà essere comunque valutato e regolato in sede nazionale e aziendale con gli strumenti e le procedure di informazione, consultazione, negoziazione e verifica che saranno concordati con gli accordi di rinnovo indicati in premessa, dando la necessaria flessibilità alle diversità esistenti fra le singole imprese.
Art. 3
NUOVA STRUTTURA CONTRATTUALE
La struttura contrattuale del settore viene ridefinita, anche per quanto attiene al numero di contratti collettivi nazionali, realizzando discipline differenziate per categorie di personale che, ai sensi del Protocollo 4 giugno 1997, garantiscano le specificità professionali in un quadro omogeneo di regole.
Pertanto, la nuova struttura contrattuale del settore creditizio prevederà due contratti collettivi nazionali di lavoro: uno per i dirigenti ed uno per il restante personale.
1) NUOVA DIRIGENZA
Si individuerà una dirigenza "allargata" che sarà indicativamente ricompresa fra l'1,5% ed il 2,5% rispetto al totale del personale dell'azienda; a questo fine l'inquadramento di dirigente sarà attribuito ad una parte degli attuali funzionari con grado più elevato.
Pertanto ciascuna azienda individuerà - tra i funzionari cui è attualmente riconosciuta una maggiorazione di grado superiore a 9 - quelli al quali attribuire, in relazione alle funzioni svolte, alla struttura ed organizzazione dell'azienda stessa, l'inquadramento da dirigente, informando gli organismi sindacali aziendali sui criteri e le modalità adottati.
In sede nazionale verrà fissato unicamente il trattamento economico corrispondente al grado minimo di dirigente, ad un livello inferiore all'attuale.
L'eventuale differenza di trattamento economico dei funzionari inquadrati come dirigenti, nonché degli attuali dirigenti, verrà mantenuta come assegno ad personam. Fermo quanto stabilito all'art. 8 del presente accordo quadro, tale assegno non sarà riassorbibile per effetto di eventuali incrementi retributivi.
A tale personale si applicherà integralmente la nuova disciplina contrattuale dei dirigenti che verrà concordata fra le Parti stipulanti in sede di adeguamento di quella attuale. In particolare:
· come "declaratoria" di inquadramento dei dirigenti sarà mantenuta la seguente: "Ai fini del presente contratto sono dirigenti coloro i quali - sussistendo le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del codice civile ed in quanto ricoprano nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e di potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell'azienda siano dalle rispettive aziende cui appartengono come tali qualificati".
· la cessazione del rapporto ad iniziativa dell'azienda - in analogia a quanto praticato al riguardo per la dirigenza degli altri settori - sarà regolata esclusivamente dalle norme del codice civile, prevedendo l'introduzione di un collegio arbitrale per le controversie in materia.
Tale criterio si applica a coloro ai quali verrà attribuito dall'azienda l'inquadramento da dirigente secondo i suesposti principi, trascorso un anno da tale riconoscimento.
Resta felino che le norme di legge o contrattuali sull'orario di lavoro e sulla prestazione lavorativa non si applicano ai dirigenti.
2) QUADRI DIRETTIVI
Si definisce una nuova categoria denominata Quadri Direttivi articolata in quattro livelli retributivi.
Essa comprende gli attuali appartenenti alla 4a area professionale (l° e 2° livello retributivo, ex quadri) - che verranno collocati, rispettivamente, nei primi due livelli retributivi della nuova categoria - e due ulteriori livelli retributivi, il più elevato dei quali corrisponderà a quello attualmente in essere per il grado minimo di funzionano.
Gli attuali funzionari - esclusi ovviamente coloro al quali verrà attribuito l'inquadramento fra i dirigenti - pur conservando, in questa fase, tale denominazione, potranno confluire, con i criteri e le modalità che verranno concordati fra le Parti stipulanti, nel 3° e nel 4° livello retributivo, con conservazione, come assegno ad personam, della differenza di trattamento economico. Fermo quanto stabilito all'art. 8 del presente accordo quadro, tale assegno non sarà riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.
