Parto
Prematuro: nuova normativa sull'assenza obbligatoria
Vi informiamo che è cambiata la normativa sulla decorrenza
dellassenza obbligatoria per maternità nel caso di parto
prematuro.
Rispetto allapplicazione delle disposizioni in questione
per parto prematuro si intende il parto anticipato rispetto alla
data presunta indicata nel certificato di gravidanza.
Le nuove disposizioni sono contenute nella Circolare
dellINPS n.231 del 28.12.1999 (seguito della delibera 1355
dell1.12.1999).
La normativa INPS copre il vuoto legislativo determinato
dalla sentenza della Corte Costituzionale n.270 del giugno
1999, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità
dellart.4 della legge 1204/1971 "Tutela delle
lavoratrici madri" nella parte in cui "non
prevede per lipotesi di parto prematuro una decorrenza dei
termini del periodo di astensione obbligatoria idonea ad
assicurare unadeguata tutela della madre e del
bambino".
Il "vuoto legislativo" è determinato dal fatto
che, come è noto, le sentenze della Corte non sono
immediatamente applicabili quando non abrogano norme o parti di
norme; la Corte in questi casi dà comunque delle disposizioni,
che non hanno valore erga omnes, ma vincolano il comportamento
dei giudici in caso di ricorsi giudiziari.
Le indicazioni della Corte sono state di due tipi:
- La decorrenza della aspettativa obbligatoria post partum
dalla data di ingresso del bambino in famiglia (tenendo
conto del fatto che i prematuri spesso hanno bisogno di
un periodo di ricovero presso i reparti ospedalieri
neonatali)
- Il "recupero" dei periodi non fruiti a titolo
di aspettativa obbligatoria ante partum nel periodo
successivo al parto.
Questa seconda soluzione è quella prospettata nel Disegno
di legge del ministro Livia Turco sui "congedi
parentali.".
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, pubblicata il 7
luglio 1999, sia lINPS, sia i datori di lavoro hanno
continuato a non applicare alcuna variazione alla legge in
vigore, non riconoscendo perciò alle lavoratrici che hanno avuto
un parto prematuro alcun periodo aggiuntivo.
Grazie al "pressing" attuato sullINPS nei
mesi seguenti alla sentenza da parte del sindacato confederale,
siamo riusciti, evitando il ricorso a lunghe e costose vertenze
giudiziarie, a sollecitare una presa di posizione
dellIstituto previdenziale in linea con la sentenza della
Corte e con le disposizioni del DDL Turco che è in via di
approvazione definitiva.
La nuova disciplina INPS è la seguente:
- In caso di parto prematuro (cioè
anticipato rispetto alla data presunta indicata nel
certificato) il periodo non goduto a titolo di astensione
obbligatoria prima della data presunta del parto deve
essere aggiunto al periodo post partum in modo da
garantire che lassenza obbligatoria retribuita con
lindennità di maternità pari all80% della
retribuzione (100% nel nostro settore) sia di 5 mesi.
- 1° esempio:
- data presunta per il parto 1 marzo 2000
- data inizio assenza obbligatoria 1 gennaio
2000
- data effettiva del parto 15 febbraio 2000
(anticipo di 15 gg rispetto alla data presunta)
- lassenza obbligatoria finirà invece che
il 14 maggio 2000 (vecchia normativa) il giorno
29 maggio 2000
- 2° esempio:
- data presunta per il parto 1 marzo 2000
- data inizio assenza obbligatoria 1 gennaio
2000
- data effettiva del parto 15 dicembre 1999
(anticipo di due mesi e 15 gg rispetto alla data
presunta)
- lassenza obbligatoria finirà invece che
il 14 febbraio 2000 (vecchia normativa) il giorno
14 aprile 2000
La normativa è applicabile a tutte le situazioni ancora non
definite alla data del 7 luglio 1999 (data della pubblicazione
della sentenza della Corte) e cioè a tutti i casi di
anticipazione rispetto alla data presunta del parto, indicata nel
certificato di gravidanza, che siano ancora in corso come
aspettative per maternità (nella fase dellassenza
obbligatoria o facoltativa) o per le quali non si è ancora
conclusa la liquidazione dellindennità di maternità.
