La Retribuzione di febbraio: trattenute fiscali e buoni pasto

Ä          Imposizione fiscale  e contributiva  sui prestiti e mutui concessi ai dipendenti a tasso agevolato

In materia di mutui e prestiti concessi ai dipendenti la legge 335/1995 ha compreso nella retribuzione imponibile il 50% della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa a mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato applicato ai dipendenti stessi.

La legge Finanziaria del 1996 (662/1996 articolo 3, commi 6 e 12)  é intervenuta stabilendo una delega al governo e indicando come parametro di identificazione del Fringe Benefit il tasso di sconto.

La legge delega ha quindi  stabilito per i mutui e prestiti stipulati dal 1.1.1997 l’imposizione ai fini IRPEF (e contributivi INPS)  del 50% della differenza tra quanto pagato dal dipendente col  tasso agevolato e il tasso ufficiale di sconto vigente al momento dell’accensione del mutuo. (ovviamente l’aliquota è quella marginale).

Questa norma ha aumentato l’imposizione fiscale in misura fortemente iniqua in quanto la differenza con il TUS era calcolata al momento  della concessione del prestito e perciò anche in presenza di una riduzione si continuava a pagare sulla differenza magari fissata alla misura di 15 anni prima (nei mutui fondiari è uno scenario molto probabile). Tra l’altro nel 1997 il tasso di sconto era stato molto alto (fino al 7.45%) e quindi i mutui stipulati in quell’anno pagavano un IRPEF molto salata.

All’inizio del 1999 abbiamo approfittato di una disposizione legislativa sulla rinegoziazione dei tassi di mutuo che consentiva di  mantenere i benefici della prima casa per concordare con l’azienda il rinnovo delle stipule dei mutui post 1997.

Alcuni colleghi hanno perciò, assumendosi le relative spese notarili, rinnovato gli atti di mutuo  passando al Tasso fisso; essendo in quel periodo il TUR (tasso europeo di riferimento che ha sostituito il TUS)  fissato in 2.5% non c’era più imposizione fiscale.

La legge 505/1999, finanziaria 2000, ha cambiato le disposizioni in atto stabilendo che l’imponibile sui tassi agevolati è pari al 50%  della differenza tra il tasso di interesse applicato a mutui e prestiti nell’anno e il TUR vigente al 31 dicembre dell’anno precedente; in sostanza le rinegozioni fatte sono state quasi inutili salvo che per il vantaggio del passaggio al tasso fisso che in quei mesi  era particolarmente basso.

Nella busta paga di gennaio i colleghi che hanno stipulato dopo il 1 gennaio 1997 un mutuo (o che l’abbiano rinegoziato) o un APC con piano di rientro  hanno trovato una forte trattenuta fiscale e previdenziale, l’imponibile è più alto di quanto troveranno nelle altre retribuzioni in quanto si è proceduto al conguaglio di tre rate semestrali per i mutui e di un anno  per i prestiti.   Nel mese di gennaio è stata effettuata analoga trattenuta per le APC con elasticità di cassa.

 

Ä          Buoni  pasto della Gemeaz (Ticket restaurant) 

L’azienda erogatrice dei Ticket restaurant  ha erroneamente erogato nel mese di gennaio gli stessi buoni del mese di dicembre, così omettendo il calcolo delle assenze di dicembre e mancando di considerare le opzioni che i colleghi avevano effettuato con decorrenza 1 gennaio 2001.

Nel mese di febbraio gli importi sono stati conguagliati  anche con l’emissione di Ticket di importo ridotto.

Torino, 27/02/01

Cari saluti

La Segreteria di Coordinamento
FISAC San Paolo Imi