Nella determinazione dei primi due livelli retributivi si terrà conto di una quota forfettaria, da concordare tra le Parti stipulanti, del compenso per lavoro straordinario.
Per quanto concerne gli scatti di anzianità - fermi restando quelli già maturati le Parti stipulanti concorderanno le necessarie armonizzazioni delle discipline in atto.
Per i quadri direttivi (dal l° al 4° livello) resta chiarita l'applicabilità della l.n.223/91.
Le Parti stipulanti definiranno la declaratoria di appartenenza ai quadri direttivi.
Il contratto nazionale per i quadri direttivi e le tre aree professionali sarà strutturato in una parte generale comune alle diverse componenti professionali ed in due discipline distinte dedicate alle specificità (a titolo meramente esemplificativo: inquadramenti, prestazione lavorativa e orario di lavoro).
Nell'ambito dei criteri di sviluppo professionale e di carriera adottati, le aziende saranno tenute a rappresentare agli organismi sindacali aziendali gli effetti conseguenti all'applicazione della nuova struttura contrattuale rispetto all'ordinamento dei gradi aziendalmente in atto. In tale sede detti organismi sindacali potranno formulare loro considerazioni e fornire contributi propositivi.
*****
Per Acri e Federcasse, in relazione alle diverse normative contrattuali in tema di inquadramenti, occorrerà procedere, in sede di definizione dei contratti di categoria, alle opportune modulazioni dei nuovi assetti contrattuali con le predette normative di inquadramento.
Art. 4
AREA CONTRATTUALE E CONTRATTI COMPLEMENTARI
Considerato quanto stabilito nel Protocollo 4 giugno 1997 in ordine all'estensione dello strumento dei contratti complementari con l'obiettivo di convergere, in alcune specifiche aree, verso costi competitivi con il mercato di riferimento; considerato, altresì, che vi sono attività di intermediazione finanziaria rispetto alle quali le banche operano in concorrenza con soggetti non bancari e che ci sono fasi di lavorazione che non risultano peculiari del settore bancario in quanto non sono specifiche del processo produttivo dell'intermediazione bancaria, ai fini contrattuali deve essere concordata fra le Parti stipulanti una nuova articolazione della normativa dedicata all'area contrattuale che consenta, fra l'altro, di identificare:
- le attività creditizie alle quali si applicano integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro del credito;
- le attività finanziarie e strumentali che sul mercato possono essere svolte da soggetti bancari e non bancari, nonché le attività che non costituiscono fasi specifiche del processo produttivo dell'intermediazione. Conseguentemente per tali attività, facenti parte del contratto del credito, le Parti stipulanti concorderanno, in sede nazionale, uno o più contratti complementari che contengano flessibilità normativa e salariali che tengano conto dei costi del mercato di riferimento;
- le attività complementari e/o accessorie all'esercizio dell'intermediazione creditizia che potranno essere esternalizzate e/o appaltate ed alle quali si applicheranno contratti complementari dell'area creditizia o contratti collettivi diversi da quelli del settore.
Le Parti stipulanti si riservano di approfondire la tematica relativa ai promotori finanziari.
Art. 5
FLESSIBILITA' DEGLI ORARI DI LAVORO E DI SPORTELLO
La ristrutturazione e riorganizzazione del sistema bancario, prefigurate dal Protocollo governativo, impongono un complessivo ripensamento, per raggiungere un elevato grado di flessibilità, della politica dei tempi di lavoro e di servizio all'utenza.
In linea con quanto suesposto la disciplina contrattuale in tema di orari dovrà essere riformulata secondo il principio che la flessibilità è un'esigenza, non straordinaria, ma funzionale al miglioramento dell'efficienza e della produttività delle aziende in collegamento con le esigenze indotte dal processi produttivi e/o redistributivi, tenendo anche conto delle esigenze dei lavoratori, in quanto conciliabili.
