IMPOSIZIONE
FISCALE E CONTRIBUTIVA SU PRESTITI E MUTUI
In merito alle pesanti trattenute effettuate nella busta paga
di febbraio in base alle disposizioni fiscali sui fringe benefits
vi comunichiamo che abbiamo provveduto a fare allazienda
alcuni rilievi sulla misura e sulle modalità applicate, a nostro
avviso errate rispetto alle previsioni di legge.
- Il decreto legislativo 505 del 23-12-1999 allart.13
(comma 4, n.4), ha cambiato le disposizioni legislative
in atto, assumendo, ai fini della determinazione
dellimponibile fiscale relativo ai prestiti erogati
ai lavoratori dipendenti, quale parametro il TUR vigente
al 31 dicembre di ogni anno. Tale disposizione non
essendo, ovviamente, retroattiva si applica alle rate di
mutuo maturate a partire dal 2000. Le trattenute
effettuate dallazienda sono state perciò superiori
alle previsioni di legge in quanto la rata del secondo
semestre del 1999, sia nel caso di pagamento al 31-12,
sia nel caso di pagamento al 1.1, fa parte delle
previsioni della vecchia legge, quindi la trattenuta su
tale rata non era dovuta e deve essere rimborsata.
- Lart.48 del TUIR prevede per la determinazione in
danaro dei cosiddetti "compensi in natura" tra
i quali rientrano i tassi agevolati su prestiti e mutui,
una "franchigia" di lire 500.000 per periodo
fiscale; in sostanza se limponibile nellanno
è pari o inferiore a £ 500.000 limposta non si
paga, se invece è superiore rientra per intero
nellimponibile.
Effettuando una trattenuta relativa a più anni
fiscali si è violato il diritto individuale ad
utilizzare la soglia prevista.
Su questi aspetti lazienda ci risponderà nei
prossimi giorni, in caso di risposte negative o comunque
insufficienti predisporremo i necessari approfondimenti tecnici e
legali per il ricorso davanti alle Commissioni Tributarie.
Per informazioni rivolgetevi pure a Claudia Fumagalli e
a Graziella Rogolino
Torino, 7/3/01
La Segreteria di
Coordinamento FISAC CGIL SanPaolo Imi