CAPITOLO VII
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 38 - Tabelle retributive e struttura della
retribuzione
Per il primo biennio (1998-1999) si confermano le previsioni
in atto.
Per il periodo 1° ottobre 31 dicembre 1999 e dal 1°
gennaio 2000 si applicano le rispettive tabelle (all. n. 2).
Fino al passaggio aziendale ai quadri direttivi, si applicano
ai lavoratori/lavoratrici interessati le relative tabelle
transitorie (all. n. 2).
Le indennità e i compensi vari sono fissati nelle misure di
cui alle relative tabelle (all. n. 3).
Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.
* * *
La nuova struttura della retribuzione in vigore dal 1°
gennaio 2000 è improntata a criteri di semplificazione e
razionalizzazione; la riforma viene realizzata "a costo
zero", tanto per quel che concerne gli effetti nazionali,
quanto per gli effetti aziendali, prevedendo una struttura
articolata per tutte le categorie di personale su 13 mensilità,
sulle quali è stato ridistribuito il premio annuale di
rendimento nella misura standard di settore (misura utilizzata
per la c.d. azienda tipo per il personale delle quattro aree
professionali; 15% della retribuzione annua per i quadri
direttivi 3° e 4° livello).
Le quote eventualmente eccedenti, per effetto di accordi
aziendali, le misure di cui sopra vengono conservate
aziendalmente nei soli confronti del personale in servizio alla
data di stipulazione del presente contratto, previo ricalcolo
dellimporto annuale delle quote stesse con criteri analoghi
a quelli utilizzati dal contratto medesimo. Tali quote, che
assumono la denominazione di "ex premio di rendimento":
Art. 39 Tredicesima mensilità
Al personale viene corrisposta annualmente, entro il 20
dicembre, la gratificazione di Natale, computando le voci che
costituiscono il trattamento economico per le quali sia prevista
lerogazione per tredici mensilità.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro
durante il corso dellanno, la gratificazione compete in
proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese
intero leventuale frazione.
Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento
economico, la gratificazione compete in ragione di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il
trattamento stesso.
Ai fini di cui sopra, nei confronti del personale già
destinatario dei contratti collettivi ACRI in servizio al 1°
novembre 1999, gli eventuali compensi percentuali saranno
computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1° dicembre
dellanno precedente al 30 novembre dellanno in
corso), mentre le diarie forfettizzate in via mensile o per
periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%.
Art. 40 - Premio aziendale
Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i
criteri stabiliti nel contratto integrativo aziendale presso
ciascun istituto, in stretta correlazione ai risultati conseguiti
nella realizzazione di programmi, concordati fra le Parti, aventi
come obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della
qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese
dispongano, nonché ad un migliore andamento dei risultati
economici dellimpresa, tenendo anche conto degli apporti
professionali; tale premio verrà parametrato in base
allinquadramento, tenendo anche conto degli apporti
professionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta.
Nella definizione degli importi relativi al premio aziendale
possono utilizzarsi, a titolo esemplificativo, uno o più
parametri tra i seguenti indicatori depurati da componenti
straordinarie positive o negative:
Lattribuzione del premio aziendale può essere determinata attraverso un indicatore complessivo che può valutarsi, tra laltro, in termini di:
Nel caso di utilizzo di più indicatori e/o parametri, questi
possono essere opportunamente ponderati secondo le modalità
definite a livello aziendale.
Le aziende che presentino un risultato delle attività
ordinarie negativo al netto di eventuali modifiche
straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle
partecipazioni queste ultime laddove imputate al risultato
ordinario non daranno luogo allerogazione del premio
aziendale.
Il premio aziendale può essere determinato sulla base di
indicatori relativi alle performance del gruppo e/o della azienda
capogruppo per le società controllate che, per vincoli di
committenza o contrattuale con aziende o azienda del gruppo,
svolgano per esse attività prevalente tale da determinarne la
sussistenza, essendo perciò carenti di autonomia economica.
Il premio aziendale viene erogato al personale che abbia
superato il periodo di prova, sotto forma di una tantum. La
computabilità o meno nel trattamento di fine rapporto
nellambito dellammontare complessivo del medesimo
viene definita a livello aziendale.
Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene
ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.
Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si
applica se lassenza non supera i tre mesi; in caso di
assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre
mesi, salvo che lassenza duri un intero anno. La riduzione,
comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie.
Relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal
servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di
cui al comma precedente non si applica per un periodo di
astensione di cinque mesi.
In caso di attribuzione di un giudizio professionale di
sintesi negativo il premio aziendale non viene erogato.
Norma transitoria
Relativamente al premio aziendale da corrispondere nel 2000 con riferimento allesercizio 1999, presso ciascuna azienda verranno applicati i criteri utilizzati per la determinazione del premio aziendale dellanno 1998; detti criteri saranno oggetto di contrattazione nel caso in cui, per effetto di modifiche strutturali (ad esempio, fusioni, concentrazioni, etc.), sia variato il quadro di riferimento.
Art. 41 - Indennità modali
Lindennità di rischio per il personale incaricato del
servizio di cassa e della custodia pegni spetta nei casi, nelle
misure mensili e con i criteri indicati nella tabella allegata
(all. n. 5).
Lindennità di rischio cessa col cessare delle funzioni
che la giustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio
superiore al mese che non sia dovuta a ferie o a malattia.
Ai lavoratori/lavoratrici che siano chiamati a sostituire
personale utilizzato in mansioni comportanti lattribuzione
dellindennità di rischio, lindennità stessa
compete, per il periodo di adibizione a tali mansioni, nella
misura prevista per il lavoratore/lavoratrice sostituito.
Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori
in locali ubicati prevalentemente (cioè per oltre metà
dellaltezza) al di sotto del livello stradale spetta
unindennità nella misura indicata nellallegato n. 3.
A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri
direttivi, 3° e 4° livello retributivo, che prestino servizio
in centri con popolazione superiore a duecentomila abitanti viene
corrisposto mensilmente un concorso spese tranviarie nella misura
indicata nella tabella allegata (all. n. 4).
Art. 42 - Buono pasto
A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri
direttivi di 3° e 4° livello retributivo, spetta, per ogni
giornata in cui effettua lintervallo di cui allart.
89, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, un buono per la
consumazione del pasto di lire 3.500 ( 1,81) giornaliere.
Detto buono pasto viene compensato fino a concorrenza con
quanto eventualmente riconosciuto allo stesso titolo, anche
tramite mense aziendali.
Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce
del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per
leffettiva consumazione del pasto.
Art. 43 Sistema incentivante
Lazienda può prevedere listituzione di premi
incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock
granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento
di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio
aziendale di cui allart. 40.
Lazienda stabilisce lammontare globale, i criteri
di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei
di posizioni lavorative/lavoratrice in relazione agli obiettivi
medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o
di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche
omogenee).
Nella determinazione dei premi lazienda deve tener conto
del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce
contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici
assegnati.
Gli anzidetti elementi che devono risultare oggettivi e
trasparenti sono oggetto di informazione agli organismi
sindacali aziendali prima della loro applicazione. Lazienda
si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da
formulare entro 3 giorni dal ricevimento dellinformativa,
ad avviare una procedura di confronto nel corso della quale gli
organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte.
Al termine della procedura che deve esaurirsi entro 15
giorni dallinformativa lazienda può comunque
adottare i provvedimenti deliberati.
Lazienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali
variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente
disponibile ad espletare la suddetta procedura.
Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono
comunicati ai lavoratori/lavoratrici interessati.
Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate
dallazienda saranno oggetto a consuntivo di apposito
incontro con i medesimi organismi sindacali, nel corso del quale
lazienda stessa deve segnalare il numero dei premiati
(anche distribuiti per gruppi omogenei) e lammontare
globale dei premi incentivanti assegnati.
Art. 44 Distinzione delle "piazze"
A tutti i fini del presente contratto, per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione, si fa riferimento ai dati sulla popolazione residente, pubblicati a cura dellIstituto Nazionale di Statistica, relativi al 31 dicembre di ogni anno.