Per le situazioni pregresse è necessario inoltrare una
domanda alla Segreteria Amministrativa del Personale nella quale
si chiede lapplicazione della nuova normativa indicando la
differenza tra la data presunta e la data effettiva del parto
(senza allegare documenti che sono già stati inviati
allazienda).
Ovviamente non cambia in alcun modo la normativa
sullaspettativa facoltativa di 6 mesi usufruibile nel corso
del 1° anno di vita del bambino usufruibile in alternativa anche
dal padre.
Nessuna novità cè in materia di parti gemellari, per i
quali come ricorderete alcune sentenze di 1° grado avevano
riconosciuto un aumento delle due ore di allattamento.
Grandi mutamenti sono attesi invece dalla legge sui congedi
parentali del ministro Livia TURCO, che sarà
approvata tra poco e che prevederà:
- periodi di assenza più lunghi usufruibili sia dal padre,
sia dalla madre;
- possibilità di utilizzo della legge 1204 anche per non i
lavoratori dipendenti
- aspettative per gravi malattie di componenti del nucleo
familiare
- flessibilità degli orari di lavoro
- flessibilità dellutilizzo dellaspettativa
obbligatoria ante partum che può essere ridotta ad un
mese con correlativo aumento del periodo post partum a 4
mesi
- rafforzamento della legge 104 per lassistenza a
familiare con handicap (riconoscimento contribuzione
figurativa, possibilità di utilizzo delle agevolazioni
anche se il coniuge non è un lavoratore dipendente,
decadenza del requisito della convivenza con il familiare
con handicap ai fini del trasferimento)
- obblighi nei confronti di regioni ed enti locali per il
finanziamento di programmi di sostegno e per
larmonizzazione dei tempi di vita delle città
Informazioni
varie sull'applicazione del CCNL
- Scelta delle modalità di riduzione di orario:
- 15 min. x 2 giorni della settimana = 62
colleghi
- 30 min. x 1 giorno della settimana = 228
colleghi
- 23 ore annue = 12.533 colleghi
- non hanno risposto entro il termine previsto =
2000 colleghi
- Modalità di pagamento delle due giornate (1 maggio
1994 e 25 aprile 1999) di festività civili cadenti di
domenica ai colleghi che hanno mutato il loro orario di
lavoro
Il problema riguarda il personale che era a
tempo pieno nel 1993 e/o nel 1999 ed oggi è a part time
o viceversa; in questi casi lazienda, su
indicazione dellABI, ha deciso di retribuire i
lavoratori con lattuale quantità di orario.
Il nostro legale di fiducia ritiene invece che i
lavoratori vanno retribuiti con la paga oraria attuale ,
ma con larticolazione oraria del periodo in cui il
diritto è maturato.
Naturalmente siamo a vostra disposizione per eventuali
ricorsi giudiziari.
- Questione straordinari di sabato, di domenica,
nelle giornate di festività infrasettimanale, di notte:
Lunico chiarimento soddisfacente con
lABI riguarda il lavoro domenicale e il lavoro
svolto nelle giornate di festività infrasettimanali che
continuerà ad essere retribuito con la maggiorazione
prevista e con il riposo compensativo (aggiuntivo per la
domenica e alternativo per la festività
infrasettimanale), mentre permane forte dissenso sugli
straordinari di sabato e in orario notturno che per
lABI fanno parte della banca delle ore.
Lincontro tra le Segreterie nazionali e lABI
sulle materie in sospeso si terrà il 21 febbraio
prossimo.
Torino, 15/2/2000
La Segreteria di
Coordinamento FISAC CGIL
SanPaolo Imi SpA