Dovranno essere colte in tal senso tutte le opportunità tempo per tempo rivenienti dalla legislazione in materia.
Le Parti stipulanti concorderanno adeguate soluzioni per l'ampliamento delle opportunità organizzativi e produttive in tema di regimi degli orari di lavoro e di sportello.
Sarà rivista la disciplina del part-time, del lavoro straordinario e delle c.d. "festività soppresse" e verrà definita una disciplina dell'orario multiperiodale, del telelavoro e della banca delle ore.
In particolare, verrà definita una disciplina specifica del part-time per i quadri direttivi.
In considerazione del confronto in atto sul tema della riduzione dell'orario, l'argomento sarà esaminato in sede di rinnovo contrattuale in una valutazione complessiva coerente con gli obiettivi del presente accordo quadro.
ART. 6
FLESSIBILITA' ALL'INGRESSO
Si darà attuazione, in coerenza con le specificità professionali del settore creditizio, alle previsioni della legge n.196 del 24 giugno 1997 e verrà definita una disciplina nazionale in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi della legge n.56 del 28 febbraio 1987, e di contratti di formazione e lavoro.
Art. 7
GESTIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE E FORMAZIONE PERMANENTE
Ai fini della ristrutturazione del settore, si conviene sulla necessità di garantire le flessibilità di utilizzo del personale e la relativa fungibilità, nell'ambito di una gestione strategica delle risorse umane, nel rispetto della centralità delle stesse e del carattere decisivo della loro motivazione e partecipazione, secondo principi di collaborazione, di responsabilità diffusa e di pari opportunità.
Le modifiche in materia dovranno essere coerenti con quanto convenuto circa la nuova struttura contrattuale di settore relativamente alle categorie di personale.
Per quel che attiene alle categorie di lavoratori interessate da tali previsioni, verranno rivisti, ad esempio, i criteri di continuità e prevalenza, le norme concernenti le sostituzioni, l'inquadramento per titolo di studio e i criteri per le preposizioni di personale nelle dipendenze (succursali), i termini per l'acquisizione dell'inquadramento superiore in caso di assegnazioni a mansioni più elevate.
Saranno modulate previsioni specifiche, nell'ambito dei contratti complementari, per le aziende e/o per le attività interessate.
In considerazione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa del 4 giugno 1997, si attribuisce alla formazione e alla riqualificazione professionale del personale un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario.
Tale rilevanza deve tradursi in un'adeguata e flessibile strumentazione contrattuale in materia di formazione e di opportunità di crescita e arricchimento professionale per tutto il personale.
I criteri di sviluppo professionale e di carriera adottati dalle aziende dovranno essere - nel pieno rispetto delle specifiche norme contrattuali in materia che dovranno essere rafforzate per quanto concerne le modalità applicative a livello aziendale improntati:
Le Parti stipulanti convengono, pertanto, di:
Art. 8
RIFORMA DELLA RETRIBUZIONE
Nell'ambito dei due livelli di contrattazione previsti dal Protocollo 23 luglio 1993, che il Protocollo del 4 giugno 1997 conferma, si tratta di procedere come segue in sede di rinnovo contrattuale e/o di adeguamento della normativa nazionale.
A) in sede nazionale
B) in sede aziendale (territoriale per le BCC/CRA)
C) missioni e trasferimenti
ART. 9
RELAZIONI SINDACALI
La revisione dell'attuale sistema di relazioni sindacali - da modernizzare in quanto fattore rilevante per il rilancio del sistema bancario, come già indicato all'art. 2 del presente accordo - dovrà ispirarsi alle seguenti linee guida:
A) a livello nazionale
B) a livello aziendale (territoriale per le BCC/CRA)
C) a livello di gruppo
D) a livello territoriale
E) azionariato dei dipendenti
F) contratti d'area
G) previdenza complementare