Parto Prematuro: nuova normativa sull'assenza obbligatoria

Vi informiamo che è cambiata la normativa sulla decorrenza dell’assenza obbligatoria per maternità nel caso di parto prematuro.
Rispetto all’applicazione delle disposizioni in questione per parto prematuro si intende il parto anticipato rispetto alla data presunta indicata nel certificato di gravidanza.

Le nuove disposizioni sono contenute nella Circolare dell’INPS n.231 del 28.12.1999 (seguito della delibera 1355 dell’1.12.1999).
La normativa INPS copre il vuoto legislativo determinato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.270 del giugno 1999, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art.4 della legge 1204/1971 "Tutela delle lavoratrici madri" nella parte in cui "non prevede per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo di astensione obbligatoria idonea ad assicurare un’adeguata tutela della madre e del bambino".
Il "vuoto legislativo" è determinato dal fatto che, come è noto, le sentenze della Corte non sono immediatamente applicabili quando non abrogano norme o parti di norme; la Corte in questi casi dà comunque delle disposizioni, che non hanno valore erga omnes, ma vincolano il comportamento dei giudici in caso di ricorsi giudiziari.

Le indicazioni della Corte sono state di due tipi:

Questa seconda soluzione è quella prospettata nel Disegno di legge del ministro Livia Turco sui "congedi parentali.".

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, pubblicata il 7 luglio 1999, sia l’INPS, sia i datori di lavoro hanno continuato a non applicare alcuna variazione alla legge in vigore, non riconoscendo perciò alle lavoratrici che hanno avuto un parto prematuro alcun periodo aggiuntivo.

Grazie al "pressing" attuato sull’INPS nei mesi seguenti alla sentenza da parte del sindacato confederale, siamo riusciti, evitando il ricorso a lunghe e costose vertenze giudiziarie, a sollecitare una presa di posizione dell’Istituto previdenziale in linea con la sentenza della Corte e con le disposizioni del DDL Turco che è in via di approvazione definitiva.

La nuova disciplina INPS è la seguente:

La normativa è applicabile a tutte le situazioni ancora non definite alla data del 7 luglio 1999 (data della pubblicazione della sentenza della Corte) e cioè a tutti i casi di anticipazione rispetto alla data presunta del parto, indicata nel certificato di gravidanza, che siano ancora in corso come aspettative per maternità (nella fase dell’assenza obbligatoria o facoltativa) o per le quali non si è ancora conclusa la liquidazione dell’indennità di maternità.

Per le situazioni pregresse è necessario inoltrare una domanda alla Segreteria Amministrativa del Personale nella quale si chiede l’applicazione della nuova normativa indicando la differenza tra la data presunta e la data effettiva del parto (senza allegare documenti che sono già stati inviati all’azienda).
Ovviamente non cambia in alcun modo la normativa sull’aspettativa facoltativa di 6 mesi usufruibile nel corso del 1° anno di vita del bambino usufruibile in alternativa anche dal padre.
Nessuna novità c’è in materia di parti gemellari, per i quali come ricorderete alcune sentenze di 1° grado avevano riconosciuto un aumento delle due ore di allattamento.
Grandi mutamenti sono attesi invece dalla legge sui congedi parentali del ministro Livia TURCO, che sarà approvata tra poco e che prevederà:

 

Informazioni varie sull'applicazione del CCNL

Torino, 15/2/2000

La Segreteria di Coordinamento FISAC CGIL
SanPaolo Imi SpA